Common use of DURATA DEL SERVIZIO Clause in Contracts

DURATA DEL SERVIZIO. La durata del servizio è stabilita in 6 (sei) anni con decorrenza dalla data di effettivo inizio dei servizi che dovrà risultare da apposito verbale redatto in contraddittorio e che potrà avvenire successivamente all’aggiudicazione ed in pendenza della stipula del contratto d’appalto. La Ditta Appaltatrice è tenuta ad assicurare, dietro invito dell’Ente Appaltante, i servizi previsti dal presente capitolato d’appalto oltre il termine di scadenza del contratto nelle more dell’espletamento della procedura pubblica di scelta del contraente, sino all’entrata in servizio del nuovo affidatario e comunque non oltre i sei mesi dalla scadenza dell’appalto. In tal caso rimangono ferme tutte le condizioni contrattuali dell’appalto scaduto. Qualora le disposizioni legislative vigenti nel tempo, impongano l’istituzione e l’organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte di altro Organismo istituzionale o Autorità, il servizio oggetto del presente appalto, cesserà automaticamente all’atto del subentro del gestore unico individuato dall’Autorità d’Ambito senza che la ditta appaltatrice possa avanzare alcuna pretesa a titolo di indennizzo o penalità, nei confronti del Comune. In caso di inadempienza e/o inadeguatezza del servizio e delle attività eseguite dalla Ditta Appaltatrice, l’Ente Appaltante applica le penali previste dal presente capitolato, fino a dichiarare la decadenza e risoluzione del contratto. guadagni o danni, nel momento in cui l’ATO rifiuti competente di zona individui, ai sensi del Capo III della parte IV del D.Lgs. 152/2006 - Codice dell’Ambiente, il GESTORE UNICO per il subentro nella gestione integrata del servizio ovvero nel caso in cui un eventuale unione dei comuni decida di avviare tale servizio di raccolta in forma congiunta. Resta salva la facoltà dell’ATO ovvero dell’unione dei comuni nel subentrare al Comune per la prosecuzione del contratto.

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Samples: comune.ceccano.fr.it

DURATA DEL SERVIZIO. La durata del servizio dell’appalto è stabilita in 6 anni 3 (seitre) anni con decorrenza dalla data della Determinazione di effettivo inizio dei servizi che dovrà risultare aggiudicazione definitiva, con la possibilità di proseguire il contratto per ulteriori anni uno. Allo scadere del termine contrattuale l’Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di prorogare l’appalto per ulteriori 12 (dodici) mesi, con preavviso da apposito verbale redatto in contraddittorio e che potrà avvenire successivamente all’aggiudicazione ed in pendenza della stipula del contratto d’appalto. La Ditta Appaltatrice è tenuta ad assicurare, dietro invito dell’Ente Appaltante, i servizi previsti dal presente capitolato d’appalto oltre il termine di scadenza del contratto nelle more dell’espletamento della procedura pubblica di scelta del contraente, sino all’entrata in servizio del nuovo affidatario e comunque comunicare all’appaltatore non oltre i sei mesi dalla scadenza dell’appalto30 (trenta) giorni prima dello scadere del termine suddetto. In tal caso Durante l’eventuale periodo di proroga rimangono ferme tutte le condizioni contrattuali dell’appalto scaduto. Qualora le disposizioni legislative vigenti nel tempo, impongano l’istituzione e l’organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte di altro Organismo istituzionale o Autorità, il servizio oggetto del presente appalto, cesserà automaticamente all’atto del subentro del gestore unico individuato dall’Autorità d’Ambito senza che la ditta appaltatrice possa avanzare alcuna pretesa a titolo di indennizzo o penalità, nei confronti del Comune. In caso di inadempienza e/o inadeguatezza del servizio e delle attività eseguite dalla Ditta Appaltatrice, l’Ente Appaltante applica le penali previste stabilite dal presente capitolato, fino a dichiarare la decadenza e risoluzione compreso il canone vigente al termine dell’ultimo anno. È escluso il rinnovo tacito del contratto. guadagni o danniQualora il Comune non si avvalga di detta facoltà, nel momento in cui l’ATO rifiuti competente nulla potrà essere richiesto dalla Ditta aggiudicataria, che rinuncia ad ogni eventuale pretesa. Rimane peraltro obbligo per la Ditta stessa, alla scadenza del contratto e ove richiesto dal Comune, di zona individui, ai sensi del Capo III della parte IV del D.Lgs. 152/2006 - Codice dell’Ambiente, il GESTORE UNICO per il subentro nella gestione integrata proseguire nell’espletamento del servizio appaltato, alle medesime condizioni contrattuali, per un periodo ulteriore, della durata massima di 6 (sei) mesi, onde consentire all’Ente di procedere ad una nuova aggiudicazione, ovvero in caso di risoluzione anticipata, senza poter pretendere compensi od indennizzi oltre a quelli spettanti in applicazione del presente capitolato. Il provvedimento di aggiudicazione sarà immediatamente vincolante per l’Aggiudicatario dalla data della Determina di aggiudicazione, la Ditta avrà a disposizione 15 (quindici) giorni di tempo per completare tutte le operazioni previste per l’avvio del servizio, ivi comprese le eventuali operazioni di trasferimento dei cani già in carico a questa Amministrazione, salvo diverse indicazioni da parte dell’Amministrazione Comunale. Gli oneri a carico dell’Amministrazione Comunale decorreranno dalla data effettiva di avvio del servizio. Il servizio potrà essere avviato anche nelle more della sottoscrizione del Contratto, al fine di non interrompere il servizio pubblico e di continuare a garantire l’incolumità della cittadinanza nel caso in cui un eventuale unione dei comuni decida rispetto delle vigenti normative sul randagismo e delle relative norme di avviare tale servizio di raccolta in forma congiunta. Resta salva la facoltà dell’ATO ovvero dell’unione dei comuni nel subentrare al Comune per la prosecuzione del contrattoprevenzione igienico – sanitaria.

