Divieti. E' fatto divieto al CONDUTTORE occupare con materiali od oggetti gli spazi comuni, nonché porre fissi, infissi, targhe, insegne, tende di qualsiasi genere e condizionatori all'esterno dell'unità immobiliare locatagli, salvo che a ciò non sia stato preventivamente autorizzato dalla LOCATRICE, la quale si riserva in ogni caso la disponibilità dell'esterno dell'immobile. E' altresì vietato installare antenne radio o TV senza il preventivo consenso della LOCATRICE, che potrà indicare le modalità di installazione. Il CONDUTTORE prende atto che è assolutamente vietato entrare con veicoli di qualsiasi tipo nei cortile, nei viali di accesso è comunque nelle zone private circostanti il fabbricato, così come è vietato far sostare veicoli di sorta in tali zone, salvo espressa autorizzazione della LOCATRICE. In caso di unità immobiliare sita in condominio, vale la normativa del relativo regolamento .condominiale. Il CONDUTTORE è costituito custode della cosa locata. Egli esonera espressamente la LOCATRICE da qualsiasi responsabilità per danni diretti ed indiretti che potessero derivargli da fatti dolosi o colposi di altri conduttori o di terzi in genere. Resta ferma la responsabilità della LOCATRICE per i danni provocati da fatti colposi dei propri dipendenti nell'esercizio delle mansioni loro affidate. Il CONDUTTORE si obbliga a rispondere puntualmente dei danni causati dai propri familiari, dipendenti o da tutte le persone che egli ammette temporaneamente nei locali. Si obbliga inoltre a tenere sollevata; ed indenne la LOCATRICE da eventuali danni cagionati con propria colpa o dalle persone delle quali è chiamato a rispondere e derivanti dall'uso del gas o dell'acqua o dell'elettricità. Il CONDUTTORE è tenuto a fruire, se fomiti, dei servizi di condizionamento, raffrescamento e riscaldamento nei periodi previsti per l'erogazione e deve rimborsare alla LOCATRICE, con le modalità stabilite all'articolo 6, la relativa spesa. Il CONDUTTORE non può altresì esimersi dall'obbligo di rimborsare nelle misure contrattualmente stabilite le spese poste a suo carico relative agli altri servizi resi, ove rinunzi .a tutti o parte dei servizi stessi. Il CONDUTTORE ha diritto di voto, in luogo della LOCATRICE, nelle deliberazioni dell'assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulle deliberazioni relative alla modificazione degli altri servizi comuni. Quanto stabilito in materia di condizionamento, raffrescamento e riscaldamento si applica anche ove si tratti di edificio non in condominio. In tale caso (e con l'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni del codice civile sull'assemblea dei condomini) i conduttori si riuniscono in apposita assemblea, convocata dalla LOCATRICE o da almeno tre conduttori. La LOCATRICE, per motivate ragioni, si riserva il diritto di far visitare da propri incaricati i locali dati in locazione. Il CONDUTTORE si impegna altresì a consentire la visita dell'unità immobiliare locatagli sia agli aspiranti nuovi conduttori, in caso di risoluzione del presente rapporto, sia, in caso di vendita, agli aspiranti acquirenti. A tal fine il CONDUTTORE si obbliga a concordare con la LOCATRICE un giorno lavorativo della settimana in cui consentire la visita; l'orario di visita sarà concordato e comunque compreso nell'arco di tempo intercorrente tra le ore 8 e le ore 12 e tra le ore 16 e le 20, per una durata di due ore. da diritto alla LOCATRICE di chiedere la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1453 del Codice civile. La Commissione di conciliazione, di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 431/98, è composta al massimo da tre membri di cui due scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell'Accordo territoriale sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore ed un terzo - che svolge funzioni di presidente - sulla base della scelta operata dai due componenti come sopra designati qualora gli stessi ritengano di nominarlo. La richiesta di intervento della Commissione non determina la sospensione delle obbligazioni contrattuali. A tutti gli effetti del presente contratto, comprese la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il CONDUTTORE elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l'ufficio di segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato. Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo e non può essere provata, se non con atto scritto. La LOCATRICE ed il CONDUTTORE si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (legge n. 675/96). Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal Codice civile, dalle leggi n. 392/78 e n, 431/98 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431/98 ed agli Accordi di cui all'articolo 2. In quanto vi siano più conduttori tutti gli obblighi del presente contratto s'intendono dagli stessi assunti solidalmente. Per la disdetta del contratto da parte della LOCATRICE si applica l'articolo 3 della legge n. 431/98. Altre clausole:..................................................................................... Xxxxx, approvato e sottoscritto .....................................li..................................... Il locatore ........................................ Il conduttore..................................... A mente dell'articolo 1342,., secondo xxxxx, del Codice civile, le partì specificamente approvano i patti di cui agli articoli 1, 2, 3 , 4, 5 ,6, 7 , 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Il locatore ........................................ Il conduttore..................................... Allegato E : Locazione abitativa per studenti universitari TIPO DI CONTRATTO (Legge 9 dicembre 1998, n. 431 articolo 5, comma 2) Il/La sig./ soc. (1) .....................................di seguito denominato/a locatore (assistito/a da (2) .....................................in persona di .....................................) concede in locazione al/alla sig. (i) .......................................................................... ai sig. ri (1) di seguito denominato/ a/i conduttore/i, identificato/a/i mediante (3) ....................................... (assistito/a/i da (2) .......................................in persona di ), che accetta/ no, per sé e aventi causa, l'unità immobiliare posta in.......................................................................... via.....................................n.....................................piano .....................................scala..................................... int.....................................composta dì n. ....................................vani, oltre cucina e servizi, e dotata altresì dei seguenti elementi accessori (indicare quali: solaio, cantina, autorimessa singola, posto macchina in comune o meno, ecc.) non ammobiliata/ammobiliata (4) come da elenco a parte sottoscritto dalle parti.
