DURATA DEL SERVIZIO. L'appalto ha la durata di mesi 24 (ventiquattro) dalla stipula del contratto di appalto. Il Fornitore del Servizio è obbligato ad iniziare l’esecuzione del servizio sotto le riserve di Legge, nelle more della stipula del contratto qualora ritenuto necessario dalla VUS SpA. In particolare, il Fornitore del Servizio si obbliga ad eseguirle ai prezzi unitari, fissi ed invariabili, formulati in sede di gara, fino alla concorrenza dell’importo presunto del contratto “APERTO” le prestazioni di servizio di cui al presente Capitolato d’Oneri e all’offerta Tecnica formulata in sede di gara. Il contratto di servizio potrà quindi ritenersi risolto: a) prima della sua scadenza anniversaria (24 mesi dalla data di stipula del contratto), quando l’importo complessivo delle prestazioni eseguite dal Fornitore del Servizio hanno raggiunto l’importo contrattuale di € 119.000,00, al netto di IVA; b) alla sua data di scadenza anniversaria (24 mesi dalla data di stipula del contratto), quando l’importo complessivo delle prestazioni eseguite dal Fornitore del Servizio non hanno superato l’importo contrattuale di € 119.000,00, al netto di IVA. In tale ipotesi il Fornitore del Servizio non potrà comunque avanzare pretese di qualsiasi sorta per le eventuali prestazioni di servizio non eseguite e non dipendenti dalla volontà di VUS SpA. Dall’affidamento del servizio non discende in favore del Fornitore del Servizio nessun vincolo ad essere considerato affidatario esclusivo delle prestazioni oggetto del presente Capitolato d’Oneri, restando facoltà della VUS Spa di rivolgere l’affidamento di servizi analoghi o complementari in favore di altri soggetti economici o di eseguire le prestazioni tramite il proprio personale senza che per questo, a quest’ultimo, spetti alcun risarcimento o indennizzo di sorta per il mancato guadagno. La VUS SpA non si impegna a garantire nessun volume di fornitura minimo al Fornitore del Servizio durante l’esecuzione temporale del contratto, il quale per questo non potrà avanzare pretese di sorta.
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Samples: Contact Center Service Agreement
DURATA DEL SERVIZIO. L'appalto ha la durata di mesi 24 (ventiquattro) dalla stipula del contratto di appalto. Il Fornitore del Servizio è obbligato ad iniziare l’esecuzione del servizio sotto le riserve di LeggeLe forniture ed i servizi oggetto dell’appalto, nelle more della stipula del contratto qualora ritenuto necessario dalla VUS SpA. In particolare, il Fornitore del Servizio si obbliga ad eseguirle ai prezzi unitari, fissi ed invariabili, formulati in sede di gara, fino alla concorrenza dell’importo presunto del contratto “APERTO” le prestazioni di servizio di cui al presente Capitolato d’Oneri e all’offerta Tecnica formulata in sede di garapredetto art. Il contratto di servizio potrà quindi ritenersi risolto:
a2, dovranno essere erogati per 36 (trentasei) prima della sua scadenza anniversaria (24 mesi a decorrere dalla data di stipula emissione del contrattoverbale di collaudo. Resta facoltà della “Stazione Appaltante” esercitare l’opzione di riacquisto dell’intera fornitura, hardware e software, incluse le licenze d’uso del software e dell’hardware ed esclusa la “Garanzia”, ad un valore pari all’1% dell’importo aggiudicato per l’intera fornitura (esclusi gli oneri di sicurezza). In tal caso la “Stazione Appaltante” dovrà dare comunicazione alla “Ditta Aggiudicataria” della propria determinazione di volersi avvalere del diritto di riscatto almeno tre mesi prima della scadenza contrattuale, quando l’importo complessivo delle prestazioni eseguite dal Fornitore a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o equipollenti. In caso di esercizio del Servizio hanno raggiunto l’importo contrattuale diritto di € 119.000,00riscatto, il relativo corrispettivo sarà corrisposto nei modi e termini previsti dall’ultimo comma dell’art. 22 del presente capitolato. Nel caso in cui la “Stazione Appaltante”, a suo insindacabile giudizio, non ritenga di dovere esercitare l’opzione di riacquisto, la “Ditta Aggiudicataria” si obbliga, al netto di IVA;
b) alla sua data di scadenza anniversaria (24 mesi dalla data di stipula termine della validità del contratto)Contratto, quando l’importo complessivo delle prestazioni eseguite dal Fornitore del Servizio non hanno superato l’importo contrattuale di € 119.000,00a ritirare senza ritardo ed a smaltire nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente, al netto di IVA. In tale ipotesi il Fornitore del Servizio non potrà comunque avanzare pretese di qualsiasi sorta per a sue cure e spese, tutte le eventuali prestazioni di servizio non eseguite e non dipendenti dalla volontà di VUS SpA. Dall’affidamento del servizio non discende in favore del Fornitore del Servizio nessun vincolo ad essere considerato affidatario esclusivo delle prestazioni apparecchiature oggetto del presente Capitolato d’Onericapitolato. Le modalità operative per la dismissione dei “Personal computer desktop” dovranno essere concordate con la “Stazione Appaltante” ed in particolare dovrà essere concordato il periodo di tempo in cui le apparecchiature dovranno essere ritirate. Il ritiro completo delle apparecchiature dovrà in ogni caso avvenire entro trenta giorni dalla scadenza contrattuale, restando facoltà salvo espressa accettazione da parte della VUS Spa stazione appaltante di rivolgere l’affidamento di servizi analoghi o complementari in favore di altri soggetti economici o di eseguire le prestazioni tramite il proprio personale senza che per questo, a quest’ultimo, spetti alcun risarcimento o indennizzo di sorta un termine maggiore. Il mancato rispetto del termine stabilito per il mancato guadagnocompleto ritiro delle apparecchiature comporterà l’applicazione di una penale, nei modi e nei termini stabiliti dall’art. La VUS SpA non si impegna a garantire nessun volume di fornitura minimo al Fornitore 23 del Servizio durante l’esecuzione temporale del contratto, il quale per questo non potrà avanzare pretese di sortapresente capitolato.
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Samples: Capitolato Tecnico
DURATA DEL SERVIZIO. L'appalto ha la 2.1 La durata dell’appalto (escluse le eventuali opzioni) è di anni 2 e mesi 24 (ventiquattro) dalla stipula del 6 decorrenti dal 30/06/2020 sino al 31/12/2022, con prima rata dal 30/06/2020 al 31/12/2020, e cesserà automaticamente alla scadenza di detto periodo senza necessità di disdetta. È facoltà di ciascuna delle parti rescindere il contratto in occasione di appalto. Il Fornitore del Servizio è obbligato ad iniziare l’esecuzione ciascuna scadenza anniversaria intermedia, secondo quanto disciplinato dallo Schema di polizza.
2.2 La consegna del servizio potrà avvenire anche sotto le riserve riserva di Leggelegge e l’impresa aggiudicataria dovrà avviare il servizio, nelle more su richiesta della stazione appaltante, anche in pendenza della stipula del contratto qualora ritenuto necessario dalla VUS SpA. In particolareai sensi dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs 50/2016.
2.3 Esclusivamente per il Fornitore rischio di cui al lotto n. 1 la decorrenza della garanzia deve intendersi fissata alle ore 24.00 del Servizio si obbliga ad eseguirle ai prezzi unitari, fissi ed invariabili, formulati 30/06/20 anche in sede caso di successiva aggiudicazione e sino alla conclusione delle operazioni di gara, fino alla concorrenza dell’importo presunto indipendentemente dalla stipulazione del contratto “APERTO” le prestazioni ed entro il termine massimo di servizio ulteriori 20 gg. Resta in ogni caso inteso che, qualora l’ordine fermo per la copertura sia successivo al 30/06/20, la Società non sarà obbligata per quei sinistri occorsi nel periodo dal 30/06/20 alla data del suddetto ordine fermo per i quali l’Ente abbia ricevuto richiesta di risarcimento nel medesimo periodo.
2.4 La stazione appaltante si riserva altresì la facoltà, alla scadenza dei contratti, nelle more del perfezionamento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, di richiedere la proroga dei servizi per il periodo massimo di 6 mesi, agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante, cui al presente Capitolato d’Oneri e all’offerta Tecnica formulata in sede di gara. Il contratto di servizio potrà quindi ritenersi risolto:
a) prima della sua scadenza anniversaria (24 mesi dalla data di stipula del contratto), quando l’importo complessivo delle prestazioni eseguite dal Fornitore del Servizio hanno raggiunto l’importo contrattuale di € 119.000,00, al netto di IVA;
b) alla sua data di scadenza anniversaria (24 mesi dalla data di stipula del contratto), quando l’importo complessivo delle prestazioni eseguite dal Fornitore del Servizio non hanno superato l’importo contrattuale di € 119.000,00, al netto di IVA. In tale ipotesi il Fornitore del Servizio non potrà comunque avanzare pretese di qualsiasi sorta per le eventuali prestazioni di servizio non eseguite e non dipendenti dalla volontà di VUS SpA. Dall’affidamento del servizio non discende in favore del Fornitore del Servizio nessun vincolo l’Aggiudicatario è tenuto ad essere considerato affidatario esclusivo delle prestazioni oggetto del presente Capitolato d’Oneri, restando facoltà della VUS Spa di rivolgere l’affidamento di servizi analoghi o complementari in favore di altri soggetti economici o di eseguire le prestazioni tramite il proprio personale senza che per questoassoggettarsi, a quest’ultimosemplice richiesta dell’Amministrazione (comma 11, spetti alcun risarcimento o indennizzo di sorta per il mancato guadagno. La VUS SpA non si impegna a garantire nessun volume di fornitura minimo al Fornitore articolo 106 del Servizio durante l’esecuzione temporale del contratto, il quale per questo non potrà avanzare pretese di sortaCodice).
