Common use of FATTO Clause in Contracts

FATTO. Con ricorso pervenuto il 16/03/2015, la ricorrente espone che nell’esercizio della sua attività di affittacamere riceveva l’8.8.2015, attraverso il sito Expedia, la prenotazione di un soggiorno presso la propria struttura dal 14 al 20 agosto. Il cliente accettava espressamente la “cancellation policy” indicata sul sito. La ricorrente procedeva dunque a preautorizzare l’importo pattuito (€ 770) sulla carta di credito del cliente. Il 13.8.2015, vale a dire il giorno prima dell’arrivo previsto, il cliente comunicava alla ricorrente la sua intenzione di disdire la prenotazione. La ricorrente, attesa la tardività della richiesta di cancellazione, applicava la “cancellation policy” e, per l’effetto, provvedeva a chiudere la preautorizzazione sulla carta di credito del cliente, ad emettere ricevuta fiscale per un importo di € 770 nonché a corrispondere ad Expedia le commissioni sulla prenotazione ricevuta (€ 8,16). Il 15.9.2015, la ricorrente riceveva dall’intermediario la richiesta della documentazione a supporto della transazione, evidenziando come il cliente avesse contestato la titolarità dell’operazione di pagamento. Il 22.9.2015, e poi nuovamente il 25.9.2015, la ricorrente provvedeva ad inoltrare all’intermediario la documentazione richiesta. Il 21.11.2015, l’intermediario procedeva allo storno dell’importo della transazione, motivando la procedura di charge back sull’acritico rilievo che il cliente “non riconosceva la transazione”. Il 28.11.2015, la ricorrente presentava reclamo, sostenendo come la documentazione inoltratagli dimostrasse la genuinità della transazione contestata, e chiedeva la restituzione dell’importo illegittimamente stornato al netto delle commissioni corrisposte ad Expedia (€ 761,84). Chiede che, accertata l’illegittimità del charge back, l’intermediario provveda alla restituzione dell’importo della transazione al netto delle commissioni (€ 761,84). Con controdeduzioni del 28.04.2016, l’intermediario rileva che a seguito dell’inoltro della documentazione da parte della ricorrente, ha riscontrato l’inosservanza delle modalità di prenotazione convenzionalmente pattuite, rappresentate dalla procedura “Prenotazione garantita - No-Show” e da quella “Advance Deposit Service”. In particolare, per quanto concerne la procedura “Prenotazione garantita - No-Show”, la ricorrente non ha adempiuto agli obblighi informativi nei confronti del cliente. Inoltre, la “cancellation policy” applicata dalla ricorrente prevede l’addebito al cliente dell’intero importo del soggiorno laddove la procedura de qua consente, in caso di cancellazione della prenotazione, l’addebito della sola prima notte di pernottamento. Le modalità di prenotazioni seguite dalla ricorrente non possono nemmeno ricondursi alla procedura (alternativa) denominata “Advance Deposit Service”. L’inadempimento contrattuale della ricorrente ha reso vani i tentativi, pur effettuati dall’intermediario, di respingere le richieste restitutorie del cliente. Lo storno dell’importo della transazione risulta dunque legittimo ai sensi dell’art. 56 cod. cons.

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FATTO. Nel presente procedimento la parte ricorrente, titolare di n. 20 BFP, chiede il rimborso dei titoli con applicazione dei rendimenti indicati sul retro degli stessi, affermando quanto segue: • nel corso degli anni dal 1983 al 1988 ha sottoscritto, unitamente ai propri genitori (oramai defunti), alcuni Buoni Postali Fruttiferi; • al momento della liquidazione, l’intermediario non ha rispettato le condizioni riportate sul retro dei titoli, sia per quanto riguarda gli interessi relativi ai primi 20 anni, che per quelli riportati in misura fissa dal 20° al 30° anno; • gli importi rimborsati sono infatti nettamente inferiori rispetto a quanto dovuto; • la Suprema Corte ha sancito che il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti (cfr. Cass. n. 13979/2007); • tale orientamento risulta altresì confermato dalla giurisprudenza di merito (cfr. ex multis Trib. di Xxxxxxx, sent. 974/14). Nelle proprie controdeduzioni, l’Intermediario in via preliminare eccepisce l’inammissibilità del ricorso per: - incompetenza temporale dell’Arbitro, in quanto la fattispecie oggetto del ricorso attiene a vizi genetici del negozio ed è pertanto sottratta temporalmente dall’ambito di competenza dell’ABF; - incompetenza per materia dell’Arbitro, essendo i BFP prodotti finanziari emessi dalla Cassa DDPP, disciplinati da norme di carattere speciale in ordine ai quali non trovano applicazione le disposizioni del titolo VI, capo I del TUB. Nel merito, chiede il rigetto del ricorso ed eccepisce quanto segue: - Con ricorso pervenuto riguardo ai buoni Serie “Q/P”: • detti buoni appartengono a tutti gli effetti alla serie ordinaria “Q”, istituita con il 16/03/2015D.M. 13.06.1986, pubblicato sulla G.U. n.148 del 28/06/1986; • detto decreto indica i saggi di interesse e le relative somme oggetto di rimborso con interesse composto fino al 20° anno (8%, 9%, 10,5% e 12%) e con interesse semplice dal 21° anno sino al 30° anno (12%); • il rendimento è strutturato prevedendo un interesse composto per i primi vent’anni ed un importo bimestrale, per ogni bimestre maturato oltre il ventesimo anno e fino al 31 dicembre del 30° anno successivo all’emissione, calcolato in base al tasso massimo raggiunto al 20° anno; • detti buoni sono stati emessi sui moduli della precedente serie P, apponendo sulla parte anteriore un timbro con la ricorrente espone serie Q/P e sulla parte posteriore un altro timbro recante la serie Q/P e la stampigliatura della misura degli interessi previsti per la nuova serie; • in applicazione del disposto dell’art. 5 del DM, era necessario apporre il timbro contenente la sola indicazione dei nuovi e diversi tassi di interesse e non anche dell’importo bimestrale da corrispondersi dal 21° al 30° anno, il cui sistema di calcolo rimaneva invariato in quanto rapportato al tasso di interesse massimo raggiunto e cioè, per il buono in esame, al tasso del 12% indicato nel timbro (e non al 15% previsto dalla precedente serie P); • un regime differenziato fra i due periodi non trova alcuna giustificazione poiché l’avvenuta apposizione dei timbri prescritti – pur in assenza di un’espressa deroga al regime di interessi previsto per il periodo successivo al ventesimo anno – appare pienamente idonea a qualificare il buono sottoscritto dall’appellante come appartenente alla nuova serie “Q” e, dunque, integralmente assoggettabile al relativo regime (cfr. ex multis Corte di Appello di Milano, sent. 5025 del 16.12.2019); • la sentenza della Corte di Cassazione a SS UU n. 13979/2007, riguarda un caso del tutto differente rispetto a quello in controversia (buoni emessi su moduli di serie non più in vigore e senza indicazioni relative alla nuova serie e ai nuovi rendimenti) e comunque esclude espressamente che nell’esercizio possa farsi riferimento al legittimo affidamento nel caso in cui sul buono sia presente una stampigliatura con l’indicazione di una sigla e di condizioni diverse; • i buoni fruttiferi postali sono titoli di legittimazione e non costituiscono titoli di credito; pertanto non si applicano i principi dell’autonomia causale e della sua attività di affittacamere riceveva l’8.8.2015letteralità, attraverso il sito Expediache caratterizzano, la prenotazione di un soggiorno presso la propria struttura dal 14 al 20 agosto. Il cliente accettava espressamente la “cancellation policy” indicata sul sito. La ricorrente procedeva dunque a preautorizzare l’importo pattuito (€ 770) sulla carta invece, i titoli di credito (cfr. Cass. SS.UU. n. 3963/19, Cass. SS.UU. n. 13979/07 e Cass. n. 27809/05); • non è invocabile il principio dell’affidamento incolpevole poiché in ragione del cliente. Il 13.8.2015, vale a dire il giorno prima dell’arrivo previstotenore letterale dei moduli sottoscritti e della pubblicità legale del predetto D.M. (pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale), il cliente comunicava si sarebbe dovuto avvedere, usando l’ordinaria diligenza, che il titolo acquistato apparteneva alla ricorrente la sua intenzione di disdire la prenotazioneserie Q/P, con conseguente applicazione dei relativi rendimenti fino alla scadenza (cfr. La ricorrente, attesa la tardività della richiesta di cancellazione, applicava Cass. SS.UU. 3963/2019). - Con riferimento ai buoni Serie “O” e Serie “P”: • dette serie hanno visto modificare il proprio rendimento per effetto del D.M. 13.06.1986 concernente la “cancellation policyModificazione dei saggi d'interesse sui libretti e sui buoni postali di risparmio”; • il D.M. 13.06.1986, stabilisce espressamente che sul montante dei buoni postali fruttiferi di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera "Q", a partire dalla stessa data, si applicano i saggi di interesse fissati da tale medesima normativa per i buoni appartenenti alla nuova serie Q, conformemente a quanto previsto dal D.P.R 156/1973; • la variazione dei tassi di interesse operata con detto X.X. xxxx fondamento da una fonte di rango legislativo - ovvero il D.P.R del 1973 - escludendo di conseguenza un possibile profilo di inadempimento contrattuale a carico dell’emittente; • tale cornice normativa depone evidentemente nel senso della eterointegrazione del contratto, ovvero la possibilità che il contenuto dei diritti del sottoscrittore dei titoli possa subire variazioni nel corso del rapporto per effetto dalla sopravvenienza di atti normativi, ciò costituendo nella specie un’integrazione extra testuale del rapporto (cfr. Cass. 27809/2005); • la giurisprudenza dell’Arbitro Bancario Finanziario ha più volte ribadito che il regolamento contrattuale, originariamente convenuto fra le parti al momento della emissione del titolo, possa essere legittimamente “etero integratosulla base delle variazioni del tasso di interesse disposte con successivo decreto del Ministro del Tesoro, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, ciò costituendo un adeguato sistema di pubblicità legale, senza necessità di una specifica e diretta informativa dei singoli intestatari; • il rendimento dei titoli in contestazione è pertanto fissato da un atto di natura amministrativa che integra, modifica e sostituisce la tabella dei tassi riportati sui titoli stessi, secondo l’espressa previsione dell’art. 173 del D.P.R. del 1973; • in senso conforme le SS.UU. della Suprema Corte che hanno enunciato la legittimità di una modifica delle condizioni del contratto, anche in senso peggiorativo per il risparmiatore, mediante decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione del titolo (cfr. SS.UU. n. 13979/2007). In sede di repliche, la cliente ribadisce sostanzialmente quanto già dedotto in sede di ricorso e, in particolare, precisa che: • la mera pubblicazione del D.M. del 1986 sulla Gazzetta Ufficiale non è sufficiente a rendere edotto il consumatore delle modifiche intervenute e non assolve agli obblighi di chiarezza e trasparenza gravanti sull’intermediario; • laddove l’intermediario ha apposto il timbro modificativo dei rendimenti, non ha comunque diligentemente incorporato nel testo cartolare le complete determinazioni ministeriali relative al rendimento dei titoli, mancando la parte relativa al periodo dal 21° al 30° anno; • l’intermediario non ha liquidato gli importi dovuti neppure per l’effettoi buoni serie “Q” nn. ***.033, provvedeva ***222 e ***017, i quali riportano sul retro la seguente dicitura: “dal 21° al 30° anno solare successivo a chiudere la preautorizzazione sulla carta quello di credito del cliente, ad emettere ricevuta fiscale per emissione sarà corrisposto un importo di € 770 nonché a corrispondere ad Expedia le commissioni sulla prenotazione ricevuta (€ 8,16). Il 15.9.2015, la ricorrente riceveva dall’intermediario la richiesta della documentazione a supporto della transazione, evidenziando come il cliente avesse contestato la titolarità dell’operazione di pagamento. Il 22.9.2015, e poi nuovamente il 25.9.2015, la ricorrente provvedeva ad inoltrare all’intermediario la documentazione richiesta. Il 21.11.2015, l’intermediario procedeva allo storno dell’importo della transazione, motivando la procedura di charge back sull’acritico rilievo che il cliente interesse semplice al tasso massimo raggiunto”; • desiste da non riconosceva la transazione”. Il 28.11.2015, la ricorrente presentava reclamo, sostenendo come la documentazione inoltratagli dimostrasse la genuinità della transazione contestata, e chiedeva la restituzione dell’importo illegittimamente stornato al netto qualsiasi azione” relativa ai buoni delle commissioni corrisposte ad Expedia (€ 761,84). Chiede che, accertata l’illegittimità del charge back, l’intermediario provveda alla restituzione dell’importo della transazione al netto delle commissioni (€ 761,84). Con controdeduzioni del 28.04.2016, l’intermediario rileva che a seguito dell’inoltro della documentazione da parte della ricorrente, ha riscontrato l’inosservanza delle modalità di prenotazione convenzionalmente pattuite, rappresentate dalla procedura serie Prenotazione garantita - No-ShowO” e da quella Advance Deposit Service”. In particolare, per quanto concerne la procedura “Prenotazione garantita - No-ShowP”, la ricorrente non ha adempiuto agli obblighi informativi nei confronti del cliente. Inoltre, la “cancellation policy” applicata dalla ricorrente prevede l’addebito al cliente dell’intero importo del soggiorno laddove la procedura de qua consente, in caso di cancellazione della prenotazione, l’addebito della sola prima notte di pernottamento. Le modalità di prenotazioni seguite dalla ricorrente non possono nemmeno ricondursi alla procedura (alternativa) denominata “Advance Deposit Service”. L’inadempimento contrattuale della ricorrente ha reso vani i tentativisottoscritti negli anni 1983-1985, pur effettuati dall’intermediario, di respingere le richieste restitutorie del cliente. Lo storno dell’importo della transazione risulta dunque legittimo ai sensi dell’art. 56 cod. consritenendo comunque scorretto il comportamento dell’intermediario.

