FATTORI DI RISCHIO. L’operazione descritta nel Prospetto Informativo presenta gli elementi di rischio tipici di un investimento in titoli azionari. Si indicano di seguito i fattori di rischio relativi all’Emittente, al settore DI ATTIVITÀ IN CUI ESSO OPERA, NONCHÉ AGLI STRUMENTI FINANZIARI OFFERTI, CHE DEVONO ESSERE CONSIDERATI DAGLI INVESTITORI PRIMA DI QUALSIASI DECISIONE DI INVESTIMENTO E AL FINE DI UN MIGLIORE APPREZZAMENTO DELLO STESSO. Tali fattori di rischio devono essere letti congiuntamente alle informa- zioni contenute nel Prospetto Informativo. 1.1 Fattori di rischio relativi all’Emittente ed liberalizzati e, dunque, le compagnie aeree avranno la possibilità di avva- lersi di prestatori terzi, eventuali concorrenti di SAT. Si precisa che alla Data del Prospetto Informativo, rispetto ai servizi di assistenza a terra già liberalizzati, nessun prestatore terzo presta detti servizi nel- l’Aeroporto Xxxxxxx Xxxxxxx. L’individuazione del secondo “HANDLER” avverrà tramite l’esperimento di apposita gara ad evidenza pubblica, con pubblicazione del relativo bando sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea ed indicazione ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158 e successive modifiche. A tal fine, SAT ha provveduto a trasmettere all’ENAC bozza del bando di gara e relativo capitolato ed è in attesa di ricevere formale approvazione di quest’ultima del bando medesimo, ai fini della successiva pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea. Non esiste alcuna indica- zione normativa circa la tempistica relativa all’approvazione del bando ed alla pubblicazione dello stesso. Ad esito della gara ad evidenza pubblica esperita in seguito alla pubblica- zione del bando, un nuovo soggetto potrà fare il proprio ingresso pres- so l’Aeroporto Xxxxxxx Xxxxxxx nell’esercizio delle attività di HANDLING, ALCUNI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI, CIVILI PASSIVI, TRA CUI, IN PARTICOLARE, SI SE- GNALANO DUE PROCEDIMENTI.
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FATTORI DI RISCHIO. L’operazione descritta nel Prospetto Informativo presenta Sono in corso gli elementi adeguamenti relativi ai seguenti punti: -interventi per recuperare margini di rischio tipici efficienza operativa (attività completate con eccezione del processo di digitalizzazione e dematerializzazione, che è in corso; comprenderà la rivisitazione progressiva di molti processi, in back-end e front-end e si potrà ritenere ragionevolmente avanzato per la fine del 2017.); -rafforzamento delle funzioni di controllo (alcune attività sono continuative, la formazione è pianificata per il 2015 e 2016); -potenziamento dei controlli della Revisione Interna (a regime entro 2017); -riduzione dei ritardi nella revisione fidi (Si prevede di mantenere un investimento in titoli azionariritmo di riduzione dell’arretrato del 15% annuo). Si indicano di seguito i fattori di rischio relativi all’Emittente, al settore DI ATTIVITÀ IN CUI ESSO OPERA, NONCHÉ AGLI STRUMENTI FINANZIARI OFFERTI, CHE DEVONO ESSERE CONSIDERATI DAGLI INVESTITORI PRIMA DI QUALSIASI DECISIONE DI INVESTIMENTO E AL FINE DI UN MIGLIORE APPREZZAMENTO DELLO STESSO. Tali fattori di rischio devono essere letti congiuntamente alle informa- zioni contenute nel Prospetto Informativo.
1.1 Fattori di rischio relativi all’Emittente ed liberalizzati e, dunque, le compagnie aeree avranno la possibilità di avva- lersi di prestatori terzi, eventuali concorrenti di SAT. Si precisa che Dal marzo 2013 alla Data del Prospetto Informativonon sono state svolte ulteriori verifiche ispettive da Banca d’Italia, rispetto ai servizi di assistenza tuttavia si segnala che a terra già liberalizzati, nessun prestatore terzo presta detti servizi nel- l’Aeroporto Xxxxxxx Xxxxxxx. L’individuazione seguito della comunicazione dei rilievi del secondo “HANDLER” avverrà tramite l’esperimento di apposita gara ad evidenza pubblica, con pubblicazione del relativo bando sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea ed indicazione Collegio Sindacale dell’Emittente ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995art. 52 TUB in data 3 giugno 2014 (Cfr. Fattore di Rischio IV.I.21), n. 158 la Banca d’Italia in data 18/12/2014 ha richiesto informazioni su - Stato di attuazione delle operazioni di aggiornamento dei questionari antiriciclaggio; - Conferma dell’avvenuta correzione delle anomalie informatiche di cui alla nota del Collegio in data 03/06/2014; - Stato di attuazione degli interventi di gestione e successive modifichemonitoraggio con particolare riferimento all’attività in Spagna; - Aggiornamento in merito alla effettuazione della revisione dell’impianto tabellare dell’AUI da parte di società terza e alle integrazioni del contratto con l'attuale outsourcer informatico; - Iniziative adottate per la rimozione delle anomalie nella gestione delle carte di pagamento e del contante. A tal fineLa Banca ha riscontrato le richieste di Banca d’Italia in data 2 febbraio 2015 e dato corso agli interventi programmati, SAT ha provveduto tuttavia la rivisitazione dei processi interni relativi ai presidi antiriciclaggio e la revisione del contratto con l’Outsourcer risultano essere ancora in corso (per alcune attività si prevede il completamento entro il 2016, altre attività presuppongono attività continuative, per altre attività invece non è possibile prevedere una tempistica di definizione). Per maggiori informazioni si vedano il Paragrafo 5.1.5. del Capitolo V della Sezione I del Prospetto Informativo. In relazione a trasmettere all’ENAC bozza tutto quanto sopra esposto, si evidenzia che la maggior parte dei rimedi di carattere organizzativo e procedurale richiesti dalla Banca d’Italia per fare fronte alle criticità accertate nell’ambito delle verifiche dalla stessa condotte nel corso del bando 2013, nonché nel 2014 a seguito dei rilievi del collegio sindacale, sono in corso di gara e relativo capitolato ed implementazione, per cui, alla Data del Prospetto, non è in attesa possibile valutarne l’efficacia sulla base di ricevere formale approvazione di quest’ultima del bando medesimo, ai fini della successiva pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europeauna loro applicazione estesa nel tempo. Non esiste alcuna indica- zione normativa circa la tempistica relativa all’approvazione si può quindi escludere che le misure richieste dalla Banca d’Italia e realizzate dall’Emittente possano successivamente rivelarsi non pienamente efficaci, determinando effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’Emittente e del bando ed alla pubblicazione dello stessoGruppo. Ad esito Non è possibile escludere, inoltre, che in futuro a seguito di accertamenti o verifiche ispettive delle Autorità di Xxxxxxxxx si rendano necessari ulteriori interventi per rispondere alle richieste di tali Autorità. Per maggiori informazioni si vedano il Paragrafo 5.1.5. del Capitolo V della gara ad evidenza pubblica esperita in seguito alla pubblica- zione Sezione I del bando, un nuovo soggetto potrà fare il proprio ingresso pres- so l’Aeroporto Xxxxxxx Xxxxxxx nell’esercizio delle attività di HANDLING, ALCUNI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI, CIVILI PASSIVI, TRA CUI, IN PARTICOLARE, SI SE- GNALANO DUE PROCEDIMENTIProspetto Informativo.