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Samples: www.regione.sardegna.it

DURATA DEL SERVIZIO. La durata del servizio è stabilita in 6 (sei) anni con decorrenza dalla prevista sino alla data di effettivo inizio dei servizi che dovrà risultare da apposito verbale redatto in contraddittorio e che potrà avvenire successivamente all’aggiudicazione ed in pendenza della stipula del contratto d’appalto. La Ditta Appaltatrice è tenuta ad assicurare, dietro invito dell’Ente Appaltante, i servizi previsti dal presente capitolato d’appalto oltre il termine di scadenza del contratto nelle more dell’espletamento della procedura pubblica di scelta del contraente“Progetto COOFHEA 2 -COOperation for HEAlth”, sino all’entrata in servizio del nuovo affidatario attualmente prevista per l’11 novembre 2022, salvo proroghe e comunque non fino al completamento delle attività connesse al predetto Progetto. La durata potrà essere prorogata dalla Committente, senza corrispettivi e costi aggiuntivi in favore dell’aggiudicatario, in caso di ulteriore proroga del termine delle attività progettuali. (Importo dell’appalto) Il compenso complessivo per lo svolgimento dell’incarico è pari ad € , oltre i sei mesi dalla scadenza dell’appalto. In tal caso rimangono ferme tutte le condizioni contrattuali dell’appalto scaduto. Qualora le disposizioni legislative vigenti nel tempoIVA (se e quanto dovuta al massimo al 22 %), impongano l’istituzione e l’organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte di altro Organismo istituzionale inclusi imposte, oneri o Autoritàversamenti obbligatori per legge, il servizio oneri della sicurezza (pari a zero), quale corrispettivo globale delle prestazioni oggetto del presente appaltocontratto. Il corrispettivo sarà liquidato, cesserà automaticamente all’atto previa presentazione da parte del subentro del gestore unico individuato dall’Autorità d’Ambito senza che la ditta appaltatrice possa avanzare alcuna pretesa a titolo professionista di indennizzo o penalità, nei confronti del Comuneregolare fattura e della relazione finale attestanti le attività svolte. In caso di inadempienza einadempimento contrattuale la Regione Puglia si riserva di non autorizzare la liquidazione del compenso sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali si è verificato l’inadempimento. Il Soggetto aggiudicatario assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, con previsione di risoluzione espressa nei casi previsti al comma 8 dell'art. 3 cit. (Garanzia definitiva) A garanzia dell’esatta esecuzione dei servizi e dell’osservanza di tutti gli obblighi contrattuali, l’impresa aggiudicataria dovrà costituire una cauzione definitiva di cui all’art. 103 del D.lgs. 50 del 2016, con fideiussione bancaria o assicurativa. La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. (Risoluzione contrattuale) La mancata esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto costituisce presupposto per la risoluzione contrattuale. L'Amministrazione si riserva la facoltà di dichiararsi libera da ogni impegno verso l'incaricato/o inadeguatezza del servizio a inadempiente senza che questi possa pretendere compensi ed indennità di sorta, con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione stessa. Il contratto potrà essere risolto anche in caso di gravi e delle attività eseguite dalla Ditta Appaltatriceingiustificati ritardi imputabili all'incaricato/a nell'esecuzione dell'attività contrattuale. Il compenso sarà ridotto in proporzione al numero dei mesi di effettiva durata dell’incarico, l’Ente Appaltante applica le penali previste dal presente capitolato, fino a dichiarare la decadenza e risoluzione del contratto. guadagni o danni, nel momento in cui l’ATO rifiuti competente di zona individui, ai sensi del Capo III della parte IV del D.Lgs. 152/2006 - Codice dell’Ambiente, il GESTORE UNICO fatta salva l'azione per il subentro nella gestione integrata del servizio ovvero nel caso in cui un eventuale unione dei comuni decida risarcimento di avviare tale servizio di raccolta in forma congiunta. Resta salva la facoltà dell’ATO ovvero dell’unione dei comuni nel subentrare al Comune per la prosecuzione del contrattoeventuali danni.