Appears in 2 contracts
Samples: Contratti Di Locazione Agevolati, Contratti Di Locazione Agevolati
Divieti. E' fatto divieto vietato al CONDUTTORE occupare con materiali od oggetti gli spazi comuni, nonché porre fissi, infissi, targhe, insegne, tende di qualsiasi genere e condizionatori all'esterno dell'unità immobiliare locatagli, salvo che a ciò non sia stato preventivamente autorizzato dalla LOCATRICE, la quale si riserva in ogni caso la disponibilità dell'esterno dell'immobile. E' fatto altresì vietato divieto di installare antenne radio o TV senza il preventivo consenso della LOCATRICE, che potrà indicare le modalità di installazione. In caso di unità immobiliare sita in condominio, vale la normativa del relativo regolamento condominiale. Il CONDUTTORE prende atto che è assolutamente vietato entrare con veicoli di qualsiasi tipo nei cortile, nei viali di accesso è e comunque nelle zone private circostanti il fabbricato, così come è vietato far sostare veicoli di sorta in tali zone, salvo espressa autorizzazione della LOCATRICE. In caso di unità immobiliare sita in condominio, vale la normativa del relativo regolamento .condominialecondominiale. Il CONDUTTORE è costituito custode della cosa locata. Egli esonera espressamente la LOCATRICE da qualsiasi responsabilità per danni diretti ed indiretti che potessero derivargli da fatti dolosi o colposi di altri conduttori o di terzi in genere. Resta ferma la responsabilità della LOCATRICE per i danni provocati da fatti colposi dei propri dipendenti nell'esercizio delle mansioni loro affidate. Il CONDUTTORE si obbliga a rispondere puntualmente dei danni causati dai propri familiari, dipendenti o da tutte le persone che egli ammette temporaneamente nei locali. Si obbliga inoltre a tenere sollevata; sollevata ed indenne la LOCATRICE da eventuali danni cagionati con propria colpa o dalle persone delle quali è chiamato a rispondere e derivanti dall'uso del gas o gas, dell'acqua o dell'elettricità. Il CONDUTTORE è tenuto a fruire, se fomitiforniti, dei servizi di condizionamento, raffrescamento e riscaldamento nei periodi previsti per l'erogazione e è deve rimborsare alla LOCATRICE, con le modalità stabilite all'articolo 6, la relativa spesa. Il CONDUTTORE non può altresì esimersi dall'obbligo di rimborsare nelle misure contrattualmente stabilite le spese poste a suo carico relative agli altri servizi resi, ove rinunzi .a a tutti o parte dei servizi stessi. Il CONDUTTORE ha diritto di voto, in luogo della LOCATRICE, nelle deliberazioni dell'assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulle deliberazioni relative alla modificazione degli altri servizi comuni. Quanto stabilito in materia di condizionamento, raffrescamento e riscaldamento si applica anche ove si tratti di edificio non in condominio. In tale caso (e con l'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni del codice civile sull'assemblea dei condomini) i conduttori si riuniscono in apposita assemblea, convocata dalla LOCATRICE o da almeno tre conduttori. La LOCATRICE, per motivate ragioni, si riserva il diritto di far visitare da propri incaricati i locali dati in locazione. Il CONDUTTORE si impegna altresì a consentire la la. visita dell'unità immobiliare locatagli sia agli aspiranti nuovi conduttori, in caso di risoluzione del presente rapporto, sia, in caso di vendita, agli aspiranti acquirenti. A tal fine il CONDUTTORE si obbliga a concordare con la LOCATRICE un giorno lavorativo della settimana in cui consentire la visita; l'orario di visita verrà del pari concordato, e sarà concordato e comunque compreso nell'arco di tempo intercorrente tra le ore 8 e le ore 12 e tra le ore 16 e le 20, per una durata di due ore. da diritto alla LOCATRICE di chiedere la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1453 del Codice civile. La Commissione di conciliazione, di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 431/98, è composta al massimo da tre membri di cui due scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell'Accordo territoriale sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore ed un terzo - che svolge funzioni di presidente - sulla base della scelta operata dai due componenti come sopra .come .sopra designati qualora gli stessi ritengano di nominarlo. La richiesta di intervento della Commissione non .non determina la sospensione delle obbligazioni contrattuali. A tutti gli effetti del presente contratto, comprese la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il CONDUTTORE elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l'ufficio di segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato. Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo luogo, e non può essere provata, se non con atto scritto. La LOCATRICE Il locatore ed il CONDUTTORE conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri propri, dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (legge n. 675/96). In quanto vi siano più conduttori tutti gli obblighi del presente contratto s'intendono dagli stessi assunti solidalmente. Per quanto non previsto dal presente contratto .contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal dai Codice civile, dalle leggi n. 392/78 e n, n. 431/98 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431/98 ed agli Accordi di cui all'articolo 2. In quanto vi siano più conduttori tutti gli obblighi del presente contratto s'intendono dagli stessi assunti solidalmente. Per la disdetta del contratto da parte della LOCATRICE si applica l'articolo 3 della legge n. 431/98. Altre clausole:..................................................................................... ..................................... Xxxxx, approvato e sottoscritto .....................................Xxxxx, approvato e sottoscritto ............................., li. ........................................ Il locatore..................................... Il locatore ........................................ Il conduttore..................................... .................................. A mente dell'articolo 1342,., secondo xxxxx, ; del Codice civile, le partì parti specificamente approvano i patti di cui agli articoli 1, 2, 3 3, 4, 5 ,5, 6, 7 8, 89, 10, 11, 12, 13, 14.14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 2420 e 21 del presente contratto. Il locatore ........................................ locatore..................................... Il conduttore..................................... Allegato E : Locazione abitativa per studenti universitari TIPO DI CONTRATTO (Legge 9 dicembre 1998, n. 431 articolo 5, comma 21) Il/La sig./ socsig./soc. (1) .....................................di seguito denominato/denominato/ a locatore (assistito/a da (2) .......................................................................... in persona di di.....................................) concede in locazione al/alla sig. (i) .......................................................................... ai sig. ri (1) ..................................... di seguito denominato/ a/i a conduttore/i, identificato/a/i identificato/ a mediante (3) ....................................... ..................................... (assistito/a/i assistito/ a da (2) .......................................in persona di di.....................................), che accetta/ noaccetta, per sé e suoi aventi causa, l'unità immobiliare posta in.......................................................................... ..................................... via.....................................n.....................................piano piano.....................................scala..................................... ................................ int.....................................composta dì di n. ....................................vani, oltre cucina e servizi, e dotata altresì dei seguenti elementi accessori (indicare quali: solaio, cantina, autorimessa singola, posto macchina in comune o meno, ecc.) non ammobiliata/ammobiliata / ammobiliata (4) come da elenco a parte sottoscritto dalle parti.
