DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE. Il Contraente e l’Assicurato devono indicare alla Compagnia tutti gli aspetti che possono influire sulla valutazione del Rischio. La violazione di questo obbligo può comportare serie conseguenze. Gli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile prevedono, infatti, che: • le dichiarazioni inesatte o reticenti rese con dolo o colpa grave su circostanze che il Contraente o l’Assicurato conoscono o che, facendo uso della normale diligenza, potrebbero conoscere, sono causa di annullamento del contratto e possono comportare la perdita totale del diritto all’Indennizzo. In questo caso, la Compagnia ha diritto a chiedere l’annullamento del contratto, a condizione che lo abbia comunicato al Contraente entro tre mesi dalla scoperta di tali dichiarazioni (cfr. art. 1892 c.c.). Se il Sinistro si verifica prima che sia decorso il termine di tre mesi sopra indicato, la Compagnia non è tenuta a pagare la somma assicurata. In ogni caso la Compagnia ha diritto a trattenere il Premio convenuto per il primo anno e ai Premi relativi al Periodo di Assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento; • le dichiarazioni inesatte o reticenti rese senza dolo o colpa grave (cioè riguardano circostanze sconosciute e che non potevano essere accertate con la normale diligenza), consentono alla Compagnia di esercitare il diritto di recesso facendo in tal modo cessare gli effetti del contratto e, in caso di Sinistro, di pagare un Indennizzo ridotto. Nello specifico, la Compagnia può recedere dal contratto entro 3 mesi dalla scoperta di tali dichiarazioni. In tale ipotesi qualora si verifichi un Sinistro la Società pagherà la somma dovuta ridotta proporzionalmente della differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose al momento della conclusione del contratto (cfr. art. 1893 c.c.). Le previsioni di cui al primo comma si riferiscono anche: • alle informazioni rilasciate dal Contraente e inerenti al Proprietario o soggetto equiparato; • al diritto di usufruire di convenzioni tariffarie.
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DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE. Il L’Assicurazione è stipulata sulla base delle dichiarazioni del Contraente e/o Assicurato; quest’ultimo deve rendere dichiarazioni veritiere, esatte e l’Assicurato devono indicare alla Compagnia tutti complete sul Rischio da assicurare e si impegna a verificare i dati e le informazioni riportate sulla Polizza, inclusa la presenza delle garanzie richieste. Ai sensi e per gli aspetti che possono influire sulla valutazione del Rischioeffetti degli artt. La violazione di questo obbligo può comportare serie conseguenze1892, 1893, 1894 e 1898 c.c. Gli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile prevedonoc.c., infatti, che: • le dichiarazioni inesatte o reticenti rese dal Contraente e/o Assicurato al momento della stipulazione dell’Assicurazione su circostanze che influiscono sulla corretta valutazione e assunzione del Rischio o la mancata comunicazione in corso di contratto di ogni variazione delle circostanze che comportano aggravamento del Rischio possono comportare l’annullamento dell’Assicurazione, se il Contraente e/o Assicurato ha agito con dolo o colpa grave su circostanze che il Contraente o l’Assicurato conoscono o che, facendo uso della normale diligenza, potrebbero conoscere, sono causa di annullamento del contratto e possono comportare la perdita totale del diritto all’Indennizzograve. In questo caso, la Compagnia ha diritto a chiedere l’annullamento del contratto, a condizione che lo abbia comunicato al Contraente entro tre mesi dalla scoperta di tali dichiarazioni (cfr. art. 1892 c.c.). Se il Sinistro si verifica prima che sia decorso il termine di tre mesi sopra indicato, la Compagnia non è tenuta a pagare la somma assicurata. In ogni tal caso la Compagnia ha diritto a trattenere il Premio convenuto per il primo anno e ai Premi relativi al Periodo periodo di Assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento; • le dichiarazioni inesatte l’annullamento e, in ogni caso, al Premio convenuto per il primo anno. Se il Contraente e/o reticenti rese l’Assicurato ha agito senza dolo o colpa grave (cioè riguardano circostanze sconosciute e che non potevano essere accertate con la normale diligenza), consentono alla Compagnia di esercitare il diritto di recesso facendo in tal modo cessare gli effetti del contratto e, in caso di Sinistro, di pagare un Indennizzo ridotto. Nello specificograve, la Compagnia può recedere dal dall’Assicurazione, ferma restando la facoltà del Contraente di richiedere la prosecuzione del contratto entro 3 mesi dalla scoperta di tali dichiarazioniversando la differenza sul maggior Premio dovuto. In tale ipotesi qualora Qualora si verifichi un Sinistro prima che l’inesattezza della dichiarazione o la Società pagherà la somma dovuta ridotta proporzionalmente della reticenza sia conosciuta dalla Compagnia, o prima che quest’ultima abbia dichiarato di voler annullare o recedere dal contratto, il pagamento del danno non è dovuto se il Contraente e/o l’Assicurato ha agito con dolo. Se, invece, il Contraente e/o l’Assicurato ha agito senza dolo o colpa grave, il pagamento del danno è dovuto in misura ridotta, in proporzione alla differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose al momento della conclusione del contratto (cfr. art. 1893 c.caltrimenti determinato.). Le previsioni di cui al primo comma si riferiscono anche: • alle informazioni rilasciate dal Contraente e inerenti al Proprietario o soggetto equiparato; • al diritto di usufruire di convenzioni tariffarie.
