(Entrate - Patrimonio) Clausole campione

(Entrate - Patrimonio). 1. La Gestione provvede ai propri scopi con: a) una parte delle somme residue derivanti dalla liquidazione del Fipdai sulla base dell' accordo stipulato tra le parti il 27 luglio 2006, nei limiti quantitativi complessivi, fissati dalle Parti; b) gli eventuali contributi previsti, a seguito di specifico accordo fra le parti, a carico delle aziende; c) gli interessi di mora, legali e convenzionali; d) gli interessi e i rendimenti delle disponibilità amministrate;
(Entrate - Patrimonio). 1. Le entrate del Fondo sono costituite da: a) i contributi di cui al successivo articolo 14; b) i contributi volontari di cui all’articolo 4 comma 5 del Regolamento; c) gli importi trasferiti, anche collettivamente, al Fondo sempreché relativi alle posizioni previdenziali maturate dai dirigenti per i periodi di servizio prestati presso le imprese per le quali operino iniziative, casse o fondi richiamati all'articolo 4 del presente Statuto nonché gli importi trasferiti ai sensi dell'articolo 14 del Decreto, con le modalità previste dal Regolamento; d) gli interessi di mora dei contributi di cui alla lettera a); e) gli interessi e i rendimenti delle disponibilità amministrate; f) ogni altro provento o importo che spetti o affluisca al Fondo a qualsiasi titolo, ivi comprese le somme rivenienti dall'acquisizione al Fondo delle posizioni individuali degli iscritti deceduti in assenza di beneficiari. 2. Il patrimonio del Fondo è costituito da ogni bene o credito di cui, a qualsiasi titolo, il Fondo divenga proprietario o titolare.
(Entrate - Patrimonio). 1. La Gestione provvede ai propri scopi con: a) una parte delle somme residue derivanti dalla liquidazione del Fipdai sulla base dell' accordo stipulato tra le parti il 27 luglio 2006, nei limiti quantitativi complessivi, fissati dalle Parti; b) gli eventuali contributi previsti, a seguito di specifico accordo fra le parti, a carico delle aziende; c) gli interessi di mora, legali e convenzionali; d) gli interessi e i rendimenti delle disponibilità amministrate; e) ogni altro provento che spetti o affluisca alla presente sezione della Gestione Separata a qualsiasi titolo anche per lo svolgimento di qualsiasi attività comunque connessa allo Scopo sociale. 2. Il patrimonio della presente sezione della Gestione Separata è costituito da ogni bene o credito di cui, a qualsiasi titolo, la Sezione stessa divenga titolare. Roma 17 giugno 2010 Spett.le GSR-FASI Xxx Xxxxxxx 00 00000 - XXXX Oggetto: Attuazione accordo 25 novembre 2009 sulla GSR/Fasi in caso di prestazioni con effetto dal 2009 Si fa riferimento alla disciplina contrattuale inerente la GSR-Fasi contenuta nell’accordo 25 novembre 2009 e, in particolare, a quanto in essa previsto in ordine all’applicazione dell’accordo medesimo alle risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro intervenute a partire dal 1°gennaio 2009. In base a quanto stabilito ai punti 4), 7) e 8) del richiamato accordo 25 novembre 2009, nonché all’esigenza di garantire uniformità di trattamento tra le nuove fattispecie previste dal richiamato accordo riferite ai casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con retroattività alle cessazioni intervenute a far data dal 1° gennaio 2009 e le fattispecie già regolate dalle precedenti intese, si esprime quanto segue: - la durata della prestazione resta di 8 mesi, elevata a 12 mesi in caso di dirigente con almeno 50 anni di età alla data di maturazione del diritto alla prestazione; - la prestazione riferita al periodo di competenza del 2009, tenuto conto della data di cessazione del rapporto di lavoro, resta confermata in 1.500,00 euro lordi mensili; - per i casi in cui la scadenza del periodo del diritto alla prestazione sia successiva al 31 dicembre 2009, a partire dal 1° gennaio 2010 viene riconosciuta l’indennità aggiuntiva di 500,00 euro lordi mensili, per chi non usufruirà del servizio di placement a totale carico della GSR- Fasi; - la possibilità di usufruire del servizio di placement sarà consentita solo a coloro che, dopo il 31 dicembre 2009, abbiano diritto a ricevere il t...
(Entrate - Patrimonio). 1. Le entrate del Fondo sono costituite da: a) i contributi, ivi compreso quello consistente nella destinazione di quota o dell'intero TFR, versati dalle imprese industriali e dagli altri soggetti indicati nell'articolo 4 del presente Statuto nonché dai rispettivi dirigenti, nella misura stabilita tempo per tempo dagli Accordi vigenti sia con riferimento agli iscritti ante 28 aprile 1993, sia con riferimento agli iscritti dal 1° gennaio 1996, destinatari dell’articolo 8 del Decreto; b) i contributi aggiuntivi, la cui misura e termini nonché i criteri per la determinazione delle modalità di versamento sono rimessi esclusivamente agli Accordi che le parti contraenti ritengano di sottoscrivere; c) gli importi trasferiti, anche collettivamente, al Fondo sempreché relativi alle posizioni previ- denziali maturate dai dirigenti per i periodi di servizio prestati presso le imprese per le quali operino iniziative, casse o fondi richiamati all'articolo 4 del presente Statuto nonché gli importi trasferiti ai sensi dell'articolo 10 del Decreto, con le modalità previste dal Regolamento; d) gli interessi di mora dei contributi di cui alle lettere a) e b); e) gli interessi e i rendimenti delle disponibilità amministrate; f) ogni altro provento o importo che spetti o affluisca al Fondo a qualsiasi titolo, ivi comprese le somme rivenienti dall'acquisizione al Fondo delle posizioni individuali degli iscritti deceduti in assenza di beneficiari. 2. Il patrimonio del Fondo è costituito da ogni bene o credito di cui, a qualsiasi titolo, il Fondo divenga proprietario o titolare.

