Durata e verifiche Clausole campione

Durata e verifiche. Il presente Xxxxx ha durata sino al completamento delle procedure previste dal decreto interministeriale del 31 gennaio 2018 richiamato in premessa.
Durata e verifiche. 1. Il presente disciplinare ha decorrenza immediata e, stante la sua natura di testo accessorio al c.c.n.l. di riferimento, la sua validità è triennale e la sua efficacia è condizionata al recepimento dello stesso nei singoli cc.cc.nn.l. 2. Stante la natura sperimentale del presente disciplinare, Sistema cooperativo si riserva, entro 6 mesi a partire dalla vigenza dello stesso, la possibilità di modificare il suo contenuto anche in considerazione di eventuali novità di carattere legislativo che dovessero intervenire in materia. Roma, 15 luglio 2014 (adottato ai sensi dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142) Titolo I Il presente regolamento interno della cooperativa con sede legale in ..... ........... .......... ........ via ........... .......... ........ ........... .......... ........ n. P.IVA ........ ........... .......... ........ codice fiscale ........... .......... ........ ........ è stato approvato in data ........... .......... ........ ........... .......... ........ dall'assemblea ordinaria dei soci regolarmente convocata ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142 ed entra in vigore dal giorno successivo alla sua approvazione. Per quanto non previsto dal presente regolamento si farà riferimento allo Statuto, alle delibere degli Organi sociali ed alle disposizioni di legge, nonché al c.c.n.l. di riferimento. Il presente regolamento sarà depositato presso la Direzione territoriale del lavoro e sarà messo a disposizione dei soci. Art. 1 (Scopi del regolamento mutualistico) 1. Il presente regolamento ha il principale scopo di disciplinare i rapporti fra società e soci, i criteri e le regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica; individuare e regolamentare modalità, termini e condizioni per lo svolgimento dei rapporti che si intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori, ove non previsti dallo Statuto. Ha altresì quale scopo: a) la determinazione dei criteri di specificazione del principio di parità di trattamento, in rapporto alle concrete caratteristiche dello scopo mutualistico e dei rapporti mutualistici con i soci cooperatori;
Durata e verifiche. Le Parti convengono: • di risolvere consensualmente, alla data del 30/06/2017, l’accordo sindacale sulla PSC, oggi CCP, sottoscritto in data 25/11/2014; • che il presente accordo decorrerà dalla data del 1° luglio 2017. In caso di mancata o successiva sottoscrizione del citato accordo quadro, le Parti si incontreranno per concordare le eventuali nuove date di risoluzione e decorrenza. Fermo restando quanto sopra detto, il presente accordo, avrà validità dalla data del 1° luglio 2017 sino al 31 dicembre 2020, con tacito rinnovo quadriennale a partire dal 1° gennaio 2021, salvo disdetta di una delle Parti, da comunicarsi entro il 30 settembre precedente a ciascuna scadenza. La Parti convengono di incontrarsi entro il 31 gennaio di ogni anno al fine di effettuare un’analisi congiunta sull’andamento della struttura. A partire dall’anno 2019, tale incontro annuale avrà anche ad oggetto la verifica del rispetto degli obblighi di cui al presente accordo. In particolare, in occasione dello stesso, l’Azienda comunicherà: • il numero di stabilizzazioni effettuate durante l’anno precedente; • la composizione qualitativa delle tipologie contrattuali della CCP; • la percentuale dell’organico della CCP rispetto al dato complessivo degli organici dei CPA di Milano, Roma, Catania e Napoli (Art. 5 ultimo capoverso) • il numero di assegnazioni ad altro incarico effettuate nell’anno precedente; • dati in base ai quali è stata individuata la composizione numerica del gruppo risorse che, per l’anno di riferimento, saranno assegnatarie di un orario di lavoro compreso tra le ore 09:00 e le ore 14:30, ai sensi del suddetto articolo 7. Qualora, in occasione di tali incontri, emergesse un mancato rispetto, da parte dell’Azienda, degli impegni relativi all’elenco sopra individuato, quest’ultima si impegna a realizzare, entro sei mesi, azioni volte al raggiungimento degli obiettivi prefissati nell’accordo stesso. In caso contrario, nei trenta giorni successivi tale scadenza, le Organizzazioni Sindacali potranno disdettare il presente accordo. Tale disdetta avrà efficacia al successivo 31 dicembre. A prescindere dall’incontro annuale di cui al presente articolo, le Parti si incontreranno, preventivamente la realizzazione delle seguenti determinazioni, qualora l’azienda decida di: • modificare l’attuale organigramma della CCP; • attuare profondi cambiamenti organizzativi all’interno del mestiere Credit e Partner Care, ferme restando le previsioni dell’art. 17 CCNL 31/03/2015, in caso d...
