Common use of DECORRENZA E DURATA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA Clause in Contracts

DECORRENZA E DURATA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA. Per ciascun Assicurato, la Copertura Assicurativa decorre dalle ore 24.00 del giorno di erogazione del finanziamento a condizione che sia stato corrisposto il premio contrattualmente previsto e sia stato sot- toscritto il Modulo di Adesione. La decorrenza della Copertura Assicurativa e la durata del Contratto di Finanziamento sono comunicate all’Impresa di Assicurazione dalla Contraente. La durata delle Coperture Assicurative è espressa in mesi interi. La durata delle Coperture Assicurative è espressa in mesi interi e coincide sempre con la durata originaria del Contratto di Finanziamento (anche in caso di successiva modifica della stessa), nel limite massimo di 10 anni. La garanzia Perdita d’Impiego ha termine, in ogni caso, alla data di pensionamento. In caso di estinzione parziale del Finanziamento o di modifica della durata o di rinegoziazione dello stesso, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che per la durata, all'ori- ginario piano di ammortamento del Finanziamento. In ogni caso tutte le garanzie cessano al verificarsi del primo dei seguenti eventi: • decesso dell’Assicurato; • Invalidità Totale Permanente dell’Assicurato; • Malattia Grave dell’Assicurato; • alla data di scadenza originaria del Contratto di Finanziamento; • esercizio del diritto di recesso; • anticipata estinzione totale del Finanziamento da parte dell’Assicurato (nel caso in cui lo stesso non richieda di proseguire la Copertura Assicurativa; • surrogazione del Finanziamento ai sensi dell’Art. 8 della Legge n. 40 del 2 aprile 2007 (nel caso in cui l’Assicurato non richieda di proseguire la Copertura Assicurativa); • accollo, ai sensi dell’art.1273 C.C.

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Samples: Assicurazione Per La Garanzia Morte, Assicurazione Per La Garanzia Morte, Assicurazione Per La Garanzia Morte

DECORRENZA E DURATA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA. Per ciascun Assicurato, la Copertura Assicurativa decorre Le Coperture Assicurative decorrono dalle ore 24.00 del giorno di erogazione sottoscrizione del finanziamento Modulo di Adesione da parte dell’Impresa e dell’Assicurato e di pagamento del primo premio annuo costante da parte dell’Impresa a condizione che sia stato corrisposto erogato almeno un Contratto di Apertura di Credito a tempo indeterminato. Il perfezionamento dell’adesione e la conseguente costituzione del rapporto assicurativo sono subordinati, secondo quanto disposto dall’art. 23 del D. Lgs. 231/2007, all’adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela da compiersi attraverso il premio contrattualmente previsto e sia stato sot- toscritto il Modulo di Adesionemodulo predisposto a tale scopo. La decorrenza della Copertura Assicurativa e la durata del Contratto di Finanziamento sono comunicate all’Impresa delle Coperture Assicurative è comunicata alle Imprese di Assicurazione dalla Contraente. La durata Contraente provvede ad inviare, entro 30 giorni dalla Data di Decorrenza delle Coperture Assicurative, all’Impresa una Lettera di Benvenuto nella quale vengono riportati: • la data di decorrenza; • l’importo del premio versato; • i termini e le modalità per l’esercizio del diritto di recesso ; • il riepilogo delle caratteristiche delle Coperture Assicurative è espressa in mesi interisottoscritte. La durata delle Coperture Assicurative è Assicurative, espressa in mesi interi e coincide sempre con la durata originaria del Contratto interi, è pari a 60 mesi dalla Data di Finanziamento (anche in caso di successiva modifica della stessa), nel limite massimo di 10 annidecorrenza. La garanzia Perdita d’Impiego ha termine, in ogni caso, alla data di pensionamento. In caso di estinzione parziale del Finanziamento o di modifica della durata o di rinegoziazione dello stesso, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che per la durata, all'ori- ginario piano di ammortamento del Finanziamento. In ogni caso tutte le garanzie Le Coperture Assicurative cessano al verificarsi verificarsi del primo dei seguenti eventi: • decesso dell’Assicurato; • accertamento e riconosciuta indennizzabilità di un sinistro di Invalidità Totale Permanente di un Assicurato, • in caso di decesso dell’Assicurato; • Malattia Grave dell’Assicurato; • alla data di scadenza originaria del Contratto di Finanziamento; • esercizio del diritto di recesso; • anticipata estinzione totale in caso di disdetta/chiusura dell’ultimo Contratto di Apertura di Credito a tempo indeterminato in essere, alla ricorrenza annua successiva delle Coperture Assicurative; • in caso di sospensione del Finanziamento pagamento dei premi, trascorsi 30 giorni dalla scadenza del primo premio annuo costante non pagato; • alla data di scadenza delle Coperture Assicurative nel caso in cui siano trascorsi 60 mesi dalla data di decorrenza; • annullamento o recesso dalle coperture assicurative da parte dell’Assicurato delle Imprese di Assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice civile. In caso di cessazione delle Coperture Assicurative Danni (Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia – Inabilità Temporanea Totale al lavoro da Infortunio o Malattia) a seguito di Decesso dell’Assicurato, il premio versato dall’Impresa ad Vera Assicurazioni S.p.A. rimarrà acquisito da quest’ultima. Nel caso vi siano più Assicurati dei medesimi Contratti di Apertura di Credito a tempo indeterminato e venga effettuata la chiusura degli stessi in seguito alla liquidazione dell’indennizzo per Decesso o per Invalidità Totale e Permanente di un Assicurato, le garanzie cessano per tutti gli altri Assicurati a condizione che sia comunicata alle Imprese di Assicurazione la chiusura dei Contratti di Apertura di Credito a tempo indeterminato. L’Impresa avrà comunque la possibilità di mantenere in vigore le Coperture Assicurative per uno o più Assicurati fino alla scadenza originaria delle stesse, sempre ad esclusione delle Coperture Assicurative cessate per Invalidità Totale Permanente. Il premio versato relativo all’Assicurato sul quale si è verificato il sinistro di Decesso o di Invalidità Totale e Permanente resta comunque acquisto dalle Imprese di Assicurazione. Nel caso vi siano più Assicurati dei medesimi Contratti di Apertura di Credito a tempo indeterminato e venga effettuata la disdetta/chiusura degli stessi, le garanzie cessano per tutti gli Assicurati. In caso di disdetta/chiusura l’Impresa avrà comunque la possibilità di mantenere in vigore le Coperture Assicurative per uno o più Assicurati fino alla scadenza originaria della stessa. In caso di cessazione dell’Impresa, contestuale o successiva alla disdetta/chiusura dell’ultimo Contratto di Apertura di Credito a tempo indeterminato (nel caso in cui lo stesso non richieda l’Impresa abbia richiesto di proseguire la Copertura Assicurativa; • surrogazione del Finanziamento ai sensi dell’Art. 8 della Legge n. 40 del 2 aprile 2007 (nel caso in cui l’Assicurato non richieda ) le Coperture Assicurative verranno annullate dalla data di proseguire la Copertura Assicurativa); • accollo, ai sensi dell’art.1273 C.C.cessazione dell’Impresa.

