Common use of FATTO Clause in Contracts

FATTO. Le società Alfa e Beta hanno agito con ricorso ex art. 700-669 bis c.p.c., congiuntamente o alternativamente, quali lessor e lessee, per il rilascio dell’immobile occupato illegittimamente dalla società Gamma, essendo stato risolto il contratto di locazione finanziaria a causa dell’inadempimento della società Delta, la quale aveva affittato l’azienda alla società Gamma a insaputa della società di leasing. Il ricorso cautelare ante causam è stato accolto dal Tribunale di Ancona per quanto concerne la pretesa della sola società di leasing, unica legittimata ad agire in quanto proprietaria del bene. Contro l’ordinanza cautelare è stato proposto reclamo dalla società Gamma ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c., il quale è stato respinto dal Tribunale di Ancona in composizione collegiale. Avverso l’ordinanza emessa in sede di reclamo cautelare la società Gamma ha proposto ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., deducendo che tale provvedimento aveva carattere definitivo e decisorio, come si desumeva dalla condanna alle spese processuali della fase cautelare contenuta nell’ordinanza, nonché dal fatto che l’introduzione del giudizio di merito rappresentava una mera facoltà per le parti e non un obbligo, stante l’efficacia anticipatoria del provvedimento. Inoltre, Gamma ha rilevato che l’ordinanza, incidendo sul terreno di diritti soggettivi, è idonea a causare un pregiudizio irreparabile alla società ricorrente e a divenire cosa giudicata.

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FATTO. Le società Alfa Il ricorrente lamenta l’illegittima chiusura del conto corrente a sé intestato da parte dell’intermediario resistente, in quanto sarebbe avvenuta senza un giustificato motivo. La chiusura del conto - avvenuta nell’agosto 2015 - era stata preceduta da una comunicazione nel mese di luglio, nella quale l’intermediario resistente si limitava a riferire che, a seguito di verifiche effettuate sulla “gestione del conto”, non era più possibile la prosecuzione del rapporto. Con una seconda nota, l’intermediario comunicava l’avvenuta chiusura del conto corrente. Tanto premesso, il ricorrente ha chiesto all’ABF che l’intermediario resistente comunichi le motivazioni della chiusura del conto corrente. L’intermediario, nelle controdeduzioni, afferma che il recesso sarebbe avvenuto per una giusta causa; in particolare, fa presente che nello svolgimento della propria attività di analisi e Beta hanno agito monitoraggio, ai sensi del D.lgs. n. 231/2007 (normativa antiriciclaggio), aveva evidenziato una “gestione anomala” del conto corrente intestato al ricorrente, ostativa alla regolare prosecuzione del rapporto. In ogni caso, dichiara di aver comunicato la chiusura del conto corrente “con ricorso ex art. 700-669 bis c.p.c.un congruo e ragionevole preavviso”, congiuntamente o alternativamenteprecisando anche le conseguenze da ciò derivanti (estinzione dei servizi aggiuntivi, quali lessor e lessee, revoca dei servizi per il rilascio dell’immobile occupato illegittimamente dalla società Gammapagamento di utenze, essendo stato risolto accredito di stipendio, pensioni e similari). Pertanto, ritiene di aver operato secondo correttezza e buona fede nonché in conformità con i doveri di diligenza professionale e chiede il contratto di locazione finanziaria a causa dell’inadempimento della società Delta, la quale aveva affittato l’azienda alla società Gamma a insaputa della società di leasing. Il ricorso cautelare ante causam è stato accolto dal Tribunale di Ancona per quanto concerne la pretesa della sola società di leasing, unica legittimata ad agire in quanto proprietaria rigetto del bene. Contro l’ordinanza cautelare è stato proposto reclamo dalla società Gamma ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.cricorso., il quale è stato respinto dal Tribunale di Ancona in composizione collegiale. Avverso l’ordinanza emessa in sede di reclamo cautelare la società Gamma ha proposto ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., deducendo che tale provvedimento aveva carattere definitivo e decisorio, come si desumeva dalla condanna alle spese processuali della fase cautelare contenuta nell’ordinanza, nonché dal fatto che l’introduzione del giudizio di merito rappresentava una mera facoltà per le parti e non un obbligo, stante l’efficacia anticipatoria del provvedimento. Inoltre, Gamma ha rilevato che l’ordinanza, incidendo sul terreno di diritti soggettivi, è idonea a causare un pregiudizio irreparabile alla società ricorrente e a divenire cosa giudicata.

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FATTO. Le società Alfa La parte ricorrente lamenta l’omesso invio del preavviso di segnalazione a sofferenza presso la Centrale dei Rischi e Beta hanno agito con ricorso ex arti SIC. 700-669 bis c.p.c.Rappresenta che, congiuntamente o alternativamentenonostante l’intervento di un accordo transattivo, quali lessor e lesseel’intermediario si rifiuta di rettificare le segnalazioni. Riferisce di aver subito, per il rilascio dell’immobile occupato illegittimamente dalla società Gamma, essendo stato risolto il contratto di locazione finanziaria a causa dell’inadempimento di tali iscrizioni, un danno patrimoniale, derivante dall’impossibilità di accedere al credito: in particolare, lamenta il mancato ottenimento di un mutuo fondiario “con perdita del nuovo alloggio aggravato dalla scadenza storica della società Deltalocazione in corso”. Xxxxxxx altresì di aver subito un danno non patrimoniale, la quale aveva affittato l’azienda conseguente alla società Gamma a insaputa compromissione della società propria reputazione. Chiede pertanto il risarcimento del danno, patrimoniale e reputazionale, quantificato in “non meno di leasing€ 50.000 omnia”. Il ricorso cautelare ante causam L’intermediario resistente afferma che il cliente è stato accolto dal Tribunale informato della segnalazione a sofferenza in CR con nota del 17/07/2015 e che la segnalazione origina da un insoluto di Ancona per quanto concerne la pretesa della sola società circa € 22.000 relativo a due contratti di leasing, unica legittimata ad agire in quanto proprietaria del bene. Contro l’ordinanza cautelare è stato proposto reclamo dalla società Gamma ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c., il quale è stato respinto dal Tribunale di Ancona in composizione collegiale. Avverso l’ordinanza emessa in sede di reclamo cautelare la società Gamma ha proposto ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., deducendo che tale provvedimento aveva carattere definitivo e decisorio, come si desumeva dalla condanna alle spese processuali della fase cautelare contenuta nell’ordinanza, nonché dal fatto che l’introduzione del giudizio di merito rappresentava una mera facoltà per le parti e non un obbligo, stante l’efficacia anticipatoria del provvedimento. Inoltre, Gamma ha rilevato che l’ordinanza, incidendo sul terreno di diritti soggettivi, è idonea a causare un pregiudizio irreparabile alla società ricorrente conto corrente ordinario e a divenire cosa giudicata.un prestito personale. Tale posizione debitoria risulta essere stata definita mediante apposito accordo transattivo del dicembre 2016, “con una perdita a carico della Banca di circa € 8.000”; l’andamento della posizione sarebbe pertanto “assolutamente coerente nella Centrale Rischi […] con

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FATTO. Le società Alfa Con ricorso presentato in data 11 gennaio 2021, il ricorrente esponeva di aver stipulato con l’odierna resistente un contratto di prestito con cessione del quinto dello stipendio da restituire in centoventi rate mensili da 324,00 euro ciascuna. Nel maggio 2020, alla scadenza della quarantottesima rata, il ricorrente provvedeva ad estinguere anticipatamente il finanziamento, ma ritenendo incongrua la somma liquidata in conteggio estintivo, inviava lettera di reclamo all’intermediario domandando la restituzione della quota non maturata delle voci di costo connesse al finanziamento. Esperito infruttuosamente il reclamo, presentava quindi ricorso a questo Xxxxxxx chiedendo restituzione della quota residua delle commissioni e Beta hanno agito con ricorso ex art. 700-669 bis c.p.c.degli oneri a vario titolo corrisposti al netto di quanto già retrocesso, congiuntamente o alternativamente, quali lessor e lesseecalcolati