Durata e verifiche. Il presente Protocollo sarà soggetto a verifiche periodiche, di norma ogni 6 mesi, nell’ambito dell'Osservatorio Nazionale Protocollo - Sistema Welfare Moda
Durata e verifiche. Il presente articolo sarà soggetto a verifiche periodiche, di norma ogni 6 mesi, nell’ambito dell’Osservatorio Nazionale di settore del presente CCNL, e sarà oggetto di valutazione tra le Parti, per eventuali modifiche e/o integrazioni.
Durata e verifiche. Le Parti convengono che il presente accordo decorrerà dalla data del 01/01/2021. Fermo restando quanto sopra detto, il presente accordo, avrà validità dalla data del 01/01/2021sino al 31 dicembre 2024, con tacito rinnovo quadriennale a Partire dal 1° gennaio 2025, salvo disdetta di una delle Parti, da comunicarsi entro il 30 settembre precedente a ciascuna scadenza. La Parti convengono di incontrarsi entro il 31 gennaio di ogni anno al fine di effettuare un’analisi congiunta sull’andamento della struttura. A partire dal gennaio 2022, tale incontro annuale avrà ad oggetto la verifica del rispetto degli obblighi di cui al presente accordo e si svolgerà alla presenza dei vertici del Mestiere Credit & Partner Care. In particolare, in occasione dello stesso, l’Azienda comunicherà: • la composizione qualitativa delle tipologie contrattuali della CCP; • la percentuale dell’organico della CCP rispetto al dato complessivo degli organici dei CPA di Milano, Roma, Catania e Napoli (Art. 5 ultimo capoverso); • il numero delle risorse a tempo indeterminato afferenti ai CPA di Milano, Roma, Napoli e Catania, aggiornato al 31/12 dell’anno precedente. Relativamente a questo aspetto, l’Azienda comunica che al 31 12 2020 gli organici a tempo indeterminato dei 4 CPA sono i seguenti: Milano (47) Roma (64) Napoli
Durata e verifiche. Il presente accordo avrà validità fino al 31.12.1997 e, se non disdetto almeno 6 mesi prima della sua scadenza da una delle parti firmatarie, si intenderà rinnovato di anno in anno.
Durata e verifiche. Il presente Xxxxx ha durata sino al completamento delle procedure previste dal decreto interministeriale del 27 maggio 2020 richiamato in premessa.
Durata e verifiche. Il presente Patto ha durata triennale è potrà essere rinnovato a scadenza. Como, 10 settembre 2020
Durata e verifiche. 1. Il Protocollo, sottoscritto digitalmente ai sensi di legge, ha durata di due anni dalla data di sottoscrizione ed è rinnovabile. 2. Oltre alle verifiche di volta in volta ritenute necessarie, ad un anno dalla sottoscrizione si procede ad una verifica generale congiunta dello stato di attuazione, anche ai fini di aggiornamento e modifiche condivise, per il migliore conseguimento degli obiettivi prefissati. Resta fermo che i Contitolari si impegnano a modificare senza indugio l’accordo interno di contitolarità per garantirne se necessario l’attualità e l’allineamento alle novità legislative. 3. Ai sensi dell’art. 26, co.2 del Regolamento UE 2016/679, nell’ambito del presente Protocollo viene reso disponibile agli interessati il contenuto essenziale dell’accordo di contitolarità sulla pagina web del Comune (xxx.xxxxxx.xxxxxxxx.xx).