Appears in 2 contracts
Samples: Contratti Di Locazione Agevolati, Contratti Di Locazione Agevolati
Divieti. E' fatto divieto al CONDUTTORE di occupare con materiali od oggetti gli spazi comuni, nonché porre fissi, infissi, targhe, insegne, tende di qualsiasi genere e condizionatori all'esterno dell'unità immobiliare locatagli, salvo che a ciò non sia stato preventivamente autorizzato dalla LOCATRICE, la quale si riserva in ogni caso la disponibilità dell'esterno dell'immobile. E' altresì vietato installare antenne radio o TV senza il preventivo consenso della LOCATRICE, che potrà indicare le modalità di installazione. Il CONDUTTORE prende atto che è assolutamente vietato entrare entrare: con veicoli .veicoli di qualsiasi tipo nei cortile, nei viali di accesso è e comunque nelle zone private circostanti il fabbricato, così come è .è vietato far sostare veicoli di sorta in tali zone, salvo espressa autorizzazione della LOCATRICE. In caso di unità immobiliare sita, in condominio, vale la normativa del relativo regolamento condominiale. In caso di unità immobiliare sita in condominio, vale la normativa del relativo regolamento .condominialecondominiale. Il CONDUTTORE è costituito custode della cosa locata. Egli esonera espressamente la LOCATRICE da qualsiasi responsabilità per danni diretti ed indiretti che potessero derivargli da fatti dolosi o colposi di altri conduttori o di terzi in genere. Resta ferma la responsabilità della LOCATRICE per i danni provocati da fatti colposi dei propri dipendenti nell'esercizio delle mansioni loro affidate. Il CONDUTTORE si obbliga a rispondere puntualmente dei danni causati dai .dai propri familiari, dipendenti o da tutte le persone che egli ammette temporaneamente nei locali. Si obbliga inoltre a tenere sollevata; sollevata ed indenne la LOCATRICE da eventuali danni cagionati con propria colpa o dalle persone delle quali è chiamato a rispondere e derivanti dall'uso del gas o dell'acqua o dell'elettricità. Il CONDUTTORE è tenuto a fruire, se fomiti, dei servizi di condizionamento, raffrescamento e riscaldamento nei periodi previsti per l'erogazione e deve rimborsare alla LOCATRICE, con le modalità stabilite all'articolo 6, la relativa spesa. Il CONDUTTORE non può altresì esimersi dall'obbligo di rimborsare nelle misure contrattualmente stabilite le spese poste a suo carico relative agli altri servizi resi, ove rinunzi .a tutti o parte dei servizi stessi. Il CONDUTTORE ha diritto di voto, in luogo della LOCATRICE, nelle deliberazioni dell'assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulle deliberazioni relative alla modificazione degli altri servizi comuni. Quanto stabilito in materia di condizionamento, raffrescamento e riscaldamento si applica anche ove si tratti di edificio non in condominio. In tale caso (e con l'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni del codice civile sull'assemblea dei condomini) i conduttori si riuniscono in apposita assemblea, convocata dalla LOCATRICE o da almeno tre conduttori. La LOCATRICE, per motivate ragioni, si riserva il diritto di far visitare da propri incaricati i locali dati in locazione. Il CONDUTTORE si impegna altresì a consentire la visita dell'unità immobiliare locatagli sia agli aspiranti nuovi conduttori, in caso di risoluzione del presente rapporto, sia, in caso di vendita, agli aspiranti acquirenti. A tal fine il CONDUTTORE si obbliga a concordare con la LOCATRICE un giorno lavorativo della settimana in cui consentire la visita; l'orario di visita sarà concordato e comunque compreso nell'arco di tempo intercorrente tra le ore 8 e le ore 12 e tra le ore 16 e le 20, per una durata di due ore. da diritto alla LOCATRICE di chiedere la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1453 del Codice civile. La Commissione di conciliazione, di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 431/98, è composta al massimo da tre membri di cui due scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell'Accordo territoriale sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore ed un terzo - che svolge funzioni di presidente - sulla base della scelta operata dai due componenti come sopra designati qualora gli stessi ritengano di nominarlo. La richiesta di intervento della Commissione non determina la sospensione delle obbligazioni contrattuali. A tutti gli effetti del presente contratto, comprese la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il CONDUTTORE elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l'ufficio di segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato. Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo e non può essere provata, se non con atto scritto. La LOCATRICE ed il CONDUTTORE si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (legge n. 675/96). Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal Codice civile, dalle leggi n. 392/78 e n, 431/98 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431/98 ed agli Accordi di cui all'articolo 2. In quanto vi siano più conduttori tutti gli obblighi del presente contratto s'intendono dagli stessi assunti solidalmente. Per la disdetta del contratto da parte della LOCATRICE si applica l'articolo 3 della legge n. 431/98. Altre clausole:..................................................................................... Xxxxx, approvato e sottoscritto .....................................li..................................... Il locatore ........................................ Il conduttore..................................... A mente dell'articolo 1342,., secondo xxxxx, del Codice civile, le partì specificamente approvano i patti di cui agli articoli 1, 2, 3 , 4, 5 ,6, 7 , 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Il locatore ........................................ Il conduttore..................................... Allegato E : Locazione abitativa per studenti universitari TIPO DI CONTRATTO (Legge 9 dicembre 1998, n. 431 articolo 5, comma 2) Il/La sig./ soc. (1) .....................................di seguito denominato/a locatore (assistito/a da (2) .....................................in persona di .....................................) concede in locazione al/alla sig. (i) .......................................................................... ai sig. ri (1) di seguito denominato/ a/i conduttore/i, identificato/a/i mediante (3) ....................................... (assistito/a/i da (2) .......................................in persona di ), che accetta/ no, per sé e aventi causa, l'unità immobiliare posta in.......................................................................... via.....................................n.....................................piano .....................................scala..................................... int.....................................composta dì n. ....................................vani, oltre cucina e servizi, e dotata altresì dei seguenti elementi accessori (indicare quali: solaio, cantina, autorimessa singola, posto macchina in comune o meno, ecc.) non ammobiliata/ammobiliata (4) come da elenco a parte sottoscritto dalle parti.
Appears in 2 contracts
Samples: Contratti Di Locazione Agevolati, Contratti Di Locazione Agevolati
Divieti. E' fatto divieto Sono vietati tutti i comportamenti non attinenti a quanto precisato nei vari Titoli di questo Regolamento. Sono in particolare vietati:
a) la cernita, il rovistamento e il prelievo dei rifiuti collocati negli appositi contenitori o diversamente conferiti al CONDUTTORE occupare con materiali od oggetti servizio, ovvero presso gli spazi comuniimpianti di recupero o smaltimento;
b) l'esposizione di sacchetti e/o di contenitori domestici contenenti rifiuti lungo il percorso di raccolta in giorni diversi e fuori degli orari stabiliti;
c) l’uso improprio dei vari tipi di contenitori utilizzati per la raccolta dei rifiuti, compresi l'imbrattamento, l'affissione di manifesti o altro;
d) lo spostamento dei contenitori dalla sede in cui sono stati collocati, il loro ribaltamento e danneggiamento, nonché porre fissilo sblocco del sistema di frenatura degli stessi;
e) i comportamenti che creino intralcio o ritardo all’opera degli addetti ai servizi, infissiinclusa la sosta di veicoli negli spazi di manovra dei mezzi adibiti alla raccolta ed allo spazzamento;
f) il conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati;
g) il conferimento al servizio di raccolta di materiali voluminosi che non siano stati precedentemente ridotti, targheo che per dimensioni, insegneconsistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, tende nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi;
h) il conferimento al servizio di qualsiasi genere raccolta di rifiuti liquidi, sciolti o in sacchetti non ben chiusi, nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure costituire situazione di pericolo;
i) la combustione di qualunque tipo di rifiuto;
j) l'abbandono delle varie tipologie di rifiuti al di fuori dei contenitori;
k) il gettito di piccoli rifiuti sul suolo pubblico o ad uso pubblico (bucce, pezzi di carta, sigarette, barattoli, bottiglie e condizionatori all'esterno dell'unità immobiliare locataglisimili), salvo che a ciò nonché l'insudiciamento da parte dei cani o di altri animali;
l) il conferimento al servizio di raccolta di animali morti o il loro abbandono su aree pubbliche o ad uso pubblico, e sulle aree private;
m) il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti speciali per i quali non sia stato preventivamente autorizzato dalla LOCATRICE, stata stipulata apposita convenzione;
n) il danneggiamento delle strutture del servizio pubblico di smaltimento rifiuti.