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FATTORI DI RISCHIO. L’operazione descritta nel Prospetto Informativo presenta gli elementi di rischio tipici Lo stabilimento industriale sito in Grassobbio (Bergamo) è oggetto di un investimento contratto di locazione stipu- lato nel 2004 tra TESMEC (in titoli azionariqualità di conduttore) e Società Gestione Beni S.p.A. (ora Italease Gestione Beni S.p.A., in qualità di locatore) in virtù del quale l’Emittente utilizza lo stabilimento industriale. Il contratto prevede espressamente l’esclusione della facoltà di recesso anticipata del conduttore prima del- la scadenza del contratto fissata il 30 novembre 2016 e non prevede alcun meccanismo di rinnovo au- tomatico. Non si può escludere che in caso di risoluzione del contratto da parte del locatore o caso in cui il contratto non venisse rinnovato, ciò potrebbe avere un conseguente impatto negativo sull’attività di produzione dell’Emittente o sulla situazione finanziaria della stessa. Si indicano segnala inoltre che ai sensi del contratto il conduttore è obbligato a sostenere tutte le spese relative alla manutenzione ordinaria e straor- dinaria senza diritto ad una variazione del canone per il periodo necessario ad effettuare gli interventi. Il conduttore inoltre è obbligato ad assicurare l’immobile contro tutti i rischi ed i danni che l’immobi- le possa subire o arrecare. Il ritardo nel pagamento dei canoni comporta il pagamento di seguito interessi di mo- ra pari al tasso Euribor a tre mesi maggiorato di quattro punti percentuali e il mancato pagamento, an- che parziale, delle rate di canone darà al locatore la facoltà di risolvere il contratto di diritto, salvo in ogni caso il diritto del locatore al pagamento delle somme dovute nonché al risarcimento del danno. È infine previsto che il contratto non possa essere risolto, salva in questo caso la sospensione del paga- mento dei canoni, in caso di impossibilità di utilizzo o distruzione dell’immobile, per qualsiasi causa non imputabile al conduttore, a condizione che i fattori lavori di rischio relativi all’Emittenterimessa in pristino vengano portati a termi- ne entro diciotto mesi dalla notifica al locatore dell’evento determinante. I costi dei lavori di ripristino sono a carico del locatore, al settore DI ATTIVITÀ IN CUI ESSO OPERAsalvo che i lavori siano dovuti a cattiva gestione del conduttore e non venga- no eseguiti per evitare danni e/o rischi a persone o cose. Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione Prima, NONCHÉ AGLI STRUMENTI FINANZIARI OFFERTICapitolo VI, CHE DEVONO ESSERE CONSIDERATI DAGLI INVESTITORI PRIMA DI QUALSIASI DECISIONE DI INVESTIMENTO E AL FINE DI UN MIGLIORE APPREZZAMENTO DELLO STESSO. Tali fattori di rischio devono essere letti congiuntamente alle informa- zioni contenute nel Paragrafo 6.1 e Capitolo VIII, Paragrafo 8.1 del Prospetto Informativo.
1.1 Fattori di rischio relativi all’Emittente ed liberalizzati e, dunque, le compagnie aeree avranno la possibilità di avva- lersi di prestatori terzi, eventuali concorrenti di SAT. Si precisa che alla Data del Prospetto Informativo, rispetto ai servizi di assistenza a terra già liberalizzati, nessun prestatore terzo presta detti servizi nel- l’Aeroporto Xxxxxxx Xxxxxxx. L’individuazione del secondo “HANDLER” avverrà tramite l’esperimento di apposita gara ad evidenza pubblica, con pubblicazione del relativo bando sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea ed indicazione ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158 e successive modifiche. A tal fine, SAT ha provveduto a trasmettere all’ENAC bozza del bando di gara e relativo capitolato ed è in attesa di ricevere formale approvazione di quest’ultima del bando medesimo, ai fini della successiva pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea. Non esiste alcuna indica- zione normativa circa la tempistica relativa all’approvazione del bando ed alla pubblicazione dello stesso. Ad esito della gara ad evidenza pubblica esperita in seguito alla pubblica- zione del bando, un nuovo soggetto potrà fare il proprio ingresso pres- so l’Aeroporto Xxxxxxx Xxxxxxx nell’esercizio delle attività di HANDLING, ALCUNI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI, CIVILI PASSIVI, TRA CUI, IN PARTICOLARE, SI SE- GNALANO DUE PROCEDIMENTI.
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FATTORI DI RISCHIO. L’operazione descritta La durata del finanziamento è di 18 mesi e pertanto ciascuna Tranches dovrà essere rimborsata entro il 27 maggio 2015. Il contratto attribuisce alla Società la facoltà di chiedere a BNL, nel Prospetto Informativo presenta gli elementi periodo intercorrente fra il settantesimo e il cinquantesimo giorno antecedente la scadenza finale del contratto, che tale scadenza venga posposta di rischio tipici ulteriori 18 mesi. BNL ha la facoltà di posporre la scadenza finale per un investimento importo massimo pari al 75% degli utilizzi complessivi a valere sulla Tranche A e sulla Tranche B in titoli azionariessere. Si indicano Il contratto prevede che la Società debba rispettare per l’intera durata del finanziamento, specifici parametri finanziari, c.d. covenants (rapporto Posizione Finanziaria Netta/EBITDA e rapporto Posizione Finanziaria Netta/Patrimonio Netto), il cui rispetto viene verificato annualmente sulla base dei dati del bilancio consolidato del Gruppo. Al 31 dicembre 2013 tali parametri sono stati calcolati con riferimento ai bilanci consolidati della controllante San Colombano S.p.A. e risultano rispettati. In data 3 settembre 2014, BNL ha comunicato che in caso di seguito quotazione delle azioni della Società sul MTA i fattori suddetti covenants finanziari saranno calcolati con riferimento ai dati del bilancio consolidato redatto dall’Emittente. Il contratto prevede inoltre clausole che subordinano al preventivo consenso di rischio relativi all’Emittente, al settore DI ATTIVITÀ IN CUI ESSO OPERA, NONCHÉ AGLI STRUMENTI FINANZIARI OFFERTI, CHE DEVONO ESSERE CONSIDERATI DAGLI INVESTITORI PRIMA DI QUALSIASI DECISIONE DI INVESTIMENTO E AL FINE DI UN MIGLIORE APPREZZAMENTO DELLO STESSO. Tali fattori di rischio devono essere letti congiuntamente alle informa- zioni contenute nel Prospetto Informativo.
