Common use of Dimissioni Clause in Contracts

Dimissioni. Si definiscono le seguenti ipotesi di dimissioni: Sia che esso sia proposto dal Distretto Socio Sanitario, dall’Ente o dalla persona con disabilità, dal suo amministratore di sostegno o tutore o curatore o dalla sua famiglia, la decisione di un trasferimento in altra struttura è concordata in sede di UVMD, che definisce nel contempo anche la data del trasferimento. Tale data determina il termine dell’erogazione del contributo previsto. Quando la persona con disabilità o la sua famiglia o il suo amministratore di sostegno o tutore o curatore manifesta la volontà di dimissione, l’Ente è tenuto immediatamente a comunicare tale volontà al Distretto Socio Sanitario di competenza, che propone la convocazione della UVMD al fine di concordare l’eventuale dimissione o proporre soluzioni diverse. Nell’eventualità che l’Ente proponga di sospendere la permanenza di un ospite, esso è tenuto a chiedere tempestivamente al Distretto Socio Sanitario la convocazione di una UVMD, che si esprimerà circa il futuro del Progetto Personalizzato (PP) e le ragioni della proposta. In tale sede saranno concordate le condizioni di corresponsione del contributo economico, ferme restando le norme di carattere generale sulla materia. In attesa della convocazione della UVMD, l’Ente si confronta con il Distretto Socio Sanitario per promuovere le azioni necessarie. Si intendono le dimissioni dalla struttura residenziale per morte della persona con disabilità. L’Ente è tenuto a dare immediata comunicazione al Distretto Socio Sanitario, e per conoscenza al Servizio Disabili, del decesso della persona con disabilità. L’erogazione del contributo per il Servizio Residenziale cessa in corrispondenza della data di dimissione dalla struttura residenziale della persona con disabilità. Si precisa che nel caso di convocazione della UVMD per la definizione della data di dimissione, questa non può essere antecedente alla data della UVMD stessa. In ogni caso l’Azienda ULSS non è obbligata alla copertura dei posti lasciati liberi da eventuali dimissioni.

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Samples: Convenzione, Convenzione, Convenzione

Dimissioni. Si definiscono le seguenti ipotesi di dimissioni: Sia che esso sia proposto Qualora in sede di UVMD si ravvisi l’opportunità di un trasferimento della persona con disabilità in un altro centro diurno, viene definita la data di dimissione dal Distretto Socio Sanitario, dall’Ente o dalla centro attuale e la data di inizio nel nuovo centro . L’erogazione del contributo cesserà in corrispondenza della data di dimissione dal centro diurno della persona con disabilità, dal suo amministratore di sostegno o tutore o curatore o dalla sua famiglia, la decisione di un trasferimento in altra struttura è concordata in sede di UVMD, che definisce nel contempo anche la data del trasferimento. Tale data determina il termine dell’erogazione del contributo previsto. Quando la persona con disabilità o disabilità, la sua famiglia o il suo famiglia, tutore/amministratore di sostegno o tutore o curatore manifesta manifestano la volontà di dimissionedimissione o si verificano assenze prolungate non giustificate da motivi oggettivi, l’Ente gestore è tenuto immediatamente a comunicare tale volontà immediatamente la situazione al Distretto Socio Socio-Sanitario di competenza, che propone proporrà la convocazione della UVMD dell’UVMD al fine di concordare l’eventuale dimissione e/o proporre soluzioni diverseun percorso educativo alternativo. Nell’eventualità che l’Ente gestore proponga di sospendere la permanenza frequenza di un ospite, esso ospite è tenuto a chiedere tempestivamente al Distretto Socio Sanitario la convocazione di una UVMD, UVMD che si esprimerà circa il futuro del Progetto Personalizzato (PP) e le ragioni della proposta. In tale sede saranno concordate le condizioni di corresponsione del contributo economico, economico ferme restando le norme di carattere generale sulla materia. In attesa della convocazione della UVMD, dell’UVMD l’Ente gestore si confronta con il Distretto Socio Sanitario gli Uffici Disabilità Distrettuali per promuovere le azioni necessarie. Si intendono le dimissioni dalla struttura residenziale dal centro diurno della persona con disabilità per morte il raggiungimento degli obiettivi del Progetto Individuale a seguito delle verifiche effettuate tra Distretto Socio-Sanitario, Ente gestore e famiglia. Nel caso del raggiungimento degli obiettivi prima della scadenza prevista dal progetto, l’Ente gestore proporrà una verifica con Distretto Socio-Sanitario e famiglia, tutore/amministratore di sostegno per concordare la data di dimissione che sarà successivamente formalizzata tramite comunicazione da parte del Distretto Socio-Sanitario agli interessati. In entrambi i casi l’erogazione del contributo cesserà in corrispondenza della data di dimissione dal centro diurno della persona con disabilità. L’Ente Si intendono le dimissioni dal centro diurno della persona con disabilità per morte. Nel caso di morte l’Ente gestore è tenuto a dare immediata comunicazione al Distretto Socio Sanitario, Socio-Sanitario e per conoscenza al Servizio Disabili, del decesso della persona con disabilità. L’erogazione del contributo per il Servizio Residenziale cessa in corrispondenza della data di dimissione dalla struttura residenziale decesso della persona con disabilità. Si precisa che nel caso di convocazione della UVMD dell’UVMD per la definizione della data di dimissione, questa non può potrà mai essere antecedente alla data della UVMD all’UVMD stessa. In ogni caso l’Azienda ULSS non è obbligata alla copertura dei posti lasciati liberi da eventuali dimissioni.

