DURATA DELLA CONCESSIONE. L’articolo 168, comma 1, del Codice prevede che la durata delle Concessioni è limitata ed è determinata nel bando di gara dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore in funzione dei lavori o servizi richiesti al Concessionario. La stessa è commisurata al valore della Concessione, nonché alla complessità organizzativa dell’oggetto della stessa. La durata della Concessione, e quindi del Contratto, è determinata nel bando di gara. Essa deve essere considerata fissa, fatta eccezione esclusivamente per le sospensioni dovute a eventi ben circostanziati influenti sulle attività di costruzione, ai sensi dell’articolo 20 del Contratto, ovvero sulle attività di erogazione dei servizi, ai sensi dell’articolo 27 del Contratto. Il Contratto deve distinguere con precisione, nell’ambito della durata complessiva della Concessione, il numero di mesi destinati alla progettazione, il numero di mesi o anni imputati alla costruzione dell’Opera e il numero di mesi o anni dedicati alla gestione. Eventuali ritardi nella realizzazione dell’Opera la cui responsabilità è dell’OE comportano, in vista della corretta allocazione del rischio di costruzione, la conseguente e automatica riduzione del periodo di gestione. La durata del Contratto decorre dalla data di efficacia dello stesso. Non vi è, invero, una necessaria corrispondenza tra il momento di sottoscrizione del Contratto e l’efficacia dello stesso. Il Contratto, pur valido all’atto della stipula, può cominciare a produrre effetti da un momento successivo (in corrispondenza, ad esempio, dell’adozione del provvedimento amministrativo di approvazione del Contratto ovvero della registrazione del provvedimento da parte della Corte dei Conti). È preferibile, in ogni caso, evitare eccessivi differimenti dei tempi di efficacia rispetto alla stipula, potendo gli stessi ingenerare criticità nel rapporto concessorio. La variabile temporale è, infatti, un elemento essenziale del PEF capace di influenzarne taluni valori. Pertanto, fermo restando che il PEF presentato in offerta è quello rilevante ai fini del Contratto, è opportuno che l’efficacia del Contratto non sia significativamente ritardata.
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Samples: Contratto Di Concessione
DURATA DELLA CONCESSIONE. L’articolo 168, comma 1, del Codice prevede che . La concessione avrà la durata delle Concessioni è limitata ed è determinata nel bando di gara dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore in funzione dei lavori o servizi richiesti anni cinque, a decorrere dalla stipula del contratto (salvo limitato differimento del termine disposto dalla Provincia per motivate ragioni).
2. Ai sensi dell’articolo 35 del D.Lgs 50/2016 e sm , la Provincia si riserva inoltre la facoltà di procedere al Concessionariorinnovo del contratto di concessione per un ulteriore periodo di 4 anni . La stessa è commisurata Il rinnovo avverrà ,per quel che attiene al valore della Concessioneconcessionario, nonché alla complessità organizzativa dell’oggetto della stessa. La durata della Concessione, e quindi del Contratto, è determinata nel bando alle medesime condizioni economico-gestionali risultanti dalla presente procedura di gara, mentre per quel che attiene la Provincia non è da prevedersi alcun impegno economico a suo carico in caso di rinnovo.
3. Essa deve essere considerata fissaTenuto conto della particolarità della destinazione d’uso ricettiva dei locali dell’immobile denominato Gonna II è ammessa , fatta eccezione esclusivamente per le sospensioni dovute a eventi ben circostanziati influenti sulle attività dopo i primi due anni di costruzioneconcessione, decorrenti dalla stipula dell’atto , la cessione del solo contratto di subconcessione del Gonna II, ai sensi dell’articolo 20 degli artt.1406 e seguenti del Contratto, ovvero sulle attività Codice Civile.
