Esecuzione del contratto e verifiche di qualità Clausole campione

Esecuzione del contratto e verifiche di qualità. Il fornitore è tenuto alla corretta esecuzione della fornitura secondo quanto disposto dal presente Capitolato d’Xxxxx. La prestazione a carico del fornitore avviene a seguito di invio di regolare ordinativo di fornitura (ordine) emesso dall’Azienda Ospedale – Università Padova e nel rispetto delle quantità, della qualità, dei termini e delle modalità ivi indicate. Il materiale consegnato dovrà essere esattamente conforme a quello in offerta, di cui alle schede tecniche ed alla campionatura eventualmente presentata, che sarà conservata dall’Azienda Ospedale – Università Padova ai fini di eventuali verifiche di rispondenza, ai sensi dell’art. 1522 del C.C. La consegna dovrà essere effettuata secondo le modalità e i tempi indicati nel Capitolato Speciale. La consegna delle attrezzature sanitarie dovrà essere effettuata, previo accordo con il Magazzino Tecnico dell’Azienda Ospedale – Università Padova (sito in xxx Xxxxxxxxxxx, 0 – 35128 Padova), presso i reparti o nei siti indicati, in assenza di attività e con le indicazioni e prescrizioni di legge previste e fornite, se del caso, dal Servizio di Prevenzione e Protezione La ditta dovrà inoltre provvedere, senza oneri alcuno a carico della Stazione Appaltante: ❖ al trasporto, installazione e messa in funzione dell’apparecchiatura, ❖ alla formazione per il personale, sia iniziale che in occasione di aggiornamenti di programma e/o apparecchiature, come di seguito specificato, ❖ all’esecuzione delle operazioni di collaudo come di seguito specificato. Il giudizio sull’accettabilità o meno del materiale è riservato al personale competente; la firma per ricevuta posta sul documento di trasporto in occasione delle varie consegne non esonera la ditta da eventuali contestazioni che possano insorgere all’atto di utilizzazione del prodotto. Ai sensi dell’art. 38, comma 4, del D.Lgs. 22/1997 (decreto Xxxxxx) il fornitore è, inoltre, tenuto allo smaltimento degli imballaggi utilizzati per la consegna delle merci a propria cura e spese. Consegne effettuate in luoghi diversi dai magazzini indicati nell’ordinativo saranno considerate mancate consegne. Solo il personale dipendente in servizio presso il Magazzino dell’Azienda Ospedale – Università Padova è autorizzato al ricevimento della merce e alla firma per ricevuta sui Documenti di Trasporto. La ditta aggiudicataria si impegna a fornire i prodotti di cui trattasi in condizioni ottimali di imballaggio e di conservazione come previsto da manuale d’uso e da indicazioni tecni...

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).