1.1 Fattori di rischio relativi all’Emittente ed liberalizzati e, dunque, le compagnie aeree avranno BNL: (i) la possibilità per i soci in essere alla data di avva- lersi conclusione del contratto di prestatori terziridurre la propria partecipazione nel capitale sociale dell’Emittente a meno del 51% (fatto salvo che venga avviato un processo di IPO); (ii) la cessazione o il cambiamento sostanziale dell’attività della Società rispetto a quella esercitata alla data di conclusione del contratto; (iii) la messa in liquidazione volontaria della Società; (iv) la concessione di finanziamenti o di garanzie a favore di terzi da parte della Società; e (v) la concessione di fideiussioni, eventuali concorrenti pegni, ipoteche o garanzie reali di SATqualsiasi altra natura sui propri beni, materiali o immateriali, o sui propri crediti, presenti e futuri, a favore di altri creditori (fatta eccezione per i vincoli reali concessi a fronte di finanziamenti assistiti da agevolazioni) (cd. negative pledge). Infine, BNL può risolvere il contratto al verificarsi di eventi tali da modificare l’assetto giuridico ed amministrativo della Società o comunque tali da incidere sulla sua situazione patrimoniale, economica e finanziaria che a giudizio di BNL possano arrecare pregiudizio alla sicurezza del credito. In generale, in caso di mancato rispetto dei predetti covenants, delle altre clausole sopra richiamate o qualora si modifichi l’assetto giuridico ed amministrativo dell’Emittente, BNL è legittimata ad avvalersi della clausola risolutiva del contratto. Si precisa che quest’ultimi eventi non sono meglio specificati nel contratto di finanziamento; in ogni caso, in data 10 settembre 2014, BNL ha rilasciato il proprio consenso alla Data quotazione delle azioni della Società presso il MTA e all’aumento di capitale a servizio dell’Offerta Globale deliberato dall’Assemblea straordinaria della Società in data 18 luglio 2014. Qualora BNL si avvalesse della facoltà di risolvere il contratto, essa può dichiarare la Società decaduta dal beneficio del termine, nel qual caso la Società deve immediatamente rimborsare ogni somma dovuta a BNL in linea capitale e per gli interessi maturati con possibili effettivi negativi sull’attività e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e/o del Gruppo. Per ulteriori informazioni cfr. Sezione Prima, Capitolo XXII, Paragrafo 22.3 del Prospetto Informativo, rispetto ai servizi . In data 30 agosto 2013 la Società ha concluso un contratto di assistenza a terra già liberalizzati, nessun prestatore terzo presta detti servizi nel- l’Aeroporto Xxxxxxx Xxxxxxx. L’individuazione finanziamento con GE Capital Interbanca S.p.A. (“GE Capital”) di importo complessivo pari ad Euro 10 milioni da utilizzarsi in un’unica soluzione il giorno stesso della sottoscrizione del secondo “HANDLER” avverrà tramite l’esperimento di apposita gara ad evidenza pubblica, con pubblicazione del relativo bando sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea ed indicazione ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158 e successive modifiche. A tal fine, SAT ha provveduto a trasmettere all’ENAC bozza del bando di gara e relativo capitolato ed è in attesa di ricevere formale approvazione di quest’ultima del bando medesimo, ai fini della successiva pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea. Non esiste alcuna indica- zione normativa circa la tempistica relativa all’approvazione del bando ed alla pubblicazione dello stesso. Ad esito della gara ad evidenza pubblica esperita in seguito alla pubblica- zione del bando, un nuovo soggetto potrà fare il proprio ingresso pres- so l’Aeroporto Xxxxxxx Xxxxxxx nell’esercizio delle attività di HANDLING, ALCUNI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI, CIVILI PASSIVI, TRA CUI, IN PARTICOLARE, SI SE- GNALANO DUE PROCEDIMENTIcontratto.
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FATTORI DI RISCHIO. L’operazione descritta nel Prospetto Informativo presenta Il finanziamento dovrà essere rimborsato in un’unica soluzione il 27 febbraio 2015. La Società deve corrispondere a GE Capital per ciascun trimestre o frazione di trimestre un interesse nominale annuo a un tasso pari alla somma di Euribor a 3 mesi più spread (maggiorazione di 3,15 punti). Gli interessi, gli elementi di rischio tipici di un investimento in titoli azionari. Si indicano di seguito i fattori di rischio relativi all’Emittente, al settore DI ATTIVITÀ IN CUI ESSO OPERA, NONCHÉ AGLI STRUMENTI FINANZIARI OFFERTI, CHE DEVONO ESSERE CONSIDERATI DAGLI INVESTITORI PRIMA DI QUALSIASI DECISIONE DI INVESTIMENTO E AL FINE DI UN MIGLIORE APPREZZAMENTO DELLO STESSO. Tali fattori di rischio accessori e le spese devono essere letti congiuntamente alle informa- zioni contenute pagati in rate trimestrali posticipate. Nel caso di ritardo nel pagamento delle somme dovute per capitale, interessi, spese e accessori, la Società dovrà corrispondere a GE Capital gli interessi di mora in misura pari all’Euribor a 6 mesi maggiorato di 4 punti percentuali. Il contratto prevede che la Società debba rispettare per l’intera durata del finanziamento specifici parametri finanziari c.d. covenants (rapporto indebitamento finanziario netto/EBITDA; rapporto indebitamento finanziario netto/patrimonio netto), che vengono verificati da GE Capital semestralmente, sulla base del bilancio consolidato ovvero della situazione semestrale consolidata al 30 giugno. Il contratto di finanziamento prevede inoltre clausole che subordinano al preventivo consenso di GE Capital, tra le altre cose: (i) l’assunzione di delibere di fusione, scissione, concentrazione, scioglimento, liquidazione, modifiche della forma societaria, riduzione del capitale sociale, richiesta di concordato preventivo e di amministrazione straordinaria, cessione di rami d’azienda o qualsiasi altra operazione straordinaria; (ii) la cessazione o variazione dell’attività della Società; (iii) la concessione di garanzie a favore di terzi da parte della Società; e (iv) la costituzione di vincoli reali sui propri beni o di proprie controllate, beni immateriali o materiali, mobili o immobili e sui propri diritti o crediti a fronte di obbligazioni proprie o di terzi, e la creazione di alcun vincolo non consentito ai sensi del contratto di finanziamento (cd. negative pledge). Il contratto prevede, inoltre, l’impegno della Società a non emettere categorie di azioni diverse dalle azioni ordinarie o strumenti partecipativi, nonché il divieto di costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi dell’art. 2447-bis del c.c. In caso di mancato rispetto dei predetti covenants e delle altre clausole sopra richiamate GE Capital è legittimata a risolvere il contratto e conseguentemente la Società dovrà provvedere al pagamento dell’intero debito per capitale, interessi, oltre ad accessori e spese, cosi come risultante alla data di risoluzione. La Società dovrà, inoltre, versare una penale, a titolo di risarcimento danni, nella misura del 1,50% calcolato sull’importo residuo dovuto al momento della risoluzione. Infine, la Società deve rimborsare integralmente il finanziamento nel caso in cui la partecipazione al capitale sociale della Società detenuta, direttamente o indirettamente, dalla famiglia Fedrigoni si riduca al di sotto del 51%. In data 4 agosto 2014 GE Capital ha rilasciato il proprio consenso all’aumento di capitale a servizio dell’Offerta Globale deliberato dall’Assemblea straordinaria della Società in data 18 luglio 2014. Per ulteriori informazioni cfr. Sezione Prima, Capitolo XXII, Paragrafo 22.3 del Prospetto Informativo.
1.1 Fattori . In data 13 giugno 2014 la Società ha concluso un contratto di rischio relativi all’Emittente finanziamento, successivamente modificato in data 12 settembre 2014, con Barclays Bank Plc. (“Barclays”) di importo complessivo pari ad Euro 15 milioni da utilizzarsi per il rifinanziamento dell’indebitamento esistente nonché per esigenze operative. Il finanziamento dovrà essere rimborsato entro il 12 dicembre 2015. La Società ha la facoltà di utilizzare ripetutamente la linea di credito e ciascun utilizzo avrà la durata massima di 90 giorni (l’“Utilizzo”). Alla scadenza di ciascun Utilizzo, sempre nei limiti della linea di credito complessivamente concessa, la Società potrà quindi decidere di (i) rimborsare il relativo importo; (ii) richiedere una nuova erogazione; (iii) richiedere il rinnovo, integrale o parziale, dell’Utilizzo. La Società dovrà quindi rimborsare ciascun Utilizzo al termine del relativo periodo di Interessi (come definito all’interno del contratto), fermo restando che tutti gli Utilizzi in essere alla scadenza del finanziamento dovranno essere rimborsati in tale data (i.e. il 12 dicembre 2015). Il contratto prevede clausole che subordinano al preventivo consenso di Barclays, tra le altre cose, (i) l’effettuazione di operazioni sul capitale sociale, ovvero fusioni, scissioni o altre operazioni di natura straordinaria similare; (ii) l’effettuazione di cessioni, sotto qualsiasi forma, di beni, ossia cespiti, partecipazioni, aziende o rami d’azienda, marchi o qualsiasi altra immobilizzazione; (iii) ad apportare modifiche allo statuto che diano luogo al diritto di recesso ai sensi dell’art. 2437 del cod. civ. Inoltre, la Società si è impegnata a costituire in favore di Barclays garanzie di grado e valore equivalenti a quelle che la stessa eventualmente accordasse ad altri creditori e a far si che ogni altra garanzia reale e/o personale rilasciata da terzi a garanzia di eventuali operazioni bancarie e/o finanziarie realizzate dalla Società in futuro sia preventivamente estesa al contratto di finanziamento a favore di Barclays (cd. negative pledge). Nel caso in cui i suddetti impegni non siano rispettati dalla Società, Barclays avrà la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 del cod. civ. con la conseguenza che la Società dovrà rimborsare a Barclays (i) il residuo importo in linea capitale del finanziamento con gli interessi maturati, (ii) ogni altra somma dovuta ai sensi del contratto di finanziamento; e (iii) gli ulteriori interessi di mora, nella misura stabilita dal contratto, dalla data di risoluzione e/o di recesso. Il contratto prevede inoltre il rimborso anticipato obbligatorio nel caso in cui la Famiglia Fedrigoni cessi di controllare la Società (salvo il preventivo consenso di Barclays). In tal caso il finanziamento sarà automaticamente ed liberalizzati eintegralmente cancellato e la Società dovrà rimborsare integralmente, dunqueentro un termine non superiore a 15 giorni, il finanziamento (capitale residuo, interessi ed altri oneri maturati sull’ammontare rimborsato). Infine il contratto di finanziamento riconosce a Barclays la facoltà di recedere dal contratto nel caso in cui, tra l’altro, una qualsiasi società del Gruppo (i) sia divenuta insolvente o abbia diminuito, per fatto proprio, le compagnie aeree avranno garanzie che aveva promesso o sia ritenuto in stato di crisi agli effetti della legge fallimentare (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267); (ii) non sia più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni di pagamento; (iii) cessi di pagare in tutto o in parte sostanziale i propri debiti e comunichi la possibilità propria intenzione in tal senso; (iv) a causa di avva- lersi difficoltà economiche o finanziarie, avvii negoziazioni o concluda accordi con i propri creditori al fine di prestatori terziottenere che il proprio indebitamento sia riscadenzato. Inoltre, eventuali concorrenti Barclays ha la facoltà di SATrecedere dal contratto nel caso di convocazione degli organi sociali competenti per deliberare la liquidazione o comunque, il verificarsi di una causa di scioglimento della Società e/o di qualsiasi società appartenente al Gruppo e/o di alcun garante delle obbligazioni della Società derivanti dal contratto di finanziamento. Si precisa che Nessuno dei suddetti eventi si è verificato alla Data del Prospetto Informativo, rispetto ai servizi di assistenza a terra già liberalizzati, nessun prestatore terzo presta detti servizi nel- l’Aeroporto Xxxxxxx Xxxxxxx. L’individuazione del secondo “HANDLER” avverrà tramite l’esperimento di apposita gara ad evidenza pubblica, con pubblicazione del relativo bando sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea ed indicazione ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158 e successive modifiche. A tal fine, SAT ha provveduto a trasmettere all’ENAC bozza del bando di gara e relativo capitolato ed è in attesa di ricevere formale approvazione di quest’ultima del bando medesimo, ai fini della successiva pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea. Non esiste alcuna indica- zione normativa circa la tempistica relativa all’approvazione del bando ed alla pubblicazione dello stesso. Ad esito della gara ad evidenza pubblica esperita in seguito alla pubblica- zione del bando, un nuovo soggetto potrà fare il proprio ingresso pres- so l’Aeroporto Xxxxxxx Xxxxxxx nell’esercizio delle attività di HANDLING, ALCUNI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI, CIVILI PASSIVI, TRA CUI, IN PARTICOLARE, SI SE- GNALANO DUE PROCEDIMENTI.
