Common use of Danni cagionati da forza maggiore Clause in Contracts

Danni cagionati da forza maggiore. L’Appaltatore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore, e nei limiti consentiti dal presente Contratto. Sono cause di forza maggiore gli eventi imprevisti, imprevedibili ed inevitabili, con effetti sproporzionati rispetto alle misure e precauzioni diligentemente poste in atto dall’Appaltatore, quali: guerra, terremoti, calamità naturali (alluvioni, trombe d’aria, ecc.). Nel caso di danni causati da forza maggiore, l’Appaltatore presenta immediata denuncia al Direttore dei Lavori nel termine di 3 (tre) giorni dall’evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. L’Appaltatore non può sospendere o rallentare l’esecuzione delle attività, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l’accertamento dei fatti. Ricevuta la denuncia, il Direttore dei Lavori, al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l’Appaltatore, procede all’accertamento dei danni con la massima tempestività alla presenza dell’Appaltatore stesso redigendo processo verbale ed evidenziando:  lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;  le cause dei danni, precisando l’eventuale causa di forza maggiore;  eventuali negligenze, indicandone i responsabili;  l’osservanza o meno delle regole dell’arte e delle prescrizioni del Direttore dei Lavori;  l’eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni. L’indennizzo per i danni è limitato all’importo dei lavori necessari per l’occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di Contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d’opera. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto, Capitolato Speciale D’appalto, Capitolato Speciale D’appalto

Danni cagionati da forza maggiore. L’Appaltatore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore, maggiore e nei limiti consentiti dal presente Contratto. Sono cause di forza maggiore gli eventi imprevisti, imprevedibili ed inevitabili, con effetti sproporzionati rispetto alle misure e precauzioni diligentemente poste in atto dall’Appaltatore, quali: guerra, terremoti, calamità naturali (alluvioni, trombe d’aria, ecc.)contratto. Nel caso di danni causati da forza maggiore, maggiore l’Appaltatore presenta immediata ne fa denuncia al Direttore dei Lavori nel termine di 3 (tre) nei termini stabiliti dai capitolati speciali o, in difetto, entro cinque giorni dall’eventoda quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento, ai sensi dell’art. 166 DPR 207/2010. L’Appaltatore non può sospendere o rallentare l’esecuzione delle attivitàl'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l’accertamento l'accertamento dei fatti. Ricevuta Appena ricevuta la denunciadenuncia di cui al comma 2, il Direttore dei Lavori procede all’accertamento redigendo processo verbale alla presenza dell’Appaltatore: a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente; b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore; c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile; d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del Direttore dei Lavori, ; e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni; al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l’Appaltatore, procede all’accertamento dei danni con la massima tempestività alla presenza dell’Appaltatore stesso redigendo processo verbale ed evidenziando:  lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;  le cause dei danni, precisando l’eventuale causa di forza maggiore;  eventuali negligenze, indicandone i responsabili;  l’osservanza o meno delle regole dell’arte e delle prescrizioni del Direttore dei Lavori;  l’eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni. L’indennizzo per i danni è limitato all’importo dei lavori necessari per l’occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di Contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d’operal’Appaltatore stesso. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

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Samples: Construction Contract, Construction Contract