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DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, il Contraente dichiara di essere consapevole che le informazioni ed i dati forniti costituiscono elemento essenziale per la validità e per l’efficacia del Contratto e che gli Assicuratori prestano il loro consenso all’assicurazione e determinano il premio in base alle dichiarazioni rese. Il Contraente e l’Assicurato devono indicare alla Compagnia tutti gli aspetti che possono influire sulla valutazione del Rischiodichiara altresì: - di aver preso atto, ai sensi dell’art. La violazione di questo obbligo può comportare serie conseguenze. Gli articoli 1892 e 1893 1341 del Codice Civile prevedonoCivile, infattiche questo è un contratto nella forma “claims made”, che: • a coprire i reclami fatti per la prima volta contro l’Assicurato durante il periodo di assicurazione e da lui denunciati agli Assicuratori durante lo stesso periodo; - di approvare specificatamente le dichiarazioni inesatte Clausole contenute nella Sezione “Condizioni Particolari di Assicurazione Soggette a Pattuizione Espressa”, quando indicate quali operanti; - di non avere provocato danni a terzi negli ultimi 5 anni; - di non essere a conoscenza di fatti e Xxxxxxxxxxx che possano dar luogo a richieste di risarcimento per gli ultimi 5 anni; - di non aver in corso altre assicurazioni per gli stessi rischi assicurati con il presente contratto; - che non sono state annullate o reticenti rese rifiutate polizze per gli stessi rischi assicurati con dolo o colpa grave su circostanze il presente contratto. IL CONTRAENTE - le condizioni di assicurazione che regolano il presente Contratto, contenute nei file allegati e di aver preso atto che costituiscono parte integrante della presente Xxxxxxx; - la Nota Informativa comprensiva del Glossario , nonché il Fascicolo Informativo del prodotto assicurativo; - la Nota di informativa sulla Privacy contenuta all’interno delle Condizioni Contrattuali. IL CONTRAENTE Agli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile, il Contraente o dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle condizioni contrattuali allegate alla presente. - Art. 3 – Coesistenza di Altre assicurazioni - Art. 5 – Calcolo del premio – Dichiarazione del fatturato – Variazioni del Fatturato - Art. 6 – Cessazione e Rinnovo del Contratto - Art. 10 – Recesso in caso di Xxxxxxxx - Art. 12 – Limiti Territoriali - Art. 14 – Foro competente e procedura di mediazione - Art. 4 – Franchigia/Scoperto - Art. 6 – Precisazioni della Copertura Assicurativa - Art. 7 – Estensioni della Copertura Assicurativa a Pattuizione Espressa - Art. 8 – Esclusioni - Art. 9 – Diritti e Obblighi delle Parti in caso di Richiesta di Risarcimento - Art. 11 – Vertenze e Costi di Difesa - Art. 15 – Casi di Cessazione dell’Assicurazione IL CONTRAENTE L’assicurazione è prestata nella forma “CLAIMS MADE”, ossia a coprire i reclami fatti per la prima volta contro l’Assicurato conoscono o che, facendo uso della normale diligenza, potrebbero conoscere, sono causa di annullamento del contratto e possono comportare la perdita totale del diritto all’Indennizzo. In questo caso, la Compagnia ha diritto a chiedere l’annullamento del contratto, a condizione che lo abbia comunicato al Contraente entro tre mesi dalla scoperta di tali dichiarazioni (cfr. art. 1892 c.c.). Se durante il Sinistro si verifica prima che sia decorso il termine di tre mesi sopra indicato, la Compagnia non è tenuta a pagare la somma assicurata. In ogni caso la Compagnia ha diritto a trattenere il Premio convenuto per il primo anno e ai Premi relativi al Periodo di Assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento; • le dichiarazioni inesatte o reticenti rese senza dolo o colpa grave (cioè riguardano circostanze sconosciute e che non potevano essere accertate con la normale diligenza), consentono alla Compagnia di esercitare il diritto di recesso facendo in tal modo cessare gli effetti del contratto eda lui denunciati all’Assicuratore durante lo stesso periodo, in caso relazione ad avvenimenti posteriori alla data di Sinistro, di pagare un Indennizzo ridotto. Nello specifico, la Compagnia può recedere dal contratto entro 3 mesi dalla scoperta di tali dichiarazioni. In tale ipotesi qualora si verifichi un Sinistro la Società pagherà la somma dovuta ridotta proporzionalmente della differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose al momento della conclusione del contratto (cfr. art. 1893 c.cRetroattività convenuta.). Le previsioni di cui al primo comma si riferiscono anche: • alle informazioni rilasciate dal Contraente e inerenti al Proprietario o soggetto equiparato; • al diritto di usufruire di convenzioni tariffarie.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Della Responsabilità Civile Professionale Avvocato
DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE. Il L’Assicurazione è stipulata sulla base delle dichiarazioni del Contraente e/o Assicurato; quest’ultimo deve rendere dichiarazioni veritiere, esatte e l’Assicurato devono indicare alla Compagnia tutti complete sul Rischio da assicurare e si impegna a verificare i dati e le informazioni riportate sulla Polizza, inclusa la presenza delle garanzie richieste. Ai sensi e per gli aspetti che possono influire sulla valutazione del Rischioeffetti degli artt. La violazione di questo obbligo può comportare serie conseguenze1892, 1893, 1894 e 1898 c.c. Gli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile prevedonoc.c., infatti, che: • le dichiarazioni inesatte o reticenti rese dal Contraente e/o Assicurato al momento della stipulazione dell’Assicurazione su circostanze che influiscono sulla corretta valutazione e assunzione del Rischio o la mancata comunicazione in corso di contratto di ogni variazione delle circostanze che comportano aggravamento del Rischio possono comportare l’annullamento dell’Assicurazione, se il Contraente ha agito con dolo o colpa grave su circostanze che il Contraente o l’Assicurato conoscono o che, facendo uso della normale diligenza, potrebbero conoscere, sono causa di annullamento del contratto e possono comportare la perdita totale del diritto all’Indennizzograve. In questo caso, la Compagnia ha diritto a chiedere l’annullamento del contratto, a condizione che lo abbia comunicato al Contraente entro tre mesi dalla scoperta di tali dichiarazioni (cfr. art. 1892 c.c.). Se il Sinistro si verifica prima che sia decorso il termine di tre mesi sopra indicato, la Compagnia non è tenuta a pagare la somma assicurata. In ogni tal caso la Compagnia ha diritto a trattenere il Premio convenuto per il primo anno e ai Premi relativi al Periodo periodo di Assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento; • le dichiarazioni inesatte l’annullamento e, in ogni caso, al Premio convenuto per il primo anno. Se il Contraente e/o reticenti rese l’ Assicurato ha agito senza dolo o colpa grave (cioè riguardano circostanze sconosciute e che non potevano essere accertate con la normale diligenza), consentono alla Compagnia di esercitare il diritto di recesso facendo in tal modo cessare gli effetti del contratto e, in caso di Sinistro, di pagare un Indennizzo ridotto. Nello specificograve, la Compagnia può recedere dal dall’Assicurazione, ferma restando la facoltà del Contraente di richiedere la prosecuzione del contratto entro 3 mesi dalla scoperta di tali dichiarazioniversando la differenza sul maggior Premio dovuto. In tale ipotesi qualora Qualora si verifichi un Sinistro prima che l’inesattezza della dichiarazione o la Società pagherà la somma dovuta ridotta proporzionalmente della reticenza sia conosciuta dalla Compagnia, o prima che quest’ultima abbia dichiarato di voler annullare o recedere dal contratto, il pagamento del danno non è dovuto se il Contraente e/o l’ Assicurato ha agito con dolo. Se, invece, il Contraente e/o l’ Assicurato ha agito senza dolo o colpa grave, il pagamento del danno è dovuto in misura ridotta, in proporzione alla differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose al momento della conclusione del contratto (cfr. art. 1893 c.caltrimenti determinato.). Le previsioni di cui al primo comma si riferiscono anche: • alle informazioni rilasciate dal Contraente e inerenti al Proprietario o soggetto equiparato; • al diritto di usufruire di convenzioni tariffarie.
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Samples: Assicurazione Danni
DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE. Il IIl Contraente e l’Assicurato devono indicare alla Compagnia tutti gli aspetti che possono influire sulla valutazione del Rischio. La violazione di questo obbligo può comportare serie conseguenze. Gli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile prevedono, infatti, che: • le dichiarazioni inesatte o reticenti rese con dolo o colpa grave su circostanze che il Contraente o l’Assicurato conoscono o che, facendo uso della normale diligenza, potrebbero conoscere, sono causa di annullamento del contratto e possono comportare la perdita totale del diritto all’Indennizzo. In questo caso, la Compagnia ha diritto a chiedere l’annullamento del contratto, a condizione che lo abbia comunicato al Contraente entro tre mesi dalla scoperta di tali dichiarazioni (cfr. art. 1892 c.c.). Se il Sinistro si verifica prima che sia decorso il termine di tre mesi sopra indicato, la Compagnia non è tenuta a pagare la somma assicurata. In ogni caso la Compagnia ha diritto a trattenere il Premio convenuto per il primo anno e ai Premi relativi al Periodo di Assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento; • le dichiarazioni inesatte o reticenti rese senza dolo o colpa grave (cioè riguardano circostanze sconosciute e che non potevano essere accertate con la normale diligenza), consentono alla Compagnia di esercitare il diritto di recesso facendo in tal modo cessare gli effetti del contratto e, in caso di Sinistro, di pagare un Indennizzo ridotto. Nello specifico, la Compagnia può recedere dal contratto entro 3 mesi dalla scoperta di tali dichiarazioni. In tale ipotesi qualora si verifichi un Sinistro la Società pagherà la somma dovuta ridotta proporzionalmente della differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose al momento della conclusione del contratto (cfr. art. 1893 c.c.). Le previsioni di cui al primo comma si riferiscono anche: • alle informazioni rilasciate dal Contraente e inerenti al Proprietario o soggetto equiparato; • al diritto di usufruire di convenzioni tariffarie.
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DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE. II Contraente dichiara: • di aver ricevuto e Ietto i documenti di informativa precontrattuaIe ai sensi deI RegoIamento IVASS n. 40 deI 2 agosto 2018, denominati “AIIegato 3 - Informativa suI distributore”, “AIIegato 4 - Informativa suIIa distribuzione deI prodotto assicurativo”, “AIIegato 4 ter - EIenco deIIe regoIe di comportamento del distributore” (quest'ultimo per offerta fuori sede e nel caso di distribuzione mediante tecniche di comunicaz one a d stanza) • di aver ricevuto e letto il Set Informativo (CRSMO08927XUE0722), comprensivo dei seguenti documenti: DIP Danni e DIP aggiuntivo Danni, Condizioni di Assicurazione comprensive di Glossario, Fac - Simile del modulo di Proposta di Assicurazione • di accettare interamente le condizioni della presente proposta e con esse le altre condizioni che formano il Contratto I Il Contraente dà atto che le informazioni necessarie a valutare sia le proprie richieste ed esigenze assicurative ai fini della conclusione del Contratto sia l’adeguatezza del Contratto offerto, sono state raccolte prima della sottoscrizio e l’Assicurato devono indicare alla Compagnia tutti gli aspetti che possono influire sulla valutazione della presente Proposta. Il Contratto si intende concluso al momento della ricezione, da parte del RischioContraente, dell’Accettazione della Presente Proposta, come previsto dalle Condizioni di Assicurazione. La violazione di questo obbligo può comportare serie conseguenzefirma Contraente Condizioni espressamente accettate Agli effetti degli artt. Gli articoli 1892 1341 e 1893 1342 del Codice Civile prevedonocodice civile, infatti, che: • le dichiarazioni inesatte o reticenti rese con dolo o colpa grave su circostanze che il Contraente o l’Assicurato conoscono o che, facendo uso della normale diligenza, potrebbero dichiara di conoscere, sono causa di annullamento approvare ed accettare specificamente le disposizioni dei sottoelencati articoli il cui testo è riportato nelle “Condizioni d Assicurazione”, che formano parte integrante del contratto e possono comportare la perdita totale del diritto all’Indennizzo. In questo caso, la Compagnia ha diritto a chiedere l’annullamento del presente contratto, a condizione che lo abbia comunicato al Contraente entro tre mesi dalla scoperta di tali dichiarazioni (cfr. : NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE -> art. 1892 c.c.)1 Obblighi del Contraente; art. Se il Sinistro si verifica prima che sia decorso il termine di tre mesi sopra indicato, 2 - Efficacia dell'assicurazione; art. 3 Recesso e disdetta; art. 4.1 Pagamento del premio; art. 5.1 - Dove vale la Compagnia coperturaSEZIONE PERDITE PECUNIARIE -> art. 9 Che cosa non è tenuta a pagare la somma assicurataassicurato; art. In ogni caso la Compagnia ha diritto a trattenere il Premio convenuto per il primo anno e ai Premi relativi al Periodo di Assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento10 Limiti, Franchigie e/o Scoperti; • le dichiarazioni inesatte o reticenti rese senza dolo o colpa grave (cioè riguardano circostanze sconosciute e che non potevano essere accertate con la normale diligenza), consentono alla Compagnia di esercitare il diritto di recesso facendo in tal modo cessare gli effetti del contratto e, art. 11 Che cosa fare in caso di Sinistrosinistro; SEZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE -> art. 13 Che cosa non è assicurato; art. 14 Limiti, Franchigie e/o Scoperti; art. 15 Che cosa fare in caso di sinistro; SEZIONE TUTELA LEGALE -> art. 17 Che cosa non è assic rato; art. 18 Limiti, Franchigie e/o Scoperti; art. 19 Che cosa fare in caso di sinistro; SEZIONE ASSISTENZA -> art. 21 Che cosa non è assicurato; art. 22 Limiti, Franchigie e/o Scoperti; art. 23 Che cosa fare in caso di sinistro. firma Contraente Il premio, annuale e pagabile in un'unica soluzione per ciascun periodo annuo, è dovuto alla data di decorrenza della polizza. La modalità di pagamento prevista è l'addebito diretto su conto corrente bancario così come maggiormente dettagliato all'art. 4.1 delle Condizioni di Assicurazione. luogo e data cognome, nome e visto incaricato per verifica firma e poteri intermediario Ufficio deIIe Entrate Reggio EmiIia Credemassicurazioni SpA - CapitaIe interamente versato di euro 14.097.120 - REA 218847 presso Ia Camera di Commercio di Reggio EmiIia Registro deIIe Imprese di Reggio EmiIia, Codice FiscaIe e Partita IVA 01736230358 - Iscrizione aII'AIbo deIIe Imprese di Assicurazione n° 1.00131- Sede LegaIe e Direzione: Xxx Xxxxx Xxxx, 3 - 42121 Reggio EmiIia (ItaIia) - TeI: +00 0000 000000 - Fax: +00 0000 000000 - xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx - xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx - PEC: xxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx La Società ha adottato un ModeIIo ai sensi deI D.Lgs. 231/01, di pagare un Indennizzo ridotto. Nello specifico, la Compagnia può recedere dal contratto entro 3 mesi dalla scoperta di tali dichiarazioni. In tale ipotesi qualora si verifichi un Sinistro la Società pagherà la somma dovuta ridotta proporzionalmente della differenza tra il Premio convenuto cui Parte GeneraIe e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose al momento della conclusione del contratto (cfr. art. 1893 c.c.). Le previsioni di cui al primo comma si riferiscono anche: • alle informazioni rilasciate dal Contraente e inerenti al Proprietario o soggetto equiparato; • al diritto di usufruire di convenzioni tariffarie.Codice Etico sono consuItabiIi suI sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