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Samples: Rimborso Titoli

FATTO. Con ricorso pervenuto del 20.8.2015 il 16/03/2015, la ricorrente espone che nell’esercizio della sua attività di affittacamere riceveva l’8.8.2015, attraverso il sito Expedia, la prenotazione di un soggiorno presso la propria struttura dal 14 al 20 agosto. Il cliente accettava espressamente la “cancellation policy” indicata sul sito. La ricorrente procedeva dunque a preautorizzare l’importo pattuito (€ 770) sulla carta di credito del cliente. Il 13.8.2015, vale a dire il giorno prima dell’arrivo previsto, il cliente comunicava alla ricorrente la sua intenzione di disdire la prenotazione. La ricorrente, attesa lamentando l’inadempimento del fornitore, chiedeva di: a) dichiarare risolto il contratto di finanziamento di € 20.000,00 concesso dall’intermediario resistente; b) condannare l’intermediario al risarcimento dei danni subiti dal ricorrente per l’iscrizione del suo nominativo in un Sistema di Informazioni Creditizie (SIC) e per le “continue richieste di rimborso delle rate insolute da parte di due call center e da ultimo da uno studio legale”, azioni che stanno minando la tardività della richiesta di cancellazione, applicava la “cancellation policy” e, per l’effetto, provvedeva a chiudere la preautorizzazione sulla carta di credito salute del cliente, “danni da liquidarsi in separata sede”; c) condannare l’intermediario al pagamento delle spese e competenze del procedimento. Narrava il ricorrente: - di aver stipulato un contratto per la fornitura e messa in opera di un impianto fotovoltaico con una società convenzionata con l’intermediario resistente, che si è impegnato ad emettere ricevuta fiscale per un importo erogare l’intero finanziamento di € 770 nonché a corrispondere ad Expedia le commissioni sulla prenotazione ricevuta (€ 8,16). Il 15.9.201520.000,00; - che, preventivamente, il fornitore avrebbe dovuto chiedere l’autorizzazione al competente Ufficio, allegando la ricorrente riceveva dall’intermediario la richiesta della documentazione a supporto della transazione, evidenziando come il cliente avesse contestato la titolarità dell’operazione di pagamento. Il 22.9.2015occorrente, e poi nuovamente presentare all’Enel il 25.9.2015, progetto preliminare per il parere di massima; - La motivazione che ha indotto il ricorrente a sottoscrivere il contratto è stata la ricorrente provvedeva ad inoltrare all’intermediario la documentazione richiesta. Il 21.11.2015, l’intermediario procedeva allo storno dell’importo della transazione, motivando la procedura possibilità (prevista nel contratto) di charge back sull’acritico rilievo che il cliente godere dei benefici fiscali e del non riconosceva la transazione”. Il 28.11.2015, la ricorrente presentava reclamo, sostenendo come la documentazione inoltratagli dimostrasse la genuinità della transazione contestata, e chiedeva la restituzione dell’importo illegittimamente stornato al netto delle commissioni corrisposte ad Expedia (€ 761,84). Chiede che, accertata l’illegittimità del charge back, l’intermediario provveda alla restituzione dell’importo della transazione al netto delle commissioni (€ 761,84). Con controdeduzioni del 28.04.2016, l’intermediario rileva che a seguito dell’inoltro della documentazione da parte della ricorrente, ha riscontrato l’inosservanza delle modalità di prenotazione convenzionalmente pattuite, rappresentate dalla procedura “Prenotazione garantita - No-Show” e da quella “Advance Deposit Service”. In particolare, per quanto concerne la procedura “Prenotazione garantita - No-ShowConto Energia”, mentre quest’ultimo ha cessato la ricorrente sua efficacia in data 31.12.14, poiché il Governo lo ha escluso a partire dal 2015; - L’impianto è stato fornito e montato senza avere le autorizzazioni né alcun progetto di massima da una ditta terza, che ha danneggiato un modulo/pannello, impegnandosi alla sostituzione; nel giugno 2015 la ditta ha comunicato che avrebbe sostituito il pannello quando il fornitore le avrebbe pagato le prestazioni eseguite; - L’efficienza dell’impianto non ha adempiuto agli obblighi informativi nei confronti del cliente. Inoltreè stata provata e non si conosce né la capacità produttiva di energia, né se la “cancellation policy” applicata dalla ricorrente prevede l’addebito al cliente dell’intero importo del soggiorno laddove la procedura de qua consente, in caso di cancellazione della prenotazione, l’addebito della sola prima notte di pernottamento. Le modalità di prenotazioni seguite dalla ricorrente non possono nemmeno ricondursi alla procedura (alternativa) denominata “Advance Deposit Service”. L’inadempimento contrattuale della ricorrente ha reso vani stessa possa essere sufficiente ed usufruibile; l’impianto è stato acceso solo per alcuni minuti per verificare che tutti i tentativi, pur effettuati dall’intermediario, di respingere le richieste restitutorie del cliente. Lo storno dell’importo della transazione risulta dunque legittimo ai sensi dell’art. 56 cod. cons.collegamenti fossero funzionali;

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Samples: Financing Agreement

FATTO. Con ricorso pervenuto il 16/03/2015, la ricorrente espone che nell’esercizio della sua attività di affittacamere riceveva l’8.8.2015, attraverso il sito Expedia, la prenotazione Titolare di un soggiorno presso contratto di finanziamento mediante cessione del quinto stipulato in data 23/7/2010 ed estinto anticipatamente sulla base del conteggio estintivo al 30/9/2014 in concomitanza con la propria struttura dal 14 al 20 agosto. Il cliente accettava espressamente la “cancellation policy” indicata sul sito. La ricorrente procedeva dunque a preautorizzare l’importo pattuito (€ 770) sulla carta di credito del cliente. Il 13.8.2015, vale a dire il giorno prima dell’arrivo previsto48ma rata, il cliente comunicava alla ricorrente la sua intenzione di disdire la prenotazione. La ricorrente, attesa la tardività della richiesta di cancellazione, applicava la “cancellation policy” e, per l’effetto, provvedeva a chiudere la preautorizzazione sulla carta di credito del cliente, ad emettere ricevuta fiscale per un importo di € 770 nonché a corrispondere ad Expedia le commissioni sulla prenotazione ricevuta (€ 8,16). Il 15.9.2015, la ricorrente riceveva dall’intermediario €270,72 per le “commissioni di gestione” e in data 3/10/2018, in acconto, €1.565,00 per le “commissioni finanziarie”. Successivamente il ricorrente, considerato che gli importi ricevuti risultavano espressamente a titolo di acconto, chiedeva all’intermediario l’ulteriore rimborso pro quota degli oneri pagati e non goduti per € 1.969,86. Insoddisfatto dagli esiti del reclamo, assistito da professionista, chiede all’ABF di ottenere la richiesta restituzione, secondo il criterio proporzionale lineare, di complessivi €2.240,59, di cui: - € 947,61 per commissioni bancarie; - € 838,86 per commissioni intermediazione; - € 454,12 per costi assicurativi. Costituitosi, l’intermediario eccepisce di aver tempestivamente riscontrato il reclamo proponendo, a solo fine transattivo, il pagamento della documentazione a supporto somma onnicomprensiva di €1.565,00, precisando che “con il pagamento della transazionesomma, evidenziando come si intende rinunciato ogni eventuale diritto e/o pretesa nascente dal contratto in epigrafe e dalla sua anticipata estinzione nei confronti della nostra Società”. Per la formale accettazione della proposta, l’intermediario inviava al ricorrente apposito modulo, da restituire debitamente compilato e firmato, in base al quale il cliente avesse contestato la titolarità dell’operazione dichiarava “di pagamentoaderire alla proposta formulata (…) a completa tacitazione di ogni diritto, ragione, azione e pretesa, dedotta e deducibile, nessuna esclusa ed eccettuata (anche se non espressamente menzionata o ribadita in sede di reclamo), derivante dal contratto di finanziamento, dalle condizione contrattuali ed economiche del prestito e della sua anticipata estinzione”. L’offerta veniva accettata dal ricorrente, che in data 30/07/2018 sottoscriveva l’accordo transattivo quale “accettazione e quietanza liquidatoria” e il 3/10/2018 l’intermediario provvedeva al pagamento di €1.565,00 a definizione della controversia. Il 22.9.2015ricorrente avanza nuovamente richiesta di rimborso sul presupposto “falso e frutto di artificiosa modifica del modulo di “Accettazione e quietanza liberatoria” che l’accordo conclusosi valesse quale “acconto”. L’intermediario, e poi nuovamente il 25.9.2015pur riconoscendo di non aver effettuato, all’epoca, uno scrupoloso controllo del documento restituito, debitamente sottoscritto, insiste nell’affermare che la ricorrente provvedeva ad inoltrare all’intermediario proposta transattiva, così come originariamente formulata, implicasse la documentazione richiestarinuncia da parte del cliente di ogni pretesa avanzata con riferimento al contratto in questione. L’intermediario sostiene, altresì, che la negligenza in cui è incorso è certamente derivata dal rapporto di buona fede che è solito instaurare con le controparti, in ossequio ai principi previsti dal nostro ordinamento. Il 21.11.2015canone di correttezza e buona fede non è, l’intermediario procedeva allo storno dell’importo della transazioneinvece, motivando la procedura stato rispettato dal cliente. Infine, il comportamento in male fede di charge back sull’acritico rilievo che il cliente “non riconosceva la transazione”. Il 28.11.2015, la parte ricorrente presentava reclamo, sostenendo come la documentazione inoltratagli dimostrasse la genuinità della transazione contestata, e chiedeva la restituzione dell’importo illegittimamente stornato al netto delle commissioni corrisposte ad Expedia (€ 761,84). Chiede che, accertata l’illegittimità del charge back, l’intermediario provveda alla restituzione dell’importo della transazione al netto delle commissioni (€ 761,84). Con controdeduzioni del 28.04.2016, l’intermediario rileva che a seguito dell’inoltro della documentazione da parte della ricorrente, ha riscontrato l’inosservanza delle modalità di prenotazione convenzionalmente pattuite, rappresentate dalla procedura “Prenotazione garantita - No-Show” e da quella “Advance Deposit Service”. In particolareè, per quanto concerne la procedura “Prenotazione garantita - No-Show”l’intermediario, la ricorrente non ha adempiuto agli obblighi informativi nei confronti del clientedoloso ex art. Inoltre, la “cancellation policy” applicata dalla ricorrente prevede l’addebito al cliente dell’intero importo del soggiorno laddove la procedura de qua consente1439 c.c., in caso quanto nel riscontro alla proposta che accompagnava il modulo controfirmato, non viene indicata alcuna modifica apportata alla transazione. Pertanto, parte resistente chiede all’ABF di cancellazione della prenotazione, l’addebito della sola prima notte di pernottamento. Le modalità di prenotazioni seguite dalla ricorrente non possono nemmeno ricondursi alla procedura (alternativa) denominata Advance Deposit Servicedichiarare infondato il presente ricorso. L’inadempimento contrattuale della ricorrente ha reso vani i tentativi, pur effettuati dall’intermediario, di respingere le richieste restitutorie del cliente. Lo storno dell’importo della transazione risulta dunque legittimo ai sensi dell’art. 56 cod. cons.

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Samples: Financing Agreement

