DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI Clausole campione

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI. Ogni appaltatore dovrà provvedere a munire i suoi lavoratori con gli eventuali opportuni dispositivi di protezione in- dividuali, come previsto dal proprio documento di valutazione dei rischi e degli altri DPI indicati dal presente, se previsti. I rischi presenti nell’ambito lavorativo della committente a cui potrebbero essere soggetti tutti i lavoratori dell’impresa committente e dell’impresa appaltatrice sono suddivisibili in: L’impianto di depurazione è costituito da unità di processo articolate e intersecanti dove, a causa delle quote obbli- gate di vasche e/o tubazioni con deflusso a gravità, sono parimenti obbligate posizioni e quote di ingombro che po- trebbero rappresentare pericolo per le persone in fase di stazionamento, di transito o durante lo svolgimento delle operazioni. Gli operatori, inoltre, potrebbero essere costretti a raggiungere punti in elevazione, in base all’attività la- vorativa oggetto dell’appalto.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI. Dispositivi di Protezione Individuali È obbligatorio utilizzare i Dispositivi di Protezione Individuali in dotazione a ciascun lavoratore
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI. Scarponi antinfortunistici: possibilità di scelta fra due tipologie Ai fini della sicurezza del lavoro in base alla normativa ed in funzione della tipo- logia di lavoro sono forniti i dispositivi di protezione individuali sostituiti ad usura o a scadenza.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI. I dispositivi di protezione individuali (DPI) sono tutte quelle protezioni necessarie ai lavoratori, e forniti dal datore di lavoro, affinché si possano minimizzare i rischi residui inerenti lo svolgimento di specifiche lavorazioni; dovranno essere custoditi in luoghi adatti e mantenuti in condizioni di perfetta efficienza. Per rendere efficace il “sistema di adozione e uso dei D.P.I” il datore di lavoro dovrà verificare che i D.P.I. consegnati ai lavoratori siano: • conformi alla normativa vigente; • adatti alla tipologia di lavoro / lavorazione; • disponibili per ciascun lavoratore in funzione delle attività svolte dallo stesso; • adeguati per taglia, foggia e colorazione; • adeguati alla stagione in cui avverranno i lavori. Ogni impresa esecutrice, nella redazione del proprio Piano Operativo della Sicurezza, dovrà indicare per l’esecuzione di ogni lavorazione i D.P.I. previsti. I responsabili di cantiere durante lo svolgimento dei lavori dovranno vigilare sul corretto impiego dei D.P.I e provvedere all’immediata sostituzione nel caso gli stessi presentino logorii, difetti o inefficienze in genere nonché vigilare anche sulla corretto utilizzo degli stessi. Tutto il personale che, nello svolgimento della sua attività, è esposto al traffico veicolare, anche se per interventi di breve durata, dovrà utilizzare appositi indumenti ad alta visibilità (Classe II). Si ricorda che l’utilizzo dei suddetti è reso obbligatorio, per chiunque si trovi ad operare su strada pubblica in tutti i momenti della giornata, indipendentemente dalle condizioni atmosferiche o di visibilità. I lavoratori delle diverse imprese e/o lavoratori autonomi dovranno essere dotati dei D.P.I. per le lavorazioni con riferimento ai contenuti dei P.O.S. redatti dalle stesse o comunque previsti dalle normative vigenti in materia di sicurezza ed avere ricevuto una adeguata informazione e formazione in merito all’utilizzo degli stessi. L’impresa appaltatrice dovrà inoltre tenere, presso i propri uffici di cantiere, almeno 4 elmetti di colore diverso da quelli utilizzati dal personale di cantiere da fornire ad eventuali visitatori. Si ricorda che i visitatori, nell’accedere alle varie aree di lavoro, dovranno utilizzare i D.P.I. eventualmente previsti anche per specifiche aree ed essere sempre accompagnati da personale di cantiere.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI. Dispositivo personale di sicurezza (DPI) è qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni completamento o accessorio destinato a tale scopo (art. 40 del d.lgs. n. 626/94). L’utilizzo dei DPI comporta per il datore di lavoro l’applicazione del Titolo IV del d.lgs. n. 626/94. In particolare occorre prestare attenzione alla: � valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi (esempio uso di prodotti fitosanitari); � individuazione delle caratteristiche dei DPI correlata ai rischi aziendali e acquisto degli stessi in relazione a tali esigenze; � individuazione delle condizioni in cui un DPI deve essere usato soprattut- to in relazione alla durata dell’uso; � informazione e formazione dei lavoratori sull’utilizzo dei DPI. L’addestra- mento è obbligatorio per quelli di terza categoria (maschere e filtri per la protezione dell’apparato respiratorio – utilizzo dei prodotti fitosanitari – cuf- fie per la protezione dell’udito – utilizzo di macchine e/o impianti particolar- mente rumorosi). Per quanto riguarda l’impiego dei prodotti fitosanitari i DPI servono a proteggere gli operatori dal rischio di possibili intossicazioni per via cutanea o respiratoria. L’uso dei mezzi personali di protezione va considerato come elemento di sicu- rezza aggiuntivo ai seguenti criteri: � impiego razionale dei presidi sanitari anche attraverso l’utilizzazione delle tecniche di lotta guidata ed integrata; � manutenzione periodica delle apparecchiature adibite alla erogazione dei fitofarmaci. Inconvenienti legati all’uso dei mezzi di protezione individuale: � disagio (sudorazione, fatica legata al peso di certi mezzi protettivi, ecc.); � aumento lavoro respiratorio (nel caso di maschere); � induzione di falsa sensazione di sicurezza che può portare a trascurare le norme di buona tecnica; � aumento del pericolo di infortuni (ridotta visibilità, movimenti meno agili). Tuta in tessuto Tuta in materia impermeabile Cappello Occhiali protettivi Guanti Mascherina di carta Semimaschera in gomma Maschera intera Casco Cabina su trattore Cabina con aria condizionata � PM: preparazione miscela � DM: distribuzione della miscela � RC: rientro nella coltura trattata per altre operazioni Scegliere indumenti confezionati con prodotti che non siano penetrabili dai fi- tofarmaci (PVC resiste bene ai solventi organici tran...