o) Presso i Centri di raccolta differenziata è vietato: - l’abbandono di rifiuti all’esterno dei Centri di raccolta differenziata stessi; - l’accesso in orari e giorni diversi da quelli di apertura; - il conferimento di rifiuti all’esterno degli appositi contenitori; - il conferimento di rifiuti della tipologia diversa da quella a cui i contenitori sono destinati; - la quale si riserva in ogni caso la disponibilità dell'esterno dell'immobile. E' altresì vietato installare antenne radio o TV senza il preventivo consenso della LOCATRICE, che potrà indicare le modalità di installazione. Il CONDUTTORE prende atto che è assolutamente vietato entrare con veicoli di qualsiasi tipo nei cortile, nei viali di accesso è comunque nelle zone private circostanti il fabbricato, così come è vietato far sostare veicoli di sorta in tali zone, salvo espressa autorizzazione della LOCATRICE. In caso di unità immobiliare sita in condominio, vale la normativa del relativo regolamento .condominiale. Il CONDUTTORE è costituito custode della cosa locata. Egli esonera espressamente la LOCATRICE da qualsiasi responsabilità per danni diretti ed indiretti che potessero derivargli da fatti dolosi o colposi di altri conduttori o di terzi in genere. Resta ferma la responsabilità della LOCATRICE per i danni provocati da fatti colposi dei propri dipendenti nell'esercizio delle mansioni loro affidate. Il CONDUTTORE si obbliga a rispondere puntualmente dei danni causati dai propri familiari, dipendenti o da tutte le persone che egli ammette temporaneamente nei locali. Si obbliga inoltre a tenere sollevata; ed indenne la LOCATRICE da eventuali danni cagionati con propria colpa o dalle persone delle quali è chiamato a rispondere e derivanti dall'uso del gas o dell'acqua o dell'elettricità. Il CONDUTTORE è tenuto a fruire, se fomiti, dei servizi di condizionamento, raffrescamento e riscaldamento nei periodi previsti per l'erogazione e deve rimborsare alla LOCATRICE, con le modalità stabilite all'articolo 6, la relativa spesa. Il CONDUTTORE non può altresì esimersi dall'obbligo di rimborsare nelle misure contrattualmente stabilite le spese poste a suo carico relative agli altri servizi resi, ove rinunzi .a tutti o parte dei servizi stessi. Il CONDUTTORE ha diritto di voto, in luogo della LOCATRICE, nelle deliberazioni dell'assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulle deliberazioni relative alla modificazione degli altri servizi comuni. Quanto stabilito in materia di condizionamento, raffrescamento e riscaldamento si applica anche ove si tratti di edificio non in condominio. In tale caso (e con l'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni del codice civile sull'assemblea dei condomini) i conduttori si riuniscono in apposita assemblea, convocata dalla LOCATRICE o da almeno tre conduttori. La LOCATRICE, per motivate ragioni, si riserva il diritto di far visitare da propri incaricati i locali dati in locazione. Il CONDUTTORE si impegna altresì a consentire la visita dell'unità immobiliare locatagli sia agli aspiranti nuovi conduttori, in caso di risoluzione del presente rapporto, sia, in caso di vendita, agli aspiranti acquirenti. A tal fine il CONDUTTORE si obbliga a concordare con la LOCATRICE un giorno lavorativo della settimana in cui consentire la visita; l'orario di visita sarà concordato e comunque compreso nell'arco di tempo intercorrente tra le ore 8 e le ore 12 e tra le ore 16 e le 20, per una durata di due ore. da diritto alla LOCATRICE di chiedere la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1453 del Codice civile. La Commissione di conciliazione, di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 431/98, è composta al massimo da tre membri di cui due scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell'Accordo territoriale sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore ed un terzo - che svolge funzioni di presidente - sulla base della scelta operata dai due componenti come sopra designati qualora gli stessi ritengano di nominarlo. La richiesta di intervento della Commissione non determina la sospensione delle obbligazioni contrattuali. A tutti gli effetti del presente contratto, comprese la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicarecernita, il CONDUTTORE elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi rovistamento e il prelievo dei rifiuti all’interno dei contenitori o comunque detenga, presso l'ufficio in altro modo accumulati; - il conferimento di segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato. Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo e non può essere provata, se non con atto scritto. La LOCATRICE ed rifiuti speciali; - il CONDUTTORE si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto danneggiamento delle strutture dei Centri di locazione (legge n. 675/96). Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal Codice civile, dalle leggi n. 392/78 e n, 431/98 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431/98 ed agli Accordi di cui all'articolo 2. In quanto vi siano più conduttori tutti gli obblighi del presente contratto s'intendono dagli stessi assunti solidalmente. Per la disdetta del contratto da parte della LOCATRICE si applica l'articolo 3 della legge n. 431/98. Altre clausole:..................................................................................... Xxxxx, approvato e sottoscritto .....................................li..................................... Il locatore ........................................ Il conduttore..................................... A mente dell'articolo 1342,raccolta differenziata stessi., secondo xxxxx, del Codice civile, le partì specificamente approvano i patti di cui agli articoli 1, 2, 3 , 4, 5 ,6, 7 , 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Il locatore ........................................ Il conduttore..................................... Allegato E : Locazione abitativa per studenti universitari TIPO DI CONTRATTO (Legge 9 dicembre 1998, n. 431 articolo 5, comma 2) Il/La sig./ soc. (1) .....................................di seguito denominato/a locatore (assistito/a da (2) .....................................in persona di .....................................) concede in locazione al/alla sig. (i) .......................................................................... ai sig. ri (1) di seguito denominato/ a/i conduttore/i, identificato/a/i mediante (3) ....................................... (assistito/a/i da (2) .......................................in persona di ), che accetta/ no, per sé e aventi causa, l'unità immobiliare posta in.......................................................................... via.....................................n.....................................piano .....................................scala..................................... int.....................................composta dì n. ....................................vani, oltre cucina e servizi, e dotata altresì dei seguenti elementi accessori (indicare quali: solaio, cantina, autorimessa singola, posto macchina in comune o meno, ecc.) non ammobiliata/ammobiliata (4) come da elenco a parte sottoscritto dalle parti.
