Common use of ESECUZIONE IN DANNO Clause in Contracts

ESECUZIONE IN DANNO. Fermo restando quanto previsto dal codice civile, nell’ipotesi di grave inadempimento o frode del contraente, ARPA Puglia può disporre la risoluzione d’ufficio del contratto. In questo caso l’Agenzia potrà escutere la cauzione ed agire per ottenere il risarcimento della maggiore spesa che dovrà sostenere per fare eseguire da altri la fornitura. Le parti convengono che si considera inadempienza grave anche l’aver riportato penali per un importo che superi il valore del 10% dell’importo di aggiudicazione. In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’originario appaltatore, trovano applicazione l’art. 108 e l’art. 110 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Nell’eventualità di cui ai comma precedenti, salvo il diritto di ARPA al risarcimento del danno, all’aggiudicataria originaria può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per l’Agenzia. Ove ricorrano gravi ritardi o inadempimenti da parte dell’impresa aggiudicataria tali da recare grave pregiudizio all’interesse dell’Agenzia, previa diffida, può essere disposto che l’esecuzione avvenga ad opera di altro soggetto idoneo individuato a trattativa diretta, essendo in ogni caso a carico dell’aggiudicataria le maggiori spese e i danni.

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Samples: Fornitura Di Accessori E Consumabili Per Il Cromatografo Ionico, Fornitura Di Standards Analitici Organici Di Interesse Alimentare, Convenzione Per Il Monitoraggio Dei Siti Inquinati

ESECUZIONE IN DANNO. Fermo restando quanto previsto dal codice civileI lavori oggetto dei Contratti Derivati, nell’ipotesi nel loro complesso o singolarmente considerati, non possono essere sospesi, interrotti o abbandonati, fatta eccezione per i soli casi di grave inadempimento o frode del contraente, ARPA Puglia può disporre la risoluzione d’ufficio del contrattoforza maggiore. In questo caso l’Agenzia potrà escutere tutti gli altri casi la cauzione ed agire per ottenere sospensione, l’interruzione o l’abbandono dei lavori costituisce grave violazione degli obblighi contrattuali. A fronte dell’inadempimento, il risarcimento della maggiore spesa che dovrà sostenere per fare eseguire da committente assegna all’Appaltatore, con le modalità previste dall’Articolo 13 “Applicazione delle penali” delle presenti Condizioni Generali, un termine entro il quale provvedere alla ripresa dei lavori, trascorso inutilmente il quale, impregiudicata l’applicazione delle relative penali, può assicurare la continuità dei lavori mediante l’esecuzione d’ufficio degli interventi necessari, anche avvalendosi di altri la fornituraoperatori economici. Le parti convengono che si considera inadempienza grave anche l’aver riportato penali per un importo che superi il valore I costi dell’intervento sostitutivo, maggiorati del 10% dell’importo di aggiudicazione. In caso di fallimento o di risoluzione del contratto (dieci per grave inadempimento dell’originario appaltatorecento), trovano applicazione l’art. 108 e l’art. 110 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Nell’eventualità di cui ai comma precedenti, salvo il diritto di ARPA al risarcimento del danno, all’aggiudicataria originaria può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per l’Agenzia. Ove ricorrano gravi ritardi o inadempimenti da parte dell’impresa aggiudicataria tali da recare grave pregiudizio all’interesse dell’Agenzia, previa diffida, può essere disposto che l’esecuzione avvenga ad opera di altro soggetto idoneo individuato a trattativa diretta, essendo in ogni caso sono posti interamente a carico dell’aggiudicataria le maggiori spese dell’Appaltatore. Le Amministrazioni Committenti possono compensare i crediti derivanti dall’applicazione del presente articolo portandoli in diminuzione di qualsiasi posizione debitoria sussistente nei confronti dell’Appaltatore. Resta salva la facoltà di ciascun Comune di soddisfare il proprio credito rivalendosi sul deposito cauzionale fideiussorio costituito dall’Appaltatore, con l’obbligo di quest’ultimo di reintegrarlo nel suo ammontare entro e i danninon oltre settimo giorno naturale consecutivo all’escussione.