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Samples: trasparenza.regione.puglia.it

DURATA DEL SERVIZIO. La durata del servizio è stabilita in 6 L’incarico durerà 3 (seitre) anni con decorrenza decorrenti dalla data di effettivo inizio sottoscrizione del contratto che dovrà intervenire entro il 30 giugno 2023, allo scopo di consentire alla Stazione appaltante la predisposizione degli atti di gara per l’affidamento dei servizi assicurativi in scadenza al 31/12/2023. Tuttavia, per tener conto che dovrà risultare da apposito verbale redatto il programma assicurativo in contraddittorio e che potrà avvenire successivamente all’aggiudicazione ed in pendenza della corso sarà gestito dall’attuale Broker dell’Ente, GBSAPRI, fino alla scadenza delle polizze assicurative, cioè fino al 31/12/2023, si precisa che: - l’attività di consulenza decorrerà dalla data di stipula del contratto d’appalto. La Ditta Appaltatrice è tenuta ad assicurare, dietro invito dell’Ente Appaltante, i servizi previsti dal presente capitolato d’appalto oltre il termine di scadenza del contratto nelle more dell’espletamento della procedura pubblica di scelta del contraente, sino all’entrata in servizio del nuovo affidatario e comunque non oltre i sei mesi dalla scadenza dell’appalto. In tal caso rimangono ferme tutte le condizioni contrattuali dell’appalto scaduto. Qualora le disposizioni legislative vigenti nel tempo, impongano l’istituzione e l’organizzazione del servizio contratto; - l’attività di gestione integrata dei rifiuti da parte del complessivo programma assicurativo dell’Ente decorrerà dal 01/01/2024, fino alla scadenza delle polizze assicurative che saranno stipulate a seguito dell’attività di altro Organismo istituzionale o Autorità, il servizio consulenza oggetto del presente appaltoincarico, cesserà automaticamente all’atto se tale scadenza è successiva al termine di durata dell’incarico su indicata. Resta inteso che nell’ipotesi di proroga ex art. 106, comma 11, del subentro Codice, delle polizze assicurative attualmente in essere e fino alla scadenza delle polizze medesime, la gestione delle stesse e le relative provvigioni saranno di spettanza del gestore unico individuato dall’Autorità d’Ambito senza Broker che la ditta appaltatrice possa avanzare alcuna pretesa le ha intermediate. Il Broker aggiudicatario si impegna a titolo collaborare con l’attuale Broker dell’Amministrazione per il pieno e completo passaggio delle competenze secondo il disposto della deontologia professionale e secondo i principi generali in materia. Il contratto può essere rinnovato, alle medesime condizioni, per una durata pari a 3 (tre) anni. L’ esercizio di indennizzo o penalità, nei confronti del Comune. In caso di inadempienza e/o inadeguatezza del servizio e delle attività eseguite dalla Ditta Appaltatrice, l’Ente Appaltante applica le penali previste dal presente capitolato, fino a dichiarare la decadenza e risoluzione tale facoltà è comunicato all’appaltatore almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza del contratto. guadagni o danniLa stazione appaltante potrà altresì, nel momento in cui l’ATO rifiuti competente di zona individuiesercitare, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Capo III Codice, l’opzione di proroga della parte IV del D.Lgs. 152/2006 - Codice dell’Ambientedurata massima di sei mesi, il GESTORE UNICO per il subentro nella gestione integrata del servizio ovvero nel caso qualora siano in cui un eventuale unione dei comuni decida di avviare tale servizio di raccolta in forma congiunta. Resta salva la facoltà dell’ATO ovvero dell’unione dei comuni nel subentrare al Comune corso le procedure per la prosecuzione del contrattoricerca di un nuovo contraente.