Appears in 1 contract
Divieti. E' fatto divieto Ogni condomino è, inoltre, tenuto ad osservare i seguenti particolari divieti: è proibito l’uso delle unità immobiliari contrario al CONDUTTORE decoro ed al buon costume del Condominio; è vietata la realizzazione di qualsiasi opera che pregiudichi le strutture portanti dell’edificio, e comunque, quelle che ne alterino l’aspetto architettonico; è vietata qualsiasi modificazione al fabbricato, anche quando non ne guasti l’estetica e la simmetria esteriore, senza la preventiva approvazione dell’Assemblea; è vietato tenere nelle unità immobiliari mobili e oggetti di peso superiore alla portata dei solai, ritenendosi il condomino responsabile per i danni che da tale inosservanza dovessero derivare all’edificio ed alle persone; è vietato realizzare, sia all’interno che all’esterno delle singole unità immobiliari, qualunque modifica agli impianti di uso generale, senza l’autorizzazione dell’Assemblea; è vietata la destinazione degli appartamenti e locali di proprietà esclusiva ad uso diverso dall’abitativo o da ufficio professionale privato, senza la preventiva autorizzazione dell’Assemblea; è vietato occupare con materiali od costruzioni provvisorie o ingombrare con oggetti gli spazi mobili le scale, le terrazze comuni, nonché porre fissigli anditi, infissiil giardino, targheil belvedere, insegnei viali. L’occupazione delle cose comuni è, tuttavia, consentita quando si debbano eseguire lavori agli appartamenti ed ai locali dei singoli condomini, purché sia limitata allo spazio e dal tempo strettamente indispensabili e, non impedisca l’uso delle cose stesse da parte di altri condomini; è vietato collocare piante o vasi di fiori sui davanzali delle finestre e sui parapetti dei balconi, senza che siano muniti di riparo fisso in ferro e sistemati in apposite fioriere; è vietato chiudere, sia pure parzialmente, i balconi e le terrazze dell’edificio; l’eventuale applicazione di tende o grate è subordinata ad un progetto unitario da sottoporre alla approvazione dell’Assemblea; è vietata l’apposizione di insegne luminose e dipinte e in genere, di mezzi pubblicitari sulla facciata. L’apposizione di insegne e targhe professionali negli androni e nelle scale è subordinata alla autorizzazione dell’Amministratore che deve tendere, per quanto possibile, alla uniformità dei caratteri e del materiale impiegato, previa autorizzazione dell’Assemblea condominiale; è vietata, in ogni caso, l’applicazione di insegne di qualsiasi genere o contenuto sui balconi e condizionatori all'esterno dell'unità immobiliare locatagliaree visibili all’esterno di ciascuna unità immobiliare; è vietato mantenere ed allevare animali che possano costituire pericolo a causa della loro aggressività, salvo che a ciò non sia stato preventivamente autorizzato dalla LOCATRICEo per motivi igienici-sanitari e di pubblica tranquillità; è vietato arrecare disturbo agli altri condomini, la quale si riserva in ogni caso la disponibilità dell'esterno dell'immobile. E' altresì vietato installare antenne radio o TV senza il preventivo consenso della LOCATRICE, che potrà indicare le modalità specie nelle ore di installazioneriposo diurno e notturno. Il CONDUTTORE prende atto che è assolutamente vietato entrare con veicoli di qualsiasi tipo nei cortilevolume degli apparecchi radio e televisivi, nei viali di accesso è comunque nelle zone private circostanti il fabbricatodopo le ore 23, così come dovrà essere attenuato in modo da non arrecare disturbo ai vicini; è vietato far sostare veicoli gettare nei tombini, negli scarichi dei gabinetti e nei condotti della spazzatura, materiale che possa ingombrare le tubazioni di sorta in tali zonescarico ; le spese occorrenti allo sgombero degli scarichi, salvo espressa autorizzazione della LOCATRICE. In caso di unità immobiliare sita in condominio, vale la normativa del relativo regolamento .condominiale. Il CONDUTTORE è costituito custode della cosa locata. Egli esonera espressamente la LOCATRICE da qualsiasi responsabilità per danni diretti ed indiretti che potessero derivargli da fatti dolosi o colposi di altri conduttori o di terzi in genere. Resta ferma la responsabilità della LOCATRICE per i danni provocati da fatti colposi dei propri dipendenti nell'esercizio delle mansioni loro affidate. Il CONDUTTORE si obbliga a rispondere puntualmente dei danni causati dai propri familiari, dipendenti o da tutte le persone che egli ammette temporaneamente nei locali. Si obbliga inoltre a tenere sollevata; ed indenne la LOCATRICE e quelle derivanti da eventuali danni cagionati con propria colpa o dalle persone delle quali è chiamato a rispondere e derivanti dall'uso del gas o dell'acqua o dell'elettricità. Il CONDUTTORE è tenuto a fruireagli impianti comuni, se fomiti, dei servizi di condizionamento, raffrescamento e riscaldamento nei periodi previsti per l'erogazione e deve rimborsare alla LOCATRICE, con le modalità stabilite all'articolo 6, la relativa spesa. Il CONDUTTORE non può altresì esimersi dall'obbligo di rimborsare nelle misure contrattualmente stabilite le spese poste a suo carico relative agli altri servizi resi, ove rinunzi .a tutti o parte dei servizi stessi. Il CONDUTTORE ha diritto di voto, in luogo della LOCATRICE, nelle deliberazioni dell'assemblea condominiale relative alle spese vetri ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulle deliberazioni relative alla modificazione degli altri servizi comuni. Quanto stabilito in materia di condizionamento, raffrescamento e riscaldamento si applica anche ove si tratti di edificio non in condominio. In tale caso (e con l'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni del codice civile sull'assemblea dei condomini) i conduttori si riuniscono in apposita assemblea, convocata dalla LOCATRICE o da almeno tre conduttori. La LOCATRICE, per motivate ragioniaccessori, si riserva il diritto intendono a carico di far visitare da propri incaricati chi le ha provocate; è vietato gettare acqua e qualsiasi altro dalle finestre e dai balconi; è vietato calpestare i locali dati in locazione. Il CONDUTTORE si impegna altresì a consentire la visita dell'unità immobiliare locatagli sia agli aspiranti nuovi conduttorigiardini e danneggiare le piante; è vietato, in caso di risoluzione del presente rapportoaltresì, sia, in caso di vendita, agli aspiranti acquirenti. A tal fine il CONDUTTORE si obbliga a concordare con la LOCATRICE un giorno lavorativo della settimana in cui consentire la visita; l'orario di visita sarà concordato e comunque compreso nell'arco di tempo intercorrente tra le ore 8 e le ore 12 e tra le ore 16 e le 20, per una durata di due ore. da diritto alla LOCATRICE di chiedere la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1453 del Codice civile. La Commissione di conciliazione, di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 431/98, è composta al massimo da tre membri di cui due scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell'Accordo territoriale sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore condurre cani ed un terzo - che svolge funzioni di presidente - sulla base della scelta operata dai due componenti come sopra designati qualora gli stessi ritengano di nominarlo. La richiesta di intervento della Commissione non determina la sospensione delle obbligazioni contrattuali. A tutti gli effetti del presente contratto, comprese la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il CONDUTTORE elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l'ufficio di segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato. Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo e non può essere provata, se non con atto scritto. La LOCATRICE ed il CONDUTTORE si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (legge n. 675/96). Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal Codice civile, dalle leggi n. 392/78 e n, 431/98 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431/98 ed agli Accordi di cui all'articolo 2. In quanto vi siano più conduttori tutti gli obblighi del presente contratto s'intendono dagli stessi assunti solidalmente. Per la disdetta del contratto da parte della LOCATRICE si applica l'articolo 3 della legge n. 431/98. Altre clausole:..................................................................................... Xxxxx, approvato e sottoscritto .....................................li..................................... Il locatore ........................................ Il conduttore..................................... A mente dell'articolo 1342,altri animali nel giardino., secondo xxxxx, del Codice civile, le partì specificamente approvano i patti di cui agli articoli 1, 2, 3 , 4, 5 ,6, 7 , 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Il locatore ........................................ Il conduttore..................................... Allegato E : Locazione abitativa per studenti universitari TIPO DI CONTRATTO (Legge 9 dicembre 1998, n. 431 articolo 5, comma 2) Il/La sig./ soc. (1) .....................................di seguito denominato/a locatore (assistito/a da (2) .....................................in persona di .....................................) concede in locazione al/alla sig. (i) .......................................................................... ai sig. ri (1) di seguito denominato/ a/i conduttore/i, identificato/a/i mediante (3) ....................................... (assistito/a/i da (2) .......................................in persona di ), che accetta/ no, per sé e aventi causa, l'unità immobiliare posta in.......................................................................... via.....................................n.....................................piano .....................................scala..................................... int.....................................composta dì n. ....................................vani, oltre cucina e servizi, e dotata altresì dei seguenti elementi accessori (indicare quali: solaio, cantina, autorimessa singola, posto macchina in comune o meno, ecc.) non ammobiliata/ammobiliata (4) come da elenco a parte sottoscritto dalle parti.
