Costi ammissibili. I costi ammissibili a finanziamento e relativi massimali sono espressamente specificati nel “manuale delle procedure delle attività formative riferite al conto individuale”. Essi sono suddivisi, in base alla tipologia, in macrovoci di spesa: − macrovoce A: preparazione; − macrovoce B: esecuzione; − macrovoce C: costi indiretti di gestione e funzionamento. I costi riconducibili alla macrovoce A non possono, in nessun caso, eccedere, in fase di presentazione e rendicontazione del piano formativo, il 20% (venti%) del valore totale del piano formativo, rappresentato dalla sommatoria delle tre macrovoci di spesa. Parimenti, i costi di cui alla macrovoce C non possono mai superare, in fase di presentazione e rendicontazione del piano formativo, il 20% (venti%) del valore totale dei costi diretti del piano formativo, rappresentato dalla sommatoria delle macrovoci di spesa A + B. - macrovoce A ≤ 0,20 x (macrovoce A + macrovoce B + macrovoce C); - macrovoce C ≤0,20 x (macrovoce A + macrovoce B). All’interno delle singole macrovoci non si segnalano limiti di spesa specifici per le singole voci. In fase di rendicontazione, fermi restando i limiti sopra esposti, sono ammesse: - compensazioni tra voci di spesa all’interno della medesima macrovoce, anche per le voci che non sono state valorizzate in sede di presentazione dell’istanza di finanziamento del piano formativo (con imputazione importo € 0,00); - compensazioni tra macrovoci di spesa nel limite massimo del 5% della macrovoce di spesa più alta tra quelle coinvolte nella variazione. Sono oggetto di valutazione ed esplicita autorizzazione di Fondolavoro, a seguito di richiesta scritta e motivata dell’ente beneficiario, compensazioni tra macrovoci di spesa eccedenti il limite del 5% della macrovoce di spesa più alta tra quelle coinvolte nella variazione. Trattandosi di procedura non assoggettata al regime degli aiuti di Stato e valutazione comparativa, non si applicano le disposizioni di cui al D.Lg.vo n. 50/2016 e normativa collegata. Non sono, pertanto, applicabili i limiti stabiliti per le attività in delega, essendo ammesso l’affidamento da parte dell’ente beneficiario a soggetti terzi, allo stesso non collegati o riconducibili, della realizzazione di tutta o parte delle attività previste nel piano formativo, purché nell’ambito di formali contratti di scambio.
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Samples: Formazione E Sviluppo
Costi ammissibili. I costi ammissibili a finanziamento e relativi massimali sono espressamente specificati nel “manuale delle procedure delle Le attività formative riferite al conto individuale”. Essi sono suddivisipreviste dall’Allegato tecnico, parte integrante del presente Accordo, saranno rendicontate dal DI in base alla tipologia, in macrovoci alle voci di spesa: − macrovoce A: preparazione; − macrovoce B: esecuzione; − macrovoce C: costi indiretti di gestione e funzionamentospese dettagliate nell’Allegato stesso. I costi riconducibili alla macrovoce A non possono, in nessun caso, eccedere, in fase di presentazione e rendicontazione del piano formativo, il 20% (venti%) del valore totale del piano formativo, rappresentato dalla sommatoria delle tre macrovoci di spesa. Parimenti, i costi di cui alla macrovoce C non possono mai superare, in fase di presentazione e rendicontazione del piano formativo, il 20% (venti%) del valore totale dei costi diretti del piano formativo, rappresentato dalla sommatoria delle macrovoci Le categorie di spesa A + B. - macrovoce A ≤ 0,20 x (macrovoce A + macrovoce B + macrovoce C); - macrovoce C ≤0,20 x (macrovoce A + macrovoce B). All’interno delle singole macrovoci non si segnalano limiti ammesse a rendicontazione sono relative alle seguenti voci:
a) spese di spesa specifici per le singole voci. In fase di rendicontazione, fermi restando i limiti sopra esposti, sono ammesse: - compensazioni tra voci di spesa all’interno della medesima macrovoce, anche per le voci che non sono state valorizzate personale esclusivamente poste in sede di presentazione dell’istanza di finanziamento del piano formativo (con imputazione importo € 0,00); - compensazioni tra macrovoci di spesa nel limite massimo del 5% della macrovoce di spesa più alta tra quelle coinvolte nella variazione. Sono oggetto di valutazione ed esplicita autorizzazione di Fondolavoro, a seguito di richiesta scritta e motivata dell’ente beneficiario, compensazioni tra macrovoci di spesa eccedenti il limite del 5% della macrovoce di spesa più alta tra quelle coinvolte nella variazione. Trattandosi di procedura non assoggettata al regime degli aiuti di Stato e valutazione comparativa, non si applicano le disposizioni di cui al D.Lg.vo n. 50/2016 e normativa collegata. Non sono, pertanto, applicabili i limiti stabiliti essere per le attività in delegacapo al presente Accordo; al personale occorrente per il perseguimento delle finalità del presente accordo provvederà, essendo ammesso l’affidamento in via esclusiva, il DI attraverso il proprio organico, nonché attraverso ogni altra forma contrattuale che lo stesso DI riterrà di attivare nel rispetto della vigente normativa (es. borse di studio, assegni di ricerca);
b) spese per servizi;
c) spese per trasferte;
d) spese per materiale di consumo;
e) altre spese indicate nei prospetti analitici dei costi riportati nell’Allegato tecnico del presente Accordo;