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Samples: Assicurazione Infortuni E Malattia (Cpi), Contratto Di Assicurazione in Forma Collettiva Ad Adesione Facoltativa

DECORRENZA E DURATA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA. Per ciascun Assicurato, la La Copertura Assicurativa decorre dalle ore 24.00 del giorno di erogazione del finanziamento finanziamento a condizione che sia stato sottoscritto il Modulo di Adesione e sia stato corrisposto il premio contrattualmente previsto e sia stato sot- toscritto il Modulo di Adesioneprevisto. La decorrenza durata della Copertura Assicurativa e la durata del Contratto di Finanziamento sono comunicate all’Impresa di Assicurazione dalla Contraente. La durata delle Coperture Assicurative è espressa in mesi interi. La durata delle Coperture Assicurative è espressa in mesi interi e , coincide sempre con la durata originaria del Contratto di Finanziamento (anche in caso di successiva modifica modifica della stessa), nel limite minimo di 1 anno e massimo di 10 anni120 mesi. La garanzia Perdita d’Impiego ha termine, in ogni caso, alla data decorrenza e la durata della Copertura Assicurativa è comunicata all’Impresa di pensionamentoAssicurazione dalla Contraente. In caso di estinzione parziale del Finanziamento o di modifica modifica della durata o di rinegoziazione dello stesso, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni la prestazione che per la durata, all'ori- ginario all’originario piano di ammortamento del Finanziamento. In ogni caso tutte le garanzie cessano al verificarsi verificarsi del primo dei seguenti eventi: • in caso di decesso dell’Assicurato; • Invalidità Totale Permanente dell’Assicurato; • Malattia Grave dell’Assicuratodi un Assicurato; • alla data di scadenza originaria del Contratto di Finanziamento; • esercizio del diritto di recesso; • anticipata estinzione totale del Finanziamento da parte dell’Assicurato (nel caso in cui lo stesso non richieda di proseguire la Copertura AssicurativaFinanziamento; • surrogazione del Finanziamento Mutuo ai sensi dell’Artdell’art. 8 della Legge n. 40 del 2 aprile 2007 (nel caso in cui l’Assicurato non richieda di proseguire la Copertura Assicurativa)2007; • accolloaccollo del contratto di Xxxxx, ai sensi dell’art.1273 C.C.dell’art. 1273 del Codice Civile. Nel caso vi siano più Assicurati cointestatari del medesimo Finanziamento e venga effettuata l’anticipata estinzione totale del Finanziamento (anche in seguito alla liquidazione dell’indennizzo per Decesso di un Assicurato) oppure la surroga del Finanziamento, le garanzie cessano per tutti gli altri Assicurati, a condizione che gli stessi comunichino all’Impresa l’anticipata estinzione totale/la surroga del Finanziamento: in tal caso l’Impresa restituirà a ciascuno di essi la parte di Premio relativa al periodo di assicurazione non goduto. Gli altri Assicurati avranno comunque la possibilità di mantenere in vigore la Copertura Assicurativa fino alla scadenza originaria del Finanziamento. In questo caso gli indennizzi relativi alle Coperture Assicurative saranno commisurati agli importi del piano di ammortamento originario del finanziamento stesso.

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Samples: Contratto Di Assicurazione, Contratto Di Assicurazione in Forma Collettiva E Facoltativa Tariffa 81bd Temporanea in Caso Di Morte in Forma Collettiva a Premio Unico Ed a Capitale Decrescente

DECORRENZA E DURATA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA. Per ciascun Assicurato, la Copertura Assicurativa decorre dalle ore 24.00 del giorno di erogazione del finanziamento finanziamento a condizione che sia stato corrisposto il premio contrattualmente previsto e sia stato sot- toscritto il Modulo di Adesione. La decorrenza della Copertura Assicurativa e la durata del Contratto di Finanziamento sono comunicate all’Impresa di Assicurazione dalla Contraente. La durata delle Coperture Assicurative è espressa in mesi interi. La durata delle Coperture Assicurative è espressa in mesi interi e coincide sempre con la durata originaria del Contratto di Finanziamento (anche in caso di successiva modifica modifica della stessa), nel limite massimo di 10 anni. La garanzia Perdita d’Impiego ha termine, in ogni caso, alla data di pensionamento. In caso di estinzione parziale del Finanziamento o di modifica modifica della durata o di rinegoziazione dello stesso, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che per la durata, all'ori- ginario piano di ammortamento del Finanziamento. In ogni caso tutte le garanzie cessano al verificarsi verificarsi del primo dei seguenti eventi: • decesso dell’Assicurato; • Invalidità Totale Permanente dell’Assicurato; • Malattia Grave dell’Assicurato; • alla data di scadenza originaria del Contratto di Finanziamento; • esercizio del diritto di recesso; • anticipata estinzione totale del Finanziamento da parte dell’Assicurato (nel caso in cui lo stesso non richieda di proseguire la Copertura Assicurativa; • surrogazione del Finanziamento ai sensi dell’Art. 8 della Legge n. 40 del 2 aprile 2007 (nel caso in cui l’Assicurato non richieda di proseguire la Copertura Assicurativa); • accollo, ai sensi dell’art.1273 C.C.