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DURATA DEL SERVIZIO. L'appalto ha la di cui trattasi avrà durata di pari a 36 (trentasei) mesi 24 (ventiquattro) naturali e consecutivi, decorrenti dalla stipula data della sottoscrizione del contratto Si precisa che per le attività di appalto“deposito e gestione” ed “a richiesta” il pagamento sarà quantificato in funzione della reale presa in carico, a seguito di ordinativi, degli archivi oggetto del presente affidamento. Il Fornitore Ad esempio, gli archivi custoditi presso la Società Deltauno saranno presi in carico, presumibilmente, dalla scadenza naturale del Servizio è obbligato ad iniziare l’esecuzione relativo contratto prevista al 31 luglio 2017 e, pertanto, il pagamento del servizio sotto le riserve sarà quantificato dal momento della loro presa in carico. La Stazione Appaltante si riserva, in via del tutto eventuale e opzionale, previa insindacabile valutazione interna, di Leggeprorogare il Servizio alla scadenza del Contratto, nelle more della stipula nella misura massima di 12 (dodici) mesi e per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. L’opzione di cui al precedente comma sarà attuata e formalizzata mediante uno o più atti aggiuntivi al Contratto già sottoscritto dalla Stazione Appaltante. In tal caso l’Appaltatore sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto qualora ritenuto necessario dalla VUS SpA. In particolareoriginario, o a condizioni economiche più favorevoli per la Stazione Appaltante. Durante il Fornitore del Servizio si obbliga ad eseguirle ai prezzi unitari, fissi ed invariabili, formulati in sede di gara, fino alla concorrenza dell’importo presunto del contratto “APERTO” le prestazioni periodo contrattuale l’Affidatario dovrà garantire il rispetto dei livelli di servizio di cui al presente Capitolato d’Oneri e all’offerta Tecnica formulata in sede Capitolato. Sarà facoltà della Stazione Appaltante provvedere all’affidamento di nuovi servizi, conformi al progetto a base di gara, consistenti nella ripetizione di quelli già affidati con la presente procedura, ai sensi dell’art. Il contratto 63, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, per un periodo massimo di servizio potrà quindi ritenersi risolto:
a12 (dodici) prima della sua scadenza anniversaria (24 mesi dalla data di stipula del contratto), quando l’importo complessivo delle prestazioni eseguite dal Fornitore del Servizio hanno raggiunto l’importo contrattuale di € 119.000,00, al netto di IVA;
b) alla sua data di scadenza anniversaria (24 mesi dalla data di stipula del contratto), quando l’importo complessivo delle prestazioni eseguite dal Fornitore del Servizio non hanno superato l’importo contrattuale di € 119.000,00, al netto di IVA. In tale ipotesi il Fornitore del Servizio non potrà comunque avanzare pretese di qualsiasi sorta per le eventuali prestazioni di servizio non eseguite e non dipendenti dalla volontà di VUS SpA. Dall’affidamento del servizio non discende in favore del Fornitore del Servizio nessun vincolo ad essere considerato affidatario esclusivo delle prestazioni oggetto del presente Capitolato d’Oneri, restando facoltà della VUS Spa di rivolgere l’affidamento di servizi analoghi o complementari in favore di altri soggetti economici o di eseguire le prestazioni tramite il proprio personale senza che per questo, a quest’ultimo, spetti alcun risarcimento o indennizzo di sorta per il mancato guadagnomesi. La VUS SpA non Stazione Appaltante si impegna a garantire nessun volume riserva di fornitura minimo al Fornitore dare avvio all’esecuzione del Servizio durante l’esecuzione temporale Contratto in via d’urgenza, anche ai sensi dell’art. 32, comma 8°, del contratto, il quale per questo non potrà avanzare pretese di sortaCodice.
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Samples: Service Agreement
DURATA DEL SERVIZIO. L'appalto ha la La durata di mesi 24 (ventiquattro) dalla stipula del contratto di appalto. Il Fornitore del Servizio è obbligato ad iniziare l’esecuzione del servizio sotto le riserve è stabilita in 6 (sei) anni con decorrenza dalla data di Legge, nelle more effettivo inizio dei servizi che dovrà risultare da apposito verbale redatto in contraddittorio e che potrà avvenire successivamente all’aggiudicazione ed in pendenza della stipula del contratto qualora ritenuto necessario d’appalto. La Ditta Appaltatrice è tenuta ad assicurare, dietro invito dell’Ente Appaltante, i servizi previsti dal presente capitolato d’appalto oltre il termine di scadenza del contratto nelle more dell’espletamento della procedura pubblica di scelta del contraente, sino all’entrata in servizio del nuovo affidatario e comunque non oltre i sei mesi dalla VUS SpA. scadenza dell’appalto. In particolaretal caso rimangono ferme tutte le condizioni contrattuali dell’appalto scaduto. Qualora le disposizioni legislative vigenti nel tempo, impongano l’istituzione e l’organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte di altro Organismo istituzionale o Autorità, il Fornitore del Servizio si obbliga ad eseguirle ai prezzi unitari, fissi ed invariabili, formulati in sede di gara, fino alla concorrenza dell’importo presunto del contratto “APERTO” le prestazioni di servizio di cui al presente Capitolato d’Oneri e all’offerta Tecnica formulata in sede di gara. Il contratto di servizio potrà quindi ritenersi risolto:
a) prima della sua scadenza anniversaria (24 mesi dalla data di stipula del contratto), quando l’importo complessivo delle prestazioni eseguite dal Fornitore del Servizio hanno raggiunto l’importo contrattuale di € 119.000,00, al netto di IVA;
b) alla sua data di scadenza anniversaria (24 mesi dalla data di stipula del contratto), quando l’importo complessivo delle prestazioni eseguite dal Fornitore del Servizio non hanno superato l’importo contrattuale di € 119.000,00, al netto di IVA. In tale ipotesi il Fornitore del Servizio non potrà comunque avanzare pretese di qualsiasi sorta per le eventuali prestazioni di servizio non eseguite e non dipendenti dalla volontà di VUS SpA. Dall’affidamento del servizio non discende in favore del Fornitore del Servizio nessun vincolo ad essere considerato affidatario esclusivo delle prestazioni oggetto del presente Capitolato d’Oneriappalto, restando facoltà della VUS Spa di rivolgere l’affidamento di servizi analoghi o complementari in favore di altri soggetti economici o di eseguire le prestazioni tramite il proprio personale cesserà automaticamente all’atto del subentro del gestore unico individuato dall’Autorità d’Ambito senza che per questola ditta appaltatrice possa avanzare alcuna pretesa a titolo di indennizzo o penalità, nei confronti del Comune. In caso di inadempienza e/o inadeguatezza del servizio e delle attività eseguite dalla Ditta Appaltatrice, l’Ente Appaltante applica le penali previste dal presente capitolato, fino a quest’ultimodichiarare la decadenza e risoluzione del contratto. guadagni o danni, spetti alcun risarcimento o indennizzo nel momento in cui l’ATO rifiuti competente di sorta zona individui, ai sensi del Capo III della parte IV del D.Lgs. 152/2006 - Codice dell’Ambiente, il GESTORE UNICO per il mancato guadagnosubentro nella gestione integrata del servizio ovvero nel caso in cui un eventuale unione dei comuni decida di avviare tale servizio di raccolta in forma congiunta. La VUS SpA non si impegna a garantire nessun volume di fornitura minimo Resta salva la facoltà dell’ATO ovvero dell’unione dei comuni nel subentrare al Fornitore del Servizio durante l’esecuzione temporale Comune per la prosecuzione del contratto, il quale per questo non potrà avanzare pretese di sorta.
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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto
DURATA DEL SERVIZIO. L'appalto ha la 1. La durata di mesi 24 (ventiquattro) dalla stipula del contratto di appalto. Il Fornitore del Servizio è obbligato ad iniziare l’esecuzione del servizio sotto è stabilita in 6 (sei) anni con decorrenza dalla data di effettivo inizio dei servizi che dovrà risultare da apposito verbale redatto in contraddittorio tra le riserve di Legge, nelle more parti e che potrà avvenire successivamente all’aggiudicazione ed in pendenza della stipula del contratto qualora ritenuto necessario dalla VUS SpA. In particolared’appalto. Circa le fasi delle procedure di affidamento, il Fornitore del Servizio si applicano le norme dell’art. 11 D. Lgs. 163/2006 fra cui i commi 9, 10 e 12, tenendo conto che si tratta di un servizio pubblico essenziale.
2. La ditta, con la partecipazione alla gara, si obbliga ad eseguirle ai prezzi unitari, fissi ed invariabili, formulati in sede di gara, fino alla concorrenza dell’importo presunto stipula del contratto “APERTO” le prestazioni nella data fissata dall’Ente e comunicata all’impresa con un preavviso di almeno 3 giorni lavorativi. L’inizio del servizio di cui al presente Capitolato d’Oneri e all’offerta Tecnica formulata in sede di gara. Il contratto di servizio potrà quindi ritenersi risolto:
a) prima della sua scadenza anniversaria (24 mesi dovrà avere luogo entro 15 giorni solari dalla data di stipula del contratto).
3. La ditta appaltatrice è tenuta ad assicurare - dietro invito dell’Ente Appaltante - i servizi previsti dal presente Capitolato d’appalto, quando l’importo complessivo delle prestazioni eseguite dal Fornitore del Servizio hanno raggiunto l’importo contrattuale di € 119.000,00, al netto di IVA;
b) alla sua data oltre il termine di scadenza anniversaria (24 del contratto nelle more dell’espletamento della procedura pubblica di scelta del contraente, sino all’entrata in servizio del nuovo affidatario e comunque non oltre i dodici mesi dalla data di stipula del contratto), quando l’importo complessivo delle prestazioni eseguite dal Fornitore del Servizio non hanno superato l’importo contrattuale di € 119.000,00, al netto di IVAscadenza dell’appalto. In tale ipotesi il Fornitore del Servizio non potrà comunque avanzare pretese di qualsiasi sorta per tal caso rimangono ferme tutte le eventuali prestazioni di servizio non eseguite condizioni contrattuali dell’appalto scaduto.
4. Qualora le disposizioni legislative vigenti nel tempo impongano l’istituzione e non dipendenti dalla volontà di VUS SpA. Dall’affidamento l’organizzazione del servizio non discende in favore del Fornitore del Servizio nessun vincolo ad essere considerato affidatario esclusivo delle prestazioni di gestione integrata dei rifiuti da parte di altro organismo istituzionale o autorità, il servizio oggetto del presente Capitolato d’Oneriappalto, restando facoltà della VUS Spa di rivolgere l’affidamento di servizi analoghi o complementari in favore di altri soggetti economici o di eseguire le prestazioni tramite il proprio personale cesserà automaticamente all’atto del subentro del gestore unico individuato dall’Autorità d’Ambito senza che la ditta appaltatrice possa avanzare alcuna pretesa a titolo di indennizzo o penalità, nei confronti del Comune. Al verificarsi della citata condizione l’affidamento del servizio, compresi i mezzi e le relative quote di ammortamento, saranno soggette a condizione risolutiva espressa.
5. L’Ente appaltante potrà inoltre recedere dal contratto di cui alla presente gara, nel caso previsto dall’art. 198, comma 1, secondo periodo del Codice dell’ambiente, decorso il primo anno, con preavviso di mesi 6 (sei), riservandosi la possibilità di trasferire il contratto stesso ad un Consorzio, una Società Pubblica, ad una S.p.A. o S.r.l. a prevalente capitale pubblico che dovesse essere costituita per questola gestione dei servizi di Igiene Ambientale.