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Samples: Accordo Quadro, Accordo Quadro Per l'Affidamento Degli Interventi Di Manutenzione, Accordo Quadro

ESECUZIONE IN DANNO. Fermo restando quanto previsto dal codice civile, nell’ipotesi di grave inadempimento o frode del contraente, ARPA Puglia può disporre la risoluzione d’ufficio del contratto. In questo caso l’Agenzia potrà escutere la cauzione ed agire per ottenere il risarcimento della maggiore spesa che dovrà sostenere per fare eseguire da altri la fornitura. Le parti convengono che si considera inadempienza grave anche l’aver riportato penali per un importo che superi il valore del 10% dell’importo di aggiudicazione. In caso di fallimento o di risoluzione del contratto o di recesso per grave inadempimento dell’originario appaltatoregiusta causa, trovano applicazione l’art. 108 e l’art. 110 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Nell’eventualità di cui ai comma precedenti, salvo la stazione appaltante si riserva il diritto di ARPA affidare a terzi, preferenzialmente secondo l’ordine di graduatoria definitosi in sede di gara, l’esecuzione di forniture degli stessi servizi, con addebito dell’eventuale maggior costo all’aggiudicatario, fermo restando il diritto della stazione appaltante al risarcimento dell’eventuale maggior danno. SIAI301-COMUNAS Estensione e Servizi ASP – Sistema in ASP per Attività Sociali dei Comuni Disciplinare di gara Nei casi di cui sopra, la stazione appaltante ha inoltre la facoltà di rivalersi sull’importo della cauzione definitiva prestata e di differire il pagamento del dannosaldo eventualmente dovuto al momento della risoluzione o del recesso, all’aggiudicataria originaria può essere corrisposto al fine di quantificare il compenso pattuito danno che l’appaltatore è eventualmente tenuto a risarcire, nonché di operare le opportune compensazioni tra questi ultimi due importi. L’eventuale esecuzione in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguitadanno non esime l’aggiudicatario dalle responsabilità civili, nei limiti penali e amministrative in cui la medesima appaia di utilità per l’Agenzia. Ove ricorrano gravi ritardi o inadempimenti da parte dell’impresa aggiudicataria tali da recare grave pregiudizio all’interesse dell’Agenzia, previa diffida, può essere disposto che l’esecuzione avvenga ad opera di altro soggetto idoneo individuato a trattativa diretta, essendo lo stesso possa incorrere in ogni caso a carico dell’aggiudicataria le maggiori spese e i dannibase alla normativa vigente.

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Samples: Accordo Di Programma Quadro (Apq)

ESECUZIONE IN DANNO. 1. Fermo restando quanto previsto dal codice civileCodice Civile, nell’ipotesi di grave inadempimento o frode del contraente, ARPA Puglia il COMUNE DI BENEVENTO può disporre la risoluzione d’ufficio del contratto. 2. In questo caso l’Agenzia potrà escutere la cauzione ed agire per ottenere il risarcimento della maggiore spesa che dovrà sostenere per fare eseguire da altri la fornitura. Le parti convengono che si considera inadempienza grave anche l’aver riportato penali per un importo che superi il valore del 10% dell’importo di aggiudicazione. In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’originario appaltatore, trovano applicazione l’art. 108 e l’art. 110 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Nell’eventualità di cui ai comma precedentital caso, salvo il diritto di ARPA del COMUNE DI BENEVENTO al risarcimento del danno, all’aggiudicataria originaria all’IMPRESA può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per l’Agenziail COMUNE DI BENEVENTO. 3. Ove ricorrano gravi ritardi o inadempimenti da parte dell’impresa aggiudicataria dell’IMPRESA tali da recare grave pregiudizio all’interesse dell’Agenziadel COMUNE DI BENEVENTO, con le modalità di cui al comma 1 e previa diffida, può essere disposto che l’esecuzione avvenga d’ufficio ove possibile avvalendosi dell’impresa giunta al secondo posto nella procedura di gara, ovvero ad opera di altro soggetto idoneo individuato a trattativa direttaprevia procedura concorrenziale, essendo in ogni caso a carico dell’aggiudicataria dell’IMPRESA le maggiori spese e i danni.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