Appears in 1 contract
Samples: Regolamento Di Condominio
Divieti. Sono vietati l’abbandono e il deposito incontrollato di qualsiasi rifiuto, immondizia, rifiuto solido, semi-solido e liquido e in genere materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti, sul suolo e nel suolo, ivi comprese le sponde dei laghi, dei canali, dei torrenti e dei fiumi, come pure l’immissione di rifiuti nelle acque superficiali e sotterranee. E' fatto divieto ’ comunque vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi rifiuto solido o liquido sulle aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi privati visibili al CONDUTTORE occupare con materiali od oggetti gli spazi comunipubblico, nonché porre fissiintrodurre rifiuti nelle caditoie e nei pozzetti stradali o immetterli negli scarichi fognari, infissisalvo ove sia consentito da norme specifiche. Ai fini della corretta gestione dei rifiuti, targheè vietato conferire le diverse tipologie di rifiuti in violazione delle modalità stabilite per ciascuna di esse con il presente Regolamento e con ogni relativa disposizione attuativa adottata dall’Amministrazione o dal gestore del servizio. E’ vietato, insegnesia in area pubblica che privata, tende incendiare rifiuti di qualsiasi genere natura. Sono vietati: - l’abbandono, lo scarico, il deposito incontrollato di rifiuti su aree pubbliche o ad uso pubblico, e condizionatori all'esterno dell'unità immobiliare locataglisulle aree private; - la cernita, salvo il rovistamento e il prelievo dei rifiuti collocati negli appositi contenitori o diversamente conferiti al servizio; - l’esposizione di contenitori lungo il percorso di raccolta in giorni diversi e fuori dagli orari stabiliti dal gestore del servizio; - l’uso improprio di vari tipi di contenitori utilizzati per la raccolta di rifiuti; - l’utilizzo di contenitori non assegnati all’utenza; - l’imbrattamento, l’affissione di manifesti o altro sui contenitori per la raccolta dei rifiuti ; - i comportamenti che a ciò creino intralcio o ritardo all’opera degli addetti ai servizi, inclusa la sosta di veicoli in spazi non consentiti; - il conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati; - il conferimento al servizio di raccolta di materiali che non siano stati precedentemente ridotti di volume o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai cittadini e agli addetti ai servizi; - il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti liquidi nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure costituire situazione di pericolo; - il conferimento al servizio pubblico della frazione non recuperabile sciolta; - l’abbandono di rifiuti al di fuori dei contenitori; - l’abbandono di piccoli rifiuti su suolo pubblico o ad uso pubblico (bucce, pezzi di carta,sigarette, barattoli, bottiglie e simili); - l’abbandono di ingombranti e macerie su suolo pubblico; - ai proprietari di animali domestici, l’imbrattamento del suolo pubblico con escrementi animali; - il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti speciali per i quali non sia stato preventivamente autorizzato dalla LOCATRICE, la quale si riserva in ogni caso la disponibilità dell'esterno dell'immobile. E' altresì vietato installare antenne radio o TV senza stata stipulata apposita convenzione; - il preventivo consenso della LOCATRICE, che potrà indicare le modalità danneggiamento delle strutture pubbliche di installazione. Il CONDUTTORE prende atto che è assolutamente vietato entrare con veicoli di qualsiasi tipo nei cortile, nei viali di accesso è comunque nelle zone private circostanti smaltimento rifiuti; - il fabbricato, così come è vietato far sostare veicoli di sorta in tali zone, salvo espressa autorizzazione della LOCATRICE. In caso di unità immobiliare sita in condominio, vale la normativa del relativo regolamento .condominiale. Il CONDUTTORE è costituito custode della cosa locata. Egli esonera espressamente la LOCATRICE da qualsiasi responsabilità per danni diretti ed indiretti che potessero derivargli da fatti dolosi o colposi di altri conduttori o di terzi in genere. Resta ferma la responsabilità della LOCATRICE per i danni provocati da fatti colposi conferimento dei propri dipendenti nell'esercizio delle mansioni loro affidate. Il CONDUTTORE si obbliga a rispondere puntualmente dei danni causati dai propri familiari, dipendenti o da tutte le persone che egli ammette temporaneamente nei locali. Si obbliga inoltre a tenere sollevata; ed indenne la LOCATRICE da eventuali danni cagionati con propria colpa o dalle persone delle quali è chiamato a rispondere e derivanti dall'uso del gas o dell'acqua o dell'elettricità. Il CONDUTTORE è tenuto a fruire, se fomiti, dei servizi di condizionamento, raffrescamento e riscaldamento nei periodi previsti per l'erogazione e deve rimborsare alla LOCATRICE, con le modalità stabilite all'articolo 6, la relativa spesa. Il CONDUTTORE non può altresì esimersi dall'obbligo di rimborsare nelle misure contrattualmente stabilite le spese poste a suo carico relative agli altri servizi resi, ove rinunzi .a tutti o parte dei servizi stessi. Il CONDUTTORE ha diritto di voto, in luogo della LOCATRICE, nelle deliberazioni dell'assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulle deliberazioni relative alla modificazione degli altri servizi comuni. Quanto stabilito in materia di condizionamento, raffrescamento e riscaldamento si applica anche ove si tratti di edificio non in condominio. In tale caso (e con l'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni del codice civile sull'assemblea dei condomini) i conduttori si riuniscono in apposita assemblea, convocata dalla LOCATRICE o da almeno tre conduttori. La LOCATRICE, per motivate ragioni, si riserva il diritto di far visitare da propri incaricati i locali dati in locazione. Il CONDUTTORE si impegna altresì a consentire la visita dell'unità immobiliare locatagli sia agli aspiranti nuovi conduttori, in caso di risoluzione del presente rapporto, sia, in caso di vendita, agli aspiranti acquirenti. A tal fine il CONDUTTORE si obbliga a concordare con la LOCATRICE un giorno lavorativo della settimana in cui consentire la visita; l'orario di visita sarà concordato e comunque compreso nell'arco di tempo intercorrente tra le ore 8 e le ore 12 e tra le ore 16 e le 20, per una durata di due ore. da diritto alla LOCATRICE di chiedere la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1453 del Codice civile. La Commissione di conciliazione, di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 431/98, è composta al massimo da tre membri di cui due scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell'Accordo territoriale sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore ed un terzo - che svolge funzioni di presidente - sulla base della scelta operata dai due componenti come sopra designati qualora gli stessi ritengano di nominarlo. La richiesta di intervento della Commissione non determina la sospensione delle obbligazioni contrattuali. A tutti gli effetti del presente contratto, comprese la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il CONDUTTORE elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l'ufficio di segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato. Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo e non può essere provata, se non con atto scritto. La LOCATRICE ed il CONDUTTORE si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (legge n. 675/96). Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal Codice civile, dalle leggi n. 392/78 e n, 431/98 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431/98 ed agli Accordi di cui all'articolo 2. In quanto vi siano più conduttori tutti gli obblighi del presente contratto s'intendono dagli stessi assunti solidalmente. Per la disdetta del contratto rifiuti da parte della LOCATRICE si applica l'articolo 3 della legge n. 431/98. Altre clausole:..................................................................................... Xxxxx, approvato e sottoscritto .....................................li..................................... Il locatore ........................................ Il conduttore..................................... A mente dell'articolo 1342,di utenti non residenti o non aventi sede nel territorio comunale., secondo xxxxx, del Codice civile, le partì specificamente approvano i patti di cui agli articoli 1, 2, 3 , 4, 5 ,6, 7 , 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Il locatore ........................................ Il conduttore..................................... Allegato E : Locazione abitativa per studenti universitari TIPO DI CONTRATTO (Legge 9 dicembre 1998, n. 431 articolo 5, comma 2) Il/La sig./ soc. (1) .....................................di seguito denominato/a locatore (assistito/a da (2) .....................................in persona di .....................................) concede in locazione al/alla sig. (i) .......................................................................... ai sig. ri (1) di seguito denominato/ a/i conduttore/i, identificato/a/i mediante (3) ....................................... (assistito/a/i da (2) .......................................in persona di ), che accetta/ no, per sé e aventi causa, l'unità immobiliare posta in.......................................................................... via.....................................n.....................................piano .....................................scala..................................... int.....................................composta dì n. ....................................vani, oltre cucina e servizi, e dotata altresì dei seguenti elementi accessori (indicare quali: solaio, cantina, autorimessa singola, posto macchina in comune o meno, ecc.) non ammobiliata/ammobiliata (4) come da elenco a parte sottoscritto dalle parti.
