Common use of DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA Clause in Contracts

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza 1. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di consegna dei lavori qualora questi siano iniziati nelle more della stipula del contratto: a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili; b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, con l’indicazione antimafia di cui agli articoli 6 e 9 del d.P.R. n. 252 del 1998, oppure, in alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, l’indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA; d) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Ai sensi dell’articolo 29, comma 5, secondo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), del predetto Decreto n. 81 del 2008 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, la valutazione dei rischi può essere autocertificata; e) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008. 2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l’appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l’esecuzione il nominativo e i recapiti: a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008. b) del proprio Medico competente di cui all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008; c) l’accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 43, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all’articolo 44; d) il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 45. 3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti: a) dall’appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché, tramite questi, dai subappaltatori; b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli articoli 34, comma 1, lettere b) e c), del Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile; c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori ai sensi degli articoli 37, comma 7, e 36, del Codice dei contratti, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; qualora siano state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione; d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa mandataria, se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 34, comma 1, lettera d), del Codice dei contratti; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 è individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato; e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa individuata con l’atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l’appaltatore è un consorzio ordinario di cui all’articolo 34, commi 1, lettera e), del Codice dei contratti; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio; f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere. 4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 46, comma 3, l’impresa affidataria comunica alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008. 5. L’appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

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Samples: Appalto Di Gestione Del Servizio Cimiteriale

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza 117.1. Ai sensi dell’articolo 90dell’art. 17, comma 93, ultimo periodo, del DPR 207/2010, al presente contratto è allegato sub G) l’elaborato del Progetto Preliminare contenente le prime indicazioni e dell’allegato XVII misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza, contenente la stima sommaria dei costi della sicurezza e quantificata in complessivi euro 47.336,81 di cui euro 30.158,22 per oneri ordinari per l’attuazione dei piani di sicurezza ed euro 17.178,59 per costi aggiuntivi per l’attuazione dei piani di sicurezza. 17.2. Il Concessionario è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il Piano di Sicurezza e di Coordinamento predisposto dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione, redatto in conformità all’allegato XV, punti 1 e 2, del D.Lgs. n. 81/2008, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al Decreto punto 4 dello stesso allegato. Il suddetto obbligo è esteso altresì alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione nelle modalità di seguito indicate. 17.3. Ai sensi dell’art. 17, comma 3 del D.P.R. n. 81 del 2008207/2010, l’appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima presente contratto dovrà essere integrato con apposita richiesta o, in assenza il Piano di questa, Sicurezza e di Coordinamento entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva dalla data di approvazione del progetto esecutivo e comunque prima della redazione del verbale dell’inizio dei lavori. 17.4. Il Concessionario può presentare al Coordinatore per la Sicurezza in fase di consegna dei lavori qualora questi siano iniziati nelle more della stipula del contrattoesecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi: a) una dichiarazione dell'organico medio annuoper adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, distinto anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce la sicurezza dei propri lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edilio a rilievi da parte degli organi di vigilanza; b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentativeper garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, applicato ai lavoratori dipendenti;anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza. c) 17.5. Il Concessionario ha diritto che il certificato della Camera Coordinatore per la Sicurezza in fase di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validitàesecuzione si pronunci tempestivamente, con l’indicazione antimafia atto motivato da annotare sulla documentazione di cui agli articoli 6 e 9 cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del d.P.R. n. 252 coordinatore sono vincolanti per il Concessionario. 17.6. Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte del 1998Concessionario, oppureprorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, in alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, l’indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;il Coordinatore per la Sicurezza non si pronunci: da) il documento di valutazione dei rischi nei casi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 12, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Ai sensi dell’articolo 29, comma 5, secondo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), del predetto Decreto n. 81 del 2008 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, la valutazione dei rischi può essere autocertificatale proposte si intendono accolte; eb) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008. 2. Entro gli stessi termini nei casi di cui al comma 12, l’appaltatore deve trasmettere lettera b), le proposte si intendono rigettate. 17.7. Nei casi di cui al coordinatore per l’esecuzione il nominativo e i recapiti: comma 2, lettera a) del proprio Responsabile presente articolo, l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti degli importi in precedenza indicati al comma 1 della medesima disposizione, né maggiorazioni di alcun genere del servizio prevenzione e protezione di cui all’articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008corrispettivo. b) del proprio Medico competente di cui all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008; c) l’accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 43, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all’articolo 44; d) il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 45. 3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti: a) dall’appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché, tramite questi, dai subappaltatori; b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli articoli 34, comma 1, lettere b) e c), del Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile; c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori ai sensi degli articoli 37, comma 7, e 36, del Codice dei contratti, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; qualora siano state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione; d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa mandataria, se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 34, comma 1, lettera d), del Codice dei contratti; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 è individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato; e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa individuata con l’atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l’appaltatore è un consorzio ordinario di cui all’articolo 34, commi 1, lettera e), del Codice dei contratti; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio; f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere. 4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 46, comma 3, l’impresa affidataria comunica alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008. 5. L’appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

