DIRITTO ALLO STUDIO E FORMAZIONE PROFESSIONALE Clausole campione

DIRITTO ALLO STUDIO E FORMAZIONE PROFESSIONALE. Art. 69 (Diritto allo studio) 1) Le lavoratrici ed i lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto, su loro richiesta, ad essere immessi in turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi o la preparazione degli esami. Sempre su loro richiesta saranno esonerati dal prestare lavoro straordinario e durante i riposi settimanali. Le lavoratrici e i lavoratori, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame possono usufruire, su richiesta, di permessi retribuiti per sostenere le prove d'esame. Per usufruire dei permessi di cui al comma precedente la lavoratrice e il lavoratore dovrà esibire la documentazione ufficiale degli esami sostenuti (certificato, dichiarazione o altro idoneo mezzo di prova). I permessi non saranno retribuiti per gli stessi esami universitari che siano stati sostenuti per più di 2 volte nello stesso anno accademico. 2) Il limite massimo di tempo per il diritto allo studio è di 150 ore annue individuali retribuite. Tali ore, fermo restando il limite individuale di cui sopra, sono utilizzate annualmente in ragione di un massimo del 2% del personale in servizio e, comunque, di almeno una unità, per la frequenza necessaria al conseguimento di titoli di studio o di abilitazione in corsi universitari, in scuole statali o istituti legalmente riconosciuti. Art. 70 (Qualificazione, riqualificazione e aggiornamento professionale)
DIRITTO ALLO STUDIO E FORMAZIONE PROFESSIONALE. Il riconoscimento delle 40 ore annue di permesso retribuito, previste dall’art. 7, lettera A), Sezione Quarta - Titolo VI, a favore di quei lavoratori che, avendo interrotto anticipatamente gli studi, intendano conseguire il diploma di scuola media superiore, è stato esteso alla frequenza dell’ultimo triennio scolastico (corrispondente al sistema dei licei di durata quinquennale delineato dalla legge n. 53 del 2003) e, di conseguenza, per un massimo di tre annualità di 40 ore, non cumulabili, nel corso del rapporto di lavoro. Tale beneficio normativo, prima limitato all’ultimo biennio, secondo la regola generale, entra in vigore il 1° gennaio 2010. Si ricorda che tali permessi, per espressa disposizione contrattuale, devono essere riconosciuti anche in caso di non coincidenza del corso con il normale orario di lavoro del dipendente interessato e si cumulano altresì con le facilitazioni di cui al successivo art. 8, specialmente con quelle riguardanti i permessi relativi alle prove di esame, a differenza di quanto previsto con riferimento alle “150 ore” per i corsi di cultura generale e alle “250 ore” per i corsi di recupero dell’obbligo scolastico e di lingua italiana per i lavoratori stranieri1. Per quanto attiene, specificamente, alla formazione è previsto che, nelle unità produttive con oltre 300 dipendenti, la R.s.u. potrà individuare al proprio interno il referente specialistico per la formazione conferendogli potere di firma per i piani condivisi finanziabili da Fondimpresa. Coerentemente con la finalità di accrescimento e miglioramento delle competenze in materia di formazione, l’azienda consentirà al 1 Per quanto attiene, in generale, alla non cumulabilità tra i benefici attribuiti dall’art. 7 sul diritto allo studio con quelli attribuiti dall’art. 8 ai lavoratori studenti, si ricorda che la giurisprudenza ha avuto modo di confermare tale impostazione rilevando la totale diversità ed autonomia delle due norme contrattuali suffragate dall’origine storica, dalla ratio e dal contenuto normativo delle rispettive discipline. Cfr., Cass., 13 agosto 1982, n. 4602, in Giust. Civ., 1982, I, 2985 e Cass., 13 agosto 1982, n. 4603, in Giur. It., 1983, I, 1150 e, per la giurisprudenza di merito, da ultimo, Pret. Torino, 4 aprile 1994, in Giur. Piemontese, 1995, 63. referente per la formazione, fatte salve le esigenze tecnico produttive, la frequenza ai corsi formativi inerenti al ruolo che saranno attivati utilizzando il conto di sistema di Fondimpresa.
DIRITTO ALLO STUDIO E FORMAZIONE PROFESSIONALE.  Art. 55 - Diritto allo studio Pagina n. 41  Art. 56 - Qualificazione, riqualificazione e aggiornamento Pagina n. 41 professionale TITOLO XII
DIRITTO ALLO STUDIO E FORMAZIONE PROFESSIONALE. Diritto allo studio n. 35
DIRITTO ALLO STUDIO E FORMAZIONE PROFESSIONALE. Art. 65 (Diritto allo studio) Art. 66 (Qualificazione, riqualificazione e aggiornamento professionale)
DIRITTO ALLO STUDIO E FORMAZIONE PROFESSIONALE. Adeguato alla vigenza contrattuale (eliminato richiamo al 2006!).
DIRITTO ALLO STUDIO E FORMAZIONE PROFESSIONALE. (Diritto allo studio)
DIRITTO ALLO STUDIO E FORMAZIONE PROFESSIONALE. Il diritto allo studio conquistato con le 150 ore come diritto individuale alla formazione viene sottoposto a una serie di priorità, che lo rendono ancora meno usufruibile che attualmente. Infatti per riempire le percentuali di assenza dei lavoratori previste per questo istituto hanno priorità i corsi professionali di formazione delle aziende. Se un’azienda fa corsi professionali, anche quelli obbligatori per definire indici e programmi di qualità, può utilizzare le 150 ore dei lavoratori e quindi risparmiare sui permessi individuali per il diritto allo studio. A parte il principio è bene sottolineare che in questo caso le altre organizzazioni, come la Fiom, chiedevano un miglioramento del diritto allo studio individuale. Il risultato è l’esatto opposto.
DIRITTO ALLO STUDIO E FORMAZIONE PROFESSIONALE. È costituita un’apposita commissione con poteri negoziali finalizzata a realizzare, durante la fase di stesura del testo contrattuale, una semplificazione e razionalizzazione delle normative contrattuali di cui agli artt. 7 e 8, Sezione quarta, Titolo VI, frutto di stratificazioni successive per certi versi anche incompatibili con il quadro legislativo di riferimento profondamente mutato.
DIRITTO ALLO STUDIO E FORMAZIONE PROFESSIONALE. Articolo 57