Common use of Durata della garanzia Clause in Contracts

Durata della garanzia. La durata della garanzia prevista dalla Polizza è pari al periodo di tempo intercorrente tra la Data di Decorrenza e la data stabilita per il pagamento dell’ultima rata prevista dal piano di rimborso del Finanziamento, oltre all’estensione dell’efficacia della garanzia come previsto dall’art. 3.1 secondo comma. La durata della garanzia originaria non potrà, comunque, superare i 120 (centoventi) mesi. In caso di ritardato addebito della prima rata del Finanziamento e, per questo, di slittamento in avanti della data di inizio del piano di ammortamento rispetto a quanto indicato sul Certificato di Polizza, ferma la Data di Decorrenza, la copertura assicurativa potrà superare la scadenza originariamente determinata per un massimo di 60 (sessanta) giorni. Ciò, anche nel caso in cui (i) la durata complessiva della copertura sia superiore a 120 (centoventi) mesi; (ii) il Debitore, nel periodo di estensione della validità della copertura, abbia superato i limiti di età di cui all’art. 2.1. stabiliti in relazione al momento di pagamento dell’ultima rata del piano di rimborso del Finanziamento. In caso di temporanea interruzione del diritto del Debitore alla pensione o di riduzione della quota ceduta di quest’ultima e di attivazione della procedura di accodamento prevista dall’INPS, la copertura assicurativa potrà superare la scadenza originariamente determinata per un massimo di 18 (diciotto) mesi, al fine di ricomprendere nel Debito Residuo anche le rate o frazioni di rata non trattenute in precedenza ed accodate dall’INPS al termine del piano di ammortamento originario, secondo quanto previsto nella relativa procedura.

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Samples: Polizza Vita Cessione Del Quinto Della Pensione, Polizza Vita Cessione Del Quinto Della Pensione, Polizza Vita Cessione Del Quinto Della Pensione

Durata della garanzia. La durata della garanzia prevista dalla Polizza è pari al periodo di tempo intercorrente tra la Data di Decorrenza e la data stabilita per il pagamento dell’ultima rata prevista dal piano di rimborso del Finanziamento, oltre all’estensione dell’efficacia della garanzia come previsto dall’art. dall’art 3.1 secondo comma. La durata della garanzia originaria non potrà, comunque, superare i 120 (centoventi) mesi. In caso di ritardato addebito della prima rata del Finanziamento e, per questo, di slittamento in avanti della data di inizio del piano di ammortamento rispetto a quanto indicato sul Certificato di Polizza, ferma la Data di Decorrenza, la copertura assicurativa potrà superare la scadenza originariamente determinata per un massimo di 60 (sessanta) giorni. Ciò, anche nel caso in cui (i) la durata complessiva della copertura sia superiore a 120 (centoventi) mesi; (ii) il Debitore, nel periodo di estensione della validità della copertura, abbia superato i limiti di età di cui all’art. 2.1. stabiliti in relazione al momento di pagamento dell’ultima rata del piano di rimborso del Finanziamento. In caso di temporanea interruzione del diritto del Debitore alla pensione allo stipendio o di riduzione della quota ceduta di quest’ultima e di attivazione della procedura di accodamento prevista dall’INPSquest’ultimo, la copertura assicurativa potrà superare la scadenza originariamente originaria determinata per un massimo di 18 300 (diciottotrecento) mesi, giorni al fine di ricomprendere nel Debito Residuo anche assicurare le rate o frazioni di rata non trattenute rate insolute. Nel caso in precedenza cui, ai sensi di quanto previsto all’art. 9.e) e 9.c) della Polizza Danni, il Contraente e il Debitore abbiano concordato un piano di rientro ovvero rinotificato il Finanziamento al nuovo Datore di Lavoro, ai fini della prosecuzione del rimborso del Finanziamento ed accodate dall’INPS al il termine del nuovo piano / rinotifica ecceda la scadenza originariamente determinata della garanzia, la copertura assicurativa avrà una durata corrispondente alla durata del piano di ammortamento originario, secondo quanto previsto nella relativa procedurarientro.

