DICHIARAZIONE TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI Clausole campione

DICHIARAZIONE TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI. SOPRALLIOGO = cancellato
DICHIARAZIONE TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI. Dichiarazione di aver assolto i seguenti adempimenti in materia di Tutela della salute e Sicurezza dei lavoratori con particolare riferimento a quanto segue (da tutte le partecipanti): 🞆 di essere in possesso dei requisiti obbligatori previsti dalla normativa vigente nell’appalto di “AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI PULIZIA E SERVIZI AUSILIARI” ed in particolare: 🞆 di aver nominato come RSPP il Sig. ; 🞆 di aver incaricato Xxxxxx Competente il Dott. il quale ha provveduto all’attuazione del programma di sorveglianza sanitaria; 🞆 che il RLS eletto dai lavoratori è il Sig. ; 🞆 di avere individuato, designato e formato i lavoratori in qualità di addetti alle misure antincendio ed evacuazione : 🞆 di avere individuato, designato e formato i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso: 🞆 che saranno impiegati per lo svolgimento dell’attività lavoratori regolarmente assunti e iscritti a libro matricola – dell’aggiudicataria e/o di eventuali subappaltatori ‐ prima dell’avvio dell’attività ed avranno relativa idoneità sanitaria prevista dal D. Lgs 81/08; 🞆 di avere effettuato agli addetti che svolgeranno i lavori la formazione in materia di sicurezza di cui all’art. 37 del D. Lgs 81/08; 🞆 di avere redatto e aggiornato il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) del D. Lgs 81/08; 🞆 di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del D. Lgs 81/08; 🞆 di avere individuato e fornito i dispositivi di protezione individuale ai lavoratori per lo svolgimento della mansione; 🞆 di essere in possesso di specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al D. Lgs 81/08, di macchine, attrezzature e opere provvisionali che potranno essere impiegate per lo svolgimento dell’attività.
DICHIARAZIONE TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI. La documetazione di cui alla lettera H ‐ cauzione ‐ è già compresa nel precedente punto; la cauzione provvisoria di cui alla lettera H) è unitaria; tuttavia, nel caso di RTI non ancora costituito ossia costituendo, la garanzia provvisoria deve a pena di esclusione essere firmata e presentata da tutte le imprese associande: si rinvia a quanto precisato nell’apposito capitolo. Nel caso in cui concorrano consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortile ai sensi dell’art. 2615‐ter c.c. e art. 34 comma 1 lett. c) d.lgs. 163/2006 e definito dall’art. 36 d.lgs. 163/2006 ovvero consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge n.422/1909 e del d.lgs. C.P.S. n. 1577/1947, ovvero consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge n. 443/1985 e art. 34 comma 1 lett. b), d.lgs. n.163/2006, dovranno presentare: I. domanda di partecipazione e documentazione presentata dal consorzio di cui alle precedenti lettere: A) cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1 lett. a), d), e), f), g), h) ,i), l), m), m‐bis)
DICHIARAZIONE TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI da parte di ciascuno dei consorziati designati (la documetazione di cui alle lettere H) Cauzione provvisoria ‐ I) Subappalto ‐ J) Requisiti di capacità tecnica e finanziaria ‐ L) SOPRALLIOGO = cancellato ‐ M) AVVALIMENTO è già compresa nella documentazione presentata dal Consorzio).

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  • Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere 1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante: a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, del quale assume ogni onere e obbligo; c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla lettera b). 2. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto. 3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati. 4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno. 5. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

  • Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il Sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

  • Dichiarazioni inesatte o reticenti Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

  • TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI L’Appaltatore è obbligato ad eseguire l’opera o i lavori oggetto del presente Capitolato nel rispetto delle norme dettate a tutela dei lavoratori.

  • Tutela dei lavoratori L’esecutore è obbligato ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto, nel rispetto delle norme dettate a tutela dei lavoratori. Sono a carico dell'esecutore tutti i conseguenti oneri e costi. L'esecutore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori. A richiesta di REA spa, l'esecutore sarà tenuto a fornire idonea documentazione dalla quale risulti comprovato il rispetto dei predetti obblighi e norme. Nel caso di mancato rispetto dei predetti obblighi e prescrizioni REA Spa potrà agire come per legge, anche in via sostitutiva. REA Spa è tenuta ad avviare le procedure, anche di intervento sostitutivo, disciplinate dall'art. 30 del d.lgs. 50/2016 in conformità alle previsioni di legge e regolamentari di settore. Nel caso di esperimento di tali procedure, sulle somme il cui pagamento fosse eventualmente sospeso nei confronti degli esecutori, non correranno interessi legali o moratori a favore di questi ultimi, fino a positiva definizione delle procedure medesime. REA Spa potrà in ogni momento chiedere all'esecutore prova dell'adempimento agli obblighi retributivi, contributivi e di sicurezza, a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione. REA Spa provvederà ai pagamenti solo a seguito di esito positivo della verifica periodica, nei termini e modi di legge, circa la sussistenza e permanenza del requisito di regolarità contributiva e retributiva dell’esecutore. Tutte le violazioni della tutela retributiva ovvero previdenziale e assicurativa e comunque le violazioni ai predetti obblighi menzionati nel presente articolo, saranno segnalate alle competenti Autorità, ivi compresi e specialmente: l’Ispettorato del Lavoro, i competenti Enti previdenziali ed assicurativi, l'ANAC. Per le sospensioni di pagamento di cui sopra l’esecutore non può opporre eccezioni a REA Spa né richiedere il pagamento di interessi e/o il risarcimento danni.

