Common use of Denuncia dei Sinistri Clause in Contracts

Denuncia dei Sinistri. Fermo quanto normato all’art. 8 della Sez. III che segue, la denuncia del sinistro verrà effettuata per iscritto dall’Ente, entro trenta giorni lavorativi da quando ne sia venuta a conoscenza. La denuncia conterrà una descrizione dettagliata del fatto cui la richiesta scritta si riferisce, la data, il luogo, l’indicazione delle cause e delle conseguenze se conosciute, le generalità e recapito delle persone interessate e di eventuali testimoni, e sarà corredata di copia di tutta la documentazione relativa eventualmente in suo possesso; saranno altresì trasmessi quanto prima alla Società anche gli atti, documenti e notizie relativi al sinistro, di cui la Ente sia venuta in possesso successivamente alla denuncia. La Società si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri come di seguito indicato su formato elettronico modificabile Microsoft Excel (o altro analogo formato con le medesime caratteristiche purché compatibile con i sistemi in uso presso il Contraente): - la numerazione attribuita - la data di accadimento - le iniziali della controparte - lo stato del sinistro (riservato / liquidato / respinto) - l’importo stimato per la sua definizione - l’importo liquidato alla controparte Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di accadimento del sinistro denunciato, di data di eventuale chiusura della pratica per liquidazione od altro motivo. Le informazioni di cui sopra devono essere fornite dalla Società al Contraente con cadenza trimestrale entro il giorno 15 del mese successivo alla chiusura del trimestre; per ogni giorno di ritardo nella consegna delle informazioni, sarà applicata una penale pari a € 50,00 (cinquanta/00) al giorno. É facoltà delle parti richiedere ed impegno fornire lo stesso riepilogo anche in altre occasioni qualora venga richiesto. L’Ente dà facoltà alla Società di pagare direttamente al terzo danneggiato l’indennità dovuta. Relativamente alle garanzie di cui all’art. 2 della Sez. III “Responsabilità verso prestatori di lavoro”, si con- viene che la Ente dovrà denunciare il sinistro unicamente in caso di:

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Samples: Polizza Di Responsabilita’ Civile Verso Terzi E Prestatori D’opera, Polizza Di Responsabilita’ Civile Verso Terzi E Prestatori D’opera, Polizza Di Responsabilita’ Civile Verso Terzi E Prestatori D’opera

Denuncia dei Sinistri. Fermo quanto normato all’artA parziale deroga dell’art. 8 della Sez. III che segue, 1913 del C.C. la denuncia del sinistro verrà effettuata deve essere presentata per iscritto dall’Ente, alla Società o al Broker entro trenta 15 giorni lavorativi da quello in cui il sinistro si è verificato o da quando l’Ufficio competente del Contraente ne sia venuta è venuto a conoscenza. La denuncia conterrà una descrizione dettagliata deve contenere l’indicazione del fatto cui la richiesta scritta si riferisce, la data, il luogo, l’indicazione della data dell'evento, delle cause cause, delle modalità che lo hanno determinato e delle conseguenze se conosciuterelative conseguenze, nonché le generalità e recapito l'indirizzo delle persone interessate coinvolte e degli eventuali testimoni e l’entità, almeno approssimativa, del danno. Il contraente deve altresì presentare i seguenti documenti complementari: in caso di eventuali testimoniincendio: in caso di danno totale la scheda di demolizione o l’estratto cronologico generale rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) nonché copia del verbale dei vigili del fuoco se intervenuti. In caso di danno parziale le fatture per le sostituzioni e riparazioni eseguite. in caso di furto/rapina/estorsione: in caso di perdita senza ritrovamento del veicolo: l'estratto cronologico generale rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) e la scheda di perdita di possesso, copia della denuncia alle Autorità competenti. In caso di danno parziale le fatture per le sostituzioni e sarà corredata riparazioni eseguite, copia della denuncia alle Autorità competenti. in caso di copia danno totale la scheda di tutta demolizione o l’estratto cronologico generale rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.). In caso di danno parziale le fatture per le sostituzioni e riparazioni eseguite. altri danni: qualsiasi documento utile alla valutazione del danno A dimostrazione del danno agli enti assicurati la Società accetta quale prova dei beni danneggiati e distrutti la documentazione relativa eventualmente contabile e/o le scritture che il Contraente sarà in suo possesso; saranno altresì trasmessi quanto prima alla Società anche gli atti, documenti e notizie relativi al sinistro, grado di cui la Ente sia venuta in possesso successivamente alla denuncia. La Società si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri come di seguito indicato su formato elettronico modificabile Microsoft Excel (o altro analogo formato con le medesime caratteristiche purché compatibile con i sistemi in uso presso il Contraente): - la numerazione attribuita - la data di accadimento - le iniziali della controparte - lo stato del sinistro (riservato / liquidato / respinto) - l’importo stimato per la sua definizione - l’importo liquidato alla controparte Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di accadimento del sinistro denunciato, di data di eventuale chiusura della pratica per liquidazione od altro motivo. Le informazioni di cui sopra devono essere fornite dalla Società al Contraente con cadenza trimestrale entro il giorno 15 del mese successivo alla chiusura del trimestre; per ogni giorno di ritardo nella consegna delle informazioni, sarà applicata una penale pari a € 50,00 (cinquanta/00) al giorno. É facoltà delle parti richiedere ed impegno fornire lo stesso riepilogo anche in altre occasioni qualora venga richiesto. L’Ente dà facoltà alla Società di pagare direttamente al terzo danneggiato l’indennità dovuta. Relativamente alle garanzie di cui all’art. 2 della Sez. III “Responsabilità verso prestatori di lavoro”, si con- viene che la Ente dovrà denunciare il sinistro unicamente in caso di:esibire.