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Samples: www.regione.sardegna.it

DURATA DEL SERVIZIO. La presente convenzione avrà una durata del servizio è stabilita in 6 di 5 (seicinque) anni con decorrenza dalla data dal 01.01.2022 al 31.12.2026 e potrà essere rinnovata, d’intesa tra le parti e per non più di effettivo inizio una volta, ai sensi del combinato disposto dell’art. 210 del D.Lgs. 267/2000, qualora ricorrano i presupposti applicativi di tale norma e nel rispetto dei servizi che dovrà risultare da apposito verbale redatto in contraddittorio criteri, della procedura e che potrà avvenire successivamente all’aggiudicazione ed in pendenza della stipula tempistica previsti. Ai sensi dell'art. 106, comma 11, del contratto d’appaltoCodice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 50/2016) la durata della convenzione può essere prorogata ricorrendo i seguenti presupposti: - previsione nel bando e nei documenti di gara dell’opzione di xxxxxxx; - vigenza del contratto; - avvenuto avvio delle procedure per l’individuazione del nuovo gestore del sevizio. La Ditta Appaltatrice proroga è tenuta ad assicurare, dietro invito dell’Ente Appaltante, i servizi previsti dal presente capitolato d’appalto oltre il termine di scadenza del contratto nelle more dell’espletamento della procedura pubblica di scelta del contraente, sino all’entrata in servizio del nuovo affidatario limitata al tempo strettamente necessario (e comunque non oltre i sei mesi dalla successivi alla scadenza dell’appaltodella convenzione) alla conclusione delle predette procedure per l’individuazione del gestore subentrante. In tal caso rimangono ferme tutte Nelle ipotesi in cui alla scadenza della convenzione (ovvero scaduti i termini della proroga di cui al precedente comma) non sia stato individuato dall’Ente, per qualsiasi ragione, un nuovo soggetto cui affidare il servizio di tesoreria, il tesoriere uscente assicura la continuità gestionale per l’Ente fino alla nomina del nuovo Tesoriere. Ricorrendo tali ipotesi, le Parti concordano che ai singoli servizi/prodotti resi nelle more dell’attribuzione del servizio al tesoriere subentrante siano applicate le condizioni contrattuali dell’appalto scadutoeconomiche della presente convenzione. Qualora L’Ente si riserva, inoltre, la facoltà di recedere incondizionatamente dalla presente convenzione in caso di modifica soggettiva del Tesoriere a seguito di fusione o incorporazione con altri Istituti di Credito, qualora l’Unione dovesse ritenere che il nuovo soggetto non abbia le disposizioni legislative vigenti stesse garanzie di affidabilità finanziaria, economica e tecnica offerte dal soggetto con il quale ha stipulato la convenzione. All'atto della cessazione del servizio, il Tesoriere è tenuto a depositare presso il Servizio Finanziario dell’Unione tutti i registri, i bollettari, gli archivi informatici della documentazione analitica (mandati e reversali) quietanzati nel tempo, impongano l’istituzione corso degli esercizi e l’organizzazione quant'altro abbia riferimento alla gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte di altro Organismo istituzionale o Autorità, il servizio oggetto del presente appalto, cesserà automaticamente all’atto del subentro del gestore unico individuato dall’Autorità d’Ambito senza che la ditta appaltatrice possa avanzare alcuna pretesa a titolo di indennizzo o penalità, nei confronti del Comune. In caso di inadempienza e/o inadeguatezza del servizio medesimo e delle attività eseguite dalla Ditta Appaltatrice, l’Ente Appaltante applica le penali previste ciò indifferentemente dal presente capitolato, fino a dichiarare la decadenza e risoluzione del contratto. guadagni o danni, nel momento in cui l’ATO rifiuti competente di zona individui, ai sensi del Capo III della parte IV del D.Lgs. 152/2006 - Codice dell’Ambiente, il GESTORE UNICO per il subentro nella gestione integrata del servizio ovvero nel caso in cui un eventuale unione dei comuni decida di avviare tale servizio di raccolta in forma congiunta. Resta salva la facoltà dell’ATO ovvero dell’unione dei comuni nel subentrare al Comune per la prosecuzione del contrattoabbia a verificarsi.