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  • Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale 1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore. 2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo provvisorio. 3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. 4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

  • Consenso al trattamento dei dati 1. L’Impresa presta il consenso al trattamento dei dati da parte di ACI Informatica ai sensi del D. Lgs. 196/2003 per le finalità connesse all’esecuzione del presente contratto.

  • Trattamento dei dati, consenso al trattamento 1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del presente Contratto - le informazioni di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell’art. 7 della citata normativa. AMA tratta i dati relativi al Contratto in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al Programma e al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni, per il controllo della spesa totale, nonché per l’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili. 2. Con la sottoscrizione del presente Contratto il Fornitore acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, nonché espressamente la propria ragione sociale ed il/i prezzo/i di aggiudicazione, affinché siano diffusi tramite il sito internet xxx.xxxxxxx.xx, nonché tramite gli altri siti istituzionali sui quali i dati devono essere pubblicati ai sensi della normativa di tempo in tempo vigente in materia. 3. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare. 4. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga: a) ad una indennità pari al cinquanta per cento della retribuzione giornaliera per i giorni di malattia dal quarto al ventesimo e pari a due terzi della retribuzione stessa per i giorni di malattia dal ventunesimo in poi, posta a carico dell'INPS ai sensi dell'art. 74, legge 23 dicembre 1978, n.833, secondo le modalità stabilite per i dipendenti del settore terziario, e anticipata dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 1, legge 29 febbraio 1980, n. 33. L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, secondo le modalità di cui agli artt. 1 e 2, legge 29 febbraio 1980, n.33; b) ad una integrazione dell'indennità a carico dell'INPS da corrispondersi dal datore di lavoro, a suo carico, in modo da raggiungere complessivamente le seguenti misure: 1) 100% (cento per cento) per i primi tre giorni (periodo di carenza); 2) 75% (settantacinque per cento) per i giorni dal 4° al 20°; 3) 100% (cento per cento) per i giorni dal 21° in poi della retribuzione giornaliera netta cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto. Per retribuzione giornaliera si intende la quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art. 123. Al fine della percezione delle indennità economiche relative al periodo di malattia il lavoratore è tenuto - ai sensi dell'art. 2, legge 29 febbraio 1980, n. 33 - a recapitare o a trasmettere a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro due giorni dal rilascio da parte del medico curante, l'attestazione sull'inizio e la durata presunta della malattia, nonché i successivi certificati in caso di ricaduta o continuazione della malattia. Al momento della risoluzione del rapporto, il datore di lavoro è obbligato a rilasciare una dichiarazione di responsabilità dalla quale risulti il numero di giornate di malattia indennizzate nel periodo, precedente alla data di risoluzione del rapporto, dell'anno di calendario in corso. Le indennità a carico del datore di lavoro non sono dovute se l'INPS non corrisponde per qualsiasi motivo l'indennità di cui alla lettera a) del presente articolo; se l'indennità stessa è corrisposta dall'INPS in misura ridotta il datore di lavoro non è tenuto ad integrare la parte di indennità non corrisposta dall'Istituto. Le indennità a carico del datore di lavoro non sono dovute nei casi di cui ai successivi artt. 107 e 111.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO (ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO)

  • Trattamento economico e normativo La retribuzione verrà corrisposta a ciascun lavoratore in proporzione alla quantità di lavoro effettivamente prestato. Ai fini dell’assicurazione generale obbligatoria IVS, dell’indennità di malattia e di ogni altra prestazione previdenziale ed assistenziale e delle relative contribuzioni, il calcolo viene effettuato il mese successivo a quello della prestazione con eventuale conguaglio a fine anno, con riferimento alla durata effettiva del lavoro prestato. Vengono assegnati in modo proporzionale al lavoro svolto ogni altra attribuzione e/o diritto contrattualmente previsto correlato direttamente alla durata della prestazione come le ferie, le mensilità aggiuntive e tutti gli altri elementi retributivi accessori. Al lavoratore assente per malattia o infortunio viene corrisposta la integrazione contrattuale retributiva commisurata alla media delle percentuali di prestazione lavorativa risultante dalle ultime quattro settimane lavorate. Al lavoratore coobbligato, che effettua una prestazione lavorativa supplementare e/o straordinaria, perché tenuto a sostituire altro lavoratore coobbligato, ma impossibilitato a causa di assenza viene attribuita la retribuzione aggiuntiva proporzionata alla quantità di lavoro svolto senza maggiorazione alcuna fino al raggiungimento dell’orario normale di lavoro settimanale.

  • CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell’offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il legale rappresentante pro tempore del Concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano. Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell’ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali, anche giudiziari, da parte dell’Amministrazione per le finalità sopra descritte.

  • Trasferimento L'Ente, per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, può disporre il trasferimento della sede di lavoro del dipendente in altra città, previo preavviso di mesi quattro. Nei confronti del lavoratore che abbia raggiunto i 50 anni di età e maturato almeno 15 anni di anzianità di servizio, il trasferimento non può essere disposto senza il consenso del lavoratore stesso. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano nei casi di trasferimento di personale preposto o da preporre ad unità periferiche comunque denominate, oltre che per i lavoratori di cui alle Aree Quadri e Professionale Ramo 1. Qualora particolari ragioni di urgenza non consentano di rispettare i termini di preavviso, il dipendente viene considerato in missione fino alla scadenza dei suddetti termini. Il trasferimento della sede di lavoro per iniziativa dell'Ente, che determini il cambiamento di residenza del lavoratore, dà luogo al riconoscimento dei seguenti rimborsi: a) spese di viaggio in prima classe, per la via più breve, per il dipendente ed i familiari conviventi ovvero spese per l'utilizzo della propria autovettura secondo quanto disposto dall'art.32 lettera a); b) spese per eventuale perdita del canone di locazione, in caso di recesso anticipato, nei limiti previsti dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni e integrazioni; in tale caso la trattativa con il locatore, sarà demandata direttamente all'Ente; c) spese per il trasporto del mobilio e del bagaglio e per la relativa assicurazione a carico dell'Ente, che provvederà a contattare direttamente una primaria società di trasporti; d) un'indennità "una tantum" a copertura di tutte le altre spese, pari ad una mensilità di stipendio, elevata a due per chi abbia familiari conviventi, a completamento dell'avvenuto trasferimento e dietro presentazione del certificato di nuova residenza; e) maggior spesa effettivamente sostenuta nella località di destinazione per l'eventuale differenza di canone di locazione per un alloggio di tipo analogo a quello occupato nella sede di origine per un periodo non superiore a mesi otto. Nel caso di morte del dipendente entro cinque anni dal trasferimento, l'Ente rimborserà le eventuali spese di rientro della famiglia alla sede originaria. L'Ente non è tenuto ad alcun rimborso di cui ai punti a), b), c), d), nel caso in cui il trasferimento avvenga a seguito di accoglimento di domanda del lavoratore.