4. La Provincia si riserva infine la facoltà di erogazione dei servizi, ai sensi dell’articolo 27 del Contratto. Il Contratto deve distinguere con precisione, nell’ambito modificare la durata finale della durata complessiva della Concessione, il numero di mesi destinati alla progettazione, il numero di mesi o anni imputati alla costruzione dell’Opera e il numero di mesi o anni dedicati alla gestione. Eventuali ritardi nella realizzazione dell’Opera la cui responsabilità è dell’OE comportanoconcessione, in vista corso di esecuzione, optando della corretta allocazione proroga limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del rischio di costruzionenuovo concessionario. In tal caso il concessionario è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nella contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevole per la conseguente e automatica riduzione del periodo di gestione. La durata del Contratto decorre dalla data di efficacia dello stesso. Non vi è, invero, una necessaria corrispondenza tra il momento di sottoscrizione del Contratto e l’efficacia dello stesso. Il Contratto, pur valido all’atto della stipula, può cominciare a produrre effetti da un momento successivo (in corrispondenza, ad esempio, dell’adozione del provvedimento amministrativo di approvazione del Contratto ovvero della registrazione del provvedimento da parte della Corte dei Conti). È preferibile, in ogni caso, evitare eccessivi differimenti dei tempi di efficacia rispetto alla stipula, potendo gli stessi ingenerare criticità nel rapporto concessorio. La variabile temporale è, infatti, un elemento essenziale del PEF capace di influenzarne taluni valori. Pertanto, fermo restando che il PEF presentato in offerta è quello rilevante ai fini del Contratto, è opportuno che l’efficacia del Contratto non sia significativamente ritardatastazione appaltante.
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Samples: Letter of Invitation to Tender
DURATA DELLA CONCESSIONE. L’articolo 168, comma 1, del Codice prevede che la 11.1 La durata della concessione di uso temporaneo degli spazi di Palazzo Italia sarà definita a seconda delle Concessioni è limitata ed è determinata reciproche esigenze manifestate dalle Parti e sarà quella indicata nel bando contratto di gara dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore in funzione dei lavori o servizi richiesti cui al Concessionarioprecedente art. La stessa è commisurata al valore della Concessione, nonché alla complessità organizzativa dell’oggetto della stessa2.4. La durata dell’evento si intende comprensiva delle fasi di allestimento e disallestimento secondo le modalità disciplinate dal contratto.
11.2 Nel corso della Concessione, e quindi esecuzione del Contratto, è determinata nel bando contratto di garacui al precedente art. Essa deve essere considerata fissa, fatta eccezione esclusivamente per le sospensioni dovute a eventi ben circostanziati influenti sulle attività di costruzione, ai sensi dell’articolo 20 del Contratto, ovvero sulle attività di erogazione dei servizi, ai sensi dell’articolo 27 del Contratto. Il Contratto deve distinguere con precisione, nell’ambito della durata complessiva della Concessione2.4, il numero Gestore si riserva, sussistendone sopravvenuti gravi motivi di mesi destinati alla progettazionecarattere istituzionali o pubblico, il numero diritto di mesi o anni imputati alla costruzione dell’Opera e il numero di mesi o anni dedicati alla gestione. Eventuali ritardi nella realizzazione dell’Opera la cui responsabilità è dell’OE comportanorichiedere all’Utilizzatore, in vista della corretta allocazione del rischio di costruzionequalsiasi momento, la conseguente e automatica riduzione liberazione dello spazio concesso in uso temporaneo. In tal caso, l’Utilizzatore, a semplice richiesta scritta del periodo Gestore – da comunicare a norma di gestionequanto previsto all’art. La durata 10 del Contratto decorre dalla data – con effetto immediato al suo ricevimento, si obbliga a liberare lo spazio di efficacia cui sopra entro e non oltre le 24 (ventiquattro) ore decorrenti dal ricevimento della suddetta richiesta da parte dell’Utilizzatore.
11.3 Nell’ipotesi prevista al precedente art. 11.2 il Gestore si impegna a restituire all’Utilizzatore la quota proporzionale del corrispettivo imputabile al periodo temporale di mancato godimento dello stesso. Non vi èspazio concesso in uso temporaneo, invero, una necessaria corrispondenza tra il momento di sottoscrizione del Contratto e l’efficacia dello stesso. Il Contratto, pur valido all’atto della stipula, può cominciare a produrre effetti da un momento successivo (in corrispondenzacon rinuncia dell’Utilizzatore, ad esempioogni azione per mancato guadagno, dell’adozione indennizzo e risarcimento.
