Criteri di formazione Clausole campione

Criteri di formazione. I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2020 tengono conto delle novità introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34 /UE. Per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC. Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, come risulta dalla presente nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice civile, che costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2423, parte integrante del bilancio d'esercizio. I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le eventuali differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce “Riserva da arrotondamento Euro” compresa tra le poste di Patrimonio Xxxxx.xx sensi dell'articolo 2423, sesto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in unità di Euro. La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto economico secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di bilancio.
Criteri di formazione. Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 è stato redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, integrate dai principi contabili elaborati dall'Organismo Italiano di Contabilità nella loro versione revisionata nel 2016. In particolare, sono state rispettate le clausole generali di costruzione del bilancio (art. 2423 del codice civile), i suoi principi di redazione (art. 2423 bis) e i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci (art. 2426), senza applicazione di alcuna delle deroghe previste dall’art. 2423, comma 5, del codice civile. Il bilancio d'esercizio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario (preparati in conformità agli schemi rispettivamente di cui agli artt. 2424, 2424 bis c.c., agli artt. 2425 e 2425 bis c.c. e all’art. 2425 ter del codice civile) e dalla presente nota integrativa. La nota integrativa ha la funzione di fornire l'illustrazione, l'analisi ed in taluni casi un'integrazione dei dati di bilancio e contiene le informazioni richieste dagli artt. 2427 e 2427 bis del codice civile, da altre disposizioni del codice civile in materia di bilancio e da altre leggi precedenti. Inoltre, in essa sono fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie a dare una rappresentazione la più trasparente e completa, anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge. Fatto salvo quanto descritto nella relazione sulla gestione (alla quale si rimanda per i dettagli), successivamente alla chiusura dell’esercizio non sono accaduti eventi rilevanti. Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 è redatto in unità di euro. Le differenze derivanti dall’arrotondamento dei valori espressi in unità di euro sono allocati all’apposita riserva di patrimonio netto. In ossequio alle disposizioni dell’art. 2423-ter del codice civile, è stato indicato, per ciascuna voce dello Stato patrimoniale e del Conto economico, l’importo della voce corrispondente dell’esercizio precedente. La società si è avvalsa della facoltà, prevista dall'art. 12 co. 2 del DLgs. 139/2015, di non applicare il criterio del costo ammortizzato ai crediti e ai debiti nei casi in cui gli effetti siano irrilevanti. Il bilancio è stato predisposto nel presupposto della continuità aziendale, non sussistendo incertezze significative a riguardo.
Criteri di formazione. Il bilancio d’esercizio, così come la nota integrativa, è redatto in unità di Euro ove non diversamente indicato. Oltre alla presente Nota Integrativa, che costituisce parte integrante del bilancio d’esercizio e che si compone dei Rendiconti dei singoli comparti d’investimento, è stata redatta la Relazione sulla Gestione, che contiene la descrizione della situazione del Fondo a fine esercizio, l’andamento della gestione nel corso dello stesso e i fatti di rilievo verificatisi nel corso del 2021 e nei primi mesi successivi alla chiusura dell’esercizio.
Criteri di formazione. Il bilancio consolidato costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa è stato redatto in conformità al dettato dell'art. 29 del d.lgs. 127/91, come risulta dal presente documento, predisposto ai sensi dell'art. 38 dello stesso decreto. Ove necessario, sono stati applicati i principi contabili disposti dall’Organismo Italiano di Contabilità e, ove mancanti questi, i principi contabili raccomandati dallo Iasc e richiamati dalla Consob. Oltre agli allegati previsti dalla legge, vengono presentati prospetti di raccordo tra il risultato netto e il patrimonio netto della consolidante e i rispettivi valori risultanti dal bilancio consolidato. Il bilancio consolidato presenta ai fini comparativi i valori relativi all'esercizio precedente. Gli importi presenti sono espressi in Euro.