VERIFICA TECNICA. Al fine di procedere alla verifica del possesso delle caratteristiche tecniche minime e, ove offerte, di quelle relative ai criteri migliorativi con riferimento ai prodotti offerti la Commissione richiederà al concorrente primo nella graduatoria provvisoria di merito di ciascun lotto, con invio di apposita comunicazione per il tramite del Sistema di trasmettere, entro e non oltre 10 giorni solari, la documentazione di cui al Fac-Simile Allegato 15. Tali documenti:
1. devono essere predisposti nel rispetto delle dichiarazioni di cui al facsimile Allegato 15 del presente Capitolato d’oneri;
2. devono essere sottoscritti dal/i produttore/i con riguardo al relativo prodotto, da un soggetto legittimato a dichiararne le caratteristiche tecniche. Non è richiesto che il concorrente produca ulteriore documentazione comprovante i poteri di firma del soggetto del produttore. Consip si riserva comunque di richiedere documentazione a comprova della sussistenza dei necessari poteri del sottoscrittore;
3. devono essere altresì sottoscritti con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. Nel caso di concorrenti associati, i documenti dovranno essere sottoscritti con le modalità indicate al punto
14.1. del Capitolato d’oneri. La mancata produzione o la produzione parziale della documentazione a comprova di cui sopra, è sanabile mediante soccorso istruttorio, a condizione che tutte le caratteristiche del bene siano state indicate e dunque attestate dal concorrente in offerta tecnica con le modalità prescritte nel presente documento. Ai fini della sanatoria, verrà assegnato al concorrente un termine - non superiore a dieci giorni - affinché sia prodotta o integrata la documentazione mancante. In caso di inutile decorso del termine, si procederà all’esclusione del concorrente dalla procedura. La Commissione si riserva altresì la facoltà, all’esito della suddetta verifica tecnica-documentale, di approfondire la comprova circa il possesso di una o più caratteristiche minime e/o migliorative, mediante la richiesta di ulteriore documentazione aggiuntiva e/o la verifica tecnico-funzionale su uno o più campioni dei prodotti offerti e/o, per quanto riguarda i requisiti descritti al paragrafo 3.1 del Capitolato Tecnico parte Speciale, mediante la presentazione da parte del Fornitore, di un Security Assessment così come indicato nel succitato paragrafo. A tale scopo, la Commissione invierà al concorrente una richiesta contenente l’indicazione dei ...
VERIFICA TECNICA. Con riferimento alle richieste risultate formalmente ammissibili, Lazio Innova predispone la relazione istruttoria al fine di consentire alla Commissione Tecnica di Valutazione di valutare la congruità e l’ammissibilità delle Spese Ammissibili, anche con riferimento ai requisiti dei fornitori di Servizi TEM, qualora non inclusi nell’elenco del Ministero dello Sviluppo Economico.
VERIFICA TECNICA. Entro 15 (quindici) giorni solari dall’erogazione/attivazione delle licenze, verrà effettuata una verifica tecnica (intesa come verifica di non difformità in esecuzione di quanto indicato nella documentazione tecnica) da parte delle Amministrazioni contraenti. In particolare la verifica di “conformità tecnica” delle licenze riguarderà:
a) l’effettiva disponibilità di quanto indicato dal fornitore nella propria e-mail, come indicato al par. 4;
b) la corrispondenza del software/prodotto rispetto a quanto ordinato;
VERIFICA TECNICA. Entro 30 (trenta) giorni solari dalla consegna, tutte le apparecchiature fornite verranno sottoposte a verifica tecnica (intesa come verifica di non difformità in esecuzione di quanto indicato nella documentazione tecnica e dichiarato in sede di offerta) da parte dei Punti Ordinanti.
VERIFICA TECNICA. Entro 30 (trenta) giorni solari dalla consegna, tutte le apparecchiature fornite verranno sottoposte a verifica tecnica (intesa come verifica di non difformità in esecuzione di quanto indicato nella documentazione tecnica e dichiarato in sede di offerta) da parte dei Punti Ordinanti. I Punti Ordinanti potranno comunque, in alternativa, procedere alla verifica tecnica a campione sulle apparecchiature fornite. Nel caso di esito negativo della verifica, il Fornitore dovrà sostituire entro 2 (due) giorni lavorativi le apparecchiature non perfettamente funzionanti, mettendo a disposizione tutto quanto necessario affinché le verifiche possano essere ripetute e positivamente superate.
