Denuncia dei sinistri – Impegni delle parti. In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve: a) fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno, fermo che le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto ai sensi dell’articolo 1914 del Codice Civile; b) fare, in caso di sinistro presumibilmente doloso, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo; c) darne avviso alla Società entro 30 (trenta) giorni da quando l’ufficio competente del Contraente/Assicurato ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell’articolo 1913 del Codice Civile, precisando, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno e allegando copia della dichiarazione alle Autorità di cui al punto precedente; In caso di sinistro che riguardi un evento di cui alla garanzia Mancato freddo, l’Amministrazione ne darà immediata comunicazione se l’evento si prolunga oltre le 6 ore. d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna; e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose sottratte, distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, libri, fatture o qualsiasi documento che possa ragionevolmente essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. L'inadempimento di uno dei predetti obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell’articolo 1915 del Codice Civile.
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Samples: Insurance Agreement, Insurance Agreement
Denuncia dei sinistri – Impegni delle parti. In caso di sinistro il la Contraente/Assicurato deve:
a) fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno, fermo che le relative spese sono a carico della Società dell’Assicuratore secondo quanto previsto ai sensi dell’articolo dell’Art. 1914 del Codice Civile;
b) fare, in caso di sinistro presumibilmente doloso, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo;
c) darne avviso alla Società all’Assicuratore, per il tramite del Broker, entro 30 90 (trentanovanta) giorni lavorativi da quando l’ufficio l’Ufficio competente alla gestione del Contraente/Assicurato presente Contratto della Contraente ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell’articolo 1913 del Codice Civile, precisando, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno e allegando copia della dichiarazione alle Autorità di cui al punto precedente; In caso di sinistro che riguardi un evento di cui alla garanzia “Mancato freddo”, l’Amministrazione la Contraente ne darà immediata comunicazione se l’evento si prolunga oltre le 6 (sei) ore.
d) conservare Conservare, ove possibile, le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose sottratte, distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, libri, fatture o qualsiasi documento che possa ragionevolmente essere richiesto dalla Società dall’Assicuratore o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. L'inadempimento di uno dei predetti obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell’articolo dell’Art. 1915 del Codice Civile.
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Samples: Contratto Di Assicurazione
Denuncia dei sinistri – Impegni delle parti. In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve:
a) fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno, fermo che le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto ai sensi dell’articolo 1914 del Codice Civile;
b) fare, in caso di sinistro presumibilmente doloso, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo;
c) darne avviso alla Società Società, per il tramite del broker, entro 30 (trenta) dieci giorni da quando l’ufficio competente del Contraente/Assicurato Contraente ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell’articolo 1913 del Codice Civile, precisando, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno e allegando copia della dichiarazione alle Autorità di cui al punto precedente; . In caso di sinistro che riguardi un evento di cui alla garanzia Mancato freddo, l’Amministrazione il Contraente ne darà immediata comunicazione se l’evento si prolunga oltre le 6 ore.;
d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose sottratte, distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, libri, fatture o qualsiasi documento che possa ragionevolmente essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. L'inadempimento di uno dei predetti obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell’articolo 1915 del Codice Civile.
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Samples: Insurance Policy
Denuncia dei sinistri – Impegni delle parti. In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve:
a) fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno, fermo che le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto ai sensi dell’articolo dell’Art. 1914 del Codice Civile;
b) fare, in caso di sinistro presumibilmente doloso, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo;
c) darne avviso alla Società Società, per il tramite del Broker, entro 30 (trenta) trenta giorni lavorativi da quando l’ufficio l’Ufficio competente alla gestione del Contraente/Assicurato presente Contratto del Contraente ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell’articolo 1913 del Codice Civile, precisando, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno e allegando copia della dichiarazione alle Autorità di cui al punto precedente; In caso di sinistro che riguardi un evento di cui alla garanzia “Mancato freddo”, l’Amministrazione la Contraente ne darà immediata comunicazione se l’evento si prolunga oltre le 6 ore.
d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose sottratte, distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, libri, fatture o qualsiasi documento che possa ragionevolmente essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. L'inadempimento di uno dei predetti obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell’articolo dell’Art. 1915 del Codice Civile.