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DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE. Il contratto viene emesso sulla base delle dichiarazioni fornite dal Contraente e l’Assicurato devono indicare alla Compagnia tutti gli aspetti dall’Assicurato, i quali sono tenuti a fornire tutte le informazioni che possono influire sulla valutazione del Rischiorischio. La violazione di questo obbligo può comportare serie conseguenze. Gli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile prevedono, infatti, che: • - le dichiarazioni inesatte o reticenti rese con dolo o colpa grave grave, ossia le dichiarazioni non corrette o incomplete fatte consapevolmente su circostanze che l’Assicurato e il Contraente o l’Assicurato conoscono conosce o che, facendo uso della normale diligenza, potrebbero potrebbe conoscere, comprese le dichiarazioni rilasciate nel Questionario anamnestico - come ad esempio la mancata dichiarazione di patologie in corso, preesistenti o in fase di accertamento al momento dell’assunzione del contratto - sono causa di annullamento del contratto stesso e possono comportare la perdita totale del diritto all’Indennizzo. In questo caso, la Compagnia ha diritto a chiedere l’annullamento del contratto, a condizione che lo abbia comunicato al Contraente Contraente/Assicurato entro tre mesi dalla scoperta di tali dichiarazioni (cfr. art. 1892 c.c.)Codice Civile) . Se il Sinistro si verifica prima che sia decorso il termine di tre 3 mesi sopra indicato, la Compagnia non è tenuta a pagare la somma assicurata. In ogni caso la Compagnia ha diritto a trattenere il Premio convenuto per il primo anno e ed ai Premi relativi al Periodo periodo di Assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento; • , - se, invece, le dichiarazioni inesatte non corrette o reticenti rese incomplete sono state effettuate senza dolo o colpa grave (cioè riguardano grave, in riferimento a circostanze sconosciute e che non potevano essere accertate con la normale diligenza), consentono alla la Compagnia di esercitare ha il diritto di recesso facendo in tal modo cessare gli effetti del contratto e, in caso di Sinistro, di pagare un Indennizzo ridotto. Nello specifico, la Compagnia può recedere dal contratto entro 3 tre mesi dalla scoperta di tali dichiarazioni. In tale ipotesi qualora si verifichi un dichiarazioni ed in caso di Sinistro la Società pagherà la somma dovuta ridotta proporzionalmente della l’Indennizzo sarà ridotto in proporzione alla differenza tra il Premio convenuto pagato e quello che sarebbe stato applicato dovuto se si fosse conosciuto il vero stato delle cose al momento della conclusione cose. Quanto sopra vale anche nel caso in cui l’Assicurazione sia stata stipulata in nome o per conto di terzi, come previsto dall’art. 1894 del contratto (cfr. art. 1893 c.cCodice Civile “Assicurazione in nome o per conto di terzi”.). Le previsioni di cui al primo comma si riferiscono anche: • alle informazioni rilasciate dal Contraente e inerenti al Proprietario o soggetto equiparato; • al diritto di usufruire di convenzioni tariffarie.
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DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE. Il contratto viene emesso sulla base dei dati forniti dal Contraente e l’Assicurato devono indicare alla Compagnia tutti gli aspetti dall’Assicurato, i quali sono tenuti a fornire tutte le informazioni che possono influire sulla valutazione del Rischio. La violazione di questo obbligo può comportare serie conseguenze. Gli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile prevedono, infatti, checonseguenze negative: • le dichiarazioni inesatte non corrette o reticenti rese con dolo o colpa grave incomplete fatte consapevolmente su circostanze che il l’Assicurato/Contraente o l’Assicurato conoscono co- nosce o che, facendo uso della normale diligenza, potrebbero potrebbe conoscere, sono causa di annullamento del contratto e possono comportare comportano la perdita totale del diritto all’Indennizzo. In questo casoall’Indennizzo in caso di Sinistro, come ad esempio la Compagnia ha diritto a chiedere l’annullamento professione dichiarata dal Contraente al momento dell’assunzione del contratto. • se, a condizione che lo abbia comunicato al Contraente entro tre mesi dalla scoperta di tali dichiarazioni (cfr. art. 1892 c.c.). Se il Sinistro si verifica prima che sia decorso il termine di tre mesi sopra indicatoinvece, la Compagnia non è tenuta a pagare la somma assicurata. In ogni caso la Compagnia ha diritto a trattenere il Premio convenuto per il primo anno e ai Premi relativi al Periodo di Assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento; • le dichiarazioni inesatte non corrette o reticenti rese incomplete sono state effettuate senza dolo o colpa grave (cioè riguardano grave, in rife- rimento a circostanze sconosciute e che non potevano essere accertate con la normale diligenza), consentono alla la Compagnia di esercitare ha il diritto di recesso facendo in tal modo cessare gli effetti del recedere dal contratto, cioè di sciogliere unilateralmente il contratto e, e in caso di Sinistro, di pagare un Indennizzo ridotto. Nello specifico, la Compagnia può recedere dal contratto entro 3 mesi dalla scoperta di tali dichiarazioni. In tale ipotesi qualora si verifichi un Sinistro la Società pagherà la somma dovuta ridotta proporzionalmente della l’Indennizzo sarà ridotto in proporzione alla differenza tra il Premio convenuto pagato e quello che sarebbe stato applicato dovuto se si fosse conosciuto il vero stato delle cose al momento della conclusione cose. In entrambi i casi, la Compagnia può chiedere l’annullamento del contratto o recedere dal contratto entro tre mesi da quando ne viene a conoscenza e ha diritto di trattenere tutti i premi già riscossi, quello relativo al Periodo di Assicurazione in corso e, nel caso di dolo o colpa grave, il Premio dovuto per il primo anno. Quanto sopra vale anche nel caso in cui l’Assicurazione sia stata stipulata in nome o per conto di terzi, come previsto dall’art. 1894 del Codice Civile “Assicurazione in nome o per conto di terzi”. L’Assicurato/Contraente deve avvisare immediatamente la Compagnia se, durante il contratto, sopraggiungono circostanze che aumentano la probabilità che l’evento dannoso si verifichi (cfrcd. artaggravamento del Rischio), come ad esempio una variazione dell’attività esercitata o il trasferimento in altra ubicazione nel corso del contratto. 