f) spese per noli auto comprensivi di ogni onere. Sono considerate ammissibili, per ciascuna delle categorie sopra elencate, le spese come dettagliate nell’Allegato tecnico del presente Accordo, ed effettivamente sostenute e rendicontate nel periodo di tempo che costituisce la durata dell’Accordo stesso, secondo il principio della competenza temporale (periodo di ammissibilità) e riconducibili e nettamente identificabili in esclusiva alle attività del progetto. La spesa relativa ad una delle categorie sopra indicate sarà ritenuta ammissibile se: - non è finanziata da parte dell’ente beneficiario a soggetti terzialtre risorse pubbliche, regionali, nazionali e/o comunitarie; - è necessaria allo stesso non collegati o riconducibili, della realizzazione di tutta o parte svolgimento delle attività previste oggetto del presente Accordo ed è funzionale al raggiungimento degli obiettivi definiti tra le Parti; - è registrata nella contabilità dell’Ente ed è identificabile in maniera chiara ed univoca; - corrisponde a pagamenti effettivamente sostenuti e non esiste alcuna possibilità di recupero; - è supportata per l’intero importo rendicontato da fatture o da altri documenti contabili di equivalente valore probatorio, ed in regola con la normativa fiscale e contabile; - è sostenuta nel piano formativorispetto delle norme in tema di contabilità pubblica e di affidamento di servizi e valori. Sono ammesse variazioni di spesa tra le specifiche voci di costo, purché nell’ambito di formali contratti di scambio.previa comunicazione motivata ad AdB.
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Samples: Collaborative Scientific Agreement
Costi ammissibili. I costi possono essere imputati alla convenzione di sovvenzione, a condizione che siano conformi alle disposizioni di cui alla parte B dell'allegato II. In particolare, i costi relativi alle attività di formazione alla ricerca svolte nell'ambito del progetto possono essere rimborsati dalla Commissione secondo le modalità indicate di seguito:
1. Spese ammissibili per le attività svolte dal ricercatore
a) Un'indennità mensile di soggiorno, conformemente all'allegato I. Per permanenze più lunghe, il beneficiario assume il ricercatore nell'ambito di un contratto di lavoro, salvo nei casi adeguatamente documentati o quando la regolamentazione nazionale vieta questa possibilità. Per permanenze più brevi, il beneficiario può optare tra l'assunzione del ricercatore nell'ambito di un contratto di lavoro o di una borsa ad importo fisso. Gli importi di riferimento indicati nel programma di lavoro per i ricercatori assunti sulla base di un contratto di lavoro comprendono tutte le detrazioni obbligatorie ai sensi della normativa nazionale nel contesto della presente convenzione di sovvenzione. Quando non è possibile offrire un contratto di lavoro, il beneficiario assume il ricercatore con una modalità contrattuale equivalente a finanziamento una borsa a importo fisso, a condizione che ciò sia compatibile con la legislazione applicabile del beneficiario e relativi massimali che sia garantita al ricercatore la copertura previdenziale almeno nei settori previsti dall'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), e) e g), del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, ma non necessariamente pagata con la borsa. Le indennità mensili di soggiorno applicabili sono espressamente specificati quelle definite nel “manuale delle procedure programma di lavoro.
b) Un contributo ai costi di mobilità, costituito dalle voci indicate di seguito: - Un'indennità mensile di mobilità, conformemente all'allegato I, che tiene conto della situazione familiare del ricercatore alla data stabilita come termine ultimo per la presentazione della proposta. Per avere diritto a un'indennità di mobilità il ricercatore deve effettuare un periodo di mobilità fisica transnazionale all'inizio della fase corrispondente delle attività formative riferite di formazione alla ricerca (periodo di distacco o periodo di reinserimento) o entro un periodo inferiore a dodici (12) mesi prima del termine ultimo di presentazione della proposta. Il ricercatore non ha diritto all'indennità di mobilità durante il periodo di reinserimento se questo viene svolto nel luogo di origine del ricercatore. Per tenere conto del costo della vita e della struttura retributiva nazionale dei paesi nei quali il ricercatore svolge le attività di formazione alla ricerca, alle suddette indennità mensili di soggiorno e di mobilità si applicano i coefficienti correttori indicati nel programma di lavoro in vigore al conto individuale”momento della firma della convenzione di sovvenzione. Essi sono suddivisiLa Commissione si riserva il diritto di applicare alle convenzioni di sovvenzione in corso le revisioni dei coefficienti correttori previsti dal programma di lavoro, in base alla tipologiacaso di un aumento di tale coefficiente pari o superiore al 10%. Gli adeguamenti finanziari necessari del contributo finanziario della Comunità vengono effettuati al momento del pagamento finale. Se inoltre il ricercatore ha diritto all'indennità di mobilità mensile per il periodo di distacco, beneficia anche di un indennità di viaggio in funzione del tasso forfettario di cui all'allegato I, per un viaggio tra il suo luogo di origine e la sede dell'istituzione partner per ciascun periodo di dodici (12) mesi o per un periodo inferiore se la seconda parte del periodo di distacco ha una durata inferiore a dodici (12) mesi. - Il ricercatore beneficia inoltre di un'indennità di viaggio per il periodo di reinserimento, in macrovoci funzione del tasso forfettario di spesa: − macrovoce A: preparazionecui allegato I, calcolato in relazione alla distanza tra il suo luogo di origine e la sede del beneficiario per ciascun periodo di dodici (12) mesi o per un periodo inferiore se quello residuo ha una durata inferiore a dodici (12) mesi per il periodo di reinserimento, purché i due luoghi in questione si trovino in paesi diversi. La prima indennità di viaggio viene versata al momento dell'entrata in servizio; − macrovoce B: esecuzione; − macrovoce C: quelle successive vengono versate con frequenza annua.
