Informazione e formazione dei lavoratori Clausole campione

Informazione e formazione dei lavoratori. Visti gli accordi Conferenza Stato Regioni del 21 dicembre 2011, pubblicati in G.U n. 8 dell’11 gennaio 2012, parte integrante del presente accordo la formazione iniziale dei lavoratori avrà la durata minima prevista dall’accordo stesso e dalla classificazione di rischio a cui l’ente appartiene o sia riconducibile lì attività svolta e la mansione assegnata al lavoratore/ice.
Informazione e formazione dei lavoratori. In relazione a quanto previsto al Capo IV del D. Lgs. n. 81/2008 i Consorzi forniranno ai lavoratori una adegua ta formazione unitamente alle necessarie informazioni sui rischi connessi alle attività in generale svolte dall’azienda, sulle misure di pre- venzione e protezione adottate, sui rischi specificatamente connessi alle mansioni a cui viene adibito e sulle procedure di pronto soccorso, di incendio e di evacuazione. Al lavoratore verrà altresì comunicato il nome del Responsabile aziendale della sicurezza e del medico competente.
Informazione e formazione dei lavoratori. Ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008, il dirigente scolastico datore di lavoro è tenuto ad assicurare a tutti i lavoratori presenti nell’istituto scolastico (dipendenti a tempo indeterminato e determinato, altri lavoratori presenti, studenti limitatamente alle situazioni in cui sono impegnati in esercitazioni di laboratorio) una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, con riferimento alle caratteristiche del settore di appartenenza. L’ISTAT ha infatti classificato tutte le attività economiche (XX.XXX.) in settori a cui corrispondono una specifica categoria di rischio e un corrispondente numero di ore di formazione. Le scuole appartengono al settore ATECO ISTRUZIONE e sono classificate prevalentemente di RISCHIO MEDIO. La formazione richiesta è pertanto di 4 + 8 ore con aggiornamento quinquennale di 6 ore. Come indicato nella Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza (D.M. 195/2017) la medesima formazione generale deve essere assicurata a cura del dirigente scolastico agli studenti in alternanza scuola lavoro.
Informazione e formazione dei lavoratori. Sorveglianza sanitaria Valori limite e valori d’azione Deroghe all’uso dei DPI Titolo IX Argomento Agenti pericolosi (Chimici, cancerogeni e mutageni amianto) Sostituzione e riduzione Valutazione del rischio Controllo dell’esposizione Valori limite e valori di esposizione
Informazione e formazione dei lavoratori. Il personale deve essere adeguatamente informato e formato: - sulle misure di prevenzione e mitigazione dei contagi da Covid-19; - le corrette tecniche di igienizzazione delle mani; - le corrette modalità d’uso dei DPI. Il datore di lavoro provvederà pertanto a formare ed informare il proprio personale tramite mom enti formativi interni che includano la presente linea guida e le event uali procedure aziendali organizzative interne per la prevenzione della diffusione del virus responsabile del COVID -19. Ogni membro del personale, sia dipendente della struttura, sia dipendente di ditte terze operanti nella struttura, dovrà rispettare rigo rosamente le misure indicate nelle presenti linee guida.
Informazione e formazione dei lavoratori. I Lavoratori presenti in cantiere dovranno essere tutti informati e formati sui rischi presenti nel cantiere stesso, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 81/08. Durante l’esecuzione dei lavori l’impresa procederà alla informazione e formazione dei propri lavoratori mediante: • Incontro di presentazione del PSC e del POS (la partecipazione alla riunione dovrà essere verbalizzata). • Incontri periodici di aggiornamento dei lavoratori relativamente alle problematiche della sicurezza presenti nelle attività ancora da affrontare e per correggere eventuali situazioni di non conformità. Gli incontri saranno realizzati durante il proseguo dei lavori con cadenza almeno quindicinale. La partecipazione alla riunione sarà verbalizzata. Il verbale dovrà essere allegato al POS • Informazioni verbali durante l’esecuzione delle singole attività fornite ai lavoratori dal responsabile dei cantiere
Informazione e formazione dei lavoratori. L’attività di informazione e formazione deve essere incisiva ed efficace, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi, in modo da permettere a tutti i lavoratori di comprendere esattamente le modalità del rischio che, proprio per la sua tipologia, vede la prevenzione intrinseca nel distanziamento sociale, nei comportamenti e nelle misure di prevenzione anche individuali. A tale scopo verranno collocati all’ interno della struttura un numero adeguato di cartelli con le indicazioni operative relative all ‘utilizzo dei DPI, alla corretta procedura pe il lavaggio delle mani , alle regole di comportamento generali. Periodicamente, i responsabili di sede effettuano un controllo volto a verificare l’applicazione sia delle indicazioni riportate all’interno dei provvedimenti emanati dalle Autorità Nazionali, sia delle prescrizioni previste all’interno di questo piano. Così come previsto dall’art. 13 del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020, dovrà essere istituito un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS Il controllo dovrà avvenire insieme agli RLS, anche impiegando strumenti telematici, utilizzando la check list allegata alla presente procedura (ALLEGATO 1: CHECK-LIST MISURE ADOTTATE). Al termine del controllo, le parti inseriscono eventuali annotazioni e firmano il documento. La check list compilata e firmata viene archiviata nel rispetto delle indicazioni dell’ente sulla conservazione documentale.
Informazione e formazione dei lavoratori. Deve essere garantita ed attuata la formazione e l’informazione ai lavoratori, attraverso cui siano trasferite le conoscenze utili all’acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti e per l’identificazione e gestione dei rischi; In particolare devono essere definite e formalizzate:
Informazione e formazione dei lavoratori. Il datore di lavoro provvede ad impartire adeguata formazione ai lavoratori in materia di sicurezza e salute con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni in occasione di:
Informazione e formazione dei lavoratori. Il Datore di Lavoro è tenuto, ai sensi dell’art. 227 del D.Lgs. 81/2008, a mettere a disposizione dei lavoratori, o dei loro rappresentanti, i dati e le informazioni ottenute dalla valutazione del rischio da sostanze pericolose. In particolare egli mette a diposizione informazioni sulla tipologia delle sostanze pericolose, sui pericoli per la sicurezza e la salute, sui valori limite esistenti e sulle azioni che devono essere intraprese per proteggersi sul luogo di lavoro. Ai sensi dell’art. 37 comma 4 del D.Lgs. 81/2008 la formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico dei lavoratori devono avvenire in occasione: a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro; b) del trasferimento o cambiamento di mansioni; c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose.