Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto dell’Amministrazione e/o di terzi, in virtù dei servizi oggetto del contratto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi. Il Fornitore, inoltre, attesta di essere in possesso di un’adeguata polizza assicurativa a beneficio anche dell’Azienda Sanitaria e dei terzi, per l’intera durata del presente contratto, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del presente contratto. In particolare detta polizza tiene indenne l’Azienda Sanitaria, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alla stessa Ausl ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell’esecuzione di tutte le attività di cui al presente accordo quadro. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, di validità della fornitura, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, l’accordo quadro ed ogni singolo contratto applicativo si risolvono di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
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Samples: Accordo Quadro, Accordo Quadro
Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto dell’Amministrazione el’Aggiudicatario/o di terzi, in virtù dei servizi oggetto del contratto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi. Il Fornitore, inoltre, attesta dichiara di essere in possesso di un’adeguata una adeguata polizza assicurativa a beneficio anche dell’Azienda Sanitaria e dei terziassicurativa, per l’intera durata del presente contratto, Accordo e di ogni successivo contratto nascnete dall’Appalto Specifico a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Aggiudicatario/Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del presente contrattodi cui all’Accordo ed ai singoli contratti. In particolare detta polizza tiene indenne l’Azienda Sanitariale Amministrazioni contraenti, ivi compresi i suoi loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alla stessa Ausl alle Amministrazioni contraenti, ai suoi loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell’esecuzione di tutte le attività di cui al presente accordo quadroall’Accordo ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, di validità della fornituraper le Amministrazioni contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, l’accordo quadro l’Accordo ed ogni singolo contratto applicativo Ordinativo di Fornitura si risolvono risolve di diritto con conseguente ritenzione del rateo della cauzione non ancora svincolata dall’avanzamento dell’esecuzione, prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
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Samples: Convenzione
Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa. 1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto dell’Amministrazione e/o di terzi, in virtù dei servizi oggetto del contrattoContratto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore, inoltre, attesta dichiara di aver stipulato o comunque di essere in possesso di un’adeguata polizza assicurativa a beneficio anche dell’Azienda Sanitaria dell’Amministrazione e dei terzi, per l’intera durata del presente contrattoContratto, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del presente contrattodi cui al Contratto. In particolare detta polizza tiene indenne l’Azienda Sanitarial’Amministrazione, ivi compresi i suoi loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alla stessa Ausl all’Amministrazione ai suoi loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell’esecuzione di tutte le attività di cui al presente accordo quadroContratto. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, di validità della fornituraessenziale per l’Amministrazione e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, l’accordo quadro ed ogni singolo contratto applicativo il Contratto si risolvono risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
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Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa. 1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto dell’Amministrazione e/o di terzi, in virtù dei servizi oggetto del contratto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore, inoltre, attesta di essere in possesso di un’adeguata polizza assicurativa a beneficio anche dell’Azienda Sanitaria dell’AUSL della Romagna e dei terzi, per l’intera durata del presente contratto, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del presente contratto. In particolare particolare, detta polizza tiene indenne l’Azienda SanitariaUSL della Romagna, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alla stessa Ausl ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell’esecuzione di tutte le attività di cui al presente accordo quadro. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, di validità della fornitura, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, l’accordo quadro ed ogni singolo contratto applicativo si risolvono i risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
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Samples: Framework Agreement
Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto beni sia del Fornitore stesso quanto dell’Amministrazione sia del Committente e/o di terzi, in virtù dei beni/servizi oggetto del presente contratto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi. Il Fornitore, inoltre, attesta di essere in possesso di un’adeguata adeguata polizza assicurativa a beneficio anche dell’Azienda Sanitaria dell’AUSL della Romagna e dei terzi, per l’intera durata del presente contratto, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine relazione allo svolgimento di tutte le attività oggetto del presente contratto. In particolare particolare, detta polizza tiene indenne l’Azienda Sanitarial’AUSL della Romagna, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per terzi, da qualsiasi danno che il Fornitore possa arrecare alla stessa Ausl AUSL, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi a terzi, nell’esecuzione di tutte le attività di cui al relative alla presente accordo quadrofornitura. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia e l’efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo articolo, è condizione essenziale, essenziale di validità della fornitura, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare provare, in qualsiasi momento momento, la copertura assicurativa di cui trattasi, il contratto si trattarisolverà di diritto, l’accordo quadro ed ogni singolo contratto applicativo si risolvono di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
