Common use of Evoluzione tecnologica Clause in Contracts

Evoluzione tecnologica. 1. Fuori dai casi di cui al precedente articolo, il Fornitore si impegna ad informare la Consip S.p.A. sulla evoluzione tecnologica della apparecchiatura o dei dispositivi opzionali oggetto della Convenzione e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare ai servizi/forniture stessi; le apparecchiature e/o i componenti opzionali “evoluti” dovranno possedere, ferma restando l’identità generale in particolare per quanto concerne la marca, funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelli da sostituire. 2. Il Fornitore potrà formulare la proposta in merito alle sopra citate modifiche migliorative producendo una dichiarazione in originale resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dallo stesso Xxxxxxxxx (ove coincidente con il produttore) ovvero dal produttore (ove diverso dal Fornitore) in ordine: i) alla intervenuta evoluzione tecnologica; ii) alla sussistenza, sul prodotto “evoluto”, di funzionalità (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto sostituito; iii) alla descrizione delle caratteristiche “evolutive”. 3. All’esito dell’analisi della documentazione di cui al precedente comma, Consip S.p.A. procederà con le modalità e la tempistica di cui ai commi 2 e 3 del precedente articolo 17, alla verifica in ordine alla sussistenza sul prodotto “evoluto” di funzionalità (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto sostituito. 4. Solo in caso di esito positivo dell’analisi delle dichiarazioni di cui al precedente comma 2 e della verifica tecnica di cui al precedente comma 3, Consip S.p.A. autorizzerà il Fornitore a sostituire il prodotto “evoluto” a quello precedentemente fornito.

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Samples: Fornitura in Acquisto Di Personal Computer E Servizi Connessi, Convenzione Per La Fornitura Di Personal Computer Portatili E Tablet, Fornitura Di Personal Computer E Servizi Connessi

Evoluzione tecnologica. 1. Fuori dai casi Qualora nel corso di cui al precedente articolovalidità della Convenzione un veicolo esca di produzione o non venga più commercializzato, il Fornitore si impegna è tenuto ad informare la Consip S.p.A. sulla evoluzione tecnologica della apparecchiatura o dei dispositivi opzionali oggetto della Convenzione e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare ai servizi/forniture stessia proporre un veicolo in sostituzione, nel termine di 30 giorni; il veicolo proposto in sostituzione dovrà possedere le apparecchiature e/o i componenti opzionali “evoluti” dovranno possedere, ferma restando l’identità generale in particolare caratteristiche minime previste per quanto concerne la marca, funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelli il veicolo da sostituire. 2. Il Fornitore potrà formulare la proposta in merito alle sopra citate modifiche migliorative producendo una dichiarazione in originale resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dallo stesso Xxxxxxxxx Fornitore (ove coincidente con il produttore) ovvero dal produttore (ove diverso dal Fornitore) in ordine: i) alla intervenuta evoluzione tecnologicaall’uscita di produzione del veicolo; ii) alla sussistenza, sul prodotto “evoluto”veicolo sostitutivo, di funzionalità (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto sostituito; iii) alla descrizione delle caratteristiche “evolutive”minime previste per il veicolo sostituito. La proposta sarà accompagnata dalla scheda tecnica del veicolo proposto in sostituzione e da copia conforme dell’Estratto dei dati tecnici di omologazione dei veicoli ovvero copia conforme della Carta di Circolazione dei veicoli ovvero copia conforme del Fascicolo di Omologazione Europea o altra documentazione equivalente, con l’indicazione del punto specifico da cui sia possibile evincere i valori di consumo e emissioni del veicolo proposto in sostituzione. Il Fornitore dovrà indicare il prezzo di listino di ciascun veicolo, come definito alla lettera m) del par.6 del Disciplinare di gara. 3. All’esito dell’analisi della documentazione di cui al precedente comma, Consip S.p.A. procederà con le modalità e la tempistica di cui ai commi 2 e 3 del precedente articolo 17, alla verifica in ordine alla sussistenza sul prodotto “evoluto” di funzionalità (veicolo proposto delle caratteristiche minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto previste per il veicolo sostituito. 4. Solo in caso di esito positivo dell’analisi delle dichiarazioni di cui al precedente comma 2 e della verifica tecnica di cui al precedente comma 3, Consip S.p.A. autorizzerà il Fornitore a sostituire il prodotto “evoluto” a quello precedentemente fornito.

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Samples: Convenzione Per La Fornitura Di Veicoli in Noleggio a Lungo Termine, Adesione Convenzione Consip Per Il Noleggio Di Autovetture Senza Conducente

Evoluzione tecnologica. 1. Fuori dai casi di cui al precedente articolo, il Fornitore si impegna ad informare la Consip S.p.A. sulla evoluzione tecnologica della apparecchiatura o dei dispositivi opzionali oggetto della Convenzione e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare ai servizi/forniture stessi; le apparecchiature e/o i componenti opzionali “evoluti” dovranno possedere, ferma restando l’identità generale in particolare per quanto concerne la marca, funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelli da sostituire.Consip 2. Il Fornitore potrà formulare la proposta in merito alle sopra citate modifiche migliorative producendo una dichiarazione migliorative, con comunicazione alla Consip S.p.A. in originale resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dallo stesso Xxxxxxxxx (ove coincidente con il produttore) ovvero dal produttore (ove diverso dal Fornitore) in ordine: i) alla intervenuta cui dia conto dell’intervenuta evoluzione tecnologica; ii) , producendo altresì: 3. Consip S.p.A. procederà all’analisi della documentazione di cui sopra ed alla verifica in ordine alla sussistenza, sul prodotto o servizio “evoluto”, di funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto o servizio sostituito; iii) alla descrizione delle caratteristiche “evolutive”. 3. All’esito dell’analisi A tal fine, potrà essere richiesta dalla Consip ogni ulteriore e più idonea documentazione tecnica del prodotto o servizio offerto in sostituzione. La Consip si riserva altresì la facoltà di richiedere al Fornitore di mettere a disposizione, presso la sede della documentazione di cui al precedente comma, medesima Consip S.p.A. procederà con le modalità e la tempistica di cui ai commi 2 e 3 A., il campione del precedente articolo 17, alla verifica in ordine alla sussistenza sul prodotto “evoluto” ovvero di funzionalità (minime e migliorative) almeno pari sottoporre a quelle del prodotto sostituitocollaudo/verifica di conformità il servizio “evoluto”. 4. Solo in caso di esito positivo dell’analisi delle dichiarazioni della documentazione di cui al precedente comma 2 e della verifica tecnica di cui al precedente comma 3, Consip S.p.A. autorizzerà il Fornitore a sostituire il prodotto o servizio “evoluto” a quello precedentemente fornito. In tal caso, Consip S.p.A. e le Amministrazioni Contraenti sono, ad ogni effetto, estranee al rapporto tra il Fornitore e il produttore dell’apparato/servizio originariamente offerto, con la conseguenza che nulla potrà essere opposto ed eccepito a o preteso da Xxxxxx S.p.A. e/o dalle Amministrazioni Contraenti. 5. In ogni caso la proposta di evoluzione tecnologica non è vincolante per la Consip che si riserva ogni più opportuna valutazione in proposito.

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Samples: Convenzione Consip Telefonia Mobile, Convenzione Per La Prestazione Dei Servizi Di Telefonia Mobile

