Documentazione in caso di subappalto Clausole campione

Documentazione in caso di subappalto. Fermo restando il divieto di cessione del contratto e l’affidamento a terzi dell’integrale esecuzione delle prestazioni, è ammesso il subappalto previa autorizzazione di Arriva Italia S.r.l., ai sensi dell’art. 105 D.lgs. 50/2016. Il concorrente che intende ricorrere al subappalto deve rendere, nell'ambito della documentazione amministrativa, apposita dichiarazione, recante l'indicazione delle prestazioni che intende subappaltare e la relativa quota percentuale, che dovrà essere autorizzata dalla stazione appaltante. L'aggiudicatario è altresì obbligato, per i servizi da affidare in subappalto, ad estendere al subappaltatore tutti gli obblighi derivanti dal contratto e le relative verifiche documentali previste dal D. Lgs. 50/2016. Si applica l’articolo 105 del Codice degli appalti. I contratti di subappalto dovranno riportare, a pena di nullità assoluta, l’assunzione da parte del subappaltatore degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010. I criteri valutativi - e i relativi metodi di valutazione, con la definizione di eventuali sotto criteri - considerati dalla Commissione Giudicatrice per la determinazione del punteggio tecnico sono quelli descritti nell’Allegato T1 - Scheda riassuntiva punteggio tecnico, a cui si rimanda. Tutta la documentazione tecnica relativa l’offerta dovrà essere allegata esclusivamente nella sezione di competenza all’interno della RDO telematica del portale ArrivaBuy. Nella “Busta B – Offerta tecnica” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

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  • DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega: 1) il DGUE a firma dell’ausiliaria; 2) la dichiarazione di avvalimento; 3) il contratto di avvalimento; 4) il PASSOE dell’ausiliaria.

  • Obblighi in caso di sinistro In caso di sinistro il Contraente e/o il Conduttore si obbliga: a) a darne avviso, entro 45 (quarantacinque) giorni dal momento in cui ne siano venuti a conoscenza, alla Società a mezzo telefax, telegramma, PEC nonché con successiva dettagliata comunicazione scritta allegando copia dell’ordine di acquisto del fornitore, verbali con relativa attestazione della data di consegna e collaudo delle cose danneggiate e copia della pagina del tracciato record contenete l’applicazione colpita; in caso di incendio, furto, rapina o sinistro presumibilmente doloso resta l’obbligo di contemporanea denuncia, a termini di legge, all’Autorità Giudiziaria, e copia di tale denuncia deve essere trasmessa alla Società; b) a fare tutto quanto è in loro potere per evitare o limitare il danno; c) a conservare le parti danneggiate o difettose per l’esame da parte di un rappresentante della Società; d) a permettere ogni rilevazione od esame del bene danneggiato; e) a mettere a disposizione tutti i documenti o mezzi di prova dell’esistenza, qualità, valore dei beni assicurati, nonché dell’avvenimento e dell’importanza del danno. L'inadempimento di uno degli obblighi di cui ai punti sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.). La riparazione del danno può essere iniziata dopo la denuncia del sinistro fatta alla Società, lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato prima dell’ispezione da parte dell’incaricato della Società - che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell’attività. Se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente e dal Conduttore non avviene entro 8 (otto) giorni dalla denuncia del sinistro, il Contraente e il Conduttore possono prendere tutte le misure del caso. La Società si riserva la facoltà di provvedere direttamente alla riparazione e alla sostituzione dell’ente danneggiato in luogo di risarcire il danno tramite liquidazione dello stesso. In tal caso ne deve dare comunicazione scritta all’Assicurato entro 8 (otto) giorni dal ricevimento della denuncia del sinistro.

  • Indennità in caso di morte In caso di morte del lavoratore il trattamento di fine rapporto e l'indennità sostitutiva del preavviso debbono essere corrisposte al coniuge, ai figli e, se vivono a carico del lavoratore, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado. In mancanza delle persone indicate al 1° comma, le indennità predette sono attribuite secondo le norme della successione ai sensi dell'art. 2122 del codice civile, come modificato dalla sentenza n. 8/1972 della Corte costituzionale.

  • OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO In caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso scritto all’Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure all’Impresa, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo (Art.1915 del Codice Civile).

  • COSA FARE IN CASO DI SINISTRO Denuncia di sinistro: in caso di sinistro l'Assicurato deve: a) come previsto dall'art. 1914 cod. civ., adottare immediatamente tutti i provvedimenti necessari per limitarne le conseguenze e salvaguardare i Beni Assicurati; b) notificare al vettore per iscritto, al momento della consegna del bene, qualsiasi mancanza o danno subiti dai Beni assicurati durante il trasporto e ottenere un avviso di ricevimento scritto. c) ai sensi dell'art. 1913 cod. civ., dare avviso del sinistro alla Società entro 5 giorni da quando ne è venuto a conoscenza, a mezzo raccomandata, e-mail, telegramma o telefax, specificando le circostanze dell’evento e l’importo approssimativo del danno; d) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti, mettendo a disposizione della Società o dei Periti i suoi registri, conti, fatture, condition report / scheda conservativa o qualsiasi documento utile alla determinazione dell’indennizzo; e) conservare, sino ad avvenuto sopralluogo del perito incaricato di stimare il danno, i beni non rubati o rimasti illesi, nonché, fino ad avvenuta liquidazione del danno, i residui e le tracce, anche fotografiche, del sinistro. f) attendere l’autorizzazione scritta da parte della Società per provvedere al restauro, alla riparazione o alla ricostruzione dei Beni oggetto del sinistro. g) in caso di garanzia prestata “a valore dichiarato”, fornire la prova dell’esistenza, dell’autenticità, della provenienza e del reale valore commerciale dei Beni smarriti, sottratti o danneggiati. Se i Beni Assicurati di cui alla denuncia di sinistro vengono recuperati in tutto od in parte, l’avente titolo all’indennizzo deve darne avviso alla Società entro 15 giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza. Qualora, prima del recupero, la Società abbia indennizzato integralmente il danno a termini di Polizza, tali Beni saranno diventati di sua proprietà. La Società avrà però facoltà di consentire all’avente titolo di riacquistarne la proprietà, previa restituzione dell’intero importo liquidato a titolo di indennizzo, oltre alle spese eventualmente sostenute dalla Società per il recupero. Qualora la Società abbia liquidato solo parzialmente il danno, i Beni recuperati restano di proprietà dell’avente titolo, fermo il suo obbligo di restituire alla Società l’intero importo liquidatogli a titolo d’indennizzo. Ove i Beni Assicurati di cui alla denuncia di sinistro vengano recuperati, in tutto o in parte, prima del pagamento dell’indennizzo, la Società è tenuta ad indennizzare, per i Beni recuperati, soltanto i danni causati dal sinistro. Se i Beni recuperati risultassero di qualità o valore diversi da quelli presi come riferimento per la stima del danno, tali Beni restano nella disponibilità dell’avente titolo, che dovrà restituire alla Società l’intero importo eventualmente liquidatogli a titolo d’indennizzo, fermo l’obbligo della Società di indennizzare soltanto i danni causati dal sinistro. Se, a seguito del sinistro, è stato aperto un procedimento, civile o penale, la Società corrisponderà l’indennizzo solo a seguito di presentazione del certificato di chiusa inchiesta ovvero di sentenza passata in giudicato da cui risultino la legittimazione dell’assicurato e l’assenza di cause di esclusione o di inoperatività della garanzia assicurativa. Assistenza diretta/in convenzione: non sono fornite prestazioni direttamente all’assicurato da enti/strutture convenzionate con l’Impresa. Prescrizione: in assenza di comunicazione fra le Parti, dopo due anni il sinistro cade in prescrizione.

  • Pagamento dei subappaltatori 1. La Stazione appaltante provvede a corrispondere direttamente ai subappaltatori e ai cottimisti l’importo dei lavori da loro eseguiti; l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall’emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento. 2. Ai sensi dell’articolo 118, comma 6, del Codice dei contratti, i pagamenti al subappaltatore sono subordinati: a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del subappaltatore; b) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 58 in materia di tracciabilità dei pagamenti; c) alle limitazioni di cui agli articoli 47, comma 2 . 3. Se l’appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non sono verificate le condizioni di cui al comma 2, la Stazione appaltante sospende l’erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l’appaltatore non adempie a quanto previsto. 4. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente: a) l’importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore; b) l’individuazione delle categorie, tra quelle di cui all’allegato «A» al Regolamento generale, al fine della verifica della compatibilità con le lavorazioni autorizzate di cui all’articolo 47, comma 2, lettera b), numero 1), terzo trattino, e ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all’allegato «B» al predetto Regolamento generale 5. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore principale.

