Ferie e festività soppresse. Il permesso per festività soppressa può essere fruito a mezza giornata o anche a ore. Le giornate di ferie potranno essere fruite anche a mezze giornate. In caso di fruizione di mezza giornata di ferie non viene erogato il buono pasto. Per mezza giornata deve intendersi il periodo che intercorre tra l’inizio dell’orario normale di lavoro e l’inizio dell’orario di intervallo, ovvero il periodo che intercorre tra il termine dell’orario di intervallo e la fine dell’orario normale di lavoro. È possibile la fruizione ad ore di 3 delle giornate di ferie annualmente spettanti, pari a 22,5 ore, anche frazionate in periodi non inferiori a 15 minuti, con il minimo di 1 ora. Compatibilmente con le esigenze di servizio, è inoltre possibile usufruire di mezza giornata di ferie nella giornata del venerdì fino ad un massimo di 5 volte all’anno, eventualmente congiuntamente all’utilizzo della banca delle ore o del monte ore di flessibilità ovvero ancora del monte ore di permessi retribuiti. Per il personale inquadrato nell’Area professionale Quadri l’assenza corrispondente alla mezza giornata lavorativa dovrà essere giustificata con ferie o altro permesso. Per la fruizione delle ferie “ad ore” è richiesto: • un preavviso, di norma, di 48 ore nell’ipotesi di fruizione in misura frazionata; • l’approvazione da parte del responsabile in caso di utilizzo per una giornata lavorativa intera, anche quando cadente in giornata semifestiva. Tutte le ferie e le festività soppresse dovranno essere fruite nel corso dell’anno di competenza; nel caso non sia realizzata la completa fruizione delle festività soppresse l’Impresa provvederà all’automatica sostituzione delle prime giornate di ferie dell’anno di competenza fruite nell’anno solare. L’Impresa adotterà tutte le misure più opportune per favorire il raggiungimento di tale finalità. I piani delle ferie fissati dall’Impresa, confermati al lavoratore/trice, devono essere rispettati; solo in casi eccezionali si possono variare di comune intesa tra il Responsabile e il lavoratore/trice.
Ferie e festività soppresse. Nel corso di ogni anno solare i dipendenti hanno diritto, in ragione del servizio prestato, a un periodo di ferie retribuito finalizzato al reintegro delle energie psico-fisiche. Il periodo di ferie annuale è pari a 22 giorni lavorativi con l’articolazione dell’orario di lavoro settimanale su 5 giornate. Al compimento di un’anzianità di servizio di 10 anni al lavoratore competono 2 ulteriori giornate di ferie. Al compimento di un’anzianità di servizio di 15 anni al lavoratore compete 1 ulteriore giornata di ferie. Al compimento di un’anzianità di servizio di 20 anni al lavoratore compete 1 ulteriore giornata di ferie oltre a quelle previste ai punti precedenti. In ogni caso non può essere superato il limite complessivo di 26 giorni di ferie. Detto limite è pari a 28 giorni per il personale di cui all’Allegato 1. Ai fini della maturazione delle giornate aggiuntive di cui sopra: – le frazioni di ferie maturate inferiori o pari a 0,49 sono arrotondate per difetto – le frazioni di ferie maturate pari o superiori a 0,50 sono arrotondate all’unità. Le domeniche, le festività infrasettimanali e le giornate lavorative libere non sono computabili come giorni di ferie. La fruizione delle ferie deve aver luogo nel corso dell’anno solare, previa autorizzazione e compatibilmente con le esigenze di servizio, sulla base della predisposizione di un piano ferie da redigere di norma entro il primo quadrimestre dell'anno e assicurando al dipendente che ne abbia fatto richiesta il godimento di almeno 2 settimane continuative nel periodo di maturazione. Se, per eccezionali esigenze di servizio o motivate esigenze di carattere personale, il dipendente non può godere delle ferie maturate in tutto o in parte, conserva comunque il diritto a fruirne entro il mese di aprile dell’anno successivo, salvo diverso accordo tra Agenzia e dipendente. Qualora il rapporto di lavoro abbia inizio o si estingua nel corso dell’anno, il lavoratore ha diritto alle ferie in proporzi one ai dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore a 15 giorni viene calcolata come mese intero. Viceversa, non viene calcolata affatto la frazione inferiore. La malattia superiore a 3 giorni o il ricovero ospedaliero incorsi durante il periodo di ferie ne sospendono il decorso. Il lavoratore è tenuto a darne tempestiva comunicazione e, successivamente, a presentare idonea documentazione. Una volta avvenuta l’autorizzazione del periodo di ferie, le stesse devono essere godute. Non è ammesso il mancato godimento de...
Ferie e festività soppresse. Il personale deve, di norma, fruire di tutte le ferie e le festività soppresse entro il termine dell’anno scolastico. Solo in caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze personali e di malattia che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell’anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite entro il 30 aprile dell’anno successivo. in tal caso il numero massimo di giorni non può essere superiore a 7 (salvo casi eccezionali). Le richieste di ferie e festività soppresse devono essere presentate al Dirigente scolastico con le seguenti modalità: • Durante periodo di attività didattica, con almeno 10 giorni lavorativi di anticipo; • Periodi di vacanze natalizie e xxxxxxxx, con almeno 15 giorni lavorativi di anticipo; • Vacanze estive entro il 30 Aprile di ciascun anno. Solo in casi eccezionali è possibile presentare richiesta anche nello stesso giorno della fruizione, inviandola tramite fax o e-mail all’ufficio di segreteria entro le ore 8.00.
Ferie e festività soppresse a. Le ferie e festività soppresse sono autorizzate dal Dirigente scolastico dopo il parere del DSGA.
Ferie e festività soppresse. Al fine di contemperare la garanzia del servizio e le esigenze del personale in ordine al godimento delle ferie e delle festività soppresse si procederà nel seguente modo: le richieste di ferie e di festività soppresse sono autorizzate dal Dirigente Scolastico, acquisito il parere del Direttore S. G. A, o direttamente da quest’ultimo su delega del Dirigente. Le richieste devono essere presentate entro il 31 maggio, subito dopo sarà predisposto il piano delle ferie e delle festività soppresse, tenendo in considerazione i seguenti elementi:
Ferie e festività soppresse. 1. Le ferie spettanti al personale ATA, sono quelle stabilite dal CCNL. Possono essere richieste anche in modo frazionato, fermo restando il limite di almeno 15 giorni consecutivi nel periodo 1 luglio – 31 agosto di ogni anno scolastico. Nella concessione delle ferie, è garantito il numero minimo di personale in servizio.
Ferie e festività soppresse. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell’anno. In entrambe le ipotesi il relativo trattamento economico è commisurato alla durata della prestazione giornaliera. Per quanto riguarda le richieste di part-time verticale, le ferie residue al momento della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time, rimangono invariate cioè non vengono rapportate rispetto alla tipologia di part-time richiesto; analogamente nel passaggio da part-time a tempo pieno o a diversa tipologia di part-time. Se il dipendente inizia il part-time in un momento diverso dall’utilizzo dell’anno, occorre rapportare le ferie che si maturano nei due periodi, prima e dopo la trasformazione (vedi tabella). Il personale a part-time può fruire della mezza giornata di ferie, indipendentemente dalla articolazione. Questa è calcolata in base alle ore giornaliere effettuate nella giornata di fruizione.
Ferie e festività soppresse. (Art. 13 comma 11 CCNL 2007): “Compatibilmente con le esigenze di servizio il personale ATA può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni stabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio – 31 agosto.” • Le ferie e festività soppresse sono autorizzate dal Dirigente Scolastico, sentito il parere del DSGA. • Le richieste di ferie e festività soppresse potranno essere presentate come segue: - nei periodi di attività didattica, compatibilmente con le esigenze di servizio, con almeno sei giorni lavorativi di anticipo, salvo casi eccezionali. Dovranno comunque essere coperte dalla disponibilità dei colleghi ad effettuare sostituzioni all’interno del proprio orario di servizio; - nei periodi di sospensione attività didattica: la domanda deve essere presentata tre settimane prima e la concessione due settimane prima del periodo di sospensione. • Le ferie estive dovranno essere richieste entro il 30 aprile, la concessione avverrà entro i 30 gg. successivi • Nel caso di ferie coincidenti con la settimana, la giornata del sabato va considerata come ferie. • Le ore maturate a credito derivanti dalle prestazioni lavorative, potranno essere utilizzate a copertura dei prefestivi e per riposo compensativo fino a un massimo di 3 giorni, previo accordi con l'amministrazione. • Per il personale a Tempo Determinato le ferie vanno richieste e fruite entro la durata del contratto di lavoro; • Per il Personale a Tempo Indeterminato le ferie risultanti al 31.08 di ogni anno scolastico non possono, di norma, superare 8 gg. (6 gg. per il personale che lavora su 5 gg.) e saranno utilizzati entro il 30.04 dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA.
Ferie e festività soppresse. 1. A norma dell’art. 13 comma 5 del C.C.N.L. 2007, in caso di distribuzione dell’orario di lavoro del personale ATA su cinque giorni, il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo
Ferie e festività soppresse a. Le richieste di ferie e di festività soppresse saranno autorizzate dal D.S., sentito il parere del DSGA. Le ferie potranno essere di norma fruite durante i mesi di luglio ed agosto, comunque per un periodo continuativo minimo di 15 giorni, oltre che nel corso dell’anno scolastico nei periodi di sospensione delle lezioni.