11.4 Nell’ipotesi in cui la richiesta di liberazione anticipata degli spazi concessi in uso temporaneo sia dovuta a fatto o colpa dell’Utilizzatore, nulla sarà dovuto dal Gestore all’Utilizzatore, fatto salvo il diritto – del provvedimento amministrativo di approvazione del Contratto ovvero della registrazione del provvedimento da parte della Corte Gestore – al risarcimento dei Conti). È preferibile, in ogni caso, evitare eccessivi differimenti dei tempi di efficacia rispetto alla stipula, potendo gli stessi ingenerare criticità nel rapporto concessorio. La variabile temporale è, infatti, un elemento essenziale del PEF capace di influenzarne taluni valori. Pertanto, fermo restando che il PEF presentato in offerta è quello rilevante ai fini del Contratto, è opportuno che l’efficacia del Contratto non sia significativamente ritardatadanni eventualmente cagionati dall’Utilizzatore.
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DURATA DELLA CONCESSIONE. L’articolo 168Il contratto di concessione del servizio in oggetto decorrerà dalla data di redazione di apposito verbale di inizio della gestione redatto in contraddittorio tra il Concessionario e il Concedente e scadrà in data 31.12.2020. Il Concedente si riserva, comma 1secondo i presupposti e nel rispetto delle disposizioni legislative in materia, di richiedere l’esecuzione anticipata delle prestazioni prima della stipula del Codice prevede che contratto. Il Concedente, entro la durata delle Concessioni è limitata ed è determinata nel bando scadenza contrattuale, si riserva, la facoltà di gara dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore in funzione dei lavori o servizi richiesti al Concessionario. La stessa è commisurata al valore della Concessione, nonché alla complessità organizzativa dell’oggetto della stessa. La durata della Concessione, e quindi disporre la proroga del Contratto, è determinata nel bando di gara. Essa deve essere considerata fissa, fatta eccezione esclusivamente per le sospensioni dovute a eventi ben circostanziati influenti sulle attività di costruzionecontratto, ai sensi dell’articolo 20 dell’art. 106, comma 11, del ContrattoD.Lgs. n. 50/2016, ovvero sulle attività nella misura strettamente necessaria ed alle medesime condizioni contrattuali, nelle more di erogazione svolgimento e conclusione delle ordinarie procedure di scelta di un nuovo contraente. Solo in caso di rinnovo della concessione demaniale marittima da parte della Regione Sardegna, previa valutazione positiva sulla gestione del servizio, il Concedente si riserva di procedere alla ripetizione dei servizi, ai sensi dell’articolo 27 in analogia all’art. 63, comma 5, del ContrattoD.Lgs. Il Contratto deve distinguere con precisione, nell’ambito della durata complessiva della Concessione, il numero di mesi destinati alla progettazione, il numero di mesi o anni imputati alla costruzione dell’Opera e il numero di mesi o anni dedicati alla gestione. Eventuali ritardi nella realizzazione dell’Opera la cui responsabilità è dell’OE comportano, in vista della corretta allocazione del rischio di costruzione, la conseguente e automatica riduzione del periodo di gestione50/2016 per ulteriori tre anni. La durata del Contratto decorre dalla data di efficacia dello stesso. Non vi è, invero, una necessaria corrispondenza tra il momento di sottoscrizione del Contratto e l’efficacia dello stesso. Il Contratto, pur valido all’atto della stipula, può cominciare a produrre effetti da un momento successivo (in corrispondenza, ad esempio, dell’adozione del provvedimento amministrativo di approvazione del Contratto ovvero della registrazione del provvedimento presente concessione è risolutivamente condizionata all’eventuale revoca da parte della Corte dei Conti)Regione Autonoma Sardegna a carico del Comune di Golfo Aranci della Concessione Demaniale Marittima prima della sua naturale scadenza per effetto di sopravvenute disposizioni legislative regionali/nazionali/europee, o per iniziative di pubblico interesse o equiparate. È preferibileIn tale ipotesi il Concessionario non avrà diritto a compensi, in ogni caso, evitare eccessivi differimenti dei tempi indennizzi o risarcimenti di efficacia rispetto alla stipula, potendo gli stessi ingenerare criticità nel rapporto concessorio. La variabile temporale è, infatti, un elemento essenziale del PEF capace di influenzarne taluni valori. Pertanto, fermo restando che il PEF presentato in offerta è quello rilevante ai fini del Contratto, è opportuno che l’efficacia del Contratto non sia significativamente ritardatasorta.