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Samples: Assicurazione Per La Garanzia Morte, Assicurazione Per La Garanzia Morte

DECORRENZA E DURATA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA. Per ciascun AssicuratoIn caso di sottoscrizione del Modulo di Adesione contestuale alla sottoscrizione da parte dell’Assicurato del Modulo di richiesta del Conto Revolving e/o della Carta di Credito, la Copertura Assicurativa il Programma Assicurativo decorre dalle ore 24.00 del giorno di erogazione primo utilizzo del finanziamento a condizione che sia stato corrisposto Conto Revolving e/o della Carta di Credito; in caso di adesione successiva, il premio contrattualmente previsto e sia stato sot- toscritto il Programma Assicurativo decorre dalle ore 24.00 della data di sottoscrizione da parte dell’Assicurato del Modulo di Adesione. Nel caso in cui sia previsto un periodo di differimento di rimborso, il Programma Assicurativo decorre 30 giorni prima della scadenza della prima rata di rimborso del Conto Revolving e/o della Carta di Credito. Il perfezionamento dell’adesione e la conseguente costituzione del rapporto assicurativo sono subordinati, secondo quanto disposto dall’art. 23 del D. Lgs. 231/2007, all’adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela da compiersi attraverso il modulo predisposto a tale scopo. La decorrenza della Copertura Assicurativa e la durata del Contratto di Finanziamento sono comunicate all’Impresa Programma Assicurativo è comunicata alle Imprese di Assicurazione dalla Contraente. La durata Contraente provvede ad inviare, entro 30 giorni dalla Data di Decorrenza delle Coperture Assicurative, all’Assicurato una Lettera di Xxxxxxxxx nella quale vengono riportati: • la data di decorrenza; • l’importo del premio versato; • i termini e le modalità per l’esercizio del diritto di recesso; • il riepilogo delle caratteristiche delle Coperture Assicurative è espressa sottoscritte. Il Programma Assicurativo rimane in mesi interivigore a condizione che la linea di Credito Revolving sia attiva o la Carta di Credito presenti un debito residuo ed il premio assicurativo risulti pagato. La durata delle Coperture Assicurative è espressa in mesi interi e coincide sempre con la durata originaria del Contratto di Finanziamento (anche in caso di successiva modifica della stessa), nel limite massimo di 10 anni. La garanzia Perdita d’Impiego ha termine, Il Programma Assicurativo cessa in ogni caso, alla data di pensionamento. In caso di estinzione parziale del Finanziamento o di modifica della durata o di rinegoziazione dello stesso, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che per la durata, all'ori- ginario piano di ammortamento del Finanziamento. In ogni caso tutte le garanzie cessano al verificarsi verificarsi del primo dei seguenti eventi: • in caso di disdetta del Contratto di Apertura di Credito Revolving; • in caso di esercizio del diritto di recesso dal Programma Assicurativo, da parte dell’Assicurato; • in caso di sospensione pagamento premi, dal primo giorno successivo a quello del mancato pagamento; • decesso dell’Assicurato; • accertamento e riconosciuta indennizzabilità di un sinistro di Invalidità Totale Permanente dell’Assicurato; • Malattia Grave dell’Assicurato; • alla data di scadenza originaria del Contratto di Finanziamento; • esercizio del diritto di recesso; • anticipata estinzione totale del Finanziamento annullamento o recesso dalle coperture assicurative da parte dell’Assicurato (nel caso in cui lo stesso non richieda delle Imprese di proseguire la Copertura Assicurativa; • surrogazione del Finanziamento Assicurazione ai sensi dell’Artdegli Artt. 8 della Legge n. 40 1892, 1893 e 1894 del 2 aprile 2007 Codice civile. In caso di cessazione delle Coperture Assicurative Danni (nel caso in cui l’Assicurato non richieda Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia – Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia) a seguito di proseguire la Copertura Assicurativa); • accolloDecesso dell’Assicurato, ai sensi dell’art.1273 C.C.il premio versato dall’Assicurato a Vera Assicurazioni S.p.A. rimarrà acquisito da quest’ultima.

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Samples: Contratto Di Assicurazione in Forma Collettiva Ad Adesione Facoltativa, Contratto Di Assicurazione in Forma Collettiva Ad Adesione Facoltativa

DECORRENZA E DURATA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA. Per ciascun Assicurato, la Copertura Assicurativa decorre Le Coperture Assicurative decorrono dalle ore 24.00 del giorno 24:00 della Data di decorrenza, coincidente con: • la data di erogazione del finanziamento a condizione che sia stato corrisposto il premio contrattualmente previsto e sia stato sot- toscritto il Modulo Finanziamento, per i Finanziamenti di nuova erogazione; • la data di firma presente nella Richiesta di Adesione, per i Finanziamenti già erogati. La decorrenza della Copertura Assicurativa Per le garanzie Decesso, Invalidità Totale Permanente e Inabilità Temporanea Totale la durata del Contratto di Finanziamento sono comunicate all’Impresa di Assicurazione dalla Contraente. La durata delle Coperture Assicurative è espressa in mesi interi. La durata delle Coperture Assicurative è espressa in mesi interi e coincide sempre con la durata originaria originaria/durata residua del Contratto di Finanziamento (anche in caso di successiva modifica modifica della stessa), nel limite minimo di 60 mesi e massimo di 360 mesi. Le garanzie Decesso e Invalidità Totale Permanente terminano, in ogni caso, al compimento del 75° anno di età dell’Assicurato, mentre la garanzia Inabilità Temporanea Totale ha termine alla data di Pensionamento dell’Assicurato. Per la garanzia Perdita d’Impiego è prevista una durata di 10 annianni (120 mesi) attraverso il pagamento di un Premio unico anticipato al momento della stipula della Richiesta di Adesione. Al termine dei dieci anni l’Adesione si intende tacitamento rinnovata di anno in anno, alle medesime condizioni tariffarie stabilite al momento della stipula dell’Adesione, attraverso il pagamento di un Premio annuo, fino al termine del Contratto di Finanziamento, salvo disdetta da una delle due Parti mediante lettera raccomandata almeno 30 (trenta) giorni prima del tacito rinnovo annuale La garanzia Perdita d’Impiego ha termine, in ogni caso, alla data di pensionamento. In caso di estinzione parziale del Finanziamento o di modifica della durata o di rinegoziazione dello stesso, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che per la durata, all'ori- ginario piano di ammortamento del FinanziamentoPensionamento dell’Assicurato. In ogni caso tutte le garanzie cessano al verificarsi verificarsi del primo dei seguenti eventi: • decesso dell’Assicurato; • Invalidità Totale Permanente dell’Assicurato; • Malattia Grave dell’Assicurato; • alla data di scadenza originaria del Contratto di Finanziamento; • esercizio del diritto di recesso; • anticipata estinzione totale del Finanziamento da parte dell’Assicurato (nel caso in cui lo stesso non richieda di proseguire la Copertura Assicurativa; • surrogazione del Finanziamento ai sensi dell’Art. 8 della Legge n. 40 del 2 aprile 2007 (nel caso in cui l’Assicurato non richieda di proseguire la Copertura Assicurativa); • accollo, ai sensi dell’art.1273 C.C.:

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Samples: Assicurazione Per La Garanzia Morte

DECORRENZA E DURATA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA. Per ciascun Assicurato, la La Copertura Assicurativa decorre dalle ore 24.00 del giorno di erogazione perfezionamento del finanziamento Finanziamento a condizione che sia stato corrisposto sottoscritto il premio contrattualmente previsto Modulo di Adesione e sia stato sot- toscritto corrisposto il Modulo Premio contrattualmente previsto con le modalità indicate all’Art. 11 “PAGAMENTO DEL PREMIO”. Il perfezionamento dell’adesione e la conseguente costituzione del rapporto assicurativo sono subordinati secondo quanto disposto dall’art. 23 del D. Lgs 231/2007, all’adempimento degli obblighi di Adesioneadeguata verifica della clientela da compiersi attraverso il modulo predisposto a tale scopo. La decorrenza durata della Copertura Assicurativa e la durata del Contratto di Finanziamento sono comunicate all’Impresa di Assicurazione dalla Contraente. La durata delle Coperture Assicurative è espressa in mesi interi. La durata delle Coperture Assicurative è espressa in mesi interi e , coincide sempre con la durata originaria del Contratto contratto di Finanziamento (anche in caso di successiva modifica modifica della stessa), nel limite minimo di 3 anni e massimo di 10 40 anni. La garanzia Perdita d’Impiego ha termineContraente provvede, in ogni casoanche per conto dell’Impresa di Assicurazione, alla ad inviare tempestivamente all’Assicurato una Lettera di Benvenuto nella quale vengono riportati: • la data di pensionamentodecorrenza; • l’importo del premio versato; • i termini per l’esercizio del diritto di recesso con l’indicazione, nel caso in cui il premio fosse stato finanziato, di come si ridurrebbe l’importo del finanziamento e la corrispondente rata; • il riepilogo delle caratteristiche della Copertura Assicurativa sottoscritta; • i riferimenti dell’Impresa di Assicurazione cui rivolgersi per informazioni. In caso di estinzione parziale del Finanziamento o di modifica modifica della durata o di rinegoziazione dello stesso, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni la prestazione che per la durata, all'ori- ginario all’originario piano di ammortamento del Finanziamento. In ogni caso tutte le garanzie cessano al verificarsi alle ore 24.00 del giorno in cui si è verificato il primo dei seguenti eventi: • decesso dell’AssicuratoDecesso dell’ Assicurato; • Invalidità Totale Permanente dell’Assicurato; • Malattia Grave dell’Assicurato; • alla data di scadenza originaria del Contratto di Finanziamento; • esercizio del diritto di recessorecesso dal Contratto di Assicurazione; • anticipata estinzione totale del Finanziamento; • trasferimento del Finanziamento da parte dell’Assicurato (ad esempio, nel caso in cui lo stesso non richieda di proseguire la Copertura Assicurativa; • surrogazione del Finanziamento ai sensi dell’Art. 8 della Legge n. 40 del 2 aprile 2007 (nel caso in cui l’Assicurato non richieda di proseguire la Copertura AssicurativaXxxxxxx); • accollo, ai sensi dell’art.1273 C.C.dell’art. 1273 del Codice Civile; • perdita dei requisiti di assicurabilità ai sensi degli Art. 3 “REQUISITI DI ASSICURABILITA’”; • annullamento o recesso dalla Copertura Asscurativa da parte dell’Impresa di Assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice civile, con effetto dalla data in cui l’Impresa di Assicurazione invierà la relativa comunicazione scritta all’Assicurato. Nel caso vi siano più Assicurati cointestatari del medesimo Finanziamento e venga effettuata l’anticipata estinzione totale del Finanziamento (anche in seguito alla liquidazione dell’Indennizzo per Decesso di un Assicurato) oppure in caso di trasferimento del Finanziamento - la Contraente dovrà inviare all’Impresa di Assicurazione una comunicazione circa l’estinzione totale del Finanziamento o il trasferimento; la Copertura Assicurativa si estinguerà per tutti gli Assicurati e l’Impresa di Assicurazione procederà al rimborso del Premio pagato e non goduto in virtù della cessazione anticipata rispetto alla scadenza originariamente pattuita, secondo quanto previsto dall’art. 12 “ANTICIPATA ESTINZIONE TOTALE/PARZIALE, TRASFERIMENTO, ACCOLLO DEL FINANZIAMENTO” che segue. In alternativa, gli Assicurati possono -mediante richiesta scritta da inviare, contestualmente all’anticipata estinzione o al trasferimento del Finanziamento, all’Impresa di Assicurazione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno oppure utilizzando l’apposito modulo disponibile presso la sede e tutte le filiali della Contraente-, richiedere di mantenere in vigore il Contratto di Assicurazione per la medesima durata ed alle condizioni originariamente pattuite. In questo caso gli Indennizzi relativi alla Copertura Assicurativa saranno commisurati agli importi del piano di ammortamento originario del Finanziamento stesso.