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Samples: Polizza Di Assicurazione Libro Matricola

Denuncia dei Sinistri. Fermo XVIII.1 - TERMINI E MODALITÀ - La denuncia di sinistro, come qualsiasi altro atto pervenuto all’Assicurato, deve essere inviata a mezzo lettera raccomandata, telefax, mail anche non certificata, purché supportate da adeguata ricevuta, oppure attraverso il sito istituzionale xxx.xxxxxx.xxx - Area Assicurati, da parte del Contraente/Assicurato unicamente alla Direzione della Società o all’Intermediario assegnatario del contratto, tempestivamente, e comunque entro 30 giorni dalla data del sinistro o dall’avvenuta conoscenza (Art. 1913 c.c.), salvo casi di comprovata urgenza. E’ fatto salvo quanto normato all’artprevisto dall’Art 2952 c.c. 8 della Sez(Prescrizione in materia di assicurazione). III che segueL’Assicurato perde il diritto all’indennità se non adempie dolosamente l’obbligo dell’avviso. In caso di colpa, grave o lieve, la Compagnia ha diritto di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio subito. E’ onere dell’Assicurato trasmettere alla Direzione della Società o all’Intermediario in sede di denuncia del sinistro verrà effettuata per iscritto dall’Entee comunque sino al trentesimo giorno dal conferimento di incarico al Professionista prescelto, entro trenta giorni lavorativi da quando ne purché non sia venuta a conoscenza. La denuncia conterrà una descrizione dettagliata del fatto cui iniziata la richiesta scritta si riferiscesua attività professionale, la datasalvo casi di comprovata urgenza, il luogo, l’indicazione delle cause e delle conseguenze se conosciute, le generalità e recapito delle persone interessate e di eventuali testimoni, e sarà corredata di copia di tutta la documentazione relativa eventualmente in suo possesso; saranno altresì trasmessi quanto prima alla Società anche gli attiidonea e necessaria, documenti quale a titolo esemplificativo e notizie relativi al non limitativo copia del libretto di circolazione del veicolo colpito da sinistro, di cui la Ente sia venuta ivi compreso l’Accordo contenente il contratto preventivo in possesso successivamente alla denuncia. La Società si impegna a fornire forma scritta pattuito e rilasciato dai Professionisti al Contraente il dettaglio dei sinistri come di seguito indicato su formato elettronico modificabile Microsoft Excel (o momento del conferimento dell’incarico, nonché ogni altro analogo formato con le medesime caratteristiche purché compatibile con i sistemi in uso presso il Contraente): - la numerazione attribuita - la data di accadimento - le iniziali della controparte - documento richiesto dalla legge per lo stato del sinistro (riservato / liquidato / respinto) - l’importo stimato per la sua definizione - l’importo liquidato alla controparte Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di accadimento del sinistro denunciato, di data di eventuale chiusura della pratica per liquidazione od altro motivo. Le informazioni di cui sopra devono essere fornite dalla Società al Contraente con cadenza trimestrale entro il giorno 15 del mese successivo alla chiusura del trimestre; per ogni giorno di ritardo nella consegna delle informazioni, sarà applicata una penale pari a € 50,00 (cinquanta/00) al giorno. É facoltà delle parti richiedere ed impegno fornire lo stesso riepilogo anche in altre occasioni qualora venga richiesto. L’Ente dà facoltà alla Società di pagare direttamente al terzo danneggiato l’indennità dovuta. Relativamente alle garanzie di cui all’art. 2 della Sez. III “Responsabilità verso prestatori di lavoro”, si con- viene che la Ente dovrà denunciare il sinistro unicamente in caso di:svolgimento dell’attività assicurativa.

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Samples: Contratto Di Tutela Legale E Perdite Pecuniarie

Denuncia dei Sinistri. Fermo quanto normato all’art. 8 della Sez. III che segue, la denuncia del sinistro verrà effettuata per iscritto dall’Ente, entro trenta giorni lavorativi da quando ne sia venuta a conoscenza. Il Contraente, rispetto al ter- mine indicato, ha ulteriori 15 giorni per inoltrare la richiesta alla Società. Solo in caso di sinistro relativo a soci della sezione CNSAS del CAI la denuncia e tutto l’iter gestionale e am- ministrativo sopra indicato verrà effettuato direttamente dallo stesso C.N.S.A.S., con l’obbligo di notiziare, con comunicazioni in copia conoscenza, sempre il Contraente. La denuncia conterrà una descrizione dettagliata del fatto cui la richiesta scritta si riferisce, la data, il luogo, l’indicazione delle cause e delle conseguenze se conosciute, le generalità e recapito delle persone interessate e di eventuali testimoni, e sarà corredata di copia di tutta la documentazione relativa eventualmente in suo possesso; saranno altresì trasmessi quanto prima alla Società anche gli atti, documenti e notizie relativi al sinistro, di cui la Ente sia venuta in possesso successivamente alla denuncia. La Società si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri come di seguito indicato su formato elettronico elet- tronico modificabile Microsoft Excel (o altro analogo formato con le medesime caratteristiche purché compatibile com- patibile con i sistemi in uso presso il Contraente): - la numerazione attribuita - la data di accadimento - le iniziali della controparte - lo stato del sinistro (riservato / liquidato / respinto) - l’importo stimato per la sua definizione - l’importo liquidato alla controparte Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di accadimento del sinistro denunciato, di data di eventuale chiusura della pratica per liquidazione od altro motivo. Le informazioni di cui sopra devono essere fornite dalla Società al Contraente con cadenza trimestrale entro il giorno 15 del mese successivo alla chiusura del trimestre; per ogni giorno di ritardo nella consegna delle informazioni, sarà applicata una penale pari a € 50,00 (cinquanta/00) al giorno. É facoltà delle parti richiedere ed impegno fornire lo stesso riepilogo anche in altre occasioni qualora venga richiesto. L’Ente dà facoltà alla Società di pagare direttamente al terzo danneggiato l’indennità dovuta. Relativamente alle garanzie di cui all’art. 2 della Sez. III “Responsabilità verso prestatori di lavoro”, si con- viene che la Ente dovrà denunciare il sinistro unicamente in caso di:

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Samples: Polizza Di Responsabilita’ Civile Verso Terzi E Prestatori D’opera