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Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa. 1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto dell’Amministrazione e/o di terzi, in virtù dei servizi oggetto del contratto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore, inoltre, attesta di essere in possesso di un’adeguata polizza assicurativa a beneficio anche dell’Azienda Sanitaria dell’AUSL della Romagna e dei terzi, per l’intera durata del presente contratto, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del presente contratto. In particolare detta polizza tiene indenne l’Azienda SanitariaUSL della Romagna, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alla stessa Ausl ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell’esecuzione di tutte le attività di cui al presente accordo quadro. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, di validità della fornitura, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, l’accordo quadro ed ogni singolo contratto applicativo si risolvono i risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
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Samples: Accordo Quadro
Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa. 1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto dell’Amministrazione di Arpae e/o di terzi, in virtù dei servizi oggetto dell'esecuzione del contratto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore, inoltre, attesta dichiara di essere in possesso di un’adeguata un'adeguata polizza assicurativa a beneficio anche dell’Azienda Sanitaria e dei terzidi Arpae, con un massimale specificatamente dedicato per l’intera durata del presente contrattoServizio, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del presente contrattodi cui alla Fornitura, per un massimale non inferiore ad Euro 1.500.000,00. In particolare detta polizza tiene indenne l’Azienda SanitariaArpae, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alla stessa Ausl ad Arpae, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell’esecuzione di tutte le attività di cui al presente accordo quadroalla Fornitura. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, di validità della fornituraper Arpae e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, l’accordo quadro ed ogni singolo contratto applicativo tratta il servizio si risolvono risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione garanzia prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
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Samples: Contract
Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa. 1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto dell’Amministrazione di INT e/o di terzi, in virtù dei servizi oggetto del contrattodella Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore, inoltre, attesta dichiara di essere in possesso di un’adeguata una adeguata polizza assicurativa a beneficio anche dell’Azienda Sanitaria di INT e dei terzi, per l’intera durata del della presente contrattoFornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del presente contrattodi cui alla Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne l’Azienda SanitariaINT, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alla stessa Ausl ad INT, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell’esecuzione di tutte le attività di cui al presente accordo quadroalla Fornitura. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, di validità della fornituraper INT e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, l’accordo quadro ed ogni singolo contratto applicativo tratta la Fornitura si risolvono risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa. Il Fornitore Concessionario assume in proprio ogni responsabilità responsabilità, per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di tutta la durata del Contratto, per qualsiasi danno causato a persone o di beni, tanto del Fornitore Concessionario stesso quanto dell’Amministrazione della Concedente e/o di terzi, in virtù dei servizi oggetto del contratto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di dalle imprese subappaltatrici e/o da terzi. Il Fornitore, inoltre, attesta di essere in possesso di un’adeguata polizza assicurativa a beneficio anche dell’Azienda Sanitaria e dei terzi, per l’intera durata del presente contratto, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del presente contratto. In particolare detta polizza tiene indenne l’Azienda Sanitaria, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alla stessa Ausl ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell’esecuzione di tutte le attività A fronte dell’obbligo di cui al presente accordo quadroprecedente comma, il Concessionario ha presentato polizza assicurativa conforme ai requisiti indicati nell’art. 14 del Capitolato d’appalto (rubricato “Responsabilità per infortuni e danni e altri oneri”). Resta inteso che l’esistenza ferma l’intera responsabilità del Concessionario anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma. Il Concessionario si impegna a consegnare, quindiannualmente e con tempestività, alla Concedente, la quietanza di pagamento del premio, atta a comprovare la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui prodotta per la stipula del Contratto o, se del caso, la nuova polizza eventualmente stipulata, in relazione al presente articolo è condizione essenziale, di validità della fornitura, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, l’accordo quadro ed ogni singolo contratto applicativo si risolvono di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subitoContratto.