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Samples: Concessione Per La Gestione Del Servizio Di Ormeggio
DURATA DELLA CONCESSIONE. L’articolo 168, comma 1, del Codice prevede che la durata delle Concessioni è limitata ed è determinata nel bando di gara dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore in funzione dei lavori o servizi richiesti al Concessionario. La stessa è commisurata al valore della Concessione, nonché alla complessità organizzativa dell’oggetto della stessa. La durata della Concessione, e quindi concessione per la gestione del Contratto, Chiosco/bar è determinata nel bando in 12 anni (dodici) con decorrenza dalla stipula del contratto, senza necessità di garadisdetta, sono esclusi il rinnovo o la proroga taciti. Essa deve Verrà valutata positivamente la disponibilità ad intraprendere la gestione anche per un periodo inferiore a quello sopracitato, ma comunque con un impegno minimo di 9 anni (nove). Alla scadenza del contratto il Comune di Cuneo rientrerà in pieno possesso e disponibilità dei locali senza diritto alcuno da parte del gestore di pretendere risarcimenti. I locali dovranno essere considerata fissarestituiti, fatta eccezione esclusivamente per alla scadenza del contratto, nello stato di normale efficienza in cui il gestore riconosce di averli ricevuti dal Comune di Cuneo salvo il normale deperimento derivante dall’uso. Tutte le sospensioni dovute opere di finitura dei locali apportate dal gestore in sede di avvio dell’attività resteranno di proprietà del Comune di Cuneo senza alcun riconoscimento di tipo economico nei confronti del gestore uscente. I soli arredi, sia fissi che mobili, rimarranno in capo al gestore che avrà facoltà di disporne secondo la propria volontà. È vietata la cessione della gestione anche parziale, a eventi ben circostanziati influenti sulle attività qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma anche temporanea pena l’immediata risoluzione del contratto, l’incameramento del deposito cauzionale e l’eventuale risarcimento dei danni e spese causati al Comune di costruzione, ai sensi dell’articolo 20 del Contratto, ovvero sulle attività di erogazione dei servizi, ai sensi dell’articolo 27 del ContrattoCuneo. Il Contratto deve distinguere con precisione, nell’ambito della durata complessiva della Concessione, il numero di mesi destinati alla progettazione, il numero di mesi o anni imputati alla costruzione dell’Opera e il numero di mesi o anni dedicati alla gestione. Eventuali ritardi nella realizzazione dell’Opera la cui responsabilità è dell’OE comportano, in vista della corretta allocazione del rischio di costruzione, la conseguente e automatica riduzione del periodo di gestione. La durata del Contratto decorre dalla Dalla data di efficacia dello stesso. Non vi è, invero, una necessaria corrispondenza tra stipula del contratto di concessione il momento gestore dovrà rispettare il seguente cronoprogramma: — un massimo di sottoscrizione 30 giorni per la presentazione della pratica SCIA presso il SUE del Contratto e l’efficacia dello stesso. Il Contratto, pur valido all’atto della stipula, può cominciare a produrre effetti da Comune di Cuneo per l’ottenimento del titolo edilizio abilitativo all’esecuzione delle opere; — un momento successivo (in corrispondenza, ad esempio, dell’adozione del provvedimento amministrativo massimo di approvazione del Contratto ovvero della registrazione del provvedimento da parte della Corte dei Conti). È preferibile, in ogni caso, evitare eccessivi differimenti dei tempi 120 giorni per i lavori di efficacia rispetto alla stipula, potendo gli stessi ingenerare criticità nel rapporto concessorio. La variabile temporale è, infatti, realizzazione delle opere interne; — un elemento essenziale del PEF capace massimo di influenzarne taluni valori. Pertanto, fermo restando che il PEF presentato in offerta è quello rilevante ai fini del Contratto, è opportuno che l’efficacia del Contratto non sia significativamente ritardata150 giorni per l’avvio dell’attività.
