Divieti. Il lavoratore non potrà prestare la propria opera presso aziende diverse da quella in cui è regolarmente assunto, salvo il caso di sospensione dal lavoro senza trattamento economico. Non sono consentite in azienda le collette, le raccolte di firme e la vendita di biglietti, oltre i limiti previsti dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, e dall'art. 82.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Divieti. Il lavoratore non potrà prestare la propria opera presso aziende diverse da quella in cui è regolarmente assunto, salvo il caso di sospensione dal del lavoro senza trattamento economico. Non sono consentite in azienda all’azienda le collette, le raccolte di firme e la vendita di biglietti, oltre i limiti previsti dalla legge 20 maggio 197020/5/1970, n. 300300 e dal successivo art. 45, e dall'art. 82Disciplina Generale.
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Divieti. Il lavoratore non potrà prestare la propria opera presso aziende diverse da quella in cui è regolarmente assunto, salvo il caso di sospensione dal del lavoro senza trattamento economico. Non sono consentite in azienda all'azienda le collette, le raccolte di firme e la vendita di biglietti, oltre i limiti previsti dalla legge 20 maggio 197020.5.70 n. 300 e dal successivo art. 39, n. 300, e dall'art. 82Disciplina generale.
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Divieti. Il lavoratore non potrà prestare la propria opera presso aziende diverse da quella in cui è regolarmente assunto, salvo il caso di sospensione dal lavoro senza trattamento economico. Non sono consentite in azienda le collette, le raccolte di firme e la vendita di bigliettibiglietti e di oggetti, oltre i limiti previsti dalla legge n. 300 del 20 maggio 1970, n. 300, 1970 e dall'art. 82dal successivo articolo 20.
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Samples: Contratto Nazionale Per La Disciplina Dell'apprendistato Nella
Divieti. Il lavoratore non potrà prestare la propria opera presso aziende diverse da quella in cui è regolarmente assunto, salvo il caso di sospensione dal del lavoro senza trattamento economico. economico Non sono consentite in azienda all'azienda le collette, le raccolte di firme e la vendita di biglietti, oltre i limiti previsti dalla legge 20 maggio 197020.5.70 n. 300 e dal successivo art. 39, n. 300, e dall'art. 82Disciplina generale.
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Divieti. Il lavoratore non potrà prestare la propria opera presso aziende diverse da quella in cui è regolarmente assunto, salvo il caso di sospensione dal del lavoro senza trattamento economico. Non sono consentite in azienda all’azienda le collette, le raccolte di firme e la vendita di biglietti, oltre i limiti previsti dalla legge 20 maggio 1970, n. 300300 e dal successivo art. 45, e dall'art. 82Disciplina Generale.
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Divieti. Il lavoratore non potrà prestare la propria opera presso aziende diverse da quella in cui è regolarmente assunto, salvo il caso di sospensione dal del lavoro senza trattamento economico. Non sono consentite in azienda all'azienda le collette, le raccolte di firme e la vendita di biglietti, oltre i limiti previsti dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, 300 e dall'art. 82dall'articolo 80.
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