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Samples: Polizza Vita Cessione Del Quinto Stipendio, Polizza Vita Cessione Del Quinto Stipendio

Durata della garanzia. La durata della garanzia prevista dalla Polizza è pari al periodo di tempo intercorrente tra la Data di Decorrenza e la data stabilita per il pagamento dell’ultima rata prevista dal piano di rimborso del Finanziamento, oltre all’estensione dell’efficacia della garanzia come previsto dall’art. 3.1 secondo comma. La durata della garanzia originaria non potrà, comunque, superare i 120 (centoventi) mesi. In caso di ritardato addebito della prima rata del Finanziamento e, per questo, di slittamento in avanti della data di inizio del piano di ammortamento rispetto a quanto indicato sul Certificato di Polizza, ferma la Data di Decorrenza, la copertura assicurativa potrà superare la scadenza originariamente determinata per un massimo di 60 (sessanta) giorni. Ciò, anche nel caso in cui (i) la durata complessiva della copertura sia superiore a 120 (centoventi) mesi; (ii) il Debitore, nel periodo di estensione della validità della copertura, abbia superato i limiti di età di cui all’art. 2.1. stabiliti in relazione al momento di pagamento dell’ultima rata del piano di rimborso del Finanziamento. In caso di temporanea interruzione del diritto del Debitore alla pensione o di riduzione della quota ceduta di quest’ultima e di attivazione della procedura di accodamento prevista dall’INPS, la copertura assicurativa potrà superare la scadenza originariamente determinata per un massimo di 18 (diciotto) mesi, al fine di ricomprendere nel Debito Residuo anche le rate o frazioni di rata non trattenute in precedenza ed accodate dall’INPS al termine del piano di ammortamento originario, secondo quanto previsto nella relativa procedura.

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Samples: Cessione Del Quinto Della Pensione, Cessione Del Quinto Della Pensione

Durata della garanzia. La durata della garanzia prevista dalla Polizza è pari al periodo di tempo intercorrente tra la Data di Decorrenza e la data stabilita per il pagamento dell’ultima rata prevista dal piano di rimborso del Finanziamento, oltre all’estensione dell’efficacia della garanzia come previsto dall’art. dall’art 3.1 secondo comma. La durata della garanzia originaria non potrà, comunque, superare i 120 (centoventi) mesi. In caso di ritardato addebito della prima rata del Finanziamento e, per questo, di slittamento in avanti della data di inizio del piano di ammortamento rispetto a quanto indicato sul Certificato di Polizza, ferma la Data di Decorrenza, la copertura assicurativa potrà superare la scadenza originariamente determinata per un massimo di 60 (sessanta) giorni. Ciò, anche nel caso in cui (i) la durata complessiva della copertura sia superiore a 120 (centoventi) mesi; (ii) il Debitore, nel periodo di estensione della validità della copertura, abbia superato i limiti di età di cui all’art. 2.1. stabiliti in relazione al momento di pagamento dell’ultima rata del piano di rimborso del Finanziamento. In caso di temporanea interruzione del diritto del Debitore alla pensione allo stipendio o di riduzione della quota ceduta di quest’ultima e di attivazione della procedura di accodamento prevista dall’INPSquest’ultimo, la copertura assicurativa potrà superare la scadenza originariamente originaria determinata per un massimo di 18 300 (diciottotrecento) mesi, giorni al fine di ricomprendere nel Debito Residuo anche assicurare le rate o frazioni di rata non trattenute rate insolute. Nel caso in precedenza cui, ai sensi di quanto previsto all’art. 9.e) e 9.c) della Polizza Credito, il Contraente e il Debitore abbiano concordato un piano di rientro ovvero rinotificato il Finanziamento al nuovo Datore di Lavoro, ai fini della prosecuzione del rimborso del Finanziamento ed accodate dall’INPS al il termine del nuovo piano / rinotifica ecceda la scadenza originariamente determinata della garanzia, la copertura assicurativa avrà una durata corrispondente alla durata del piano di ammortamento originario, secondo quanto previsto nella relativa procedurarientro.

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Samples: Polizza Vita Cessione Del Quinto Stipendio, Polizza Vita Cessione Del Quinto Stipendio

Durata della garanzia. La durata della garanzia prevista dalla Polizza è pari al periodo di tempo intercorrente tra la Data di Decorrenza e la data stabilita per il pagamento dell’ultima rata prevista dal piano di rimborso del Finanziamento, oltre all’estensione dell’efficacia della garanzia come previsto dall’art. 3.1 secondo comma. La durata della garanzia originaria non potrà, comunque, superare i 120 (centoventi) mesi. In caso di ritardato addebito della prima rata del Finanziamento e, per questo, di slittamento in avanti della data di inizio del piano di ammortamento rispetto a quanto indicato sul Certificato di Polizza, ferma la Data di Decorrenza, la copertura assicurativa potrà superare la scadenza originariamente determinata per un massimo di 60 (sessanta) giorni. Ciò, anche nel caso in cui (i) la durata complessiva della copertura sia superiore a 120 (centoventi) mesi; (ii) il Debitore, nel periodo di estensione della validità della copertura, abbia superato i limiti di età di cui all’art. 2.1. stabiliti in relazione al momento di pagamento dell’ultima rata del piano di rimborso del Finanziamento. In caso di temporanea interruzione del diritto del Debitore alla pensione o di riduzione della quota ceduta di quest’ultima e di attivazione della procedura di accodamento prevista dall’INPS, la copertura assicurativa potrà superare la scadenza originariamente determinata per un massimo di 18 (diciotto) mesideterminata, al fine di ricomprendere nel Debito Residuo anche le rate o frazioni di rata non trattenute in precedenza ed accodate dall’INPS al termine del piano di ammortamento originario, secondo quanto previsto nella relativa procedura.