ESECUZIONE IN DANNO. Fermo restando quanto previsto dal codice civile, nell’ipotesi di grave inadempimento o frode del contraente, ARPA Puglia può disporre la risoluzione d’ufficio del contratto. In questo caso l’Agenzia potrà escutere la cauzione ed agire per ottenere il risarcimento della maggiore spesa che dovrà sostenere per fare eseguire da altri la fornitura. Le parti convengono che si considera inadempienza grave anche l’aver riportato penali per un importo che superi il valore del 10% dell’importo di aggiudicazione. In caso di fallimento sospensione o di interruzione, anche parziale, dei servizi, eccettuati i casi di forza maggiore debitamente accertati, il Comune potrà sostituirsi al Concessionario per l’esecuzione d’ufficio in danno e a spese dell’inadempiente, oltre all’applicazione delle previste penalità. Per la caratteristica dei servizi in argomento, si procederà all’esecuzione in danno anche nel caso in cui si verifichino gravi inadempienze e qualora il Concessionario, espressamente diffidato, non vi ponga rimedio nei termini stabiliti. In tali casi, salva la facoltà di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’originario appaltatorecontratto, trovano applicazione l’art. 108 e l’art. 110 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Nell’eventualità di cui ai comma precedentile spese conseguenti verranno addebitate al Concessionario mediante prelievi dal deposito cauzionale, fatto salvo il diritto di ARPA al risarcimento del maggiore danno, all’aggiudicataria originaria può essere corrisposto . Le interruzioni/sospensione del servizio per causa di forza maggiore non daranno luogo a responsabilità alcuna per entrambi le parti se comunicate tempestivamente alla controparte e fatto salvo quanto il compenso pattuito in ragione della parte Concessionario si sia impegnato con il Progetto di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia servizio per rispondere ad emergenze legate all’improvvisa indisponibilità di utilità per l’Agenzia. Ove ricorrano gravi ritardi o inadempimenti da parte dell’impresa aggiudicataria tali da recare grave pregiudizio all’interesse dell’Agenzia, previa diffida, può essere disposto che l’esecuzione avvenga ad opera di altro soggetto idoneo individuato a trattativa diretta, essendo in ogni caso a carico dell’aggiudicataria le maggiori spese personale e i dannimezzi.

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Samples: Concession Agreement

ESECUZIONE IN DANNO. Fermo restando quanto previsto dal codice civile, nell’ipotesi di grave inadempimento o frode del contraente, ARPA Puglia può disporre la risoluzione d’ufficio del contratto. In questo caso l’Agenzia potrà escutere la cauzione ed agire per ottenere il risarcimento della maggiore spesa che dovrà sostenere per fare eseguire da altri la fornitura. Le parti convengono che si considera inadempienza grave anche l’aver riportato penali per un importo che superi il valore del 10% dell’importo di aggiudicazione. In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’originario appaltatore, trovano applicazione l’art. 108 e l’art. 110 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. s.m. e i. Nell’eventualità di cui ai comma precedenti, salvo il diritto di ARPA al risarcimento del danno, all’aggiudicataria originaria può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per l’Agenzia. Ove ricorrano gravi ritardi o inadempimenti da parte dell’impresa aggiudicataria tali da recare grave pregiudizio all’interesse dell’Agenzia, previa diffida, può essere disposto che l’esecuzione avvenga ad opera di altro soggetto idoneo individuato a trattativa direttatra gli operatori in graduatoria o, in caso in cui non ve ne fossero, ad altra nuova procedura, essendo in ogni caso a carico dell’aggiudicataria le maggiori spese e i danni.