Evoluzione tecnologica. 1. Fuori dai casi di cui al precedente articolo, il Il Fornitore si impegna ad informare la Consip S.p.A. sulla evoluzione tecnologica della apparecchiatura dell'apparecchiatura o dei dispositivi opzionali oggetto della Convenzione dell'Accordo Quadro e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare ai servizi/alle forniture stessimedesime; le apparecchiature e/o i componenti dispositivi opzionali “evoluti” dovranno possedere, ferma restando l’identità generale in particolare per quanto concerne la marca, funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelli da sostituire. 2. Il Fornitore potrà formulare la proposta in merito alle sopra citate modifiche migliorative migliorative: - producendo una dichiarazione in originale resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dallo stesso Xxxxxxxxx (ove coincidente con il produttore) ovvero dal produttore (ove diverso dal Fornitore) in ordine: i) alla intervenuta evoluzione tecnologica; ii) alla sussistenza, sul prodotto “evoluto”, di funzionalità (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto sostituito; iii) alla descrizione delle caratteristiche “evolutive”; - producendo idonea documentazione tecnica atta a dimostrare il possesso da parte del prodotto offerto in sostituzione di funzionalità e caratteristiche tecniche (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto oggetto di Accordo Quadro. 3. All’esito dell’analisi della documentazione di cui al precedente comma, Consip S.p.A. procederà con le modalità e la tempistica si riserva di cui ai commi 2 e 3 del precedente articolo 17, procedere alla verifica in ordine alla sussistenza sussistenza, sul prodotto “evoluto” offerto in sostituzione, di funzionalità (minime caratteristiche tecniche e migliorative) relative alla qualità delle bioimmagini almeno pari a quelle del prodotto sostituitooggetto di Accordo Quadro. In particolare, al fine di procedere alla suddetta eventuale verifica, Consip S.p.A., entro 20 (venti) giorni lavorativi dalle dichiarazioni di cui al comma 1, comunicherà al Fornitore due date alternative in cui l’apparecchiatura offerta in sostituzione dovrà essere resa disponibile presso una struttura sanitaria del territorio italiano o, eventualmente, europeo per la verifica di corrispondenza rispetto alle caratteristiche tecniche e alla qualità delle bioimmagini. Nell’ambito della medesima comunicazione verrà invitata a presenziare persona incaricata dal Fornitore che avrà l’onere e la responsabilità di predisporre le apparecchiature, nonché tutta la strumentazione, i materiali e i software necessari per la corretta esecuzione della verifica tecnica. Il Fornitore dovrà, inoltre, svolgere tutte le pratiche tecniche ed amministrative che dovessero essere necessarie allo svolgimento della verifica tecnica. 4. Solo in caso di esito positivo dell’analisi delle dichiarazioni di cui al precedente comma 2 e della verifica tecnica di cui al precedente comma 3, Consip S.p.A. autorizzerà il Fornitore a sostituire il prodotto “evoluto” a quello precedentemente fornito.

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Samples: Adesione Accordo Quadro

Evoluzione tecnologica. 1. Fuori dai casi di cui al precedente articolo, il Fornitore si impegna ad informare la Consip S.p.A. sulla evoluzione tecnologica della apparecchiatura o dei dispositivi opzionali oggetto della Convenzione e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare ai servizi/forniture stessi; le apparecchiature e/o i componenti opzionali “evoluti” dovranno possedere, ferma restando l’identità generale in particolare per quanto concerne la marca, funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelli da sostituire. 2. Il Fornitore potrà formulare la proposta in merito alle sopra citate modifiche migliorative producendo una dichiarazione in originale resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dallo stesso Xxxxxxxxx Fornitore (ove coincidente con il produttore) ovvero dal produttore (ove diverso dal Fornitore) in ordine: i) alla intervenuta evoluzione tecnologica; ii) alla sussistenza, sul prodotto “evoluto”, di funzionalità (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto sostituito; iii) alla descrizione delle caratteristiche “evolutive”. 3. All’esito dell’analisi della documentazione di cui al precedente comma, Consip S.p.A. procederà con le modalità e la tempistica di cui ai commi 2 e 3 del precedente articolo 17, alla verifica in ordine alla sussistenza sul prodotto “evoluto” di funzionalità (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto sostituito. 4. Solo in caso di esito positivo dell’analisi delle dichiarazioni di cui al precedente comma 2 e della verifica tecnica di cui al precedente comma 3, Consip S.p.A. autorizzerà il Fornitore a sostituire il prodotto “evoluto” a quello precedentemente fornito.