FATTO. Con ricorso pervenuto il 16/03/2015, la ricorrente espone che nell’esercizio della sua attività di affittacamere riceveva l’8.8.2015, attraverso il sito Expedia, la prenotazione di un soggiorno presso la propria struttura dal 14 al 20 agosto. Il cliente accettava espressamente la “cancellation policy” indicata sul sito. La ricorrente procedeva dunque a preautorizzare l’importo pattuito (€ 770) sulla carta di credito del cliente. Il 13.8.2015, vale a dire il giorno prima dell’arrivo previsto, il cliente comunicava alla ricorrente la sua intenzione di disdire la prenotazione. La ricorrente, attesa la tardività della richiesta titolare di cancellazioneditta individuale, applicava la “cancellation policy” e, per l’effetto, provvedeva a chiudere la preautorizzazione sulla carta riferisce di essere titolare di un conto corrente assistito da apertura di credito del cliente, ad emettere ricevuta fiscale per un importo “nel quale sono confluite anche altre competenze e spese di € 770 nonché a corrispondere ad Expedia le commissioni sulla prenotazione ricevuta (€ 8,16). Il 15.9.2015, la ricorrente riceveva dall’intermediario la richiesta della documentazione a supporto della transazione, evidenziando come il cliente avesse contestato la titolarità dell’operazione di pagamento. Il 22.9.2015, e poi nuovamente il 25.9.2015, la ricorrente provvedeva ad inoltrare all’intermediario la documentazione richiesta. Il 21.11.2015, l’intermediario procedeva allo storno dell’importo della transazione, motivando la procedura di charge back sull’acritico rilievo che il cliente “non riconosceva la transazione”. Il 28.11.2015, la ricorrente presentava reclamo, sostenendo come la documentazione inoltratagli dimostrasse la genuinità della transazione contestata, e chiedeva la restituzione dell’importo illegittimamente stornato al netto delle commissioni corrisposte ad Expedia (€ 761,84). Chiede che, accertata l’illegittimità del charge back, l’intermediario provveda alla restituzione dell’importo della transazione al netto delle commissioni (€ 761,84). Con controdeduzioni del 28.04.2016, l’intermediario rileva che a seguito dell’inoltro della documentazione da parte della ricorrente, ha riscontrato l’inosservanza delle modalità di prenotazione convenzionalmente pattuite, rappresentate dalla procedura “Prenotazione garantita - No-Show” e da quella “Advance Deposit Servicerapporti accessori eccessivamente elevate”. In particolareparticolare contesta alla banca: - di aver capitalizzato sin dall’accensione del rapporto “interessi ultralegali, per quanto concerne la procedura “Prenotazione garantita - No-Showcommissioni e competenze varie, in aperta violazione della norma imperativa di cui all’art. 1283 c.c., ma anche gli artt. 1346 e 1418 c.c.”, nonostante le sentenze della Corte di Cassazione del marzo 1999 e della Corte costituzionale n. 425/2000 avessero sancito “la nullità della pratica della moltiplicazione esponenziale geometrica dell’interesse”; - di aver aumentato senza alcuna comunicazione le condizioni della fidejussione dal 2% al 3,20% (a luglio 2014), nonché “le spese fisse mensili che nel gennaio 2016 ammontavano a € 75,00”; - di non aver tempestivamente svincolato un BTP del valore di € 65.000,00, nonostante le numerose richieste avanzate determinando un aggravio di interessi pari a € 26.000,00 alla data del 17/9/2015; - di aver raddoppiato nel luglio 2014 il tasso d’interesse del conto corrente dal 7% al 14%superando il xxxxx xxxxxx xxxxx. Sulla base di ciò la ricorrente adisce l’Arbitro per chiedere “la restituzione delle somme derivanti dagli interessi illecitamente percepiti dall’istituto di credito”. L’intermediario ha presentato controdeduzioni nelle quali, con riferimento alla contestata applicazione di interessi anatocistici, ha precisato che il conto corrente è stato acceso dalla ricorrente il 29/10/2007 e il relativo contratto prevede la medesima periodicità di capitalizzazione su base trimestrale degli interessi creditori e debitori in conformità alla delibera CICR del 9/2/2000. Ha poi precisato che la ricorrente risultava altresì beneficiaria di un’apertura di credito in conto corrente, garantita da pegno, di un castelletto per anticipazione fatture salvo buon fine, di n. 7 fideiussioni a prima richiesta rilasciate a favore di terzi, pure garantite da pegno. Con riferimento a queste ultime ha negato di aver mai effettuato alcun aumento dei costi suscettibile di comunicazione precisando di aver rilasciato - su richiesta della ricorrente e previo accordo scritto con la stessa, anche con riferimento ai relativi costi - n. 7 fideiussioni a prima richiesta a favore di terzi in tempi e per importi differenti. Ciò risulta evidente anche dalla documentazione prodotta dalla cliente che allega tre contabili riferite ad altrettanti rapporti. In merito al ritardo nella vendita dei titoli BTP ha sottolineato che tali titoli erano stati costituiti in pegno a garanzia sia dell’apertura di credito in conto corrente che delle fideiussioni. La richiesta di svincolo dei titoli non è mai stata accompagnata dalla proposta di sostituzione della garanzia con altro bene di equivalente valore ovvero da alcuna dichiarazione di recesso/rinuncia da parte dei terzi beneficiari alle fideiussioni, né tantomeno dalla materiale restituzione delle stesse. La resistente ha quindi negato ogni responsabilità nella produzione degli interessi nel frattempo maturati sul conto corrente, essendosi limitata a proteggere e tutelare il proprio rischio di credito provvedendo a vendere i titoli solo a seguito dell’escussione delle fideiussioni avvenuta a ottobre 2015 sanando le relative esposizioni oltre a quella generatasi a seguito della revoca, a settembre 2015, dell’apertura di credito. Infine con riferimento all’asserita usurarietà del tasso come modificato nel luglio 2014 ha precisato di non poter fare alcuna valutazione in quanto la ricorrente non specifica a quale rapporto si riferisce la doglianza; ha adempiuto agli obblighi informativi nei confronti comunque osservato che dalla documentazione in possesso della banca non si evince alcuna modifica del clientetasso dal 7% al 14%. Inoltre, Ha soggiunto che qualora la “cancellation policy” applicata dalla ricorrente prevede l’addebito cliente intendesse riferirsi al cliente dell’intero importo del soggiorno laddove tasso applicato all’apertura di credito in conto corrente pari al 14,918% il medesimo risultava inferiore al tasso soglia vigente all’1/7/2014 (16,750%) per la procedura de qua consente, in caso categoria di cancellazione della prenotazione, l’addebito della sola prima notte di pernottamentoappartenenza. Le modalità di prenotazioni seguite dalla ricorrente non possono nemmeno ricondursi alla procedura (alternativa) denominata “Advance Deposit Service”. L’inadempimento contrattuale della ricorrente Pertanto il resistente ha reso vani i tentativi, pur effettuati dall’intermediario, chiesto il al Collegio di respingere le richieste restitutorie del cliente. Lo storno dell’importo della transazione risulta dunque legittimo ai sensi dell’art. 56 cod. consil ricorso in quanto infondato.

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Samples: Banking Dispute Resolution

FATTO. Con ricorso pervenuto La parte ricorrente ha rappresentato in sintesi quanto segue: in data 29.07.2009 ha stipulato con l’intermediario un contratto di finanziamento da rimborsare mediante la cessione del quinto dello stipendio; nel dicembre 2011 ha estinto anticipatamente detto prestito dopo il 16/03/2015pagamento di 29 rate su 108 (come da conteggio estintivo e quietanza finale agli atti), senza ottenere la restituzione della quota non maturata delle commissioni in relazione alle 66 rate residue; in data 25.02.2021 ha quindi proposto reclamo, senza esito, nei confronti dell’intermediario. Sul contratto risultano timbro e sottoscrizione di un ulteriore soggetto appartenente alla rete distributiva (un intermediario ex art. 106 TUB, la cui provvigione è stata inclusa nelle commissioni della società mandataria). Parte ricorrente espone che nell’esercizio domanda il rimborso degli oneri non maturati in seguito all’estinzione anticipata del finanziamento per complessivi Euro 3.382,32 ovvero il maggiore o minore importo ritenuto corretto (al lordo dell’importo di Euro 1.129,35 ricevuto in sede di estinzione anticipata, come da conteggio estintivo agli atti), di cui Euro 963,80 a titolo di “commissioni di intermediazione” per la parte relativa al pagamento del TFR, Euro 1.356,49 a titolo di “provvigioni degli agenti o dei mediatori” per la parte relativa al pagamento del TFR, Euro 94,91 a titolo di “oneri e spese” per la parte relativa al pagamento del TFR, Euro 479,23 a titolo di “premio assicurativo” per la parte relativa al pagamento del TFR, Euro 162,46 a titolo di “commissioni di intermediazione” per la parte relativa al pagamento effettuato dalla compagnia assicurativa, Euro 228,66 a titolo di “provvigioni degli agenti o dei mediatori” per la parte relativa al pagamento effettuato dalla Compagnia assicurativa, Euro 15,99 a titolo di “oneri e spese” per la parte relativa al pagamento effettuato dalla compagnia assicurativa ed Euro 80,78 a titolo di “premio assicurativo” per la parte relativa al pagamento effettuato dalla Compagnia assicurativa; inoltre la corresponsione degli interessi legali dalla data del reclamo e il ristoro delle spese di procedura per Euro 20,00. Nelle controdeduzioni l’intermediario, confermata l’estinzione anticipata del finanziamento in controversia (senza però indicare la rata in corrispondenza della sua attività quale ciò sarebbe avvenuto), ha eccepito come il ricorrente sarebbe incorso in un’ipotesi di affittacamere riceveva l’8.8.2015decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c. con contestuale obbligo di saldare in un’unica soluzione il debito residuo nascente dal contratto in oggetto, attraverso anche per mezzo del TFR ed altre indennità come previsto dal D.P.R. 180/50; nel caso di specie per estinguere il sito Expedia, la prenotazione debito non sarebbe stato sufficiente l’importo pervenuto a titolo di un soggiorno presso la propria struttura dal 14 al 20 agosto. Il cliente accettava espressamente la “cancellation policy” indicata sul sito. La ricorrente procedeva dunque a preautorizzare l’importo pattuito (€ 770) sulla carta di credito del cliente. Il 13.8.2015, vale a dire il giorno prima dell’arrivo previsto, il cliente comunicava alla ricorrente la sua intenzione di disdire la prenotazione. La ricorrente, attesa la tardività della richiesta di cancellazione, applicava la “cancellation policy” TFR e, per l’effettopertanto, provvedeva l’intermediario avrebbe provveduto all’attivazione della prevista copertura assicurativa, con conseguente chiusura del sinistro in data 6.06.2012; l’intermediario eccepisce che l’estinzione procurata dalla compagnia assicurativa esulerebbe dall’ambito d’applicazione dell’articolo 125-sexies TUB dal momento che il ricorrente sarebbe obbligato a chiudere la preautorizzazione rimborsare alla compagnia l’importo che essa ha versato e, pertanto, questa sarebbe a sua volta subentrata nei diritti dell’intermediario; afferma dunque che nel caso di specie non si sarebbe verificato il presupposto dell’estinzione anticipata previsto dall’articolo 125-sexies TUB, dal momento che il debito sarebbe stato estinto dalla compagnia assicurativa con conseguente sua surroga; ha infine svolto considerazioni sulla carta di credito del cliente, ad emettere ricevuta fiscale per un importo di € 770 nonché a corrispondere ad Expedia le commissioni sulla prenotazione ricevuta non spettanza delle spese legali (€ 8,16pur non essendo esse state richieste dal ricorrente). Il 15.9.2015, la ricorrente riceveva dall’intermediario la richiesta della documentazione a supporto della transazione, evidenziando come Ha domandato il cliente avesse contestato la titolarità dell’operazione di pagamento. Il 22.9.2015, e poi nuovamente il 25.9.2015, la ricorrente provvedeva ad inoltrare all’intermediario la documentazione richiesta. Il 21.11.2015, l’intermediario procedeva allo storno dell’importo della transazione, motivando la procedura di charge back sull’acritico rilievo che il cliente “non riconosceva la transazione”. Il 28.11.2015, la ricorrente presentava reclamo, sostenendo come la documentazione inoltratagli dimostrasse la genuinità della transazione contestata, e chiedeva la restituzione dell’importo illegittimamente stornato al netto delle commissioni corrisposte ad Expedia (€ 761,84). Chiede che, accertata l’illegittimità rigetto del charge back, l’intermediario provveda alla restituzione dell’importo della transazione al netto delle commissioni (€ 761,84). Con controdeduzioni del 28.04.2016, l’intermediario rileva che a seguito dell’inoltro della documentazione da parte della ricorrente, ha riscontrato l’inosservanza delle modalità di prenotazione convenzionalmente pattuite, rappresentate dalla procedura “Prenotazione garantita - No-Show” e da quella “Advance Deposit Service”. In particolare, per quanto concerne la procedura “Prenotazione garantita - No-Show”, la ricorrente non ha adempiuto agli obblighi informativi nei confronti del cliente. Inoltre, la “cancellation policy” applicata dalla ricorrente prevede l’addebito al cliente dell’intero importo del soggiorno laddove la procedura de qua consente, in caso di cancellazione della prenotazione, l’addebito della sola prima notte di pernottamento. Le modalità di prenotazioni seguite dalla ricorrente non possono nemmeno ricondursi alla procedura (alternativa) denominata “Advance Deposit Service”. L’inadempimento contrattuale della ricorrente ha reso vani i tentativi, pur effettuati dall’intermediario, di respingere le richieste restitutorie del cliente. Lo storno dell’importo della transazione risulta dunque legittimo ai sensi dell’art. 56 cod. consricorso.

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Samples: Financing Agreement

FATTO. Con ricorso pervenuto ricevuto in data 09/03/2016, la parte ricorrente, titolare di un contratto di mutuo ipotecario stipulato con l’intermediario resistente, ha dedotto di: - aver chiesto, e ottenuto, da detto resistente la sospensione del pagamento delle rate per un periodo di 12 mesi; - aver sottoscritto in data 23/05/2012 l’“Atto integrativo del contratto di mutuo ipotecario”. Con reclamo del 09/10/2015, la parte ricorrente ha chiesto all’intermediario resistente “il 16/03/2015corretto ricalcolo degli interessi dovuti secondo la decisione n. 3257 di ABF”. L’intermediario ha fornito riscontro con comunicazione datata 04/12/2015 e ha precisato, tra l’altro, che: - l’atto integrativo di contratto di mutuo sottoscritto in data 23/05/2012 disciplinava la sospensione delle rate del mutuo dal 31/03/2012 al 28/02/2013; - in occasione della sottoscrizione dell’atto integrativo in questione, la ricorrente espone “[aveva] preso atto, fra l’altro, che nell’esercizio a partire dalla data di decorrenza della sua attività di affittacamere riceveva l’8.8.2015prima rata sospesa fino alla scadenza dell’ultima rata sospesa, attraverso il sito Expedia, la prenotazione di un soggiorno presso la propria struttura dal 14 al 20 agosto. Il cliente accettava espressamente la “cancellation policy” indicata sul sito. La ricorrente procedeva dunque a preautorizzare l’importo pattuito (€ 770) sulla carta di credito del cliente. Il 13.8.2015, vale a dire il giorno prima dell’arrivo previsto, il cliente comunicava alla ricorrente la sua intenzione di disdire la prenotazione. La ricorrente, attesa la tardività della richiesta di cancellazione, applicava la “cancellation policy” e, [sarebbero maturati] gli interessi per l’effetto, provvedeva a chiudere la preautorizzazione sulla carta di credito del cliente, ad emettere ricevuta fiscale per un importo di € 770 nonché a corrispondere ad Expedia le commissioni sulla prenotazione ricevuta (€ 8,16). Il 15.9.2015, la ricorrente riceveva dall’intermediario la richiesta della documentazione a supporto della transazione, evidenziando come il cliente avesse contestato la titolarità dell’operazione dilazione di pagamento. Il 22.9.2015, e poi nuovamente il 25.9.2015, la ricorrente provvedeva ad inoltrare all’intermediario la documentazione richiesta. Il 21.11.2015, l’intermediario procedeva allo storno dell’importo della transazione, motivando la procedura di charge back sull’acritico rilievo che il cliente “non riconosceva la transazione”. Il 28.11.2015, la ricorrente presentava reclamo, sostenendo come la documentazione inoltratagli dimostrasse la genuinità della transazione contestata, e chiedeva la restituzione dell’importo illegittimamente stornato al netto delle commissioni corrisposte ad Expedia (€ 761,84). Chiede che, accertata l’illegittimità del charge back, l’intermediario provveda alla restituzione dell’importo della transazione al netto delle commissioni (€ 761,84). Con controdeduzioni del 28.04.2016, l’intermediario rileva che a seguito dell’inoltro della documentazione da parte della ricorrente, ha riscontrato l’inosservanza delle modalità di prenotazione convenzionalmente pattuite, rappresentate dalla procedura “Prenotazione garantita - No-Show” e da quella che i suddetti interessi sarebbero stati calcolati Advance Deposit Servicesul capitale residuo del mutuo risultante dalla data di inizio del periodo di sospensione […] applicando il tasso fisso o il tasso variabile tempo per tempo vigente, a seconda di quanto previsto dal contratto di mutuo. In particolare, per quanto concerne la procedura “Prenotazione garantita - No-Show”, la ricorrente non ha adempiuto agli obblighi informativi nei confronti del cliente. Inoltre, la “cancellation policy” applicata dalla ricorrente prevede l’addebito al cliente dell’intero importo del soggiorno laddove la procedura de qua consente, in caso di cancellazione della prenotazione, l’addebito della sola prima notte di pernottamento. Le modalità di prenotazioni seguite dalla ricorrente non possono nemmeno ricondursi alla procedura (alternativa) denominata “Advance Deposit Service”. L’inadempimento contrattuale della ricorrente ha reso vani i tentativi, pur effettuati dall’intermediario, di respingere le richieste restitutorie del cliente. Lo storno dell’importo della transazione risulta dunque legittimo ai sensi dell’art. 56 cod. cons.

