Definizione e ambito di applicazione Clausole campione

Definizione e ambito di applicazione. Il presente regolamento si applica ai tirocini formativi e di orientamento disciplinati dall'art. 18 della legge 25 giugno1997, n.196, dal decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 25 marzo 1998, n.142 e dalla direttiva della presidenza del consiglio dei ministri dipartimento della funzione pubblica 1 agosto 2005, n.2. In ossequio a quanto esplicato dalla Decisione N. 2241/2004/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004 relativa ad un quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass), il presente regolamento si applica anche agli studenti di cittadinanza Italiana frequentanti Università estere, al fine di creare una maggiore trasparenza delle qualifiche e delle competenze che agevolerà, in tutta Europa, la mobilità ai fini dell'apprendimento permanente, contribuendo così allo sviluppo di un'istruzione e di una formazione di qualità e faciliterà inoltre la mobilità tra i vari paesi ed i vari settori nel campo dell'occupazione. L’Azienda Socio-Sanitaria Locale del Medio Campidano, nelle forme e nei limiti stabiliti dal presente regolamento e dalla normativa vigente in materia, favorisce l’accoglienza presso le proprie strutture, di soggetti in tirocinio rientrante nelle seguenti tipologie: Inteso come esperienze formative e di orientamento obbligatoriamente previsti nei piani di studio universitari o delle Scuole di Specializzazione, master, dottorati, Istituti Scolastici, Enti di Formazione accreditati da Regioni o Province, e in generale percorsi formativi che rilasciano un titolo di studio con valore legale; Il tirocinio curriculare consiste in un periodo di formazione professionale, svolto durante l’intero periodo del corso di studi, anche se realizzato al di fuori del calendario scolastico o accademico, ai sensi della Direttiva n. 2/2005 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica. Tale forma di tirocinio, prevede un apposito progetto formativo individuale, nel quale dovranno essere specificati gli obiettivi didattici e le modalità di effettuazione, il tutor incaricato dall’Università, dalla Scuola o Ente promotore ed il tutor aziendale (tutor della ASL Medio Campidano), la durata, il periodo di svolgimento, il numero delle ore previste e la struttura presso la quale si svolgerà il tirocinio.
Definizione e ambito di applicazione. 1. Il telelavoro costituisce una forma di organizzazione e/o svolgimento del lavoro che si avvale delle tecnologie dell’informazione nell’ambito di un rapporto di lavoro, in cui l’attività lavorativa, che potrebbe anche essere svolta nei locali dell’impresa, viene regolarmente svolta al di fuori dei locali della stessa.
Definizione e ambito di applicazione. Il termine “Quantità presunte” indica ai sensi del CONTRATTO le parti delle OPERE E/O APPARECCHIATURE che non possono essere consegnate nelle quantità e/o nei volumi fissi e predeterminati specificati alla firma del CONTRATTO. Di conseguenza, dette parti delle OPERE E/O APPARECCHIATURE verranno consegnate in “quantità presunte”, per la quantità e/o il volume provvisorio per articolo e al prezzo unitario concordato tra le PARTI come ulteriormente specificato nella tabella seguente (in seguito “quantità presunte”). L'importo totale provvisorio della parte variabile del PREZZO CONTRATTUALE corrispondente alle parti delle OPERE E/O APPARECCHIATURE che verranno consegnate in “quantità presunte” indicate sopra è di: EUR netti. Il valore stimato lordo (e primario) dell'importo totale delle parti delle OPERE E/O APPARECCHIATURE da consegnare in “quantità presunte” è di: EUR . Le PARTI concordano esplicitamente che un coefficiente di riduzione pari a 0 verrà applicato al summenzionato valore stimato lordo (e primario), nonché a tutti i prezzi unitari elencati nella tabella precedente, per ottenere il valore netto della parte variabile del PREZZO CONTRATTUALE.
Definizione e ambito di applicazione. Il comma 1 ribadisce l’ambito soggettivo di applicazione del Decreto, già indicato nei considerata iniziali, costituito dai “soggetti che redigono il bilancio d'esercizio in conformità ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 38 del 2005”. Il comma 2 ha carattere meramente definitorio dei principali termini utilizzati nel provvedimento.