  • DIVIETO DI SUBAPPALTO È fatto tassativo divieto al Fornitore di far ricorso a terzi con subappalti, comunque denominati, pena la risoluzione ipso jure del Contratto, salvo approvazioni scritte del Committente. In caso di autorizzazione al subappalto la responsabilità per l’adempimento del Contratto permane in capo al Fornitore.

  • CESSIONE E SUBAPPALTO Si rinvia alla normativa vigente in materia.

  • Recesso in caso di sinistro Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società o il Contraente possono recedere dall’assicurazione con preavviso di 90 giorni mediante lettera raccomandata o PEC. In tale caso, la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso. Qualora la Società si avvalesse di tale facoltà, la stessa dovrà produrre, pena l’invalidità del recesso stesso, anche il dettaglio dei sinistri con le modalità stabilite al successivo Art. 1.16 - Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio. Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell’assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell’Assicurato e conseguente riduzione del premio.

  • Sospensione cautelare in caso di procedimento penale 1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o, comunque, dello stato restrittivo della libertà. 2. Il dipendente può essere sospeso dal servizio, con privazione della retribuzione, anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale o questa sia comunque cessata, qualora l’amministrazione disponga, ai sensi dell’art. 55-ter del d. lgs. n. 165/ 2001, la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell’art. 65 del presente contratto. 3. Resta fermo l’obbligo di sospensione del dipendente in presenza dei casi previsti dagli articoli 7, comma 1, e 8 , comma 1, del d.lgs. n. 235/2012; 4. Nel caso dei delitti previsti all’art. 3, comma 1, della legge n. 97/2001, trova applicazione la disciplina ivi stabilita. Per i medesimi delitti, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, trova applicazione l’art. 4, comma 1, della citata legge n. 97/2001. 5. Nei casi indicati ai commi precedenti, si applica quanto previsto dall’articolo 55- ter del d.lgs. n. 165/2001 e dall’art. 65 del presente contratto. 6. Ove l’amministrazione proceda all’applicazione della sanzione di cui all’art. 62, comma 9, n. 2 (Codice disciplinare), la sospensione del dipendente disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia solo fino alla conclusione del procedimento disciplinare. Negli altri casi, la sospensione dal servizio eventualmente disposta a causa di procedimento penale conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, essa è revocata ed il dipendente è riammesso in servizio, salvo i casi nei quali, in presenza di reati che comportano l’applicazione dell’art.62, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare), l’amministrazione ritenga che la permanenza in servizio del dipendente provochi un pregiudizio alla credibilità della stessa, a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle da parte dei cittadini e/o comunque, per ragioni di opportunità ed operatività dell’amministrazione stessa. In tal caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale. Ove il procedimento disciplinare sia stato eventualmente sospeso fino all’esito del procedimento penale, ai sensi dell’art. 65, tale sospensione può essere prorogata, ferma restando in ogni caso l’applicabilità dell’art. 62, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare). 7. Al dipendente sospeso, ai sensi del presente articolo, sono corrisposti un'indennità pari al 50% dello stipendio tabellare, nonché gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianità, ove spettanti. 8. Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione o di proscioglimento, pronunciata con la formula “il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, quanto corrisposto, durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo di indennità, verrà conguagliato con quanto dovuto al dipendente se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o i compensi connessi alla presenza in servizio o a prestazioni di carattere straordinario. Ove il procedimento disciplinare riprenda, ai sensi dell’art. 65, comma 2, secondo periodo (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale), il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate. 9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al dipendente precedentemente sospeso verrà conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, esclusi i compensi per il lavoro straordinario, quelli che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa, nonché i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato. 10. Resta fermo quanto previsto dall’art. 55 quater comma 3 bis del d.lgs. n. 165/2001.