Danni a terzi da incendio Clausole campione

Danni a terzi da incendio. (Ricorso terzi)
Danni a terzi da incendio. (art. 1.4)
Danni a terzi da incendio. (Xxxxxxx xxxxx)........................................................... pag. 19
Danni a terzi da incendio a) Ricorso terzi da Incendio La garanzia opera, nei limiti dello specifico Massimale prescelto, per la responsabilità civile derivante all’Assicurato per danni causati a terzi da Incendio, fumo, Esplosione e Scoppio: 1) delle Cose di proprietà dell’Assicurato o da lui detenute, anche quando siano state portate in alberghi o in analoghe strutture; 2) di veicoli e/o natanti a motore di proprietà dell’Assicurato, quando detti mezzi siano parcheggiati in box o rimesse private e, comunque, non ritenuti in circolazione; 3) delle Abitazioni di proprietà dell’Assicurato o in locazione all’Assicurato.
Danni a terzi da incendio. La garanzia di cui all’Art. RC1 "Responsabilità civile verso Terzi (R.C.T.)" è estesa anche ai danni a terzi conseguenti ad incendio, fumo, esplosione o scoppio del Fabbricato.
Danni a terzi da incendio. La garanzia “Responsabilità civile verso terzi” è estesa anche ai danni a terzi conseguenti ad incendio, fumo, esplosione o scoppio del Fabbricato.
Danni a terzi da incendio. L'assicurazione R.C.T. comprende, a parziale deroga del successivo Art. 77 - “Esclusioni R.C.T.”, let- tera e) punto 2), i danni cagionati a cose di terzi da incendio, esplosione e scoppio: a) del fabbricato destinato ad azienda agricola/agrituristica (compresa eventuale abitazione agrico- la) e del relativo contenuto, quale: arredamento domestico, bestiame, scorte e prodotti, attrezza- tura e foraggio di proprietà dell'Assicurato o da cose da lui detenute. Il limite di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo si intende pari al 50% del massimale assicurato; b) delle macchine agricole dell'azienda agricola (compreso il relativo funzionamento). Per ogni sinistro si deduce una franchigia di 250,00 euro. Il limite di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo si intende pari al 10% del massimale assicurato; ed inoltre, esclusivamente per la R.C. vita privata (unità tecnica D17), se operante: c) derivante dall'utilizzo di camere d'albergo o locali di villeggiatura, compresi i danni ai locali stessi e al relativo contenuto; d) derivante dalla conduzione di fabbricati in locazione limitatamente ai locali destinati a dimora abi- tuale dell'Assicurato compresi i danni ai locali stessi, escluso arredamento domestico, bestiame, scorte e prodotti, attrezzatura, macchine agricole e foraggio; e) del contenuto dell’abitazione dimora saltuaria di proprietà dell’Assicurato.
Danni a terzi da incendio. (Ricorso terzi) 1. a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo; 2. di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo. Non sono considerati terzi:
Danni a terzi da incendio. Fermo quanto previsto dall’art 6.1 “Rischio locativo” Linear tiene inoltre indenne l’assicurato, nei limiti del massimale indicato in polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per i danni causati a terzi per: • morte • lesioni personali • danneggiamenti a cose in conseguenza di incendio, fumo, esplosione e scoppio dell’ abitazione in affitto.
Danni a terzi da incendio. La garanzia comprende i danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell’Assicurato e/o da lui detenute. Sono comunque esclusi i danni derivanti da incendio di fabbricati (e relativo contenuto) di proprietà e/o in uso all’Assicurato, nonché i danni subiti da cose in consegna/custodia. La presente garanzia è prestata nel limite del massimale per danni a cose e comunque con un massimo indennizzo di Euro 150.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.