6. In caso di inadempienza e/o inadeguatezza del servizio e delle attività eseguite dalla ditta appaltatrice, l’Ente appaltante potrà applicare le penali previste dal presente Capitolato, fino a quest’ultimo, spetti alcun risarcimento o indennizzo di sorta per il mancato guadagno. La VUS SpA non si impegna a garantire nessun volume di fornitura minimo al Fornitore del Servizio durante l’esecuzione temporale dichiarare la decadenza e risoluzione del contratto.
7. Ai sensi dell’art. 202 D.Lgs. 152/2006, il quale per questo gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà dell’Amministrazione comunale, già esistenti al momento dell'assegnazione del servizio, previamente inventariate a cura dell’Ente, sono conferiti in comodato d’uso al soggetto affidatario del servizio. Per quanto non potrà avanzare pretese di sortaespressamente specificato si rimanda a successivi accordi fra le parti.
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DURATA DEL SERVIZIO. L'appalto ha Il servizio avrà la durata di 6 (sei) mesi 24 (ventiquattro) decorrenti dalla data del verbale di presa in carico delle aree e delle infrastrutture, che verrà redatto in contraddittorio con l’attuale affidatario del servizio. Dopo la stipula del contratto e prima della presa in carico delle aree e delle infrastrutture, la Ditta Aggiudicataria dovrà assicurare una fase di appaltoavviamento finalizzata alla conoscenza delle aree, degli impianti e delle procedure oggetto dell’appalto, indispensabile per garantire la continuità del servizio. Il Fornitore Tale periodo non dovrà essere inferiore a tre giorni naturali e consecutivi, sull’intero arco delle 24 ore, durante il quale gli operatori della ditta aggiudicataria, di seguito abbreviata in D.A., verranno formati ed informati sulla tipologia, la consistenza ed il funzionamento delle infrastrutture stesse. Ai sensi degli artt. 1353 e 1360 c.c., il contratto d'appalto è sottoposto alla condizione risolutiva del Servizio è obbligato ad iniziare l’esecuzione superamento del servizio sotto periodo di prova. Alla scadenza del primo trimestre, il Responsabile del Procedimento, avvalendosi dei Responsabili operativi incaricati, effettuerà una valutazione oggettiva circa l’effettivo rispetto delle condizioni contrattuali L' esito della valutazione sarà formalmente comunicato alla D.A. nei 15 giorni successivi alla scadenza del periodo di prova; in caso di mancato superamento del periodo di prova, il Dipartimento Servizi Condivisi si riserverà l’affidamento dell’appalto al concorrente seguente in graduatoria. Sono fatte salve le riserve di Leggeprestazioni svolte dalla D.A. fino alla comunicazione dal parte del Dipartimento Servizi Condivisi. Alla scadenza dell'appalto la ditta aggiudicataria sarà comunque tenuta, qualora il Dipartimento Servizi Condivisi lo ritenga necessario, e nelle more dell’aggiudicazione della stipula del contratto qualora ritenuto necessario dalla VUS SpA. In particolare, il Fornitore del Servizio si obbliga procedura aperta ad eseguirle ai prezzi unitari, fissi ed invariabili, formulati evidenza pubblica in sede corso di gara, fino alla concorrenza dell’importo presunto del contratto “APERTO” le prestazioni di servizio di cui al presente Capitolato d’Oneri e all’offerta Tecnica formulata in sede di gara. Il contratto di servizio potrà quindi ritenersi risolto:
a) prima della sua scadenza anniversaria (24 mesi dalla data di stipula del contratto), quando l’importo complessivo delle prestazioni eseguite dal Fornitore del Servizio hanno raggiunto l’importo contrattuale di € 119.000,00, al netto di IVA;
b) alla sua data di scadenza anniversaria (24 mesi dalla data di stipula del contratto), quando l’importo complessivo delle prestazioni eseguite dal Fornitore del Servizio non hanno superato l’importo contrattuale di € 119.000,00, al netto di IVA. In tale ipotesi il Fornitore del Servizio non potrà comunque avanzare pretese di qualsiasi sorta per le eventuali prestazioni di servizio non eseguite e non dipendenti dalla volontà di VUS SpA. Dall’affidamento del servizio non discende in favore del Fornitore del Servizio nessun vincolo ad essere considerato affidatario esclusivo delle prestazioni oggetto del presente Capitolato d’Oneri, restando facoltà della VUS Spa di rivolgere l’affidamento di servizi analoghi o complementari in favore di altri soggetti economici o di eseguire le prestazioni tramite il proprio personale senza che per questoespletamento, a quest’ultimoprestare il servizio in oggetto alle medesime condizioni in vigore, spetti alcun risarcimento o indennizzo per un periodo di sorta per il mancato guadagno. La VUS SpA non si impegna a garantire nessun volume di fornitura minimo al Fornitore del Servizio durante l’esecuzione temporale del contratto, il quale per questo non potrà avanzare pretese di sortaulteriori 90 giorni + 90 giorni.
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Samples: Service Agreement
DURATA DEL SERVIZIO. L'appalto ha la La durata dell’appalto sarà di anni 6 (mesi 24 (ventiquattro) dalla stipula del contratto di appalto. Il Fornitore del Servizio è obbligato ad iniziare l’esecuzione del servizio sotto le riserve di Legge, nelle more della stipula del contratto qualora ritenuto necessario dalla VUS SpA. In particolare, il Fornitore del Servizio si obbliga ad eseguirle ai prezzi unitari, fissi ed invariabili, formulati in sede di gara, fino alla concorrenza dell’importo presunto del contratto “APERTO” le prestazioni di servizio di cui al presente Capitolato d’Oneri e all’offerta Tecnica formulata in sede di gara72). Il contratto potrà essere eventualmente rinnovato per ulteriori massimo anni 3 (mesi 36) alle medesime condizioni economiche e giuridiche. La data di servizio potrà quindi ritenersi risolto:
a) prima della sua scadenza anniversaria (24 mesi decorrenza del contratto coinciderà con l’inizio delle operazioni di trasferimento del materiale presso il magazzino designato dall’Aggiudicatario, ossia dalla data definita T1 all’art. 12 del presente Capitolato. Per i primi sei mesi l’appalto si intende conferito a titolo di stipula prova. Il periodo di prova rientra nei 72 mesi di durata del contratto). In caso di esito positivo del periodo di prova, quando l’importo complessivo delle prestazioni eseguite dal Fornitore il servizio si intende tacitamente confermato per tutta la durata del Servizio hanno raggiunto l’importo contrattuale rapporto contrattuale. In caso di € 119.000,00, al netto esito negativo la ASST Xxxx Xxxxxxxx XXXXX potrà revocare la aggiudicazione e risolvere il contratto con preavviso di IVA;
b) alla sua data non meno di scadenza anniversaria (24 mesi dalla data di stipula del contratto), quando l’importo complessivo delle prestazioni eseguite dal Fornitore del Servizio non hanno superato l’importo contrattuale di € 119.000,00, al netto di IVA30 giorni solari. In tale ipotesi eventualità, al contraente spetterà il Fornitore del Servizio non potrà comunque avanzare solo corrispettivo per il servizio prestato. Sono esclusi rimborsi o indennizzi di qualsiasi tipo e/o pretese di qualsiasi sorta per le eventuali prestazioni di servizio non eseguite e non dipendenti dalla volontà di VUS SpA. Dall’affidamento genere. Il contraente dovrà in ogni modo garantire la prosecuzione del servizio non discende in favore fino al subentro del Fornitore nuovo soggetto, che potrà essere individuato dalla ASST anche utilizzando la graduatoria della presente procedura. La prosecuzione del Servizio nessun vincolo servizio, affidato temporaneamente ad essere considerato affidatario esclusivo delle prestazioni oggetto altra società, resterà a carico dell’Aggiudicatario, per il maggiore costo sostenuto, fino a nuova aggiudicazione. È comunque fatta salva l’applicazione dell’art. 15 (Risoluzione del contratto) del presente Capitolato d’OneriSpeciale in ogni momento, restando facoltà anche precedente ai sei mesi, qualora ne ricorressero le condizioni. In conseguenza della VUS Spa risoluzione contrattuale, l’ASST si riserva di rivolgere l’affidamento di servizi analoghi o complementari in favore di altri soggetti economici o di eseguire assumere le prestazioni tramite il proprio personale decisioni più opportune per assicurare la continuità del servizio, senza che per questogli altri concorrenti della gara possano vantare diritto alcuno. Qualora, nel corso dell’appalto, vengano meno le condizioni iniziali previste dalla documentazione di gara ed, in particolare, nel caso in cui vengano modificate le disposizioni normative di riferimento sia a quest’ultimolivello regionale che nazionale, spetti alcun risarcimento con annesse ripercussioni di tipo organizzativo sulle strutture dell’ASST, quest’ultima si riserva la facoltà di recedere dal contratto e/o indennizzo comunque di sorta per il mancato guadagnochiedere una sua modifica. La VUS SpA non si impegna a garantire nessun volume di fornitura minimo al Fornitore del Servizio durante l’esecuzione temporale Alla scadenza del contratto, l’Aggiudicatario sarà, comunque, tenuto a concordare con questa ASST il quale piano di dismissione graduale dell’attività affidatagli ed il passaggio delle consegne al nuovo appaltatore, senza oneri aggiuntivi per questo non potrà avanzare pretese di sortaquesta Amministrazione.