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Samples: Concession Agreement
Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto dell’Amministrazione di Arpae e/o di terzi, in virtù dei servizi oggetto del contrattodella Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi. Il Fornitore, inoltre, attesta dichiara di essere in possesso di un’adeguata una adeguata polizza assicurativa a beneficio anche dell’Azienda Sanitaria di Arpae e dei terzi, per l’intera durata del della presente contrattoFornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del presente contrattodi cui alla Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne l’Azienda SanitariaArpae, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alla stessa Ausl ad Arpae, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell’esecuzione di tutte le attività di cui al presente accordo quadroalla Fornitura. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, di validità della fornituraper Arpae e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, l’accordo quadro ed ogni singolo contratto applicativo tratta la Fornitura si risolvono risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
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Samples: Determinazione Dirigenziale
Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa. 1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto dell’Amministrazione della Amministrazione regionale e/o di terzi, in virtù dei servizi beni oggetto del contrattoContratto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore, inoltre, attesta dichiara di aver stipulato o comunque di essere in possesso di un’adeguata una adeguata polizza assicurativa a beneficio anche dell’Azienda Sanitaria e dei terzi, per l’intera durata del presente contrattoContratto, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del presente contrattodi cui al Contratto. In particolare detta polizza tiene indenne l’Azienda Sanitarial’Assemblea, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alla stessa Ausl all’Assemblea, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell’esecuzione di tutte le attività di cui al presente accordo quadroContratto. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, di validità della fornitura, ; pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, l’accordo quadro ed ogni singolo contratto applicativo tratta il Contratto si risolvono risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione garanzia prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
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Samples: Service Agreement
Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa. 1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto dell’Amministrazione e/o di terzi, in virtù dei servizi oggetto del contrattoContratto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore, inoltre, attesta dichiara di aver stipulato o comunque di essere in possesso di un’adeguata polizza assicurativa a beneficio anche dell’Azienda Sanitaria dell’Amministrazione contraente e dei terzi, per l’intera durata del presente contrattoContratto, e dovrà essere prorogabile fino al completo adempimento delle prestazioni contrattuali a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del presente contrattodi cui al medesimo Contratto. In particolare detta polizza tiene indenne l’Azienda Sanitarial’Amministrazione, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alla stessa Ausl all’Amministrazione, ai suoi loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell’esecuzione di tutte le attività di cui al presente accordo quadroContratto. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, di validità della fornituraper l’Amministrazione e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, l’accordo quadro ed ogni singolo contratto applicativo tratta il Contratto si risolvono risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito. Il Fornitore resta responsabile anche per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati.