Danni cagionati da forza maggiore. 1. L’Appaltatore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore, maggiore e nei limiti consentiti dal presente Contratto. Sono cause di forza maggiore gli eventi imprevisti, imprevedibili ed inevitabili, con effetti sproporzionati rispetto alle misure e precauzioni diligentemente poste in atto dall’Appaltatore, quali: guerra, terremoti, calamità naturali (alluvioni, trombe d’aria, ecccontratto.) 2. Nel caso di danni causati da forza maggiore, maggiore l’Appaltatore presenta immediata ne fa denuncia al Direttore dei Lavori nel termine di 3 (tre) DEC entro cinque giorni dall’eventodal giorno dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. 3. L’Appaltatore non può sospendere o rallentare l’esecuzione delle attivitàl'esecuzione del servizio, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l’accertamento l'accertamento dei fatti. 4. Ricevuta Appena ricevuta la denunciadenuncia di cui al comma 2, il Direttore dei LavoriDEC procede, al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l’Appaltatore, procede all’accertamento dei danni con la massima tempestività alla presenza dell’Appaltatore stesso redigendo processo verbale ed evidenziando:  lo l’Appaltatore all'accertamento: a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;  le ; b) delle cause dei danni, precisando l’eventuale l'eventuale causa di forza maggiore;  eventuali negligenze; c) della eventuale negligenza, indicandone i responsabili;  l’osservanza il responsabile, ivi compresa l’ipotesi di erronea esecuzione del servizio da parte dell’Appaltatore; d) dell'osservanza o meno delle regole dell’arte dell'arte e delle prescrizioni del Direttore dei Lavori;  l’eventuale DEC; e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni; 5. L’indennizzo per i danni è limitato all’importo dei lavori necessari per l’occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni Il DEC redige apposito verbale dell’accertamento di Contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d’operacui al comma 4 alla presenza dell’Appaltatore. 6. Nessun indennizzo è dovuto dalla Stazione appaltante quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’Appaltatore dell’Appaltatore, dei subappaltatori, dei subcontraenti o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

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Samples: Appalto, Appalto

Danni cagionati da forza maggiore. L’Appaltatore 1. L’Operatore Economico non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore, maggiore e nei limiti consentiti dal presente Contratto. Sono cause di forza maggiore gli eventi imprevisti, imprevedibili ed inevitabili, con effetti sproporzionati rispetto alle misure e precauzioni diligentemente poste in atto dall’Appaltatore, quali: guerra, terremoti, calamità naturali (alluvioni, trombe d’aria, ecccontratto.) 2. Nel caso di danni causati da forza maggiore, l’Appaltatore presenta immediata maggiore l’Operatore Economico ne fa denuncia al Direttore dei Lavori nel termine di 3 (tre) DEC entro cinque giorni dall’eventodal giorno dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. 3. L’Appaltatore L’Operatore Economico non può sospendere o rallentare l’esecuzione delle attivitàl'esecuzione del servizio, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l’accertamento l'accertamento dei fatti. 4. Ricevuta Appena ricevuta la denunciadenuncia di cui al comma 2, il Direttore dei LavoriDEC procede, al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l’Appaltatore, procede all’accertamento dei danni con la massima tempestività alla presenza dell’Appaltatore stesso redigendo processo verbale ed evidenziando:  lo l’Operatore Economico all'accertamento: a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;  le ; b) delle cause dei danni, precisando l’eventuale l'eventuale causa di forza maggiore;  eventuali negligenze; c) della eventuale negligenza, indicandone i responsabili;  l’osservanza il responsabile, ivi compresa l’ipotesi di erronea esecuzione del progetto da parte dell’Operatore Economico; d) dell'osservanza o meno delle regole dell’arte dell'arte e delle prescrizioni del Direttore dei Lavori;  l’eventuale direttore dell’esecuzione del contratto; e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni; 5. L’indennizzo per i danni è limitato all’importo dei lavori necessari per l’occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni Il DEC redige apposito verbale dell’accertamento di Contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d’operacui al comma 4 alla presenza dell’Operatore Economico. 6. Nessun indennizzo è dovuto dalla Stazione appaltante quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’Appaltatore dell’Operatore Economico, dei subappaltatori, dei subcontraenti o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