secondo il criterio pro rata temporis, per un ammontare complessivo di 966,43 euro, oltre agli interessi legali. Costituendosi nel procedimento, l’intermediario resistente l’intermediario resistente si difendeva eccependo, in via preliminare, l’inapplicabilità della Dir. 2008/48/CE per come interpretata dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea con la sentenza dell’11 settembre 2019; nel merito eccepiva l’avvenuta sottoscrizione, da parte del cliente, di quietanza liberatoria, con cui egli ha dichiarato di aver ricevuto dall’intermediario il rilascio dell’immobile occupato illegittimamente dalla società Gammarimborso della quota non goduta delle commissioni ripetibili in conseguenza dell’estinzione anticipata, essendo stato risolto abdicando, con effetti estintivi, alla pretesa di ricevere ulteriori somme; deduceva infine la correttezza dei conteggi xxxxxxxxx, sosteneva di avere già rimborsato tutto quanto dovuto in base alle previsioni contrattuali e concludeva chiedendo all’Arbitro il contratto rigetto di locazione finanziaria a causa dell’inadempimento della società Delta, la quale aveva affittato l’azienda alla società Gamma a insaputa della società tutte le richieste di leasing. Il ricorso cautelare ante causam è stato accolto dal Tribunale di Ancona per quanto concerne la pretesa della sola società di leasing, unica legittimata ad agire in quanto proprietaria del bene. Contro l’ordinanza cautelare è stato proposto reclamo dalla società Gamma ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.cparte ricorrente., il quale è stato respinto dal Tribunale di Ancona in composizione collegiale. Avverso l’ordinanza emessa in sede di reclamo cautelare la società Gamma ha proposto ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., deducendo che tale provvedimento aveva carattere definitivo e decisorio, come si desumeva dalla condanna alle spese processuali della fase cautelare contenuta nell’ordinanza, nonché dal fatto che l’introduzione del giudizio di merito rappresentava una mera facoltà per le parti e non un obbligo, stante l’efficacia anticipatoria del provvedimento. Inoltre, Gamma ha rilevato che l’ordinanza, incidendo sul terreno di diritti soggettivi, è idonea a causare un pregiudizio irreparabile alla società ricorrente e a divenire cosa giudicata.

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FATTO. Con ricorso del 6 Aprile 2011, la ricorrente, un consumatore, rappresentata da uno «studio di consulenza stragiudiziale», ha esposto di avere stipulato con l’intermediario un’apertura di credito. Cessato il rapporto, nel Marzo 2010 l’intermediario aveva ottenuto decreto ingiuntivo contro la ricorrente per € 11.299,54, sulla base del quale nel Dicembre 2010 aveva ottenuto dal Giudice dell’Ufficio Tavolare presso il Tribunale di Rovereto decreto che ordinava l’intavolazione d’ipoteca su immobile della ricorrente. Il 18 Febbraio 2011 la ricorrente e l’intermediario addivenivano ad una transazione, in forza della quale l’una era obbligata a pagare all’altro Euro 9.800, in tre rate, la prima delle quali montava a Euro 8.000; al pagamento di tale somma, l’intermediario avrebbe dovuto provvedere senza indugio a depositare istanza di cancellazione dell’ipoteca, a proprie spese. Ricevuto il pagamento della prima rata, tuttavia, l’intermediario aveva presentato al conservatore del Libro Fondiario una richiesta di cancellazione con sottoscrizione non autenticata, che perciò non veniva accolta. Solo il 9 Marzo 2011, «dopo numerosi solleciti» da parte dell’istante, l’intermediario faceva cancellare l’ipoteca, depositando richiesta ricevuta da notaio. Le società Alfa e Beta hanno agito con ricorso ex artrelative spese, però, venivano fatte pagare dalla ricorrente. 