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Samples: Unione Di Comuni Lombarda

DURATA DEL SERVIZIO. La durata del servizio è stabilita in 6 di 36 (seiTrentasei) anni mesi, con decorrenza iniziale dalla data stipula dell’Accordo Quadro con l’operatore aggiudicatario oppure dall’aggiudicazione definitiva, in caso di effettivo inizio avvio d’urgenza dell’esecuzione dello stesso Accordo, ai sensi dell’art. 32 commi 8 e 13 del D.Lgs. 50/2016, come previsto al successivo art. 22 lett. e) del presente Disciplinare. L’Accordo Quadro si risolve ope legis, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 50/2016: • allo scadere del termine finale; • alternativamente, prima del termine finale sopra indicato, all’esaurirsi dell’ammontare dell’importo dell’accordo quadro medesimo. Qualora i contratti di appalto (per la selezione del prestatore e l’impiego di quest’ultimo presso FAV) discendenti dall’Accordo quadro abbiano una durata che oltrepassa il termine finale dell’Accordo quadro medesimo, quest’ultimo conserverà la propria efficacia ai soli fini dell’esecuzione dei servizi che dovrà risultare da apposito verbale redatto contratti di appalto ancora in contraddittorio essere e che soltanto fino all’esaurirsi di questi ultimi. E’ prevista la possibilità (opzione) di rinnovo per ulteriori 12 (Dodici) mesi, su comunicazione scritta AR/PEC della Fondazione, almeno 1 mese prima della scadenza naturale. Ugualmente potrà avvenire successivamente all’aggiudicazione ed essere prorogato su indiscutibile richiesta della Fondazione nell’ipotesi in pendenza della stipula del contratto d’appalto. La Ditta Appaltatrice è tenuta ad assicurare, dietro invito dell’Ente Appaltante, i servizi previsti dal presente capitolato d’appalto oltre cui entro il termine di scadenza non sia stato esaurito l’importo massimo dell’Accordo Quadro. L’importo di cui al successivo art. 3 tiene conto di tale opzione. La durata del contratto nelle more dell’espletamento della procedura pubblica in corso di scelta del contraenteesecuzione potrà, sino all’entrata in servizio altresì, essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo affidatario e comunque non oltre i sei mesi dalla scadenza dell’appaltocontraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice (c.d. proroga tecnica). In tal caso rimangono ferme tutte le il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni contrattuali dell’appalto scadutoo più favorevoli per la Stazione Appaltante. Qualora le disposizioni legislative vigenti nel tempo, impongano l’istituzione e l’organizzazione del servizio E’ fatta salva la facoltà di gestione integrata dei rifiuti recesso da parte della Fondazione che deve essere comunicata almeno 3 mesi prima della scadenza. In ogni caso la Fondazione ha la facoltà di altro Organismo istituzionale revocare in autotutela, ai sensi dell’art. 21-quinques della Legge 241/1990, in qualsiasi momento la procedura attivata o Autoritàcomunque di non espletare la gara per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il servizio oggetto dandone comunicazione ai concorrenti o agli operatori potenzialmente interessati, anche mediante idoneo avviso pubblicato sul profilo del presente appaltocommittente nella sezione “Gare e Appalti”, cesserà automaticamente all’atto del subentro del gestore unico individuato dall’Autorità d’Ambito senza che la ditta appaltatrice possa avanzare gli stessi possano accampare alcuna pretesa a titolo di indennizzo o penalità, nei confronti del Comune. In caso di inadempienza e/o inadeguatezza del servizio e delle attività eseguite dalla Ditta Appaltatrice, l’Ente Appaltante applica le penali previste dal presente capitolato, fino a dichiarare la decadenza e risoluzione del contratto. guadagni o danni, nel momento in cui l’ATO rifiuti competente di zona individui, ai sensi del Capo III della parte IV del D.Lgs. 152/2006 - Codice dell’Ambiente, il GESTORE UNICO per il subentro nella gestione integrata del servizio ovvero nel caso in cui un eventuale unione dei comuni decida di avviare tale servizio di raccolta in forma congiunta. Resta salva la facoltà dell’ATO ovvero dell’unione dei comuni nel subentrare al Comune per la prosecuzione del contrattoriguardo.