c) Un contributo, calcolato in funzione dell'importo forfettario mensile di cui all'allegato I, a copertura degli altri costi connessi alla partecipazione del ricercatore al progetto a seconda della natura delle attività previste dal progetto. Tale indennità sarà gestita dal beneficiario e utilizzata per costi direttamente connessi al ricercatore. I costi relativi alle altre attività svolte nell'ambito del progetto possono essere rimborsati dalla Commissione secondo le modalità indicate di seguito:
2. Spese ammissibili per le attività svolte dal beneficiario e costi indiretti I costi di gestione e funzionamento. I i costi riconducibili alla macrovoce A non possonoindiretti verranno rimborsati sulla base del programma di lavoro, in nessun casoconformità delle condizioni definite all'allegato I. In deroga all'articolo 4.2, eccedere, in fase di presentazione e rendicontazione del piano formativo, il 20% (venti%) del valore totale del piano formativo, rappresentato dalla sommatoria delle tre macrovoci di spesa. Parimenti, i costi di cui alla macrovoce C non possono mai superare, in fase di presentazione e rendicontazione del piano formativo, il 20% (venti%) del valore totale dei costi diretti del piano formativo, rappresentato dalla sommatoria delle macrovoci di spesa A + B. - macrovoce A ≤ 0,20 x (macrovoce A + macrovoce B + macrovoce C); - macrovoce C ≤0,20 x (macrovoce A + macrovoce B). All’interno delle singole macrovoci non si segnalano limiti di spesa specifici per le singole voci. In fase di rendicontazione, fermi restando i limiti sopra esposti, sono ammesse: - compensazioni tra voci di spesa all’interno della medesima macrovoce, anche per le voci che non sono state valorizzate in sede autorizzati i trasferimenti di presentazione dell’istanza di finanziamento del piano formativo (con imputazione importo € 0,00); - compensazioni tra macrovoci di spesa nel limite massimo del 5% della macrovoce di spesa più alta tra quelle coinvolte nella variazione. Sono oggetto di valutazione ed esplicita autorizzazione di Fondolavoro, a seguito di richiesta scritta e motivata dell’ente beneficiario, compensazioni tra macrovoci di spesa eccedenti il limite del 5% della macrovoce di spesa più alta tra quelle coinvolte nella variazione. Trattandosi di procedura non assoggettata al regime degli aiuti di Stato e valutazione comparativa, non si applicano le disposizioni di cui al D.Lg.vo n. 50/2016 e normativa collegata. Non sono, pertanto, applicabili i limiti stabiliti stanziamenti dalle indennità assegnate per le attività in delega, essendo ammesso l’affidamento da parte dell’ente beneficiario a soggetti terzi, allo stesso non collegati o riconducibili, della realizzazione di tutta o parte delle svolte dal ricercatore agli importi attribuiti per le attività previste nel piano formativo, purché nell’ambito di formali contratti di scambiosvolte dal beneficiario.
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Samples: Borse Internazionali Marie Curie
Costi ammissibili. I costi ammissibili a finanziamento e relativi massimali sono espressamente specificati nel “manuale delle procedure delle attività formative riferite al conto individualesistema professionisti”. Essi sono suddivisi, in base alla tipologia, in macrovoci di spesa: − macrovoce A: preparazione; − macrovoce B: esecuzione; − macrovoce C: costi indiretti di gestione e funzionamento. I costi riconducibili alla macrovoce A non possono, in nessun caso, eccedere, in fase di presentazione e rendicontazione del piano formativo, il 20% (venti%) del valore totale del piano formativo, rappresentato dalla sommatoria delle tre macrovoci di spesa. Parimenti, i costi di cui alla macrovoce C (costi indiretti) non possono mai superare, in fase di presentazione e rendicontazione del piano formativo, il 20% (venti%) del valore totale dei costi diretti del piano formativo, rappresentato dalla sommatoria delle macrovoci di spesa A + B. - macrovoce A ≤ 0,20 x (macrovoce A + macrovoce B + macrovoce C); - macrovoce C ≤0,20 x (macrovoce A + macrovoce B). All’interno delle singole macrovoci non si segnalano limiti di spesa specifici per le singole voci. Fatta eccezione per le società tra professionisti (STP), per cui valgono le regole generali del “manuale delle procedure delle attività formative riferite al conto sistema professionisti”, il costo del titolare dello studio, ovvero del professionista associato impiegato nelle attività di preparazione, erogazione e rendicontazione del piano formativo, può essere oggetto di autodichiarazione e viene ammesso a rendicontazione entro il limite di € 100,00 per ora lavorativa. In fase di rendicontazione, fermi fermo restando i limiti sopra espostianzidetti, sono ammesse: - compensazioni tra voci di spesa all’interno della medesima macrovoce, anche per le voci che non sono state valorizzate in sede di presentazione dell’istanza di finanziamento del piano formativo (con imputazione importo € 0,00); - compensazioni tra macrovoci di spesa nel limite massimo del 5% della macrovoce di spesa più alta tra quelle coinvolte nella oggetto di variazione. Sono oggetto di valutazione ed esplicita autorizzazione di FondolavoroÈ ammesso l’affidamento, a seguito di richiesta scritta e motivata da parte dell’ente beneficiario, compensazioni tra macrovoci di spesa eccedenti il limite del 5% della macrovoce di spesa più alta tra quelle coinvolte nella variazione. Trattandosi di procedura non assoggettata al regime degli aiuti di Stato e valutazione comparativa, non si applicano le disposizioni di cui al D.Lg.vo n. 50/2016 e normativa collegata. Non sono, pertanto, applicabili i limiti stabiliti per le attività in delega, essendo ammesso l’affidamento da parte dell’ente beneficiario a soggetti terzi, terzi delegati/partner allo stesso ente beneficiario non collegati o riconducibili, della realizzazione di tutta o parte delle attività previste nel piano formativo, purché nell’ambito di formali contratti contratti, per un ammontare massimo del 30% (trenta%) dell’importo totale del piano formativo medesimo. Il ricorso alla delega, ammesso sia in fase di scambiocandidatura sia in fase attuativa, dovrà essere preventivamente autorizzato da Fondolavoro e dovrà riguardare acquisizioni qualificate di prestazioni che generino un apporto di tipo integrativo e/o specialistico di cui l’ente beneficiario non disponga direttamente e che siano costituite da prestazioni e/o servizi aventi una relazione sostanziale con le attività previste nel piano formativo. La richiesta di autorizzazione di ricorso alla delega deve essere supportata da valida motivazione e deve contenere l’oggetto della prestazione nonché esplicitarne il contenuto integrativo e/o specialistico. L’affidamento a soggetti partner non prevede espressamente l’acquisizione di prestazioni qualificate o specialistiche ma può genericamente riferirsi a prestazioni o servizi necessari per l’esecuzione del piano formativo.
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Samples: Formative Plan Agreement
Costi ammissibili. I costi ammissibili a finanziamento e relativi massimali sono espressamente specificati nel “manuale delle procedure delle Le attività formative riferite al conto individuale”. Essi sono suddivisipreviste dall’Allegato tecnico, parte integrante del presente Accordo, saranno rendicontate dal DI in base alla tipologia, in macrovoci alle voci di spesa: − macrovoce A: preparazione; − macrovoce B: esecuzione; − macrovoce C: costi indiretti di gestione e funzionamentospese dettagliate nell’allegato stesso. I costi riconducibili alla macrovoce A non possono, in nessun caso, eccedere, in fase di presentazione e rendicontazione del piano formativo, il 20% (venti%) del valore totale del piano formativo, rappresentato dalla sommatoria delle tre macrovoci di spesa. Parimenti, i costi di cui alla macrovoce C non possono mai superare, in fase di presentazione e rendicontazione del piano formativo, il 20% (venti%) del valore totale dei costi diretti del piano formativo, rappresentato dalla sommatoria delle macrovoci Le categorie di spesa A + B. - macrovoce A ≤ 0,20 x (macrovoce A + macrovoce B + macrovoce C); - macrovoce C ≤0,20 x (macrovoce A + macrovoce B). All’interno delle singole macrovoci non si segnalano limiti ammesse a rendicontazione sono relative alle seguenti voci:
a) spese di spesa specifici per le singole voci. In fase di rendicontazione, fermi restando i limiti sopra esposti, sono ammesse: - compensazioni tra voci di spesa all’interno della medesima macrovoce, anche per le voci che non sono state valorizzate personale esclusivamente poste in sede di presentazione dell’istanza di finanziamento del piano formativo (con imputazione importo € 0,00); - compensazioni tra macrovoci di spesa nel limite massimo del 5% della macrovoce di spesa più alta tra quelle coinvolte nella variazione. Sono oggetto di valutazione ed esplicita autorizzazione di Fondolavoro, a seguito di richiesta scritta e motivata dell’ente beneficiario, compensazioni tra macrovoci di spesa eccedenti il limite del 5% della macrovoce di spesa più alta tra quelle coinvolte nella variazione. Trattandosi di procedura non assoggettata al regime degli aiuti di Stato e valutazione comparativa, non si applicano le disposizioni di cui al D.Lg.vo n. 50/2016 e normativa collegata. Non sono, pertanto, applicabili i limiti stabiliti essere per le attività in delegacapo al presente Accordo; al personale occorrente per il perseguimento delle finalità del presente accordo provvederà, essendo ammesso l’affidamento in via esclusiva, il DI attraverso il proprio organico, nonché attraverso ogni altra forma contrattuale che lo stesso DI riterrà di attivare nel rispetto della vigente normativa (es. borse di studio, assegni di ricerca);
b) spese per servizi;
c) spese per noli e acquisto di materiale tecnico durevole;
d) spese per trasferte;
e) spese per materiale di consumo;
f) spese di manutenzione strumentazione di pieno campo;
g) altre spese indicate nei prospetti analitici dei costi riportati nell’allegato tecnico del presente Accordo;
h) spese per noli auto comprensivi di ogni onere. Sono considerate ammissibili, per ciascuna delle categorie sopra elencate. le spese come dettagliate nell’Allegato tecnico del presente Accordo, ed effettivamente sostenute e rendicontate nel periodo di tempo che costituisce la durata dell’Accordo stesso, secondo il principio della competenza temporale (periodo di ammissibilità) e riconducibili e nettamente identificabili in esclusiva alle attività del progetto. La spesa relativa ad una delle categorie sopra indicate sarà ritenuta ammissibile se: - non è finanziata da parte dell’ente beneficiario a soggetti terzialtre risorse pubbliche, regionali, nazionali e/o comunitarie; - è necessaria allo stesso non collegati o riconducibili, della realizzazione di tutta o parte svolgimento delle attività previste oggetto del presente Accordo ed è funzionale al raggiungimento degli obiettivi definiti tra le Parti; - è registrata nella contabilità dell’Ente ed è identificabile in maniera chiara ed univoca; - corrisponde a pagamenti effettivamente sostenuti e non esiste alcuna possibilità di recupero; - è supportata per l’intero importo rendicontato da fatture o da altri documenti contabili di equivalente valore probatorio, ed in regola con la normativa fiscale e contabile; - è sostenuta nel piano formativorispetto delle norme in tema di contabilità pubblica e di affidamento di servizi e valori. Sono ammesse variazioni di spesa tra le specifiche voci di costo per un importo massimo del 10% dell’importo totale del contributo AQP, purché nell’ambito di formali contratti di scambioprevia motivazione, comunicazione ad AQP e sua approvazione.
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Samples: Collaboration Agreement
Costi ammissibili. I costi possono essere imputati alla convenzione di sovvenzione, a condizione che siano conformi alle disposizioni di cui alla parte B dell'allegato II. In particolare, i costi relativi alle attività di formazione alla ricerca svolte nell’ambito del progetto possono essere rimborsati dalla Commissione secondo le modalità indicate di seguito:
1. Spese ammissibili per le attività svolte dal ricercatore
a) Un'indennità mensile di soggiorno, conformemente all'allegato I. Per permanenze più lunghe, il beneficiario assume il ricercatore nell'ambito di un contratto di lavoro, salvo nei casi adeguatamente documentati o quando la regolamentazione nazionale vieta questa possibilità. Per permanenze più brevi, il beneficiario può optare tra l'assunzione del ricercatore nell'ambito di un contratto di lavoro o di una borsa ad importo fisso. Gli importi di riferimento indicati nel programma di lavoro per i ricercatori assunti sulla base di un contratto di lavoro comprendono tutte le detrazioni obbligatorie ai sensi della normativa nazionale nel contesto della presente convenzione di sovvenzione. Quando non è possibile offrire un contratto di lavoro, il beneficiario assume il ricercatore con una modalità contrattuale equivalente a finanziamento una borsa a importo fisso, a condizione che ciò sia compatibile con la legislazione applicabile del beneficiario e relativi massimali che sia garantita al ricercatore la copertura previdenziale almeno nei settori previsti dall’articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), e) e g), del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, ma non necessariamente pagata con la borsa. Le indennità mensili di soggiorno applicabili sono espressamente specificati quelle definite nel “manuale delle procedure programma di lavoro.
b) Un contributo ai costi di mobilità, costituito dalle voci indicate di seguito: - Un'indennità mensile di mobilità, conformemente all'allegato I, che tiene conto della situazione familiare del ricercatore alla data stabilita come termine ultimo di presentazione della proposta. Per avere diritto a un'indennità di mobilità il ricercatore deve effettuare un periodo di mobilità fisica transnazionale all'inizio delle attività formative riferite di formazione alla ricerca o entro un periodo inferiore a dodici (12) mesi prima del termine ultimo di presentazione della proposta. Per tenere conto del costo della vita e della struttura retributiva nazionale dei paesi nei quali il ricercatore svolge le attività di formazione alla ricerca, alle suddette indennità mensili di soggiorno e di mobilità si applicano i coefficienti correttori indicati nel programma di lavoro in vigore al conto individuale”momento della firma della convenzione di sovvenzione. Essi sono suddivisiLa Commissione si riserva il diritto di applicare alle convenzioni di sovvenzione in corso le revisioni dei coefficienti correttori previsti dal programma di lavoro, in base caso di un aumento di tale coefficiente pari o superiore al 10%. Gli adeguamenti finanziari necessari del contributo finanziario della Comunità vengono effettuati al momento del pagamento finale. - Per ciascun periodo di dodici (12) mesi e per il periodo residuo inferiore a dodici (12) mesi, il ricercatore avente diritto all'indennità mensile di mobilità beneficia inoltre di un'indennità per un viaggio tra il proprio luogo di origine e la sede del beneficiario presso la quale svolge le proprie attività di formazione alla tipologiaricerca. La prima indennità di viaggio viene versata al momento dell'entrata in servizio e quelle successive con frequenza annua.
c) Un'indennità di orientamento carriera una tantum in conformità dell'allegato I, in macrovoci se il ricercatore si dedica alle attività di spesa: − macrovoce A: preparazione; − macrovoce B: esecuzione; − macrovoce C: formazione alla ricerca per almeno un anno.
d) Un contributo, conformemente all'allegato I, a copertura degli altri costi connessi alla partecipazione del ricercatore al progetto a seconda della natura delle attività previste dal progetto. Tale indennità sarà gestita dal beneficiario e utilizzata per costi direttamente connessi al ricercatore. I costi relativi alle altre attività svolte nell’ambito del progetto possono essere rimborsati dalla Commissione secondo le modalità indicate di seguito:
2. Contributo alle attività svolte dal beneficiario e costi indiretti I costi di gestione e funzionamento. I i costi riconducibili alla macrovoce A non possonoindiretti verranno rimborsati sulla base del programma di lavoro, in nessun casoconformità delle condizioni definite all'allegato I. In deroga all'articolo 4.2, eccedere, in fase di presentazione e rendicontazione del piano formativo, il 20% (venti%) del valore totale del piano formativo, rappresentato dalla sommatoria delle tre macrovoci di spesa. Parimenti, i costi di cui alla macrovoce C non possono mai superare, in fase di presentazione e rendicontazione del piano formativo, il 20% (venti%) del valore totale dei costi diretti del piano formativo, rappresentato dalla sommatoria delle macrovoci di spesa A + B. - macrovoce A ≤ 0,20 x (macrovoce A + macrovoce B + macrovoce C); - macrovoce C ≤0,20 x (macrovoce A + macrovoce B). All’interno delle singole macrovoci non si segnalano limiti di spesa specifici per le singole voci. In fase di rendicontazione, fermi restando i limiti sopra esposti, sono ammesse: - compensazioni tra voci di spesa all’interno della medesima macrovoce, anche per le voci che non sono state valorizzate in sede autorizzati i trasferimenti di presentazione dell’istanza di finanziamento del piano formativo (con imputazione importo € 0,00); - compensazioni tra macrovoci di spesa nel limite massimo del 5% della macrovoce di spesa più alta tra quelle coinvolte nella variazione. Sono oggetto di valutazione ed esplicita autorizzazione di Fondolavoro, a seguito di richiesta scritta e motivata dell’ente beneficiario, compensazioni tra macrovoci di spesa eccedenti il limite del 5% della macrovoce di spesa più alta tra quelle coinvolte nella variazione. Trattandosi di procedura non assoggettata al regime degli aiuti di Stato e valutazione comparativa, non si applicano le disposizioni di cui al D.Lg.vo n. 50/2016 e normativa collegata. Non sono, pertanto, applicabili i limiti stabiliti stanziamenti dalle indennità assegnate per le attività in delega, essendo ammesso l’affidamento da parte dell’ente beneficiario a soggetti terzi, allo stesso non collegati o riconducibili, della realizzazione di tutta o parte delle svolte dal ricercatore agli importi attribuiti per le attività previste nel piano formativo, purché nell’ambito di formali contratti di scambiosvolte dal beneficiario.
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Samples: Borsa Marie Curie Intrauropea Per Lo Sviluppo Della Carriera
Costi ammissibili. I costi ammissibili a finanziamento e relativi massimali sono espressamente specificati nel “manuale delle procedure delle attività formative riferite al conto individualesistema”. Essi sono suddivisi, in base alla tipologia, in macrovoci di spesa: − macrovoce A: preparazione; − macrovoce B: esecuzione; − macrovoce C: costi indiretti di gestione e funzionamento. I costi riconducibili alla macrovoce A non possono, in nessun caso, eccedere, in fase di presentazione e rendicontazione del piano formativo, il 20% (venti%) del valore totale del piano formativo, rappresentato dalla sommatoria delle tre macrovoci di spesa. Parimenti, i costi di cui alla macrovoce C (costi indiretti) non possono mai superare, in fase di presentazione e rendicontazione del piano formativo, il 20% (venti%) del valore totale dei costi diretti del piano formativo, rappresentato dalla sommatoria delle macrovoci di spesa A + B. - macrovoce A ≤ 0,20 x (macrovoce A + macrovoce B + macrovoce C); - macrovoce C ≤0,20 x (macrovoce A + macrovoce B). All’interno delle singole macrovoci si segnalano i seguenti limiti di spesa: indagini, ricerche e analisi preliminari (A1): − non sono previsti massimali d’importo; ideazione e progettazione (A2): − non sono previsti massimali d’importo; pubblicizzazione e promozione (A3): − non sono previsti massimali d’importo; selezione e orientamento (A4): − non sono previsti massimali d’importo; docenza e codocenza (B1): il costo orario della docenza e codocenza non potrà essere inferiore al 15% del valore di UCF calcolato a livello di piano formativo cui si riferisce (esclusa la docenza/codocenza effettuata da lavoratrici e/o lavoratori dipendenti, remunerati secondo il CCNL specificamente applicato); ai fini della determinazione del valore di UCF, non si segnalano limiti terrà conto dei costi dei progetti formativi realizzati in modalità a distanza asincrona (e-learning); tutoraggio (B2): questa voce di xxxxx non può eccedere il 10% (dieci%) dell’importo totale della macrovoce B; coordinamento (B3): questa voce di xxxxx non può eccedere il 40% (quaranta%) dell’importo totale della macrovoce B; monitoraggio e valutazione (B4): questa voce di xxxxx, sommata alle voci di spesa specifici per B5 e B6, non può eccedere il 40% (quaranta%) dell’importo totale della macrovoce B; bilancio e certificazione delle competenze (B5): questa voce di xxxxx, sommata alle voci di spesa B4 e B6, non può eccedere il 40% (quaranta%) dell’importo totale della macrovoce B; diffusione e trasferimento dei risultati (B6): questa voce di xxxxx, sommata alle voci di spesa B4 e B5, non può eccedere il 40% (quaranta%) dell’importo totale della macrovoce B; trasferte (B7): questa voce di xxxxx, che include anche le singole vocitrasferte dei discenti, non può eccedere l’8% (otto%) dell’importo totale della macrovoce B; aule, attrezzature didattiche e materiali di consumo (B8): questa voce di xxxxx non può eccedere il 20% (venti%) dell’importo totale della macrovoce B; segreteria amministrativa e/o organizzativa (B9): questa voce di xxxxx non può eccedere il 20% (venti%) dell’importo totale della macrovoce B; costo del lavoro dei discenti (B10): questa voce di spesa non può eccedere il 25% (venticinque%) dell’importo totale del piano formativo. Tale costo non è finanziabile nella fattispecie di procedure di accesso che prevedono il cofinanziamento; fidejussioni e/o assicurazioni (B11): non sono previsti massimali d’importo; controlli e revisione del piano formativo (B12): gli importi rendicontabili sono espressamente stabiliti dal “manuale delle procedure delle attività formative riferite al conto sistema” approvato da Fondolavoro. In fase di rendicontazione, fermi fermo restando i limiti sopra espostianzidetti, sono ammesse: - compensazioni tra voci di spesa all’interno della medesima macrovoce, anche per le voci che non sono state valorizzate in sede di presentazione dell’istanza di finanziamento del piano formativo (con imputazione importo € 0,00); - compensazioni tra macrovoci di spesa nel limite massimo del 5% della macrovoce di spesa più alta tra quelle coinvolte nella oggetto di variazione. Sono oggetto di valutazione ed esplicita autorizzazione di FondolavoroÈ ammesso l’affidamento, a seguito di richiesta scritta e motivata dell’ente beneficiario, compensazioni tra macrovoci di spesa eccedenti il limite del 5% della macrovoce di spesa più alta tra quelle coinvolte nella variazione. Trattandosi di procedura non assoggettata al regime degli aiuti di Stato e valutazione comparativa, non si applicano le disposizioni di cui al D.Lg.vo n. 50/2016 e normativa collegata. Non sono, pertanto, applicabili i limiti stabiliti per le attività in delega, essendo ammesso l’affidamento da parte dell’ente beneficiario attuatore, a soggetti terzi, terzi delegati/partner allo stesso ente attuatore non collegati o ovvero riconducibili, della realizzazione di tutta o parte delle attività previste nel contemplate dal piano formativo, purché nell’ambito di formali contratti di scambio, per un ammontare massimo del 30% (trenta%) dell’importo totale del piano formativo medesimo. Il ricorso alla delega, consentito sia in fase di presentazione dell’istanza di finanziamento sia in fase di esecuzione delle attività formative, dovrà essere preventivamente autorizzato da Fondolavoro e dovrà riguardare acquisizioni qualificate di prestazioni che generino un apporto di tipo integrativo e/o specialistico di cui l’ente attuatore non disponga direttamente e che siano costituite da prestazioni e/o servizi aventi una relazione sostanziale con le attività previste dal piano formativo. La richiesta di autorizzazione di ricorso alla delega deve essere supportata da valida motivazione e documentazione e deve contenere l’oggetto della prestazione nonché esplicitarne il contenuto integrativo e/o specialistico. L’affidamento a soggetti partner non prevede espressamente l’acquisizione di prestazioni qualificate o specialistiche ma può genericamente riferirsi a prestazioni o servizi necessari per l’esecuzione del piano formativo.