700-669 bis c.p.c.Questa, congiuntamente o alternativamenteinoltre, quali lessor e lessee, per il rilascio dell’immobile occupato illegittimamente dalla società Gamma, essendo stato risolto il contratto di locazione finanziaria a causa dell’inadempimento del ritardo nella cancellazione dell’ipoteca, si era «vista decadere la firma a Rogito della società Delta, la quale aveva affittato l’azienda alla società Gamma a insaputa della società compravendita immobiliare di leasing. Il ricorso cautelare ante causam è stato accolto dal Tribunale di Ancona per quanto concerne la pretesa della sola società di leasing, unica legittimata ad agire in quanto proprietaria del bene. Contro l’ordinanza cautelare è stato proposto reclamo dalla società Gamma ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c€ 280.000,00»., il quale è stato respinto dal Tribunale di Ancona in composizione collegiale. Avverso l’ordinanza emessa in sede di reclamo cautelare la società Gamma ha proposto ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., deducendo che tale provvedimento aveva carattere definitivo e decisorio, come si desumeva dalla condanna alle spese processuali della fase cautelare contenuta nell’ordinanza, nonché dal fatto che l’introduzione del giudizio di merito rappresentava una mera facoltà per le parti e non un obbligo, stante l’efficacia anticipatoria del provvedimento. Inoltre, Gamma ha rilevato che l’ordinanza, incidendo sul terreno di diritti soggettivi, è idonea a causare un pregiudizio irreparabile alla società ricorrente e a divenire cosa giudicata.

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FATTO. Le società Alfa contestazioni e Beta hanno agito con domande avanzate in ricorso ex art. 700-669 bis c.p.c., congiuntamente o alternativamente, quali lessor e lessee, per il rilascio dell’immobile occupato illegittimamente sono integralmente fondate sulle risultanze di una perizia svolta da un esperto appositamente incaricato dalla società Gamma, essendo stato risolto ricorrente. Il perito riferisce innanzitutto che il contratto di locazione finanziaria a causa dell’inadempimento della società Delta, la quale aveva affittato l’azienda alla società Gamma a insaputa della società di leasing. Il ricorso cautelare ante causam conto corrente oggetto dell’analisi è stato accolto acceso in data 20/12/2010 presso la banca resistente; in pari data, quest’ultima concedeva alla cliente un fido ordinario per l’importo di € 30.000,00, poi incrementato a € 35.000,00 a far data dal Tribunale 5/6/2012. Afferma poi di Ancona per quanto concerne avere svolto le proprie rilevazioni sulla base degli estratti conto, disponibili a far data dal IV trimestre 2010, e in assenza del contratto originariamente stipulato, non prodotto dalla banca resistente. Tanto premesso, il consulente rileva innanzitutto l’applicazione al rapporto di interessi in misura superiore al tasso soglia. Nella ripetuta indisponibilità del contratto, asserisce la pretesa della sola società di leasingmancata pattuizione del tasso ultralegale e propugna il ricalcolo degli interessi in linea con il rendimento dei BOT, unica legittimata ad agire in quanto proprietaria del bene. Contro l’ordinanza cautelare è stato proposto reclamo dalla società Gamma ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c.117 TUB. In subordine, il quale perito lamenta: - l’applicazione di interessi anatocistici. Consapevole, tuttavia, che il conto corrente è stato respinto acceso in data successiva all’emanazione della Delibera CICR del 9 febbraio 2009, pare limitare le proprie contestazioni al periodo successivo al 1° gennaio 2014, quando - modificato l’art. 120 TUB – è stata de facto ripristinata “l’inderogabilità dell’art. 1283 c.c.”: l’esponente conclude pertanto per l’illegittimità della capitalizzazione periodica degli interessi passivi, a far data dal Tribunale I° trimestre 