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Samples: www.arena.it

DURATA DEL SERVIZIO. La durata del servizio è stabilita in dell’appalto sarà di anni 6 (seimesi 72). Il contratto potrà essere eventualmente rinnovato per ulteriori massimo anni 3 (mesi 36) anni alle medesime condizioni economiche e giuridiche. La data di decorrenza del contratto coinciderà con decorrenza l’inizio delle operazioni di trasferimento del materiale presso il magazzino designato dall’Aggiudicatario, ossia dalla data di effettivo inizio dei servizi che dovrà risultare da apposito verbale redatto in contraddittorio e che potrà avvenire successivamente all’aggiudicazione ed in pendenza della stipula definita T1 all’art. 12 del contratto d’appaltopresente Capitolato. La Ditta Appaltatrice è tenuta ad assicurare, dietro invito dell’Ente Appaltante, Per i servizi previsti dal presente capitolato d’appalto oltre il termine di scadenza del contratto nelle more dell’espletamento della procedura pubblica di scelta del contraente, sino all’entrata in servizio del nuovo affidatario e comunque non oltre i primi sei mesi dalla scadenza dell’appalto. In tal caso rimangono ferme tutte le condizioni contrattuali dell’appalto scaduto. Qualora le disposizioni legislative vigenti nel tempo, impongano l’istituzione e l’organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte di altro Organismo istituzionale o Autorità, il servizio oggetto del presente appalto, cesserà automaticamente all’atto del subentro del gestore unico individuato dall’Autorità d’Ambito senza che la ditta appaltatrice possa avanzare alcuna pretesa l’appalto si intende conferito a titolo di indennizzo o penalità, prova. Il periodo di prova rientra nei confronti 72 mesi di durata del Comunecontratto. In caso di inadempienza esito positivo del periodo di prova, il servizio si intende tacitamente confermato per tutta la durata del rapporto contrattuale. In caso di esito negativo la ASST Xxxx Xxxxxxxx XXXXX potrà revocare la aggiudicazione e risolvere il contratto con preavviso di non meno di 30 giorni solari. In tale eventualità, al contraente spetterà il solo corrispettivo per il servizio prestato. Sono esclusi rimborsi o indennizzi di qualsiasi tipo e/o inadeguatezza pretese di qualsiasi genere. Il contraente dovrà in ogni modo garantire la prosecuzione del servizio e delle attività eseguite fino al subentro del nuovo soggetto, che potrà essere individuato dalla Ditta AppaltatriceASST anche utilizzando la graduatoria della presente procedura. La prosecuzione del servizio, l’Ente Appaltante applica le penali previste dal presente capitolatoaffidato temporaneamente ad altra società, resterà a carico dell’Aggiudicatario, per il maggiore costo sostenuto, fino a dichiarare la decadenza e risoluzione nuova aggiudicazione. È comunque fatta salva l’applicazione dell’art. 15 (Risoluzione del contratto) del presente Capitolato Speciale in ogni momento, anche precedente ai sei mesi, qualora ne ricorressero le condizioni. guadagni o danniIn conseguenza della risoluzione contrattuale, l’ASST si riserva di assumere le decisioni più opportune per assicurare la continuità del servizio, senza che gli altri concorrenti della gara possano vantare diritto alcuno. Qualora, nel momento corso dell’appalto, vengano meno le condizioni iniziali previste dalla documentazione di gara ed, in cui l’ATO rifiuti competente di zona individuiparticolare, ai sensi del Capo III della parte IV del D.Lgs. 152/2006 - Codice dell’Ambiente, il GESTORE UNICO per il subentro nella gestione integrata del servizio ovvero nel caso in cui un eventuale unione dei comuni decida vengano modificate le disposizioni normative di avviare tale servizio riferimento sia a livello regionale che nazionale, con annesse ripercussioni di raccolta in forma congiunta. Resta salva tipo organizzativo sulle strutture dell’ASST, quest’ultima si riserva la facoltà dell’ATO ovvero dell’unione dei comuni nel subentrare al Comune per la prosecuzione di recedere dal contratto e/o comunque di chiedere una sua modifica. Alla scadenza del contratto, l’Aggiudicatario sarà, comunque, tenuto a concordare con questa ASST il piano di dismissione graduale dell’attività affidatagli ed il passaggio delle consegne al nuovo appaltatore, senza oneri aggiuntivi per questa Amministrazione.

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Samples: www.asst-pg23.it

DURATA DEL SERVIZIO. La durata del servizio è stabilita in 6 3 (seitre) anni con decorrenza dalla data di effettivo inizio dei servizi che dovrà risultare da apposito verbale redatto in contraddittorio e che potrà avvenire successivamente all’aggiudicazione ed in pendenza della stipula del contratto d’appalto. La committente, ai sensi dell’art. 63 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, potrà estendere il servizio di ulteriori 3 (anni) alle medesime condizioni economiche e contrattuali a condizione che la ditta abbia raggiunto nei tre anni la percentuale di raccolta differenziata (calcolata come media di tutto il periodo di contatto) non inferiore al 65%. La Ditta Appaltatrice è tenuta ad assicurare, dietro invito dell’Ente Appaltante, i servizi previsti dal presente capitolato d’appalto oltre il termine di scadenza del contratto nelle more dell’espletamento della procedura pubblica di scelta del contraente, sino all’entrata in servizio del nuovo affidatario e comunque non oltre i sei dodici mesi dalla scadenza dell’appalto. In tal caso rimangono ferme tutte le condizioni contrattuali dell’appalto scaduto. Qualora le disposizioni legislative vigenti nel tempo, impongano l’istituzione e l’organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte di altro Organismo istituzionale o Autorità, il servizio oggetto del presente appalto, cesserà automaticamente all’atto del subentro del gestore unico individuato dall’Autorità d’Ambito senza che la ditta appaltatrice possa avanzare alcuna pretesa a titolo di indennizzo o penalità, nei confronti del Comune. In caso di inadempienza e/o inadeguatezza del servizio e delle attività eseguite dalla Ditta Appaltatrice, l’Ente Appaltante applica potrà applicare le penali previste dal presente capitolato, fino a dichiarare la decadenza e risoluzione del contratto. L’Ente appaltante si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, e senza che l’Appaltatore possa pretendere e richiedere compensi a qualsiasi titolo e rimborsi per mancati guadagni o danni, nel momento in cui l’ATO rifiuti competente di zona individui, ai sensi del Capo III della parte IV del D.Lgs. 152/2006 - Codice dell’Ambiente, il GESTORE UNICO per il subentro nella gestione integrata del servizio ovvero nel caso in cui un eventuale l’eventuale unione dei comuni decida di avviare attivi tale servizio di raccolta in forma congiuntaraccolta. Resta salva la facoltà dell’ATO ovvero dell’unione dei comuni nel subentrare al Comune per la prosecuzione del contratto.