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Samples: Mutuo Ipotecario

FATTO. Con ricorso pervenuto La ricorrente, titolare di un contratto di conto corrente presso l’intermediario resistente, afferma: - che in data 12/08/2016 la resistente comunicava una proposta di modifica unilaterale del rapporto contrattuale, riguardante l’imposizione di un canone annuale per l’uso della carta di debito accessoria al conto, sino ad allora concessa gratuitamente; - che le giustificazioni sottese all’anzidetta modifica unilaterale (l’introduzione, con Regolamento UE 2015/751, di un limite alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento effettuate con carta e l’aumento dei costi di emissione e gestione delle carte, dovuti ad investimenti tecnologici) sono inaccettabili, sotto il 16/03/2015profilo sia logico che giuridico; - che, infatti, attraverso l’aumento del canone l’odierna resistente eluderebbe i limiti ai costi dei pagamenti con carta, imposti dalla normativa europea a tutela dei consumatori; - che, pertanto, la modifica unilaterale del contratto proposta dalla resistente non è sorretta dal “giustificato motivo” richiesto a tal fine dall’art. 118 TUB. Per quanto sopra esposto, la ricorrente espone chiede che nell’esercizio della sua attività l’Arbitro “annulli la modifica abusiva apportata unilateralmente” al contratto in esame, specificando i limiti operativi dell’art. 118 TUB. In sede di affittacamere riceveva l’8.8.2015controdeduzioni, attraverso l’intermediario eccepisce: - che la comunicazione ricevuta dalla cliente indica in modo analitico e puntuale il sito Expediacontenuto delle variazioni delle condizioni economiche del contratto, prevedendo espressamente il diritto di recesso senza penalità e senza spese di chiusura, così come richiesto dalla normativa sulla trasparenza bancaria; - che l’introduzione del canone annuo per la prenotazione di un soggiorno presso la propria struttura dal 14 al 20 agosto. Il cliente accettava espressamente la “cancellation policy” indicata sul sito. La ricorrente procedeva dunque a preautorizzare l’importo pattuito (€ 770) sulla carta di credito debito è dovuta all’emanazione del cliente. Il 13.8.2015Regolamento UE 2015/751, vale a dire relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta, avente l’obiettivo di accrescere il giorno prima dell’arrivo previsto, livello di concorrenza e di integrazione del mercato europeo delle carte di pagamento; - che la cliente è stata informata circa il cliente comunicava giustificato motivo alla ricorrente base della modifica unilaterale in maniera sufficientemente precisa e tale da consentire una valutazione circa la sua intenzione di disdire congruità della variazione rispetto alla motivazione che ne è alla base (potendo conseguentemente optare per la prenotazione. La ricorrente, attesa la tardività della richiesta di cancellazione, applicava la “cancellation policy” e, prosecuzione del rapporto sulla base delle nuove condizioni contrattuali o per l’effetto, provvedeva a chiudere la preautorizzazione sulla carta di credito del cliente, ad emettere ricevuta fiscale per un importo di € 770 nonché a corrispondere ad Expedia le commissioni sulla prenotazione ricevuta (€ 8,16il recesso dal contratto). Il 15.9.2015Conclude, pertanto, chiedendo il rigetto del ricorso, stante la ricorrente riceveva dall’intermediario la richiesta della documentazione a supporto della transazione, evidenziando come il cliente avesse contestato la titolarità dell’operazione di pagamento. Il 22.9.2015, e poi nuovamente il 25.9.2015, la ricorrente provvedeva ad inoltrare all’intermediario la documentazione richiesta. Il 21.11.2015, l’intermediario procedeva allo storno dell’importo della transazione, motivando la procedura di charge back sull’acritico rilievo che il cliente “non riconosceva la transazione”. Il 28.11.2015, la ricorrente presentava reclamo, sostenendo come la documentazione inoltratagli dimostrasse la genuinità della transazione contestata, e chiedeva la restituzione dell’importo illegittimamente stornato al netto delle commissioni corrisposte ad Expedia (€ 761,84). Chiede che, accertata l’illegittimità correttezza del charge back, l’intermediario provveda alla restituzione dell’importo della transazione al netto delle commissioni (€ 761,84). Con controdeduzioni del 28.04.2016, l’intermediario rileva che a seguito dell’inoltro della documentazione da parte della ricorrente, ha riscontrato l’inosservanza delle modalità di prenotazione convenzionalmente pattuite, rappresentate dalla procedura “Prenotazione garantita - No-Show” e da quella “Advance Deposit Service”. In particolare, per quanto concerne la procedura “Prenotazione garantita - No-Show”, la ricorrente non ha adempiuto agli obblighi informativi nei confronti del cliente. Inoltre, la “cancellation policy” applicata dalla ricorrente prevede l’addebito al cliente dell’intero importo del soggiorno laddove la procedura de qua consente, in caso di cancellazione della prenotazione, l’addebito della sola prima notte di pernottamento. Le modalità di prenotazioni seguite dalla ricorrente non possono nemmeno ricondursi alla procedura (alternativa) denominata “Advance Deposit Service”. L’inadempimento contrattuale della ricorrente ha reso vani i tentativi, pur effettuati dall’intermediario, di respingere le richieste restitutorie del cliente. Lo storno dell’importo della transazione risulta dunque legittimo ai sensi dell’art. 56 cod. consproprio operato.

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Samples: Contract Modification

FATTO. Con ricorso pervenuto all’ABF protocollato il 16/03/201524/07/2014, la ricorrente espone ha rappresentato quanto segue: - nel novembre 2005 stipulava con l’odierna convenuta un prestito con delegazione di pagamento avente rata mensile di € 275,80 e durata di 120 mesi; - nel luglio 2006 stipulava con la stessa convenuta, in qualità di mandataria di banca terza, un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio avente rata di € 247,00 e durata di 120 mesi; - nel dicembre 2009 estingueva anticipatamente entrambi i prestiti, dopo il versamento rispettivamente di 49 rate per il prestito con delegazione di pagamento e di 40 rate per il prestito contro cessione del quinto della retribuzione; - in data 11/06/2014, presentava reclamo all’intermediario per la restituzione dei costi ricorrenti del prestito non ristornati in sede di estinzione anticipata, senza ottenere riscontro; - secondo l’orientamento consolidato dei Collegi ABF, nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, deve essere restituita la quota delle commissioni e del premio assicurativo non maturata nel tempo; - avuto presente il quadro normativo in punto di estinzione anticipata del credito al consumo, anche con riferimento alla disciplina in materia assicurativa, e considerati i richiami della Banca d’Italia in materia, con le Comunicazioni del 10 novembre 2009 e del 7 aprile 2011, nel caso di specie le commissioni applicate “includono eterogenee causali di spesa, che nell’esercizio della sua non sono tutte riferibili ad attività prodromiche alla conclusione ed erogazione del prestito, determinando quella «opacità informativa o deficit di affittacamere riceveva l’8.8.2015trasparenza» che induce a liquidare le somme da restituire, attraverso secondo il sito Expediagenerale criterio di proporzionalità” rispetto all’importo integrale delle singole voci di costo; - in specifico, la prenotazione al prestito contro cessione del quinto dello stipendio sono stati applicati i seguenti oneri: commissioni bancarie € 1.034,44; commissioni intermediario € 2.193,36; commissioni agente/mediatore creditizio € 296,40; costi assicurativi € 1.023,68; con il seguente calcolo del “valore da rimborsare”, in applicazione del criterio pro rata temporis: € 689,62 per commissioni bancarie; € 1.462,24 per commissioni intermediario; € 197,60 per commissioni agente/mediatore creditizio; € 682,45 per oneri assicurativi; - al prestito con delegazione di un soggiorno presso la propria struttura dal 14 al 20 agosto. Il cliente accettava espressamente la pagamento sono stati applicati i seguenti oneri: commissioni di gestione € 1.456,22; commissioni agente/mediatore creditizio € 1.489,32; costi assicurativi € 2.150,96; con il seguente calcolo del cancellation policy” indicata sul sitovalore da rimborsare”, in applicazione del criterio pro rata temporis: € 861,59 per commissioni di gestione, € 881,18 per commissioni agente/mediatore creditizio; € 1.272,65 per oneri assicurativi. La ricorrente procedeva dunque ha, pertanto, chiesto all’ABF il rimborso della somma di € 6.047,33, oltre a preautorizzare l’importo pattuito (€ 770) sulla carta interessi al tasso legale da calcolarsi a partire dal giorno dell’estinzione anticipata del prestito; con distrazione di credito parte delle somme a favore del clienteprocuratore dell’istante. Il 13.8.2015Benché sollecitata dalla S.T., vale a dire la convenuta non ha presentato le sue controdeduzioni. ll ricorso è stato esaminato nella riunione del 05/03/2015, ad esito della quale il giorno prima dell’arrivo previstoCollegio ne ha disposto la sospensione, il cliente comunicava richiedendo alla ricorrente la sua intenzione parte più diligente di disdire la prenotazioneprodurre copia integrale dei contratti di finanziamento. La ricorrente, attesa parte resistente non ha riscontrato la tardività della richiesta di cancellazione, applicava la “cancellation policy” e, per l’effetto, provvedeva a chiudere la preautorizzazione sulla carta di credito del cliente, ad emettere ricevuta fiscale per un importo di € 770 nonché a corrispondere ad Expedia le commissioni sulla prenotazione ricevuta (€ 8,16). Il 15.9.2015, la ricorrente riceveva dall’intermediario la richiesta della documentazione a supporto della transazione, evidenziando come il cliente avesse contestato la titolarità dell’operazione di pagamento. Il 22.9.2015, e poi nuovamente il 25.9.2015, la ricorrente provvedeva ad inoltrare all’intermediario la documentazione richiesta. Il 21.11.2015, l’intermediario procedeva allo storno dell’importo della transazione, motivando la procedura di charge back sull’acritico rilievo che il cliente “non riconosceva la transazione”. Il 28.11.2015, la ricorrente presentava reclamo, sostenendo come la documentazione inoltratagli dimostrasse la genuinità della transazione contestata, e chiedeva la restituzione dell’importo illegittimamente stornato al netto delle commissioni corrisposte ad Expedia (€ 761,84). Chiede che, accertata l’illegittimità del charge back, l’intermediario provveda alla restituzione dell’importo della transazione al netto delle commissioni (€ 761,84). Con controdeduzioni del 28.04.2016, l’intermediario rileva che a seguito dell’inoltro della documentazione da La parte della ricorrente, ha riscontrato l’inosservanza delle modalità di prenotazione convenzionalmente pattuite, rappresentate dalla procedura “Prenotazione garantita - No-Show” e da quella “Advance Deposit Service”. In particolare, per quanto concerne la procedura “Prenotazione garantita - No-Show”, la ricorrente non ha adempiuto agli obblighi informativi nei confronti del cliente. Inoltre, la “cancellation policy” applicata dalla ricorrente prevede l’addebito al cliente dell’intero importo del soggiorno laddove la procedura de qua consente, in caso di cancellazione della prenotazione, l’addebito della sola prima notte di pernottamento. Le modalità di prenotazioni seguite dalla ricorrente non possono nemmeno ricondursi alla procedura (alternativa) denominata “Advance Deposit Service”. L’inadempimento contrattuale della ricorrente ha reso vani i tentativi, pur effettuati dall’intermediario, comunicato di respingere le richieste restitutorie del cliente. Lo storno dell’importo non possedere copia della transazione risulta dunque legittimo ai sensi dell’art. 56 cod. cons“documentazione integrale”.