2014. - l’applicazione di Ancona commissioni e costi ulteriori agli interessi, non specificamente pattuiti nella misura e nella periodicità e che, in composizione collegialeogni caso, risultano privi di causa e indeterminati nelle modalità di calcolo. Avverso l’ordinanza emessa L’esponente si sofferma, in particolare, sulla commissione di istruttoria veloce, addebitata nel periodo in osservazione per un importo complessivo di € 20.850,00: richiama in proposito la giurisprudenza dell’ABF, che non ha mancato di sottolineare come la CIV costituisca remunerazione di una specifica attività della banca e debba quindi essere onere di quest’ultima dimostrare di avere compiuto l’istruttoria veloce per ogni singolo sconfinamento; - l’applicazione di “interessi” in misura eccedente le soglie vigenti trimestre per trimestre, fissate ai sensi della legge n. 108/1996. Al riguardo, il perito disserta sulle modalità di calcolo dell’indice di costo, rilevando come anche la Cassazione penale abbia ritenuto valida la formula che rapporta tutti gli oneri, interessi e commissioni, all’utilizzato; nondimeno, dichiara di avere adottato nelle verifiche eseguite, in relazione al conto corrente della società ricorrente, la metodologia indicata nelle istruzioni per la rilevazione del TEGM, dettate dalla Banca d’Italia, riportando a denominatore, per la parte commissioni, l’accordato, anziché i numeri debitori. L’analisi svolta ha certificato, in ogni caso, che, per tutti i trimestri dal 31/3/2012 al 31/12/2015, il rapporto è stato connotato da deficienze usurarie, con un “debordo” quantificato complessivamente in € 16.768,00. A comprova, l’esponente produce elaborazioni sintetiche effettuate su foglio di calcolo. Sulla base di ciò il ricorrente si rivolge all’Arbitro per ottenere la restituzione degli interessi e delle competenze illecitamente addebitate, che nella perizia quantifica in € 49.926,70. In sede di reclamo cautelare controdeduzioni, la società Gamma ha proposto ricorso straordinario per cassazione ex artbanca resistente si oppone, con ampie argomentazioni, alle contestazioni relative alla presunta violazione del divieto di anatocismo. 111Puntualizza innanzitutto che il contratto a suo tempo stipulato prevede espressamente una clausola in forza della quale i rapporti di dare e avere sono chiusi contabilmente alla fine di ogni trimestre e con le medesime scadenze vengono liquidati e capitalizzati – in piena conformità alle norme dettate dalla Delibera CICR del 9 febbraio 2009 – gli interessi attivi e passivi. Per il periodo successivo alla modifica dell’art. 120 TUB, comma 7intervenuta con legge n. 143/2013 e poi emendata con legge n. 49/2016, Costla resistente sostiene che la norma primaria non fosse immediatamente applicabile e necessitasse di attuazione con apposito provvedimento del CICR. In tale attesa, avrebbe dovuto, secondo quanto sostenuto nelle controdeduzioni, trovare applicazione ultrattiva la normativa secondaria dettata con la Delibera del 9 febbraio 2009, secondo quanto statuito dall’art. 161 TUB. In merito agli ulteriori rilievi mossi dalla ricorrente, la banca si limita a dichiarare di non condividere le metodologie utilizzate dal perito di parte. La resistente chiede pertanto all’Arbitro di non accogliere il ricorso., deducendo che tale provvedimento aveva carattere definitivo e decisorio, come si desumeva dalla condanna alle spese processuali della fase cautelare contenuta nell’ordinanza, nonché dal fatto che l’introduzione del giudizio di merito rappresentava una mera facoltà per le parti e non un obbligo, stante l’efficacia anticipatoria del provvedimento. Inoltre, Gamma ha rilevato che l’ordinanza, incidendo sul terreno di diritti soggettivi, è idonea a causare un pregiudizio irreparabile alla società ricorrente e a divenire cosa giudicata.