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DURATA DELLA CONCESSIONE. L’articolo 168Il contratto avrà una durata di anni 5 (cinque), comma con decorrenza dal 1° agosto 2018, o data successiva. Il servizio è fornito tutti i giorni del Codice prevede calendario scolastico e durante il periodo estivo, se richiesto dal Comune per, in particolare, i Centri Estivi. Di volta in volta potrà essere considerata e valutata la necessità di svolgimento del servizio anche nel mese di agosto e nel mese di settembre nei giorni che precede l’avvio del servizio scolastico, a favore di altre utenze, come, ad es. il personale comunale. Le date esatte di inizio e fine dell’anno scolastico, delle attività estive di cui sopra ed il numero esatto delle strutture scolastiche, e loro eventuali variazioni di dislocazione e tipologie, alle quali dovrà essere garantito il servizio di ristorazione per ogni periodo dell’anno, saranno di volta in volta comunicate dalla Amministrazione Comunale all’Impresa concessionaria. Il Comune di Carignano si riserva tuttavia di posticipare l’inizio del servizio da parte del concessionario, qualora si rendesse necessaria ed utile la durata delle Concessioni è limitata ed è determinata nel bando proroga del contratto in essere, al fine di gara dall’amministrazione aggiudicatrice assicurare la continuità del servizio relativo alla ristorazione scolastica. In caso di proroga e/o dall’ente aggiudicatore relativa posticipazione dell’inizio del servizio, l’ Impresa aggiudicataria non potrà accampare alcuna pretesa in funzione dei lavori o servizi richiesti al Concessionarioriferimento ai mesi di proroga del servizio in essere. La stessa è commisurata fornitura dei pasti avviene dal lunedì al valore della Concessionevenerdì, nonché alla complessità organizzativa dell’oggetto della stessaesclusi i giorni festivi infrasettimanali. La durata della ConcessioneResta inteso che sono oggetto del contratto solo i giorni di effettiva erogazione del servizio. L’ Amministrazione Comunale si riserva comunque la possibilità di variare detto calendario nel caso intervengano modifiche nell’organizzazione scolastica, e quindi del Contratto, è determinata nel bando o l’apertura di gara. Essa deve essere considerata fissa, fatta eccezione esclusivamente per le sospensioni dovute a eventi ben circostanziati influenti sulle attività di costruzione, ai sensi dell’articolo 20 del Contratto, ovvero sulle attività di erogazione dei nuovi servizi, ai sensi dell’articolo 27 senza che ciò comporti il riconoscimento di compensi aggiuntivi all’Impresa aggiudicataria A suo insindacabile giudizio, allo scadere dei cinque anni, l’Amministrazione Comunale valuterà la possibilità per una eventuale ripetizione dei servizi analoghi per altri tre anni. E’ facoltà dell’Ufficio Istruzione Comunale richiedere la proroga del Contratto. Il Contratto deve distinguere con precisione, nell’ambito rapporto nelle more della durata complessiva della Concessione, il numero di mesi destinati alla progettazione, il numero di mesi o anni imputati alla costruzione dell’Opera e il numero di mesi o anni dedicati alla gestione. Eventuali ritardi nella realizzazione dell’Opera la cui responsabilità è dell’OE comportano, in vista della corretta allocazione nuova aggiudicazione del rischio di costruzione, la conseguente e automatica riduzione del periodo di gestione. La durata del Contratto decorre dalla data di efficacia dello stesso. Non vi è, invero, una necessaria corrispondenza tra il momento di sottoscrizione del Contratto e l’efficacia dello stesso. Il Contratto, pur valido all’atto della stipula, può cominciare a produrre effetti da un momento successivo (in corrispondenza, ad esempio, dell’adozione del provvedimento amministrativo di approvazione del Contratto ovvero della registrazione del provvedimento da parte della Corte dei Conti). È preferibile, in ogni caso, evitare eccessivi differimenti dei tempi di efficacia rispetto alla stipula, potendo gli stessi ingenerare criticità nel rapporto concessorio. La variabile temporale è, infatti, un elemento essenziale del PEF capace di influenzarne taluni valori. Pertanto, fermo restando che il PEF presentato in offerta è quello rilevante ai fini del Contratto, è opportuno che l’efficacia del Contratto non sia significativamente ritardataservizio alle medesime condizioni contrattuali.