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Samples: Loan Agreement

FATTO. Con ricorso pervenuto La ricorrente ha affermato che: • il 16/03/201530 aprile 2014, avrebbe stipulato con la banca resistente un contratto di fideiussione omnibus per garantire le obbligazioni di una società commerciale; • tale contratto sarebbe tuttavia nullo; • nelle sue clausole sarebbero infatti riprodotti gli artt. 2, 6 e 8 dello schema uniforme predisposto dall’ABI, i quali, secondo quanto accertato dalla Banca d’Italia mediante il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, si porrebbero in contrasto con il divieto di intese restrittive della libertà di concorrenza che è sancito dall’art. 2 della legge n. 287 del 1990; • il 7 maggio 2018, la ricorrente espone che nell’esercizio avrebbe receduto dal suddetto contratto; • solo mediante le comunicazioni periodiche della sua attività di affittacamere riceveva l’8.8.2015, attraverso il sito Expedia, la prenotazione di un soggiorno presso la propria struttura dal 14 al 20 agosto. Il cliente accettava espressamente la “cancellation policy” indicata sul sito. La ricorrente procedeva dunque a preautorizzare l’importo pattuito (€ 770) sulla carta di credito del cliente. Il 13.8.2015, vale a dire il giorno prima dell’arrivo previsto, il cliente comunicava alla ricorrente la sua intenzione di disdire la prenotazione. La ricorrente, attesa la tardività della richiesta di cancellazione, applicava la “cancellation policy” e, per l’effetto, provvedeva a chiudere la preautorizzazione sulla carta di credito del cliente, ad emettere ricevuta fiscale per un importo di € 770 nonché a corrispondere ad Expedia le commissioni sulla prenotazione ricevuta (€ 8,16). Il 15.9.2015banca resistente, la ricorrente riceveva dall’intermediario avrebbe appreso di aver sottoscritto una fideiussione omnibus; • in precedenza, sarebbe stata infatti convinta di aver garantito fino al massimo del 50% di un finanziamento di € 40.000,00; • non informandola adeguatamente, la richiesta della documentazione a supporto della transazione, evidenziando come banca resistente avrebbe pertanto violato il cliente avesse contestato la titolarità dell’operazione principio di pagamentobuona fede. Il 22.9.2015, e poi nuovamente il 25.9.2015Ciò posto, la ricorrente provvedeva ad inoltrare all’intermediario ha chiesto che: -in via principale, sia accertato che, stante la documentazione richiestanullità del contratto di fideiussione stipulato con la banca resistente, non è debitrice nei confronti di quest’ultima; -in via subordinata, sia accertato che, il 7 maggio 2018, ha receduto da tale contratto. Il 21.11.2015La banca ha resistito al ricorso, l’intermediario procedeva allo storno dell’importo affermando che: • questo Arbitro non potrebbe pronunciarsi nel merito della transazionecontroversia, motivando in quanto le violazioni dei divieti antitrust allegate dalla ricorrente sarebbero di esclusiva competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa dei Tribunali Ordinari di Milano, Napoli e Roma; • il contratto di fideiussione omnibus stipulato con la procedura ricorrente non sarebbe comunque nullo; • il 19 marzo 2018, a seguito della concessione di charge back sull’acritico rilievo che il cliente “non riconosceva la transazione”. Il 28.11.2015un nuovo finanziamento di € 24.000,00 al debitore principale, la ricorrente presentava reclamoavrebbe dichiarato di tener ferma la fideiussione rilasciata; • alla data del 25 novembre 2019, sostenendo come il debito del debitore principale sarebbe ammontato a € 17.465,00; • non sarebbe stata comunicata a tale debitore alcuna decadenza dal beneficio del termine. Ciò posto, la documentazione inoltratagli dimostrasse la genuinità della transazione contestatabanca resistente ha chiesto che: -in via pregiudiziale, e chiedeva la restituzione dell’importo illegittimamente stornato al netto delle commissioni corrisposte ad Expedia (€ 761,84)il ricorso sia dichiarato inammissibile per materia; -nel merito, il ricorso sia respinto. Chiede cheNella seduta del 26 marzo 2020, accertata l’illegittimità del charge backil Collegio ABF di Roma, l’intermediario provveda alla restituzione dell’importo della transazione al netto delle commissioni (€ 761,84). Con controdeduzioni del 28.04.2016, l’intermediario rileva che il quale era territorialmente competente a seguito dell’inoltro della documentazione da parte della ricorrentepronunciarsi sul ricorso in questione, ha riscontrato l’inosservanza delle modalità deciso di prenotazione convenzionalmente pattuitesottoporne l’esame a questo Collegio, rappresentate dalla procedura ritenendo che la questione della nullità dei contratti stipulati Prenotazione garantita - No-Showa valledi un’intesa anticoncorrenziale sia di particolare importanza e da quella “Advance Deposit Service”. In particolare, per quanto concerne la procedura “Prenotazione garantita - No-Show”, la ricorrente non ha adempiuto agli obblighi informativi nei confronti del cliente. Inoltre, la “cancellation policy” applicata dalla ricorrente prevede l’addebito al cliente dell’intero importo del soggiorno laddove la procedura de qua consente, in caso volendo evitare l’insorgere di cancellazione della prenotazione, l’addebito della sola prima notte di pernottamento. Le modalità di prenotazioni seguite dalla ricorrente non possono nemmeno ricondursi alla procedura (alternativa) denominata “Advance Deposit Service”. L’inadempimento contrattuale della ricorrente ha reso vani i tentativi, pur effettuati dall’intermediario, di respingere le richieste restitutorie del cliente. Lo storno dell’importo della transazione risulta dunque legittimo ai sensi dell’art. 56 cod. conscontrasti interpretativi con altri Collegio territoriali.

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Samples: Fideicommissum Agreement

FATTO. Con ricorso pervenuto il 16/03/2015riferimento ad un contratto di finanziamento mediante cessione del quinto della retribuzione, stipulato in data 15.10.2014 ed estinto anticipatamente, previa emissione di conteggio estintivo del 02/04/2021, la ricorrente, insoddisfatta dell’interlocuzione intercorsa con l’intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all’Arbitro al quale chiede, richiamando i recenti orientamenti della giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, di dichiarare l’intermediario tenuto al rimborso al ricorrente espone della quota parte non goduta degli oneri pro quota e degli interessi maturati a seguito dell’anticipata estinzione del finanziamento, in applicazione del criterio pro rata temporis, per l’importo complessivo di € 2.922,23, oltre interessi legali; in xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx rimanendo l’applicazione del suddetto criterio per i costi ritenuti recurring, chiede una riduzione rapportata al criterio della curva degli interessi per i costi ritenuti up front. Chiede altresì la refusione delle spese per assistenza difensiva quantificate in euro 200,00, e delle spese della procedura per euro 20,00. L’intermediario, costituitosi, si oppone alle pretese della ricorrente ed evidenzia che nell’esercizio in conformità alle disposizioni contrattuali, il cliente ha ottenuto, in sede di conteggio estintivo, il ristoro della sua attività di affittacamere riceveva l’8.8.2015, attraverso il sito Expedia, la prenotazione di un soggiorno presso la propria struttura dal 14 al 20 agosto. Il cliente accettava espressamente la “cancellation policy” indicata sul sito. La ricorrente procedeva dunque a preautorizzare l’importo pattuito (€ 770) sulla carta di credito del cliente. Il 13.8.2015quota non maturata dei costi recurring, vale a dire la “Commissione della mandataria per la gestione del finanziamento”, di cui alla lett. b) del contratto. In merito agli altri costi oggetto di domanda, l’intermediario eccepisce la natura up front delle Commissioni in qualità di mandataria del Finanziatore per il giorno prima dell’arrivo previstoperfezionamento del finanziamento, incluse le spese di istruttoria”” (di cui alla lett. a) e delle “Provvigioni all’intermediario del credito” (di cui alla lett. c), in quanto facenti riferimento all’attività di perfezionamento del finanziamento e già interamente maturati all’atto dell’estinzione. Con specifico riguardo, poi, alla provvigione dell’intermediario del credito richiama, da un lato, il cliente comunicava alla ricorrente la sua intenzione di disdire la prenotazione. La ricorrente, attesa la tardività della richiesta di cancellazione, applicava “testo contrattuale” ed in particolare la “cancellation policy” elegenda esplicativa delle principali nozioni e terminologie dell’operazione”, per l’effettocontenuta nell’allegato al modulo SECCI, provvedeva a chiudere la preautorizzazione sulla carta che fornisce una chiara definizione degli intermediari del credito che intervengono nel processo di credito del clientevendita, ad emettere ricevuta fiscale per un importo di € 770 nonché a corrispondere ad Expedia le commissioni sulla prenotazione ricevuta (€ 8,16)includendovi tanto gli agenti quanto gli intermediari ex art. Il 15.9.2015106 TUB; dall’altro, la ricorrente riceveva dall’intermediario la richiesta definizione di “intermediari del credito” fornita dall’art. 121, comma 1, lett. h), del TUB, dalle “Disposizioni di Trasparenza” emanate dalla Banca d’Italia (cfr. sez. VII, par. 2) e dalla guida della documentazione a supporto della transazione, evidenziando come il cliente avesse contestato la titolarità dell’operazione di pagamento. Banca d’Italia “Il 22.9.2015, e poi nuovamente il 25.9.2015, la ricorrente provvedeva ad inoltrare all’intermediario la documentazione richiesta. Il 21.11.2015, l’intermediario procedeva allo storno dell’importo della transazione, motivando la procedura di charge back sull’acritico rilievo che il cliente “non riconosceva la transazionecredito ai consumatori in parole semplici”. Il 28.11.2015L’intermediario fa presente, la ricorrente presentava reclamoinoltre, sostenendo come la documentazione inoltratagli dimostrasse la genuinità che l’accordo distributivo sottoscritto con l’intermediario ex art. 106 Tuf, circoscrive espressamente l’attività dello stesso alla mera promozione e collocamento del finanziamento, attività tutte che si esauriscono all’atto della transazione contestataconclusione del contratto, e chiedeva la restituzione dell’importo illegittimamente stornato al netto delle commissioni corrisposte ad Expedia (€ 761,84)senza alcuna ulteriore attività successiva nel caso di specie. Chiede chePrecisa, accertata l’illegittimità poi, che le provvigioni all’intermediario del charge backcredito, l’intermediario provveda alla restituzione dell’importo della transazione al netto delle commissioni (€ 761,84). Con controdeduzioni specificamente identificato nell’apposita sezione del 28.04.2016, l’intermediario rileva che a seguito dell’inoltro della documentazione da parte della ricorrente, ha riscontrato l’inosservanza delle modalità di prenotazione convenzionalmente pattuite, rappresentate dalla procedura modulo relativo alle Prenotazione garantita - No-Show” e da quella “Advance Deposit Service”. In particolare, per quanto concerne la procedura “Prenotazione garantita - No-ShowInformazioni europee”, la ricorrente sono state fatturate dall’intermediario stesso non ha adempiuto agli obblighi informativi nei confronti appena concluso il contratto ed erogato il finanziamento e debitamente pagate e pertanto rappresentano costi da escludere dal computo del cliente. Inoltre, la “cancellation policy” applicata dalla ricorrente prevede l’addebito al cliente dell’intero importo costo totale del soggiorno laddove la procedura de qua consentecredito, in caso di cancellazione rimborso anticipato, in quanto non sono determinati unilateralmente dal finanziatore che li gira integralmente a favore di terzi. Sostiene altresì che la voce di costo in esame è stata ampiamente valutata dai Collegi territoriali, ritenendo la stessa di natura up-front anche in caso d’intervento di un intermediario ex art. 106 TUB, ed a sostegno delle sue argomentazioni cita anche diverse decisioni della prenotazionegiurisprudenza di merito. Con riferimento, l’addebito poi, alla richiesta di restituzione degli interessi sulla base del metodo “pro rata temporis”, la resistente precisa che le parti del contratto hanno pattuito un piano di ammortamento “alla francese”, la cui caratteristica è quella di avere “rate costanti, interessi decrescenti e quote di capitale crescente”, come risulta dal Modulo SECCI ricevuto e sottoscritto da parte ricorrente. Da tale modulo sottoscritto non si può non ritenere provata l’adesione del contraente al criterio di rimborso degli interessi secondo la loro ripartizione sul piano di ammortamento. Sostiene che sull’infondatezza del criterio di restituzione degli interessi secondo il metodo “pro rata temporis” si sono espressi anche i Collegi territoriali, e che anche la prevalente giurisprudenza di merito ha fugato ogni dubbio circa la pretesa che il criterio di calcolo degli interessi da restituire possa prescindere dalla particolare costruzione del piano di ammortamento alla francese. Con riferimento poi alla “commissione di estinzione anticipata”, l’intermediario evidenzia che la stessa è stata calcolata nel rispetto delle condizioni contrattuali, essendo corrispondente all'1% del capitale residuo al momento della sola prima notte richiesta di pernottamentoestinzione anticipata, e tenuto altresì conto che la vita residua del contratto era superiore ad un anno. Le modalità Tale indennizzo oltre a rientrare nei limiti previsti normativamente è oggettivamente giustificato dagli adempimenti che insorgono per porre termine a un rapporto di prenotazioni seguite finanziamento e che impegnano diverse strutture. L’intermediario svolge, inoltre, alcune considerazioni critiche proprio in merito alla sentenza Lexitor che ritiene non sarebbe applicabile al caso in esame, in quanto le Direttive europee, secondo la stessa Corte di Giustizia Europea, non hanno efficacia fra privati, come confermato, con specifico riguardo alla sentenza Lexitor, dal Tribunale di Napoli con sentenza n. 10489/2019; che la Direttiva 2008/48/CE, pure nella interpretazione fornita dalla ricorrente sentenza Lexitor, può trovare applicazione diretta nei soli rapporti verticali, non possono nemmeno ricondursi nei rapporti fra privati. Pur consapevole di ciò, il Collegio di coordinamento ABF (con decisione 26525/19) ha ritenuto di poter superare questo principio, interpretando il diritto nazionale in senso conforme ai principi affermati dalla CGUE: l’obbligo di interpretazione conforme, osserva il resistente, è preclusa nel caso in cui la norma interna, come nel caso di specie, sia insanabilmente confliggente con la norma sovranazionale; sostiene che il diritto nazionale (art. 12, comma. 1 delle disposizioni preliminari al Codice Civile) impone al giudice di attenersi anzitutto al “significato proprio delle parole secondo la connessione di esse” e vieta di discostarsi dal tenore letterale di una norma , ove questo sia chiaro (come confermato dalla giurisprudenza di legittimità). Neppure a seguito della sentenza Xxxxxxx è quindi consentito all’interprete di sovvertire la chiarissima lettera dell’art. 125-sexies, comma 1, TUB; afferma che l’esecuzione acritica della sentenza Lexitor condurrebbe alla procedura violazione di principi fondamentali dell’ordinamento comunitario e di quello italiano quali la certezza del diritto, la tutela del legittimo affidamento, la ragionevolezza. Tra l’altro, determinerebbe distorsioni della concorrenza nel mercato unico europeo, considerato che l’applicazione retroattiva dell’interpretazione di cui alla sentenza Lexitor si rifletterebbe in maniera ineguale sui rapporti in essere nei paesi comunitari, a tutto svantaggio degli operatori italiani in ragione del più lungo termine di prescrizione dell’azione di ripetizione (alternativa10 anni) denominata “Advance Deposit Service”rispetto agli altri Paesi europei. L’inadempimento contrattuale della ricorrente ha reso vani L’intermediario aggiunge infine che la sentenza Lexitor, nelle sue stesse parole, è applicabile solo a costi unilateralmente determinati dal finanziatore. D’altra parte, sarebbe in palese contrasto con i tentativiprincipi fondamentali dell’ordinamento civilistico italiano l’obbligo per il finanziatore di rimborsare al cliente costi fatturati da terzi; e che la sua applicazione pedissequa produrrebbe conseguenze paradossali dagli effetti imponderabili: per un decennio, pur effettuati dall’intermediarioinfatti, di respingere la Banca d’Italia avrebbe impartito istruzioni contra legem e come evidenziato dalla nota OAM del 27.01.2020 si avranno danni ingiusti a carico degli intermediari e degli stessi consumatori. L’intermediario conclude chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto le richieste restitutorie del clientericorrente sono infondate in fatto e in diritto. Lo storno dell’importo della transazione risulta dunque legittimo ai sensi dell’art. 56 cod. cons.Tanto premesso, si rileva quanto segue in