  • DICHIARAZIONE A VERBALE Le Parti promuoveranno iniziative presso gli organi competenti affinchè, nell'ambito della riforma generale del sistema previdenziale, vengano considerati gli specifici problemi del Settore e del rapporto di lavoro a tempo parziale rispetto all'obiettivo della maturazione del diritto alla pensione.

  • Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità previste nel presente disciplinare. a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate; c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei; c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005. Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

  • Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato Il Contraente e l’Assicurato hanno l’obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischio. In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessa: A) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di impugnare il contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. La Compagnia decade dal diritto di impugnare il contratto trascorsi tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di corrispondere, in caso di decesso dell’Assicurato, prima che sia decorso il termine dianzi indicato per l’impugnazione, solamente il capitale rivalutato fino alla data del decesso sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di decesso. B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di ridurre la somma dovuta di cui all’Art. 11 II), in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. In ogni caso, l’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta la rettifica, in base all’età effettiva, delle somme dovute.

  • Dichiarazioni finali Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

  • Tutela della riservatezza 1. L’Appaltatore riconosce di essersi vincolato, con l’accordo di riservatezza sottoscritto in data 22/06/2022 (sub Allegato n. 4), a garantire la massima riservatezza e a non divulgare a terzi informazioni e dati, anche relativi alla Committente, di cui verrm a conoscenza nell’ambito dello svolgimento delle attivitm oggetto del presente Contratto. 2. Senza pregiudizio di quanto indicato nell’accordo di riservatezza - e restando inteso che, in caso di contrasto fra le disposizioni contenute nell’accordo di riservatezza e quelle di cui al presente Contratto, le Parti concordano di far prevalere quelle più favorevoli per la Committente - l’Appaltatore si impegna, altresì, affinché tutte le informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e/o dati tecnici di cui il personale utilizzato verrm a conoscenza nello svolgimento del servizio debbano essere considerati riservati. In tal senso, l’Appaltatore si obbliga ad adottare con i propri dipendenti, collaboratori e/o subcontraenti a vario titolo impiegati nell’esecuzione dei servizi oggetto del Contratto tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza di tali informazioni e/o documentazione. 3. L’Appaltatore riconosce che le informazioni riservate di cui potrebbe venire a conoscenza nell’esecuzione del presente Contratto potrebbero includere informazioni commerciali sensibili e/o segreti commerciali che, se divulgati, oralmente, per iscritto e/o elettronicamente a terzi, compresi quelli che si qualificano come concorrenti, tale divulgazione può costituire una violazione della normativa applicabile in materia di concorrenza e proprietm intellettuale e industriale, nella misura in cui tale divulgazione è in grado di ridurre l'incertezza strategica/competitiva sul mercato, potendo inoltre causare l'applicazione di sanzioni da parte delle autoritm antitrust nonchè danni sostanziali all'attivitm e alla reputazione della Committente e delle terze parti cui si riferiscono le informazioni riservate. 4. L’Appaltatore riconosce espressamente che qualsiasi violazione da parte dell’Appaltatore, dei suoi dipendenti, agenti, collaboratori, subcontraenti e di qualsiasi altro soggetto che agisce per suo conto, degli obblighi di riservatezza sullo stesso gravanti, è in grado di causare alla Committente un danno irreparabile. Pertanto, senza pregiudizio di ogni altro rimedio previsto dal presente Contratto, dai suoi allegati, e dalla normativa applicabile, l’Appaltatore si impegna a tenere indenne e manlevare la Committente da qualsiasi rivendicazione, danno, perdita, costo e spesa, compresi gli onorari e i costi delle spese legali, derivanti dal mancato rispetto degli obblighi di riservatezza del presente Contratto, dei suoi allegati o della normativa applicabile, da parte dell’Appaltatore, dei suoi dipendenti, agenti, collaboratori, subcontraenti e di qualsiasi altro soggetto che agisce per suo conto. 5. L’obbligo di riservatezza di cui al presente articolo si applicherm per tutta la durata del Contratto e per 10 (dieci) anni successivi alla cessazione del Contratto per qualunque causa sia essa intervenuta.