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Samples: Appalto, Appalto

Danni cagionati da forza maggiore. L’Appaltatore 1. L’esecutore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore, maggiore e nei limiti consentiti dal presente Contratto. Sono cause di forza maggiore gli eventi imprevisti, imprevedibili ed inevitabili, con effetti sproporzionati rispetto alle misure e precauzioni diligentemente poste in atto dall’Appaltatore, quali: guerra, terremoti, calamità naturali (alluvioni, trombe d’aria, ecccontratto.) 2. Nel caso di danni causati da forza maggiore, l’Appaltatore presenta immediata maggiore l’esecutore ne fa denuncia al Direttore direttore dei Lavori nel termine di 3 (tre) lavori nei termini stabiliti dai capitolati speciali o, in difetto, entro cinque giorni dall’eventoda quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. 3. L’Appaltatore L’esecutore non può sospendere o rallentare l’esecuzione delle attivitàl'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l’accertamento l'accertamento dei fatti. 4. Ricevuta Appena ricevuta la denunciadenuncia di cui al comma 2, il Direttore direttore dei Lavorilavori procede, redigendone processo verbale alla presenza dell’esecutore, all'accertamento: a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente; b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore; c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile; d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori; e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni; al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l’Appaltatore, procede all’accertamento dei danni con la massima tempestività alla presenza dell’Appaltatore stesso redigendo processo verbale ed evidenziando:  lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;  le cause dei danni, precisando l’eventuale causa di forza maggiore;  eventuali negligenze, indicandone i responsabili;  l’osservanza o meno delle regole dell’arte e delle prescrizioni del Direttore dei Lavori;  l’eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni. L’indennizzo per i danni è limitato all’importo dei lavori necessari per l’occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di Contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d’operal’esecutore stesso. 5. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’Appaltatore dell’esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere. 6. I danni prodotti da piene ai lavori di difesa di corsi d'acqua o di mareggiate, quando non siano stati ancora iscritti a libretto, sono valutati in base alla misurazione provvisoria fatta dagli assistenti di cantiere. Mancando la misurazione, l’esecutore può dare la dimostrazione dei lavori eseguiti con idonei mezzi di prova, ad eccezione di quella testimoniale.

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Samples: Appalto

Danni cagionati da forza maggiore. L’Appaltatore 1. L’Operatore economico non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore, maggiore e nei limiti consentiti dal presente Contratto. Sono cause di forza maggiore gli eventi imprevisti, imprevedibili ed inevitabili, con effetti sproporzionati rispetto alle misure e precauzioni diligentemente poste in atto dall’Appaltatore, quali: guerra, terremoti, calamità naturali (alluvioni, trombe d’aria, ecccontratto.) 2. Nel caso di danni causati da forza maggiore, l’Appaltatore presenta immediata maggiore l’Operatore economico ne fa denuncia al Direttore dei Lavori nel termine di 3 DEC entro 5 (trecinque) giorni dall’eventodal giorno dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. 3. L’Appaltatore L’Operatore economico non può sospendere o rallentare l’esecuzione delle attivitàl'esecuzione dell’Accordo Quadro, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l’accertamento l'accertamento dei fatti. 4. Ricevuta Appena ricevuta la denunciadenuncia di cui al comma 2, il Direttore dei LavoriDEC procede, al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l’Appaltatore, procede all’accertamento dei danni con la massima tempestività alla presenza dell’Appaltatore stesso redigendo processo verbale ed evidenziando:  lo l’Operatore economico all'accertamento: a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;  le ; b) delle cause dei danni, precisando l’eventuale l'eventuale causa di forza maggiore;  eventuali negligenze; c) della eventuale negligenza, indicandone i responsabili;  l’osservanza il responsabile, ivi compresa l’ipotesi di erronea esecuzione dell’Accordo Quadro da parte dell’Operatore economico; d) dell'osservanza o meno delle regole dell’arte dell'arte e delle prescrizioni del Direttore dei Lavori;  l’eventuale direttore dell’esecuzione del contratto; e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni; 5. L’indennizzo per i danni è limitato all’importo dei lavori necessari per l’occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni Il DEC redige apposito verbale dell’accertamento di Contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d’operacui al comma 4 alla presenza dell’Operatore economico. 6. Nessun indennizzo è dovuto dalla Stazione appaltante quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’Appaltatore dell’Operatore economico, dei subappaltatori, dei subcontraenti o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

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Samples: Framework Agreement