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FATTO. Le società Alfa e Beta hanno agito 1. Con sentenza n. 29 del 18 gennaio 2011 il T.A.R. per l’Xxxxxx Xxxxxxx ha dichiarato in parte inammissibile per difetto di giurisdizione, in parte infondato, con ricorso ex art. 700-669 bis c.p.c., congiuntamente o alternativamente, quali lessor e lessee, per il rilascio dell’immobile occupato illegittimamente dalla società Gamma, essendo stato risolto il contratto di locazione finanziaria a causa dell’inadempimento della società Delta, la quale aveva affittato l’azienda alla società Gamma a insaputa della società di leasing. Il ricorso cautelare ante causam è stato accolto dal Tribunale di Ancona per quanto concerne la pretesa della sola società di leasing, unica legittimata ad agire in quanto proprietaria del bene. Contro l’ordinanza cautelare è stato proposto reclamo dalla società Gamma ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c., il quale è stato respinto dal Tribunale di Ancona in composizione collegiale. Avverso l’ordinanza emessa in sede di reclamo cautelare la società Gamma ha proposto ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., deducendo che tale provvedimento aveva carattere definitivo e decisorio, come si desumeva dalla condanna alle spese processuali di giudizio, il ricorso presentato dai xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx e Xxxxx Xxxxxx quali comproprietari di un appezzamento di terreno ubicato nel Comune di Sasso Marconi per asserito inadempimento da parte della fase cautelare contenuta nell’ordinanzasocietà Autostrade per l’Italia s.p.a. (d’ora in avanti per comodità solo società Autostrade) dell’accordo intercorso nell’ambito di un procedimento di espropriazione per pubblica utilità. Ciò in quanto l’accertamento del mancato adempimento degli obblighi derivanti dalla cessione volontaria di beni e di immobili, nonché dal fatto che l’introduzione a prescindere dalla forma attribuita all’accordo, ricadrebbe comunque nella giurisdizione del giudizio di merito rappresentava una mera facoltà per le parti e non un obbligogiudice ordinario. D’altro canto, stante l’efficacia anticipatoria anche il lamentato pagamento solo parziale del provvedimento. Inoltrecorrispettivo pattuito, Gamma ha rilevato che l’ordinanza, incidendo sul terreno di diritti soggettiviessendo rivendicazione comunque inerente alla commisurazione dell’indennizzo, è idonea a causare un pregiudizio irreparabile questione devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice ordinario, giusta la previsione in tal senso dell’art. 133, lett. g), c.p.a. Le ulteriori denunciate inadempienze ad obblighi di facere da parte della società ricorrente e a divenire cosa giudicataAutostrade, di fatto non sarebbero tali, in quanto dalla genericità della loro formulazione non poteva discendere alcun vincolo effettivo.

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FATTO. Le società Alfa Con ricorso presentato in data 29 gennaio 2021, la ricorrente esponeva di aver stipulato con l’odierno resistente un contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio per un montante di 14.880,00 euro da restituire in novantasei rate mensili da 155,00 euro ciascuna. Nel novembre 2016, alla scadenza della trentanovesima rata, la ricorrente provvedeva ad estinguere anticipatamente il finanziamento, ma ritendo incongrue le somme liquidate nel conteggio estintivo, inviava lettera di reclamo all’intermediario, domandando la restituzione della quota non maturata delle voci di costo connesse al finanziamento. Esperito infruttuosamente il reclamo, presentava quindi ricorso a questo Xxxxxxx chiedendo la restituzione della quota residua delle commissioni e Beta hanno agito con ricorso ex art. 700-669 bis c.p.c.degli oneri a vario titolo corrisposti al netto di quanto già retrocesso, congiuntamente o alternativamente, quali lessor e lesseecalcolati secondo il criterio pro rata temporis, per un ammontare complessivo di 296,87 euro, oltre interessi legali sulle somme richieste dalla data dell’estinzione anticipata al saldo. Costituendosi nel procedimento, l’intermediario resistente deduceva la correttezza dei conteggi xxxxxxxxx, sosteneva di avere già rimborsato tutto quanto dovuto in base alle previsioni contrattuali, e concludeva chiedendo all’Arbitro il rilascio dell’immobile occupato illegittimamente dalla società Gammarigetto di tutte le richieste di parte ricorrente. Con successive memorie di replica il ricorrente ribadiva le proprie posizioni, essendo stato risolto il contratto di locazione finanziaria a causa dell’inadempimento della società Delta, la quale aveva affittato l’azienda alla società Gamma a insaputa della società di leasing. Il ricorso cautelare ante causam è stato accolto dal Tribunale di Ancona insistendo per quanto concerne la pretesa della sola società di leasing, unica legittimata ad agire in quanto proprietaria l’accoglimento del bene. Contro l’ordinanza cautelare è stato proposto reclamo dalla società Gamma ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.cricorso., il quale è stato respinto dal Tribunale di Ancona in composizione collegiale. Avverso l’ordinanza emessa in sede di reclamo cautelare la società Gamma ha proposto ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., deducendo che tale provvedimento aveva carattere definitivo e decisorio, come si desumeva dalla condanna alle spese processuali della fase cautelare contenuta nell’ordinanza, nonché dal fatto che l’introduzione del giudizio di merito rappresentava una mera facoltà per le parti e non un obbligo, stante l’efficacia anticipatoria del provvedimento. Inoltre, Gamma ha rilevato che l’ordinanza, incidendo sul terreno di diritti soggettivi, è idonea a causare un pregiudizio irreparabile alla società ricorrente e a divenire cosa giudicata.