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Samples: Outsourcing Agreement
Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto dell’Amministrazione e/o di terzi, in virtù dei servizi oggetto del contratto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi. Il Fornitore, inoltre, attesta di essere in possesso di un’adeguata polizza assicurativa a beneficio anche dell’Azienda Sanitaria e dei terzi, per l’intera durata del presente contratto, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del presente contratto. In particolare particolare, detta polizza tiene indenne l’Azienda Sanitaria, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alla stessa Ausl ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell’esecuzione di tutte le attività di cui al presente accordo quadro. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, di validità della fornitura, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, l’accordo quadro ed ogni singolo contratto applicativo si risolvono di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Strumentario Chirurgico
Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa. 1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto dell’Amministrazione e/o di terzi, in virtù dei beni/servizi oggetto del contrattopresente Contratto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore, inoltre, attesta dichiara di essere in possesso di un’adeguata polizza assicurativa a beneficio anche dell’Azienda Sanitaria e dei terzidell’Agenzia, per l’intera durata del presente contrattoContratto, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del presente contrattodi cui allo stesso Contratto. In particolare particolare, detta polizza tiene indenne l’Azienda Sanitarial’Agenzia, ivi compresi i suoi loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alla stessa Ausl stessa, ai suoi loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell’esecuzione di tutte le attività di cui al presente accordo quadroContratto. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, di validità della fornituraessenziale per l’Agenzia, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, l’accordo quadro ed ogni singolo contratto applicativo tratta il Contratto si risolvono risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
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Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa. Il Fornitore Concessionario assume in proprio ogni responsabilità responsabilità, per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di tutta la durata del Contratto, per qualsiasi danno causato a persone o di beni, tanto del Fornitore Concessionario stesso quanto dell’Amministrazione della Concedente e/o di terzi, in virtù dei servizi oggetto del contratto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di dalle imprese subappaltatrici e/o da terzi. Il Fornitore, inoltre, attesta di essere in possesso di un’adeguata polizza assicurativa a beneficio anche dell’Azienda Sanitaria e dei terzi, per l’intera durata del presente contratto, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del presente contratto. In particolare detta polizza tiene indenne l’Azienda Sanitaria, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alla stessa Ausl ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell’esecuzione di tutte le attività A fronte dell’obbligo di cui al presente accordo quadroprecedente comma, il Concessionario ha presentato polizza assicurativa conforme ai requisiti indicati nell’art. 5.2 del Capitolato Speciale (rubricato “Polizza assicurativa”). Resta inteso che l’esistenza ferma l’intera responsabilità del Concessionario anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma. Il Concessionario si impegna a consegnare, quindiannualmente e con tempestività, alla Concedente, la quietanza di pagamento del premio, atta a comprovare la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui prodotta per la stipula del Contratto o, se del caso, la nuova polizza eventualmente stipulata, in relazione al presente articolo è condizione essenziale, di validità della fornitura, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, l’accordo quadro ed ogni singolo contratto applicativo si risolvono di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subitoContratto.
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Samples: Contratto Per l'Affidamento Del Servizio Di Distribuzione Automatica Di Bevande E Snack
Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa. 1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto dell’Amministrazione dell’Agenzia e/o di terzi, in virtù dei servizi oggetto del contrattoContratto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore, inoltre, attesta dichiara di aver stipulato o comunque di essere in possesso di un’adeguata polizza assicurativa a beneficio anche dell’Azienda Sanitaria dell’Agenzia e dei terzi, per l’intera durata del presente contrattoContratto, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del presente contrattodi cui al Contratto. In particolare particolare, detta polizza tiene indenne l’Azienda Sanitarial’Agenzia, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alla stessa Ausl all’Agenzia e ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell’esecuzione di tutte le attività di cui al presente accordo quadroContratto. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, di validità della fornituraper l’Agenzia e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, l’accordo quadro ed ogni singolo contratto applicativo tratta il Contratto si risolvono risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
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Samples: Acquisition of Strategic Organizational Support Services
Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa. 1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto dell’Amministrazione e/o di terzi, in virtù dei beni/servizi oggetto del contrattopresente Contratto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore, inoltre, attesta dichiara di essere in possesso di un’adeguata polizza assicurativa a beneficio anche dell’Azienda Sanitaria e dei terzidella Regione, per l’intera durata del presente contrattoContratto, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del presente contrattodi cui allo stesso Contratto. In particolare particolare, detta polizza tiene indenne l’Azienda Sanitariala Regione, ivi compresi i suoi loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alla stessa Ausl stessa, ai suoi loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell’esecuzione di tutte le attività di cui al presente accordo quadroContratto. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, di validità della fornituraessenziale per la Regione, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, l’accordo quadro ed ogni singolo contratto applicativo tratta il Contratto si risolvono risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
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Samples: Contract for the Acquisition of Digital Products Services