VERIFICA TECNICA. Per ciò che concerne gli ausili ad alimentazione elettrica/elettronica (montascale, sollevatore elettrico, letti elettrici, propulsori, ecc), al termine delle attività di installazione, il Fornitore, dovrà procedere ad una verifica tecnica degli ausili consegnati, la quale dovrà accertare a seconda della tipologia di ausilio, almeno: • la corretta funzionalità dell’ausilio; • la presenza ed il corretto funzionamento di blocchi ed interblocchi elettrici e meccanici; • la verifica delle prestazioni, anche a mezzo di opportuna strumentazione (simulatore paziente, ecc.) da fornire a cura del Fornitore aggiudicatario; • ogni altro aspetto ritenuto rilevante ai fini di legge, con particolare riferimento ai dettami del DPCM 12 gennaio 2018 (GU n.65 del 18/03/2017); • la rispondenza alla normativa di sicurezza e prova di accettazione secondo le normative CEI attualmente applicabili. La verifica tecnica dovrà essere svolta da personale qualificato ed essere effettuata in contraddittorio con il personale aziendale individuato dalla Direzione della Azienda Sanitaria, nelle modalità più avanti richiamate per il “collaudo”. Le risultanze di tale attività devono essere riportate sul “Verbale di consegna”. La Ditta aggiudicataria è responsabile della correttezza delle attività svolte.
VERIFICA TECNICA. L’attività di controllo non considera le scelte di base relative alla forma e/o tipologia dell’opera e non considera le principali scelte inerenti la tecnologia esecutiva. Sarà possibile derogare da questo principio se espressamente richiesto dal committente o se tali scelte influenzano negativamente ed in modo evidente la validità tecnica economica dell’intervento. È escluso dall’applicazione della presente il controllo di opere o parti d’opera già realizzate prima dell’affidamento dell’attività di controllo tecnico. In generale l’attività di controllo consiste nell’analisi dei documenti di progetto e nell’analisi delle opere e della loro esecuzione. In particolare, essa si svolge nelle fasi seguenti: ▪ Fase 1: Analisi delle scelte preliminari di progetto; ▪ Fase 2: Analisi delle modalità di adozione delle scelte esecutive dell’intervento; ▪ Fase 3: Analisi delle modalità di realizzazione degli interventi previsti; ▪ Fase 4: Verifiche di conformità dell’opera al progetto. Tali analisi potranno riguardare: ▪ la conformità delle specifiche tecniche di progetto alle regole dell’arte; ▪ i vincoli stabiliti dalla legislazione tecnica vigente per le fasi di cui sopra; ▪ la fattibilità tecnico-economica degli interventi previsti in fase di progettazione preliminare o esecutiva, relativamente agli obiettivi di programma stabiliti dal contratto; ▪ le prescrizioni contrattuali relativamente agli aspetti tecnici; ▪ le specifiche e raccomandazioni tecniche; ▪ le norme di buona pratica; ▪ la conformità delle opere realizzate al progetto stesso e alle prescrizioni o raccomandazioni di cui sopra. L’analisi dei documenti di progetto è subordinata alla trasmissione effettiva ad AJA EUROPE dei documenti, generalmente specificati nell’offerta. Gli stessi devono essere trasmessi ad AJA EUROPE contemporaneamente all’offerta e al presente Regolamento controfirmati. Il committente del servizio ispettivo si assume la responsabilità di una eventuale riduzione delle verifiche in cantiere, originatasi dalla ritardata consegna dei documenti progettuali. L’evenienza sarà comunque segnalata nel Rapporto Finale. L’esame in cantiere delle opere sottoposte al controllo tecnico si esplica attraverso l’esame visivo in occasione di visite svolte lungo la durata della realizzazione delle opere o a valle della realizzazione. Le visite non rivestono carattere esaustivo e l’attività di AJA EUROPE non implica l’assistenza sistematica alle riunioni di cantiere. Il numero delle verifiche in cantie...