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FATTORI DI RISCHIO. L’operazione descritta nel In particolare, il Gruppo è titolare di numerosi marchi, tra i quali il marchio “Fedrigoni”, il marchio “Fabriano”, il marchio “Arconvert” e il marchio “Manter”, importanti ai fini del successo del Gruppo, di numerosi brevetti (in prevalenza relativi alla Linea Sicurezza), e di domini Internet (cfr. Sezione Prima, Capitolo XI del Prospetto Informativo presenta gli elementi Informativo). Il Gruppo cura la protezione legale dei propri diritti di rischio tipici proprietà industriale ed intellettuale mediante la registrazione degli stessi in differenti Paesi e la costante attività di monitoraggio degli stessi nei principali mercati per verificare tempestivamente il deposito di domande di marchi confliggenti con quelli del Gruppo. Tuttavia, le misure adottate dal Gruppo potrebbero risultare insufficienti per tutelare i propri diritti di proprietà industriale e intellettuale da eventuali fenomeni di sfruttamento, anche abusivo, di tali diritti da parte di terzi. Inoltre, tali diritti di proprietà industriale e intellettuale potrebbero non essere sufficienti ad assicurare il mantenimento o la creazione di un investimento vantaggio competitivo per il Gruppo nel caso in titoli azionaricui aziende terze sviluppino e registrino marchi o brevetti concorrenti e/o similari. Si indicano Le leggi di seguito numerosi Paesi stranieri non proteggono i fattori diritti di rischio proprietà intellettuale con la stessa intensità della legge italiana o delle legislazioni degli altri Stati comunitari o degli Stati Uniti. In un ristretto numero di Paesi, inoltre, la procedura di registrazione del marchio del Gruppo in connessione a talune classi merceologiche è tuttora pendente in ragione dei rifiuti provvisori e/o delle eccezioni opposti dagli uffici marchi; qualora una o più procedure di registrazione non dovessero andare a buon fine, potrebbe risultare più difficile tutelare il marchio del Gruppo nelle relative classi merceologiche. Anche in caso di ottenimento delle registrazioni e di concessione dei brevetti, i diritti di privativa: (i) non impediscono ad altre società concorrenti di sviluppare prodotti sostanzialmente equivalenti o anche migliori che non violano i diritti di proprietà industriale o intellettuale del Gruppo e, comunque, (ii) potrebbero rivelarsi inefficaci al fine di prevenire atti di concorrenza sleale e di contraffazione da parte di terzi. Infine, il rilascio di regolari registrazioni non impedisce che i diritti di proprietà industriale e intellettuale concessi possano essere oggetto di contestazione da parte di terzi. I procedimenti giudiziari in corso, ovvero eventuali futuri procedimenti, relativi all’Emittenteai diritti di proprietà intellettuale e/o industriale del Gruppo, al settore DI ATTIVITÀ IN CUI ESSO OPERApotrebbero avere come conseguenza che quest’ultimo si trovi costretto a concedere licenze a terzi ovvero ad ottenere licenze da terzi, NONCHÉ AGLI STRUMENTI FINANZIARI OFFERTIad interrompere la produzione o la vendita di certi prodotti o, CHE DEVONO ESSERE CONSIDERATI DAGLI INVESTITORI PRIMA DI QUALSIASI DECISIONE DI INVESTIMENTO E AL FINE DI UN MIGLIORE APPREZZAMENTO DELLO STESSOinfine, sia esposto a richieste di danni. Tali fattori Inoltre, non è escluso che in futuro soggetti terzi possano avanzare pretese e/o intentare azioni legali nei confronti del Gruppo asserendo la presunta violazione di rischio devono propri diritti di proprietà intellettuale e/o industriale. Eventuali futuri procedimenti giudiziari potrebbero comportare a carico della Società (i) la necessità di ottenere ulteriori licenze – che potrebbero non essere letti congiuntamente alle informa- zioni contenute nel disponibili o richiedere pagamenti significativi – per svolgere la propria attività e/o (ii) interruzioni nella vendita di determinati prodotti, con conseguenti eventuali danni e costi di difesa significativi. Il verificarsi di una o più delle circostanze sfavorevoli sopra descritte potrebbe danneggiare l’immagine e la reputazione del marchio e i procedimenti sopra descritti potrebbero avere esito negativo per il Gruppo con possibili effetti negativi sull’attività e sulle prospettive di crescita del Gruppo nonché sulla sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria. Per ulteriori informazioni cfr. Sezione Prima, Capitolo XI e Capitolo XX, Paragrafo 20.8 del Prospetto Informativo.
1.1 Fattori di rischio relativi all’Emittente ed liberalizzati e, dunque, le compagnie aeree avranno la possibilità di avva- lersi di prestatori terzi, eventuali concorrenti di SAT. Si precisa che alla Data del Prospetto Informativo, rispetto ai servizi di assistenza a terra già liberalizzati, nessun prestatore terzo presta detti servizi nel- l’Aeroporto Xxxxxxx Xxxxxxx. L’individuazione del secondo “HANDLER” avverrà tramite l’esperimento di apposita gara ad evidenza pubblica, con pubblicazione del relativo bando sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea ed indicazione ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158 e successive modifiche. A tal fine, SAT ha provveduto a trasmettere all’ENAC bozza del bando di gara e relativo capitolato ed è in attesa di ricevere formale approvazione di quest’ultima del bando medesimo, ai fini della successiva pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea. Non esiste alcuna indica- zione normativa circa la tempistica relativa all’approvazione del bando ed alla pubblicazione dello stesso. Ad esito della gara ad evidenza pubblica esperita in seguito alla pubblica- zione del bando, un nuovo soggetto potrà fare il proprio ingresso pres- so l’Aeroporto Xxxxxxx Xxxxxxx nell’esercizio delle attività di HANDLING, ALCUNI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI, CIVILI PASSIVI, TRA CUI, IN PARTICOLARE, SI SE- GNALANO DUE PROCEDIMENTI.
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FATTORI DI RISCHIO. L’operazione descritta nel Prospetto Informativo presenta gli elementi La BRRD, recepita in Italia con i D.Lgs. n. 180/2015 e n. 181/2015, ha previsto, in particolare, che, quando si verificano i presupposti per l’avvio delle procedure di gestione della crisi dell’intermediario, l’Autorità di Xxxxxxxxx (e.g. la Banca Centrale Europea o la Banca d’Italia, a seconda del caso) possa disporre: (a) la riduzione o conversione di azioni, di altre partecipazioni e di strumenti di capitale emessi dal soggetto in questione, quando ciò consenta di rimediare allo stato di dissesto o di rischio tipici di un investimento in titoli azionari. Si indicano dissesto dell’intermediario; ovvero (b) quando la misura indicata alla lettera (a) non consenta di seguito i fattori rimediare allo stato di dissesto o di rischio relativi all’Emittentedi dissesto, l’adozione di misure di risoluzione dell’intermediario, oppure la liquidazione coatta amministrativa. Fra le misure di risoluzione rientra il c.d. “bail-in” o “salvataggio interno”, entrato in vigore in Italia il 1° gennaio 2016, che consiste nella riduzione dei diritti degli azionisti e dei creditori o nella conversione in capitale dei diritti di questi ultimi, al settore DI ATTIVITÀ IN CUI ESSO OPERAfine di assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca in difficoltà o una nuova entità che ne continui le funzioni essenziali. Il “bail-in” si applica seguendo una gerarchia ispirata al principio secondo cui chi investe in strumenti finanziari più rischiosi deve sopportare prima degli altri le eventuali perdite o la conversione in azioni. Solo dopo aver esaurito tutte le risorse della categoria più rischiosa si passa alla categoria successiva. La gerarchia prevede che: (a) in primo luogo, NONCHÉ AGLI STRUMENTI FINANZIARI OFFERTIsi sacrifichino gli interessi dei “proprietari” della banca, CHE DEVONO ESSERE CONSIDERATI DAGLI INVESTITORI PRIMA DI QUALSIASI DECISIONE DI INVESTIMENTO E AL FINE DI UN MIGLIORE APPREZZAMENTO DELLO STESSOossia degli azionisti esistenti, riducendo o azzerando il valore delle loro azioni; e (b) in secondo luogo, si intervenga su alcune categorie di creditori, le cui attività possono essere trasformate in azioni – al fine di ricapitalizzare la banca – e/o ridotte nel valore, nel caso in cui l’azzeramento del valore delle azioni non risulti sufficiente a coprire le perdite. Tali fattori L’ordine di rischio devono essere letti congiuntamente partecipazione alle informa- zioni contenute nel Prospetto Informativo.