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Samples: Contratto Di Assicurazione in Forma Collettiva Ad Adesione Facoltativa

DECORRENZA E DURATA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA. Per ciascun Assicurato, la Copertura Assicurativa decorre decorre: - dalle ore 24.00 del giorno di erogazione scadenza del finanziamento primo canone mensile di leasing successivo alla decorrenza del Contratto di Leasing, a condizione che sia stato corrisposto all’Impresa di Assicurazione il premio contrattualmente previsto e sia stato sot- toscritto sottoscritto il Modulo di AdesioneAdesione al Prodotto Creditor Protection da parte dell’Impresa Locataria e dell’Assicurato e lo stesso abbia compilato il Questionario Medico e sia risultato assicurabile; oppure, - nel caso in cui l’Assicurato debba compilare il Rapporto di Visita Medica, previa comunque accettazione del rischio da parte dell’Impresa di Assicurazione: dalle ore 24.00 del giorno di scadenza del primo canone mensile di leasing (fatturato o meno) successivo alla comunicazione della Contraente all’Impresa Locataria dell’importo Finanziato Netto pari al Debito Residuo corrispondente al canone di cui sopra, a condizione che sia stato sottoscritto il Modulo di Adesione al Prodotto Creditor Protection da parte dell’Impresa Locataria e dell’Assicurato e che il premio venga corrisposto non oltre la scadenza del secondo canone mensile successivo all’accettazione. La decorrenza della Copertura Assicurativa e la durata del Contratto di Finanziamento Leasing sono comunicate all’Impresa di Assicurazione dalla Contraente. La durata L’Impresa di Assicurazione provvede ad inviare all’Impresa Locataria, entro 30 giorni dalla Data di Decorrenza del Prodotto Creditor Protection, una Lettera di Benvenuto nella quale vengono riportati: • la data di decorrenza; • il riepilogo delle Coperture Assicurative è espressa in mesi interisottoscritte rientranti nel Prodotto Creditor Protection; • i termini e le modalità per l’esercizio del diritto di recesso; • l’importo del premio mensile versato. La durata delle Coperture Assicurative della Copertura Assicurativa è espressa in mesi interi e coincide sempre con la durata originaria residua del Contratto di Finanziamento Leasing (anche in caso di successiva modifica modifica della stessa), nel limite massimo di: • 240 mesi (20 anni), per i Contratti di Leasing immobiliare, fotovoltaico; • 120 mesi (10 anni. La garanzia Perdita d’Impiego ha termine), in ogni casoper i Contratti di Leasing strumentale, alla data di pensionamentonautico o targato. In caso di estinzione parziale del Finanziamento o Contratto di modifica Leasing, di modifica della durata o di rinegoziazione dello stesso, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni la prestazione che per la durata, all'ori- ginario all'originario piano finanziario del Contratto di ammortamento del FinanziamentoLeasing. In ogni caso tutte le garanzie cessano al verificarsi verificarsi del primo dei seguenti eventi: • decesso dell’Assicurato; • accertamento e riconosciuta indennizzabilità di un sinistro di Invalidità Totale Permanente dell’Assicurato; • o Malattia Grave dell’Assicuratodell’Assicurato nell’ambito delle abbinate Coperture Danni prestata dall’Impresa di Assicurazione Aviva Italia S.p.A.; • alla data di scadenza originaria del Contratto di FinanziamentoLeasing; • esercizio del diritto di recesso; • cessazione del pagamento dei premi trascorsi 60 giorni dalla scadenza del primo premio mensile non pagato; • anticipata estinzione totale del Finanziamento Contratto di Leasing da parte dell’Impresa Locataria; • subentro nel Contratto di Leasing; • estinzione o risoluzione anticipata del Contratto di Leasing anche a seguito di furto, perdita totale del bene, perimento; • annullamento o recesso dalla Copertura Assicurativa da parte dell’Impresa di Assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice civile. Qualora il decesso dell’Assicurato avvenga nel periodo compreso tra la data di denuncia di Invalidità Totale e Permanente o di Malattia Grave e la data di accertamento e riconosciuta indennizzabilità delle stesse, la prestazione caso morte potrà essere liquidata dall’Impresa di Assicurazione all’Impresa Locataria previa denuncia del sinistro ai sensi dell’Art. 12 “DENUNCIA DEL SINISTRO” che segue, a condizione che il sinistro di Invalidità Totale Permanente o di Malattia Grave sia stato ritenuto non indennizzabile da parte di Aviva Italia S.p.A., Impresa di Assicurazione che presta tali Coperture. In caso di cessazione della Copertura Caso Morte a seguito del sinistro di Invalidità Totale Permanente o di Malattia Grave dell’Assicurato, l’Impresa Locataria non dovrà più corrispondere i successivi premi. Nel caso vi siano più Assicurati del medesimo Contratto di Leasing e venga effettuata l’anticipata estinzione totale dello stesso in seguito alla liquidazione dell’indennizzo per Decesso o per Invalidità Totale Permanente da infortunio o malattia o per Malattia Grave di un Assicurato, le garanzie cessano per tutti gli altri Assicurati a condizione che sia comunicata all’Impresa di Assicurazione, per il tramite della Contraente, l’anticipata estinzione totale del Contratto di Leasing. L’Impresa Locataria avrà comunque la possibilità di mantenere in vigore la Copertura Assicurativa fino alla scadenza originaria del Contratto di Leasing per uno o più Assicurati. Nel caso vi siano più Assicurati del medesimo Contratto di Leasing e venga effettuata l’anticipata estinzione totale oppure l’estinzione o risoluzione anticipata del Contratto di Leasing - anche a seguito di furto, perdita totale del bene e perimento -, le garanzie cessano per tutti gli Assicurati. L’Impresa Locataria, avrà comunque la possibilità di mantenere in vigore la Copertura Assicurativa per gli Assicurati in vita, per i quali non sia stata liquidata la prestazione di Invalidità Totale Permanente da infortunio o malattia o di Malattia Grave fino alla scadenza originaria del Contratto di Leasing. In entrambi i casi gli indennizzi relativi alla Copertura Assicurativa saranno commisurati agli importi del piano finanziario originario del Contratto di Leasing stesso in base ad un tasso prestabilito dall’Impresa di Assicurazione al momento dell’anticipata estinzione/risoluzione del Contratto di Leasing. In caso di cessazione dell’Impresa Locataria stessa contestuale o successiva all’anticipata estinzione totale o alla risoluzione del Contratto di Leasing anche a seguito di furto, perdita totale del bene, perimento (nel caso in cui lo stesso non richieda l’Impresa Locataria abbia richiesto di proseguire la Copertura Assicurativa; • surrogazione del Finanziamento ai sensi dell’Art. 8 della Legge n. 40 del 2 aprile 2007 (nel caso in cui l’Assicurato non richieda di proseguire ) la Copertura Assicurativa); • accolloAssicurativa verrà annullata dalla data di cessazione dell’Impresa Locataria come previsto all’Art. 11 “ANTICIPATA ESTINZIONE TOTALE/PARZIALE, ai sensi dell’art.1273 C.C.SUBENTRO DEL CONTRATTO DI LEASING” che segue.