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Samples: Assicurazione
Denuncia dei sinistri – Impegni delle parti. In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve:
a) fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno, fermo che le relative spese sono a carico ca- rico della Società secondo quanto previsto ai sensi dell’articolo 1914 del Codice Civile;
b) fare, in caso di sinistro presumibilmente doloso, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo;
c) darne avviso alla Società Società, per il tramite del broker, entro 30 (trenta) quindici giorni da quando l’ufficio competente com- petente del Contraente/Assicurato Contraente ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell’articolo 1913 del Codice Civile, precisando, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa approssi- mativa del danno e allegando copia della dichiarazione alle Autorità di cui al punto precedente; In caso di sinistro che riguardi un evento di cui alla garanzia Mancato freddo, l’Amministrazione ne darà immediata comunicazione se l’evento si prolunga oltre le 6 ore.preceden- te;
d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose sottratte, distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, libri, fatture o qualsiasi documento che possa ragionevolmente essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. L'inadempimento di uno dei predetti obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell’articolo 1915 del Codice Civile.
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Samples: Assicurazione
Denuncia dei sinistri – Impegni delle parti. In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve:
a) fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno, fermo che le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto ai sensi dell’articolo 1914 del Codice Civile;
b) fare, in caso di sinistro presumibilmente doloso, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo;
c) darne avviso alla Società Società, per il tramite del broker, entro 30 (trenta) giorni da quando l’ufficio competente competen- te del Contraente/Assicurato Contraente ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell’articolo 1913 del Codice Civile, precisando, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno e allegando alle- gando copia della dichiarazione alle Autorità di cui al punto precedente; In caso di sinistro che riguardi un evento di cui alla garanzia Mancato freddo, l’Amministrazione ne darà immediata comunicazione se l’evento si prolunga oltre le 6 ore.;
d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto dirit- to ad indennità alcuna;
e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose co- se sottratte, distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, libri, fatture o qualsiasi documento che possa ragionevolmente essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. L'inadempimento di uno dei predetti obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo all'inden- nizzo ai sensi dell’articolo 1915 del Codice Civile.
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Samples: Insurance Policy
Denuncia dei sinistri – Impegni delle parti. In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve:
a) fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno, fermo che le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto ai sensi dell’articolo 1914 del Codice Civile;
b) fare, in caso di sinistro presumibilmente doloso, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria Giudi- ziaria o di Polizia del luogo;
c) darne avviso alla Società entro 30 (trenta) trenta giorni da quando l’ufficio competente del Contraente/Assicurato Con- traente ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell’articolo 1913 del Codice Civile, precisandopreci- sando, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa ap- prossimativa del danno e allegando copia della dichiarazione alle Autorità di cui al punto precedente; . In caso di sinistro che riguardi un evento di cui alla garanzia Mancato Man- cato freddo, l’Amministrazione l’Ente ne darà immediata comunicazione se l’evento si prolunga oltre le 6 ore.
d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose sottratte, distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione disposi- zione i suoi registri, conti, libri, fatture o qualsiasi documento che possa ragionevolmente ragionevol- mente essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. L'inadempimento di uno dei predetti obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell’articolo 1915 del Codice Civile.
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Samples: Assicurazione Patrimoniale
Denuncia dei sinistri – Impegni delle parti. In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve:
a) a. fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno, fermo che le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto ai sensi dell’articolo 1914 del Codice Civile;
b) b. fare, in caso di sinistro presumibilmente doloso, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo;
c) darne x. xxxxx avviso alla Società Società, per il tramite del broker, entro 30 (trenta) dieci giorni da quando l’ufficio competente del Contraente/Assicurato Contraente ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell’articolo 1913 del Codice Civile, precisando, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno e allegando copia della dichiarazione alle Autorità di cui al punto precedente; . In caso di sinistro che riguardi un evento di cui alla garanzia Mancato freddo, l’Amministrazione l’Azienda ne darà immediata comunicazione se l’evento si prolunga oltre le 6 ore.
d) d. conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto dirit-to ad indennità alcuna;
e) e. predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose co-se sottratte, distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, libri, fatture fat-ture o qualsiasi documento che possa ragionevolmente essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. L'inadempimento di uno dei predetti obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell’articolo 1915 del Codice Civile.
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Samples: Insurance Policy