Common use of Flessibilità Clause in Contracts

Flessibilità. In relazione alle peculiarità del settore turistico e quindi alle particolari esigenze produttive delle aziende, fatta eccezione per quanto previsto nella parte speciale Catene Alberghiere, potranno essere adottati sistemi di distribuzione dell’orario di lavoro per periodi plurisettimanali, intenden- dosi per tali quei sistemi di distribuzione dell’orario di lavoro che comportano per una o più setti- mane prestazioni lavorative di durata superiore o inferiore a quelle prescritte dal precedente artico- lo 70e per le altre, a compensazione, prestazioni di durata inferiore o superiore. Conseguentemente, il maggior lavoro effettuato nelle settimane con orario di lavoro di durata superiore a quello prescritto dall’articolo 70 non dà diritto a compenso per lavoro straordinario, mentre per le settimane con prestazioni di durata inferiore a quella prevista dallo stesso articolo 77non dovrà darsi luogo a riduzioni della normale retribuzione. Il numero delle settimane per le quali è possibile effettuare prestazioni lavorative di durata supe- riore o inferiore a quelle dell’articolo 70non potrà superare le quattro consecutive ed in ogni caso l’ora- rio di lavoro non potrà superare le otto ore giornaliere, fermo restando il diritto al normale godimen- to del riposo settimanale di legge. Per le agenzie di viaggio il limite è di sei settimane consecutive. Il recupero delle maggiori prestazioni di lavoro verrà effettuato attraverso congedi di congua- glio il cui godimento avverrà nei periodi di minore intensità produttiva e, comunque, entro dodici settimane a far data dall’inizio del periodo di maggior prestazione lavorativa. La restituzione delle minori prestazioni di lavoro avverrà nei periodi di maggior intensità pro- duttiva e, comunque, entro dodici settimane a far data dall’inizio del periodo di minor prestazione lavorativa. Qualora, invece, i sistemi di distribuzione dell’orario prevedano l’estensione dei periodi di cui al precedente comma 3 a dodici e di quanto previsto ai commi 4 e 5 a ventiquattro settimane, per i lavoratori cui si applichi tale sistema il monte ore annuo di permessi di cui all’articolo 64 del CCNL Federturismo 7 febbraio 1996 è elevato a 116 ore. Qualora a livello aziendale o interaziendale le imprese intendano applicare i suddetti sistemi, cui non potrà farsi ricorso per più di due volte nell’anno, non consecutive, l’adozione dei program- mi sarà preceduta da un incontro tra direzione aziendale e RSU o delegato aziendale nel corso del quale la direzione aziendale esporrà le esigenze dell’impresa ed i relativi programmi, al fine di pro- cedere ad un esame congiunto. Dopo questa fase, concluso l’esame congiunto, e comunque almeno due settimane prima dell’avvio dei nuovi programmi, a cura della direzione aziendale si darà comu- nicazione ai lavoratori dei programmi definiti. Saranno fatte salve le situazioni di persone che com- provino fondati e giustificati impedimenti. Nel caso di ricorso a tali sistemi, il lavoro straordinario, ai soli fini retributivi, decorre dalla prima ora successiva all’orario comunicato al lavoratore.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Flessibilità. In relazione alle peculiarità del settore turistico e quindi alle particolari esigenze produttive delle aziende, fatta eccezione per quanto previsto nella parte speciale Catene Alberghiere, aziende potranno essere adottati sistemi di distribuzione dell’orario dell'orario di lavoro per periodi plurisettimanali, intenden- dosi intendendosi per tali quei sistemi di distribuzione dell’orario dell'orario di lavoro che comportano per una o più setti- mane settimane prestazioni lavorative di durata superiore o inferiore a quelle prescritte dal precedente artico- lo 70e art. 69 e per le altre, a compensazione, prestazioni di durata inferiore o superioreinferiore. Conseguentemente, Conseguentemente il maggior lavoro effettuato nelle settimane con orario di lavoro di durata superiore a quello prescritto dall’articolo 70 dall'art. 69 non dà diritto a compenso per lavoro straordinario, mentre per le settimane con prestazioni di durata inferiore a quella prevista dallo stesso articolo 77non art. 75 non dovrà darsi luogo a riduzioni della normale retribuzione. Il numero delle settimane per le quali è possibile effettuare prestazioni lavorative di durata supe- riore o inferiore superiore a quelle dell’articolo 70non dell'art. 63 non potrà superare le quattro 4 consecutive ed e in ogni caso l’ora- rio l'orario di lavoro non potrà superare le otto 8 ore giornaliere, fermo