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Samples: Contratto Di Assicurazione

DECORRENZA E DURATA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA. Per ciascun Assicurato, la Copertura Assicurativa decorre Le Coperture Assicurative decorrono dalle ore 24.00 del giorno di erogazione sottoscrizione del finanziamento Modulo di Adesione da parte dell’Impresa e dell’Assicurato e di pagamento del primo premio annuo costante da parte dell’Impresa a condizione che sia stato corrisposto erogato almeno un Contratto di Apertura di Credito a tempo indeterminato. Il perfezionamento dell’adesione e la conseguente costituzione del rapporto assicurativo sono subordinati, secondo quanto disposto dall’art. 23 del D. Lgs. 231/2007, all’adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela da compiersi attraverso il premio contrattualmente previsto e sia stato sot- toscritto il Modulo di Adesionemodulo predisposto a tale scopo. La decorrenza della Copertura Assicurativa e la durata del Contratto di Finanziamento sono comunicate all’Impresa delle Coperture Assicurative è comunicata all‘Impresa di Assicurazione dalla Contraente. La durata delle Coperture Assicurative è Assicurative, espressa in mesi interi, è pari a 60 mesi dalla Data di decorrenza. La durata delle Le Coperture Assicurative è espressa in mesi interi e coincide sempre con la durata originaria del Contratto di Finanziamento (anche in caso di successiva modifica della stessa), nel limite massimo di 10 anni. La garanzia Perdita d’Impiego ha termine, in ogni caso, alla data di pensionamento. In caso di estinzione parziale del Finanziamento o di modifica della durata o di rinegoziazione dello stesso, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che per la durata, all'ori- ginario piano di ammortamento del Finanziamento. In ogni caso tutte le garanzie cessano al verificarsi verificarsi del primo dei seguenti eventi: • decesso dell’Assicurato; • in caso di Invalidità Totale e Permanente dell’Assicurato; • Malattia Grave in caso di decesso dell’Assicurato; • alla data di scadenza originaria del Contratto di Finanziamento; • esercizio del diritto di recesso; • anticipata estinzione totale in caso di disdetta/chiusura dell’ultimo Contratto di Apertura di Credito a tempo indeterminato in essere, alla ricorrenza annua successiva delle Coperture Assicurative; • in caso di sospensione del Finanziamento da parte dell’Assicurato pagamento dei premi, trascorsi 30 giorni dalla scadenza del primo premio annuo costante non pagato;alla data di scadenza delle Coperture Assicurative nel caso in cui siano trascorsi 60 mesi dalla data di decorrenza. Nel caso vi siano più Assicurati dei medesimi Contratti di Apertura di Credito a tempo indeterminato e venga effettuata la chiusura degli stessi in seguito alla liquidazione dell’indennizzo per Decesso o per Invalidità Totale e Permanente di un Assicurato, le garanzie cessano per tutti gli altri Assicurati a condizione che sia comunicata alle Imprese di Assicurazione la chiusura dei Contratti di Apertura di Credito a tempo indeterminato. L’Impresa avrà comunque la possibilità di mantenere in vigore le Coperture Assicurative per uno o più Assicurati fino alla scadenza originaria delle stesse. Il premio versato relativo all’Assicurato sul quale si è verificato il sinistro di Decesso o di Invalidità Totale e Permanente resta comunque acquisto dalle Imprese di Assicurazione. Nel caso vi siano più Assicurati dei medesimi Contratti di Apertura di Credito a tempo indeterminato e venga effettuata la disdetta/chiusura degli stessi, le garanzie cessano per tutti gli Assicurati. In caso di disdetta/chiusura l’Impresa avrà comunque la possibilità di mantenere in vigore le Coperture Assicurative per uno o più Assicurati fino alla scadenza originaria della stessa. In caso di cessazione dell’Impresa, contestuale o successiva alla disdetta/chiusura dell’ultimo Contratto di Apertura di Credito a tempo indeterminato (nel caso in cui lo stesso non richieda l’Impresa abbia richiesto di proseguire la Copertura Assicurativa; • surrogazione del Finanziamento ai sensi dell’Art. 8 della Legge n. 40 del 2 aprile 2007 (nel caso in cui l’Assicurato non richieda ) le Coperture Assicurative verranno annullate dalla data di proseguire la Copertura Assicurativa); • accollo, ai sensi dell’art.1273 C.C.cessazione dell’Impresa.

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Samples: Contratto Di Assicurazione

