Ferie solidali Clausole campione

Ferie solidali. Nel rispetto dei limiti stabiliti dal D.lgs. n. 66/2003 in materia di orario di lavoro, i lavoratori possono cedere a titolo gratuito, i riposi e le ferie matura- te ad altri lavoratori dipendenti dello stesso datore di lavoro. I dipendenti di una stessa impresa contoterzista possono volontariamente cedere le giornate di ferie nella propria disponibilità fino ad un massimo di gior- ni 10 complessivi per ciascun anno, eccedenti comunque la misura di quattro settimane annuali, come previsto dal D.lgs. 8 aprile 2003, n. 66, in materia di riposi e ferie minimi di cui il lavoratore deve irrinunciabilmente usufruire. Lo strumento previsto nel presente articolo può essere utilizzato dai la- voratori bisognosi di riposi e ferie per assistere i figli, componenti del nucleo famigliare e/o parente ed affini di primo grado che per le particolari condi- zioni di salute necessitano di cure costanti. Ai fini dell’attuazione dell’Istituto, i lavoratori che si trovino nelle con- dizioni di necessità possono avanzare la richiesta, reiterabile, di utilizzo di “ferie solidali”, per un massimo di trenta giorni per ciascuna istanza, previa presentazione della certificazione comprovante lo stato di necessità, rilascia- ta esclusivamente da struttura sanitaria pubblica. La fruizione delle “ferie solidali” resta comunque vincolata al preventivo complessivo utilizzo di tutte le proprie ferie, recuperi e permessi retribuiti previsti dalla normativa vigente. L’azienda, ricevuta la richiesta, rende nota al personale dipendente l’esi- genza, in forma rigorosamente anonima, di “ferie solidali” e invita i propri dipendenti, su base volontaria, a indicare la loro adesione alla richiesta, con l’indicazione della quantità di giorni che intendono cedere. L’azienda fatte le opportune verifiche, attuerà gli adempimenti conse- guenti. Una volta acquisite le “ferie solidali” rimangono definitivamente nella disponibilità del dipendente richiedente. L’applicazione dell’accordo non comporterà oneri aggiuntivi per l’Azienda.
Ferie solidali a. In applicazione dell’art. 24 del D. Lgs. n. 151/2015, il lavoratore in somministrazione (cedente) può richiedere all’Agenzia per il lavoro di cedere volontariamente e a titolo gratuito i permessi e le ferie maturati ad altro lavoratore in somministrazione (cessionario) dipendente della medesima agenzia per il lavoro e in missione presso il medesimo utilizzatore, nella misura e con le modalità disciplinate di seguito.
Ferie solidali. (Art. 30): i lavoratori possono cedere parte delle proprie ferie ai colleghi che hanno esigenza di prestare assistenza a figli minori che necessitano di cure costanti. Prestazioni a sostegno delle famiglie in difficoltà, che dovrebbero essere a carico dello stato sociale, vengono scaricate ancora una volta sui lavoratori utilizzando strumentalmente il nobile concetto di solidarietà.
Ferie solidali. 1. Sono, altresì, consentite le ferie solidali, consistenti nella possibilità di cedere a titolo gratuito i giorni di ferie, in tutto o in parte, ad un collega che ne ha bisogno per assistere i figli minori, il coniuge o parenti fino al primo grado, che necessitano di cure particolari. Possono essere cedute solo le ferie eccedenti le quattro settimane annuali, garantite per legge ad ogni lavoratore. E’ facoltà di Formez PA attribuire ai lavoratori destinatari di ferie solidali giornate di ferie ulteriori rispetto a quelle già previste dal presente CCNL. La fruizione delle ferie solidali segue le norme vigenti.
Ferie solidali. Nell’ambito della definizione delle modalità del cosiddetto “lavoro agile” di cui all’articolo che precede, le Parti condividono altresì che definiranno l’istituto delle c.d. “ferie solidali”. Le Parti condividono che tale istituto interverrà, a far data dal 1° gennaio 2019, a supporto dei Lavoratori che si trovino in una delle seguenti situazioni:
Ferie solidali. 1. L’Agenzia, attraverso l'adozione dell'istituto delle ferie solidali, si dota di un importante strumento per i propri dipendenti, compiendo così un ulteriore, significativo passo avanti nella direzione del miglioramento del benessere organizzativo.
Ferie solidali. In applicazione dell’articolo 24 del D.lgs. n. 151/2015, i lavoratori assunti a tempo indeterminato, compatibilmente alle esigenze aziendali, possono cedere a titolo gratuito e su base volontaria le ferie e i riposi5 da loro maturati ad altri lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro, al fine di consentire a questi ultimi di assistere i figli componenti del nu- cleo familiare o i parenti e affini di primo grado, i quali, per le particolari condizioni di salute, necessitano di cure costanti. La cessione delle ferie di cui al presente articolo: - può riguardare solo quelle maturate nella misura eccedente i periodi minimi stabiliti dal D.lgs. n. 66/2003; - si perfeziona solo al momento dell’effettivo godimento delle ferie o
Ferie solidali. NORMATIVA
Ferie solidali. Viene regolato inoltre l’istituto delle ferie solidali, con la possibilità su base volontaria del lavoratore di cedere una quota delle proprie ferie arretrate ai colleghi che ne abbiano necessità per gravi ragioni di cura e assistenza familiare.
Ferie solidali. Le Parti condividono il valore dell’obiettivo che questo istituto si pone e, come previsto dall’art. 24 del DL 151/15 e del vigente CCNL, durante la vigenza del presente accordo le Parti valuteranno la possibilità di prevedere, attraverso un regolamento da definire, l'introduzione di uno strumento per il godimento di ferie in modalità solidale, considerando sia i temi di carattere normativo sia l’impatto sui processi aziendali.