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Samples: Convenzione, Convenzione, Convenzione

Dimissioni. Si definiscono le seguenti ipotesi L’occupante dell’alloggio protetto o chi per esso può richiedere, in qualsiasi momento, di dimissioni: Sia che esso sia proposto dal Distretto Socio Sanitario, dall’Ente o essere dimesso dalla persona con disabilità, dal suo amministratore di sostegno o tutore o curatore o dalla sua famiglia, la decisione di un trasferimento in altra struttura è concordata in sede di UVMD, che definisce nel contempo anche la data del trasferimento. Tale data determina il termine dell’erogazione del contributo previsto. Quando la persona con disabilità o la sua famiglia o il suo amministratore di sostegno o tutore o curatore manifesta la volontà di dimissione, l’Ente è tenuto immediatamente a comunicare tale volontà e conseguentemente rinunciare al Distretto Socio Sanitario di competenza, che propone la convocazione della UVMD al fine di concordare l’eventuale dimissione o proporre soluzioni diverse. Nell’eventualità che l’Ente proponga di sospendere la permanenza di un ospite, esso è tenuto a chiedere tempestivamente al Distretto Socio Sanitario la convocazione di una UVMD, che si esprimerà circa il futuro del Progetto Personalizzato (PP) e le ragioni della propostaposto assegnato. In tale sede saranno concordate le condizioni di corresponsione del contributo economico, ferme restando le norme di carattere generale sulla materia. In attesa della convocazione della UVMD, l’Ente si confronta con il Distretto Socio Sanitario per promuovere le azioni necessarie. Si intendono le dimissioni dalla struttura residenziale per morte della persona con disabilità. L’Ente tal caso è tenuto a dare immediata comunicazione preavviso scritto alla Direzione con almeno 15 giorni di anticipo, compilando il modulo apposito, disponibile presso gli uffici della Fondazione. Il residente che volesse lasciare l’alloggio protetto per anziani prima del termine innanzi indicato è comunque tenuto a pagare la retta fino a coprire l’intero periodo di preavviso. La domanda di dimissioni, una volta inoltrata, è irrevocabile ed alla scadenza dei 15 giorni dalla data di presentazione della domanda il residente deve lasciare l’alloggio assegnato. La Fondazione si riserva la piena facoltà di procedere alla dimissione del residente: - in caso di accertamento di forme morbose o comportamenti incompatibili con la vita comunitaria degli gli alloggi protetti per anziani; - in caso di mancato pagamento della retta di degenza per almeno tre mensilità consecutive, con imputazione delle eventuali spese per ricovero adeguato del residente in altra idonea struttura o per il rinvio dello stesso assistito al Distretto Socio Sanitariodomicilio del Garante; - in caso di atti o comportamenti dell’assistito che manifestino un’evidente mancanza di fiducia nell’operato della Fondazione. - in caso di mancata osservanza delle norme previste dal presente regolamento. In questo caso, e per conoscenza al Servizio Disabilila dimissione potrà avvenire solo dopo una prima segnalazione scritta da parte della Direzione. Nel caso di dimissione da parte della Fondazione, la stessa potrà essere attuata previa attivazione, da parte della Fondazione stessa, del decesso Comune di residenza dell’ospite e dell’ASST affinché avvenga in forma assistita e solo dopo aver esaurito i propri obblighi normativamente sanciti. Il Garante si obbliga all’accompagnamento della persona dimessa alla nuova destinazione, se questa non può viaggiare da sola, con disabilità. L’erogazione del contributo per il Servizio Residenziale cessa facoltà della Fondazione, in corrispondenza della data di dimissione dalla struttura residenziale della persona con disabilità. Si precisa che nel caso di convocazione della UVMD per inadempienza entro il termine fissato, di addebitare le spese sostenute in sua vece. Salvo situazioni di estrema gravità, la definizione della Fondazione garantisce la permanenza del soggetto, dalla data di dimissione, questa non può essere antecedente alla data della UVMD stessa. In ogni caso l’Azienda ULSS non è obbligata alla copertura dei posti lasciati liberi da eventuali dimissioniper un periodo di 60 giorni, necessario ai servizi per individuare una nuova realtà residenziale.