Denuncia dei Sinistri. Fermo quanto normato all’artA parziale deroga dell’art. 8 della Sez. III che segue, 1913 del C.C. la denuncia del sinistro verrà effettuata deve essere presentata per iscritto dall’Ente, alla Società o al Broker entro trenta 30 giorni lavorativi da quello in cui il sinistro si è verificato o da quando l’Ufficio del Contraente competente alla gestione del contratto ne sia venuta è venuto a conoscenzaconoscenza in forma scritta. La denuncia conterrà una descrizione dettagliata deve contenere l’indicazione del fatto cui la richiesta scritta si riferisce, la data, il luogo, l’indicazione della data dell'evento, delle cause cause, delle modalità che lo hanno determinato e delle conseguenze se conosciuterelative conseguenze, nonché le generalità e recapito l'indirizzo delle persone interessate coinvolte e degli eventuali testimoni e l’entità, almeno approssimativa, del danno. Il contraente deve altresì presentare i seguenti documenti complementari: in caso di eventuali testimoniincendio: in caso di danno totale la scheda di demolizione o l’estratto cronologico generale rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) nonché copia del verbale dei vigili del fuoco se intervenuti. In caso di danno parziale le fatture per le sostituzioni e riparazioni eseguite. in caso di furto/rapina/estorsione: in caso di perdita senza ritrovamento del veicolo: l'estratto cronologico generale rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) e la scheda di perdita di possesso, copia della denuncia alle Autorità competenti. In caso di danno parziale le fatture per le sostituzioni e sarà corredata riparazioni eseguite, copia della denuncia alle Autorità competenti. In caso di danno totale la scheda di demolizione o l’estratto cronologico generale rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.). In caso di danno parziale le fatture per le sostituzioni e riparazioni eseguite In entrambi i casi copia della denuncia alle Autorità competenti in caso di tutta danno totale la scheda di demolizione o l’estratto cronologico generale rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.). In caso di danno parziale le fatture per le sostituzioni e riparazioni eseguite. altri danni: qualsiasi documento utile alla valutazione del danno. A dimostrazione del danno agli enti assicurati la Società accetta quale prova dei beni danneggiati e distrutti la documentazione relativa eventualmente contabile e/o le scritture che il Contraente e/o l’Assicurato sarà in suo possesso; saranno altresì trasmessi quanto prima alla Società anche gli atti, documenti e notizie relativi al sinistro, grado di cui la Ente sia venuta in possesso successivamente alla denuncia. La Società si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri come di seguito indicato su formato elettronico modificabile Microsoft Excel (o altro analogo formato con le medesime caratteristiche purché compatibile con i sistemi in uso presso il Contraente): - la numerazione attribuita - la data di accadimento - le iniziali della controparte - lo stato del sinistro (riservato / liquidato / respinto) - l’importo stimato per la sua definizione - l’importo liquidato alla controparte Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di accadimento del sinistro denunciato, di data di eventuale chiusura della pratica per liquidazione od altro motivo. Le informazioni di cui sopra devono essere fornite dalla Società al Contraente con cadenza trimestrale entro il giorno 15 del mese successivo alla chiusura del trimestre; per ogni giorno di ritardo nella consegna delle informazioni, sarà applicata una penale pari a € 50,00 (cinquanta/00) al giorno. É facoltà delle parti richiedere ed impegno fornire lo stesso riepilogo anche in altre occasioni qualora venga richiesto. L’Ente dà facoltà alla Società di pagare direttamente al terzo danneggiato l’indennità dovuta. Relativamente alle garanzie di cui all’art. 2 della Sez. III “Responsabilità verso prestatori di lavoro”, si con- viene che la Ente dovrà denunciare il sinistro unicamente in caso di:esibire.

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Samples: Polizza Di Assicurazione Libro Matricola

Denuncia dei Sinistri. Fermo La denuncia dei sinistri avviene mediante invio di modulo CAI alla Società e deve contenere l’indicazione di tutti i dati relativi al sinistro. Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro. La società si impegna a far pervenire all’assicurato (entro 10 gg dalla denuncia) il numero il repertorio attribuito ad ogni sinistro e si impegna a comunicare tempestivamente e comunque in tempo utile all’assicurato le notizie e le informazioni del flusso SIC (conferme o contestazioni). In tale contesto rientrano anche gli interventi della compagnia avversa Nel caso in cui il veicolo assicurato resti coinvolto sul territorio della Repubblica Italiana in una collisione con un altro veicolo a motore identificato, targato ed assicurato per la responsabilità civile obbligatoria, riportando danni al veicolo e/o lesioni di lieve entità (art. 139, comma 2° della Legge) al conducente, si applica la procedura di risarcimento diretto (art. 149 della Legge) che consente all'Assicurato di essere risarcito direttamente dalla Società. Tale procedura si applica, con le suddette modalità, anche a sinistri avvenuti nel territorio della Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano anche in caso di collisione con un veicolo immatricolato nei suddetti stati. In tutti gli altri casi oppure in caso di collisione con veicolo immatricolato all'estero, si applica la procedura di risarcimento "ordinaria" prevista dall'art. 148 della Legge. La Società qualora sussistano i requisiti previsti dall'art. 149 della Legge, provvederà a risarcire, per quanto normato all’artgli spetta, tempestivamente e direttamente all'Assicurato i danni subiti. 8 Qualora non sussistano i requisiti per l'attivazione della Sez. III che segueprocedura di risarcimento diretto, la denuncia del sinistro verrà effettuata per iscritto dall’Ente, Società provvederà entro trenta giorni lavorativi da quando ne sia venuta a conoscenzadalla data di ricezione della richiesta di risarcimento ad informare l'Assicurato e trasmettere la documentazione raccolta all'Assicuratore del veicolo di controparte coinvolto nel sinistro. La denuncia conterrà una descrizione dettagliata del fatto cui In questo caso la richiesta scritta si riferisce, la data, il luogo, l’indicazione delle cause e delle conseguenze se conosciute, le generalità e recapito delle persone interessate e di eventuali testimoni, e sarà corredata di copia di tutta la documentazione relativa eventualmente in suo possesso; saranno altresì trasmessi quanto prima del risarcimento dei danni deve essere nuovamente inoltrata dall'Assicurato alla Società anche gli atti, documenti e notizie relativi al sinistro, di cui la Ente sia venuta in possesso successivamente alla denuncia. La Società si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri come di seguito indicato su formato elettronico modificabile Microsoft Excel (o altro analogo formato con le medesime caratteristiche purché compatibile con i sistemi in uso presso il Contraente): - la numerazione attribuita - la data di accadimento - le iniziali della controparte - lo stato compagnia assicuratrice del responsabile del sinistro (riservato / liquidato / respinto) - l’importo stimato per e al proprietario del veicolo coinvolto, attivando così la sua definizione - l’importo liquidato alla controparte Tutti i sinistri dovranno essere corredati procedura di data di accadimento del sinistro denunciato, di data di eventuale chiusura risarcimento prevista dall'art. 148 della pratica per liquidazione od altro motivo. Le informazioni di cui sopra devono essere fornite dalla Società al Contraente con cadenza trimestrale entro il giorno 15 del mese successivo alla chiusura del trimestre; per ogni giorno di ritardo nella consegna delle informazioni, sarà applicata una penale pari a € 50,00 (cinquanta/00) al giorno. É facoltà delle parti richiedere ed impegno fornire lo stesso riepilogo anche in altre occasioni qualora venga richiesto. L’Ente dà facoltà alla Società di pagare direttamente al terzo danneggiato l’indennità dovuta. Relativamente alle garanzie di cui all’art. 2 della Sez. III “Responsabilità verso prestatori di lavoro”, si con- viene che la Ente dovrà denunciare il sinistro unicamente in caso di:Legge.