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Samples: Capitolato Speciale
DURATA DELLA CONCESSIONE. L’articolo 168, comma 1, del Codice prevede che la durata delle Concessioni è limitata ed è determinata nel bando di gara dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore in funzione dei lavori o servizi richiesti al Concessionario. La stessa è commisurata al valore della Concessione, nonché alla complessità organizzativa dell’oggetto della stessa. La durata della Concessionepresente concessione è di anni quattro a decorrere dall’inizio della gestione del servizio, presuntivamente dal 01.01.2022 al 31.12.2025 con possibilità di scelta per l’Amministrazione comunale, al termine del quadriennio, di rinnovare per ulteriori quattro anni il rapporto agli stessi patti e quindi condizioni.
2. Il Comune si riserva la facoltà di prorogare il contratto con le stesse modalità ed alle medesime condizioni per un periodo non superiore a mesi 3 (tre), previo avviso da comunicarsi per iscritto almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza del Contrattotermine, al fine di porre in essere le procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. Il Concessionario accetta sin da ora la eventuale proroga della concessione alle medesime condizioni previste per l’affidamento in corso, nessuna esclusa.
3. Il Comune si riserva la facoltà, dopo che l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace, di dare l’avvio al servizio nelle more della stipula del contratto, qualora ricorrano le circostanze di cui all’art. 32, comma 8 del D. Lgs. 50/2016. La consegna in via d’urgenza dovrà essere comprovata da apposito verbale; in tal caso l’Aggiudicatario sarà tenuto a dare avvio ai servizi agli stessi patti e condizioni, così come risultanti dal presente capitolato e dalla propria offerta tecnica.
4. La scelta di proroga per ulteriori quattro anni o meno del rapporto, al termine del quadriennio, è determinata nel bando di garainsindacabile competenza dell’Amministrazione comunale e non comporta alcun diritto o indennizzo per il concessionario che, partecipando alla presente procedura, dichiara di conoscere in maniera completa ed incondizionata i termini di durata e le condizioni della concessione.
5. Essa deve essere considerata fissaFatto salvo quanto sopra, fatta eccezione esclusivamente per le sospensioni dovute a eventi ben circostanziati influenti sulle attività l’affidamento si intenderà risolto alla sua naturale scadenza, senza obbligo di costruzionepreventiva disdetta, ai sensi dell’articolo 20 del Contratto, ovvero sulle attività diffida o altra forma di erogazione dei servizi, ai sensi dell’articolo 27 del Contratto. Il Contratto deve distinguere con precisione, nell’ambito della durata complessiva della Concessione, il numero di mesi destinati alla progettazione, il numero di mesi o anni imputati alla costruzione dell’Opera e il numero di mesi o anni dedicati alla gestione. Eventuali ritardi nella realizzazione dell’Opera la cui responsabilità è dell’OE comportano, in vista della corretta allocazione del rischio di costruzione, la conseguente e automatica riduzione del periodo di gestione. La durata del Contratto decorre dalla data di efficacia dello stesso. Non vi è, invero, una necessaria corrispondenza tra il momento di sottoscrizione del Contratto e l’efficacia dello stesso. Il Contratto, pur valido all’atto della stipula, può cominciare a produrre effetti da un momento successivo (in corrispondenza, ad esempio, dell’adozione del provvedimento amministrativo di approvazione del Contratto ovvero della registrazione del provvedimento comunicazione espressa da parte della Corte dei Conti). È preferibile, in ogni caso, evitare eccessivi differimenti dei tempi di efficacia rispetto alla stipula, potendo gli stessi ingenerare criticità nel rapporto concessorio. La variabile temporale è, infatti, un elemento essenziale del PEF capace di influenzarne taluni valori. Pertanto, fermo restando che il PEF presentato in offerta è quello rilevante ai fini del Contratto, è opportuno che l’efficacia del Contratto non sia significativamente ritardataComune.