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Samples: Polizza Vita Cessione Del Quinto Della Pensione, Polizza Vita Cessione Del Quinto Della Pensione

Durata della garanzia. La durata della garanzia prevista dalla Polizza è pari al periodo di tempo intercorrente tra la Data di Decorrenza e la data stabilita per il pagamento dell’ultima rata prevista dal piano di rimborso del Finanziamento, oltre all’estensione dell’efficacia della garanzia come previsto dall’art. dall’art 3.1 secondo comma. La durata della garanzia originaria non potrà, comunque, superare i 120 (centoventi) mesi. In caso di ritardato addebito della prima rata del Finanziamento e, per questo, di slittamento in avanti della data di inizio del piano di ammortamento rispetto a quanto indicato sul Certificato di Polizza, ferma la Data di Decorrenza, la copertura assicurativa potrà superare la scadenza originariamente determinata per un massimo di 60 (sessanta) giorni. Ciò, anche nel caso in cui (i) la durata complessiva della copertura sia superiore a 120 (centoventi) mesi; (ii) il Debitore, nel periodo di estensione della validità della copertura, abbia superato i limiti di età di cui all’art. 2.1. stabiliti in relazione al momento di pagamento dell’ultima rata del piano di rimborso del Finanziamento. In caso di temporanea interruzione del diritto del Debitore alla pensione allo stipendio o di riduzione della quota ceduta di quest’ultima e di attivazione della procedura di accodamento prevista dall’INPSquest’ultimo, la copertura assicurativa potrà superare la scadenza originariamente originaria determinata per un massimo di 18 300 (diciottotrecento) mesi, giorni al fine di ricomprendere nel Debito Residuo anche assicurare le rate o frazioni di rata non trattenute rate insolute. Nel caso in precedenza cui, ai sensi di quanto previsto all’art. 9.e) e 9.c) della Polizza Credito, il Contraente e il Debitore abbiano concordato un piano di rientro ovvero rinotificato il Finanziamento al nuovo Datore di Lavoro, ai fini della prosecuzione del rimborso del Finanziamento ed accodate dall’INPS al il termine del nuovo piano / rinotifica ecceda la scadenza originariamente determinata della garanzia, la copertura assicurativa avrà una durata corrispondente alla durata del piano di ammortamento originario, secondo quanto previsto nella relativa procedurarientro.

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Samples: Cessione Del Quinto Dello Stipendio

Durata della garanzia. La durata della garanzia prevista dalla Polizza è pari al periodo di tempo intercorrente tra la Data di Decorrenza e la data stabilita per il pagamento dell’ultima rata prevista dal piano di rimborso del Finanziamento, Finanziamento oltre all’estensione dell’efficacia della garanzia come previsto dall’art. 3.1 secondo comma. La durata della garanzia originaria non potrà, comunque, superare i 120 (centoventi) mesi. In caso di ritardato addebito della prima rata del Finanziamento e, per questo, di slittamento in avanti della data di inizio del piano di ammortamento rispetto a quanto indicato sul Certificato di Polizza, ferma la Data di Decorrenza, la copertura assicurativa potrà superare la scadenza originariamente determinata per un massimo di 60 (sessanta) giorni. Ciò, anche nel caso in cui (i) la durata complessiva della copertura sia superiore a 120 (centoventi) mesi; (ii) il Debitore, nel periodo di estensione della validità della copertura, abbia superato i limiti di età di cui all’art. 2.1. stabiliti in relazione al momento di pagamento dell’ultima rata del piano di rimborso del Finanziamento. In caso di temporanea interruzione del diritto del Debitore alla pensione o di riduzione della quota ceduta di quest’ultima e di attivazione della procedura di accodamento prevista dall’INPS, la copertura assicurativa potrà superare la scadenza originariamente determinata per un massimo di 18 (diciotto) mesi, al fine di ricomprendere nel Debito Residuo anche le rate o frazioni di rata non trattenute in precedenza ed accodate dall’INPS al termine del piano di ammortamento originario, secondo quanto previsto nella relativa procedura.

