DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI GLI ADD-ON DEL SOFTWARE Clausole campione

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI GLI ADD-ON DEL SOFTWARE. Lei è a conoscenza del fatto che GRAPHISOFT si riserva, di volta in volta e per ragioni diverse (ad esempio per segnalazioni di furto, rottura o sostituzione), di verificare che la chiave Hardware o Software usata dalla Sua copia del Software è valida per l’utilizzo commerciale.
DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI GLI ADD-ON DEL SOFTWARE. A: Modalità Commerciale * Il Software consiste in un programma per computer scaricabile da un sito Internet o distribuito su uno o più DVD, la rispettiva licenza software per CHIAVE HARDWARE o CHIAVE SOFTWARE, la documentazione e l’eventuale pacchetto che lo accompagnano. * La Modalità Commerciale può avere un limite di utilizzo nel tempo o non avere alcuna scadenza come precisato dai termini e dalle condizioni di acquisto del vostro Prodotto. * È possibile usare il Software su di un singolo computer per volta. B: Modalità di Prova * Il Software consiste in un programma per computer scaricabile da un sito Internet o spedito su uno o più DVD. * L'applicativo Host in modalità Prova è dotato di una funzione di disabilitazione a tempo. È autorizzato ad usare il Software per tutto il tempo durante il quale la modalità Prova dell'Applicativo Host è concessa. * È possibile usare questo Software solo per scopi non-commerciali. Per "Scopi non-commerciali" si intende l’utilizzo del Software solamente a fini di didattica o ricerca. L’espressione "Scopi non-commerciali" esclude, senza limitazione, qualsiasi uso del Software, o parte di esso, in connessione con un prodotto (incluso il software) o un servizio che sia venduto, trasferito, offerto in vendita, ceduto, licenziato, locato o prestato. * È possibile usare il Software su di un singolo computer per volta. * Per passare ad una Licenza completa, contatti il Suo Distributore locale o GRAPHISOFT. C: Modalità Educativa * Il Software consiste in un programma per computer scaricabile da un sito Internet o spedito su uno o più DVD. * L'Applicativo Host in modalità Educational è dotato di una funzione di disabilitazione a tempo. E’ autorizzato ad usare il Software per tutto il tempo durante il quale la modalità Educational dell'Applicativo Host è concessa. * Si tratta di una modalità educativa del Software autorizzata per essere utilizzata solo da studenti delle scuole superiori, studenti universitari, docenti o personale di un istituto scolastico. Uno studente è definito tale ove risulti attualmente iscritto ad un istituto di istruzione superiore, o uno studente che sta partecipando (come minimo) a un corso con tre (3) crediti, o uno studente che possa confermare la propria iscrizione a un istituto o università per un corso della durata di minimo nove (9) mesi. Questa modalità è da utilizzare solo per motivi di studio e insegnamento - strettamente NON per scopi commerciali, professionali o di lucro. Accettando le condiz...
DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI GLI ADD-ON DEL SOFTWARE. A: Modalità Commerciale * A meno che non renda la Sua copia del Software totalmente inutilizzabile, Non è permesso vendere, prestare, distribuire, cedere, concedere in licenza, affitto o leasing o altrimenti trasferire o cedere il diritto di utilizzare il Software, né trasferire o fornire l'accesso in rete ad esso per uso commerciale, in tutto o in parte. Riconosce che in caso di trasferimento di qualsiasi tipo del Software da parte Sua, il presente Contratto cessa automaticamente di esistere alla data di efficacia del trasferimento con contestuale perdita per Lei di tutti i diritti derivanti dal presente Contratto. * In caso di licenza rivenduta Lei, cioè l'acquirente del Software rivenduto, sarà tenuto a registrare nuovamente il Software con i partner locali incaricati da GRAPHISOFT, pagare le tasse applicabili e stipulare il Contratto di Assistenza e Aggiornamento (SSA o CdAA) applicabile, al fine di avere diritto a eventuali aggiornamenti, supporto, ecc..
DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI GLI ADD-ON DEL SOFTWARE. Il presente Contratto resta in vigore fino alla sua eventuale risoluzione. A: Modalità Commerciale * Il presente Contratto può essere risolto distruggendo il Software e tutte le copie di esso. B: Modalità di Prova * Alla scadenza del termine stabilito dalla Modalità di Prova dell'Applicativo Host, Lei può risolvere il presente Contratto distruggendo il Software e tutte le sue copie o utilizzare il Software in modalità Demo.
DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI GLI ADD-ON DEL SOFTWARE. A: Modalità Commerciale * GRAPHISOFT garantisce che - se il software è rilasciato su DVD - i DVD, nei quali il Software è contenuto, risulteranno esenti da difetti per un periodo di 90 giorni dalla data di acquisto iniziale attestata dalla Sua ricevuta di acquisto. * Tale garanzia limitata deve considerarsi nulla nel caso in cui il mancato funzionamento del CD-ROM sia in qualsiasi modo causato da incidente, uso inappropriato, furto, perdita, o errato utilizzo dello stesso. * Il periodo di garanzia limitata ha inizio dalla data in cui il Software è stato acquistato / fornito da GRAPHISOFT o da un partner GRAPHISOFT (il periodo di garanzia non ricomincia in caso di rivendita, upgrade, aggiornamento, etc. del Software). * Qualora entro il periodo di garanzia il DVD dell'Utente risultasse danneggiato, la sola responsabilità a carico di GRAPHISOFT e l'unico rimedio a Lei spettante sarà, a discrezione di GRAPHISOFT:
DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI GLI ADD-ON DEL SOFTWARE. È POSSIBILE UTILIZZARE L'ADD-ON DEL SOFTWARE ESCLUSIVAMENTE INSIEME ALL’ APPLICATIVO HOST (ES. ARCHICAD, ECC.). A SECONDA DELLA MODALITÀ DI UTILIZZO ATTUALE DELL'APPLICATIVO HOST, È POSSIBILE UTILIZZARE LA COPIA DEL SOFTWARE IN MODALITÀ COMMERCIALE, IN MODALITÀ DI PROVA, IN MODALITÀ EDUCATIVA O IN MODALITÀ DEMO. L'UTENTE È AUTORIZZATO AD UTILIZZARE LA MODALITÀ COMMERCIALE SOLO SE HA ACQUISTATO E APPLICATO LA RISPETTIVA LICENZA SOFTWARE ALLA CHIAVE DI PROTEZIONE BASATA SU HARDWARE (CHIAVE HARDWARE) O ALLA CHIAVE DI PROTEZIONE BASATA SOFTWARE (CHIAVE DEL SOFTWARE).