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Samples: Outsourcing Agreements
DURATA DEL SERVIZIO. L'appalto ha Azienda committente AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE (ASUR) della Regione Marche, per conto e nell’inte Xxxxxx e San Benedetto del Tronto di seguito denominata AV5 Importo a base d’asta € 95.000,00+ I.V.A. Codice CIG AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE - Via Caduti del Lavoro – 60131 Ancona Area Vasta n. 5 – Sede amministrativa di Ascoli Xxxxxx – Via degli Iris - Tel. 00000000 Introduzione. Il presente documento sintetizza quanto emerso dalla valutazione dei rischi da interferenze dell' AREA Vasta n. 5 ASUR MARCHE (di segu definisce le modalità di cooperazione e di coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione, con particolare attenzione alla elimi disposto dall'articolo 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, come modificato dal X.Xxx. 106109. Sintesi della VR e delle misure di prevenzion Documento di Prima informazione relativo a ciascuna sede allegata al presente documento. E' redatto allo scopo di promuovere la durata cooperazi la ditta affidataria, al fine di mesi 24 (ventiquattro) dalla stipula del contratto di eliminare i rischi dovuti alle interferenze, gli infortuni e gli incidenti durante le attività in appalto. In particolare si miglioramento dell'efficacia della responsabilità solidale tra appaltante ed appaltatore e il coordinamento degli interventi di prevenzione dei ris Il Fornitore presente documento non riguarda e quindi non si applica ai rischi specifici propri dell'attività delle singole imprese aggiudicatarie (di seguito assume che ogni attività sia progettata e svolta nel pieno rispetto della regola dell'arte e delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e sa dagli artt. 22,23 e 24 dei D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 s.m.i. Si richiamano gli obblighi di cooperazione e coordinamento affinché le im tempestivamente ogni eventuale insufficienza del presente documento così come ogni eventuale discordanza di quanto indicato rispetto a q proprie attività lavorative. Tali comunicazioni dovranno essere inoltrate al Servizio è obbligato ad iniziare l’esecuzione di Prevenzione e Protezione e al referente per il contratto d dovranno essere trattate e utilizzate ai sensi delle disposizioni del servizio sotto le riserve di Legge, nelle more della stipula del contratto qualora ritenuto necessario dalla VUS SpA. In particolare, il Fornitore del Servizio si obbliga ad eseguirle ai prezzi unitari, fissi ed invariabili, formulati in sede di gara, fino alla concorrenza dell’importo presunto del contratto “APERTO” le prestazioni di servizio di cui al presente Capitolato d’Oneri e all’offerta Tecnica formulata in sede di garaD.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81. Il contratto presente documento deve essere allegato al ne costituisce pertanto parte integrante e non enucleabile. ANAGRAFICA DEL COMMITTENTE Denominazione ASUR MARCHE Sede Legale Xxx Xxxxxx xxx xxxxxx - 00000 Xxxxxx P. IVA - C.F. 02175860424 Unità operativa AREA VASTA 5 Ascoli Xxxxxx X. Xxxxxxxxx del Tronto Telefono centralino 00000000 Settore attività Sanità Direttore AREA VASTA Dr. Xxxxxxxxxx Xxxxxx Referenti/responsabili della Committente per la sicurezza: Datore di servizio potrà quindi ritenersi risolto:
a) prima della sua scadenza anniversaria (24 mesi dalla data Lavoro Avv. XXXXXXXXX XXXXXXXX Medico Competente Dr. XXXXXXXXX XXXXXXX RSPP Dott.a XXXXX XXXXXX Dirigente S.P.P. Xxx. XXXXXXX XXXXXXXXX ASPP Ass. San. XXXXXXX XXXXXXXXXX ASPP Tecnico Prevenzione XXXXXXX XXXXX RLS xxxxxxxxx@xxxxx.xxx; xxxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxx.xxxxxx.xx; xxxxxx.xxx@xxxxx.xxx; xxxxxxxxx@xxxxx.xxx; m xxxxxx.xxxxxxx@xxxxxx.xxxxxx.xx; xxxx.xxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxx.xx; xx.xxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxx.xx; mariatere AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE - Via Caduti del Lavoro – 60131 Ancona Area Vasta n. 5 – Sede amministrativa di stipula Ascoli Xxxxxx – Via degli Iris - Tel. 00000000 ANAGRAFICA DELLA DITTA APPALTATRICE Ditta appaltatrice Recapiti telefonici: Sede Legale Rappresentante legale E - mail Personale impiegato nell’esecuzione del contratto), quando l’importo complessivo delle prestazioni eseguite dal Fornitore del Servizio hanno raggiunto l’importo contrattuale di € 119.000,00, al netto di IVA;
b) alla sua data di scadenza anniversaria (24 mesi dalla data di stipula del contratto), quando l’importo complessivo delle prestazioni eseguite dal Fornitore del Servizio non hanno superato l’importo contrattuale di € 119.000,00, al netto di IVA. In tale ipotesi il Fornitore del Servizio non potrà comunque avanzare pretese di qualsiasi sorta per le eventuali prestazioni di servizio non eseguite e non dipendenti dalla volontà di VUS SpA. Dall’affidamento del servizio non discende in favore del Fornitore del Servizio nessun vincolo ad essere considerato affidatario esclusivo delle prestazioni oggetto del presente Capitolato d’Oneri, restando facoltà della VUS Spa di rivolgere l’affidamento di servizi analoghi o complementari in favore di altri soggetti economici o di eseguire le prestazioni tramite il proprio personale senza che per questo, a quest’ultimo, spetti alcun risarcimento o indennizzo di sorta per il mancato guadagno. La VUS SpA non si impegna a garantire nessun volume di fornitura minimo al Fornitore del Servizio durante l’esecuzione temporale del contratto, il quale per questo non potrà avanzare pretese di sorta.
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DURATA DEL SERVIZIO. L'appalto ha la Il Servizio avrà durata di mesi 24 6 (ventiquattro) dalla sei), con decorrenza dal 01/11/2018 e conclusione il 30/04/2019 con facoltà, per la S.A., di ripetizione dello stesso per ulteriori mesi 6 (sei). La ditta aggiudicataria è tenuta ad accettare tale eventuale proroga alle stesse condizioni giuridiche ed economiche, nessuna esclusa, del contratto iniziale. La S.A. si riserva inoltre, la facoltà di richiedere l’avvio del servizio in pendenza della stipula del contratto, come previsto all’art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi. Qualora alla scadenza contrattuale non fosse ancora esperito od aggiudicato un nuovo appalto, il soggetto aggiudicatario si impegna ad assicurare il servizio per il periodo necessario alla conclusione della gara ed al nuovo affidamento, garantendo le medesime condizioni economiche e contrattuali applicate fino alla scadenza. La proroga costituisce estensione temporale limitata del contratto relativo al presente appalto, pertanto con essa non possono essere introdotte condizioni nuove nel contratto medesimo. In caso di appaltopassaggio di gestione ad altro appaltatore alla scadenza, ovvero in caso di risoluzione o recesso del contratto, l’appaltatore cessante dovrà garantire le operazioni necessarie al regolare passaggio di consegne, assicurando la continuità del servizio. Il Fornitore Per mancato rispetto dell’obbligo di cui al precedente comma, la S.A. si riserva di trattenere a titolo di penale l’ultima rata del Servizio è obbligato pagamento o di rivalersi sulla cauzione. La S.A. prima di procedere all’indizione di una nuova gara, verificherà l’attivazione da parte di Consip SpA della nuova convenzione (attualmente in fase di aggiudicazione): in caso di esito positivo di tale verifica, la S.A. procederà a ad iniziare l’esecuzione attivare la procedura prevista di adesione.
1 Qualora, allo scadere del periodo contrattuale più sopra riportato senza che la società Consip SpA abbia attivato la convenzione, la S.A. si riserva la facoltà di chiedere alla ditta aggiudicataria del servizio sotto le riserve oggetto della presente procedura un proroga tecnica atta a garantire il prosieguo del servizio senza interruzioni – al fine di Leggenon danneggiare i propri dipendenti. Tale periodo di proroga sarà richiesto ai sensi del comma 11 dell’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi (Codice dei contratti o Codice), nelle more dell’espletamento della stipula del contratto qualora ritenuto necessario dalla VUS SpA. In particolare, il Fornitore del Servizio si obbliga ad eseguirle ai prezzi unitari, fissi ed invariabili, formulati in sede di gara, fino nuova gara o della possibile adesione alla concorrenza dell’importo presunto del contratto “APERTO” le prestazioni di servizio di cui al presente Capitolato d’Oneri e all’offerta Tecnica formulata in sede di gara. Il contratto di servizio potrà quindi ritenersi risolto:
a) prima della sua scadenza anniversaria (24 mesi dalla data di stipula del contratto), quando l’importo complessivo delle prestazioni eseguite dal Fornitore del Servizio hanno raggiunto l’importo contrattuale di € 119.000,00, al netto di IVA;
b) alla sua data di scadenza anniversaria (24 mesi dalla data di stipula del contratto), quando l’importo complessivo delle prestazioni eseguite dal Fornitore del Servizio non hanno superato l’importo contrattuale di € 119.000,00, al netto di IVA. In tale ipotesi il Fornitore del Servizio non potrà comunque avanzare pretese di qualsiasi sorta per le eventuali prestazioni di servizio non eseguite e non dipendenti dalla volontà di VUS SpA. Dall’affidamento del servizio non discende in favore del Fornitore del Servizio nessun vincolo ad essere considerato affidatario esclusivo delle prestazioni oggetto del presente Capitolato d’Oneri, restando facoltà della VUS Spa di rivolgere l’affidamento di servizi analoghi o complementari in favore di altri soggetti economici o di eseguire le prestazioni tramite il proprio personale senza che per questo, a quest’ultimo, spetti alcun risarcimento o indennizzo di sorta per il mancato guadagno. La VUS SpA non si impegna a garantire nessun volume di fornitura minimo al Fornitore del Servizio durante l’esecuzione temporale del contratto, il quale per questo non potrà avanzare pretese di sortanuova convenzione Consip.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
DURATA DEL SERVIZIO. L'appalto ha La presente convenzione avrà una durata di 5 (cinque) anni dal 01.01.2022 al 31.12.2026 e potrà essere rinnovata, d’intesa tra le parti e per non più di una volta, ai sensi del combinato disposto dell’art. 210 del D.Lgs. 267/2000, qualora ricorrano i presupposti applicativi di tale norma e nel rispetto dei criteri, della procedura e della tempistica previsti. Ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 50/2016) la durata della convenzione può essere prorogata ricorrendo i seguenti presupposti: - previsione nel bando e nei documenti di gara dell’opzione di xxxxxxx; - vigenza del contratto; - avvenuto avvio delle procedure per l’individuazione del nuovo gestore del sevizio. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario (e comunque non oltre i sei mesi 24 successivi alla scadenza della convenzione) alla conclusione delle predette procedure per l’individuazione del gestore subentrante. Nelle ipotesi in cui alla scadenza della convenzione (ventiquattro) dalla stipula del contratto di appalto. Il Fornitore del Servizio è obbligato ad iniziare l’esecuzione del servizio sotto le riserve di Legge, nelle more ovvero scaduti i termini della stipula del contratto qualora ritenuto necessario dalla VUS SpA. In particolare, il Fornitore del Servizio si obbliga ad eseguirle ai prezzi unitari, fissi ed invariabili, formulati in sede di gara, fino alla concorrenza dell’importo presunto del contratto “APERTO” le prestazioni di servizio proroga di cui al presente Capitolato d’Oneri e all’offerta Tecnica formulata in sede precedente comma) non sia stato individuato dall’Ente, per qualsiasi ragione, un nuovo soggetto cui affidare il servizio di garatesoreria, il tesoriere uscente assicura la continuità gestionale per l’Ente fino alla nomina del nuovo Tesoriere. Il contratto di servizio potrà quindi ritenersi risolto:
a) prima della sua scadenza anniversaria (24 mesi dalla data di stipula del contratto)Ricorrendo tali ipotesi, quando l’importo complessivo delle prestazioni eseguite dal Fornitore del Servizio hanno raggiunto l’importo contrattuale di € 119.000,00, al netto di IVA;
b) alla sua data di scadenza anniversaria (24 mesi dalla data di stipula del contratto), quando l’importo complessivo delle prestazioni eseguite dal Fornitore del Servizio non hanno superato l’importo contrattuale di € 119.000,00, al netto di IVA. In tale ipotesi il Fornitore del Servizio non potrà comunque avanzare pretese di qualsiasi sorta per le eventuali prestazioni di servizio non eseguite e non dipendenti dalla volontà di VUS SpA. Dall’affidamento Parti concordano che ai singoli servizi/prodotti resi nelle more dell’attribuzione del servizio al tesoriere subentrante siano applicate le condizioni economiche della presente convenzione. L’Ente si riserva, inoltre, la facoltà di recedere incondizionatamente dalla presente convenzione in caso di modifica soggettiva del Tesoriere a seguito di fusione o incorporazione con altri Istituti di Credito, qualora l’Unione dovesse ritenere che il nuovo soggetto non discende in favore abbia le stesse garanzie di affidabilità finanziaria, economica e tecnica offerte dal soggetto con il quale ha stipulato la convenzione. All'atto della cessazione del Fornitore del Servizio nessun vincolo ad essere considerato affidatario esclusivo delle prestazioni oggetto del presente Capitolato d’Oneri, restando facoltà della VUS Spa di rivolgere l’affidamento di servizi analoghi o complementari in favore di altri soggetti economici o di eseguire le prestazioni tramite il proprio personale senza che per questo, a quest’ultimo, spetti alcun risarcimento o indennizzo di sorta per il mancato guadagno. La VUS SpA non si impegna a garantire nessun volume di fornitura minimo al Fornitore del Servizio durante l’esecuzione temporale del contrattoservizio, il quale per questo non potrà avanzare pretese di sortaTesoriere è tenuto a depositare presso il Servizio Finanziario dell’Unione tutti i registri, i bollettari, gli archivi informatici della documentazione analitica (mandati e reversali) quietanzati nel corso degli esercizi e quant'altro abbia riferimento alla gestione del servizio medesimo e ciò indifferentemente dal momento in cui abbia a verificarsi.