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  • Piano formativo individuale Il piano formativo individuale definisce il percorso formativo del lavoratore in coerenza con il profilo formativo relativo alla qualificazione da raggiungere e con le conoscenze ed abilità già possedute dallo stesso. Esso inoltre indica i contenuti e le modalità di erogazione della formazione nonché il nome del tutor nell’ambito del contratto di apprendistato. Il piano formativo individuale potrà essere modificato a seguito di concordi valutazioni dell’apprendista e dell’impresa anche su istanza del tutor.

  • Consegna e inizio dei lavori 1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’appaltatore. 2. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la DL fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 3 (tre) giorni e non superiore a 10 (dieci) giorni; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore. Se è indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata. 3. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, periodi terzo e quarto, e comma 13, del Codice dei contratti, se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico che l’opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; la DL provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l’immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente. 4. Il RUP accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 41 prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l’esito alla DL. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati. 5. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se l’urgenza è limitata all’esecuzione di alcune di esse.

  • Natura E Oggetto Dellappalto Art. 1 Oggetto dell’appalto e definizioni .......................................................................................................... Art. 2 Ammontare dell’appalto e importo del contratto .................................................................................. Art. 3 Modalità di stipulazione del contratto .................................................................................................... Art. 4 Categorie dei lavori.................................................................................................................................. Art. 5 Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili .............................................................................