Appears in 1 contract
Samples: Regolamento Comunale
Divieti. E' È fatto divieto al CONDUTTORE occupare con materiali od oggetti agli assegnatari, pena l'applicazione delle sanzioni di cui all’art. 29 del presente Regolamento, di:
a) esercitare all’interno dei locali assegnati attività o mestieri che risultino pericolosi per gli spazi comuni, nonché porre fissi, infissi, targhe, insegne, tende di qualsiasi genere e condizionatori all'esterno dell'unità immobiliare locatagli, salvo che a ciò non sia stato preventivamente autorizzato dalla LOCATRICE, la quale si riserva in ogni caso la disponibilità dell'esterno dell'immobile. E' altresì vietato installare antenne radio altri assegnatari o TV senza il preventivo consenso della LOCATRICE, che potrà indicare le modalità di installazione. Il CONDUTTORE prende atto che è assolutamente vietato entrare con veicoli di qualsiasi tipo nei cortile, nei viali di accesso è comunque nelle zone private circostanti il fabbricato, così come è vietato far sostare veicoli di sorta in tali zone, salvo espressa autorizzazione della LOCATRICE. In caso di unità immobiliare sita in condominio, vale la normativa del relativo regolamento .condominiale. Il CONDUTTORE è costituito custode della cosa locata. Egli esonera espressamente la LOCATRICE da qualsiasi responsabilità per danni diretti ed indiretti che potessero derivargli da fatti dolosi o colposi di altri conduttori o di terzi in genere, ovvero installare nelle abitazioni e nei relativi locali pertinenti apparecchi, macchine o impianti emananti esalazioni, calore, vibrazioni, ecc., neppure laboratori, opifici, depositi o locali di verifica e smercio di pellicole cinematografiche o di qualunque materiale facilmente infiammabile o esplodente. Resta ferma la responsabilità della LOCATRICE per i danni provocati da fatti colposi I locali non possono altresì essere destinati ad usi che turbino il pacifico godimento singolo o collettivo degli appartamenti e dei propri dipendenti nell'esercizio delle mansioni loro affidateresedi del fabbricato o comunque siano contrari alla sicurezza, alla stabilità, al decoro, alla serietà, alla moralità, all’igiene, alla decenza ed al buon costume;
b) fare qualsiasi rumore e arrecare disturbo, particolarmente nelle ore dedicate al riposo, anche pomeridiano. Il CONDUTTORE si obbliga a rispondere puntualmente dei danni causati dai propri familiari, dipendenti o da tutte le persone che egli ammette temporaneamente nei locali. Si obbliga inoltre a tenere sollevata; ed indenne la LOCATRICE da eventuali danni cagionati con propria colpa o dalle persone delle quali è chiamato a rispondere e derivanti dall'uso del gas o dell'acqua o dell'elettricità. Il CONDUTTORE è tenuto a fruire, se fomiti, dei servizi di condizionamento, raffrescamento e riscaldamento nei periodi previsti per l'erogazione e deve rimborsare alla LOCATRICE, con le modalità stabilite all'articolo 6, la relativa spesa. Il CONDUTTORE non può altresì esimersi dall'obbligo di rimborsare nelle misure contrattualmente stabilite le spese poste a suo carico relative agli altri servizi resi, ove rinunzi .a tutti o parte dei servizi stessi. Il CONDUTTORE ha diritto di voto, in luogo della LOCATRICE, nelle deliberazioni dell'assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulle deliberazioni relative alla modificazione degli altri servizi comuni. Quanto stabilito in materia di condizionamento, raffrescamento e riscaldamento si applica anche ove si tratti di edificio non in condominio. In tale caso (e con l'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni del codice civile sull'assemblea dei condomini) i conduttori si riuniscono in apposita assemblea, convocata dalla LOCATRICE o da almeno tre conduttori. La LOCATRICE, per motivate ragioni, si riserva il diritto di far visitare da propri incaricati i locali dati in locazione. Il CONDUTTORE si impegna altresì a consentire la visita dell'unità immobiliare locatagli sia agli aspiranti nuovi conduttori, in caso di risoluzione del presente rapporto, sia, in caso di vendita, agli aspiranti acquirenti. A tal fine il CONDUTTORE si obbliga a concordare con la LOCATRICE un giorno lavorativo della settimana in cui consentire la visita; l'orario di visita sarà concordato e comunque compreso nell'arco di tempo intercorrente È specificatamente vietato: - nella fascia oraria compresa tra le ore 8 23.00 e le ore 12 7.00 usare utensili rumorosi e accendere elettrodomestici (quali lavatrici, lavastoviglie, aspirapolveri, trapani, ecc.); - tenere apparecchi radiofonici, televisivi, stereo, audio diffusori in genere a tonalità eccessiva; - utilizzare strumenti musicali, in assenza di norme più restrittive, per non oltre due ore giornaliere, frazionabili in periodi non compresi tra le ore 12.30 e le ore 16.00 e tra le ore 16 20.00 e le 20, per una durata 8.30. Si precisa che il limite di due ore. da diritto alla LOCATRICE di chiedere la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1453 del Codice civile. La Commissione di conciliazioneore giornaliere, potrà essere superato, sempreché l’assegnatario a propria cura e spese, provveda ad insonorizzare adeguatamente i locali utilizzati, fermo restando gl’intervalli di cui all'articolo 6 sopra;
c) eseguire i lavori di cui agli artt. 19 e 20 del decreto presente Regolamento senza il consenso scritto del Ministro soggetto gestore ovvero apportare modifiche di qualsiasi genere all’alloggio, agli accessori, nonché alle parti comuni, quali a titolo di esempio modifiche all’estetica delle infrastrutture facciate, posa di tende parasole, installazione di antenne/parabole satellitari, montaggio di condizionatori ecc.;
d) manomettere/modificare gli impianti elettrici e del gas e dei trasporti relativi componenti;
e) aggiungere/togliere/modificare tubazioni, componenti ed elementi scaldanti dell’impianto di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 431/98, è composta al massimo da tre membri di cui due scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell'Accordo territoriale sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore ed un terzo - che svolge funzioni di presidente - sulla base della scelta operata dai due componenti come sopra designati qualora gli stessi ritengano di nominarlo. La richiesta di intervento della Commissione non determina la sospensione delle obbligazioni contrattuali. A tutti gli effetti del presente contratto, comprese la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il CONDUTTORE elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l'ufficio di segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato. Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo e non può essere provatariscaldamento;
f) immettere, se non con atto scrittoespressamente autorizzati dal soggetto gestore, gli scarichi prodotti da qualunque tipo di stufa da riscaldamento nei tiraggi degli esalatori della cucina, nelle canne fumarie preesistenti o direttamente nella facciata dell’edificio;