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Samples: atap.pn.it

Denuncia dei Sinistri. Fermo quanto normato all’art. 8 della Sez. III che segue, la denuncia del sinistro verrà effettuata per iscritto dall’Ente, entro trenta giorni lavorativi da quando ne sia venuta a conoscenza. La denuncia conterrà una descrizione dettagliata di sinistro, come qualsiasi altro atto pervenuto all’Assicurato, deve essere inviata a mezzo lettera raccomandata, telefax, mail anche non certificata, purché supportate da adeguata ricevuta, da parte del fatto cui Contraente/Assicurato alla Società o all’Intermediario. È onere dell’Assicurato trasmettere alla Direzione della Società o all’Intermediario, in sede di denuncia e comunque sino al trentesimo giorno dal conferimento di incarico al Professionista prescelto, purché non sia iniziata la richiesta scritta si riferiscesua attività professionale, la data, il luogo, l’indicazione delle cause e delle conseguenze se conosciute, le generalità e recapito delle persone interessate e di eventuali testimoni, e sarà corredata di copia di tutta la documentazione relativa eventualmente idonea e necessaria ivi compreso l’Accordo contenente il contratto preventivo in suo possesso; saranno forma scritta pattuito e rilasciato dai Professionisti al momento del conferimento dell’incarico, salvo casi di comprovata urgenza, nonché ogni altro documento richiesto dalla legge per lo svolgimento della finalità assicurativa. È altresì trasmessi quanto prima alla Società anche gli attionere dell’Assicurato tenere aggiornata la Direzione della Società, documenti e notizie relativi al sinistrodirettamente o tramite l’Intermediario, su ogni circostanza rilevante ai fini degli adempimenti contrattualmente previsti. Nel caso di cui la Ente sia venuta in possesso successivamente alla denuncia. La Società si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri come di seguito indicato su formato elettronico modificabile Microsoft Excel (o altro analogo formato con le medesime caratteristiche purché compatibile con i sistemi in uso presso il Contraente): - la numerazione attribuita - la data di accadimento - le iniziali della controparte - lo stato del sinistro (riservato / liquidato / respinto) - l’importo stimato per la sua definizione - l’importo liquidato alla controparte Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di accadimento del sinistro denunciato, di data di eventuale chiusura della pratica per liquidazione od altro motivo. Le informazioni inosservanza degli adempimenti di cui sopra devono la Società non potrà essere fornite dalla Società al Contraente in ogni caso ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella valutazione della copertura assicurativa, nonché di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire. Qualora la presente Xxxxxxx sia emessa in sostituzione e senza interruzione di copertura rispetto ad una polizza precedente stipulata con cadenza trimestrale entro il giorno 15 del mese successivo alla chiusura del trimestre; per ogni giorno di ritardo nella consegna delle informazioni, sarà applicata una penale pari a € 50,00 (cinquanta/00) al giorno. É facoltà delle parti richiedere ed impegno fornire lo stesso riepilogo anche in altre occasioni qualora venga richiesto. L’Ente dà facoltà alla Società di pagare direttamente al terzo danneggiato l’indennità dovuta. Relativamente alle garanzie di cui all’art. 2 della Sez. III “Responsabilità verso prestatori di lavoro”la Compagnia, si con- viene che applicano le condizioni e i massimali oggetto del contratto vigente all’epoca di insorgenza del sinistro, indipendentemente dalla data della denuncia. È fatto salvo quanto previsto dall’Art. 2952 C.C. Prescrizione in materia di assicurazione. DECADENZA DAI BENEFICI DEL CONTRATTO L’Assicurato perde il diritto all’indennità se non adempie dolosamente l’obbligo dell’avviso. In caso di colpa, grave o lieve, la Ente dovrà denunciare il sinistro unicamente Compagnia ha diritto di ridurre l’indennità in caso di:ragione del pregiudizio subito (art. 2952 C.C.).

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Samples: Contratto Di Tutela Legale

Denuncia dei Sinistri. Fermo quanto normato all’art. 8 della Sez. III che segue, la denuncia del sinistro verrà effettuata per iscritto dall’Ente, entro trenta giorni lavorativi da quando ne sia venuta a conoscenza. La denuncia conterrà una descrizione dettagliata di sinistro, come qualsiasi altro atto pervenuto all’Assicurato, deve essere inviata a mezzo lettera raccomandata, telefax, mail anche non certificata, purché supportate da adeguata ricevuta, da parte del fatto cui Contraente/Assicurato alla Società o all’Intermediario. È onere dell’Assicurato trasmettere alla Direzione della Società o all’Intermediario, in sede di denuncia e comunque sino al trentesimo giorno dal conferimento di incarico al Professionista prescelto, purché non sia iniziata la richiesta scritta si riferiscesua attività professionale, la data, il luogo, l’indicazione delle cause e delle conseguenze se conosciute, le generalità e recapito delle persone interessate e di eventuali testimoni, e sarà corredata di copia di tutta la documentazione relativa eventualmente idonea e necessaria ivi compreso l’Accordo contenente il contratto preventivo in suo possesso; saranno forma scritta pattuito e rilasciato dai Professionisti al momento del conferimento dell’incarico, salvo casi di comprovata urgenza. È altresì trasmessi quanto prima alla Società anche gli attionere dell’Assicurato tenere aggiornata la Direzione della Società, documenti e notizie relativi al sinistrodirettamente o tramite l’Intermediario, su ogni circostanza rilevante ai fini degli adempimenti contrattualmente previsti. Nel caso di cui la Ente sia venuta in possesso successivamente alla denuncia. La Società si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri come di seguito indicato su formato elettronico modificabile Microsoft Excel (o altro analogo formato con le medesime caratteristiche purché compatibile con i sistemi in uso presso il Contraente): - la numerazione attribuita - la data di accadimento - le iniziali della controparte - lo stato del sinistro (riservato / liquidato / respinto) - l’importo stimato per la sua definizione - l’importo liquidato alla controparte Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di accadimento del sinistro denunciato, di data di eventuale chiusura della pratica per liquidazione od altro motivo. Le informazioni inosservanza degli adempimenti di cui sopra devono la Società non potrà essere fornite dalla Società al Contraente in ogni caso ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella valutazione della copertura assicurativa, nonché di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire. Qualora la presente Xxxxxxx sia emessa in sostituzione e senza interruzione di copertura rispetto ad una polizza precedente stipulata con cadenza trimestrale entro il giorno 15 del mese successivo alla chiusura del trimestre; per ogni giorno di ritardo nella consegna delle informazioni, sarà applicata una penale pari a € 50,00 (cinquanta/00) al giorno. É facoltà delle parti richiedere ed impegno fornire lo stesso riepilogo anche in altre occasioni qualora venga richiesto. L’Ente dà facoltà alla Società di pagare direttamente al terzo danneggiato l’indennità dovuta. Relativamente alle garanzie di cui all’art. 2 della Sez. III “Responsabilità verso prestatori di lavoro”la Compagnia, si con- viene che applicano le condizioni e i massimali oggetto del contratto vigente all’epoca di insorgenza del sinistro, indipendentemente dalla data della denuncia. È fatto salvo quanto previsto dall’Art. 2952 C.C. Prescrizione in materia di assicurazione. DECADENZA DAI BENEFICI DEL CONTRATTO L’Assicurato perde il diritto all’indennità se non adempie dolosamente l’obbligo dell’avviso. In caso di colpa, grave o lieve, la Ente dovrà denunciare il sinistro unicamente Compagnia ha diritto di ridurre l’indennità in caso di:ragione del pregiudizio subito (art. 2952 C.C.).

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Samples: Contratto Di Tutela Legale

Denuncia dei Sinistri. Fermo In deroga a quanto normato all’artdisposto dall’art. 8 della Sez. III che segue1913 codice civile, la denuncia del sinistro verrà effettuata per iscritto dall’Enteil Contraente/Assicurato, in caso di sinistro, deve darne avviso alla Società, nei modi previsti, entro trenta 30 giorni lavorativi da quando l’ufficio addetto alla gestione dei contratti assicurativi del Contraente/Assicurato stesso ne sia venuta è venuto a conoscenza. La denuncia conterrà una descrizione dettagliata L’inadempimento di tale obbligo può portare alla perdita totale o parziale del fatto diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 codice civile, unicamente nel caso in cui la l’inadempimento sia dovuto a dolo del Contraente/Assicurato. L’obbligo di avviso sussiste nei seguenti casi: RCT – Responsabilità Civile verso Terzi: esclusivamente se o quando l’Assicurato riceve formalmente richiesta scritta si riferiscedi risarcimento, la datasalvo i casi di lesioni gravi, per i quali verrà comunque data notizia alla società; RCO – Responsabilità Civile verso Prestatori d’Opera il luogo, l’indicazione delle cause Contraente/Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri mortali e delle conseguenze se conosciute, le generalità e recapito delle persone interessate e quelli per i quali ha luogo l'inchiesta giudiziaria/amministrativa a norma di eventuali testimoni, e sarà corredata di copia di tutta la documentazione relativa eventualmente legge; in suo possesso; saranno altresì trasmessi quanto prima quest'ultimo caso il termine decorre dal giorno in cui il Contraente/Assicurato ha ricevuto l'avviso per l'inchiesta. Del pari deve dare comunicazione alla Società anche gli di qualunque domanda od azione proposta dall'infortunato o suoi aventi diritto o terzi nonché da parte dell’INAIL, qualora esercitasse diritto di surroga ai sensi di legge, trasmettendo tempestivamente atti, documenti documenti, notizie e notizie relativi quant’altro riguardi la vertenza. E’ comunque data facoltà al sinistroContraente/Assicurato di denunciare, qualora lo ritenga opportuno, anche i casi per i quali non sia stata formalizzata una richiesta di cui la Ente sia venuta risarcimento ma che potrebbero, in possesso futuro, evolversi in richieste formali di risarcimento danni. Resta inteso che qualsiasi reclamo che venga formalizzato anche successivamente alla denunciascadenza del presente contratto, ma relativo alle suddette comunicazioni inoltrate a titolo cautelativo ai sensi del precedente Art. 3.9, sarà coperto dalla presente polizza. La Società si impegna a fornire ha diritto di prendere visione di tutti gli atti ed i documenti connessi e conseguenti al Contraente il dettaglio dei sinistri come di seguito indicato su formato elettronico modificabile Microsoft Excel (o altro analogo formato con le medesime caratteristiche purché compatibile con i sistemi in uso presso il Contraente): - la numerazione attribuita - la data di accadimento - le iniziali della controparte - lo stato del sinistro (riservato / liquidato / respinto) - l’importo stimato per la sua definizione - l’importo liquidato alla controparte Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di accadimento del sinistro denunciato, di data di eventuale chiusura della pratica per liquidazione od altro motivo. Le informazioni di cui sopra devono essere fornite dalla Società al Contraente con cadenza trimestrale entro il giorno 15 del mese successivo alla chiusura del trimestre; per ogni giorno di ritardo nella consegna delle informazioni, sarà applicata una penale pari a € 50,00 (cinquanta/00) al giorno. É facoltà delle parti richiedere ed impegno fornire lo stesso riepilogo anche in altre occasioni qualora venga richiesto. L’Ente dà facoltà alla Società di pagare direttamente al terzo danneggiato l’indennità dovuta. Relativamente alle garanzie di cui all’art. 2 della Sez. III “Responsabilità verso prestatori di lavoro”, si con- viene che la Ente dovrà denunciare il sinistro unicamente in caso di:.

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Denuncia dei Sinistri. Fermo quanto normato all’art. 8 della Sez. III che segueGARANZIA DIFESA IN PROCEDIMENTI DI RESPONSABILITÀ PER COLPA GRAVE AVANTI CORTE DEI CONTI E ALTRE AUTORITA’ COMPETENTI PER RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA, la PATRIMONIALE E CONTABILE: La denuncia di sinistro, come qualsiasi altro atto pervenuto all'Assicurato, deve essere inviata tempestivamente, e comunque non oltre 30 giorni dalla data del sinistro verrà effettuata per iscritto dall’Ente, entro trenta giorni lavorativi da quando ne sia venuta a o dall'avvenuta conoscenza. La denuncia conterrà una descrizione dettagliata È’ onere del fatto cui la richiesta scritta si riferisce, la data, il luogo, l’indicazione delle cause Contraente - Assicurato allegare e delle conseguenze se conosciute, le generalità e recapito delle persone interessate e di eventuali testimoni, e sarà corredata di copia di trasmettere tutta la documentazione relativa eventualmente in suo possesso; saranno necessaria unicamente alla Direzione della Società o all’Intermediario ai sensi dell’art. XIV prima di conferire incarico al Legale o Xxxxxx, salvo casi di comprovata urgenza, pena la perdita del diritto all'indennizzo. I termini di denuncia valgono altresì trasmessi per quanto prima alla Società anche gli atti, documenti e notizie relativi al sinistro, previsto all’Art. I garanzia POSTUMA GARANZIA INTEGRAZIONE CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO: La denuncia di cui la Ente sia venuta in possesso successivamente alla denuncia. La Società si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri come sinistro deve pervenire non oltre 30 giorni dall'avvenuta conoscenza da parte dell' Assicurato del rifiuto dell'Ente di seguito indicato su formato elettronico modificabile Microsoft Excel (appartenenza e/o altro analogo formato con le medesime caratteristiche purché compatibile con i sistemi in uso presso il Contraente): - la numerazione attribuita - la data di accadimento - le iniziali della controparte - lo stato del sinistro (riservato / liquidato / respinto) - l’importo stimato Compagnia Garante per la sua definizione - l’importo liquidato Responsabilità Civile/Responsabilità Patrimoniale di rimborsare totalmente o parzialmente le spese sostenute dal dipendente, unitamente a copia degli atti giudiziali e alla controparte Tutti i sinistri dovranno essere corredati comunicazione formale di data di accadimento reiezione del sinistro denunciato, di data di eventuale chiusura della pratica per liquidazione od altro motivo. Le informazioni di cui sopra devono essere fornite dalla Società al Contraente con cadenza trimestrale entro il giorno 15 del mese successivo alla chiusura del trimestre; per ogni giorno di ritardo nella consegna delle informazioni, sarà applicata una penale pari a € 50,00 (cinquanta/00) al giorno. É facoltà delle parti richiedere ed impegno fornire lo stesso riepilogo anche in altre occasioni qualora venga richiesto. L’Ente dà facoltà alla Società di pagare direttamente al terzo danneggiato l’indennità dovuta. Relativamente alle garanzie di cui all’art. 2 della Sez. III “Responsabilità verso prestatori di lavoro”, si con- viene che la Ente dovrà denunciare il sinistro unicamente in caso di:sinistro

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Samples: www.bucchioniassicurazioni.it