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Samples: Concessione

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza 1. Ai sensi dell’articolo 90, comma 99 e dell’Allegato XVII del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale Verbale di consegna Consegna dei lavori qualora questi siano iniziati nelle more Servizi, Serravalle o il RUP verifica l’idoneità tecnico-professionale dell’Acquirente, attraverso la documentazione in allegato al DUVRI (PROCEDURA OPERATIVA N. 04. Pag. 25), consegnata già compilata in sede di offerta. Ai sensi della stipula del contrattonormativa vigente in materia e, in particolare, dell’articolo 97del D.Lgs. 81/ 2008 e s.m.i., l’Acquirente è obbligato a: a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili; b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; c) il certificato della Camera 1. osservare le misure generali di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, con l’indicazione antimafia tutela di cui agli articoli 6 15, 17, 18 e 9 19 del d.P.R. n. 252 D.Lgs. 81/2008 e all’Allegato XIII allo stesso Decreto, nonché le altre disposizioni del 1998medesimo Decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere. 2. rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, oppurenell’osservanza delle disposizioni degli articolo da 108 a 155 del D.Lgs. 81/ 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto. 3. verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei servizi affidati. 4. osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, l’indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA; d) il documento di valutazione dei rischi quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al combinato disposto presente comma. Ai sensi degli articoli 1718, comma 1, lettera au), 20, comma 3 e 2826, commi 1, 1-bis, 2 e 3comma 8, del Decreto n. 81 D.Lgs. 81/ 2008 e s.m.i., l’Acquirente è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del 2008lavoratore, l’indicazione del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. Ai Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’Acquirente; tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi di Serravalle ai sensi dell’articolo 29dell’art. 5, comma 51, secondo periodo, del Decreto della Legge n. 81 del 2008, se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), del predetto Decreto n. 81 del 2008 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, la valutazione dei rischi può essere autocertificata; e) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008136/2010. 2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l’appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l’esecuzione il nominativo e i recapiti: a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008. b) del proprio Medico competente di cui all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008; c) l’accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 43, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all’articolo 44; d) il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 45. 3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti: a) dall’appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché, tramite questi, dai subappaltatori; b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli articoli 34, comma 1, lettere b) e c), del Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile; c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori ai sensi degli articoli 37, comma 7, e 36, del Codice dei contratti, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; qualora siano state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione; d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa mandataria, se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 34, comma 1, lettera d), del Codice dei contratti; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 è individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato; e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa individuata con l’atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l’appaltatore è un consorzio ordinario di cui all’articolo 34, commi 1, lettera e), del Codice dei contratti; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio; f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere. 4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 46, comma 3, l’impresa affidataria comunica alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008. 5. L’appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

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Samples: Transportation Agreement

