Accertamento con adesione. 1. Ai sensi dell’art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica all’imposta unica comunale l’istituto dell’accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal Decreto Legislativo 218/1997.
Accertamento con adesione. 1. Per una migliore gestione dell’attività di accertamento, viene introdotto l’istituto dell’accertamento con adesione che è disciplinato con apposito regolamento sulla base dei criteri stabiliti dal D. Lgs. n. 218/1997 e dal D. Lgs. n. 159/2015.
Accertamento con adesione. Rappresenta un accordo tra contribuente e ufficio, disciplinato dal d. lgs. n. 218/1997 e successive modifiche, che può essere raggiunto sia prima dell’emissione di un avviso di accertamento, che dopo, sempre che il contribuente non presenti ricorso davanti al giudice tributario, essendo uno strumento deflattivo del contenzioso. La procedura riguarda tutte le più importanti imposte dirette e indirette e può essere attivata tanto dal contribuente quanto dall’ufficio dell’Agenzia delle Entrate nella cui circoscrizione territoriale il contribuente ha il domicilio fiscale. • sospensione del termine ad impugnare: la proposta di accertamento con adesione (del contribuente o dell’amministrazione finanziaria) può essere effettuata sia prima che dopo la notifica dell’avviso di accertamento; in quest’ultimo caso si sospende il termine ad impugnare per 90 giorni;
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Accertamento con adesione. 1. Al fine di instaurare un rapporto con il contribuente, improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflativo del contenzioso, è introdotto nell’ordinamento comunale l’istituto dell’accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n°218 , recante disposizioni in materia di accertamento con adesione e conciliazione giudiziale, in quanto compatibili, e come disciplinato dall’apposito regolamento o allegato allo stesso.
2. L’accertamento con adesione si sostanzia come istituto per la composizione della pretesa tributaria del Comune in contraddittorio con il contribuente, estrinsecandosi come espressione di una mera collaborazione nella formazione di giudizi sugli elementi di fatto e sui presupposti dell’obbligazione tributaria.
Accertamento con adesione. 1. Si applicano per le entrate tributarie, in quanto compatibili, le norme dettate con decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in materia di accertamento con adesione per i tributi erariali la cui estensione ai tributi locali è stabilita per effetto dell’articolo 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449(12).
Accertamento con adesione. 1. Ai sensi dell’art. 50, L. 27/12/1997, n. 449, alla IUC si applica l'istituto dell'accertamento con adesione, di cui al D.Lgs. 19/06/1997, n. 218.
2. Per la relativa disciplina si rinvia al vigente regolamento comunale e, per quanto non previsto, alle norme statali.
Accertamento con adesione. 1. Il Consorzio è autorizzato a utilizzare lo strumento deflattivo dell’accertamento con adesione della TARES, TARI e del Tributo comunque denominato, a copertura dei servizi di igiene urbana.
2. L’accertamento con adesione è finalizzato alla chiusura “consensuale” o alla definizione del rapporto debitorio, attraverso la composizione, in contraddittorio con il contribuente, della pretesa accertativa.
3. Competente alla definizione della posizione debitoria mediante lo strumento dell’accertamento con adesione è il Responsabile consortile del Tributo.
4. Il procedimento ad iniziativa dell’ufficio o del contribuente avviene nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal D.Lgs. 218/1997.
5. L’accertamento concordato con il contribuente è redatto in duplice esemplare e va sottoscritto dal contribuente e dal Responsabile del Tributo. Nell’atto di accertamento con adesione vanno indicati gli elementi giuridici e di fatto, la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori entrate e interessi dovuti, anche in forma rateale.
6. La definizione della posizione debitoria avviene con il versamento integrale delle somme accertate. In caso di pagamento dilazionato, la definizione della pretesa accertativa avviene con il pagamento dell’ultima rata. In tal caso l’adesione del contribuente all’accertamento (concordato) si perfeziona solo se la prima rata è versata entro 20 giorni dalla sottoscrizione del relativo atto.
7. Il pagamento rateale è concesso, sino a 5000 €, alle condizioni e modalità dettate dal Regolamento della TARI, in difetto di disciplina o nel caso di importi superiori 5000 €, la dilazione è concessa alle condizioni e secondo le modalità disciplinate per la riscossione coattiva dall’art. 11 della presente Convenzione.
8. Una volta perfezionato, l’accertamento con adesione non è impugnabile, modificabile o integrabile. L’intervenuta definizione della posizione debitoria (con il pagamento integrale della debenza) non esclude la possibilità per l’ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso in cui la definizione riguardi parzialmente la base imponibile ovvero nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile.
9. L’accertamento con adesione non è azionabile nel caso in cui l’atto impositivo sia divenuto definitivo, sempre che non sopraggiungano nuovi elementi che, per motivi di ragionevolezza, impongano la revisione dell’intera posizione contributiva.
10. Se l’accertamento con adesione investe annua...
Accertamento con adesione. ITER STORICO- GIURIDICO DELL’ISTITUTO SOMMARIO
Accertamento con adesione