DECORRENZA E DURATA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA. Per ciascun Assicurato, la Copertura Assicurativa decorre Le Coperture Assicurative decorrono dalle ore 24.00 del giorno di erogazione sottoscrizione del finanziamento Modulo di Adesione da parte dell’Impresa e dell’Assicurato e di pagamento del primo premio annuo costante da parte dell’Impresa a condizione che sia stato corrisposto erogato almeno un Contratto di Apertura di Credito a tempo indeterminato. Il perfezionamento dell’adesione e la conseguente costituzione del rapporto assicurativo sono subordinati, secondo quanto disposto dall’art. 23 del D. Lgs. 231/2007, all’adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela da compiersi attraverso il premio contrattualmente previsto e sia stato sot- toscritto il Modulo di Adesionemodulo predisposto a tale scopo. La decorrenza della Copertura Assicurativa e la durata del Contratto di Finanziamento sono comunicate all’Impresa delle Coperture Assicurative è comunicata alle Imprese di Assicurazione dalla Contraente. La durata Contraente provvede ad inviare, entro 30 giorni dalla Data di Decorrenza delle Coperture Assicurative, all’Impresa una Lettera di Benvenuto nella quale vengono riportati: • la data di decorrenza; • l’importo del premio versato; • i termini e le modalità per l’esercizio del diritto di recesso ; • il riepilogo delle caratteristiche delle Coperture Assicurative è espressa in mesi interisottoscritte. La durata delle Coperture Assicurative è Assicurative, espressa in mesi interi e coincide sempre con la durata originaria del Contratto interi, è pari a 60 mesi dalla Data di Finanziamento (anche in caso di successiva modifica della stessa), nel limite massimo di 10 annidecorrenza. La garanzia Perdita d’Impiego ha termine, in ogni caso, alla data di pensionamento. In caso di estinzione parziale del Finanziamento o di modifica della durata o di rinegoziazione dello stesso, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che per la durata, all'ori- ginario piano di ammortamento del Finanziamento. In ogni caso tutte le garanzie Le Coperture Assicurative cessano al verificarsi verificarsi del primo dei seguenti eventi: • decesso dell’Assicurato; • accertamento e riconosciuta indennizzabilità di un sinistro di Invalidità Totale Permanente di un Assicurato, • in caso di decesso dell’Assicurato; • Malattia Grave dell’Assicurato; • alla data di scadenza originaria del Contratto di Finanziamento; • esercizio del diritto di recesso; • anticipata estinzione totale in caso di disdetta/chiusura dell’ultimo Contratto di Apertura di Credito a tempo indeterminato in essere, alla ricorrenza annua successiva delle Coperture Assicurative; • in caso di sospensione del Finanziamento pagamento dei premi, trascorsi 30 giorni dalla scadenza del primo premio annuo costante non pagato; • alla data di scadenza delle Coperture Assicurative nel caso in cui siano trascorsi 60 mesi dalla data di decorrenza; • annullamento o recesso dalle coperture assicurative da parte dell’Assicurato delle Imprese di Assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice civile. In caso di cessazione delle Coperture Assicurative Danni (Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia – Inabilità Temporanea Totale al lavoro da Infortunio o Malattia) a seguito di Decesso dell’Assicurato, il premio versato dall’Impresa ad Avipop Assicurazioni S.p.A. rimarrà acquisito da quest’ultima. Nel caso vi siano più Assicurati dei medesimi Contratti di Apertura di Credito a tempo indeterminato e venga effettuata la chiusura degli stessi in seguito alla liquidazione dell’indennizzo per Decesso o per Invalidità Totale e Permanente di un Assicurato, le garanzie cessano per tutti gli altri Assicurati a condizione che sia comunicata alle Imprese di Assicurazione la chiusura dei Contratti di Apertura di Credito a tempo indeterminato. L’Impresa avrà comunque la possibilità di mantenere in vigore le Coperture Assicurative per uno o più Assicurati fino alla scadenza originaria delle stesse, sempre ad esclusione delle Coperture Assicurative cessate per Invalidità Totale Permanente. Il premio versato relativo all’Assicurato sul quale si è verificato il sinistro di Decesso o di Invalidità Totale e Permanente resta comunque acquisto dalle Imprese di Assicurazione. Nel caso vi siano più Assicurati dei medesimi Contratti di Apertura di Credito a tempo indeterminato e venga effettuata la disdetta/chiusura degli stessi, le garanzie cessano per tutti gli Assicurati. In caso di disdetta/chiusura l’Impresa avrà comunque la possibilità di mantenere in vigore le Coperture Assicurative per uno o più Assicurati fino alla scadenza originaria della stessa. In caso di cessazione dell’Impresa, contestuale o successiva alla disdetta/chiusura dell’ultimo Contratto di Apertura di Credito a tempo indeterminato (nel caso in cui lo stesso non richieda l’Impresa abbia richiesto di proseguire la Copertura Assicurativa; • surrogazione del Finanziamento ai sensi dell’Art. 8 della Legge n. 40 del 2 aprile 2007 (nel caso in cui l’Assicurato non richieda ) le Coperture Assicurative verranno annullate dalla data di proseguire la Copertura Assicurativa); • accollo, ai sensi dell’art.1273 C.C.cessazione dell’Impresa.

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Samples: Contratto Di Assicurazione in Forma Collettiva Ad Adesione Facoltativa

DECORRENZA E DURATA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA. Per ciascun AssicuratoIn caso di sottoscrizione da parte dell’Assicurato del Modulo di Adesione contestuale alla sottoscrizione del Modulo di richiesta del Conto Revolving e/o della Carta di Credito, la Copertura Assicurativa il Programma Assicurativo decorre dalle ore 24.00 del giorno di erogazione primo utilizzo del finanziamento a condizione che sia stato corrisposto Conto Revolving e/o della Carta di Credito; in caso di adesione successiva, il premio contrattualmente previsto e sia stato sot- toscritto il Programma Assicurativo decorre dalle ore 24.00 della data di sottoscrizione da parte dell’Assicurato del Modulo di Adesione. Nel caso in cui sia previsto un periodo di differimento di rimborso, il Programma Assicurativo decorre 30 giorni prima della scadenza della prima rata di rimborso del Conto Revolving e/o della Carta di Credito. Il perfezionamento dell’adesione e la conseguente costituzione del rapporto assicurativo sono subordinati, secondo quanto disposto dall’art. 23 del D. Lgs. 231/2007, all’adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela da compiersi attraverso il modulo predisposto a tale scopo. La decorrenza della Copertura Assicurativa e la durata del Contratto di Finanziamento sono comunicate all’Impresa Programma Assicurativo è comunicata alle Imprese di Assicurazione dalla Contraente. La durata Contraente provvede ad inviare, entro 30 giorni dalla Data di Decorrenza della Copertura Assicurativa, all’Assicurato una Lettera di Xxxxxxxxx nella quale vengono riportati: • la data di decorrenza; • l’importo del premio versato; • i termini e le modalità per l’esercizio del diritto di recesso; • il riepilogo delle caratteristiche delle Coperture Assicurative è espressa sottoscritte; Il Programma Assicurativo rimane in mesi interivigore a condizione che la linea di Credito Revolving sia attiva o la Carta di Credito presenti un debito residuo ed il premio assicurativo risulti pagato. La durata delle Coperture Assicurative è espressa Il Programma Assicurativo cessa in mesi interi e coincide sempre con la durata originaria ogni caso: • in caso di disdetta del Contratto di Finanziamento (anche Apertura di Credito Revolving; • in caso di successiva modifica della stessa)esercizio del diritto di recesso dal Programma Assicurativo, nel limite massimo di 10 anni. La garanzia Perdita d’Impiego ha termine, da parte dell’Assicurato; • in ogni caso, alla data di pensionamento. In caso di estinzione parziale sospensione pagamento premi, dal primo giorno successivo a quello del Finanziamento o di modifica della durata o di rinegoziazione dello stesso, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che per la durata, all'ori- ginario piano di ammortamento del Finanziamento. In ogni caso tutte le garanzie cessano al verificarsi del primo dei seguenti eventi: mancato pagamento; • decesso dell’Assicurato; • certamento e riconosciuta indennizzabilità di un sinistro di Invalidità Totale Permanente dell’Assicurato; • Malattia Grave dell’Assicurato; • alla data di scadenza originaria del Contratto di Finanziamento; • esercizio del diritto di recesso; • anticipata estinzione totale del Finanziamento annullamento o recesso dalle coperture assicurative da parte dell’Assicurato (nel caso in cui lo stesso non richieda delle Imprese di proseguire la Copertura Assicurativa; • surrogazione del Finanziamento Assicurazione ai sensi dell’Artdegli Artt. 8 della Legge n. 40 1892, 1893 e 1894 del 2 aprile 2007 Codice civile. In caso di cessazione delle Coperture Assicurative Danni (nel caso in cui l’Assicurato non richieda Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia – Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia) a seguito di proseguire la Copertura Assicurativa); • accolloDecesso dell’Assicurato, ai sensi dell’art.1273 C.C.il premio versato dall’Assicurato ad Vera Assicurazioni S.p.A. rimarrà acquisito da quest’ultima.