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DURATA DELLA CONCESSIONE. L’articolo 168La concessione ha durata quadriennale e precisamente per le stagioni teatrali 2018/2019- 2019/2020 – 2020/2021 e 2021/2022 (più precisamente dal 01 luglio 2018 al 30 giugno 2022). Il Comune si riserva la facoltà, comma 1entro sei mesi dalla scadenza del contratto, di accertare la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse per il rinnovo del Codice prevede che contratto medesimo alle medesime condizioni, per una ulteriore stagione teatrale, (ossia per il periodo dal 01/07/2022 al 30/06/2023). Ove verificata detta convenienza, comunicherà al contraente la durata delle Concessioni è limitata volontà di procedere al rinnovo. Nei casi di revoca del contratto da parte dell’Amministrazione comunale, o di recesso da parte del Gestore, così come nei casi di cessazione del rapporto alla scadenza del contratto, il Comune di Fabbrico non subentrerà al Concessionario negli impegni da questo assunti ed è determinata nel bando ancora in corso e declina, fin da ora, ogni responsabilità in proposito. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, in caso di gara dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore sopravvenute esigenze di interesse pubblico, di recedere in funzione dei lavori o servizi richiesti al Concessionarioogni momento dal contratto con preavviso di almeno tre mesi. Alla scadenza, il rapporto si intende risolto di diritto senza obbligo né onere di disdetta. La stessa è commisurata al valore consegna della Concessione, nonché alla complessità organizzativa dell’oggetto della stessa. La durata della Concessione, e quindi del Contratto, è determinata nel bando di gara. Essa deve essere considerata fissa, fatta eccezione esclusivamente per le sospensioni dovute a eventi ben circostanziati influenti sulle attività di costruzionegestione potrà avvenire, ai sensi dell’articolo 20 dell’art. 32 D. Lgs. 50/2016 e smi, anche sotto riserva di legge e l’aggiudicatario dovrà avviare il servizio, su richiesta del Contrattocommittente, ovvero sulle attività di erogazione dei servizipure in pendenza della stipula del contratto. In tal caso, ai sensi dell’articolo 27 la data in cui la consegna avviene dovrà farsi risultare da specifico verbale sottoscritto dal Responsabile dell’area del ContrattoComune e dal legale rappresentate dell’operatore economico aggiudicatario. Il Contratto deve distinguere con precisionevalore stimato della concessione, nell’ambito della durata complessiva della Concessione, per il numero di mesi destinati alla progettazione, il numero di mesi o anni imputati alla costruzione dell’Opera e il numero di mesi o anni dedicati alla gestione. Eventuali ritardi nella realizzazione dell’Opera la cui responsabilità è dell’OE comportano, in vista della corretta allocazione del rischio di costruzione, la conseguente e automatica riduzione del periodo di vigenza della stessa risulta essere pari ad € 350.000,00 al netto dell’IVA calcolato come previsto dall’art. 167 del D. Lgs. 50/16, tenendo conto dei presunti ricavi annui totali della gestione. La durata del Contratto decorre dalla data di efficacia dello stesso. Non vi è, invero, una necessaria corrispondenza tra il momento di sottoscrizione del Contratto e l’efficacia dello stesso. Il Contratto, pur valido all’atto della stipula, può cominciare a produrre effetti da un momento successivo (in corrispondenza, ad esempio, dell’adozione del provvedimento amministrativo come rilevabili dal piano finanziario allegato alla determina di approvazione del Contratto ovvero presente capitolato, per tutta la durata del contratto, come da tabella sotto riportata: Ricavi annui da tariffe, noleggio teatro e contributi da enti e/o privati Corrispettivo annuo determinato dal Comune, soggetto a ribasso d’asta Valore annuo della registrazione concessione Valore della concessione (durata originale 4 anni più 1 di possibile rinnovo) 28.000,00 47.000,00 70.000,00 350.000,00 L’importo complessivo posto a base di gara, pari al corrispettivo annuo determinato dal comune (€ 47.000,00) e rapportato alla durata originaria del provvedimento da parte della Corte dei Conti). È preferibile, in ogni caso, evitare eccessivi differimenti dei tempi di efficacia rispetto alla stipula, potendo gli stessi ingenerare criticità nel rapporto concessorio. La variabile temporale è, infatti, un elemento essenziale del PEF capace di influenzarne taluni valori. Pertanto, fermo restando che il PEF presentato in offerta contratto (4 anni + 1) è quello rilevante ai fini del Contratto, è opportuno che l’efficacia del Contratto non sia significativamente ritardatapertanto pari ad € 235.000,00 iva esclusa.
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Samples: Concession Agreement