1893 c.c.La comunicazione deve essere effettuata per iscritto mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elet- tronica certificata (PEC). Le previsioni La Compagnia, ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile, ricevuta la comunicazione potrà recedere dal contratto oppure aggiornarlo, proponendo differenti condizioni di cui al primo comma si riferiscono anche: • alle informazioni rilasciate dal Contraente e inerenti al Proprietario Assicurazione. La mancata comunicazione può comportare la perdita totale o soggetto equiparato; • al parziale del diritto di usufruire di convenzioni tariffarieall’Indennizzo.
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DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE. I Il Contraente e l’Assicurato devono indicare alla Compagnia tutti gli aspetti che possono influire sulla valutazione del Rischio. La violazione di questo obbligo può comportare serie conseguenze. Gli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile prevedono, infatti, chedichiara: • di aver ricevuto e letto i documenti di informativa precontrattuale ai sensi del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, denominati “Allegato 3 - Informativa sul distributore”, “Allegato 4 - Informativa sulla distribuzione del prodotto assicurativo”, “Allegato 4 ter - Elenco delle regole di comportamento del distributore” (quest'ultimo per offerta fuori sede e nel caso di distribuzione mediante tecniche di comunicazione a distanza) • di aver ricevuto e letto il Set Informativo (CRSMO08912XUE0722), comprensivo dei seguenti documenti: DIP Danni e DIP aggiuntivo Danni, Condizioni di Assicurazione comprensive di Glossario, Fac - Simile del modulo di Proposta di Assicurazione • di accettare interamente le dichiarazioni inesatte o reticenti rese condizioni della presente proposta e con dolo o colpa grave su circostanze esse le altre condizioni che formano il Contratto • che il fabbricato è costruito in cemento armato o laterizi n lle strutture portanti verticali e solai, in materiali incombustibili nelle strutture portanti del tetto, pareti esterne e copertura. E' tollerata la presenza di materiali diversi da quelli indicati nelle strutture portanti verticali del tetto e nei solai, purché relativi a porzioni di fabbricato com lessiv mente non superiori a 2/10 dell'area coperta; materiali diversi da quelli indicati in porzioni di pareti esterne e copertura per non oltre 1/3 delle rispettive superfici; coibentazioni e soffittature in materiali combustibili • che nei locali e nell'area in uso all'assicurato non è ammessa la presenza di esplodenti e non esistono nei fabbricati in uso all'assicurato infiammabili e merci speciali in eccedenza ai quantitativi tollerati ovvero sino a 100 kg di infiammabili e sino a 200 kg di merci speciali Il Contraente o l’Assicurato conoscono o che, facendo uso dà atto che le informazioni necessarie a valutare sia le proprie richieste ed esigenze assicurative ai fini della normale diligenza, potrebbero conoscereconclusione del Contratto sia l'adeguatezza del Contratto offerto, sono causa di annullamento del contratto e possono comportare la perdita totale del diritto all’Indennizzostate raccolte prima della sottoscrizione della presente Proposta. In questo caso, la Compagnia ha diritto a chiedere l’annullamento del contratto, a condizione che lo abbia comunicato al Contraente entro tre mesi dalla scoperta di tali dichiarazioni (cfr. art. 1892 c.c.). Se il Sinistro Il Contratto si verifica prima che sia decorso il termine di tre mesi sopra indicato, la Compagnia non è tenuta a pagare la somma assicurata. In ogni caso la Compagnia ha diritto a trattenere il Premio convenuto per il primo anno e ai Premi relativi al Periodo di Assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento; • le dichiarazioni inesatte o reticenti rese senza dolo o colpa grave (cioè riguardano circostanze sconosciute e che non potevano essere accertate con la normale diligenza), consentono alla Compagnia di esercitare il diritto di recesso facendo in tal modo cessare gli effetti del contratto e, in caso di Sinistro, di pagare un Indennizzo ridotto. Nello specifico, la Compagnia può recedere dal contratto entro 3 mesi dalla scoperta di tali dichiarazioni. In tale ipotesi qualora si verifichi un Sinistro la Società pagherà la somma dovuta ridotta proporzionalmente della differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose intende concluso al momento della conclusione ricezione, da parte del contratto (cfr. art. 1893 c.cContraente, dell'Accettazione della Presente Proposta, come previsto dalle Condizioni di Assicurazione.). Le previsioni di cui al primo comma si riferiscono anche: • alle informazioni rilasciate dal Contraente e inerenti al Proprietario o soggetto equiparato; • al diritto di usufruire di convenzioni tariffarie.
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DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE. Il contratto viene emesso sulla base dei dati indicati dal Contraente e l’Assicurato devono indicare alla Compagnia tutti gli aspetti dall’Assicurato, i quali sono tenuti a fornire tutte le informazioni che possono influire sulla valutazione del Rischio. La violazione di questo obbligo può comportare serie conseguenze. Gli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile prevedono, infatti, checonseguenze negative: • le dichiarazioni inesatte non corrette o reticenti rese con dolo o colpa grave incomplete fatte consapevolmente su circostanze che il l’Assicurato/Contraente o l’Assicurato conoscono cono- sce o che, facendo uso della normale diligenza, potrebbero potrebbe conoscere, sono causa di annullamento del contratto e possono comportare com- portano la perdita totale del diritto all’Indennizzo. In questo casoall’Indennizzo in caso di Sinistro, come ad esempio la Compagnia ha diritto a chiedere l’annullamento professione dichiarata dal Contraente al momento dell’assunzione del contratto. • se, a condizione che lo abbia comunicato al Contraente entro tre mesi dalla scoperta di tali dichiarazioni (cfr. art. 1892 c.c.). Se il Sinistro si verifica prima che sia decorso il termine di tre mesi sopra indicatoinvece, la Compagnia non è tenuta a pagare la somma assicurata. In ogni caso la Compagnia ha diritto a trattenere il Premio convenuto per il primo anno e ai Premi relativi al Periodo di Assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento; • le dichiarazioni inesatte non corrette o reticenti rese incomplete sono state effettuate senza dolo o colpa grave (cioè riguardano grave, in riferimen- to a circostanze sconosciute e che non potevano essere accertate con la normale diligenza), consentono alla la Compagnia di esercitare ha il diritto di recesso facendo in tal modo cessare gli effetti del recedere dal contratto, cioè di sciogliere unilateralmente il contratto e, ed in caso di Sinistro, di pagare un Indennizzo ridotto. Nello specifico, la Compagnia può recedere dal contratto entro 3 mesi dalla scoperta di tali dichiarazioni. In tale ipotesi qualora si verifichi un Sinistro la Società pagherà la somma dovuta ridotta proporzionalmente della l’Indennizzo sarà ridotto in proporzione alla differenza tra il Premio convenuto pagato e quello che sarebbe stato applicato dovuto se si fosse conosciuto il vero stato delle cose Cose. In entrambi i casi, la Compagnia può chiedere l’annullamento del Contratto o recedere dal Contratto entro tre mesi e ha diritto di trattenere tutti i premi già riscossi, quello relativo al momento della conclusione Periodo di Assicurazione in corso e, nel caso di dolo o colpa grave, il Premio dovuto per il primo anno. Quanto sopra vale anche nel caso in cui l’Assicurazione sia stata stipulata in nome o per conto di terzi, come previsto dall’art. 1894 del contratto Codice Civile “Assicurazione in nome o per conto di terzi”. L’Assicurato deve avvisare immediatamente la Compagnia se, durante il contratto, sopraggiungono circostanze che aumentano la probabilità che l’evento dannoso si verifichi (cfrcd. artaggravamento del Rischio), come ad esempio una variazione dell’attività esercitata o il trasferimento in altra Ubicazione nel corso del contratto. 1893 c.c.La comunicazione deve essere effettuata per iscritto mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata (PEC). Le previsioni La Compagnia, ricevuta la comunicazione potrà recedere dal contratto oppure aggiornarlo, proponendo differenti condizioni di cui al primo comma si riferiscono anche: • alle informazioni rilasciate dal Contraente e inerenti al Proprietario Assicurazione. La mancata comunicazione può comportare la perdita totale o soggetto equiparato; • al parziale del diritto di usufruire di convenzioni tariffarieall’Indennizzo.