  • Sospensione cautelare in caso di procedimento penale 1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o, comunque, dello stato restrittivo della libertà. 2. Il dipendente può essere sospeso dal servizio, con privazione della retribuzione, anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale o questa sia comunque cessata, qualora l’amministrazione disponga, ai sensi dell’art. 55-ter del d. lgs. n. 165/ 2001, la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell’art. 65 del presente contratto. 3. Resta fermo l’obbligo di sospensione del dipendente in presenza dei casi previsti dagli articoli 7, comma 1, e 8 , comma 1, del d.lgs. n. 235/2012; 4. Nel caso dei delitti previsti all’art. 3, comma 1, della legge n. 97/2001, trova applicazione la disciplina ivi stabilita. Per i medesimi delitti, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, trova applicazione l’art. 4, comma 1, della citata legge n. 97/2001. 5. Nei casi indicati ai commi precedenti, si applica quanto previsto dall’articolo 55- ter del d.lgs. n. 165/2001 e dall’art. 65 del presente contratto. 6. Ove l’amministrazione proceda all’applicazione della sanzione di cui all’art. 62, comma 9, n. 2 (Codice disciplinare), la sospensione del dipendente disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia solo fino alla conclusione del procedimento disciplinare. Negli altri casi, la sospensione dal servizio eventualmente disposta a causa di procedimento penale conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, essa è revocata ed il dipendente è riammesso in servizio, salvo i casi nei quali, in presenza di reati che comportano l’applicazione dell’art.62, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare), l’amministrazione ritenga che la permanenza in servizio del dipendente provochi un pregiudizio alla credibilità della stessa, a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle da parte dei cittadini e/o comunque, per ragioni di opportunità ed operatività dell’amministrazione stessa. In tal caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale. Ove il procedimento disciplinare sia stato eventualmente sospeso fino all’esito del procedimento penale, ai sensi dell’art. 65, tale sospensione può essere prorogata, ferma restando in ogni caso l’applicabilità dell’art. 62, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare). 7. Al dipendente sospeso, ai sensi del presente articolo, sono corrisposti un'indennità pari al 50% dello stipendio tabellare, nonché gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianità, ove spettanti. 8. Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione o di proscioglimento, pronunciata con la formula “il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, quanto corrisposto, durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo di indennità, verrà conguagliato con quanto dovuto al dipendente se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o i compensi connessi alla presenza in servizio o a prestazioni di carattere straordinario. Ove il procedimento disciplinare riprenda, ai sensi dell’art. 65, comma 2, secondo periodo (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale), il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate. 9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al dipendente precedentemente sospeso verrà conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, esclusi i compensi per il lavoro straordinario, quelli che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa, nonché i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato. 10. Resta fermo quanto previsto dall’art. 55 quater comma 3 bis del d.lgs. n. 165/2001.

  • Clausola di salvaguardia Ai sensi dell'art. 12 dell'accordo interconfederale 27 luglio 1994 le Organizzazioni sindacali dotate dei requisiti di cui all'art. 19, legge 20 maggio 1970, n. 300, che siano firmatarie del suddetto accordo o che, comunque, aderiscano alla disciplina in esso contenuta, partecipando alla procedura di elezione delle R.S.U., rinunciano formalmente ed espressamente a costituire R.S.A. e/o C.d.A. ai sensi della norma sopra citata e dichiarano automaticamente decadute le R.S.A. e/o i C.d.A., precedentemente costituiti, al momento della costituzione della R.S.U. In tal modo le parti firmatarie del presente accordo intendono affermare che nelle unità produttive ove siano state elette R.S.U. non potranno essere contemporaneamente presenti R.S.A. Con il presente contratto viene abrogato l'art. 12, prima parte dell'accordo interconfederale del 27 luglio 1994 e sostituito dall'articolo precedente.

  • OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 9 3.1 DURATA 10 3.2 OPZIONI E RINNOVI 10

  • IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A., con sede legale in Xxxxx Xxxxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxx, Società del Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, in qualità di Titolare del trattamento (di seguito anche la “Società” o il “Titolare”) tratta i Suoi dati personali (di seguito i “Dati Personali”) per le finalità indicate nella Sezione 3. Per ulteriori informazioni può visitare il sito Internet di Intesa Sanpaolo Assicura xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx e, in particolare, la sezione “Privacy” con tutte le informazioni concernenti l’utilizzo e il trattamento dei Dati Personali.

  • Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento 1. L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi: a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza; b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza. 2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore. 3. Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci: a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate. 4. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo. 5. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

  • NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO A.Menarini Diagnostics, Xxx Xxxxx Xxxxx 0, X-00000 Xxxxxxx.

  • Legge regolatrice e Foro competente Art. 16 – Governing law and forum 16.1 La normativa applicabile al presente Contratto è quella dello Stato italiano. 16.1 This Agreement is governed by the laws of Italy. 16.2 Per tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere in relazione all’interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente Contratto, sarà competente, in via esclusiva, il Foro del luogo di esecuzione del Contratto, salvo l’impegno delle Parti ad esperire un preventivo tentativo di conciliazione in sede stragiudiziale.