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Samples: Fornitura E Posa in Opera Di Tende a Rullo

ESECUZIONE IN DANNO. 1. Fermo restando quanto previsto dal codice civileCodice Civile, nell’ipotesi di grave inadempimento o frode del contraente, ARPA Puglia la FEM può disporre la risoluzione d’ufficio del contratto. In questo caso l’Agenzia potrà escutere la essere rifiutato, a discrezione della FEM, lo svincolo della cauzione ed agire con l’applicazione della procedura di cui all’art. 8 comma 4 della Legge Provinciale 19 luglio 1990, n. 23, per ottenere il risarcimento della maggiore spesa che dovrà sostenere la FEM sostiene per fare eseguire da altri la fornitura. 2. Le parti convengono che si considera inadempienza grave anche l’aver riportato penali per un importo che superi il valore del 10% dell’importo di aggiudicazionecontrattuale. 3. In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’originario appaltatore, trovano trova applicazione l’art. 108 e l’art140 del D.lgs. 110 del D.Lgs163/2006. 4. 50/2016 e s.m.i.. Nell’eventualità di cui ai al comma precedenti1, salvo il diritto di ARPA della FEM al risarcimento del danno, all’aggiudicataria originaria all’IMPRESA può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per l’Agenziala FEM. 5. Ove ricorrano gravi ritardi o inadempimenti da parte dell’impresa aggiudicataria dell’IMPRESA tali da recare grave pregiudizio all’interesse dell’Agenziadella FEM, con le modalità di cui al comma 1 e previa diffida, può essere disposto che l’esecuzione avvenga d’ufficio ove possibile, ovvero ad opera di altro soggetto idoneo individuato a trattativa privata diretta, essendo in ogni caso a carico dell’aggiudicataria dell’IMPRESA le maggiori spese e i danni.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

ESECUZIONE IN DANNO. Fermo restando quanto previsto dal codice civileI servizi oggetto dei Contratti Derivati, nell’ipotesi nel loro complesso o singolarmente considerati, non possono essere sospesi, interrotti o abbandonati, fatta eccezione per i soli casi di grave inadempimento o frode del contraente, ARPA Puglia può disporre la risoluzione d’ufficio del contrattoforza maggiore. In questo caso l’Agenzia potrà escutere tutti gli altri casi la cauzione ed agire per ottenere sospensione, l’interruzione o l’abbandono del servizio costituisce grave violazione degli obblighi contrattuali. A fronte dell’inadempimento, il risarcimento della maggiore spesa che dovrà sostenere per fare eseguire da committente assegna all’operatore economico, con le modalità previste delle presenti Condizioni Generali, in materia di procedimento di applicazione delle penali, un termine entro il quale provvedere alla ripresa dei servizi, trascorso inutilmente il quale, impregiudicata l’applicazione delle relative penali, può assicurare la continuità dei servizi mediante l’esecuzione d’ufficio degli interventi necessari, anche avvalendosi di altri la fornituraoperatori economici. Le parti convengono che si considera inadempienza grave anche l’aver riportato penali per un importo che superi il valore I costi del servizio sostitutivo, maggiorati del 10% dell’importo di aggiudicazione. In caso di fallimento o di risoluzione del contratto (dieci per grave inadempimento dell’originario appaltatorecento), trovano applicazione l’art. 108 e l’art. 110 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Nell’eventualità di cui ai comma precedenti, salvo il diritto di ARPA al risarcimento del danno, all’aggiudicataria originaria può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per l’Agenzia. Ove ricorrano gravi ritardi o inadempimenti da parte dell’impresa aggiudicataria tali da recare grave pregiudizio all’interesse dell’Agenzia, previa diffida, può essere disposto che l’esecuzione avvenga ad opera di altro soggetto idoneo individuato a trattativa diretta, essendo in ogni caso sono posti interamente a carico dell’aggiudicataria le maggiori spese dell’operatore economico. L’Amministrazione Committente può compensare i crediti derivanti dall’applicazione del presente articolo portandoli in diminuzione di qualsiasi posizione debitoria sussistente nei confronti dell’operatore economico. Resta salva la facoltà dell’Amministrazione Committente di soddisfare il proprio credito rivalendosi sul deposito cauzionale fideiussorio costituito dall’operatore economico, con l’obbligo di quest’ultimo di reintegrarlo nel suo ammontare entro e i danninon oltre settimo giorno naturale consecutivo all’escussione.