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Samples: www.regione.molise.it

DURATA DEL SERVIZIO. La durata massima dei servizi di verifica della progettazione e di supporto al RUP per la validazione è definito per fasi, esclusi i tempi per la ricognizione dei documenti e l’approvazione delle varie fasi progettuali da parte della Stazione Appaltante, ed esclusi i casi di approfondimento nella fase intermedia, secondo la seguente tabella: Tabella n. 3 – Indicazione della durata delle fasi del servizio è stabilita in 6 (sei) anni con decorrenza dalla data da affidare Attività Durata Prevista Servizio di effettivo inizio dei servizi che dovrà risultare da apposito verbale redatto in contraddittorio verifica della progettazione e che potrà avvenire successivamente all’aggiudicazione ed in pendenza della stipula supporto al RUP Verifica del progetto definitivo 45 giorni Verifica del progetto esecutivo 30 giorni Supporto al RUP per la validazione del progetto esecutivo 10 giorni Relativamente ai termini di cui sopra si specifica quanto segue: - per ciascuna fase il Direttore di esecuzione del contratto d’appalto(DEC) procederà a comunicare l’avvio della prestazione mediante invito formale da cui decorrono i termini sopra indicati per le specifiche prestazioni; - è opportuno precisare che i termini contrattuali potranno essere sospesi quando ricorrano i presupposti di cui all’art. La Ditta Appaltatrice è tenuta ad assicurare23 del D.M. n. 49/2018, dietro invito dell’Ente Appaltanteovvero in presenza di eventuali autorizzazioni ovvero pareri necessari, che dovranno essere resi dagli Enti competenti non direttamente coinvolti nella presente procedura. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione i servizi previsti dal presente capitolato d’appalto oltre il termine di scadenza del contratto nelle more dell’espletamento della procedura pubblica di scelta del contraente, sino all’entrata in servizio del nuovo affidatario e comunque non oltre i sei mesi dalla scadenza dell’appalto. In tal caso rimangono ferme tutte le condizioni contrattuali dell’appalto scaduto. Qualora le disposizioni legislative vigenti nel tempo, impongano l’istituzione e l’organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte di altro Organismo istituzionale o Autorità, il servizio oggetto del presente appalto, cesserà automaticamente all’atto del subentro del gestore unico individuato dall’Autorità d’Ambito senza che medesimi termini decorreranno nuovamente con la ditta appaltatrice possa avanzare alcuna pretesa a titolo di indennizzo o penalità, nei confronti del Comune. In caso di inadempienza e/o inadeguatezza del servizio e delle attività eseguite dalla Ditta Appaltatrice, l’Ente Appaltante applica le penali previste dal presente capitolato, fino a dichiarare la decadenza e risoluzione del contratto. guadagni o danni, nel momento in cui l’ATO rifiuti competente di zona individuiripresa dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 23 del Capo III della parte IV del D.Lgs. 152/2006 D.M. n. 49/2018; - Codice dell’Ambiente, il GESTORE UNICO per il subentro nella gestione integrata del servizio ovvero nel caso in cui un eventuale unione dei comuni decida ogni giorno di avviare tale servizio di raccolta in forma congiunta. Resta salva la facoltà dell’ATO ovvero dell’unione dei comuni nel subentrare ritardo rispetto ai tempi contrattuali è applicabile una penale secondo le modalità descritte al Comune per la prosecuzione del contratto.successivo §15

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Samples: www.agenziademanio.it