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Samples: Financing Agreement

FATTO. Con ricorso pervenuto presentato in data 12 novembre 2020, il 16/03/2015ricorrente ha affermato che, con atto di quietanza consegnato in data 10 ottobre 2016, veniva formalizzata la definizione di tutti i rapporti pendenti inter partes con impegno da parte dell’intermediario alla cancellazione delle ipoteche gravanti sull’immobile di proprietà del ricorrente espone che nell’esercizio e della sua attività ex moglie; che tale accordo era stato concluso con un rappresentante della società X (ora incorporata nell’intermediario resistente) con l’unica finalità di affittacamere riceveva l’8.8.2015procedere spontaneamente alla vendita del bene di proprietà del ricorrente (in comunione con la ex-moglie) al fine di estinguere i contratti di mutuo ***961 e ***289, attraverso all’epoca in essere con l’intermediario resistente; che restava inteso tra le parti che l’eventuale eccedenza rispetto al saldo residuo del mutuo, sarebbe stata consegnata ai venditori-mutuatari; che l’accordo aveva ad oggetto il sito Expedia, la prenotazione conferimento di un soggiorno mandato al servicer di procedere alla vendita bonaria dell’immobile al miglior prezzo di mercato; che, al contrario, ha visto svendere l’immobile al prezzo equivalente del debito residuo al momento in essere con l’intermediario; che, infatti, a fronte di un valore dell’immobile pari a circa € 160.000,00 (doc. 2) quest’ultimo è stato venduto a 87.000,00 euro, oltre le commissioni; che tale risultato, com’è apprezzabile ictu oculi, ha costituito un indubbio vantaggio per l’intermediario al quale ha fatto da contraltare un lucro cessante in capo al contraente–consumatore: infatti, quest’ultimo avrebbe ben potuto vendere l’immobile ad un prezzo più alto rispetto al debito residuo vantato con l’istituto di credito; che, ad ogni modo, a quella data veniva confermato che tutti i rapporti (compresi anche i rapporti di conto corrente sul quale giravano le rate del mutuo) erano definiti; che nel luglio del 2020 – intenzionato a comprare una nuova automobile – veniva a conoscenza di risultare segnalato a sofferenza per complessivi 9.371,00 euro; che, con reclamo del 22 luglio 2020, chiedeva la cancellazione retroattiva delle informazioni illegittimamente segnalate nella Centrale Rischi presso Banca d'Italia perché illegittima per insussistenza dei presupposti formali e sostanziali e – al contempo – avanzava formale richiesta, ai sensi del 119 T.U.B. volta a ottenere copia del contratto di servicing stipulato con la società X al fine di poter dimostrare e quantificare l’illegittimo comportamento posto in essere dalla stessa; copia del contratto di mutuo ***961 e ***289; copia della comunicazione di messa in mora e contestuale segnalazione a sofferenza. Quanto alla richiesta documentale, l’intermediario dirottava il Cliente presso la propria struttura dal 14 al 20 agostofiliale di riferimento; ritenendo insoddisfacente la risposta dell’Intermediario, avanzava un nuovo reclamo in data 1° settembre 2020 (doc. Il cliente accettava espressamente la “cancellation policy” indicata sul sito. La ricorrente procedeva dunque a preautorizzare l’importo pattuito (€ 7706) sulla carta di credito del cliente. Il 13.8.2015, vale a dire il giorno prima dell’arrivo previsto, il cliente comunicava alla ricorrente la sua intenzione di disdire la prenotazione. La ricorrente, attesa la tardività della richiesta di cancellazione, applicava la “cancellation policy” e, per l’effetto, provvedeva a chiudere la preautorizzazione sulla carta di credito del cliente, ad emettere ricevuta fiscale per un importo di € 770 nonché a corrispondere ad Expedia le commissioni sulla prenotazione ricevuta (€ 8,16). Il 15.9.2015, la ricorrente riceveva dall’intermediario reiterando la richiesta della documentazione e chiedendo che gli venisse recapitata a supporto della transazionemezzo pec “dietro pagamento del dovuto che dovrà essere previamente comunicato”. Tale richiesta trova la sua motivazione in quanto attualmente risiede a L*** e, evidenziando come il cliente avesse contestato anche in ossequio alla normativa primaria e secondaria sull’emergenza sanitaria COVID-19, appare più ragionevole ottenere tale documentazione in via telematica; con successiva comunicazione del 24 settembre 2020 l’intermediario confermava quanto già rappresentato nella prima risposta (doc. 7) ovvero di recarsi in filiale; si faceva, comunque, parte diligente prendendo contatti con la titolarità dell’operazione Filiale a mezzo pec in data 5 ottobre 2020, alla quale però non ha mai ricevuto alcuna risposta. La parte ricorrente ha, poi, affermato, in diritto, di pagamento. Il 22.9.2015essere stata oggetto di una erronea segnalazione del ricorrente in Centrale Rischi per mancanza dei presupposti formali e sostanziali, e poi nuovamente il 25.9.2015in quanto la segnalazione a sofferenza riguarda un debito in realtà insussistente in quanto oggetto di accordo con l’istituto segnalante, la prova di tale accordo è da rinvenire nella quietanza consegnata in occasione della vendita dell’immobile in forza del quale la Banca ha promesso la definizione in via bonaria di tutte le pendenze. Peraltro, l’estinzione dell’obbligazione deve essere presunta dal comportamento omissivo dell’istituto di credito che si è ostinato a non produrre alcuna documentazione, nonostante le numerose richieste avanzate sia all’Ufficio Reclami che alla filiale ove il rapporto era stato acceso (peraltro a seguito di espressa indicazione del primo). Altro elemento di fatto dal quale è possibile presumere l’illegittimità della segnalazione per estinzione del debito è la manifestata volontà di non voler consegnare e/o allegare alle risposte dei reclami la comunicazione di messa in mora e preavviso di iscrizione a sofferenza. Infatti, ha sostenuto il ricorrente provvedeva ad inoltrare all’intermediario che la documentazione richiestasituazione economico-patrimoniale del ricorrente non corrisponde affatto alla definizione di sofferenza offerta dalla Circolare di Banca d’Italia (cap. Il 21.11.2015II, l’intermediario procedeva allo storno dell’importo sez. 3, § 9), così come delineata dalla giurisprudenza di legittimità e arbitrale: il ricorrente infatti ricopre un importante ruolo nell’Arma dei Carabinieri, non ha mai avuto alcuna problematica con il ceto bancario e, in generale, con alcun creditore, gode di un ottimo stipendio e conduce una vita senza alcuna privazione nella città di ***. In giurisprudenza è stato precisato che grava sull’intermediario segnalante l’onere di dimostrare, in sede giudiziale, i criteri che hanno giustificato tale appostazione (cfr., ex multis, Tribunle di Napoli del 1° dicembre 2017 e Tribunle di Belluno del 22 marzo 2018). Nel caso di specie la Banca non ha minimamente motivato ed esposto nelle risposte ai reclami le ragioni che hanno giustificato un così grave provvedimento, e, inoltre, non ha ricevuto alcun preavviso di segnalazione e ciò ha impedito di contestare tempestivamente la dichiarata situazione di insolvenza e il credito vantato dall’intermediario. Per la giurisprudenza costante il preavviso costituisce presupposto di validità della transazione, motivando la procedura di charge back sull’acritico rilievo che il cliente “non riconosceva la transazione”. Il 28.11.2015segnalazione a sofferenza in C.R., la ricorrente presentava reclamo, sostenendo come cui omissione giustifica un risarcimento del danno in capo all’odierno ricorrente; l’onere di fornire la documentazione inoltratagli dimostrasse la genuinità prova della transazione contestata, e chiedeva la restituzione dell’importo illegittimamente stornato al netto delle commissioni corrisposte ad Expedia (€ 761,84). Chiede che, accertata l’illegittimità del charge back, l’intermediario provveda alla restituzione dell’importo della transazione al netto delle commissioni (€ 761,84). Con controdeduzioni del 28.04.2016, l’intermediario rileva che a seguito dell’inoltro della documentazione ricezione da parte della ricorrente, ha riscontrato l’inosservanza delle modalità di prenotazione convenzionalmente pattuite, rappresentate dalla procedura “Prenotazione garantita - No-Show” e da quella “Advance Deposit Service”del cliente incombe sull’intermediario segnalante. In particolaremerito al risarcimento del danno patrimoniale e non, per quanto concerne la procedura “Prenotazione garantita - No-Show”il danno patrimoniale, la ricorrente giurisprudenza di legittimità ha precisato che la condanna generica al risarcimento dei danni patrimoniali non richiede sostegno probatorio in ordine all’esistenza in concreto di un danno, ma soltanto l’accertamento di un fatto potenzialmente produttivo di esso (cfr. Cassazione, Sez. I, 26 ottobre 2017, n. 25512), ove, sul danno non patrimoniale, l’orientamento maggioritario in giurisprudenza ha chiarito che il danno da lesione dell’immagine sociale della persona che si vede ingiustamente indicata come insolvente presso la Centrale dei rischi «costituisce un danno reale che deve essere risarcito senza necessità per il danneggiato di fornire la prova della sussistenza» (ex multis Cass. Sez. III, 4 giugno 2007, n. 12929; Cass. Sez. I, 24 maggio 2020, n. 12626). la giurisprudenza più recente, in tema di mezzi di prova utilizzabili, ha altresì chiarito che nel caso in cui venga lamentato un danno, patrimoniale o non patrimoniale, da illegittima segnalazione «È ammessa la prova per presunzioni dell’esistenza del danno, purché le allegazioni siano puntali e complete». (Cass., Sez. III, 15 aprile 2015, n. 7661). Nel caso di specie, l’esistenza del danno è dimostrata dalla circostanza che la segnalazione persiste come minimo dall’ottobre del 2016; che non è mai stata soggetta a rettifiche o segnalazioni ulteriori, neppure telefoniche; che appartiene all’Arma dei Carabinieri, con servizio di alto grado anche in ambasciate estere, ed è sottoposto al Codice disciplinare e di condotta, così come previsto dal D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66, e al Regolamento interno che all’art. 732, comma 6 stabilisce espressamente che: «6. Per il personale dell'Arma dei Carabinieri costituisce grave mancanza disciplinare: […] d) non onorare i debiti o contrarli con persone moralmente o penalmente controindicate.»; che non ha adempiuto agli obblighi informativi nei confronti mai ricevuto un addebito nella sua carriera e attualmente vive in uno stato di profonda angoscia in quanto il recupero forzoso del cliente. Inoltre, la “cancellation policy” applicata dalla ricorrente prevede l’addebito al cliente dell’intero importo del soggiorno laddove la procedura de qua consentecredito viene solitamente notificato anche alla Caserma di appartenenza e tale notifica comporta l’apertura di un procedimento disciplinare; che le conseguenze di tale provvedimento determinano immediatamente una ricaduta negativa in termini di future promozioni o scatti di stipendio; che, in caso tema di cancellazione quantum risarcibile, sulla scorta dei precedenti giurisprudenziali in casi analoghi (cfr. Trib. di Modena 20 marzo 2012 su Resp. Civ., 2012, il danno è da quantificare in una somma pari al debito erroneamente segnalato e, pertanto, in complessivi € 9.371, oltre rivalutazione ed interessi; che, in ogni caso, il ricorrente chiede che il danno non patrimoniale sia quantificato in via equitativa ai sensi del 1226 c.c. Quanto alla mancata consegna della prenotazione, l’addebito della sola prima notte di pernottamento. Le modalità di prenotazioni seguite dalla ricorrente non possono nemmeno ricondursi alla procedura (alternativa) denominata “Advance Deposit Service”. L’inadempimento contrattuale della ricorrente ha reso vani i tentativi, pur effettuati dall’intermediario, di respingere le richieste restitutorie del cliente. Lo storno dell’importo della transazione risulta dunque legittimo documentazione richiesta ai sensi dell’art. 56 cod119 T.U.B., il ricorrente sostiene che, nonostante si sia fatto parte diligente inviando una richiesta scritta alla filiale di Olbia, quest’ultima non ha mai risposto; che la richiesta di documentazione mediante un appuntamento fisico in filiale non solo appare un mero strumento per aggravare di ulteriori costi il Cliente ma, oltretutto, appare irragionevole in virtù della normativa emergenziale sanitaria che impone a tutti i cittadini e, a maggior ragione agli intermediari qualificati, di adottare tutte le misure necessarie per ridurre gli spostamenti e i contatti fisici. consAlla luce di quanto precede, il ricorrente ha chiesto al Collegio la condanna del resistente, previo accertamento della illegittima segnalazione presso la CR, «alla refusione dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti […] quantificati nella misura minima» di 9.371,00 euro, «o di diversa maggiore o minor somma che riterrà di giustizia, oltre alla refusione delle spese del presente ricorso», oltre alla riconsegna della documentazione richiesta con il reclamo del 22 luglio 2020. Nel controdedurre, l’intermediario ha eccepito, in via preliminare, che la propria carenza di legittimazione passiva in quanto il credito è rientrato in una operazione di cessione di crediti pro soluto individuati in blocco perfezionata in data 1/07/2020 in favore di altra società, di cui è stata data notizia mediante pubblicazione in G.U.. Nel merito, ha poi affermato che la correttezza delle segnalazioni effettuate, anche in presenza di trattative con il ricorrente, che confermano come lo stesso fosse perfettamente a conoscenza della propria posizione debitoria avendo già ricevuto a maggio 2015 la comunicazione di costituzione in mora nonché l’avvenuta notifica a suo carico di un atto di precetto e successivamente di un pignoramento immobiliare sin da giugno/luglio 2015; che successivamente, preso atto di precedenti tentativi posti in essere da parte di società mandatarie per il recupero del credito nonché della grave situazione di insolvenza come sopra descritta in forza dell’esecuzione immobiliare avviata ai danni del ricorrente, ha proceduto alla classificazione a sofferenza della posizione in questione nel settembre 2017 in ottemperanza alle vigenti disposizioni normative emanate in materia dalla Banca d’Italia (Circolare 139/1991); che, secondo la giurisprudenza costante dei Collegi ABF, il preavviso di segnalazione a sofferenza nella CR non costituisce condizione di legittimità della segnalazione a sofferenza, ma ha esclusivamente valenza informativa; che, quanto alla presunta dichiarazione liberatoria rilasciata dalla Banca ed allegata al ricorso, la stessa si riferisce solo ai rapporti di mutuo cointestato con altro nominativo e non alle esposizioni derivanti da c/c e carta di credito intestati unicamente al ricorrente; che, per quanto riguarda la richiesta di documentazione, il ricorrente è stato più volte invitato, ma senza esito, a ritirare la documentazione richiesta presso l’Agenzia di competenza, previo pagamento di quanto stabilito dalle norme che regolano la trasparenza bancaria. Da ultimo, in relazione alla richiesta di risarcimento di presunti danni subiti, il ricorrente non ha fornito alcuna prova dell’esistenza e consistenza di tali danni né del nesso di causalità tra il lamentato comportamento della banca e il danno. La resistente ha, quindi, richiesto al Collegio di «dichiarare il ricorso inammissibile per carenza della legittimazione passiva della Banca» e, in subordine, la legittimità della segnalazione in CR. In sede di repliche, il ricorrente ha affermato, per quanto riguarda l’eccezione del difetto di legittimazione passiva, che la stessa appare priva di pregio in quanto il soggetto passivamente legittimato è indubbiamente l’intermediario che ha proceduto alla segnalazione; sulla pendenza di presunte trattative e sulla raccomandata A/R di costituzione in mora, contesta fermamente che vi siano mai state trattative con la società Y, così come affermato da controparte che non fornisce alcuna prova a riguardo; quanto alla raccomandata A/R, non ha mai ricevuto tale comunicazione, né ha mai sottoscritto la cartolina; anzi la documentazione prodotta attesta che dal 27.04.2015 al 17.05.2015 non si trovava a L***; che l’Istituto di Credito, pienamente in possesso di tutte le sottoscrizioni, avrebbe dovuto verificare la corrispondenza della sottoscrizione apposta; che la differenza risulta palese, come è possibile constatare dalla lettura dei documenti che la stessa banca ha prodotto, nonché dalla procura alle liti; disconosce, dunque, la sottoscrizione apposta sulla cartolina e segnala che sta predisponendo esposto/querela contro lo spedizioniere al fine di accertare le responsabilità penali in relazione al fatto accaduto; formula anche una richiesta di indennizzo in quanto tale comportamento gli ha arrecato un grave ed irreparabile danno; in ogni caso, anche a voler considerare che la lettera di messa in mora sia stata correttamente recapitata al destinatario, quest’ultima non costituisce comunque condizione di legittimità della segnalazione; per quanto riguarda la richiesta di documentazione, la resistente ha prodotto documenti estranei all’oggetto della richiesta, che riguarda il contratto di servicing con cui la società X ha provveduto alla contabilizzazione dell’importo di 82.000,00 euro; che gli atti di precetto e di pignoramento prodotti da controparte sono totalmente ininfluenti rispetto all’oggetto del ricorso e sono affetti da un difetto di notifica che, stante la loro natura recettizia, determina la loro invalidità ab origine. Dipoi, a differenza di quanto sostenuto dall’intermediario, il ricorrente ha affermato di aver preso contatti con la filiale di riferimento, come dimostra la comunicazione a mezzo pec del 5 ottobre 2020 cui non è mai seguita alcuna risposta (doc. 12). Da ultimo, quanto alla richiesta risarcitoria, nel rimandare alle considerazioni svolte in sede di ricorso, evidenzia che sia il danno patrimoniale che quello non patrimoniale sono stati dimostrati ed argomentati.

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Samples: Settlement Agreement

FATTO. Con Il ricorrente riferisce quanto segue: − in data 25/03/2013, unitamente al coniuge che ha aderito al presente ricorso pervenuto e su sollecitazione di un promotore di una società ha acquistato un non meglio precisato “diritto di vacanza” al prezzo complessivo di € 14.800,00; − il 16/03/2015contratto subordinava il diritto delle prestazioni dedotte nel contratto alla consegna di un certificato d’iscrizione; − gli acquirenti firmavano due cambiali del rispettivo importo di € 700,00 mentre, per far fronte al finanziamento del residuo importo, si rivolgevano, su indicazione ed invito della società venditrice, a parte resistente, effettuando una domanda di prestito al consumo dell’importo di € 13.700,00; − in data 7 maggio 2013, ambedue i ricorrenti sottoscrivevano il formulario contrattuale, corredato soltanto dal documento di sintesi e dalle condizioni generali, nel quale veniva previsto il finanziamento, in sorte capitale, dell’importo di € 14.872,72 con l’obbligo di restituire 84 rate dell’importo di Euro 280,77 per un totale di € 23.584,68; − alcuni mesi dopo la stipula, la ricorrente espone che nell’esercizio della sua attività società venditrice inoltrava ai ricorrenti il certificato di affittacamere riceveva l’8.8.2015iscrizione ad un club e, attraverso in questa circostanza, i coniugi apprendevano di non avere acquistato alcun diritto vacanza ma di essersi sobbarcati le spese annuali di gestione di uno degli alloggi residenziali affiliati al club; − adivano dunque il sito ExpediaTribunale di Bologna che, la prenotazione con ordinanza del 1 dicembre 2019, all’esito di un soggiorno presso ricorso ex art. 702-bis c.p.c., dichiarava la propria struttura dal 14 al 20 agosto. Il cliente accettava espressamente nullità del contratto di associazione; − la “cancellation policy” indicata sul sito. La ricorrente procedeva dunque a preautorizzare l’importo pattuito declaratoria di nullità del contratto di associazione (€ 770circostanza coperta da giudicato sostanziale) sulla carta comporta la nullità anche del contratto di finanziamento, in virtù del collegamento negoziale tra quest’ultimo e quello di credito al consumo, − il collegamento negoziale è da rinvenirsi implicitamente nell’indicazione, contenuta nel contratto a monte, secondo cui il pagamento del cliente. Il 13.8.2015prezzo concordato sarebbe potuto avvenire tramite un prestito concesso da un “società finanziaria”; − detta previsione trovava riscontro nel contratto di finanziamento, vale a dire in base al quale l’erogazione poteva avvenire con modalità alternative all’accredito sul conto corrente del mutuatario; − la stipula dei due contratti è avvenuta inoltre in maniera contestuale, essendoci stata tra i due una “contiguità temporale” (il giorno prima dell’arrivo previsto25 marzo 2013 il primo, il cliente comunicava alla ricorrente la sua intenzione 7 maggio 2013 il secondo); − ad ogni modo, il contratto di disdire la prenotazionefinanziamento, è “di per sé” nullo per violazione di norma imperativa (l’art. La ricorrente124 T.U.B.), attesa la tardività “perché gli obblighi di cui all’art. 124, comma 3, TUB rientrano “tra gli obblighi di trasparenza informativa a carico della richiesta di cancellazione, applicava la “cancellation policysocietà finanziaria” e, nel nostro caso, non assolvono alla funzione di rendere edotti i consumatori della tipologia di bene di cui hanno richiesto il finanziamento; − altro profilo di nullità discende dall’indeterminatezza dell’oggetto, in quanto ai clienti non era stato consegnato il piano di ammortamento (la parte richiama gli articoli 1346 e 1284 cod. civ., nonché dell’articolo 117 TUB); − la banca deve rimodulare il piano di ammortamento applicando il tasso legale e rimborsare la differenza tra quanto effettivamente corrisposto, che corrisponde all’importo totale previsto (il finanziamento è stato infatti estinto). Pertanto chiede che sia dichiaratA la nullità del contratto di prestito al consumo e riconosciuto il diritto alla ripetizione dell’indebito oggettivo di euro 23.584,68; in via subordinata e previa dichiarazione di nullità del contratto, chiede che sia applicato il tasso sostitutivo (artt. 117 TUB e/o art. 1284 c.c.), con rimborso di euro 22.548,96 o di veriore somma liquidanda. L’intermediario, riepilogando i fatti, eccepisce quanto segue: − nega l’esistenza di un collegamento negoziale ex art. 121 ss. TUB tra contratto di finanziamento e contratto stipulato con la società terza, con cui non sussisterebbe alcun accordo o convenzione; − l’assenza di correlazioni è evidente anche dal fatto che il finanziamento risulta “collocato da altro soggetto in sede diversa”, vi è assenza di contestualità nella sottoscrizione dei due contratti, vi è la differenza tra importo richiesto/finanziato e prezzo del bene acquistato; − il prestito personale per l’effetto, provvedeva a chiudere cui è causa risulta essere stato liquidato in data 09/05/2013 per la preautorizzazione sulla carta di credito del cliente, ad emettere ricevuta fiscale per un importo somma di € 770 nonché a corrispondere ad Expedia le commissioni sulla prenotazione ricevuta 13.700 direttamente sul conto corrente n. ***784 intestato al ricorrente, che ne ha poi liberamente disposto bonificandone una parte (€ 8,1612.104,66) al venditore; − all’atto della stipula il cliente ha dichiarato come finalità “ristrutturazione 1° casa”; − la mancata consegna del piano di ammortamento (inviato ai ricorrenti a seguito del ricorso, n.d.r.) non comporta profili di indeterminatezza dell’oggetto (ai sensi del 1284 C.C.), né di violazione di norme sulla trasparenza, poiché la rata risulta già stata determinata ex ante nel contratto. Quindi conclude per il rigetto del ricorso. Il 15.9.2015ricorrente replica e ribadisce che vi è collegamento fra i due contratti per le motivazioni già addotte in sede di presentazione del ricorso; sottolinea in proposito l’identità tra prezzo e importo finanziato, la ricorrente riceveva dall’intermediario la richiesta della documentazione a supporto della transazione, evidenziando come il cliente avesse contestato la titolarità dell’operazione di pagamento. Il 22.9.2015, e poi nuovamente il 25.9.2015, la ricorrente provvedeva ad inoltrare all’intermediario la documentazione richiesta. Il 21.11.2015, l’intermediario procedeva allo storno dell’importo della transazione, motivando la procedura di charge back sull’acritico rilievo che il cliente “non riconosceva la transazione”. Il 28.11.2015, la ricorrente presentava reclamo, sostenendo come la documentazione inoltratagli dimostrasse la genuinità della transazione contestata, e chiedeva la restituzione dell’importo illegittimamente stornato al netto ove si consideri l’importo delle commissioni corrisposte ad Expedia cambiali sottoscritte (€ 761,841.400,00), nonchè la rilevanza strutturale del piano di ammortamento nell’economia del contratto, indipendentemente dalla natura fissa o variabile del tasso. Chiede cheAggiunge, accertata l’illegittimità quanto al contratto di compravendita del charge backcertificato, l’intermediario provveda alla restituzione dell’importo della transazione che l’art. 7.4 prevede quanto segue: “in ipotesi di recesso, il contratto di concessione del credito eventualmente sottoscritto dal socio per il pagamento parziale o totale del prezzo di iscrizione s’intenderà risolto di diritto, senza il pagamento di alcuna penale né spesa aggiuntiva.”; a parere del ricorrente, tale clausola, benché riferita all’ipotesi del recesso, presuppone necessariamente l’esistenza di un rapporto tra il venditore e la finanziaria, al netto delle commissioni (€ 761,84). Con controdeduzioni del 28.04.2016fine di essere valida ed efficace e, l’intermediario rileva che a seguito dell’inoltro della documentazione quindi, di garantire al consumatore la ripetizione degli importi versati anche da parte della finanziaria. Ad ogni buon conto, sostiene che la finanziaria era a conoscenza di quale fosse l’utilizzo dei propri moduli e che il prestampato “prestito abitare con CPI” in realtà “è stato predisposto proprio per la vendita di prodotti del tipo multiproprietà, oscuratamente descritti con la dicitura PP ristrutturazione 1° casa”. Parte resistente controreplica e ribadisce quanto già affermato in sede di controdeduzioni. Quanto alla supposta identità tra prezzo e importo finanziato, rileva che il primo è pari a € 14.800, mentre il secondo ammonta a € 14.872,72 per una somma direttamente liquidata sul conto del ricorrente di € 13.700, di cui € 12.104,66 versati alla società terza. Sottolinea che l’art. 7.4 del contratto di compravendita del certificato, citato dal ricorrente, ha riscontrato l’inosservanza delle modalità qualifica come meramente “eventuale” il contratto di prenotazione convenzionalmente pattuiteconcessione del credito, rappresentate smentendo in ciò l’ipotesi di collegamento sostenuta dalla procedura “Prenotazione garantita - No-Show” e da quella “Advance Deposit Service”parte istante. In particolare, Respinge le argomentazioni addotte sul modulo utilizzato per quanto concerne la procedura “Prenotazione garantita - No-Show”, la ricorrente non ha adempiuto agli obblighi informativi nei confronti stipula del cliente. Inoltre, la “cancellation policy” applicata dalla ricorrente prevede l’addebito al cliente dell’intero importo del soggiorno laddove la procedura de qua consente, in caso di cancellazione della prenotazione, l’addebito della sola prima notte di pernottamento. Le modalità di prenotazioni seguite dalla ricorrente non possono nemmeno ricondursi alla procedura (alternativa) denominata “Advance Deposit Service”. L’inadempimento contrattuale della ricorrente ha reso vani i tentativi, pur effettuati dall’intermediario, di respingere le richieste restitutorie del cliente. Lo storno dell’importo della transazione risulta dunque legittimo ai sensi dell’art. 56 cod. conscontratto.