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FATTO. Le società Alfa La parte ricorrente espone di essere dipendente dell’intermediario A, facente parte del gruppo cui appartiene anche la banca resistente. La ricorrente rappresenta che, in virtù del contratto collettivo aziendale, i dipendenti dell’intermediario A hanno diritto di ottenere, dalla banca resistente, condizioni particolarmente favorevoli in occasione della stipula di contratti di mutuo per l’acquisto della prima casa. Ciò premesso, la ricorrente riferisce di aver manifestato alla banca resistente la propria intenzione di acquistare un immobile in corso di costruzione, e Beta hanno agito di essere stata indotta ad accollarsi la porzione di mutuo acceso dal costruttore, per poi procedere alla surrogazione con ricorso ex la banca resistente. All’atto di formalizzare la surroga, tuttavia, la banca resistente ha rifiutato di riconoscere le condizioni di favore previste per l’acquisto della prima casa. La ricorrente chiede pertanto l’accertamento del proprio diritto ad ottenere, dalla banca resistente, le condizioni previste dal contratto collettivo aziendale (art. 700-669 bis c.p.c7), e che sia quindi ordinato alla banca di erogare il finanziamento in base a tali condizioni. L’intermediario resiste alla domanda. Espone di aver rappresentato alla ricorrente che le condizioni previste dal contratto collettivo aziendale non si applicano ai casi di acquisti di immobile in costruzione, posto che la banca valuta questo investimento come rischioso. Riferisce comunque di aver offerto alla ricorrente le condizioni di favore previste per i propri dipendenti. Sottolinea infine che le condizioni da praticare alla clientela dipendono dalla valutazione del merito creditizio, che non è sindacabile dall’esterno., congiuntamente o alternativamente, quali lessor e lessee, per il rilascio dell’immobile occupato illegittimamente dalla società Gamma, essendo stato risolto il contratto di locazione finanziaria a causa dell’inadempimento della società Delta, la quale aveva affittato l’azienda alla società Gamma a insaputa della società di leasing. Il ricorso cautelare ante causam è stato accolto dal Tribunale di Ancona per quanto concerne la pretesa della sola società di leasing, unica legittimata ad agire in quanto proprietaria del bene. Contro l’ordinanza cautelare è stato proposto reclamo dalla società Gamma ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c., il quale è stato respinto dal Tribunale di Ancona in composizione collegiale. Avverso l’ordinanza emessa in sede di reclamo cautelare la società Gamma ha proposto ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., deducendo che tale provvedimento aveva carattere definitivo e decisorio, come si desumeva dalla condanna alle spese processuali della fase cautelare contenuta nell’ordinanza, nonché dal fatto che l’introduzione del giudizio di merito rappresentava una mera facoltà per le parti e non un obbligo, stante l’efficacia anticipatoria del provvedimento. Inoltre, Gamma ha rilevato che l’ordinanza, incidendo sul terreno di diritti soggettivi, è idonea a causare un pregiudizio irreparabile alla società ricorrente e a divenire cosa giudicata.