restando il diritto al normale godimen- to godimento del riposo settimanale di legge. Per le agenzie di viaggio il limite è di sei 6 settimane consecutive. Il recupero delle maggiori prestazioni di lavoro verrà effettuato attraverso congedi di congua- glio conguaglio il cui godimento avverrà nei periodi di minore intensità produttiva e, comunque, e comunque entro dodici 12 settimane a far data dall’inizio dall'inizio del periodo di maggior prestazione lavorativa. La restituzione delle minori prestazioni di lavoro avverrà nei periodi di maggior intensità pro- duttiva e, comunque, entro dodici settimane a far data dall’inizio del periodo di minor prestazione lavorativa. Qualora, invece, i sistemi di distribuzione dell’orario dell'orario prevedano l’estensione l'estensione dei periodi di cui al precedente comma ai precedenti commi 3 e 4, rispettivamente, a dodici 12 e di quanto previsto ai commi 4 e 5 a ventiquattro 24 settimane, per i lavoratori cui si applichi tale sistema il monte ore annuo di permessi di cui all’articolo 64 del CCNL Federturismo all'art. 64, C.C.N.L. FEDERTURISMO 7 febbraio 1996 è elevato a 116 ore. Qualora a livello aziendale o interaziendale le imprese intendano applicare i suddetti sistemi, cui non potrà farsi ricorso per più di due 2 volte nell’annonell'anno, non consecutive, l’adozione l'adozione dei program- mi programmi sarà preceduta da un incontro tra direzione aziendale e RSU o delegato aziendale nel corso del quale la direzione aziendale esporrà le esigenze dell’impresa ed dell'impresa e i relativi programmi, al fine di pro- cedere procedere ad un esame congiunto. Dopo questa fase, concluso l’esame l'esame congiunto, e comunque almeno due 2 settimane prima dell’avvio dell'avvio dei nuovi programmi, a cura della direzione aziendale si darà comu- nicazione comunicazione ai lavoratori dei programmi definiti. Saranno fatte salve le situazioni di persone che com- provino comprovino fondati e giustificati impedimenti. Nel caso di ricorso a tali sistemi, il lavoro straordinario, ai soli fini retributivi, decorre dalla prima ora successiva all’orario all'orario comunicato al lavoratore.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Imprese Di Viaggi E Turismo, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Flessibilità. In relazione alle peculiarità del settore turistico e quindi alle particolari 1. Con riferimento esclusivo agli insegnanti di scuola materna, in servizio a tempo pieno, l'orario settimanale sarà di 33 ore settimanali qualora l'istituto adotti un regime di orario flessibile per far fronte ad esigenze produttive delle aziendeorganizzative. 2. Tale flessibilità si realizza con il superamento dell'orario contrattuale, fatta eccezione per quanto previsto nella parte speciale Catene Alberghiere, potranno essere adottati sistemi di distribuzione dell’orario di lavoro per periodi plurisettimanali, intenden- dosi per tali quei sistemi di distribuzione dell’orario di lavoro che comportano per una o più setti- mane prestazioni lavorative di durata superiore o inferiore a quelle prescritte dal precedente artico- lo 70e per le altre, a compensazione, prestazioni di durata inferiore o superiore. Conseguentemente, il maggior lavoro effettuato nelle settimane con orario di lavoro di durata superiore a quello prescritto dall’articolo 70 non dà diritto a compenso per lavoro straordinario, mentre per le settimane con prestazioni di durata inferiore a quella prevista dallo stesso articolo 77non dovrà darsi luogo a riduzioni della normale retribuzione. Il numero delle settimane per le quali è possibile effettuare prestazioni lavorative di durata supe- riore o inferiore a quelle dell’articolo 70non potrà superare le quattro consecutive ed in ogni caso l’ora- rio di lavoro non potrà superare le otto ore giornaliere, fermo restando il diritto al normale godimen- to del riposo settimanale di legge. Per le agenzie di viaggio il limite è di sei settimane consecutive. Il recupero delle maggiori prestazioni di lavoro verrà effettuato attraverso congedi di congua- glio il cui godimento avverrà nei periodi di minore intensità produttiva e, comunque, entro dodici settimane a far data dall’inizio del periodo di maggior prestazione lavorativa. La restituzione delle minori prestazioni di lavoro avverrà nei periodi di maggior intensità pro- duttiva e, comunque, entro dodici settimane a far data dall’inizio del periodo di minor prestazione lavorativa. Qualora, invece, i sistemi di distribuzione dell’orario prevedano l’estensione dei periodi di cui al precedente comma 3 a dodici e comma, fino ad un massimo di quanto previsto ai commi 4 e 5 a ventiquattro settimaneore settimanali, per un massimo di 20 settimane l'anno. 3. A fronte della prestazione di ore aggiuntive ai sensi del precedente comma, l'istituto riconoscerà ai lavoratori interessati, nel corso dell'anno, una pari entità di ore di riduzione, con la stessa articolazione per settimana prevista per i periodi di superamento dell'orario contrattuale. 