Danni cagionati da forza maggiore. L’Appaltatore Ai sensi dell’art. 166 del D.P.R. n. 207/2010 l’esecutore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore, maggiore e nei limiti consentiti dal singolo contratto applicativo conseguente al presente Contratto. Sono cause di forza maggiore gli eventi imprevisti, imprevedibili ed inevitabili, con effetti sproporzionati rispetto alle misure e precauzioni diligentemente poste in atto dall’Appaltatore, quali: guerra, terremoti, calamità naturali (alluvioni, trombe d’aria, ecc.)accordo quadro. Nel caso di danni causati da forza maggiore, l’Appaltatore presenta immediata maggiore l’esecutore ne fa denuncia al Direttore direttore dei Lavori nel termine lavori nei termini di 3 (tre) giorni dall’eventodue,in difetto, entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. L’Appaltatore L’esecutore non può sospendere o rallentare l’esecuzione delle attivitàl'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l’accertamento l'accertamento dei fatti. Ricevuta Appena ricevuta la denunciadenuncia di cui sopra, il Direttore direttore dei Lavorilavori procede, redigendone processo verbale alla presenza dell’esecutore, all'accertamento: a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente; b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore; c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile; d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori; e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni; al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l’Appaltatore, procede all’accertamento dei danni con la massima tempestività alla presenza dell’Appaltatore stesso redigendo processo verbale ed evidenziando:  lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;  le cause dei danni, precisando l’eventuale causa di forza maggiore;  eventuali negligenze, indicandone i responsabili;  l’osservanza o meno delle regole dell’arte e delle prescrizioni del Direttore dei Lavori;  l’eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni. L’indennizzo per i danni è limitato all’importo dei lavori necessari per l’occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di Contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d’operal’esecutore stesso. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’Appaltatore dell’esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

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Samples: Accordo Quadro

Danni cagionati da forza maggiore. L’Appaltatore 36.1. L’esecutore non può potrà pretendere compensi alcun compenso supplementare, indennizzo o risarcimento per danni alle a opere o provviste provviste, se non in nei casi di forza maggiore, e nei limiti consentiti dal presente Contratto. 36.2. Sono cause di forza maggiore gli eventi imprevisti, imprevedibili ed inevitabili, con effetti sproporzionati rispetto alle misure e precauzioni diligentemente poste in atto dall’Appaltatore, quali: guerra, terremoti, calamità naturali (alluvioni, trombe d’aria, ecc.). Nel caso di danni causati da forza maggiore, l’Appaltatore presenta immediata A tal fine dovrà farne denuncia al Direttore dei Lavori nel termine di 3 lavori entro 5 (trecinque) giorni dall’eventodall'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimentodi essere indennizzato dei pregiudizi subiti. 36.3. L’Appaltatore non può potrà sospendere o rallentare l’esecuzione delle attivitàl'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non si sia eseguito l’accertamento dei fattiproceduto ai necessari accertamenti. 36.4. Ricevuta Appena ricevuta la denunciadenuncia di cui al punto 36.2 e al fine di determinare l’indennizzo al quale potrebbe avere diritto l’Appaltatore, il Direttore dei Lavorilavori procederà alla redazione di un processo verbale, al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l’Appaltatorepresente quest’ultimo o in sua assenza due testimoni, procede all’accertamento dei danni con la massima tempestività alla presenza dell’Appaltatore stesso redigendo processo verbale ed evidenziandoonde verificare: a) lo stato dei luoghi e delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato l’evento pregiudizievole in rapporto a quello precedente; b) le cause dei danni, precisando ; c) le eventuali condotte imperite o negligenti dell’Appaltatore o di terzi; d) l’eventuale causa di forza maggiore;  eventuali negligenze, indicandone i responsabili;  l’osservanza o meno delle regole dell’arte e inosservanza delle prescrizioni del Direttore dei Lavorilavori o del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;  l’eventuale e) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni. L’indennizzo per i danni è limitato all’importo dei lavori necessari per l’occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di Contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d’opera. 36.5. Nessun indennizzo è sarà dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

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Samples: Contract for Works

Danni cagionati da forza maggiore. L’Appaltatore Ai sensi dell’art. 166 del D.P.R. n. 207/2010 l’esecutore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore, maggiore e nei limiti consentiti dal singolo contratto applicativo conseguente al presente Contratto. Sono cause di forza maggiore gli eventi imprevisti, imprevedibili ed inevitabili, con effetti sproporzionati rispetto alle misure e precauzioni diligentemente poste in atto dall’Appaltatore, quali: guerra, terremoti, calamità naturali (alluvioni, trombe d’aria, ecc.)accordo quadro. Nel caso di danni causati da forza maggiore, l’Appaltatore presenta immediata maggiore l’esecutore ne fa denuncia al Direttore direttore dei Lavori nel termine lavori nei termini di 3 (tre) giorni dall’eventodue, in difetto, entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. L’Appaltatore L’esecutore non può sospendere o rallentare l’esecuzione delle attivitàl'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l’accertamento l'accertamento dei fatti. Ricevuta Appena ricevuta la denunciadenuncia di cui sopra, il Direttore direttore dei Lavorilavori procede, redigendone processo verbale alla presenza dell’esecutore, all'accertamento: a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente; b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore; c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile; d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori; e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni; al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l’Appaltatore, procede all’accertamento dei danni con la massima tempestività alla presenza dell’Appaltatore stesso redigendo processo verbale ed evidenziando:  lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;  le cause dei danni, precisando l’eventuale causa di forza maggiore;  eventuali negligenze, indicandone i responsabili;  l’osservanza o meno delle regole dell’arte e delle prescrizioni del Direttore dei Lavori;  l’eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni. L’indennizzo per i danni è limitato all’importo dei lavori necessari per l’occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di Contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d’operal’esecutore stesso. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’Appaltatore dell’esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