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Samples: Contract for Vacation Rights

FATTO. Con ricorso pervenuto il 16/03/2015, la ricorrente espone che nell’esercizio della sua attività di affittacamere riceveva l’8.8.2015, attraverso il sito Expedia, la prenotazione di un soggiorno presso la propria struttura dal 14 al 20 agosto. Il cliente accettava espressamente la “cancellation policy” indicata sul sito. La ricorrente procedeva dunque a preautorizzare l’importo pattuito (€ 770) sulla carta di credito del cliente. Il 13.8.2015, vale a dire il giorno prima dell’arrivo previsto, il cliente comunicava alla ricorrente la sua intenzione di disdire la prenotazione. La ricorrente, attesa premesso di aver sottoscritto con l’intermediario due distinti contratti di finanziamento, ambedue estinguibili in 120 rate mensili, con decorrenza da ottobre 2014, riferisce quanto segue: in occasione dell’accensione del primo finanziamento, nr. ***516, provvedeva al pagamento di € 10.361,04 a titolo di interessi e di € 600,00 a titolo di spese d’istruttoria; il suddetto finanziamento veniva estinto anticipatamente nel novembre 2018, in corrispondenza della rata nr. 50, con conseguente riduzione degli interessi pari ad € 3.965,76; in occasione dell’accensione del secondo prestito, nr. ***517, la tardività stessa provvedeva al pagamento di € 5.074,64 a titolo di interessi e di € 600,00 a titolo di spese d’istruttoria; il suddetto finanziamento veniva estinto anticipatamente nel giugno 2020, in corrispondenza della richiesta rata nr. 69, con conseguente riduzione degli interessi pari ad € 1.103,01. Evidenzia che con riguardo ad entrambi i rapporti non le venivano restituite integralmente le spese non maturate fino alla scadenza dei contratti. Ricorda che, in proposito, la sentenza della CGUE dell’11/09/2019, causa C-383/18, ha stabilito che in sede di cancellazioneestinzione anticipata spetta al cliente una proporzionale restituzione del costo totale del credito, applicava la “cancellation policy” ecompresi i costi che non dipendono dalla durata del contratto; che in maniera conforme si è espresso anche il Collegio di Coordinamento ABF (cfr. dec. 525/2019). Precisato di aver esperito infruttuosamente i reclami relativi ai rapporti in questione, chiede il rimborso dei seguenti importi: € 230,64, per l’effettole spese di istruttoria relative al contratto n. **516; € 130,44, provvedeva a chiudere la preautorizzazione sulla carta per le spese di credito istruttoria relative al contratto n. **517; oltre € 20,00 per le spese di procedura. L’intermediario, nelle controdeduzioni, conferma che, con lettere di reclamo del cliente, ad emettere ricevuta fiscale per un importo di € 770 nonché a corrispondere ad Expedia le commissioni sulla prenotazione ricevuta (€ 8,16). Il 15.9.201512/10/2020, la ricorrente riceveva dall’intermediario Cliente chiedeva il rimborso delle spese di istruttoria non godute a seguito dell’estinzione anticipata di due finanziamenti, nr. **516 e nr. **517, rispettivamente in corrispondenza della rata n. 50 e della rata n. 69; precisa che tali spese non sono state rimborsate in quanto legate ad attività svolte in una fase antecedente e prodromica alla concessione del finanziamento; afferma che la richiesta pronuncia della documentazione a supporto della transazione, evidenziando come il cliente avesse contestato la titolarità dell’operazione Corte di pagamento. Il 22.9.2015Giustizia Europea non ha efficacia diretta negli ordinamenti nazionali, e poi nuovamente sarebbe limitata al rimborso dei soli costi dovuti per la vita residua del contratto, tra cui non rientra il 25.9.2015costo per istruttoria. Ciò premesso, la ricorrente provvedeva ad inoltrare all’intermediario la documentazione richiesta. Il 21.11.2015, l’intermediario procedeva allo storno dell’importo della transazione, motivando la procedura di charge back sull’acritico rilievo che il cliente “non riconosceva la transazione”. Il 28.11.2015, la ricorrente presentava reclamo, sostenendo come la documentazione inoltratagli dimostrasse la genuinità della transazione contestata, e chiedeva la restituzione dell’importo illegittimamente stornato al netto delle commissioni corrisposte ad Expedia (€ 761,84). Chiede che, accertata l’illegittimità del charge back, l’intermediario provveda alla restituzione dell’importo della transazione al netto delle commissioni (€ 761,84). Con controdeduzioni del 28.04.2016, l’intermediario rileva che a seguito dell’inoltro della documentazione da parte della ricorrente, ha riscontrato l’inosservanza delle modalità di prenotazione convenzionalmente pattuite, rappresentate dalla procedura “Prenotazione garantita - No-Show” e da quella “Advance Deposit Service”. In particolare, per quanto concerne la procedura “Prenotazione garantita - No-Show”, la ricorrente non ha adempiuto agli obblighi informativi nei confronti del cliente. Inoltre, la “cancellation policy” applicata dalla ricorrente prevede l’addebito al cliente dell’intero importo del soggiorno laddove la procedura de qua consente, in caso di cancellazione della prenotazione, l’addebito della sola prima notte di pernottamento. Le modalità di prenotazioni seguite dalla ricorrente non possono nemmeno ricondursi alla procedura (alternativa) denominata “Advance Deposit Service”. L’inadempimento contrattuale della ricorrente ha reso vani i tentativi, pur effettuati dall’intermediario, chiede di respingere le richieste restitutorie del cliente. Lo storno dell’importo della transazione risulta dunque legittimo ai sensi dell’art. 56 cod. consil ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.

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Samples: Financing Agreement

FATTO. Con ricorso pervenuto in data 04.04.2017, il 16/03/2015ricorrente espone che: a) in seguito alla presentazione di un project financing avente ad oggetto la riqualificazione urbana delle aree di parcheggi e servizi in un Comune, si rivolgeva all’intermediario A per ottenere assistenza circa la possibilità di accedere ai fondi di cui alla legge 662/1996, necessari alla realizzazione dle progetto; b) dopo avere intrattenuto contatti con il predetto intermediario, in data 15.11.2016 stipulava un contratto di mandato di intermediazione creditizia che prevedeva il pagamento di € 3.000,00 a titolo di spese di istruttoria; c) la suddetta istruttoria non poteva essere avviata al momento della stipula del contratto perché la ricorrente espone che nell’esercizio della sua attività non aveva ancora ottenuto la qualifica di affittacamere riceveva l’8.8.2015“concessionario” prevista per l’aggiudicazione del progetto: d) data l’impossibilità di procedere all’istruttoria veniva consegnato all’intermediario A un assegno, attraverso il sito Expedia, la prenotazione di un soggiorno presso la propria struttura dal 14 al 20 agosto. Il cliente accettava espressamente la “cancellation policy” indicata tratto sul sito. La ricorrente procedeva dunque a preautorizzare l’importo pattuito (€ 770) sulla carta di credito del cliente. Il 13.8.2015, vale a dire il giorno prima dell’arrivo previsto, il cliente comunicava conto intestato alla ricorrente pari a € 3.000,00 “a garanzia del mandato sottoscritto”; e) questo assegno veniva emesso senza l’indicazione della data, concordando che il pagamento della somma ivi indicata sarebbe avvenuto solo dopo la sua intenzione conclusione del procedimento amministrativo di disdire la prenotazione. La ricorrente, attesa la tardività della richiesta di cancellazione, applicava la “cancellation policy” e, per l’effetto, provvedeva a chiudere la preautorizzazione sulla carta di credito del cliente, ad emettere ricevuta fiscale per un importo di € 770 nonché a corrispondere ad Expedia le commissioni sulla prenotazione ricevuta (€ 8,16). Il 15.9.2015, la aggiudicazione; f) Intorno al 14.12.16 il ricorrente riceveva dall’intermediario la richiesta comunicazione da parte dell’intermediario B (banca trattaria) della documentazione a supporto della transazione, evidenziando come il cliente avesse contestato la titolarità dell’operazione di pagamento. Il 22.9.2015, e poi nuovamente il 25.9.2015, la ricorrente provvedeva ad inoltrare all’intermediario la documentazione richiesta. Il 21.11.2015, l’intermediario procedeva allo storno dell’importo della transazione, motivando la procedura di charge back sull’acritico rilievo che il cliente “non riconosceva la transazione”. Il 28.11.2015, la ricorrente presentava reclamo, sostenendo come la documentazione inoltratagli dimostrasse la genuinità della transazione contestata, e chiedeva la restituzione dell’importo illegittimamente stornato al netto delle commissioni corrisposte ad Expedia (€ 761,84). Chiede che, accertata l’illegittimità del charge back, l’intermediario provveda alla restituzione dell’importo della transazione al netto delle commissioni (€ 761,84). Con controdeduzioni del 28.04.2016, l’intermediario rileva che a seguito dell’inoltro della documentazione negoziazione dell’assegno in questione; g) dopo diversi solleciti da parte della ricorrente, ha riscontrato l’inosservanza delle modalità di prenotazione convenzionalmente pattuiteil 29.12.16, rappresentate dalla procedura “Prenotazione garantita - No-Show” e da quella “Advance Deposit Service”. In particolare, per quanto concerne la procedura “Prenotazione garantita - No-Show”l’intermediario A richiamava il titolo negoziato; h) in virtù dei suddetti accordi intercorsi con l’intermediario A, la ricorrente non aveva provveduto a rendere disponibile la provvista per il pagamento dell’assegno a questi rilasciato; i) l’intermediario A aveva avviato l’istruttoria volta all’ottenimento del finanziamento senza preavviso alla ricorrente; l) nel frattempo, l’intermediario B richiedeva la quietanza liberatoria per non procedere all’iscrizione in C.A.I. per mancanza di provvista; m) per ottenere la quietanza liberatoria la ricorrente è stata costretta a pagare € 1.500,00 a titolo di indennizzo all’intermediario A; che tale quietanza non presentava tutti i requisiti previsti per la sua validità; n) l’intermediario B, nonostante il richiamo dell’assegno, ha adempiuto agli obblighi informativi nei confronti del cliente. Inoltreproceduto all’iscrizione al C.A.I. Pertanto, la “cancellation policy” applicata dalla ricorrente prevede l’addebito al cliente dell’intero importo del soggiorno laddove chiede la procedura de qua consentecondanna dell’intermediario A per il comportamento scorretto, in caso all’intermediario B di effettuare la cancellazione della prenotazione, l’addebito della sola prima notte di pernottamento. Le modalità di prenotazioni seguite dalla ricorrente non possono nemmeno ricondursi alla procedura (alternativa) denominata “Advance Deposit Service”. L’inadempimento contrattuale della ricorrente ha reso vani i tentativi, pur effettuati dall’intermediario, di respingere le richieste restitutorie del cliente. Lo storno dell’importo della transazione risulta dunque legittimo ai sensi dell’art. 56 cod. conssegnalazione al CAI e la condanna al risarcimento e/o restituzione delle somme ingiustamente pagate.

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Samples: Project Financing Agreement