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Samples: Convenzione Per La Fornitura in Noleggio Di Apparecchiature Multifunzione

Evoluzione tecnologica. 1. Fuori dai casi di cui al precedente articolo, il Fornitore si impegna ad informare la Consip S.p.A. sulla evoluzione tecnologica della apparecchiatura o dei dispositivi opzionali oggetto della Convenzione e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare ai servizi/forniture stessi; le apparecchiature e/o i componenti opzionali “evoluti” dovranno possedere, ferma restando l’identità generale in particolare per quanto concerne la marca, funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelli da sostituire. 2. Il Fornitore potrà formulare la proposta in merito alle sopra citate modifiche migliorative producendo una dichiarazione in originale resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dallo stesso Xxxxxxxxx (ove coincidente con il produttore) ovvero dal produttore (ove diverso dal Fornitore) in ordine: i) alla intervenuta evoluzione tecnologica; ii) alla sussistenza, sul prodotto “evoluto”, di funzionalità (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto sostituito; iii) alla descrizione delle caratteristiche “evolutive”. 3. All’esito dell’analisi della documentazione di cui al precedente comma, Consip S.p.A. procederà con le modalità e la tempistica di cui ai commi 2 e 3 del precedente articolo 17, alla verifica in ordine alla sussistenza sul prodotto “evoluto” di funzionalità (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto sostituito. 4. Solo in caso di esito positivo dell’analisi delle dichiarazioni di cui al precedente comma 2 e della verifica tecnica di cui al precedente comma 3, Consip S.p.A. autorizzerà il Fornitore a sostituire il prodotto “evoluto” a quello precedentemente fornito.

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Samples: Convenzione Per La Fornitura Di Personal Computer Portatili E Tablet

Evoluzione tecnologica. 1. Fuori dai casi di cui al precedente articolo, il Fornitore si impegna ad informare la Consip S.p.A. sulla evoluzione tecnologica della apparecchiatura o dei dispositivi opzionali beni oggetto della Convenzione dell’Accordo Quadro e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare ai servizi/forniture stessi; le apparecchiature e/o i componenti opzionali beni “evoluti” dovranno possedere, ferma restando l’identità generale in particolare per quanto concerne la marca, funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelli da sostituire. 2. Il Fornitore potrà formulare la proposta in merito alle sopra citate modifiche migliorative producendo producendo: - una dichiarazione in originale resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dallo stesso Xxxxxxxxx (ove coincidente con il produttore) ovvero dal produttore (ove diverso dal Fornitore) Fornitore in ordine: i) alla intervenuta evoluzione tecnologica; ii) alla sussistenza, sul prodotto “evoluto”, di funzionalità (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto sostituito; iii) alla descrizione delle caratteristiche “evolutive”; - schede tecniche del prodotto offerto in sostituzione provenienti dal produttore, che il concorrente dovrà produrre in copia conforme all’originale, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. 3. All’esito dell’analisi Consip S.p.A. procederà all’analisi della documentazione di cui al precedente comma, Consip S.p.A. procederà con le modalità comma e la tempistica di cui ai commi 2 e 3 del precedente articolo 17, alla verifica in ordine alla sussistenza sul prodotto “evoluto” di funzionalità (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto sostituito. A tal fine, potrà essere richiesta dalla Consip S.p.A. ogni più idonea documentazione tecnica del prodotto offerto in sostituzione. La Consip S.p.A. si riserva altresì la facoltà di richiedere al Fornitore di mettere a disposizione, presso la sede della medesima Consip S.p.A., un campione di detto prodotto. 4. Solo in caso di esito positivo dell’analisi delle dichiarazioni di cui al precedente comma 2 e della verifica tecnica di cui al precedente comma 3, la Consip S.p.A. autorizzerà il Fornitore a sostituire il prodotto “evoluto” a quello precedentemente fornito. 5. In ogni caso la proposta di evoluzione tecnologica non è vincolante per la Consip S.p.A. che si riserva ogni più opportuna valutazione in proposito.