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Samples: Accordo Quadro Per La Manutenzione Ordinaria

Danni cagionati da forza maggiore. L’Appaltatore L’appaltatore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore, maggiore e nei limiti consentiti dal presente Contratto. Sono cause di forza maggiore gli eventi imprevisti, imprevedibili ed inevitabili, con effetti sproporzionati rispetto alle misure e precauzioni diligentemente poste in atto dall’Appaltatore, quali: guerra, terremoti, calamità naturali (alluvioni, trombe d’aria, ecc.)contratto. Nel caso di danni causati da forza maggiore, l’Appaltatore presenta immediata maggiore l’appaltatore ne fa denuncia al Direttore dei Lavori nel termine DEC nei termini di 3 (tre) giorni dall’eventodue, in difetto, entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. L’Appaltatore L’appaltatore non può sospendere o rallentare l’esecuzione delle attivitàl'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l’accertamento l'accertamento dei fatti. Ricevuta Appena ricevuta la denunciadenuncia di cui sopra, il Direttore DEC procede, redigendone processo verbale alla presenza dell’appaltatore, all'accertamento: a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente; b) delle cause dei Lavoridanni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore; c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile; d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del DEC; e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni; al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l’Appaltatore, procede all’accertamento dei danni con la massima tempestività alla presenza dell’Appaltatore stesso redigendo processo verbale ed evidenziando:  lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;  le cause dei danni, precisando l’eventuale causa di forza maggiore;  eventuali negligenze, indicandone i responsabili;  l’osservanza o meno delle regole dell’arte e delle prescrizioni del Direttore dei Lavori;  l’eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni. L’indennizzo per i danni è limitato all’importo dei lavori necessari per l’occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di Contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d’operal’appaltatore stesso. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’Appaltatore dell’appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

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Samples: Appalto Specifico Per L’affidamento Dell’esercizio, Manutenzione, Pronto Intervento Sugli Impianti Ascensore

Danni cagionati da forza maggiore. L’Appaltatore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore, e nei limiti consentiti dal presente Contratto. Sono cause di forza maggiore gli eventi imprevisti, imprevedibili ed inevitabili, con effetti sproporzionati rispetto alle misure e precauzioni diligentemente poste in atto dall’Appaltatore, quali: guerra, terremoti, calamità naturali (alluvioni, trombe d’aria, ecc.). Nel caso di danni causati da forza maggiore, l’Appaltatore presenta immediata denuncia al Direttore dei Lavori nel termine di 3 (tre) giorni dall’eventodall'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. L’Appaltatore non può sospendere o rallentare l’esecuzione l'esecuzione delle attività, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l’accertamento l'accertamento dei fatti. Ricevuta la denuncia, il Direttore dei Lavori, al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l’Appaltatore, procede all’accertamento dei danni con la massima tempestività alla presenza dell’Appaltatore stesso redigendo processo verbale ed evidenziando: lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente; le cause dei danni, precisando l’eventuale l'eventuale causa di forza maggiore; eventuali negligenze, indicandone i responsabili;  l’osservanza ⋅ l'osservanza o meno delle regole dell’arte dell'arte e delle prescrizioni del Direttore dei Lavori;  l’eventuale ⋅ l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni. L’indennizzo per i danni è limitato all’importo dei lavori necessari per l’occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di Contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d’opera. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto