XXXXXXX XXXXX Clausole campione

XXXXXXX XXXXX. Staff Supporto Amministrativo e Coordinamento Didattica e Servizi agli Studenti Xxxxxxxx XXXXXXXX Direttore Generale 30 giorni Ricezione istanza Nota a firma del Direttore Xxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxx.xx Master - Istituzione, attivazione, disattivazione D.M. 3 novembre 1999, n. 509 D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 Regoolamento di Ateneo per la disciplina dei Master (Decreto Rettorale n. 3011 del 16 settembre 2016) I Master sono istituiti su proposta di un docente, di un gruppo di docenti o di una struttura didattica e deliberati dalla struttura didattica competente. L'istituzione e/o attivazione è deliberata dagli organi accademici. A seguito dell’istituzione e/o attivazione del corso, la struttura didattica di riferimento può dare seguito alla pubblicazione del bando, e qualora venga raggiunto il numero minimo di iscritti il corso verrà attivato con l’approvazione del piano didattico e finanziario. In caso contrario il corso non sarà attivato, fatti salvi casi in cui il Consiglio del Dipartimento proponente approva, su motivata richiesta del Comitato Scientifico, di attivare il Master con numero inferiore al numero minimo di iscrivibili assicurando comunque la qualità didattica e la sostenibilità economica. Xenia BELLETICH Sezione Post Laurea Didattica e Servizi agli Studenti Xxxxxxxx XXXXXXXXXX Responsabile Area Didattica 180 giorni Complessità del procedimento rispetto al quale intervengono più attori istituzionali nelle diverse fasi del processo Delibera della struttura didattica Decreto Rettorale per istituzione e attivazione (nuove proposte) Delibera del Consiglio di Amministrazione per attivazione (riedizioni) Decreto Rettorale per disattivazioni (riepilogo annuale) Xxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxx.xx Master Interateneo - Convenzioni per i master in consorzio D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 Atti relativi alla predisposizione, alla stipula e alla sottoscrizione delle convenzioni per la realizzazione di master in consorzio, per i quali è previsto il rilascio di un doppio titolo o titolo congiunto. I master vengono istituiti e attivati dall'Ateneo identificato quale sede amministrativa del “Master interateneo”. La convenzione approvata dal Consiglio del Dipartimento interessato, viene presentata dalla Sezione Post Laurea- Area Didattica, agli Organi Collegiali di Ateneo per le rispettive competenze, ai fini dell'approvazione e dell'autorizzazione alla sottoscrizione da parte del Rettore. Xenia BELLETICH Sezione Post Laurea Didattica e Servizi agli Studenti Xxxxxxxx XXXXXXX...
XXXXXXX XXXXX. 0 - Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx
XXXXXXX XXXXX. CON IL PATROCINIO DI CEO Studio Xxxxx Xxxx arch. Xxxxx Xxxxxxxxxx Architetti arch.
XXXXXXX XXXXX. Nome Ente ASST DEI SETTE LAGHI Informazioni sul tipo di Procedura Tipo di Procedura Affidamento diretto previa richiesta di preventivi
XXXXXXX XXXXX. SIAE Società Italiana degli Autori ed Editori Viale della Letteratura, 30 – 00000 Xxxx, Xxxxxx Tel. +00 00 00000 Fax +00 00 00000000/52
XXXXXXX XXXXX. 4. Xxxxxxxxx Xxxxx
XXXXXXX XXXXX. CEO Studio Xxxxx Xxxx ORAZIONE DI CON LA COLLAB CON IL PATROCINIO DI ACTION GROUP SRL ACTION GROUP S.r.l. - Xxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx Tel. 00 0000 0000/3086 - Fax 00 00000000
XXXXXXX XXXXX. La buona fede come limite all’autonomia negoziale e fonte di integrazione del contratto nel quadro dei congegni di conformazione delle situazioni soggettive alle esigenze di tutela degli interessi sottostanti, in Giustizia civ., 1994, I, 2168. funzione correttiva del regolamento negoziale”. In tal modo - é stato affermato24 - si arriva “al livello apicale di valenza attribuibile al principio di correttezza, come canone inderogabile, collocato nell’area dei fattori normativi di limitazione e conformazione della autonomia negoziale”. A conferma della diffusa difficoltà - con riferimento alla buona fede oggettiva - di distinguere nettamente tra interpretazione, esecuzione e integrazione del contratto, di superare, in particolare, l’ambito dell’esecuzione del contratto e di porre l’accento, invece, sull’integrazione dello stesso regolamento contrattuale, può farsi riferimento a quanto scritto da altro autorevole Autore25, nel commentare la sentenza all’esame. Questi dapprima afferma che “... altro punto di grosso rilievo della decisione in commento é l’applicazione della buona fede nell’esecuzione del contratto come limite alla discrezionalità di uno dei contraenti quando la stessa influisce sulla posizione dell’altro soggetto”. Sostiene, poi, che i giudici di legittimità, riecheggiando quasi la difesa di Xxxxxx in favore di Xxxxxxx, nel Mercante di Venezia, “partono” dal rispetto del patto contrattuale di cui presuppongono la validità, ma lo “interpretano” secondo il criterio della buona fede, evitando l’abuso dell’altro contraente. Rileva che la S.C. é pervenuta “ad una definizione generale della buona fede contrattuale ... intesa in senso etico, come requisito della condotta” che “costituisce uno dei cardini della disciplina legale delle obbligazioni e forma oggetto di un vero e proprio dovere giuridico, che viene violato non solo nel caso in cui una delle parti abbia agito con il proposito doloso di recare pregiudizio all’altra, ma anche se il comportamento da essa tenuto non sia stato, comunque, improntato alla diligente correttezza ed al senso di solidarietà sociale che, integrano, appunto, il contenuto della buona fede”. Infine, conclude sul punto, sostenendo che “il dovere di correttezza ... si pone come limite interno di ogni situazione, così da evitare l’abuso del diritto”ed evidenzia che l’indirizzo giurisprudenziale in parola “segna il passaggio dalla generica ed indifferenziata applicazione della clausola generale di buona fede, spesso sinonimo di...
XXXXXXX XXXXX. (Assessore alla Viabilità)
XXXXXXX XXXXX. (IDC 6C 5 DEI MESSAGGI 6X0)