1.1 Fattori di rischio relativi all’Emittente ed liberalizzati eperdite per il “bail-in” è, dunque, il seguente: (i) azionisti; (ii) detentori di altri titoli di capitale; (iii) titolari di strumenti ibridi di patrimonializzazione; (iv) titolari di prestiti subordinati; (v) obbligazionisti e altri creditori; e Sono escluse dal bail-in le compagnie aeree avranno passività indicate nell’articolo 49 del D. Lgs. n.180/2015, tra cui, a titolo esemplificativo, le obbligazioni garantite da attivi delle banche (quali i covered bond) e i depositi protetti dal fondo di garanzia depositi nei limiti di 100.000 Euro per depositante (non tutti i depositi sono protetti dal fondo: ne sono esclusi quelli indicati dall’articolo 96-bis del TUB). Qualora sia disposta la possibilità misura del bail-in nei confronti di avva- lersi una banca, il fondo di prestatori terzigaranzia dei depositi interverrà corrispondendo a detta banca un importo sufficiente a coprire i depositi protetti nei limiti di Euro 100.000 per depositante, eventuali concorrenti purché la somma a tal fine necessaria non superi il 50% della dotazione del fondo (ovvero del maggiore importo stabilito dall’Autorità di SATVigilanza competente). Si precisa Qualora uno o più degli istituti bancari presso cui potrebbero essere depositate le Somme Vincolate arrivasse a versare in una situazione di dissesto e fosse soggetto all’applicazione del meccanismo del “bail-in” di cui al D.Lgs. n. 180/2015 prima che alla Data del Prospetto Informativosia realizzata l’Operazione Rilevante, rispetto ai servizi di assistenza a terra già liberalizzatinon si può escludere il rischio che la Società possa incontrare difficoltà o essere impossibilitata nell’ottenere la restituzione, nessun prestatore terzo presta detti servizi nel- l’Aeroporto Xxxxxxx Xxxxxxx. L’individuazione del secondo “HANDLER” avverrà tramite l’esperimento di apposita gara ad evidenza pubblicain tutto o in parte, della propria liquidità depositata presso tale istituto, con pubblicazione conseguente diminuzione o azzeramento delle Somme Vincolate e dunque delle somme che sarebbero oggetto di liquidazione a favore dei soci nell’ambito dell’esercizio del relativo bando sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea ed indicazione ai sensi Diritto di Recesso, o della liquidazione per scadenza del decreto legislativo 17 marzo 1995termine di durata della Società, n. 158 e successive modifiche. A tal fine, SAT ha provveduto a trasmettere all’ENAC bozza del bando di gara e relativo capitolato ed è in attesa di ricevere formale approvazione di quest’ultima del bando medesimo, ai fini della successiva pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea. Non esiste alcuna indica- zione normativa circa ovvero delle somme da utilizzare per la tempistica relativa all’approvazione del bando ed alla pubblicazione dello stesso. Ad esito della gara ad evidenza pubblica esperita in seguito alla pubblica- zione del bando, un nuovo soggetto potrà fare il proprio ingresso pres- so l’Aeroporto Xxxxxxx Xxxxxxx nell’esercizio delle attività di HANDLING, ALCUNI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI, CIVILI PASSIVI, TRA CUI, IN PARTICOLARE, SI SE- GNALANO DUE PROCEDIMENTIrealizzazione dell’Operazione Rilevante.
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Samples: Documento Di Ammissione
FATTORI DI RISCHIO. L’operazione descritta Alla scadenza prevista dalla normativa applicabile per le concessioni e gli affidamenti di cui sono titolari Italgas e le Società del Gruppo Italgas, oppure nell’ipotesi di esercizio del riscatto anticipato da parte dei Comuni, gli enti locali dovranno bandire le gare per l’assegnazione delle nuove concessioni di distribuzione del gas. A seguito delle gare che dovranno essere indette dagli enti locali per l’assegnazione delle concessioni, Italgas e le Società del Gruppo Italgas, potrebbero non aggiudicarsi la titolarità di una o più delle nuove concessioni, oppure potrebbe aggiudicarsi le nuove concessioni a condizioni meno favorevoli di quelle attuali, con possibili effetti negativi sull’attività e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo Italgas, fermo restando, nel Prospetto Informativo presenta gli elementi caso di rischio tipici mancata aggiudicazione, l’incasso dell’indennità prevista in favore del gestore uscente. A tal proposito si segnala che la concessione relativa alla distribuzione di un investimento in titoli azionarigas nel Comune di Roma, di cui Xxxxxxx è titolare, scadrà entro la fine dell’anno 2009. Si indicano segnala inoltre che, in data 30 ottobre 2008, Italgas e GDF-Suez S.A. (di seguito i fattori seguito, “Suez”) hanno stipulato un contratto di rischio relativi all’Emittentecompravendita (di seguito, al settore DI ATTIVITÀ IN CUI ESSO OPERA, NONCHÉ AGLI STRUMENTI FINANZIARI OFFERTI, CHE DEVONO ESSERE CONSIDERATI DAGLI INVESTITORI PRIMA DI QUALSIASI DECISIONE DI INVESTIMENTO E AL FINE DI UN MIGLIORE APPREZZAMENTO DELLO STESSO. Tali fattori di rischio devono essere letti congiuntamente alle informa- zioni contenute nel Prospetto Informativo.
1.1 Fattori di rischio relativi all’Emittente ed liberalizzati e, dunque, le compagnie aeree avranno la possibilità di avva- lersi di prestatori terzi, eventuali concorrenti di SAT. Si precisa che alla Data del Prospetto Informativo, rispetto ai servizi di assistenza a terra già liberalizzati, nessun prestatore terzo presta detti servizi nel- l’Aeroporto Xxxxxxx Xxxxxxx. L’individuazione del secondo il “HANDLER” avverrà tramite l’esperimento di apposita gara ad evidenza pubblica, con pubblicazione del relativo bando sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea ed indicazione Contratto Suez”) ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995quale, n. 158 e successive modificheinter alia, Italgas si è impegnata a cedere a Suez l’intero capitale sociale di una società a responsabilità limitata in cui Italgas avrà conferito il ramo d’azienda comprensivo, tra l’altro, della concessione relativa alla distribuzione di gas nel Comune di Roma (il “Ramo d’Azienda Romana Gas”) (Cfr. A tal fineSezione Prima, SAT ha provveduto Capitolo 22, Paragrafo 22.2). L’esecuzione del Contratto Suez è subordinata a trasmettere all’ENAC bozza determinate condizioni tra cui, in particolare, il rilascio da parte del bando Comune di gara e relativo capitolato ed è in attesa Roma della idonea autorizzazione al trasferimento della concessione di ricevere formale approvazione distribuzione da Italgas alla suddetta società a responsabilità limitata, da avverarsi al massimo entro il 31 agosto 2009. Nel caso di quest’ultima mancato perfezionamento del bando medesimoContratto Suez, ai fini della successiva pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea. Non esiste alcuna indica- zione normativa circa la tempistica relativa all’approvazione del bando ed alla pubblicazione dello stesso. Ad esito a seguito della gara ad evidenza pubblica esperita che dovrà essere indetta dal Comune di Roma per l’assegnazione della concessione, Italgas potrebbe non essere in seguito grado di aggiudicarsi la titolarità di tale concessione, oppure potrebbe aggiudicarsela a condizioni meno favorevoli di quelle attuali, con possibili effetti negativi sull’attività e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo Italgas, fermo restando, nel caso di mancata aggiudicazione, l’incasso da parte di Italgas dell’indennità prevista in favore del gestore uscente. Per ulteriori informazioni si rinvia alla pubblica- zione del bandoSezione Prima, un nuovo soggetto potrà fare il proprio ingresso pres- so l’Aeroporto Xxxxxxx Xxxxxxx nell’esercizio delle attività di HANDLINGCapitolo 6, ALCUNI PROCEDIMENTI GIUDIZIARIParagrafo 6.5.2 e Capitolo 22, CIVILI PASSIVI, TRA CUI, IN PARTICOLARE, SI SE- GNALANO DUE PROCEDIMENTIParagrafo 22.2.
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Samples: Prospetto Informativo
FATTORI DI RISCHIO. L’operazione descritta nel Prospetto Informativo presenta gli elementi di rischio tipici di un investimento in titoli azionariobblighi contrattuali dell’accordo SPPA. Si indicano è ritenuto opportuno contabilizzare la parte restante, pari a Euro 8 milioni, nel conto economico del 2016, considerando l’inizio dell’accordo SPPA avvenuto nella seconda metà dell’anno, con la spedizione del primo lotto significativo di seguito i fattori volumi relativi allo SPPA durante il quarto trimestre dell’anno. Ai sensi dello SPPA, il Gruppo Safilo è divenuto fornitore di rischio relativi all’Emittente, occhiali a marchio Gucci con diritto di esclusiva fino al settore DI ATTIVITÀ IN CUI ESSO OPERA, NONCHÉ AGLI STRUMENTI FINANZIARI OFFERTI, CHE DEVONO ESSERE CONSIDERATI DAGLI INVESTITORI PRIMA DI QUALSIASI DECISIONE DI INVESTIMENTO E AL FINE DI UN MIGLIORE APPREZZAMENTO DELLO STESSO. Tali fattori di rischio devono essere letti congiuntamente alle informa- zioni contenute nel Prospetto Informativo.
1.1 Fattori di rischio relativi all’Emittente ed liberalizzati e, dunque, le compagnie aeree avranno la possibilità di avva- lersi di prestatori terzi, eventuali concorrenti di SAT31 dicembre 2018. Si precisa che il diritto di esclusiva è soggetto ad alcune limitate eccezioni per collezioni speciali e le capsule collection, che Kering può decidere di acquistare da terzi entro determinati limiti quantitativi. Ai sensi dello SPPA, per ogni anno contrattuale, il Gruppo è tenuto a fornire – e Kering è tenuto ad acquistare – un determinato quantitativo minimo di prodotti (fissato per volumi decrescenti) fino al termine del contratto. In particolare, a partire da gennaio 2019 è previsto un dimezzamento dei quantitativi minimi garantiti di volumi. Lo SPPA prevede clausole penali a carico di entrambe le parti al verificarsi di determinati eventi. In particolare, Xxxxxx S.p.A. è tenuta a corrispondere una penale in caso di ritardi nella consegna della merce. Inoltre, in aggiunta alle consuete clausole risolutive per violazioni di obblighi contrattuali tipiche per contratti di questo tipo (e fatte salve le misure correttive applicabili), Kering può recedere dallo SPPA in caso di ritardi significativi e ripetuti nella consegna dei prodotti e di non conformità significative e ripetute dei prodotti consegnati, qualora le stesse non siano rimediate nei termini stabiliti. Qualora Kering dovesse esercitare il proprio diritto di recesso o risoluzione ovvero le parti decidessero di non rinnovare lo SPPA e il Gruppo Safilo non fosse in grado di stipulare nuovi accordi di licenza o accordi di partnership a termini e condizioni equivalenti con quanto previsto dallo SPPA in tempistiche ragionevoli, il Gruppo potrebbe dover ridurre la propria attività con conseguente mancato assorbimento di capacità produttiva, con possibili effetti negativi sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sui risultati economici dell’Emittente e/o del Gruppo Safilo. Inoltre, un eventuale recesso o risoluzione anticipata potrebbe impattare, anche in maniera significativa, sui Dati Previsionali; peraltro, tali impatti dipenderebbero dai tempi e dai modi di tale recesso o risoluzione anticipata e pertanto non sono stimabili alla Data del Prospetto InformativoProspetto. Si segnala, rispetto ai servizi infine, che il periodo di assistenza esclusiva è contrattualmente fissato fino alla fine dell’esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2018 mentre la scadenza dello SPPA è fissata alla fine del 2020. Durante questo periodo il Gruppo Xxxxxx continuerà a terra già liberalizzatifornire occhiali a marchio Gucci a Kering secondo le quantità previste dallo SPPA, nessun prestatore terzo presta detti servizi nel- l’Aeroporto Xxxxxxx Xxxxxxx. L’individuazione mentre Xxxxxx avrà flessibilità di decidere se, per il suo complessivo fabbisogno, continuare ad avvalersi solamente del secondo “HANDLER” avverrà tramite l’esperimento di apposita gara ad evidenza pubblicaGruppo Safilo ovvero acquistare ulteriori prodotti a marchio Gucci da società concorrenti del Gruppo ovvero internalizzare tale produzione, con pubblicazione possibili effetti negativi sull’attività, sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sui risultati economici dell’Emittente e/o del relativo bando sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea ed indicazione ai sensi Gruppo Safilo. Per ulteriori informazioni, cfr. Sezione Prima, Capitolo 17, Paragrafo 17.2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158 e successive modifiche. A tal fine, SAT ha provveduto a trasmettere all’ENAC bozza del bando di gara e relativo capitolato ed è in attesa di ricevere formale approvazione di quest’ultima del bando medesimo, ai fini della successiva pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea. Non esiste alcuna indica- zione normativa circa la tempistica relativa all’approvazione del bando ed alla pubblicazione dello stesso. Ad esito della gara ad evidenza pubblica esperita in seguito alla pubblica- zione del bando, un nuovo soggetto potrà fare il proprio ingresso pres- so l’Aeroporto Xxxxxxx Xxxxxxx nell’esercizio delle attività di HANDLING, ALCUNI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI, CIVILI PASSIVI, TRA CUI, IN PARTICOLARE, SI SE- GNALANO DUE PROCEDIMENTIProspetto.
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Samples: Prospectus for the Offer of Shares
FATTORI DI RISCHIO. L’operazione descritta Dal momento che la maggior parte delle convenzioni stipulate dalle società del Gruppo rinviano alla disciplina CIPE per i criteri di determinazione della tariffa, il protrarsi della mancata adozione di un nuovo provvedimento CIPE potrebbe causare eventuali ripercussioni sulla situazione economica e finanziaria del Gruppo. Tale rischio non riguarda la gestione del servizio idrico integrato nella provincia di Palermo da parte di Acque Potabili Siciliane, nell’ambito della quale il regime tariffario è disciplinato sulla base del metodo normalizzato. Analogamente, il rischio non riguarda le gestioni del servizio idrico integrato nel comune di Ovada e del servizio di acquedotto nei comuni di Rapallo, Zoagli, Camogli e Coreglia Ligure, relativamente alle quali sono stati conclusi specifici accordi tra l’Emittente, i Comuni concedenti e le Autorità d’Ambito per l’applicazione del metodo normalizzato. Alla Data del Prospetto Informativo sono in fase di definizione ulteriori accordi analoghi a quelli sopra descritti. Ad attenuazione di tale rischio, tuttavia, occorre evidenziare che pressoché tutte le convenzioni di gestione prevedono che, in caso di venir meno della disciplina CIPE, gli Enti concedenti sono tenuti a concordare/approvare aggiornamenti tariffari idonei ad assicurare l’equilibrio economico-gestionale del concessionario. A ciò deve aggiungersi che l’art. 117 del TUEL prevede espressamente che la tariffa dei servizi pubblici locali deve essere aggiornata ed adeguata con cadenza annuale, in modo da assicurare l’equilibrio economico-finanziario della gestione. Tale disciplina presenta gli elementi di il rischio tipici di un investimento in titoli azionaridella necessaria preventiva approvazione/condivisione dell’aggiornamento tariffario da parte dei Comuni concedenti e della non automaticità dello stesso. Si indicano di seguito i fattori di rischio relativi all’Emittente, al settore DI ATTIVITÀ IN CUI ESSO OPERA, NONCHÉ AGLI STRUMENTI FINANZIARI OFFERTI, CHE DEVONO ESSERE CONSIDERATI DAGLI INVESTITORI PRIMA DI QUALSIASI DECISIONE DI INVESTIMENTO E AL FINE DI UN MIGLIORE APPREZZAMENTO DELLO STESSO. Tali fattori di rischio devono essere letti congiuntamente alle informa- zioni contenute nel Prospetto Informativo.