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DURATA DEL SERVIZIO. L'appalto ha la durata 1. Il servizio di mesi 24 (ventiquattro) dalla stipula tesoreria è affidato per un periodo di quattro anni a decorrere dal 1 gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2024.
2. Ai sensi dell’art. 210 del D. Lgs. N. 267/2000, qualora ricorrano le condizioni di legge, l'Ente può procedere, per non più di una volta, al rinnovo del contratto di appaltotesoreria per un periodo massimo di anni quattro.
3. Nel caso di cessazione anticipata del servizio, l’Ente si obbliga a rimborsare ogni eventuale debito contratto con il Tesoriere. Il Fornitore del Servizio è obbligato ad iniziare l’esecuzione Tesoriere si obbliga a continuare la temporanea gestione del servizio sotto le riserve alle medesime condizioni fino al subentro e a depositare presso l’archivio dell’Ente tutta la documentazione che faccia riferimento alla gestione del servizio medesimo. Il Tesoriere si impegna altresì affinché l’eventuale passaggio avvenga con la massima efficienza e senza arrecare pregiudizio all’attività di Leggepagamento e di incasso.
4. Ai sensi dell'art. 106, nelle more comma 11, del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 50/2016) la durata della stipula convenzione può essere prorogata ricorrendo i seguenti presupposti: • previsione nel bando e nei documenti di gara dell’opzione di xxxxxxx; • vigenza del contratto qualora ritenuto contratto; • avvenuto avvio delle procedure per l’individuazione del nuovo gestore del sevizio. La proroga, alle medesime condizioni, è limitata al tempo strettamente necessario dalla VUS SpA. In particolare, il Fornitore (e comunque non oltre un anno successivo alla scadenza della convenzione) alla conclusione delle predette procedure per l'individuazione del Servizio si obbliga ad eseguirle ai prezzi unitari, fissi ed invariabili, formulati gestore subentrante ovvero in sede caso di gara, fino gara andata deserta. La proroga deve essere formalmente deliberata e comunicata al Tesoriere prima della scadenza.
5. Nelle ipotesi in cui alla concorrenza dell’importo presunto del contratto “APERTO” le prestazioni di servizio scadenza della convenzione (ovvero scaduti i termini della proroga di cui al presente Capitolato d’Oneri e all’offerta Tecnica formulata in sede precedente comma) non sia stato individuato dall’Ente, per qualsiasi ragione, un nuovo soggetto cui affidare il servizio di garatesoreria, il Tesoriere uscente assicura la continuità gestionale per l’Ente fino alla nomina del nuovo Tesoriere. Il contratto di servizio potrà quindi ritenersi risolto:
a) prima della sua scadenza anniversaria (24 mesi dalla data di stipula del contratto)Ricorrendo tale ipotesi, quando l’importo complessivo delle prestazioni eseguite dal Fornitore del Servizio hanno raggiunto l’importo contrattuale di € 119.000,00, al netto di IVA;
b) alla sua data di scadenza anniversaria (24 mesi dalla data di stipula del contratto), quando l’importo complessivo delle prestazioni eseguite dal Fornitore del Servizio non hanno superato l’importo contrattuale di € 119.000,00, al netto di IVA. In tale ipotesi il Fornitore del Servizio non potrà comunque avanzare pretese di qualsiasi sorta per le eventuali prestazioni di servizio non eseguite e non dipendenti dalla volontà di VUS SpA. Dall’affidamento Parti concordano che ai singoli servizi/prodotti resi nelle more dell’attribuzione del servizio non discende in favore del Fornitore del Servizio nessun vincolo ad essere considerato affidatario esclusivo delle prestazioni oggetto del presente Capitolato d’Onerial tesoriere subentrante siano applicate le condizioni economiche indicate nei fogli informativi di detti servizi/prodotti, restando facoltà della VUS Spa di rivolgere l’affidamento di servizi analoghi o complementari in favore di altri soggetti economici o di eseguire le prestazioni tramite il proprio personale senza che per questo, a quest’ultimo, spetti alcun risarcimento o indennizzo di sorta per il mancato guadagno. La VUS SpA non si impegna a garantire nessun volume di fornitura minimo al Fornitore del Servizio durante l’esecuzione temporale del contratto, il quale per questo non potrà avanzare pretese di sortacome nel tempo aggiornati.
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Samples: Convenzione Per La Gestione Del Servizio Di Tesoreria
DURATA DEL SERVIZIO. L'appalto ha la 1. La durata di mesi 24 (ventiquattro) dalla stipula del contratto di appalto. Il Fornitore del Servizio è obbligato ad iniziare l’esecuzione del servizio sotto le riserve è fissata in cinque anni, dal 01/01/2015 al 31/12/2019. L’Istituto cassiere ha comunque l’obbligo di Leggecontinuare il servizio alle medesime condizioni, nelle more su richiesta della stipula Camera, sino a quando lo stesso abbia provveduto a un nuovo contratto e comunque per un periodo non superiore a 6 mesi.
2. La Camera si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto con preavviso di sei mesi, senza che ciò possa dar luogo a diritti e/o eccezioni di alcun genere da parte dell’Istituto cassiere.
3. Alla cessazione dalle sue funzioni l’Istituto cassiere, oltre al versamento del contratto qualora ritenuto necessario dalla VUS SpA. In particolaresaldo di ogni suo debito ed alla regolare consegna al subentrante di tutti i valori in dipendenza della gestione affidatagli, il Fornitore dovrà effettuare la consegna dei documenti, dei registri, degli stampati e di quant’altro abbia riferimento alla gestione del Servizio si obbliga ad eseguirle ai prezzi unitariservizio. La Camera sarà obbligata a regolarizzare, fissi ed invariabili, formulati in sede di gara, fino alla concorrenza dell’importo presunto del contratto “APERTO” le prestazioni di servizio di cui al presente Capitolato d’Oneri e all’offerta Tecnica formulata in sede di gara. Il contratto di servizio potrà quindi ritenersi risolto:
a) prima della sua scadenza anniversaria (24 mesi dalla data cessazione, eventuali partite pendenti di stipula entrata e di spesa mediante l’emissione di appositi ordinativi di incasso e di pagamento, così come sarà tenuta ad estinguere ogni esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni concesse dall’Istituto cassiere a qualsiasi titolo obbligandosi, in via subordinata e con il consenso della Banca stessa, a far rilevare dall’Istituto cassiere subentrante, all'atto del contratto)conferimento dell'incarico, quando l’importo complessivo delle prestazioni eseguite dal Fornitore del Servizio hanno raggiunto l’importo contrattuale di € 119.000,00, al netto di IVA;le anzidette esposizioni.
b) alla sua data di scadenza anniversaria (24 mesi dalla data di stipula del contratto), quando l’importo complessivo delle prestazioni eseguite dal Fornitore del Servizio non hanno superato l’importo contrattuale di € 119.000,00, al netto di IVA4. In tale ipotesi L’Istituto cassiere sarà impegnato affinché il Fornitore del Servizio non potrà comunque avanzare pretese di qualsiasi sorta per le eventuali prestazioni di servizio non eseguite e non dipendenti dalla volontà di VUS SpA. Dall’affidamento passaggio del servizio non discende in favore del Fornitore del Servizio nessun vincolo ad essere considerato affidatario esclusivo delle prestazioni oggetto del presente Capitolato d’Onerial subentrante avvenga nella massima efficienza, restando facoltà della VUS Spa senza pregiudizio all’attività di rivolgere l’affidamento pagamento e di servizi analoghi o complementari in favore di altri soggetti economici o di eseguire le prestazioni tramite il proprio personale senza che per questoriscossione, obbligandosi, se necessario, a quest’ultimo, spetti alcun risarcimento o indennizzo di sorta per il mancato guadagno. La VUS SpA non si impegna a garantire nessun volume di fornitura minimo continuare la temporanea gestione del servizio fino al Fornitore del Servizio durante l’esecuzione temporale del contratto, il quale per questo non potrà avanzare pretese di sortaconcreto avvenuto passaggio delle funzioni.