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Samples: Accordo Quadro Per Servizi Di Verifica

ESECUZIONE IN DANNO. Fermo restando quanto previsto dal codice civile, nell’ipotesi di grave inadempimento o frode del contraente, ARPA Puglia può disporre la risoluzione d’ufficio del contratto. In questo caso l’Agenzia potrà escutere la cauzione ed agire per ottenere il risarcimento A seguito della maggiore spesa che dovrà sostenere per fare eseguire da altri la fornitura. Le parti convengono che si considera inadempienza grave anche l’aver riportato penali per un importo che superi il valore del 10% dell’importo di aggiudicazione. In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’originario appaltatoreo di recesso da parte della ditta aggiudicataria, trovano applicazione l’artil Comune può affidare a terzi, ovvero alla ditta seconda graduata, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, in danno della ditta inadempiente, la fornitura o i servizi in garanzia o la parte rimanente di questi. 108 L’affidamento a terzi viene notificato alla ditta inadempiente a mezzo di lettera raccomandata, con l’indicazione dei nuovi termini di esecuzione della fornitura o dei servizi affidati e l’artdegli importi relativi. 110 del D.LgsAlla ditta inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dal Comune rispetto a quelle previste dal contratto risolto. 50/2016 e s.m.i.. Nell’eventualità di cui ai comma precedentiEsse sono prelevate dalla cauzione definitiva, fatto salvo il diritto di ARPA al l’ulteriore risarcimento del danno, all’aggiudicataria originaria può essere corrisposto il compenso pattuito . Nel caso di minore spesa nulla compete alla ditta inadempiente. L’esecuzione in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti danno non esime la ditta dalle responsabilità civili e penali in cui la medesima appaia stessa possa incorrere a norma di utilità legge per l’Agenzia. Ove ricorrano gravi ritardi o inadempimenti da parte dell’impresa aggiudicataria tali da recare grave pregiudizio all’interesse dell’Agenzia, previa diffida, può essere disposto i fatti che l’esecuzione avvenga ad opera di altro soggetto idoneo individuato a trattativa diretta, essendo in ogni caso a carico dell’aggiudicataria le maggiori spese e i dannihanno motivato la risoluzione.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

ESECUZIONE IN DANNO. 1. Fermo restando quanto previsto dal codice civileCodice Civile, nell’ipotesi di grave inadempimento o frode del contraente, ARPA Puglia la FEM può disporre la risoluzione d’ufficio del contratto. 2. In questo caso l’Agenzia potrà escutere la cauzione ed agire per ottenere il risarcimento della maggiore spesa che dovrà sostenere per fare eseguire da altri la fornitura. Le parti convengono che si considera inadempienza grave anche l’aver riportato penali per un importo che superi il valore del 10% dell’importo di aggiudicazione. In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’originario appaltatore, trovano applicazione l’art. 108 e l’art. 110 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Nell’eventualità di cui ai comma precedentital caso, salvo il diritto di ARPA della FEM al risarcimento del danno, all’aggiudicataria originaria all’IMPRESA può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per l’Agenziala FEM. 3. Ove Xxx ricorrano gravi ritardi o inadempimenti da parte dell’impresa aggiudicataria dell’IMPRESA tali da recare grave pregiudizio all’interesse dell’Agenziadella FEM, con le modalità di cui al comma 1 e previa diffida, può essere disposto che l’esecuzione avvenga d’ufficio ove possibile avvalendosi dell’impresa giunta al secondo posto nella procedura di gara, ovvero ad opera di altro soggetto idoneo individuato a trattativa direttaprevia procedura concorrenziale, essendo in ogni caso a carico dell’aggiudicataria dell’IMPRESA le maggiori spese e i danni.

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Samples: Service Agreement