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DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE. Il Contraente e l’Assicurato devono indicare alla Compagnia tutti gli aspetti che possono influire sulla valutazione del Rischio. La violazione di questo obbligo può comportare serie conseguenze. Gli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile prevedono, infatti, che: • le dichiarazioni inesatte o reticenti rese con dolo o colpa grave su circostanze che il Contraente o l’Assicurato conoscono o che, facendo uso della normale diligenza, potrebbero conoscere, sono causa di annullamento del contratto e possono comportare la perdita totale del diritto all’Indennizzo. In questo caso, la Compagnia ha diritto a chiedere l’annullamento del contratto, a condizione che lo abbia comunicato al Contraente entro tre mesi dalla scoperta di tali dichiarazioni (cfr. art. 1892 c.c.). Se il Sinistro si verifica prima che sia decorso il termine di tre mesi sopra indicato, la Compagnia non è tenuta a pagare la somma assicurata. In ogni caso la Compagnia ha diritto a trattenere il Premio convenuto per il primo anno e ai Premi relativi al Periodo di Assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento; • le dichiarazioni inesatte o reticenti rese senza dolo o colpa grave (cioè riguardano circostanze sconosciute e che non potevano essere accertate con la normale diligenza), consentono alla Compagnia di esercitare il diritto di recesso facendo in tal modo cessare gli effetti del contratto e, in caso di SinistroXxxxxxxx, di pagare un Indennizzo ridotto. Nello specifico, la Compagnia può recedere dal contratto entro 3 mesi dalla scoperta di tali dichiarazioni. In tale ipotesi qualora si verifichi un Sinistro la Società pagherà la somma dovuta ridotta proporzionalmente della differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose al momento della conclusione del contratto (cfr. art. 1893 c.c.). Le previsioni di cui al primo comma si riferiscono anche: • alle informazioni rilasciate dal Contraente e inerenti al Proprietario o soggetto equiparato; • al diritto di usufruire di convenzioni tariffarie.
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DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE. Il contratto viene emesso sulla base dei dati forniti dal Contraente e l’Assicurato devono indicare alla Compagnia tutti gli aspetti dall’Assicurato, i quali sono tenuti a fornire tutte le informazioni che possono influire sulla valutazione del Rischio. La violazione di questo obbligo può comportare serie conseguenze. Gli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile prevedono, infatti, checonseguenze negative: • le dichiarazioni inesatte non corrette o reticenti rese con dolo o colpa grave incomplete fatte consapevolmente su circostanze che il l’Assicurato/Contraente o l’Assicurato conoscono conosce o che, facendo uso della normale diligenza, potrebbero potrebbe conoscere, sono causa di annullamento del contratto e possono comportare comportano la perdita totale del diritto all’Indennizzo. In questo casoall’Indennizzo in caso di Sinistro, come ad esempio la Compagnia ha diritto a chiedere l’annullamento professione dichiarata dal Contraente al momento dell’assunzione del contratto. • se, a condizione che lo abbia comunicato al Contraente entro tre mesi dalla scoperta di tali dichiarazioni (cfr. art. 1892 c.c.). Se il Sinistro si verifica prima che sia decorso il termine di tre mesi sopra indicatoinvece, la Compagnia non è tenuta a pagare la somma assicurata. In ogni caso la Compagnia ha diritto a trattenere il Premio convenuto per il primo anno e ai Premi relativi al Periodo di Assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento; • le dichiarazioni inesatte non corrette o reticenti rese incomplete sono state effettuate senza dolo o colpa grave (cioè riguardano grave, in riferimento a circostanze sconosciute e che non potevano essere accertate con la normale diligenza), consentono alla la Compagnia di esercitare ha il diritto di recesso facendo in tal modo cessare gli effetti del recedere dal contratto, cioè di sciogliere unilateralmente il contratto e, ed in caso di Sinistro, di pagare un Indennizzo ridotto. Nello specifico, la Compagnia può recedere dal contratto entro 3 mesi dalla scoperta di tali dichiarazioni. In tale ipotesi qualora si verifichi un Sinistro la Società pagherà la somma dovuta ridotta proporzionalmente della l’Indennizzo sarà ridotto in proporzione alla differenza tra il Premio convenuto pagato e quello che sarebbe stato applicato dovuto se si fosse conosciuto il vero stato delle cose Cose. In entrambi i casi, la Compagnia può chiedere l’annullamento del Contratto o recedere dal Contratto entro tre mesi e ha diritto di trattenere tutti i premi già riscossi, quello relativo al momento della conclusione Periodo di assicurazione in corso e, nel caso di dolo o colpa grave, il Premio dovuto per il primo anno. Quanto sopra vale anche nel caso in cui l’Assicurazione sia stata stipulata in nome o per conto di terzi, come previsto dall’art. 1894 del contratto Codice Civile “Assicurazione in nome o per conto di terzi”. L’Assicurato deve avvisare immediatamente la Compagnia se, durante il contratto, sopraggiungono circostanze che aumentano la probabilità che l’evento dannoso si verifichi (cfrcd. artaggravamento del Rischio), come ad esempio una variazione dell’attività esercitata o il trasferimento in altra Ubicazione nel corso del contratto. 1893 c.c.La comunicazione deve essere effettuata per iscritto mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata (PEC). Le previsioni La Compagnia, ricevuta la comunicazione potrà recedere dal contratto oppure aggiornarlo, proponendo differenti condizioni di cui al primo comma si riferiscono anche: • alle informazioni rilasciate dal Contraente e inerenti al Proprietario Assicurazione. La mancata comunicazione può comportare la perdita totale o soggetto equiparato; • al parziale del diritto di usufruire di convenzioni tariffarieall’Indennizzo.
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