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Samples: Convenzione Per La Gestione Del Servizio Di Cassa E Tesoreria
DURATA DEL SERVIZIO. L'appalto ha la La durata del servizio è di mesi 24 36 (ventiquattroTrentasei) mesi, con decorrenza iniziale dalla stipula dell’Accordo Quadro con l’operatore aggiudicatario oppure dall’aggiudicazione definitiva, in caso di avvio d’urgenza dell’esecuzione dello stesso Accordo, ai sensi dell’art. 32 commi 8 e 13 del contratto D.Lgs. 50/2016, come previsto al successivo art. 22 lett. e) del presente Disciplinare. L’Accordo Quadro si risolve ope legis, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 50/2016: • allo scadere del termine finale; • alternativamente, prima del termine finale sopra indicato, all’esaurirsi dell’ammontare dell’importo dell’accordo quadro medesimo. Qualora i contratti di appaltoappalto (per la selezione del prestatore e l’impiego di quest’ultimo presso FAV) discendenti dall’Accordo quadro abbiano una durata che oltrepassa il termine finale dell’Accordo quadro medesimo, quest’ultimo conserverà la propria efficacia ai soli fini dell’esecuzione dei contratti di appalto ancora in essere e soltanto fino all’esaurirsi di questi ultimi. Il Fornitore del Servizio è obbligato ad iniziare l’esecuzione del servizio sotto le riserve E’ prevista la possibilità (opzione) di Leggerinnovo per ulteriori 12 (Dodici) mesi, nelle more su comunicazione scritta AR/PEC della stipula del contratto qualora ritenuto necessario dalla VUS SpA. In particolareFondazione, almeno 1 mese prima della scadenza naturale. Ugualmente potrà essere prorogato su indiscutibile richiesta della Fondazione nell’ipotesi in cui entro il Fornitore del Servizio si obbliga ad eseguirle ai prezzi unitari, fissi ed invariabili, formulati in sede termine di gara, fino alla concorrenza dell’importo presunto del contratto “APERTO” le prestazioni di servizio scadenza non sia stato esaurito l’importo massimo dell’Accordo Quadro. L’importo di cui al presente Capitolato d’Oneri successivo art. 3 tiene conto di tale opzione. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà, altresì, essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice (c.d. proroga tecnica). In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e all’offerta Tecnica formulata in sede condizioni o più favorevoli per la Stazione Appaltante. E’ fatta salva la facoltà di gara. Il contratto di servizio potrà quindi ritenersi risolto:
a) recesso da parte della Fondazione che deve essere comunicata almeno 3 mesi prima della sua scadenza anniversaria (24 mesi dalla data di stipula del contratto), quando l’importo complessivo delle prestazioni eseguite dal Fornitore del Servizio hanno raggiunto l’importo contrattuale di € 119.000,00, al netto di IVA;
b) alla sua data di scadenza anniversaria (24 mesi dalla data di stipula del contratto), quando l’importo complessivo delle prestazioni eseguite dal Fornitore del Servizio non hanno superato l’importo contrattuale di € 119.000,00, al netto di IVAscadenza. In tale ipotesi il Fornitore ogni caso la Fondazione ha la facoltà di revocare in autotutela, ai sensi dell’art. 21-quinques della Legge 241/1990, in qualsiasi momento la procedura attivata o comunque di non espletare la gara per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del Servizio non potrà comunque avanzare pretese di qualsiasi sorta per le eventuali prestazioni di servizio non eseguite e non dipendenti dalla volontà di VUS SpA. Dall’affidamento del servizio non discende in favore del Fornitore del Servizio nessun vincolo ad essere considerato affidatario esclusivo delle prestazioni oggetto del presente Capitolato d’Oneri, restando facoltà della VUS Spa di rivolgere l’affidamento di servizi analoghi o complementari in favore di altri soggetti economici provvedimento o di eseguire le prestazioni tramite il proprio personale nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, dandone comunicazione ai concorrenti o agli operatori potenzialmente interessati, anche mediante idoneo avviso pubblicato sul profilo del committente nella sezione “Gare e Appalti”, senza che per questo, gli stessi possano accampare alcuna pretesa a quest’ultimo, spetti alcun risarcimento o indennizzo di sorta per il mancato guadagno. La VUS SpA non si impegna a garantire nessun volume di fornitura minimo al Fornitore del Servizio durante l’esecuzione temporale del contratto, il quale per questo non potrà avanzare pretese di sortariguardo.
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Samples: Service Agreement
DURATA DEL SERVIZIO. L'appalto ha la durata Il servizio in oggetto avrà decorrenza dalle ore 24:00 del 31.12.20 e scadenza alle ore 24:00 del 31.12.22. Dalla data di mesi 24 (ventiquattro) dalla stipula del contratto di appalto. Il Fornitore del Servizio è obbligato ad iniziare l’esecuzione del servizio sotto le riserve di Legge, nelle more della stipula del contratto qualora ritenuto necessario dalla VUS SpA. In particolare, decorrenza l’aggiudicatario dovrà assicurare il Fornitore del Servizio si obbliga ad eseguirle ai prezzi unitari, fissi ed invariabili, formulati in sede di gara, fino alla concorrenza dell’importo presunto del contratto “APERTO” le prestazioni di servizio di cui al consulenza e brokeraggio adempiendo agli obblighi previsti dal presente Capitolato d’Oneri capitolato e all’offerta Tecnica formulata dall'offerta presentata in sede di gara. Il contratto di servizio potrà quindi ritenersi risolto:
a) broker aggiudicatario dovrà porre in essere tutti gli adempimenti necessari per un corretto e completo passaggio delle competenze - compresi i sinistri pregressi, cioè denunciati prima della sua scadenza anniversaria (24 mesi dalla data di stipula del contratto), quando l’importo complessivo delle prestazioni eseguite dal Fornitore del Servizio hanno raggiunto l’importo contrattuale di € 119.000,00, al netto di IVA;
b) alla sua data di scadenza anniversaria (24 mesi dalla data di stipula del contratto), quando l’importo complessivo delle prestazioni eseguite dal Fornitore del Servizio non hanno superato l’importo contrattuale di € 119.000,00, al netto di IVA. In tale ipotesi il Fornitore del Servizio non potrà comunque avanzare pretese di qualsiasi sorta per le eventuali prestazioni di servizio non eseguite e non dipendenti dalla volontà di VUS SpA. Dall’affidamento del servizio non discende in favore del Fornitore del Servizio nessun vincolo ad essere considerato affidatario esclusivo delle prestazioni dell’inizio dell’incarico oggetto del presente Capitolato d’Onericapitolato e non ancora definiti - secondo il disposto del Codice deontologico e secondo i principi generali in materia, restando impegnandosi a collaborare a tal fine con il broker attualmente incaricato. Il Commissario Delegato dichiara e l’aggiudicatario prende e dà atto che il contratto si intende valido ed efficace fino alla sua naturale scadenza, salvo il diritto di recesso unilaterale ex art.1373 cod. civile, II comma, ed in parziale deroga al disposto di cui all’art. 109, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. senza diritto ad alcun corrispettivo. Il Commissario Delegato si riserva la facoltà di rinnovare il contratto di brokeraggio assicurativo alle medesime condizioni per una durata pari a due anni. Tale facoltà potrà essere esercitata dal Commissario Delegato con comunicazione all’aggiudicatario mediante posta elettronica certificata, da effettuarsi prima della VUS Spa scadenza del contratto originario. La durata del contratto in corso di rivolgere l’affidamento esecuzione potrà comunque essere modificata, ai sensi dell’art. 106, c. 11, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., anche in caso di servizi analoghi o complementari in favore di altri soggetti economici o di eseguire le prestazioni tramite il proprio personale senza che per questomancato rinnovo, a quest’ultimo, spetti alcun risarcimento o indennizzo di sorta per il mancato guadagnotempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di gara finalizzata all’individuazione del nuovo contraente, per un periodo comunque non superiore a sei mesi. La VUS SpA In tal caso la controparte è tenuta all’esecuzione delle prestazioni alle medesime condizioni economiche e normative. L’aggiudicatario dovrà, altresì, assicurare, su richiesta del Commissario Delegato, in caso di scadenza naturale od anticipata del servizio, la prosecuzione delle attività per un periodo non si impegna inferiore a garantire nessun volume 45 (quarantacinque) giorni, al fine di fornitura minimo consentire il graduale passaggio di competenze al Fornitore nuovo contraente. L’incarico cesserà immediatamente di produrre effetti nel caso in cui venga meno l’iscrizione dell’aggiudicatario al Registro Unico degli Intermediari assicurativi, ex all’art. 109 del Servizio durante l’esecuzione temporale del contrattoD.Lgs. 209/2005 e s.m.i.. Qualora allo scadere delle singole annualità lo stato di emergenza, ad oggi determinato fino al 31.12.20, non fosse ulteriormente prorogato, il quale contratto si intenderà risolto con impossibilità di produrre effetti per questo non potrà avanzare pretese di sortale annualità successive.