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Samples: Accordo Quadro

Evoluzione tecnologica. 1. Fuori dai casi di cui al precedente articolo, il Fornitore si impegna ad informare la Consip S.p.A. sulla evoluzione tecnologica della apparecchiatura o dei dispositivi opzionali oggetto della Convenzione e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare ai servizi/forniture stessi; le apparecchiature egli apparati/o i componenti opzionali servizi “evoluti” dovranno possedere, ferma restando l’identità generale in particolare per quanto concerne la marca, funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelli da sostituire. 2. Il Fornitore potrà formulare la proposta in merito alle sopra citate modifiche migliorative migliorative, con comunicazione alla Consip S.p.A. in cui dia conto dell’intervenuta evoluzione tecnologica, producendo altresì: • una dichiarazione in originale resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dallo stesso Xxxxxxxxx (ove coincidente con il produttore) ovvero dal produttore (ove diverso dal Fornitore) Fornitore in ordine: i) alla intervenuta evoluzione tecnologica; ii) alla sussistenza, sul prodotto “evoluto”, di funzionalità (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto sostituito; iii) alla descrizione delle caratteristiche “evolutive”; • nel caso l’evoluzione tecnologica riguardi un prodotto, schede tecniche del prodotto offerto in sostituzione provenienti dal produttore, in copia conforme all’originale, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. 3. All’esito dell’analisi della documentazione di cui al precedente comma, Consip S.p.A. procederà con le modalità e la tempistica all’analisi della documentazione di cui ai commi 2 e 3 del precedente articolo 17, sopra ed alla verifica in ordine alla sussistenza sussistenza, sul prodotto o servizio “evoluto”, di funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto o servizio sostituito. A tal fine, potrà essere richiesta dalla Consip ogni ulteriore e più idonea documentazione tecnica del prodotto o servizio offerto in sostituzione. La Consip si riserva altresì la facoltà di richiedere al Fornitore di mettere a disposizione, presso la sede della medesima Consip S.p.A., il campione del prodotto “evoluto” ovvero di sottoporre a collaudo/verifica di conformità il servizio “evoluto”. 4. Solo in caso di esito positivo dell’analisi delle dichiarazioni della documentazione di cui al precedente comma 2 e della verifica tecnica di cui al precedente comma 3, Consip S.p.A. autorizzerà il Fornitore a sostituire il prodotto o servizio “evoluto” a quello precedentemente fornito. In tal caso, Xxxxxx S.p.A. e le Amministrazioni Contraenti sono, ad ogni effetto, estranee al rapporto tra il Fornitore e il produttore dell’apparato/servizio originariamente offerto, con la conseguenza che nulla potrà essere opposto ed eccepito o preteso da Consip S.p.A. e/o dalle Amministrazioni Contraenti. 5. In ogni caso la proposta di evoluzione tecnologica non è vincolante per la Consip che si riserva ogni più opportuna valutazione in proposito.

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Samples: Adesione Alla Convenzione Consip s.p.a. Per La Prestazione Dei Servizi Di Telefonia Mobile