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA. Adempimenti preliminari Prima dell’inizio di ogni intervento dovrà essere compilato, sottoscritto e ritirato dal Committente il Permesso di lavoro in conformità alla procedura AdF “Permessi di lavoro - PRSMS 2”,. Tale permesso costituirà l’abilitazione all’inizio delle lavorazioni a patto di recepire e soddisfare, in tempo utile, tutto quanto prescritto e dettato dal Responsabile della Sicurezza e dal team Ground Safety AdF. I lavori non avranno inizio senza la preventiva sottoscrizione per accettazione da parte dell’appaltatore del suddetto documento. Il permesso di lavoro potrà essere revocato, anche momentaneamente, nei casi di interferenza con l’attività operativa dello scalo. Per ogni lavorazione l’impresa deve comunicare il nominativo del responsabile/caposquadra con relativo numero telefonico reperibile. L'Appaltatore è tenuto ad assicurare affinché nell'esecuzione di tutti i lavori assegnati siano adottati i provvedimenti necessari e le cautele atte a garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone in genere addette ai lavori, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati e rimanendo quindi unico responsabile dei danni e degli inconvenienti arrecati. In particolare dovrà dare attuazione ai disposti del D.Lgs n.81/2008 e ss.mm.ii.. L'Appaltatore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti e a prestatori d'opera nonché a terzi presenti sui luoghi nei quali verranno svolti i lavori, tutte le norme previste dal suddetto D.Lgs. n.81/2008 e le successive modifiche ed integrazioni che stesso potrà avere nel corso di validità del contratto. In particolare: 1) Nel corso delle attività dovranno essere rispettate di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza 1. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, prevenzione degli infortuni e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 igiene del 2008, l’appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di consegna dei lavori qualora questi siano iniziati nelle more della stipula del contratto: a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili; b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, con l’indicazione antimafia di cui agli articoli 6 e 9 del d.P.R. n. 252 del 1998, oppure, in alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, l’indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA; d) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Ai sensi dell’articolo 29, comma 5, secondo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), del predetto Decreto n. 81 del 2008 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, la valutazione dei rischi può essere autocertificata; e) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008lavoro. 2) L’Appaltatore è obbligato a nominare il proprio Responsabile della Sicurezza dell’appalto, dandone comunicazione alla Committente ed a predisporre, prima dell’effettivo inizio delle attività, il Piano 3) L’Appaltatore è tenuto a rendere disponibili in lingua italiana le “schede di sicurezza” relative ai materiali/sostanze introdotti in cantiere per lo svolgimento delle attività oggetto del presente Capitolato, così come predisposto dal produttore. Entro gli stessi termini Copia delle “Schede di cui sicurezza” dovranno essere sempre presenti in cantiere e consegnate anche al comma 1Servizio di Prevenzione e Protezione AdF. 4) L’Appaltatore dovrà provvedere prima dell’inizio dei servizi, l’appaltatore deve a consegnare/trasmettere al coordinatore per l’esecuzione il nominativo e i recapitiad AdF: a5) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione Nel caso in cui nel corso dell'Appalto si rendesse necessaria l'esecuzione di cui all’articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008. b) del proprio Medico competente particolari interventi, quali ad esempio alcune specifiche attività di cui all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008; c) l’accettazione manutenzione correttive, non compresi nella iniziale programmazione, l'Appaltatore dovrà provvedere all'aggiornamento del piano operativo presentato integrandolo con l'analisi dei rischi connessi alla nuova tipologia di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 43, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all’articolo 44; d) il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 45intervento. 3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti: a) dall’appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché, tramite questi, dai subappaltatori; b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli articoli 34, comma 1, lettere b) e c), del Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile; c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori ai sensi degli articoli 37, comma 7, e 36, del Codice dei contratti, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; qualora siano state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione; d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa mandataria, se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 34, comma 1, lettera d), del Codice dei contratti; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 è individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato; e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa individuata con l’atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l’appaltatore è un consorzio ordinario di cui all’articolo 34, commi 1, lettera e), del Codice dei contratti; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio; f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere. 4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 46, comma 3, l’impresa affidataria comunica alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008. 5. L’appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA. 45 Adempimenti preliminari in materia di sicurezza 1sicurezza L’Appaltatore, come disciplinato dall'art. Ai sensi dell’articolo 90, comma c. 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008D.Lgs. 81/2008, l’appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltanteAppaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 10 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori qualora questi siano iniziati nelle avvio dell’esecuzione della prestazione se questa è iniziata more della stipula del contratto: a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili; b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, con l’indicazione antimafia di cui agli articoli 6 e 9 del d.P.R. n. 252 del 1998, oppure, in alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, l’indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA; d) il DURC; e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli artt. 17, comma c. 1, lettera lett. a), e 28, commi c. 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto D.Lgs. n. 81 del 2008. Ai sensi dell’articolo 29, comma 5, secondo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, se Se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6ai sensi dell’art. 29, comma 8c. 5, lettera f)primo periodo, del predetto Decreto D.Lgs. n. 81 del 2008 e, comunque, non oltre il 30 giugno 20122008, la valutazione dei rischi può essere autocertificataè effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al Decreto Interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti; ef) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo all’art. 14 del Decreto D.Lgs. n. 81 del 2008. 2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1precedente, l’appaltatore l’Appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l’esecuzione CSE il nominativo e i recapiti: a) recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione RSPP e protezione di cui all’articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008. b) del proprio Medico competente Competente di cui all’articolo rispettivamente all’artt. 31 e 38 del Decreto n. 81 D.Lgs. 81/2008, nonché: g) una dichiarazione di accettazione del 2008; c) l’accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 43PSC, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all’articolo 44; d) il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 45adeguamento. 3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti: a) dall’appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché, tramite questi, dai subappaltatori; b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli articoli 34, comma 1, lettere b) e c), del Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile; c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori ai sensi degli articoli 37, comma 7, e 36, del Codice dei contratti, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; qualora siano state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione; d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa mandataria, se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 34, comma 1, lettera d), del Codice dei contratti; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 è individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato; e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa individuata con l’atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l’appaltatore è un consorzio ordinario di cui all’articolo 34, commi 1, lettera e), del Codice dei contratti; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio; f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere. 4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 46, comma 3, l’impresa affidataria comunica alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008. 5. L’appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

