Ulteriori previsioni Clausole campione

Ulteriori previsioni. Con riferimento a tutte le tipologie di adesioni di cui al presente Accordo, in via preventiva rispetto alla risoluzione del rapporto di lavoro, le Parti confermano che prevedono la sottoscrizione di un Verbale di Conciliazione individuale in sede sindacale attestante la risoluzione volontaria del rapporto di lavoro alle date come sopra definite, anche al fine di assolvere agli obblighi derivanti dalla normativa di legge in materia di risoluzione volontaria del rapporto di lavoro. Sino al permanere del contesto legato all’emergenza COVID-19, le Parti confermano che si procederà con le modalità previste dall’Accordo ISP 21 aprile 2020 tramite una risoluzione consensuale tra le parti formalizzata attraverso scrittura privata sino alla ripresa delle consuete procedure. Le Parti si danno atto che il calcolo della maturazione dei requisiti pensionistici viene effettuato sulla base della normativa previdenziale vigente alla data di sottoscrizione del presente Accordo e confermano che, qualora il computo delle aspettative di vita producesse una riduzione o un allungamento della permanenza nel Fondo di Solidarietà, le Parti Nazionali di Settore si attiveranno affinché gli ex dipendenti che ne sono interessati non abbiano interruzione tra le prestazioni straordinarie erogate dal Fondo e il percepimento della pensione, con accollo dell’eventuale relativo onere all’Azienda. Al contempo, in caso di eventuali modifiche di legge in materia di accesso alla pensione A.G.O. ovvero di altre forme di previdenza di base, le parti firmatarie del presente accordo si incontreranno per dare puntuale applicazione ai provvedimenti assunti al riguardo. Per effetto di quanto previsto nel presente accordo, con riferimento all’Accordo ISP del 1° aprile 2020 relativo al trasferimento del cd. “TFR pregresso”, le Parti stabiliscono che la richiesta di trasferimento potrà essere avanzata anche da parte del personale dipendente che maturi il primo tra i requisiti stabiliti dalla legge per i trattamenti pensionistici dell’A.G.O. entro il 31 dicembre 2026. Le Parti si danno inoltre atto che nel caso di trasferimento d’azienda e/o di ramo d’azienda le adesioni che risulteranno valide ed in graduatoria in applicazione del presente accordo, dalla data di efficacia giuridica dell’operazione di trasferimento, saranno operativamente gestite dalla Società cessionaria per i conseguenti necessari adempimenti.
Ulteriori previsioni a) Il contratto ha carattere strettamente personale. Esso non può quindi essere soggetto a cessione da parte del Professionista, né il Professionista potrà farsi sostituire nell’adempimento delle obbligazioni oggetto del contratto.
Ulteriori previsioni. Gli incentivi economici previsti negli articoli precedenti verranno erogati nel rispetto delle normative di legge e aziendali tempo per tempo vigenti e la tassazione avverrà in applicazione delle disposizioni tempo per tempo vigenti. Le manifestazioni di volontà di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, con rinuncia al preavviso o relativa indennità sostitutiva, dovranno essere formalizzate entro il 31 marzo 2022 secondo le modalità operative che verranno indicate con apposita circolare.
Ulteriori previsioni a) Il Contratto ha carattere strettamente personale e il Prestatore potrà farsi sostituire nell’adempimento delle obbligazioni oggetto dell’incarico solo previa concertazione e consenso con l’Ufficio;
Ulteriori previsioni. La Regione Lazio si farà carico di tutti gli adempimenti connessi all’assegnazione degli obiettivi e alla conseguente valutazione dei risultati raggiunti e rispetto a tali adempimenti la stessa si obbliga ad inviare ARSIAL la documentazione relativa. La Regione Lazio si farà carico di tutti gli adempimenti connessi all’assegnazione della dotazione strumentale per lo svolgimento delle attività di competenza. Restano di competenza di ARSIAL tutti gli adempimenti strettamente riservati all’effettivo datore di lavoro che incidono sul contratto individuale di lavoro, quali trasformazione del contratto di lavoro da tempo parziale a pieno a tempo e viceversa, risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di collocamento a riposo, dimissioni, licenziamento o altre cause di cessazione del rapporto.
Ulteriori previsioni. 9.1 Le Parti effettueranno ulteriori incontri allo scopo di verificare congiuntamente lo stato di attuazione del presente accordo.
