Ferie solidali Clausole campione

Ferie solidali. Nel rispetto dei limiti stabiliti dal D.lgs. n. 66/2003 in materia di orario di lavoro, i lavoratori possono cedere a titolo gratuito, i riposi e le ferie matura- te ad altri lavoratori dipendenti dello stesso datore di lavoro. I dipendenti di una stessa impresa contoterzista possono volontariamente cedere le giornate di ferie nella propria disponibilità fino ad un massimo di gior- ni 10 complessivi per ciascun anno, eccedenti comunque la misura di quattro settimane annuali, come previsto dal D.lgs. 8 aprile 2003, n. 66, in materia di riposi e ferie minimi di cui il lavoratore deve irrinunciabilmente usufruire. Lo strumento previsto nel presente articolo può essere utilizzato dai la- voratori bisognosi di riposi e ferie per assistere i figli, componenti del nucleo famigliare e/o parente ed affini di primo grado che per le particolari condi- zioni di salute necessitano di cure costanti. Ai fini dell’attuazione dell’Istituto, i lavoratori che si trovino nelle con- dizioni di necessità possono avanzare la richiesta, reiterabile, di utilizzo di “ferie solidali”, per un massimo di trenta giorni per ciascuna istanza, previa presentazione della certificazione comprovante lo stato di necessità, rilascia- ta esclusivamente da struttura sanitaria pubblica. La fruizione delle “ferie solidali” resta comunque vincolata al preventivo complessivo utilizzo di tutte le proprie ferie, recuperi e permessi retribuiti previsti dalla normativa vigente. L’azienda, ricevuta la richiesta, rende nota al personale dipendente l’esi- genza, in forma rigorosamente anonima, di “ferie solidali” e invita i propri dipendenti, su base volontaria, a indicare la loro adesione alla richiesta, con l’indicazione della quantità di giorni che intendono cedere. L’azienda fatte le opportune verifiche, attuerà gli adempimenti conse- guenti. Una volta acquisite le “ferie solidali” rimangono definitivamente nella disponibilità del dipendente richiedente. L’applicazione dell’accordo non comporterà oneri aggiuntivi per l’Azienda.
Ferie solidali. In applicazione dell’art. 24 del D. Lgs. n. 151/2015, il lavoratore in somministrazione (cedente) può richiedere all’Agenzia per il lavoro di cedere volontariamente e a titolo gratuito i permessi e le ferie maturati ad altro lavoratore in somministrazione (cessionario) dipendente della medesima agenzia per il lavoro e in missione presso il medesimo utilizzatore, nella misura e con le modalità disciplinate di seguito.
Ferie solidali. L’Agenzia, attraverso l'adozione dell'istituto delle ferie solidali, si dota di un importante strumento per i propri dipendenti, compiendo così un ulteriore, significativo passo avanti nella direzione del miglioramento del benessere organizzativo. L'iniziativa si basa sulla solidarietà tra lavoratori a supporto dei colleghi che necessitino di ferie per: – assistere i figli minori che per le particolari condizioni di salute necessitino di cure costanti debitamente documentate – assistere genitori che per le particolari condizioni di salute necessitino di cure costanti debitamente documentate, conviventi o dimoranti temporaneamente, iscritti nello schedario della popolazione temporanea di cui all'art. 32 del D.P.R. n. 223/1989 – attendere alle esigenze derivanti da calamità naturali, per i lavoratori che prestino attività o che siano residenti/domiciliati presso comuni nei quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza. Ai fini della fruizione dell'istituto, i dipendenti che si trovino nelle condizioni di necessità descritte e che abbiano utilizzato tutte le ferie, le festività soppresse e i permessi fruibili a giornate intere, possono avanzare all'Agenzia la richiesta di utilizzo di ferie solidali, per una misura massima di 30 giorni. Ogni richiesta deve essere corredata di adeguata certificazione medica comprovante lo stato di necessità di cure costanti rilasciata esclusivamente da idonee strutture sanitarie pubbliche o convenzionate o dal medico/specialista del Servizio Sanitario Nazionale, ovvero da idonea documentazione attestante lo stato di emergenza in caso di calamità. L’Agenzia, ricevuta la richiesta, rende nota al personale dipendente l’esigenza in forma rigorosamente anonima e invita coloro che fossero interessati ad indicare, su base volontaria, la loro eventuale adesione alla richiesta, con l’indicazione della quantità di giorni che intendano cedere. Le ferie e le festività cedute andranno a costituire una apposita "banca delle ferie solidali". Nel caso in cui il numero di giorni di ferie e/o festività offerti dai colleghi sia superiore a quello dei giorni richiesti, la raccolta (in ordine cronologico) si considera cessata al soddisfacimento della necessità. Nell’ipotesi in cui vi siano contemporaneamente più richieste, le giornate messe a disposizione sono distribuite in misura proporzionale tra tutti i richiedenti. La cessione deve avvenire con dichiarazione scritta non reversibile e può riguardare esclusivamente i giorni di ferie e i giorn...