Related to DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI GLI ADD-ON DEL SOFTWARE

  • Rinuncia al diritto di surroga La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell’Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché l’Assicurato non decida di esercitare tale diritto.

  • Offerte Il Cliente può selezionare le seguenti offerte disponibili.

  • Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

  • Call Center Si indicano di seguito i riferimenti del Servizio di Call Center: Contatti

  • Modalità di fatturazione 1. L’Erogatore trasmette alla ASL di competenza territoriale e all’Agenzia Sanitaria Regionale della Regione Abruzzo (ASR Abruzzo), la fattura relativa alla produzione del mese di riferimento posta a carico del S.S.R nel rispetto dei limiti previsti dal presente contratto e secondo le modalità di cui alla normativa vigente ed in conformità alle disposizioni regionali ed in particolare alla DGR 124/2020.

  • Valori L’assicurazione copre i danni materiali e diretti causati ai “valori” con il limite del 10% della somma assicurata sopra il Contenuto con il massimo di euro 5.000,00. Le condizioni e i premi del presente SETTORE sono stati convenuti sulle specifiche dichiarazioni del Contraente o dell’Assicurato che l’attività assicurata corrisponde a quella descritta in Polizza (mod. 250266). Agli effetti di quanto sopra, a parziale deroga dell’art. 1, non si tiene conto dell’eventuale esistenza di attività non dichiarate che comportino un premio più elevato, purché il valore complessivo del “macchinario, attrezzatura ed arredamento” e “merci” relativi a tali attività non superi il 20% del valore del Contenuto.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: