DURATA DEL NOLEGGIO. 12.1. La durata del noleggio è concordata per il seguente periodo: dal………………………. Al ………………….
12.2. L’eventuale prolungamento della durata del noleggio dovrà essere richiesto almeno 30 giorni prima della sua scadenza.
12.3. Il prolungamento avverrà alle stesse condizioni precedenti solo se concordano tra le parti o a nuove condizioni espressamente concordate tra le parti applicando i listini prezzi vigenti al momento del nuovo accordo. In quest’ultimo caso la modifica delle precedenti condizioni deve risultare da un atto scritto inviato anche tramite posta elettronica e confermato dalla controparte.
DURATA DEL NOLEGGIO. Il contratto relativo al noleggio dei terminali viene stipulato per una durata minima di 36 mesi. Quindi una disdetta può essere data per iscritto a fine mese nel rispetto di un termine di disdetta di tre mesi. In caso di mancata corresponsione di canoni, PAYONE si riserva il diritto di sciogliere il contratto senza rispettare il termine di disdetta, di sospendere immediatamente il servizio e chiedere la restituzione del terminale. In caso di disdetta anticipata, il locatario è tenuto a versare una commissione forfettaria di elaborazione e amministrazione per ciascun terminale (disdetta anticipata entro dodici mesi: CHF 950.00 / 13–24 mesi: CHF 750.00 / 25–35 mesi: CHF 450.00.
DURATA DEL NOLEGGIO. 1. La durata del noleggio è specificamente indicata nel contratto.
2. Salvo diversa indicazione nel contratto, il noleggio decorre dal momento della consegna della macchina al noleggiante e scade al momento della restituzione della macchina al noleggiatore.
3. La scadenza può essere prorogata, con preavviso di 48 ore, per iscritto, anche mediante fax, per un periodo determinato. In tal caso, si intendono richiamate e restano in vigore tutte le clausole del contratto originario, salvo specifiche pattuizioni integrative e/o modificative che dovranno risultare da apposito atto scritto allegato al contratto originario.
4. La macchina deve essere utilizzata esclusivamente durante l’orario normale di lavoro del noleggiante, specificamente indicato nel testo contrattuale e, comunque, non oltre 8 ore giornaliere, 40 ore settimanali, 175 ore al mese.
5. L’operatore può rifiutarsi di eseguire la propria prestazione oltre il limite di cui al comma precedente, senza che ciò comporti alcuna penale per il noleggiatore.
6. Eventuale prestazione oltre il limite sopraddetto può essere concordata con il noleggiatore, il quale ultimo vi provvede, ove possibile, mediante sostituzione dell’operatore incaricato con altro operatore di specializzazione equivalente per le ore eccedenti il limite di cui al comma 4. Il noleggiante sarà tenuto al pagamento di un canone aggiuntivo per le ore supplementari, maggiorato in misura del 10%, oltre alle maggiorazioni previste dalla Legge per il caso di lavoro notturno.
DURATA DEL NOLEGGIO. L’esecuzione del contratto ha inizio dal momento in cui il mezzo noleggiato lascia il deposito di Novi Ligure (AL) del noleggiatore e termina al ritorno dello stesso in detto deposito, con un addebito minimo di uscita di 4/8 ore a seconda dell’automezzo. Eventuali tempi di allestimento e disarmo sono considerati come noleggio.
DURATA DEL NOLEGGIO. La durata del noleggio è stabilita dal momento del ritiro del veicolo fino alla data di riconsegna prevista indicata nel contratto. La durata del noleggio concordata in contratto non è modificabile. Eccezionalmente la locatrice si riserva di concedere al cliente, ove questi lo richieda, una proroga del contratto, confermando la stessa a mezzo telegramma o telefax. Eventuali ritardi rispetto ai prestabiliti giorni e orario di riconsegna saranno addebitati al cliente in misura doppia, rispetto alla tariffa in vigore, per ogni giorno di ritardo o frazione di esso. La tariffa giornaliera decorre dalle ore 10:00 e pertanto la riconsegna in ore successive comporta l’addebito di una ulteriore giornata di noleggio salvo accordi diversi.
DURATA DEL NOLEGGIO. Il Cliente si obbliga a riconsegnare il veicolo nel luogo ed entro la data indicata nel contratto, con i medesimi accessori e nel medesimo stato nel quale li ha ricevuti, salva la normale usura. Nessuna pretesa di riduzione del costo del noleggio potrà essere avanzata dal Cliente in caso di riconsegna anticipata del veicolo non concordata col Locatore.
12.1 La durata del periodo di noleggio non può essere prolungata. Tuttavia il Locatore può autorizzare la ritardata riconsegna del veicolo a seguito di richiesta effettuata dal Cliente a mezzo fax o posta elettronica, almeno due giorni prima del termine della locazione. Il Locatore, ove dovesse concedere l’autorizzazione, comunicherà anche le relative modalità e condizioni. In caso di ritardata riconsegna del veicolo senza che la stessa sia stata concordata verrà addebitato all’utente a titolo di penale un importo pari al triplo della tariffa giornaliera per ciascun giorno di ritardo o frazione di esso. Qualora invece, fosse stato autorizzato il prolungamento verrà applicata la tariffa del listino in vigore.
12.2 La tariffa giornaliera decorre dall’ora indicata e pertanto la riconsegna in ore successive comporta l’addebito di una ulteriore giornata di nolo.
DURATA DEL NOLEGGIO. La durata del noleggio è fissata in anni 5 (cinque) decorrenti dal collaudo di cui al successivo articolo 5.
DURATA DEL NOLEGGIO. Il noleggio lungo termine della macchina avrà durata in anni solari 6 (sei) decorrenti dalla data del collaudo funzionale. Per tutta la durata del noleggio la macchina rimane di proprietà del Locatario. La Ditta affidataria deve consegnare la macchina (nuova di fabbrica ed in grado di essere utilizzata) entro e non oltre il 60° giorno dalla data della sottoscrizione del contratto di noleggio. Eventuali ritardi rispetto a tale data saranno soggetti all’applicazione delle corrispondenti penali previste al successivo art.9.
DURATA DEL NOLEGGIO. Il contratto di noleggio viene stipulato per il periodo di tempo concordato. Una volta trascorso il periodo di tempo concordato originariamente per il noleggio, il contratto si prolunga automaticamente di ulteriori dodici mesi, qualora esso non venga disdetto per iscritto mediante raccomandata da una delle parti contraenti con almeno novanta giorni di preavviso.