1.1 Fattori di rischio relativi all’Emittente ed liberalizzati e, dunque, le compagnie aeree avranno la possibilità di avva- lersi di prestatori terzi, eventuali concorrenti di SAT. Si precisa che alla Alla Data del Prospetto Informativo, rispetto ai servizi al di assistenza a terra già liberalizzati, nessun prestatore terzo presta detti servizi nel- l’Aeroporto Xxxxxxx Xxxxxxx. L’individuazione del secondo “HANDLER” avverrà tramite l’esperimento di apposita gara ad evidenza pubblica, con pubblicazione del relativo bando sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea ed indicazione ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158 e successive modifiche. A tal fine, SAT ha provveduto a trasmettere all’ENAC bozza del bando di gara e relativo capitolato ed è in attesa di ricevere formale approvazione di quest’ultima del bando medesimo, ai fini della successiva pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea. Non esiste alcuna indica- zione normativa circa la tempistica relativa all’approvazione del bando ed alla pubblicazione dello stesso. Ad esito della gara ad evidenza pubblica esperita in seguito alla pubblica- zione del bandofuori degli accordi sopra indicati, un nuovo soggetto potrà fare il proprio ingresso pres- so l’Aeroporto Xxxxxxx Xxxxxxx nell’esercizio delle attività solo Comune ha deliberato l’aggiornamento tariffario previsto dalle convenzioni; al riguardo si precisa che l’Emittente ha intrapreso opportune iniziative a tutela dei propri diritti. Per ulteriori informazioni sul quadro normativo di HANDLINGriferimento si rimanda alla Sezione Prima, ALCUNI PROCEDIMENTI GIUDIZIARICapitolo 6, CIVILI PASSIVI, TRA CUI, IN PARTICOLARE, SI SE- GNALANO DUE PROCEDIMENTIParagrafo 6.1.4 del Prospetto Informativo.
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Samples: Offerta Di Azioni
FATTORI DI RISCHIO. L’operazione descritta nel Prospetto Informativo presenta Le indagini sulla compliance passata potrebbero essere estese ad altre società del Gruppo o potrebbero essere avviate nuove indagini o procedimenti nei confronti di Unicredit e/o il Gruppo. Tali indagini e/o procedimenti nei riguardi di società del Gruppo potrebbero comportare per Unicredit e/o il Gruppo il pagamento di importanti ammende e/o sanzioni civili o penali (non quantificabili allo stato attuale). Al momento UniCredit e le società del Gruppo non hanno stipulato alcun accordo con le varie autorità statunitensi e non è pertanto possibile determinare la forma, la portata e la tempistica di qualsiasi decisione delle stesse, ivi inclusi i costi finali, le azioni correttive, i pagamenti e le altre responsabilità legali che potrebbero insorgere in relazione alle stesse. La tempistica relative alla conclusione delle indagini statunitensi rimane ad oggi incerta. Sebbene sia possibile che una conclusione sia raggiunta entro la fine dell'anno, tale tempistica rimane oggetto della piena discrezionalità delle Autorità statunitensi. Recenti violazioni di sanzioni statunitensi e talune prassi di pagamento in dollari statunitensi da parte di altre istituzioni finanziarie europee hanno visto tali istituzioni stipulare accordi transattivi e versare importanti ammende e penali alle varie autorità statunitensi. Attualmente, Unicredit e le società del Gruppo non hanno una base affidabile per operare un raffronto tra le indagini in corso sulle società del Gruppo e gli elementi accordi transattivi raggiunti da altre istituzioni europee. Non è possibile assicurare che eventuali accordi transattivi non siano di rischio tipici rilevante entità. I costi delle indagini, le azioni correttive richieste e/o i pagamenti e le altre responsabilità determinatisi in relazione al procedimento potrebbero comportare esborsi di un investimento liquidità e pregiudicare potenzialmente il patrimonio netto e il risultato netto di HVB e di una o più delle sue controllate. Tale esito avverso per una o più società del Gruppo soggette a indagine potrebbe ripercuotersi in titoli azionarimaniera sostanziale avversa, anche a livello reputazionale, sulle attività, i risultati della gestione e la posizione finanziaria del Gruppo, nonché sulla sua capacità di soddisfare i relativi requisiti patrimoniali. Si indicano di seguito rinvia al paragrafo 11.6 che segue per maggiori informazioni circa i fattori di rischio relativi all’Emittente, al settore DI ATTIVITÀ IN CUI ESSO OPERA, NONCHÉ AGLI STRUMENTI FINANZIARI OFFERTI, CHE DEVONO ESSERE CONSIDERATI DAGLI INVESTITORI PRIMA DI QUALSIASI DECISIONE DI INVESTIMENTO E AL FINE DI UN MIGLIORE APPREZZAMENTO DELLO STESSO. Tali fattori di rischio devono essere letti congiuntamente alle informa- zioni contenute nel Prospetto Informativoprocedimenti legali e regolamentari.
1.1 Fattori di rischio relativi all’Emittente ed liberalizzati e, dunque, le compagnie aeree avranno la possibilità di avva- lersi di prestatori terzi, eventuali concorrenti di SAT. Si precisa che alla Data del Prospetto Informativo, rispetto ai servizi di assistenza a terra già liberalizzati, nessun prestatore terzo presta detti servizi nel- l’Aeroporto Xxxxxxx Xxxxxxx. L’individuazione del secondo “HANDLER” avverrà tramite l’esperimento di apposita gara ad evidenza pubblica, con pubblicazione del relativo bando sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea ed indicazione ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158 e successive modifiche. A tal fine, SAT ha provveduto a trasmettere all’ENAC bozza del bando di gara e relativo capitolato ed è in attesa di ricevere formale approvazione di quest’ultima del bando medesimo, ai fini della successiva pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea. Non esiste alcuna indica- zione normativa circa la tempistica relativa all’approvazione del bando ed alla pubblicazione dello stesso. Ad esito della gara ad evidenza pubblica esperita in seguito alla pubblica- zione del bando, un nuovo soggetto potrà fare il proprio ingresso pres- so l’Aeroporto Xxxxxxx Xxxxxxx nell’esercizio delle attività di HANDLING, ALCUNI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI, CIVILI PASSIVI, TRA CUI, IN PARTICOLARE, SI SE- GNALANO DUE PROCEDIMENTI.
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Samples: Document of Registration