Denuncia dei Sinistri. Fermo quanto normato all’artLa denuncia del sinistro, così come previsto dall’art. 8 143 della SezLegge, deve essere compilata utilizzando il modulo di Constatazione amichevole di Incidente (modulo blu C.a.I.) consegnato all’atto della stipulazione della polizza, di ogni suo rinnovo e di ogni denuncia di sinistro, ed essere trasmessa all’Intermediario a cui è assegnato il contratto oppure alla sede di reale mutua entro 3 giorni dalla data del sinistro o da quando l’Assicurato ne ha avuto conoscenza. III che segueInoltre l’Assicurato può denunciare il sinistro occorso contattando, dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 19.00, la Centrale Operativa Sinistri Auto al numero verde 800.092.092 (attivo per informazioni 365 giorni all’anno, 24 ore su 24). alla denuncia del sinistro verrà effettuata per iscritto dall’Entedevono far seguito, entro trenta giorni lavorativi da quando ne sia venuta a conoscenza. La denuncia conterrà una descrizione dettagliata del fatto cui la richiesta scritta si riferisce, la data, il luogo, l’indicazione delle cause e delle conseguenze se conosciutenel più breve tempo possibile, le generalità e recapito delle persone interessate e di eventuali testimoninotizie, e sarà corredata di copia di tutta la documentazione relativa eventualmente in suo possesso; saranno altresì trasmessi quanto prima alla Società anche gli atti, i documenti e notizie gli atti giudiziari relativi al sinistro. a fronte di omissione dolosa o colposa nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell’invio di cui la Ente sia venuta documentazione o atti giudiziari, reale mutua ha il diritto di rivalersi in possesso successivamente alla denuncia. La Società si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri come di seguito indicato su formato elettronico modificabile Microsoft Excel (tutto o altro analogo formato con in parte per le medesime caratteristiche purché compatibile con i sistemi in uso presso il Contraente): - la numerazione attribuita - la data di accadimento - le iniziali della controparte - lo stato del sinistro (riservato / liquidato / respinto) - l’importo stimato per la sua definizione - l’importo liquidato alla controparte Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di accadimento del sinistro denunciato, di data di eventuale chiusura della pratica per liquidazione od altro motivo. Le informazioni di cui sopra devono essere fornite dalla Società al Contraente con cadenza trimestrale entro il giorno 15 del mese successivo alla chiusura del trimestre; per ogni giorno di ritardo nella consegna delle informazioni, sarà applicata una penale pari a € 50,00 (cinquanta/00) al giorno. É facoltà delle parti richiedere ed impegno fornire lo stesso riepilogo anche in altre occasioni qualora venga richiesto. L’Ente dà facoltà alla Società di somme che abbia dovuto pagare direttamente al terzo danneggiato l’indennità dovutain ragione del pregiudizio sofferto (art. Relativamente alle garanzie 1915 del Codice Civile). reale mutua assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze nei confronti di cui all’artterzi in qualunque sede nella quale si discute della responsabilità o del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. 2 della Sez. III “Responsabilità verso prestatori reale mutua non riconosce le spese sostenute dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di lavoro”, si con- viene che la Ente dovrà denunciare il sinistro unicamente in caso di:multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

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Samples: Contratto Di Assicurazione

Denuncia dei Sinistri. Fermo quanto normato all’art(1) In deroga all'art. 8 della Sez1913 Cod. III che segueCiv., la denuncia l’Assicurato deve segnalare alla Società, anche verbalmente, il verificarsi del sinistro verrà effettuata per iscritto dall’Ente, entro trenta 30 (trenta) giorni lavorativi da quando ne sia venuta a conoscenzadiventa necessaria la salvaguardia dei suoi diritti, generando così spese legali. La denuncia conterrà una scritta, che può pervenire anche dall'Avvocato difensore, deve contenere la descrizione dettagliata del fatto cui la richiesta scritta si riferisceesatta e veritiera dell'evento, la della data, il del luogo, l’indicazione delle cause e della causa, nonché delle conseguenze se conosciutedel sinistro, le generalità i nomi e recapito gli indirizzi delle persone interessate coinvolte e di degli eventuali testimoni, . L'Assicurato è tenuto a fornire alla Società tutti gli atti e sarà corredata di i documenti necessari per la definizione della pratica. Inoltre deve trasmettere alla Società copia di tutta qualsiasi atto giudiziario a lui indirizzato entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica. Qualsiasi comunicazione può pervenire anche dall'Avvocato difensore. L'inosservanza di tali obblighi può portare, ai sensi dell'art. 1915 Cod. Civ., alla decadenza parziale o totale del diritto alla garanzia assicurativa. Il termine prescrizionale previsto dall'art. 2952, comma 2, Cod. Civ. decorre da quando diventa necessaria la documentazione relativa eventualmente in suo possesso; saranno altresì trasmessi quanto prima alla Società anche gli attisalvaguardia dei diritti dell'Assicurato e vengono così generate spese legali. Ai sensi dell'art. 1910 Cod. Civ., documenti e notizie relativi l’Assicurato deve segnalare, al momento della denuncia del sinistro, l'esistenza di cui la Ente sia venuta in possesso successivamente alla denuncia. La Società si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri come altre polizze di seguito indicato su formato elettronico modificabile Microsoft Excel (o altro analogo formato con le medesime caratteristiche purché compatibile con i sistemi in uso presso il Contraente): - la numerazione attribuita - la data di accadimento - le iniziali della controparte - lo stato del sinistro (riservato / liquidato / respinto) - l’importo stimato per la sua definizione - l’importo liquidato alla controparte Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di accadimento del sinistro denunciato, di data di eventuale chiusura della pratica per liquidazione od altro motivo. Le informazioni di cui sopra devono essere fornite dalla Società al Contraente con cadenza trimestrale entro il giorno 15 del mese successivo alla chiusura del trimestre; per ogni giorno di ritardo nella consegna delle informazioni, sarà applicata una penale pari a € 50,00 (cinquanta/00) al giorno. É facoltà delle parti richiedere ed impegno fornire lo stesso riepilogo anche in altre occasioni qualora venga richiesto. L’Ente dà facoltà alla Società di pagare direttamente al terzo danneggiato l’indennità dovuta. Relativamente alle garanzie di cui all’art. 2 della Sez. III “Responsabilità verso prestatori di lavoro”, si con- viene che la Ente dovrà denunciare il sinistro unicamente in caso di:Tutela Legale.

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Samples: Polizza Convenzione N°