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Samples: Brokerage Agreement
DURATA DEL SERVIZIO. L'appalto ha la La durata di mesi 24 dell’appalto è stabilita in anni 3 (ventiquattrotre) dalla stipula data della Determinazione di aggiudicazione definitiva, con la possibilità di proseguire il contratto per ulteriori anni uno. Allo scadere del termine contrattuale l’Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di prorogare l’appalto per ulteriori 12 (dodici) mesi, con preavviso da comunicare all’appaltatore non oltre 30 (trenta) giorni prima dello scadere del termine suddetto. Durante l’eventuale periodo di proroga rimangono ferme tutte le condizioni stabilite dal capitolato, compreso il canone vigente al termine dell’ultimo anno. È escluso il rinnovo tacito del contratto. Qualora il Comune non si avvalga di detta facoltà, nulla potrà essere richiesto dalla Ditta aggiudicataria, che rinuncia ad ogni eventuale pretesa. Rimane peraltro obbligo per la Ditta stessa, alla scadenza del contratto e ove richiesto dal Comune, di appaltoproseguire nell’espletamento del servizio appaltato, alle medesime condizioni contrattuali, per un periodo ulteriore, della durata massima di 6 (sei) mesi, onde consentire all’Ente di procedere ad una nuova aggiudicazione, ovvero in caso di risoluzione anticipata, senza poter pretendere compensi od indennizzi oltre a quelli spettanti in applicazione del presente capitolato. Il Fornitore provvedimento di aggiudicazione sarà immediatamente vincolante per l’Aggiudicatario dalla data della Determina di aggiudicazione, la Ditta avrà a disposizione 15 (quindici) giorni di tempo per completare tutte le operazioni previste per l’avvio del Servizio è obbligato ad iniziare l’esecuzione servizio, ivi comprese le eventuali operazioni di trasferimento dei cani già in carico a questa Amministrazione, salvo diverse indicazioni da parte dell’Amministrazione Comunale. Gli oneri a carico dell’Amministrazione Comunale decorreranno dalla data effettiva di avvio del servizio. Il servizio sotto le riserve di Legge, potrà essere avviato anche nelle more della stipula sottoscrizione del contratto qualora ritenuto necessario dalla VUS SpA. In particolare, il Fornitore del Servizio si obbliga ad eseguirle ai prezzi unitari, fissi ed invariabili, formulati in sede di gara, fino alla concorrenza dell’importo presunto del contratto “APERTO” le prestazioni di servizio di cui al presente Capitolato d’Oneri e all’offerta Tecnica formulata in sede di gara. Il contratto di servizio potrà quindi ritenersi risolto:
a) prima della sua scadenza anniversaria (24 mesi dalla data di stipula del contratto), quando l’importo complessivo delle prestazioni eseguite dal Fornitore del Servizio hanno raggiunto l’importo contrattuale di € 119.000,00Contratto, al netto fine di IVA;
b) alla sua data non interrompere il servizio pubblico e di scadenza anniversaria (24 mesi dalla data di stipula del contratto), quando l’importo complessivo delle prestazioni eseguite dal Fornitore del Servizio non hanno superato l’importo contrattuale di € 119.000,00, al netto di IVA. In tale ipotesi il Fornitore del Servizio non potrà comunque avanzare pretese di qualsiasi sorta per le eventuali prestazioni di servizio non eseguite e non dipendenti dalla volontà di VUS SpA. Dall’affidamento del servizio non discende in favore del Fornitore del Servizio nessun vincolo ad essere considerato affidatario esclusivo delle prestazioni oggetto del presente Capitolato d’Oneri, restando facoltà della VUS Spa di rivolgere l’affidamento di servizi analoghi o complementari in favore di altri soggetti economici o di eseguire le prestazioni tramite il proprio personale senza che per questo, a quest’ultimo, spetti alcun risarcimento o indennizzo di sorta per il mancato guadagno. La VUS SpA non si impegna continuare a garantire nessun volume l’incolumità della cittadinanza nel rispetto delle vigenti normative sul randagismo e delle relative norme di fornitura minimo al Fornitore del Servizio durante l’esecuzione temporale del contratto, il quale per questo non potrà avanzare pretese di sortaprevenzione igienico – sanitaria.
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Samples: Service Agreement
DURATA DEL SERVIZIO. L'appalto ha Il contratto, per entrambi i lotti di gara, avrà durata 6 anni (72 mesi) a decorrere dalla data di collaudo definitivo dell’ultimo sistema diagnostico introdotto con facoltà di rinnovo del contratto alla scadenza per ulteriori 2 anni ai sensi dell’art. 35, comma 4, D.Lgs. 50/2016, a discrezione dell’Azienda contraente. La fornitura si intenderà accettata a tutti gli effetti solo dopo l’esito positivo del collaudo dei sistemi analitici costituenti tutta la catena oggetto di fornitura, secondo le modalità disciplinate dall’art. 7 del presente Capitolato speciale di fornitura. Da tale data decorreranno i canoni di locazione e di assistenza tecnica e manutenzione full-risk e la fatturazione relativa all’acquisto dei reagenti e del materiale di consumo. Resta salvo il diritto di recesso anticipato da parte dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi o dell’Azienda Socio sanitaria Territoriale di Cremona qualora, alla scadenza dei primi 3 mesi – da considerare come periodo di prova - il servizio risultasse, a giudizio insindacabile dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi o dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Cremona, eseguito in maniera incompleta e/o non soddisfacente, prevedendo un preavviso di 15 giorni e fornendo adeguata motivazione. In tale eventualità, al contraente spetterà il solo corrispettivo di quanto fornito, esclusi rimborsi o indennizzi a qualsiasi titolo, ed ogni ragione o pretesa di qualsiasi genere. In caso di esito positivo del periodo di prova, il servizio si intende tacitamente confermato per tutta la durata del rapporto contrattuale. Ai sensi di legge, il contratto non è tacitamente rinnovabile pertanto, si intende disdetto alla naturale scadenza, salvo l’esercizio della facoltà di rinnovo espresso di cui al primo comma del presente articolo. Qualora, per esigenze sopravvenute ed impreviste, non si fosse potuto procedere per tempo alla stipulazione di un nuovo contratto, l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi e l’Azienda Socio Sanitaria territoriale di Cremona, ai sensi dell’articolo 106, comma 11, del Decreto Legislativo n. 50/2016, si riservano la facoltà di prorogare il servizio oggetto del rapporto contrattuale per un periodo non superiore a dodici mesi 24 (ventiquattro) dalla stipula e, comunque, fino all’espletamento della procedura relativa alla nuova gara d’appalto, senza che la ditta aggiudicataria di ciascun lotto di gara abbia diritto di recesso da tale proroga e alle medesime condizioni in essere a tale data. L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi e l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Cremona si riservano inoltre di interrompere il servizio, con congruo preavviso, qualora si verificassero le condizioni per un diverso sistema di approvvigionamento del contratto servizio oggetto della presenta gara, o nel caso di appaltomodifiche derivanti da iniziative Aziendali di natura organizzativa o legate alla razionalizzazione della spesa. Il Fornitore In caso di recesso, scadenza, risoluzione o cessazione per qualunque motivo del Servizio contratto, l’appaltatore è obbligato tenuto ad iniziare assicurare l’esecuzione del servizio sotto le riserve sino al nuovo affidamento dello stesso, alle medesime condizioni in essere. Al termine della fornitura, anche in presenza di Legge, nelle more della stipula del contratto qualora ritenuto necessario dalla VUS SpA. In particolare, il Fornitore del Servizio si obbliga ad eseguirle ai prezzi unitari, fissi ed invariabili, formulati in sede di gara, fino alla concorrenza dell’importo presunto del contratto “APERTO” le prestazioni di servizio di cui al presente Capitolato d’Oneri e all’offerta Tecnica formulata in sede di gara. Il contratto di servizio potrà quindi ritenersi risolto:
a) prima della sua scadenza anniversaria (24 mesi dalla data di stipula del contratto), quando l’importo complessivo delle prestazioni eseguite dal Fornitore del Servizio hanno raggiunto l’importo contrattuale di € 119.000,00, al netto di IVA;
b) alla sua data di scadenza anniversaria (24 mesi dalla data di stipula del contratto), quando l’importo complessivo delle prestazioni eseguite dal Fornitore del Servizio non hanno superato l’importo contrattuale di € 119.000,00, al netto di IVA. In tale ipotesi il Fornitore del Servizio non potrà comunque avanzare pretese di qualsiasi sorta per le eventuali prestazioni di servizio non eseguite e non dipendenti dalla volontà di VUS SpA. Dall’affidamento del servizio non discende in favore del Fornitore del Servizio nessun vincolo ad essere considerato affidatario esclusivo delle prestazioni oggetto del presente Capitolato d’Oneri, restando facoltà della VUS Spa di rivolgere l’affidamento di servizi analoghi o complementari in nuove aggiudicazioni a favore di altri soggetti economici fornitori o di eseguire le prestazioni tramite il proprio personale senza che per questodiverse soluzioni tecniche, a quest’ultimo, spetti alcun risarcimento o indennizzo di sorta per il mancato guadagno. La VUS SpA non l’Impresa fornitrice si impegna a garantire nessun volume la regolarità delle forniture, nonché il necessario supporto ed assistenza per consentire alla Azienda Sanitaria di fornitura minimo erogare al Fornitore del Servizio durante l’esecuzione temporale del contratto, il quale per questo non potrà avanzare pretese di sortameglio i propri servizi nelle more dell’avvio della nuova fornitura.
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Samples: Service Agreement
DURATA DEL SERVIZIO. L'appalto ha La concessione avrà la durata di mesi 24 anni 06 (ventiquattro) dalla stipula del contratto di appaltosei), con decorrenza dal 01.01.2020 e scadenza 31.12.2025. Il Fornitore del Servizio è obbligato ad iniziare l’esecuzione del servizio sotto le riserve di LeggeLa concessione potrà subire una proroga tecnica, nelle more per il tempo strettamente necessario all’esperimento della stipula del contratto qualora ritenuto necessario dalla VUS SpA. In particolare, il Fornitore del Servizio si obbliga ad eseguirle ai prezzi unitari, fissi ed invariabili, formulati in sede nuova procedura di gara, e comunque fino alla concorrenza dell’importo presunto ad un massimo di gg. 90 (novanta), durante i quali il Concessionario si impegna sin d’ora ad espletare il servizio agli stessi – o più favorevoli - prezzi, xxxxx e condizioni. Lo stabilimento balneare “Lido del contratto “APERTOFinanziere” le prestazioni dovrà osservare il periodo minimo di servizio apertura, per l’erogazione dei servizi di cui al presente Capitolato d’Oneri e all’offerta Tecnica formulata in sede bando di gara. Il contratto , dal 1° giugno al 15 settembre di servizio potrà quindi ritenersi risolto:
a) prima della sua scadenza anniversaria ogni anno (24 mesi dalla data di stipula del contrattoa decorrere dall’anno 2020), quando l’importo complessivo delle prestazioni eseguite dal Fornitore del Servizio hanno raggiunto l’importo contrattuale garantendo gli orari di € 119.000,00, al netto apertura e chiusura stabiliti dall’ordinanza balneare dell’anno di IVA;
b) alla sua data di scadenza anniversaria (24 mesi dalla data di stipula del contratto), quando l’importo complessivo delle prestazioni eseguite dal Fornitore del Servizio non hanno superato l’importo contrattuale di € 119.000,00, al netto di IVAriferimento. In tale ipotesi periodo temporale l’apertura dovrà essere continuativa e senza interruzioni. Il Concessionario potrà effettuare una apertura serale settimanale con orario 20.00-24.00, come da disposizioni comunali in materia, anche su richiesta della clientela. E’ facoltà del Concessionario, nel rispetto dei termini imposti dalla Capitaneria di Porto e dalle Autorità Locali, di estendere il Fornitore periodo di erogazione dei servizi. Ove il Concessionario intenda avvalersi di detta facoltà dovrà ottenere, successivamente alla stipula dell’atto negoziale, apposita autorizzazione della S.A., dettagliando i giorni, gli orari e il periodo di apertura ed erogazione dei servizi stessi. In presenza di disdetta tacita o esplicita da parte del Servizio non potrà comunque avanzare pretese Concessionario ovvero abbandono del servizio, la S.A. si riserva, comunque, la facoltà unilaterale di qualsiasi sorta estendere la validità della concessione per le eventuali prestazioni il tempo strettamente necessario al fine di servizio non eseguite e non dipendenti dalla volontà individuare un nuovo Concessionario. In caso di VUS SpA. Dall’affidamento diniego da parte del Concessionario, si procederà all’esecuzione in danno del servizio. Se tale disdetta tacita o esplicita ovvero abbandono del servizio non discende in favore del Fornitore del Servizio nessun vincolo dovesse avvenire senza giustificato motivo e/o giusta causa, la S.A., oltre alla richiesta di risarcimento danni, addebiterà al Concessionario inadempiente l’eventuale maggior spesa derivante dall’assegnazione dei servizi ad essere considerato affidatario esclusivo delle prestazioni oggetto del presente Capitolato d’Oneri, restando facoltà della VUS Spa di rivolgere l’affidamento di servizi analoghi o complementari in favore di altri soggetti operatori economici o di eseguire le prestazioni tramite il proprio personale senza che per questo, a quest’ultimo, spetti alcun risarcimento o indennizzo di sorta per il mancato guadagno. La VUS SpA non si impegna a garantire nessun volume di fornitura minimo al Fornitore del Servizio durante l’esecuzione temporale e ciò fino alla scadenza naturale del contratto, il quale per questo non potrà avanzare pretese di sortaoltre all’incameramento del deposito cauzionale.