Ferie solidali. In base all’articolo 24, D.Lgs. 151/2015, si richiede che venga istituito un monte ore costituito dalla cessione da parte dei lavoratori, a titolo gratuito, di una porzione dei riposi o delle ferie maturati ai colleghi di lavoro, al fine di consentire a questi ultimi di assistere i figli minori che, per particolari condizioni di salute, necessitino di cure costanti, o per la gestione di situazioni di grave necessità. Si richiede inoltre che l'O/Cava integri tale donazione con un quantitativo di ore corrispondente a quelle cedute dai lavoratori.
Ferie solidali. 1. Sono, altresì, consentite le ferie solidali, consistenti nella possibilità di cedere a titolo gratuito i giorni di ferie, in tutto o in parte, ad un collega che ne ha bisogno per assistere i figli minori, il coniuge o parenti fino al primo grado, che necessitano di cure particolari. Possono essere cedute solo le ferie eccedenti le quattro settimane annuali, garantite per legge ad ogni lavoratore. E’ facoltà di Formez PA attribuire ai lavoratori destinatari di ferie solidali giornate di ferie ulteriori rispetto a quelle già previste dal presente CCNL. La fruizione delle ferie solidali segue le norme vigenti.
Ferie solidali. Nell’ambito della definizione delle modalità del cosiddetto “lavoro agile” di cui all’articolo che precede, le Parti condividono altresì che definiranno l’istituto delle c.d. “ferie solidali”. Le Parti condividono che tale istituto interverrà, a far data dal 1° gennaio 2019, a supporto dei Lavoratori che si trovino in una delle seguenti situazioni: a) malattia grave, certificata e documentata, del Dipendente che abbia già esaurito sia il periodo di malattia contrattualmente previsto, sia le giornate di ferie e permessi retribuiti; b) assistenza ai figli, componenti del nucleo familiare e/o parenti e affini di primo grado che, per le particolari condizioni di salute, necessitino di cure costanti.
Ferie solidali. Il Conservatorio di Vibo Valentia istituisce l’istituto delle ferie solidali ai sensi dell’art. 24 del D. Leg.vo 14 settembre 2015 n. 151 destinato al Personale che intende promuovere un sistema di sostegno destinato ai colleghi che si trovino in momentanea situazione di difficoltà. L’istituto sarà disciplinato da un regolamento che sarà emanato dal Direttore sentito il Consiglio Accademico e le XX.XX.
Ferie solidali. Le Parti condividono il valore dell’obiettivo che questo istituto si pone e, come previsto dall’art. 24 del DL 151/15 e del vigente CCNL, durante la vigenza del presente accordo le Parti valuteranno la possibilità di prevedere, attraverso un regolamento da definire, l'introduzione di uno strumento per il godimento di ferie in modalità solidale, considerando sia i temi di carattere normativo sia l’impatto sui processi aziendali.
Ferie solidali. (Art. 30): i lavoratori possono cedere parte delle proprie ferie ai colleghi che hanno esigenza di prestare assistenza a figli minori che necessitano di cure costanti. Prestazioni a sostegno delle famiglie in difficoltà, che dovrebbero essere a carico dello stato sociale, vengono scaricate ancora una volta sui lavoratori utilizzando strumentalmente il nobile concetto di solidarietà.
Ferie solidali. In applicazione dell’articolo 24 del D.lgs. n. 151/2015, i lavoratori assunti a tempo indeterminato, compatibilmente alle esigenze aziendali, possono cedere a titolo gratuito e su base volontaria le ferie e i riposi5 da loro maturati ad altri lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro, al fine di consentire a questi ultimi di assistere i figli componenti del nu- cleo familiare o i parenti e affini di primo grado, i quali, per le particolari condizioni di salute, necessitano di cure costanti. La cessione delle ferie di cui al presente articolo: - può riguardare solo quelle maturate nella misura eccedente i periodi minimi stabiliti dal D.lgs. n. 66/2003; - si perfeziona solo al momento dell’effettivo godimento delle ferie o