g) tenere nell'alloggio o nelle sue pertinenze materiali infiammabili o combustibili (es. La LOCATRICE ed bombole del gas, cherosene, etc.) in quantità o modalità differenti da quelle consentite per i normali usi domestici dalla normativa vigente;
h) gettare qualsiasi corpo otturante negli scarichi, onde evitare il CONDUTTORE si autorizzano reciprocamente a comunicare verificarsi di intasamenti che possano causare il cattivo funzionamento delle fosse biologiche;
i) tenere cose e/o animali in numero e varietà tali da recare disturbo o danno all'alloggio o a terzi o da pregiudicare l'igiene e la salute collettiva;
j) caricare eccessivamente i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (legge n. 675/96). Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal Codice civile, dalle leggi n. 392/78 pavimenti e n, 431/98 i balconi o comunque pregiudicare la stabilità strutturale e lo stato di fatto dell’alloggio e/o delle sue pertinenze;
k) pulire le terrazze con xxxxxxx non ben strizzati che comportino la caduta di acqua verso i piani sottostanti, battere tappeti, coperte, ecc. all’interno del vano scala nonché nell’androne (la battitura dei tappeti sarà invece consentita dai balconi e dalle norme vigenti finestre previa aspiratura dalle ore 8:00 alle 10:00 e dagli usi comunque nell’orario di rispetto previsto dai regolamenti municipali, avendo cura di evitare il più possibile disagio agli altri assegnatari);
l) esporre senza efficace riparo vasi di fiori o altro nei pianerottoli delle scale, sui davanzali delle finestre e sulle ringhiere dei balconi, evitando in particolare che le acque di annaffio arrechino molestia o sporchino le finestre ed i terrazzi dei piani sottostanti, danneggino intonaci e coloriture della facciata, anche qualora le piante siano collocate;
m) gettare alcunché dalla porta e dalle finestre e depositare l’immondizia al di fuori degli appositi recipienti messi a disposizione dalla società di smaltimento, evitando nel modo più assoluto che questa rimanga per terra;
n) destinare al proprio uso particolare qualsiasi parte dei locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431/98 comuni, come cortili, giardini, terrazze, muri esterni e finestre, occupare spazi comuni con mobili ed agli Accordi di cui all'articolo 2. In quanto vi siano più conduttori tutti gli obblighi del presente contratto s'intendono dagli stessi assunti solidalmente. Per la disdetta del contratto altri oggetti o comunque impedirne o limitarne l’uso da parte della LOCATRICE si applica l'articolo 3 della legge n. 431/98. Altre clausole:..................................................................................... Xxxxxdegli altri inquilini, approvato e sottoscritto .....................................li..................................... Il locatore ........................................ Il conduttore..................................... A mente dell'articolo 1342,.occupare anche temporaneamente l’androne, secondo xxxxx, del Codice civilei resedi dei fabbricati, le partì specificamente approvano scale, i patti di cui agli articoli 1pianerottoli, 2, 3 , 4, 5 ,6, 7 , 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Il locatore ........................................ Il conduttore..................................... Allegato E : Locazione abitativa per studenti universitari TIPO DI CONTRATTO (Legge 9 dicembre 1998, n. 431 articolo 5, comma 2) Il/La sig./ soc. (1) .....................................di seguito denominato/a locatore (assistito/a da (2) .....................................in persona di .....................................) concede in locazione al/alla sig. (i) .......................................................................... ai sig. ri (1) di seguito denominato/ a/i conduttore/i, identificato/a/i mediante (3) ....................................... (assistito/a/i da (2) .......................................in persona di ), che accetta/ no, per sé e aventi causa, l'unità immobiliare posta in.......................................................................... via.....................................n.....................................piano .....................................scala..................................... int.....................................composta dì n. ....................................vani, oltre cucina e servizile soffitte, e dotata altresì tutti i locali e gli spazi d’uso comune, sia con opere di carattere provvisorio, sia con costruzioni, casotti, orti od altro;
o) lasciare negli androni o nei pianerottoli, biciclette, moto, tricicli, carrozzine, ecc. e circolare con mezzi motorizzati o parcheggiare all’interno dei seguenti elementi accessori complessi immobiliari nei luoghi non espressamente adibiti a tale fine nonché lasciare le autovetture ferme in sosta per lunghi periodi negli spazi a comune a tale scopo destinati;
p) parcheggiare veicoli diversi da motocicli ed autovetture (indicare quali: solaioes. autocarri, cantinacamper, autorimessa singolacaravan, posto macchina in comune o menoroulotte, carrelli tenda, rimorchi, ecc.) in qualsiasi spazio condominiale;
q) nel caso in cui l’assegnatario abbia più di un’automobile, occupare più di un posto auto e/o vantare diritti di esclusività, essendo i parcheggi non ammobiliata/ammobiliata assegnati ad personam, salvo diversa regolamentazione;
r) lavare veicoli e farne manutenzione nelle parti comuni del fabbricato o nelle aree di pertinenza dell’alloggio, salvo che non sia individuata un'apposita area a tale scopo;
s) depositare o abbandonare ogni tipo di oggetto in disuso quali a titolo di esempio mobilia, lavatrici, frigoriferi, televisori, piccoli elettrodomestici, veicoli o parti di essi e rottami in genere nelle aree comuni o nel posto auto di pertinenza dell’alloggio in modo da pregiudicare il decoro, l’igiene e la sicurezza del fabbricato, degli altri assegnatari o terzi in genere pena la rimozione forzata da parte del Soggetto gestore di quanto risultante abbandonato con addebito delle relative spese agli interessati;
t) effettuare iscrizioni o affissioni nelle scale ed in qualsiasi altra parte del fabbricato, fatte salve le comunicazioni, da affiggersi in luoghi idonei, da parte del soggetto gestore, degli organi di Autogestione e delle Organizzazioni di utenza;
u) fare giocare i bambini nelle scale, nell’androne, nelle soffitte, nei locali tenditoi, e in genere nelle zone comuni non adibite a spazio ricreativo;
v) far utilizzare gli ascensori ai minori di anni 12 se non accompagnati da persone di età più elevata e di utilizzare gli stessi per il trasporto di materiale ingombrante diverso da quello di uso comune;
w) accedere o far accedere persone non autorizzate, per qualsiasi motivo, alle coperture dei fabbricati, ai locali degli impianti a comune (4caldaie, bruciatori, autoclave ecc.) come da elenco a parte sottoscritto dalle partipersone non autorizzate nonché manomettere le apparecchiature in essi installati.
Appears in 1 contract
Samples: Regolamento Di Utenza