Durata degli interventi Clausole campione

Durata degli interventi. La durata degli interventi viene stabilita nel tempo massimo di giorni 60 naturali e consecutivi a partire dalla data indicata nel verbale di avvio esecuzione della prestazione/verbale di consegna dei lavori ovvero dalla ricezione, anche via fax, di apposito ordine. Si precisa che i lavori dovranno essere organizzati e suddivisi per lotti, per permettere al personale attualmente in servizio in quei locali di continuare a lavorare spostandosi da una zona all’altra. E’ doveroso sottolineare che durante i trasferimenti del personale da un ufficio all’altro potrà quindi rendersi necessaria anche la temporanea interruzione dei lavori.
Durata degli interventi. La durata degli interventi viene stabilita nel tempo massimo di giorni 20 naturali e consecutivi a partire dalla data indicata nel verbale di avvio esecuzione della prestazione/verbale di consegna dei lavori ovvero dalla ricezione, anche via fax, di apposito ordine.
Durata degli interventi. 75 1. La durata degli interventi nella discussione generale non può eccedere i venti minuti. Il Presidente ha tuttavia facoltà, apprezzate le circostanze, di ampliare tale termine sino a sessanta minuti limitatamente a un oratore per ciascun Gruppo parlamentare. Il predetto termine si applica altresì alle repliche dei relatori e del rappresentante del Governo, salva sempre la facoltà del Presidente, apprezzate le circostanze, di ampliarlo fino a sessanta minuti. 2. Salvi i diversi termini previsti dal Regolamento, la durata di qualsiasi altro intervento non può eccedere i dieci minuti. 3. Gli stessi limiti si applicano anche alla durata degli interventi in Commissione. 4. I Senatori possono, con l'autorizzazione del Presidente, dare ai resoconti, perché siano stampati e pubblicati in allegato ai loro discorsi, tabelle ed elenchi di dati nominativi o numerici, omettendone la lettura in Assemblea.
Durata degli interventi. Gli interventi di cui all’art.2 dovranno essere conclusi entro 12 mesi dalla sottoscrizione del presente accordo. In ogni caso la durata degli interventi deve coordinarsi con le esigenze tecniche e operative rappresentate da Sorgenia all’interno del Piano di Indagini Archeologiche Preventive di cui all’articolo 2.
Durata degli interventi. Gli interventi possono avere durata dalla data di sottoscrizione dell’accordo fino ad un massimo di 30 mesi con una possibilità di proroga motivata di 6 mesi.
Durata degli interventi. Gli interventi di cui al precedente art. 2 dovranno essere avviati in tempi e modi da concordarsi fra le parti, e comunque l’inizio degli Interventi verrà comunicato dal Commissario alla Soprintendenza entro minimo 15 giorni prima del loro avvio.
Durata degli interventi. 1. La durata degli interventi intercorre tra la data di sottoscrizione della presente Convenzione ed il termine di scadenza della stessa. 2. I termini iniziali e finali dei singoli interventi dovranno essere specificati nei relativi Progetti esecutivi che XxXXx dovrà trasmettere all’AdG.
Durata degli interventi. 1. In considerazione del finanziamento concesso con il suindicato decreto direttoriale n. 117/2021 gli interventi contenuti nella Scheda Progetto devono essere conclusi entro 24 (ventiquattro) mesi a partire dall’erogazione della prima quota a titolo di anticipazione come indicato dal Ministero della Transizione Ecologica, che sarà tempestivamente comunicata non appena ricevuta dal Ministero; 2. Il presente accordo ha efficacia a partire dalla data della sua sottoscrizione e fino alla conclusione di tutte le attività previste nello stesso, e comunque non oltre i 24 mesi dalla data di erogazione dell’anticipazione del finanziamento concesso con il suddetto decreto direttoriale 117/2021 al Comune.
Durata degli interventi. Dichiarazione di voto Art. 38 – Mozione d’ordine
Durata degli interventi. 1. Ogni consigliere può fare due distinti interventi sui singoli punti all'ordine del giorno; il primo intervento non può superare i dieci minuti, il secondo cinque, salvo diverse indicazioni preventivamente concordate nella conferenza dei capigruppo, per argomenti di rilevante importanza come, a livello esemplificativo, il bilancio annuale di previsione, il rendiconto della gestione, il bilancio pluriennale, le dichiarazioni programmatiche e le modifiche statutarie. 2. Gli interventi non possono essere interrotti o rimandati per la continuazione da una seduta all’altra. 3. Il Sindaco, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i consiglieri che ne hanno fatto richiesta, dichiara chiusa la discussione. 4. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa solo per la dichiarazione di voto.