(Entrate - Patrimonio) Clausole campione
(Entrate - Patrimonio). 1. La Gestione provvede ai propri scopi con:
a) una parte delle somme residue derivanti dalla liquidazione del Fipdai sulla base dell' accordo stipulato tra le parti il 27 luglio 2006, nei limiti quantitativi complessivi, fissati dalle Parti;
b) gli eventuali contributi previsti, a seguito di specifico accordo fra le parti, a carico delle aziende;
c) gli interessi di mora, legali e convenzionali;
d) gli interessi e i rendimenti delle disponibilità amministrate;
(Entrate - Patrimonio). 1. La Gestione provvede ai propri scopi con:
a) una parte delle somme residue derivanti dalla liquidazione del Fipdai sulla base dell'accordo stipulato tra le parti il 27 luglio 2006, nei limiti quantitativi complessivi, fissati dalle parti;
b) gli eventuali contributi previsti, a seguito di specifico accordo fra le parti, a carico delle aziende;
c) gli interessi di mora, legali e convenzionali;
d) gli interessi e i rendimenti delle disponibilità amministrate;
e) ogni altro provento che spetti o affluisca alla presente sezione della Gestione separata a qualsiasi titolo anche per lo svolgimento di qualsiasi attività comunque connessa allo scopo sociale.
2. Il patrimonio della presente sezione della Gestione separata è costituito da ogni bene o credito di cui, a qualsiasi titolo, la sezione stessa divenga titolare. Roma 17 giugno 2010 Spett.le GSR-FASI ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇ - ▇▇▇▇ Oggetto: Attuazione accordo 25 novembre 2009 sulla GSR-FASI in caso di prestazioni con effetto dal 2009. Si fa riferimento alla disciplina contrattuale inerente la GSR-FASI contenuta nell'accordo 25 novembre 2009 e, in particolare, a quanto in essa previsto in ordine all'applicazione dell'accordo medesimo alle risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro intervenute a partire dal 1° gennaio 2009. In base a quanto stabilito ai punti 4, 7 e 8 del richiamato accordo 25 novembre 2009, nonché all'esigenza di garantire uniformità di trattamento tra le nuove fattispecie previste dal richiamato accordo riferite ai casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con retroattività alle cessazioni intervenute a far data dal 1° gennaio 2009 e le fattispecie già regolate dalle precedenti intese, si esprime quanto segue: - la durata della prestazione resta di 8 mesi, elevata a 12 mesi in caso di dirigente con almeno 50 anni di età alla data di maturazione del diritto alla prestazione; - la prestazione riferita al periodo di competenza del 2009, tenuto conto della data di cessazione del rapporto di lavoro, resta confermata in 1.500,00 euro lordi mensili; - per i casi in cui la scadenza del periodo del diritto alla prestazione sia successiva al 31 dicembre 2009, a partire dal 1° gennaio 2010 viene riconosciuta l'indennità aggiuntiva di 500,00 euro lordi mensili, per chi non usufruirà del servizio di "placement" a totale carico della GSR-FASI; - la possibilità di usufruire del servizio di "placement" sarà consentita solo a coloro che, dopo il 31 dicembre 2009, abbiano diritto a ricevere il ...
(Entrate - Patrimonio). 1. Le entrate del Fondo sono costituite da:
a) i contributi, ivi compreso quello consistente nella destinazione di quota o dell'intero TFR, versati dalle imprese industriali e dagli altri soggetti indicati nell'articolo 4 del presente Statuto nonché dai rispettivi dirigenti, nella misura stabilita tempo per tempo dagli Accordi vigenti sia con riferimento agli iscritti ante 28 aprile 1993, sia con riferimento agli iscritti dal 1° gennaio 1996, destinatari dell’articolo 8 del Decreto;
b) gli importi trasferiti al Fondo relativi alle posizioni previdenziali maturate dai dirigenti per i periodi di servizio prestati presso le imprese per le quali operino iniziative, casse o fondi richiamati all'articolo 4 del presente Statuto nonché gli importi trasferiti ai sensi dell'articolo 10 del Decreto, con le modalità previste dal Regolamento;
c) gli interessi di mora dei contributi di cui alla lettera a);
d) gli interessi e í rendimenti delle disponibilità amministrate;
e) ogni altro provento o importo che spetti o affluisca al Fondo a qualsiasi titolo.
2. Il patrimonio del Fondo è costituito da ogni bene o credito di cui, a qualsiasi titolo, il Fondo divenga proprietario o titolare.
(Entrate - Patrimonio). 1. Le entrate del Fondo sono costituite da:
a) i contributi, ivi compreso quello consistente nella destinazione di quota o dell'intero TFR, versati dalle imprese industriali e dagli altri soggetti indicati nell'articolo 4 del presente Statuto nonché dai rispettivi dirigenti, nella misura stabilita tempo per tempo dagli Accordi vigenti sia con riferimento agli iscritti ante 28 aprile 1993, sia con riferimento agli iscritti dal 1° gennaio 1996, destinatari dell’articolo 8 del Decreto;
b) i contributi aggiuntivi, la cui misura e termini nonché i criteri per la determinazione delle modalità di versamento sono rimessi esclusivamente agli Accordi che le parti contraenti ritengano di sottoscrivere;
c) gli importi trasferiti, anche collettivamente, al Fondo sempreché relativi alle posizioni previ- denziali maturate dai dirigenti per i periodi di servizio prestati presso le imprese per le quali operino iniziative, casse o fondi richiamati all'articolo 4 del presente Statuto nonché gli importi trasferiti ai sensi dell'articolo 10 del Decreto, con le modalità previste dal Regolamento;
d) gli interessi di mora dei contributi di cui alle lettere a) e b);
e) gli interessi e i rendimenti delle disponibilità amministrate;
f) ogni altro provento o importo che spetti o affluisca al Fondo a qualsiasi titolo, ivi comprese le somme rivenienti dall'acquisizione al Fondo delle posizioni individuali degli iscritti deceduti in assenza di beneficiari.
2. Il patrimonio del Fondo è costituito da ogni bene o credito di cui, a qualsiasi titolo, il Fondo divenga proprietario o titolare.