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Samples: Assicurazione Infortuni E Malattia (Cpi)

DECORRENZA E DURATA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA. Per ciascun ogni Assicurato, la Copertura Assicurativa salvo il Periodo di Carenza previsto per le singole garanzie, l’Assicurazione decorre dalle ore 24.00 dalla Data Iniziale, sempre che alla stessa data il Contraente abbia adempiuto all’obbligo del giorno pagamento dei Premi dovuti fino a tale data ai sensi del successivo Art. 8 e che, in relazione all’Assicurato o, se del caso, agli Assicurati, risultino verificate le condizioni di erogazione del finanziamento assicurabilità di cui al precedente Art. 2. L’assicurazione ha durata pari a: • per i Contratti di Mutuo che hanno durata maggiore o uguale a condizione che sia stato corrisposto il premio contrattualmente previsto e sia stato sot- toscritto il Modulo 120 mesi, l’Assicurazione ha durata pari ai primi 10 anni di Adesione. La decorrenza della Copertura Assicurativa e la durata del Contratto di Mutuo successivi alla Data Iniziale (comprensivi di un eventuale periodo di preammortamento di durata massima pari a 4 mesi), sempre che, alla scadenza del finanziamento l’Assicurato non abbia un’età maggiore o uguale a 70 anni; • per i Contratti di Mutuo che hanno durata minore di 120 mesi, l’Assicurazione ha una durata pari a quella del Mutuo (con un minimo di 5 anni) successiva alla Data Iniziale (comprensiva di un eventuale periodo di preammortamento di durata massima pari a 4 mesi), sempre che, alla scadenza del finanziamento, l’Assicurato non abbia un’età maggiore o uguale a 70 anni. In caso di anticipata estinzione del Finanziamento sono comunicate all’Impresa i premi da rimborsare vengono determinati secondo la seguente formula: L’importo di Assicurazione dalla Contraente. La tale rimborso si determina moltiplicando il rapporto tra il premio unico corrisposto (al netto delle imposte) e la durata delle Coperture Assicurative è della copertura assicurativa inizialmente comunicata (espressa in mesi interi - quali frazioni di anno) per la durata residua della copertura assicurativa (espressa in mesi interi). La A tale risultato vengono sottratte spese di rimborso così come indicate nel modulo di adesione. Previa autorizzazione da parte del Contraente, la Compagnia potrà rimborsare quanto dovuto direttamente agli aventi diritto. Dove: R = premio da rimborsare P = premio imponibile (al netto delle imposte) MR = mesi residui di copertura D = durata delle Coperture Assicurative è espressa totale (in mesi) del finanziamento Sp = spese di rimborso Premio Imponibile € 1000,00 Data Inizio Mutuo 06/09/2010 Data Scadenza Mutuo 06/09/2015 Data Estinzione Mutuo 25/11/2012 Durata Totale in mesi interi e coincide sempre con la durata originaria del Contratto 60 Mesi di Finanziamento (anche in caso copertura trascorsi 26 Mesi di successiva modifica della stessa), nel limite massimo copertura residui 34 Spese di 10 anni. La garanzia Perdita d’Impiego ha termine, in ogni caso, alla data di pensionamento. In caso di estinzione parziale del Finanziamento o di modifica della durata o di rinegoziazione dello stesso, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che per la durata, all'ori- ginario piano di ammortamento del Finanziamento. In ogni caso tutte le garanzie cessano al verificarsi del primo dei seguenti eventi: • decesso dell’Assicurato; • Invalidità Totale Permanente dell’Assicurato; • Malattia Grave dell’Assicurato; • alla data di scadenza originaria del Contratto di Finanziamento; • esercizio del diritto di recesso; • anticipata estinzione totale del Finanziamento da parte dell’Assicurato (nel caso in cui lo stesso non richieda di proseguire la Copertura Assicurativa; • surrogazione del Finanziamento ai sensi dell’Art. 8 della Legge n. 40 del 2 aprile 2007 (nel caso in cui l’Assicurato non richieda di proseguire la Copertura Assicurativa); • accollo, ai sensi dell’art.1273 C.C.Rimborso € 50,00

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Samples: Contratto Di Assicurazione Collettiva Temporanea in Caso Di Morte O in Caso Di Invalidita’ Totale Permanente Da Infortunio