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Dimissioni. Si definiscono le seguenti ipotesi di dimissioni: Sia che esso sia proposto dal Distretto Socio Sanitario, dall’Ente o dalla persona con disabilità, dal suo amministratore di sostegno o tutore o curatore o dalla sua famiglia, la decisione di un trasferimento in altra struttura è concordata in sede di UVMD, che definisce nel contempo anche la data del trasferimento. Tale data determina il termine dell’erogazione del contributo previsto. Quando la persona con disabilità o la sua famiglia o il suo amministratore di sostegno o tutore o curatore manifesta la volontà di dimissione, l’Ente è tenuto immediatamente a comunicare tale volontà al Distretto Socio Sanitario di competenzaSanitario, che propone la convocazione della UVMD al fine di concordare l’eventuale dimissione o proporre soluzioni diverse. Nell’eventualità che l’Ente proponga di sospendere la permanenza di un ospite, esso è tenuto a chiedere tempestivamente al Distretto Socio Sanitario la convocazione di una UVMD, che si esprimerà circa il futuro del Progetto Personalizzato (PP) e le ragioni della proposta. In tale sede saranno concordate le condizioni di corresponsione del contributo economico, ferme restando le norme di carattere generale sulla materia. In attesa della convocazione della UVMD, l’Ente si confronta con il Distretto Socio Sanitario per promuovere le azioni necessarie. Si intendono le dimissioni dalla struttura residenziale per morte della persona con disabilità. L’Ente è tenuto a dare immediata comunicazione al Distretto Socio Sanitario, e per conoscenza al Servizio Disabiliall’U.O.S. Disabilità, del decesso della persona con disabilità. L’erogazione del contributo per il Servizio Residenziale cessa in corrispondenza della data di dimissione dalla struttura residenziale della persona con disabilità. Si precisa che nel caso di convocazione della UVMD per la definizione della data di dimissione, questa non può essere antecedente alla data della UVMD stessa. In ogni caso l’Azienda ULSS non è obbligata alla copertura dei posti lasciati liberi da eventuali dimissioni.

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