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Samples: Piano Formativo
Costi ammissibili. I Sono ammissibili al finanziamento esclusivamente i costi ammissibili sostenuti dal soggetto proponente, relativamente alle attività svolte a partire dalla data di inizio ufficiale del progetto (che dovrà essere obbligatoriamente comunicata tramite apposito invio sulla PEC <xxxxxxxx0000@xxx.xxxx.xxx.xx> - facendo riferimento nell’oggetto della comunicazione al titolo del progetto e alla Missione del PNRR Codice M1 C2 I6 e fino alla data di conclusione dello stesso, comunque non oltre il 30 giugno 2025. La durata di tutti i progetti ammessi a finanziamento non può essere prorogata oltre la data del 30 giugno 2025. Ai fini dell’ammissibilità delle spese deve essere prodotta idonea e specifica documentazione contabile di spesa con l'attestazione, altresì, dell'avvenuto pagamento, dalle quali si evinca la pertinenza al progetto e relative a:
a) spese relative al personale aggiuntivo a tempo determinato/indeterminato o con assegno di ricerca/borsa di studio;
b) spese relative alle missioni e alla formazione effettuate da detto personale (spese per iscrizione e frequenza a corsi di formazione inerenti alle tematiche di competenza del progetto), nei limiti e con i criteri già fissati dai regolamenti contabili delle Università, degli EPR e degli IRCCS. Si sottolinea che non è possibile operare compensazioni tra le due voci di spesa rispetto a quanto definito nel provvedimento di ammissione a finanziamento. Per quanto riguarda le spese relative al personale aggiuntivo, tra le quali non sono ammissibili quelle relative all’IRAP, deve essere predisposto un prospetto riepilogativo riconciliato con i dati desumibili dalla documentazione di spesa secondo il format di cui all’Allegato 7, firmato dal Rettore o dal legale rappresentante dell’EPR o dell’IRCCS. Alla rendicontazione a saldo, oltre al già menzionato prospetto, deve essere allegata la seguente documentazione:
a) copia delle buste paga;
b) copia dei mandati di pagamento del netto corrisposto al personale aggiuntivo. Nel caso in cui detti mandati siano cumulativi devono essere corredati da una dichiarazione, a firma del Rettore o dal legale rappresentante dell’EPR o dell’IRCCS, che attesti che detti mandati sono comprensivi delle somme corrisposte al personale aggiuntivo;
c) copia degli F24 relativi massimali ai versamenti delle ritenute fiscali e degli oneri previdenziali relativi al personale aggiuntivo. Nel caso in cui siano cumulativi devono essere corredati da una dichiarazione, a firma del Rettore o dal legale rappresentante dell’EPR/IRCCS, che attesti che detti F24 sono espressamente specificati comprensivi delle ritenute fiscali e previdenziali relativi al personale aggiuntivo. In caso di dimissioni o interruzione del contratto delle figure professionali coinvolte nel “manuale delle procedure progetto, deve essere garantita la continuità dello svolgimento delle attività formative riferite tramite sostituzione anche temporanea delle stesse, procedendo con lo scorrimento della graduatoria del bando di selezione precedentemente espletato, ovvero coinvolgendo, con apposito ordine di servizio, figure aggiuntive già appartenenti ad altre strutture/dipartimenti/uffici del soggetto proponente del finanziamento, ovvero altra formulazione che riconduca esplicitamente le attività della figura aggiuntiva a quelle previste dalla proposta progettuale. Per quanto riguarda le spese relative alle missioni e alla formazione deve essere predisposto un prospetto riepilogativo riconciliato con i dati desumibili dalla documentazione di spesa secondo il format di cui all’Allegato 8, firmato dal Rettore o dal legale rappresentante dell’EPR o dell’IRCCS. Alla rendicontazione a saldo, oltre al conto individuale”. Essi sono suddivisipredetto prospetto, in base alla tipologia, in macrovoci devono essere allegati copia degli ordinativi di spesa: − macrovoce A: preparazione; − macrovoce B: esecuzione; − macrovoce C: costi indiretti pagamento con il prospetto di gestione liquidazione della singola missione e funzionamento. I costi riconducibili alla macrovoce A non possono, in nessun caso, eccedere, in fase di presentazione e rendicontazione del piano formativo, il 20% (venti%) del valore totale del piano formativo, rappresentato dalla sommatoria delle tre macrovoci copia dei giustificativi di spesa. Parimenti, i costi Si rappresenta che il costo relativo al personale da indicare nel prospetto di cui alla macrovoce C non possono mai superare, in fase di presentazione e rendicontazione all’Allegato n. 7 deve essere pari al 100% del piano formativo, costo sostenuto solamente se il 20% (venti%) del valore totale dei costi diretti del piano formativo, rappresentato dalla sommatoria delle macrovoci di spesa A + B. - macrovoce A ≤ 0,20 x (macrovoce A + macrovoce B + macrovoce C); - macrovoce C ≤0,20 x (macrovoce A + macrovoce B). All’interno delle singole macrovoci non si segnalano limiti di spesa specifici per le singole vocipersonale interessato è stato impegnato interamente sulle attività progettuali. In fase caso contrario dovrà essere indicato il costo sostenuto in misura proporzionale alla percentuale di rendicontazione, fermi restando i limiti sopra esposti, sono ammesse: - compensazioni tra voci di spesa all’interno della medesima macrovoce, anche per le voci che non sono state valorizzate in sede di presentazione dell’istanza di finanziamento del piano formativo (con imputazione importo € 0,00); - compensazioni tra macrovoci di spesa nel limite massimo del 5% della macrovoce di spesa più alta tra quelle coinvolte nella variazione. Sono oggetto di valutazione ed esplicita autorizzazione di Fondolavoro, a seguito di richiesta scritta e motivata dell’ente beneficiario, compensazioni tra macrovoci di spesa eccedenti il limite del 5% della macrovoce di spesa più alta tra quelle coinvolte nella variazione. Trattandosi di procedura non assoggettata al regime degli aiuti di Stato e valutazione comparativa, non si applicano le disposizioni di cui al D.Lg.vo n. 50/2016 e normativa collegata. Non sono, pertanto, applicabili i limiti stabiliti per le impegno sulle attività in delega, essendo ammesso l’affidamento da parte dell’ente beneficiario a soggetti terzi, allo stesso non collegati o riconducibili, della realizzazione di tutta o parte delle attività previste nel piano formativo, purché nell’ambito di formali contratti di scambioprogettuali.
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Samples: Bando Per Il Finanziamento Di Progetti Di Potenziamento E Capacity Building