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Samples: Cessione Del Quinto Della Pensione

Durata della garanzia. La durata della garanzia prevista dalla Polizza è pari al periodo di tempo intercorrente tra la Data di Decorrenza e la data stabilita per il pagamento dell’ultima rata prevista dal piano di rimborso del Finanziamento, oltre all’estensione dell’efficacia della garanzia come previsto dall’art. dall’art 3.1 secondo comma. La durata della garanzia originaria non potrà, comunque, superare i 120 (centoventi) mesi. In caso di ritardato addebito della prima rata del Finanziamento e, per questo, di slittamento in avanti della data di inizio del piano di ammortamento rispetto a quanto indicato sul Certificato di Polizza, ferma la Data di Decorrenza, la copertura assicurativa potrà superare la scadenza originariamente determinata per un massimo di 60 (sessanta) giorni. Ciò, anche nel caso in cui (i) la durata complessiva della copertura sia superiore a 120 (centoventi) mesi; (ii) il Debitore, nel periodo di estensione della validità della copertura, abbia superato i limiti di età di cui all’art. 2.1. stabiliti in relazione al momento di pagamento dell’ultima rata del piano di rimborso del Finanziamento. In caso di temporanea interruzione del diritto del Debitore alla pensione allo stipendio o di riduzione della quota ceduta di quest’ultima e di attivazione della procedura di accodamento prevista dall’INPSquest’ultimo, la copertura assicurativa potrà superare la scadenza originariamente originaria determinata per un massimo di 18 300 (diciottotrecento) mesi, giorni al fine di ricomprendere nel Debito Residuo anche assicurare le rate o frazioni di rata non trattenute rate insolute. Nel caso in precedenza cui, ai sensi di quanto previsto all’art. 9.e) e 9.c) della Polizza Credito, il Contraente e il Debitore abbiano concordato un piano di rientro ovvero rinotificato il Finanziamento al nuovo Datore di Lavoro, ai fini della prosecuzione del rimborso del Finanziamento ed accodate dall’INPS al il termine del nuovo piano / rinotifica ecceda la scadenza originariamente determinata della garanzia, la copertura assicurativa avrà una durata corrispondente alla durata del piano di ammortamento originariorientro. A fronte di una richiesta di deroga proveniente dal Contraente per l’estensione della garanzia oltre i limiti previsti da AQ, secondo quanto previsto nella relativa procedurala Compagnia si impegna nel fornire un riscontro entro un termine massimo di 10 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta.

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Samples: Polizza Vita Cessione Del Quinto Stipendio

Durata della garanzia. La durata della garanzia prevista dalla Polizza è pari al periodo di tempo intercorrente tra la Data di Decorrenza e la data stabilita per il pagamento dell’ultima rata prevista dal piano di rimborso del Finanziamento, oltre all’estensione dell’efficacia della garanzia come previsto dall’art. da art 3.1 secondo comma. La durata della garanzia originaria non potrà, comunque, superare i 120 (centoventi) mesi. In caso di ritardato addebito della prima rata del Finanziamento e, per questo, di slittamento in avanti della data di inizio del piano di ammortamento rispetto a quanto indicato sul Certificato di Polizza, ferma la Data di Decorrenza, la copertura assicurativa potrà superare la scadenza originariamente determinata per un massimo di 60 (sessanta) giorni. Ciò, anche nel caso in cui (i) la durata complessiva della copertura sia superiore a 120 (centoventi) mesi; (ii) il Debitore, nel periodo di estensione della validità della copertura, abbia superato i limiti di età di cui all’art. 2.1. stabiliti in relazione al momento di pagamento dell’ultima rata del piano di rimborso del Finanziamento. In caso di temporanea interruzione del diritto del Debitore alla pensione percezione dello stipendio o di riduzione della quota ceduta di quest’ultima e di attivazione della procedura di accodamento prevista dall’INPSquest’ultimo, la copertura assicurativa potrà superare la scadenza originariamente determinata per un massimo di 18 300 (diciottotrecento) mesigiorni, al fine così da consentire di ricomprendere nel Debito Residuo anche assicurare le rate o frazioni di rata non trattenute insolute. Nel caso in precedenza cui, ai sensi di quanto previsto all’art. 9.2 lett.e) e 9.2 lett.c), il Contraente e il Debitore abbiano concordato un piano di rientro ovvero rinotificato il Finanziamento al nuovo Datore di Lavoro, ai fini della prosecuzione del rimborso del Finanziamento ed accodate dall’INPS al il termine del nuovo piano / rinotifica ecceda la scadenza originariamente determinata della garanzia, la copertura assicurativa avrà una durata corrispondente alla durata del piano di ammortamento originario, secondo quanto previsto nella relativa procedurarientro.

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Samples: Polizza Credito