Denuncia dei Sinistri. Fermo quanto normato all’art. 8 Agli effetti dell'assicurazione della Sez. III che segueresponsabilità civile verso terzi, la denuncia del sinistro verrà effettuata deve essere fatta per iscritto dall’Entee contenere la narrazione del fatto, entro trenta giorni lavorativi da quando ne sia venuta a conoscenza. La denuncia conterrà una descrizione dettagliata del fatto cui la richiesta scritta si riferiscel'indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogoluogo e le cause del sinistro. Alla denuncia devono poi fare seguito, l’indicazione delle cause e delle conseguenze se conosciutenel più breve tempo possibile, le generalità e recapito delle persone interessate e di eventuali testimoninotizie, e sarà corredata di copia di tutta la documentazione relativa eventualmente in suo possesso; saranno altresì trasmessi quanto prima alla Società anche gli atti, i documenti e notizie gli atti giudiziari relativi al sinistro. Agli effetti dell'assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, l'Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta pretorile a norma della legge infortuni. Tale denuncia deve essere fatta entro 8 giorni da quando il Contraente ha ricevuto l’avviso per l’inchiesta. Inoltre, se per l’infortunio viene instaurato procedimento penale, egli deve darne avviso alla Società appena ne abbia notizia. Del pari deve dare comunicazione alla Società di cui qualunque domanda od azione proposta dall’infortunato o suoi aventi diritto nonché dall’Istituto assicuratore infortuni, per conseguire o ripetere risarcimenti rispettivamente ai sensi del D.P.R. 30/6/65 n. 1124 e del D.L.23/2/2000 n.38, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quanto altro riguarda la Ente sia venuta in possesso successivamente alla denunciavertenza. La Società si impegna a fornire ha diritto di avere in visione i documenti concernenti sia l’assicurazione obbligatoria sia l’infortunio denunciato in relazione all’assicurazione stessa, che abbia dato luogo al Contraente il dettaglio dei sinistri come di seguito indicato su formato elettronico modificabile Microsoft Excel (o altro analogo formato con le medesime caratteristiche purché compatibile con i sistemi in uso presso il Contraente): - la numerazione attribuita - la data di accadimento - le iniziali della controparte - lo stato del sinistro (riservato / liquidato / respinto) - l’importo stimato reclamo per la sua definizione - l’importo liquidato alla controparte Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di accadimento del sinistro denunciato, di data di eventuale chiusura della pratica per liquidazione od altro motivoresponsabilità civile. Le informazioni Analogamente al punto di cui sopra devono essere fornite dalla Società si procede per le responsabilità derivanti al Contraente con cadenza trimestrale entro D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni. Ai fini della validità delle garanzie prestate si considera giorno del sinistro il giorno 15 del mese successivo alla chiusura del trimestre; in cui viene fatto valere per ogni la prima volta per iscritto un diritto di risarcimento nei confronti dell’Assicurato, oppure il giorno in cui l’Assicurato viene a conoscenza, per la prima volta, di ritardo nella consegna delle informazionicircostanze che possano ragionevolmente dar luogo ad una richiesta di risarcimento, sarà applicata una penale pari a € 50,00 (cinquanta/00) al giorno. É facoltà delle parti richiedere ed impegno fornire lo stesso riepilogo anche in altre occasioni qualora venga richiesto. L’Ente dà facoltà alla Società avanzata contro di pagare direttamente al terzo danneggiato l’indennità dovuta. Relativamente alle garanzie di cui all’art. 2 della Sez. III “Responsabilità verso prestatori di lavoro”, si con- viene che la Ente dovrà denunciare il sinistro unicamente in caso di:Lui oppure contro un altro Assicurato.

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Samples: www.comune.genova.it

Denuncia dei Sinistri. Fermo quanto normato all’artA parziale deroga dell’art. 8 della Sez. III che segue, 1913 del C.C. la denuncia del sinistro verrà effettuata deve essere presentata per iscritto dall’Ente, alla Società o al Broker entro trenta 15 giorni lavorativi da quello in cui il sinistro si è verificato o da quando l’Ufficio competente del Contraente ne sia venuta è venuto a conoscenza. La denuncia conterrà una descrizione dettagliata deve contenere l’indicazione del fatto cui la richiesta scritta si riferisce, la data, il luogo, l’indicazione della data dell'evento, delle cause cause, delle modalità che lo hanno determinato e delle conseguenze se conosciuterelative conseguenze, nonché le generalità e recapito l'indirizzo delle persone interessate coinvolte e degli eventuali testimoni e l’entità, almeno approssimativa, del danno Il contraente deve altresì presentare i seguenti documenti complementari: in caso di eventuali testimonidanno totale la scheda di demolizione o l’estratto cronologico generale rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) nonché copia del verbale dei vigili del fuoco se intervenuti. In caso di danno parziale le fatture per le sostituzioni e riparazioni eseguite. in caso di furto/rapina/estorsione: in caso di perdita senza ritrovamento del veicolo: l'estratto cronologico generale rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) e la scheda di perdita di possesso, copia della denuncia alle Autorità competenti. In caso di danno parziale le fatture per le sostituzioni e sarà corredata riparazioni eseguite, copia della denuncia alle Autorità competenti. in caso di copia danno totale la scheda di tutta demolizione o l’estratto cronologico generale rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.). In caso di danno parziale le fatture per le sostituzioni e riparazioni eseguite. altri danni: qualsiasi documento utile alla valutazione del danno. A dimostrazione del danno agli enti assicurati la Società accetta quale prova dei beni danneggiati e distrutti la documentazione relativa eventualmente contabile e/o le scritture che il Contraente sarà in suo possesso; saranno altresì trasmessi quanto prima alla Società anche gli atti, documenti e notizie relativi al sinistro, grado di cui la Ente sia venuta in possesso successivamente alla denuncia. La Società si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri come di seguito indicato su formato elettronico modificabile Microsoft Excel (o altro analogo formato con le medesime caratteristiche purché compatibile con i sistemi in uso presso il Contraente): - la numerazione attribuita - la data di accadimento - le iniziali della controparte - lo stato del sinistro (riservato / liquidato / respinto) - l’importo stimato per la sua definizione - l’importo liquidato alla controparte Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di accadimento del sinistro denunciato, di data di eventuale chiusura della pratica per liquidazione od altro motivo. Le informazioni di cui sopra devono essere fornite dalla Società al Contraente con cadenza trimestrale entro il giorno 15 del mese successivo alla chiusura del trimestre; per ogni giorno di ritardo nella consegna delle informazioni, sarà applicata una penale pari a € 50,00 (cinquanta/00) al giorno. É facoltà delle parti richiedere ed impegno fornire lo stesso riepilogo anche in altre occasioni qualora venga richiesto. L’Ente dà facoltà alla Società di pagare direttamente al terzo danneggiato l’indennità dovuta. Relativamente alle garanzie di cui all’art. 2 della Sez. III “Responsabilità verso prestatori di lavoro”, si con- viene che la Ente dovrà denunciare il sinistro unicamente in caso di:esibire.

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Samples: www.comune.pordenone.it