Ulteriori previsioni. Se il risultato netto dell’esercizio di competenza non permette la distribuzione di un dividendo ai soci, il premio non verrà erogato. Il premio non compete nel caso di cessazione del rapporto di lavoro per giusta causa o giustificato motivo, nonché nel caso di cessazione per dimissioni, con o senza diritto al trattamento pensionistico AGO, se non dietro impegno a non svolgere per il futuro direttamente o indirettamente attività concorrenziali con la Banca. Il premio non rientra nel computo del trattamento di fine rapporto, ma viene considerato nella base di calcolo del contributo della banca e dell’iscritto alla cassa di previdenza, relativamente ai dipendenti in servizio ed iscritti al Fondo al momento dell’erogazione. Per quanto non previsto nel presente accordo si fa riferimento al C.C.N.L. vigente con esclusione dell’ultimo comma dell’art. 48. La Banca sottoporrà alle XX.XX i casi eccezionali per i quali, a seguito di gravi e comprovati motivi, ritiene di non corrispondere il premio Aziendale per l’anno di competenza. L’erogazione del Premio Aziendale verrà effettuata entro il 30 giugno successivo all’approvazione del Bilancio dell’esercizio di competenza da parte dell’Assemblea dei soci. Le parti si danno atto che le somme corrisposte a titolo di premio Aziendale in forza del presente Accordo sono rispondenti ai criteri definiti dall’art.5 del Decreto ministeriale 25 marzo 2016, che il presente accordo collettivo è conforme ai criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività e redditività di cui all’art.1 commi 182-190 della legge 28 dicembre 2015 n°208 (cd.”legge di bilancio 2016), del Decreto Ministeriale 25 marzo 2016 nonché della Circolare dell’Agenzia delle Entrate n° 28/E del 15 giugno 2016 e successive modificazioni. In applicazione di quanto disposto dall’art.5 del Decreto Ministeriale 25 marzo 2016, copia del presente accordo verrà depositata in modalità telematica presso la competente Direzione Territoriale del Lavoro. Banca di Piacenza S.C.p.A. Le Organizzazioni Sindacali FABI FIRST CISL UGL CREDITO UILCA-UIL
Ulteriori previsioni. Al fine di individuare ulteriori forme di flessibilità per la conciliazione tra impegni lavorativi e privati a favore di tutto il personale, fermo restando quanto previsto dal punto 5, lettera a) dell’Accordo 3 agosto 2018, al personale di ogni ordine e grado viene concesso di fruire ad ore, nel xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx dell’anno 2020, di ulteriori 2 giornate delle ferie annualmente spettanti, anche frazionate in periodi non inferiori a 15 minuti. In funzione di quanto precede sarà possibile procedere alla modifica dei piani ferie per far fronte all’utilizzo di tali giornate.
Ulteriori previsioni. Le parti hanno definito altresì che anche il dipendente di BPER Banca che sia genitore ‘non riconosciuto’ all’interno di coppia omogenitoriale in cui il figlio risultante nello stato di famiglia, sia dell’unito civilmente o del convivente di fatto ai sensi della L 76/2016, possa beneficiare - qualora non riconosciuti dalle norme di legge o di CCNL - dei permessi o congedi di cui sotto, che saranno riconosciuti a carico dell’Azienda, nella misura (da intendersi come retribuzione e come numero giorni/ore) e secondo le regole previste dalle norme di legge o di CCNL tempo per tempo vigenti per il padre lavoratore: - congedo di paternità (dlgs 151/2001) - congedo di paternità obbligatorio e facoltativo per il padre lavoratore (l 92/2012 come modificato dalla l 234/2021) - congedo parentale - ex astensione facoltativa (dlgs 151/2001) -permessi giornalieri per allattamento (dlgs 151/2001) - permessi per malattia del figlio (dlgs 151/2001).
Ulteriori previsioni. Le richieste di rientro e/o avvicinamento presentate da dipendenti di aziende destinatarie del presente accordo trasferiti e non percettori di alcun trattamento di mobilità saranno prese in carico dall’Azienda. L’Azienda dichiara la propria disponibilità ad esaminare le suddette richieste, ed entro 24 mesi dalla presentazione delle stesse individuerà per coloro con sede di lavoro ad almeno 50 km dalla residenza/domicilio, compatibilmente con le esigenze aziendali e con profili coerenti alle più recenti esperienze professionali maturate, soluzioni lavorative adeguate, entro 35 km dalla residenza/domicilio e ricercando il consenso della risorsa, che ne permettano l’accoglimento. L’Azienda dichiara inoltre la propria disponibilità ad effettuare colloqui laddove richiesti, per valutare lo sviluppo professionale ed eventuali esigenze in tema di mobilità territoriale, da parte di risorse assunte a tempo indeterminato nel triennio 2022/2024, decorsi almeno 36 mesi dall’assunzione.