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Samples: Disciplinary and Contractual Conditions for Public Procurement
DURATA DEL SERVIZIO. L'appalto ha la La durata di mesi 24 (ventiquattro) dalla stipula del contratto di appalto. Il Fornitore del Servizio è obbligato ad iniziare l’esecuzione del servizio sotto le riserve è stabilita in 3 (tre) anni con decorrenza dalla data di Legge, nelle more effettivo inizio dei servizi che dovrà risultare da apposito verbale redatto in contraddittorio e che potrà avvenire successivamente all’aggiudicazione ed in pendenza della stipula del contratto qualora ritenuto necessario d’appalto. La committente, ai sensi dell’art. 63 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, potrà estendere il servizio di ulteriori 3 (anni) alle medesime condizioni economiche e contrattuali a condizione che la ditta abbia raggiunto nei tre anni la percentuale di raccolta differenziata (calcolata come media di tutto il periodo di contatto) non inferiore al 65%. La Ditta Appaltatrice è tenuta ad assicurare, dietro invito dell’Ente Appaltante, i servizi previsti dal presente capitolato d’appalto oltre il termine di scadenza del contratto nelle more dell’espletamento della procedura pubblica di scelta del contraente, sino all’entrata in servizio del nuovo affidatario e comunque non oltre i dodici mesi dalla VUS SpA. scadenza dell’appalto. In particolaretal caso rimangono ferme tutte le condizioni contrattuali dell’appalto scaduto. Qualora le disposizioni legislative vigenti nel tempo, impongano l’istituzione e l’organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte di altro Organismo istituzionale o Autorità, il Fornitore del Servizio si obbliga ad eseguirle ai prezzi unitari, fissi ed invariabili, formulati in sede di gara, fino alla concorrenza dell’importo presunto del contratto “APERTO” le prestazioni di servizio di cui al presente Capitolato d’Oneri e all’offerta Tecnica formulata in sede di gara. Il contratto di servizio potrà quindi ritenersi risolto:
a) prima della sua scadenza anniversaria (24 mesi dalla data di stipula del contratto), quando l’importo complessivo delle prestazioni eseguite dal Fornitore del Servizio hanno raggiunto l’importo contrattuale di € 119.000,00, al netto di IVA;
b) alla sua data di scadenza anniversaria (24 mesi dalla data di stipula del contratto), quando l’importo complessivo delle prestazioni eseguite dal Fornitore del Servizio non hanno superato l’importo contrattuale di € 119.000,00, al netto di IVA. In tale ipotesi il Fornitore del Servizio non potrà comunque avanzare pretese di qualsiasi sorta per le eventuali prestazioni di servizio non eseguite e non dipendenti dalla volontà di VUS SpA. Dall’affidamento del servizio non discende in favore del Fornitore del Servizio nessun vincolo ad essere considerato affidatario esclusivo delle prestazioni oggetto del presente Capitolato d’Oneriappalto, restando facoltà della VUS Spa di rivolgere l’affidamento di servizi analoghi o complementari in favore di altri soggetti economici o di eseguire le prestazioni tramite il proprio personale cesserà automaticamente all’atto del subentro del gestore unico individuato dall’Autorità d’Ambito senza che la ditta appaltatrice possa avanzare alcuna pretesa a titolo di indennizzo o penalità, nei confronti del Comune. In caso di inadempienza e/o inadeguatezza del servizio e delle attività eseguite dalla Ditta Appaltatrice, l’Ente Appaltante potrà applicare le penali previste dal presente capitolato, fino a dichiarare la decadenza e risoluzione del contratto. L’Ente appaltante si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, e senza che l’Appaltatore possa pretendere e richiedere compensi a qualsiasi titolo e rimborsi per questomancati guadagni o danni, a quest’ultimonel momento in cui l’ATO rifiuti competente di zona individui, spetti alcun risarcimento o indennizzo di sorta ai sensi del Capo III della parte IV del D.Lgs. 152/2006 - Codice dell’Ambiente, il GESTORE UNICO per il mancato guadagnosubentro nella gestione integrata del servizio ovvero nel caso in cui l’eventuale unione dei comuni attivi tale servizio di raccolta. La VUS SpA non si impegna a garantire nessun volume di fornitura minimo Resta salva la facoltà dell’ATO ovvero dell’unione dei comuni nel subentrare al Fornitore del Servizio durante l’esecuzione temporale Comune per la prosecuzione del contratto, il quale per questo non potrà avanzare pretese di sorta.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
DURATA DEL SERVIZIO. L'appalto ha 1. I tempi posti a base di gara per l’espletamento del servizio sono i seguenti:
a. Progettazione definitiva: 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dal verbale di inizio attività. L’incarico prevede la durata revisione del progetto definitivo approvato tenendo conto dei seguenti punti da aggiornare rispetto al progetto definitivo approvato: - aggiornamento rispetto alla normativa vigente;
b. Progettazione esecutiva: 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dal verbale di mesi 24 verifica del progetto definitivo.
2. I termini di esecuzione dei diversi livelli di progettazione decorrono a partire dalla formale comunicazione di avvio delle singole fasi da parte del Responsabile del Procedimento – con l’emissione di apposito ordine di servizio e secondo le modalità indicate di seguito. I termini indicati per la consegna degli elaborati progettuali di cui al comma 1, sono da intendersi tassativi e indifferibili.
3. Poichè il progetto definitivo verrà sottoposto a tutti i pareri degli Enti Xxxxx, l’Affidatario del servizio dovrà avviare i contatti preliminari con tali Enti in tempi strettissimi, al fine di recepire le loro eventuali indicazioni nella revisione del progetto definitivo, fermo restando che la richiesta dei pareri avverrà a cura dell’Amministrazione dopo la consegna di una prima versione dello stesso progetto.
4. Le scadenze temporali indicate al comma 1 non tengono conto di eventuali ritardi relativi a prestazioni che non rientrino nell’oggetto del servizio o nella competenza dell'Affidatario (ventiquattroquali, a titolo di esempio, recepimento del catasto e dei preventivi per la sistemazione dei sottoservizi interferenti, acquisizione di pareri ufficiali di Organi preposti, Conferenze di servizi, attività professionali fornite dal Committente attraverso tecnici direttamente incaricati, verifiche e validazioni progettuali o altro) dalla stipula del contratto di appaltoo a quest’ultimo non imputabili. Il Fornitore del Servizio è obbligato ad iniziare Nelle more dell’acquisizione dei pareri i tempi per l’esecuzione del servizio sotto si ritengono sospesi.
5. Qualora l’aggiudicatario non ottemperasse nell’espletamento dell’incarico alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e alle indicazioni che gli verranno fornite dal Responsabile del Procedimento, quest’ultimo procederà con nota scritta ad impartire le riserve di Leggedisposizioni e gli ordini necessari per l’osservanza delle condizioni disattese.
6. E’ facoltà del professionista incaricato, nelle more ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, chiedere sospensioni della stipula del contratto prestazione qualora ritenuto necessario dalla VUS SpA. In particolare, il Fornitore del Servizio si obbliga ad eseguirle ai prezzi unitari, fissi ed invariabili, formulati in sede di gara, fino alla concorrenza dell’importo presunto del contratto “APERTO” le prestazioni di servizio di cui al presente Capitolato d’Oneri e all’offerta Tecnica formulata in sede di gara. Il contratto di servizio potrà quindi ritenersi risolto:
a) prima della sua scadenza anniversaria (24 mesi dalla data di stipula del contratto), quando l’importo complessivo delle prestazioni eseguite dal Fornitore del Servizio hanno raggiunto l’importo contrattuale di € 119.000,00, al netto di IVA;
b) alla sua data di scadenza anniversaria (24 mesi dalla data di stipula del contratto), quando l’importo complessivo delle prestazioni eseguite dal Fornitore del Servizio non hanno superato l’importo contrattuale di € 119.000,00, al netto di IVA. In tale ipotesi il Fornitore del Servizio non potrà comunque avanzare pretese di qualsiasi sorta per le eventuali prestazioni di servizio non eseguite e non dipendenti dalla volontà di VUS SpA. Dall’affidamento del servizio non discende in favore del Fornitore del Servizio nessun vincolo ad essere considerato affidatario esclusivo circostanze particolari impediscano la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Capitolato d’Oneri, restando facoltà contratto; in tal caso il Committente dispone la sospensione della VUS Spa prestazione compilando apposito verbale sottoscritto dall'Affidatario del servizio. Al cessare delle ragioni che hanno imposto la sospensione e redatto analogo verbale di rivolgere l’affidamento ripresa che dovrà riportare il nuovo termine di servizi analoghi o complementari in favore di altri soggetti economici o di eseguire le prestazioni tramite il proprio personale senza che per questo, a quest’ultimo, spetti alcun risarcimento o indennizzo di sorta per il mancato guadagno. La VUS SpA non si impegna a garantire nessun volume di fornitura minimo al Fornitore del Servizio durante l’esecuzione temporale esecuzione del contratto. In relazione a particolari difficoltà o ritardi che dovessero emergere durante lo svolgimento dell’incarico, il quale per questo non potrà avanzare pretese Committente ha facoltà di sortaconcedere motivate proroghe, al fine di garantire la qualità e il buon esito dell’incarico stesso.
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