Evoluzione tecnologica. 1. Fuori dai casi di cui al precedente articolo, il Fornitore si impegna ad informare la Consip S.p.A. sulla della evoluzione tecnologica della apparecchiatura o dei dispositivi opzionali beni oggetto della Convenzione e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare ai servizi/forniture stessi; le apparecchiature e/o i componenti opzionali beni “evoluti” dovranno possedere, ferma restando l’identità generale in particolare per quanto concerne la marca, funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelli da sostituire. 2. Il Fornitore potrà formulare la proposta in merito alle sopra citate modifiche migliorative producendo producendo: - una dichiarazione in originale resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dallo stesso Xxxxxxxxx (ove coincidente con il produttore) ovvero dal produttore (ove diverso dal Fornitore) Fornitore in ordine: i) alla intervenuta evoluzione tecnologica; ii) alla sussistenza, sul prodotto “evoluto”, di funzionalità (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto sostituito; iii) alla descrizione delle caratteristiche “evolutive”; - schede tecniche del prodotto offerto in sostituzione provenienti dal produttore, che il concorrente dovrà produrre in copia conforme all’originale, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. 3. All’esito dell’analisi Consip S.p.A. procederà all’analisi della documentazione di cui al precedente comma, Consip S.p.A. procederà con le modalità comma e la tempistica di cui ai commi 2 e 3 del precedente articolo 17, alla verifica in ordine alla sussistenza sul prodotto “evoluto” di funzionalità (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto sostituito. A tal fine, potrà essere richiesta dalla Consip S.p.A. ogni più idonea documentazione tecnica del prodotto offerto in sostituzione. La Consip S.p.A. si riserva altresì la facoltà di richiedere al Fornitore di mettere a disposizione, presso la sede della medesima Consip S.p.A., un campione di detto prodotto. 4. Solo in caso di esito positivo dell’analisi delle dichiarazioni di cui al precedente comma 2 e della verifica tecnica di cui al precedente comma 3, la Consip S.p.A. autorizzerà il Fornitore a sostituire il prodotto “evoluto” a quello precedentemente fornito. 5. In ogni caso la proposta di evoluzione tecnologica non è vincolante per la Consip S.p.A., che si riserva ogni più opportuna valutazione in proposito.

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Samples: Adesione Al Lotto 3 Della Convenzione Consip Con Telecom Italia

Evoluzione tecnologica. 1. Fuori dai casi di cui al precedente articolo, il Fornitore si impegna ad informare la Consip S.p.A. sulla evoluzione tecnologica della apparecchiatura o dei dispositivi opzionali oggetto della Convenzione e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare ai servizi/forniture stessi; le apparecchiature egli apparati/o i componenti opzionali servizi “evoluti” dovranno possedere, ferma restando l’identità generale in particolare per quanto concerne la marca, funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelli da sostituire. 2. Il Fornitore potrà formulare la proposta in merito alle sopra citate modifiche migliorative migliorative, con comunicazione alla Consip S.p.A. in cui dia conto dell’intervenuta evoluzione tecnologica, producendo altresì: • una dichiarazione in originale resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dallo stesso Xxxxxxxxx (ove coincidente con il produttore) ovvero dal produttore (ove diverso dal Fornitore) Fornitore in ordine: i) alla intervenuta evoluzione tecnologica; ii) alla sussistenza, sul prodotto “evoluto”, di funzionalità (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto sostituito; iii) alla descrizione delle caratteristiche “evolutive”; • nel caso l’evoluzione tecnologica riguardi un prodotto, schede tecniche del prodotto offerto in sostituzione provenienti dal produttore, in copia conforme all’originale, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. 3. All’esito dell’analisi della documentazione di cui al precedente comma, Consip S.p.A. procederà con le modalità e la tempistica all’analisi della documentazione di cui ai commi 2 e 3 del precedente articolo 17, sopra ed alla verifica in ordine alla sussistenza sussistenza, sul prodotto o servizio “evoluto”, di funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto o servizio sostituito. A tal fine, potrà essere richiesta dalla Consip ogni ulteriore e più idonea documentazione tecnica del prodotto o servizio offerto in sostituzione. La Consip si riserva altresì la facoltà di richiedere al Fornitore di mettere a disposizione, presso la sede della medesima Consip S.p.A., il campione del prodotto “evoluto” ovvero di sottoporre a collaudo/verifica di conformità il servizio “evoluto”. 4. Solo in caso di esito positivo dell’analisi delle dichiarazioni della documentazione di cui al precedente comma 2 e della verifica tecnica di cui al precedente comma 3, Consip S.p.A. autorizzerà il Fornitore a sostituire il prodotto o servizio “evoluto” a quello precedentemente fornito. In tal caso, Consip S.p.A. e le Amministrazioni Contraenti sono, ad ogni effetto, estranee al rapporto tra il Fornitore e il produttore dell’apparato/servizio originariamente offerto, con la conseguenza che nulla potrà essere opposto ed eccepito o preteso da Consip S.p.A. e/o dalle Amministrazioni Contraenti. 5. In ogni caso la proposta di evoluzione tecnologica non è vincolante per la Consip che si riserva ogni più opportuna valutazione in proposito.

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Samples: Convenzione Per L’affidamento Dei Servizi Di Telefonia Mobile

Evoluzione tecnologica. 1. Fuori dai casi di cui al precedente articolo, il Fornitore si impegna ad informare la Consip S.p.A. sulla evoluzione tecnologica della apparecchiatura o dei dispositivi opzionali oggetto della Convenzione e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare ai servizi/forniture stessi; le apparecchiature e/o i componenti opzionali “evoluti” dovranno possedere, ferma restando l’identità generale in particolare per quanto concerne la marca, funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelli da sostituire. 2. Il Fornitore potrà formulare la proposta in merito alle sopra citate modifiche migliorative producendo una dichiarazione in originale resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dallo stesso Xxxxxxxxx (ove coincidente con il produttore) ovvero dal produttore (ove diverso dal Fornitore) in ordine: i) alla intervenuta evoluzione tecnologica; ii) alla sussistenza, sul prodotto “evoluto”, di funzionalità (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto sostituito; iii) alla descrizione delle caratteristiche “evolutive”. 3. All’esito dell’analisi della documentazione di cui al precedente comma, Consip S.p.A. procederà con le modalità e la tempistica di cui ai commi al comma 2 e 3 del precedente articolo 17, alla verifica in ordine alla sussistenza sul prodotto “evoluto” di funzionalità (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto sostituito. 4. Solo in caso di esito positivo dell’analisi delle dichiarazioni di cui al precedente comma 2 e della verifica tecnica di cui al precedente comma 3, Consip S.p.A. autorizzerà il Fornitore a sostituire il prodotto “evoluto” a quello precedentemente fornito.

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Samples: Convention for the Supply of Server Technologies and Related Services

Evoluzione tecnologica. 1. Fuori dai casi di cui al precedente articolo, il Fornitore si impegna ad informare la Consip Xxxxxx S.p.A. sulla evoluzione tecnologica della apparecchiatura o dei dispositivi opzionali oggetto della Convenzione e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare ai servizi/forniture stessi; le apparecchiature e/o i componenti opzionali “evoluti” dovranno possedere, ferma restando l’identità generale in particolare per quanto concerne la marca, funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelli da sostituire. 2. Il Fornitore potrà formulare la proposta in merito alle sopra citate modifiche migliorative producendo una dichiarazione in originale resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. D.P.R. n. 445/2000, dallo stesso Xxxxxxxxx Fornitore (ove coincidente con il produttore) ovvero dal produttore (ove diverso dal Fornitore) in ordine: i) alla intervenuta evoluzione tecnologica; ii) alla sussistenza, sul prodotto “evoluto”, di funzionalità (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto sostituito; iii) alla descrizione delle caratteristiche “evolutive”. 3. All’esito dell’analisi della documentazione di cui al precedente comma, Consip S.p.A. procederà con le modalità e la tempistica di cui ai commi 2 e 3 del precedente articolo 17, alla verifica in ordine alla sussistenza sul prodotto “evoluto” di funzionalità (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto sostituito. 4. Solo in caso di esito positivo dell’analisi delle dichiarazioni di cui al precedente comma 2 e della verifica tecnica di cui al precedente comma 3, Consip S.p.A. autorizzerà il Fornitore a sostituire il prodotto “evoluto” a quello precedentemente fornito.

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Samples: Convenzione Per La Fornitura in Noleggio Di Apparecchiature Multifunzione