Decorrenza e operatività Clausole campione

Decorrenza e operatività. La garanzia “Furto, scippo, rapina, incendio, mancata riconsegna del bagaglio” decorre dal momento dell’inizio del viaggio ed è operativa fino al termine del viaggio stesso, ma non oltre la scadenza della polizza. Le garanzieRitardata riconsegna del bagaglio” è operativa dal momento del primo imbarco aereo (check-in) e termina prima dell’ultimo check-in.
Decorrenza e operatività. La garanzia decorre dalla data di prenotazione/conferma documentata del viaggio o dalla data di stipula della polizza, se avvenuta successivamente alla Prenotazione del viaggio ed è operante fino alla fruizione del primo servizio turistico contrattualmente previsto.
Decorrenza e operatività. La garanzia decorre dalla data di iscrizione al viaggio e dura fino all'inizio del viaggio/locazione, intendendosi per inizio del viaggio il momento in cui l'Assicurato dovrebbe presentarsi alla stazione di partenza.
Decorrenza e operatività. La garanzia decorre dal momento della prenotazione e termina il giorno della partenza con la fruizione del primo servizio turistico contrattualmente previsto.
Decorrenza e operatività. La garanzia decorre dal momento della sottoscrizione della polizza nel rispetto di quanto previsto al successivo articolo L.4 “Norme per la Sottoscrizione” e termina il giorno della partenza con la fruizione del primo servizio turistico contrattualmente previsto.
Decorrenza e operatività. La garanzia decorre dalla data di prenotazione/conferma documentata del viaggio o dalla data di stipula della polizza, se avvenuta successivamente alla Prenotazione del viaggio ed è operante fino al tredicesimo giorno di calendario prima della partenza. La Polizza non opera per gli eventi che occorrono dal dodicesimo giorno di calendario prima della partenza.
Decorrenza e operatività. La polizza decorre dalle ore e dal giorno indicati sul frontespizio di polizza e per un periodo di 365 giorni consecutivi. La polizza Cyber Risk Protection, fatto salvo quanto espressamente escluso dall’articolo “Esclusioni comuni a tutte le garanzie Cyber Risk Protection”, fornisce all’Assicurato e al suo Nucleo familiare le seguenti prestazioni di Assistenza tramite la Centrale Opera- tiva AWP P&C, in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno, che riceve ed evade richieste telefoniche dell’Assicurato organizzando ed erogando le garanzie e i servizi di assistenza di seguito descritti. Nessun rimborso è previsto senza il preventivo contatto con la Centrale Operativa, per i dettagli si rinvia alla sezione “4 – Istruzioni per la richiesta di Assistenza ”. La polizza Cyber Risk Protection comprende le seguenti prestazioni di Assistenza: • Protezione per Shopping online. • Protezione della E-Reputation (Identità Digitale) e Protezione da Cyber Bullismo. • Protezione per la Perdita Dati. • Protezione Legale per Cyber Risk
Decorrenza e operatività. La garanzia decorre dalla data di emissione indicata nel Certificato di Assicurazione o di Polizza e termina il giorno della partenza del viaggio, nel momento in cui l’Assicurato inizia a fruire del primo servizio turistico acquistato. a) Oltre trenta giorni di calendario dalla data prevista di prima partenza, ovvero in alternativa b) entro tre giorni dalla prenotazione del primo servizio acquistato del viaggio. Nel caso in cui la Polizza sia sottoscritta oltre tre giorni dalla prenotazione del primo servizio acquistato del viaggio ed a meno di 30 giorni di calendario prima della partenza, la garanzia opererà esclusivamente nei soli casi di infortunio e malattia che subisca/no l’Assicurato/i e che comportino almeno una notte di ricovero in un istituto di cura o una frattura ossea.
Decorrenza e operatività. La garanzia decorre dalla data di emissione indicata nel Certificato di Assicurazione o di Polizza e termina il giorno della partenza del viaggio, nel momento in cui l’Assicurato inizia a fruire del primo servizio turistico acquistato. a) Oltre trenta giorni di calendario dalla data prevista di prima partenza, ovvero in alternativa b) entro tre giorni dalla prenotazione del primo servizio acquistato del viaggio. J.

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  • Copertura assicurativa 1. Le amministrazioni stipulano una apposita polizza assicurativa in favore dei dipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di trasferte o per adempimenti di servizio fuori dalla sede di servizio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per l’esecuzione delle prestazioni di servizio. L’utilizzo del mezzo proprio, è possibile nei limiti previsti dalle disposizioni legislative e delle relative modalità applicative. 2. La polizza di cui al comma 1 è rivolta alla copertura dei rischi, non compresi nell’assicurazione obbligatoria, di danneggiamento al mezzo di trasporto di proprietà del dipendente e ai beni trasportati, nonché di lesioni o decesso del dipendente medesimo e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto. 3. Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprietà dell’amministrazione sono in ogni caso integrate con la copertura, nei limiti e con le modalità di cui ai commi 1 e 2, dei rischi di lesioni o decesso del dipendente addetto alla guida e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto. 4. I massimali delle polizze non possono eccedere quelli previsti per i corrispondenti danni dalla legge sull’assicurazione obbligatoria. 5. Dagli importi liquidati dalle società assicuratrici in base alle polizze stipulate da terzi responsabili e quelle previste dal presente articolo sono detratte le somme eventualmente spettanti a titolo di indennizzo per lo stesso evento. 6. Le amministrazioni, nei limiti degli stanziamenti di bilancio per tale specifica finalità e compatibilmente con i vincoli finanziari previsti da vigenti disposizioni di legge, assumono le necessarie iniziative per la eventuale copertura assicurativa della responsabilità civile dei dipendenti appartenenti alle più elevata area o categoria del sistema di classificazione professionale, che coprano posizioni di lavoro previamente individuate, le quali, anche per effetto di incarichi di posizione organizzativa, richiedano lo svolgimento di attività in condizioni di piena autonomia, con assunzione diretta di responsabilità verso l’esterno, ivi compreso il patrocinio legale, secondo la disciplina di cui all’art. 84, ove non sussistano conflitti di interesse, salvo le ipotesi di dolo e colpa grave. 7. Ai fini della stipula, le amministrazioni possono associarsi in convenzione ovvero aderire ad una convenzione già esistente, nel rispetto della normativa vigente. 8. Ai fini della scelta della società di assicurazione le amministrazioni possono indire una gara unica su tutte le coperture assicurative disciplinate dai CCNL. Occorre in ogni caso prevedere la possibilità, per il personale interessato, di aumentare massimali e “area” di rischi coperta con versamento di una quota individuale.