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FATTO. Le società Alfa In data 18.6.2013 la ricorrente stipulava un contratto di finanziamento per complessivi 29.760,00 euro, da rimborsare mediante cessione pro solvendo del quinto della pensione in 120 rate di 248,00 euro ciascuna. Il finanziamento veniva estinto anticipatamente il 30.9.2018, dopo il pagamento di 62 rate di rimborso. La ricorrente, proposto infruttuosamente reclamo, chiede che l’Arbitro dichiari il suo diritto alla retrocessione della parte non maturata, in virtù dell’estinzione anticipata, delle commissioni versate, per complessivi 1.158,32 euro, oltre ad interessi legali. L’intermediario resistente ha depositato le proprie controdeduzioni, chiedendo il rigetto della domanda della parte ricorrente, eccependo: - che la sentenza cd. Lexitor “non è applicabile al caso di specie per plurime ragioni”, in particolare in quanto le direttive europee, secondo la stessa Corte di Giustizia dell’Unione Europea, non hanno efficacia tra privati; - che il modulo del contratto in oggetto viene “costantemente riconosciuto dall’ABF e Beta hanno agito con ricorso dal giudice ordinario come conforme alla legge”; - che, quanto alla provvigione dell’intermediario del credito, come si evince dalla “legenda esplicativa” contenuta nell’allegato al modulo Secci, l’attività espletata dall’intermediario del credito è sempre di natura up-front, in quanto sia nella veste di agente che in quella di intermediario finanziario ex art. 700-669 bis c.p.c.106 T.U.B., congiuntamente si concretizza in un’attività di proposizione o alternativamentedistribuzione dei prodotti finanziari ed eventuale sottoscrizione dei relativi contratti; - che la distribuzione del prodotto, quali lessor e lessee, per il rilascio dell’immobile occupato illegittimamente dalla società Gamma, essendo stato risolto il contratto di locazione finanziaria a causa dell’inadempimento della società Delta, la quale aveva affittato l’azienda alla società Gamma a insaputa della società di leasing. Il ricorso cautelare ante causam è stato accolto dal Tribunale di Ancona per quanto concerne la pretesa della sola società di leasing, unica legittimata ad agire in quanto proprietaria del bene. Contro l’ordinanza cautelare è stato proposto reclamo dalla società Gamma ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c., il quale è stato respinto dal Tribunale di Ancona in composizione collegiale. Avverso l’ordinanza emessa in sede di reclamo cautelare la società Gamma ha proposto ricorso straordinario per cassazione anche qualora svolta da un intermediario finanziario ex art. 111, comma 7, Cost., deducendo che tale provvedimento aveva carattere definitivo e decisorio, come si desumeva dalla condanna alle spese processuali della fase cautelare contenuta nell’ordinanza, nonché dal fatto che l’introduzione del giudizio di merito rappresentava una mera facoltà per le parti e non un obbligo, stante l’efficacia anticipatoria del provvedimento. Inoltre, Gamma ha rilevato che l’ordinanza, incidendo sul terreno di diritti soggettivi106 T.U.B., è idonea stata espletata attraverso dipendenti dell’intermediario stesso ovvero da agenti in attività finanziaria regolarmente iscritti all’O.A.M.; - che l’accordo distributivo tra la resistente e l’intermediario ex art. 106 T.U.B. intervenuto nel contratto in esame (allegato 4 alle controdeduzioni) circoscrive l’oggetto dell’attività alla mera promozione e collocamento del finanziamento e il relativo importo è stato oggetto di fatturazione da parte del soggetto terzo e di relativa liquidazione da parte dell’intermediario (cfr. fattura, allegato 5 alle controdeduzioni); - che, quanto al premio assicurativo, l’intermediario ha provveduto a causare un pregiudizio irreparabile corrispondere alla società ricorrente, a seguito del reclamo, la somma di 385,30 euro, secondo quanto comunicato dalla compagnia assicurativa alla luce delle condizioni contrattuali portati a conoscenza ex ante della ricorrente e a divenire cosa giudicataal momento della sottoscrizione delle polizze.

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