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DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA. Adempimenti preliminari Essendo prevista per l'esecuzione dei lavori la presenza in materia cantiere di sicurezza 1. Ai sensi dell’articolo 90una sola impresa, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della non si è resa necessaria la redazione del verbale Piano di consegna dei lavori qualora questi siano iniziati nelle more della stipula del contratto: a) una dichiarazione dell'organico medio annuosicurezza e coordinamento, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili; b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, con l’indicazione antimafia di cui agli articoli 6 all'art. 100 del D.Lgs. 81/2008 e 9 del d.P.R. n. 252 del 1998xx.xx.. Per quanto riguarda l’eventuale applicazione, oppure, in alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, l’indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri si farà riferimento alla direttiva n°92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di codice fiscale sicurezza e di partita IVAsalute nei cantieri temporanei o mobili, numero REA; dpreviste dal D.Lgs. n°81/2008. Alla luce degli interventi previsti si precisa che, stante la modesta entità degli stessi e le caratteristiche specifiche (micro cantieri o cantieri itineranti) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Ai sensi dell’articolo 29, comma 5, secondo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), del predetto Decreto n. 81 del 2008 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, la valutazione dei rischi può essere autocertificata; e) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008. 2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l’appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l’esecuzione il nominativo e i recapiti: a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008. b) del proprio Medico competente di cui all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008; c) l’accettazione del si ritiene necessario predisporre un piano di sicurezza e di coordinamento. Nel caso in cui si dovessero eseguire interventi rilevanti o rientranti nei casi contemplati dalla norma vigente, sarà predisposto apposito coordinamento in capo a tecnico abilitato. I lavori devono comunque essere svolti nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro e in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene. L'Appaltatore, nel caso in cui all’articolo 43i lavori oggetto dei singoli contratti applicativi non rientrino nell'ambito di applicazione del Titolo IV “Cantieri temporanei o mobili" D.lgs. 9 aprile 2008, con n. 81 e s.m.i., è tenuto comunque a presentare un Piano di Sicurezza Sostitutivo del Piano di Sicurezza e Coordinamento conforme ai contenuti dell'Allegato XV del citato decreto. In particolare, vista la specifica natura dei lavori da eseguirsi, dovranno adottarsi (quando del caso) tutte le eventuali richieste prescrizioni relative ai lavori e depositi sulle strade, già previste, tra l’altro, dal D.P.R. 16 Dicembre 1992, n°495, Regolamento di adeguamento di cui all’articolo 44; d) il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 45Esecuzione del C.d. 3S., artt. Gli adempimenti di cui ai commi 1 n°30 e 2 devono essere assolti: a) dall’appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché, tramite questi, dai subappaltatori; b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli articoli 34, comma 1, lettere bn°43 (rif. art. n°21 del C.d.S.) e c)dal Decreto 10 Luglio 2002 del Ministero Infrastrutture e Trasporti, del Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile; c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori ai sensi degli articoli 37, comma 7, e 36, del Codice dei contratti, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; qualora siano state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, adottarsi per il tramite segnalamento temporaneo. La realizzazione delle opere non darà luogo alla produzione di una alcun tipo di esse appositamente individuata, sempre elemento inquinante che questa abbia espressamente accettato tale individuazione; d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa mandataria, se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 34, comma 1, lettera d), del Codice dei contrattipossa causare danno all'ambiente circostante; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 è individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato; e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa individuata con l’atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l’appaltatore è un consorzio ordinario di cui all’articolo 34, commi 1, lettera e), del Codice dei contratti; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio; f) dai lavoratori autonomi che prestano vista la loro opera in cantierenatura, si escludono rischi causati da eventuali esplosioni, incendi o rotture che comportino rilasci nell'ambiente di sostanze tossiche, sversamenti accidentali o sostanze pericolose. 4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 46, comma 3, l’impresa affidataria comunica alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008. 5. L’appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

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