4. I lavoratori cui si applichi tale sistema interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario di lavoro. L'Istituto, sentito il Collegio dei docenti, provvederà a comunicare, all'inizio dell'anno scolastico, per iscritto ai lavoratori interessati il programma annuale di applicazione della flessibilità; le eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate. 5. Per fare fronte ad esigenze relative alle attività di sostegno, in orario non curricolare, ed alla programmazione didattica, attuata nell’ambito dell’autonomia scolastica, che preveda una diversa articolazione del monte ore annuo annuale previsto per ciascun curricolo e per ciascuna disciplina ai docenti delle scuole legalmente riconosciute potranno essere richieste ore eccedenti l’orario settimanale contrattuale nel limite complessivo di permessi di cui all’articolo 64 del CCNL Federturismo 7 febbraio 1996 è elevato a 116 ore. Qualora a livello aziendale o interaziendale le imprese intendano applicare i suddetti sistemi, cui non potrà farsi ricorso per più di due volte nell’anno, non consecutive, l’adozione dei program- mi sarà preceduta da un incontro tra direzione aziendale e RSU o delegato aziendale nel corso del quale la direzione aziendale esporrà le esigenze dell’impresa ed i relativi programmi, al fine di pro- cedere ad un esame congiunto. Dopo questa fase, concluso l’esame congiunto, terzo dello stesso e comunque almeno non superiore a due settimane prima dell’avvio dei nuovi programmi, a cura della direzione aziendale si darà comu- nicazione ai ore settimanali per le attività di sostegno. 6. A fronte di tale prestazione di ore aggiuntive l’Istituto riconoscerà una pari riduzione di ore in altro periodo dell'anno di attività didattica ovvero giornate di ferie estive aggiuntive. 7. Le due ore settimanali per attività di sostegno sono ridotte ad una ora per lavoratori dei programmi definiticon orario settimanale inferiore alla metà dell’orario settimanale pieno. 8. Saranno fatte salve le situazioni Resta comunque fermo quanto disposto nel successivo art. 30 sul potenziamento e prolungamento di persone che com- provino fondati e giustificati impedimenti. Nel caso di ricorso a tali sistemi, il lavoro straordinario, ai soli fini retributivi, decorre dalla prima ora successiva all’orario comunicato al lavoratoreorario.

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Samples: CCNL 1998 2001, CCNL Aninsei/Assoscuola/Fiinsei 2002 2005

Flessibilità. In relazione alle peculiarità del settore turistico e quindi alle particolari esigenze produttive delle aziende, fatta eccezione per quanto previsto nella parte speciale Catene Alberghiere, potranno essere adottati sistemi di distribuzione dell’orario di lavoro per periodi plurisettimanali, intenden- dosi intendendosi per tali quei sistemi di distribuzione dell’orario di lavoro che comportano per una o più setti- mane settimane prestazioni lavorative di durata superiore o inferiore a quelle prescritte dal precedente artico- lo articolo 70e per le altre, a compensazione, prestazioni di durata inferiore o superiore. Conseguentemente, il maggior lavoro effettuato nelle settimane con orario di lavoro di durata superiore a quello prescritto dall’articolo 70 non dà diritto a compenso per lavoro straordinario, mentre per le settimane con prestazioni di durata inferiore a quella prevista dallo stesso articolo 77non dovrà darsi luogo a riduzioni della normale retribuzione. Il numero delle settimane per le quali è possibile effettuare prestazioni lavorative di durata supe- riore superiore o inferiore a quelle dell’articolo 70non potrà superare le quattro consecutive ed in ogni caso l’ora- rio l’orario di lavoro non potrà superare le otto ore giornaliere, fermo restando il diritto al normale godimen- to godimento del riposo settimanale di legge. Per le agenzie di viaggio il limite è di sei settimane consecutive. Il recupero delle maggiori prestazioni di lavoro verrà effettuato attraverso congedi di congua- glio conguaglio il cui godimento avverrà nei periodi di minore intensità produttiva e, comunque, entro dodici settimane a far data dall’inizio del periodo di maggior prestazione lavorativa. La restituzione delle minori prestazioni di lavoro avverrà nei periodi di maggior intensità pro- duttiva produttiva e, comunque, entro dodici settimane a far data dall’inizio del periodo di minor prestazione lavorativa. Qualora, invece, i sistemi di distribuzione dell’orario prevedano l’estensione dei periodi di cui al precedente comma 3 a dodici e di quanto previsto ai commi 4 e 5 a ventiquattro settimane, per i lavoratori cui si applichi tale sistema il monte ore annuo di permessi di cui all’articolo 64 del CCNL Federturismo 7 febbraio 1996 è elevato a 116 ore. Qualora a livello aziendale o interaziendale le imprese intendano applicare i suddetti sistemi, cui non potrà farsi ricorso per più di due volte nell’anno, non consecutive, l’adozione dei program- mi programmi sarà preceduta da un incontro tra direzione aziendale e RSU o delegato aziendale nel corso del quale la direzione aziendale esporrà le esigenze dell’impresa ed i relativi programmi, al fine di pro- cedere procedere ad un esame congiunto. Dopo questa fase, concluso l’esame congiunto, e comunque almeno due settimane prima dell’avvio dei nuovi programmi, a cura della direzione aziendale si darà comu- nicazione comunicazione ai lavoratori dei programmi definiti. Saranno fatte salve le situazioni di persone che com- provino comprovino fondati e giustificati impedimenti. Nel caso di ricorso a tali sistemi, il lavoro straordinario, ai soli fini retributivi, decorre dalla prima ora successiva all’orario comunicato al lavoratore.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Flessibilità. In relazione alle peculiarità del settore turistico e quindi alle particolari esigenze produttive delle aziende, fatta eccezione per quanto previsto nella parte speciale Catene Alberghiere, aziende potranno essere adottati sistemi di distribuzione dell’orario dell'orario di lavoro per periodi plurisettimanali, intenden- dosi intendendosi per tali quei sistemi di distribuzione dell’orario dell'orario di lavoro che comportano per una o più setti- mane settimane prestazioni lavorative di durata superiore o inferiore a quelle prescritte dal precedente artico- lo 70e art. 90 e per le altre, a compensazione, prestazioni di durata inferiore o superioreinferiore. Conseguentemente, Conseguentemente il maggior lavoro effettuato nelle settimane con orario di lavoro di durata superiore a quello prescritto dall’articolo 70 dall'art. 90 non dà diritto a compenso per lavoro straordinario, mentre per le settimane con prestazioni di durata inferiore a quella prevista dallo stesso articolo 77non art. 90 non dovrà darsi luogo a riduzioni della normale retribuzione. Il numero delle settimane per le quali è possibile effettuare prestazioni lavorative di durata supe- riore o inferiore superiore a quelle dell’articolo 70non dell'art. 90 non potrà superare le quattro consecutive ed in ogni caso l’ora- rio l'orario di lavoro non potrà superare le otto ore giornaliere, fermo restando il diritto al normale godimen- to godimento del riposo settimanale di legge. Per le agenzie di viaggio viaggio, il limite è di sei settimane consecutive. Il recupero delle maggiori prestazioni di lavoro verrà effettuato attraverso congedi di congua- glio conguaglio il cui godimento avverrà nei periodi di minore intensità produttiva e, comunque, e comunque entro dodici settimane a far data dall’inizio dall'inizio del periodo di maggior prestazione lavorativa. La restituzione delle minori prestazioni di lavoro avverrà nei periodi di maggior intensità pro- duttiva e, comunque, entro dodici settimane a far data dall’inizio del periodo di minor prestazione lavorativa. Qualora, invece, i sistemi di distribuzione dell’orario dell'orario prevedano l’estensione l'estensione dei periodi di cui al precedente comma ai precedenti commi 3 e 4, rispettivamente, a dodici e di quanto previsto ai commi 4 e 5 a ventiquattro settimane, per i lavoratori cui si applichi tale sistema il monte ore annuo di permessi permessi, di cui all’articolo 64 del CCNL Federturismo 7 febbraio 1996 all'art. 91 è elevato a 116 ore. Qualora a livello aziendale o interaziendale le imprese intendano applicare i suddetti sistemi, cui non potrà farsi ricorso per più di due volte nell’annonell'anno, non consecutive, l’adozione dei program- mi programmi sarà preceduta da un incontro tra direzione Direzione aziendale e RSU R.S.U. o delegato aziendale nel corso del quale la direzione Direzione aziendale esporrà le esigenze dell’impresa ed i relativi programmi, al fine di pro- cedere procedere ad un esame congiunto. Dopo questa fase, concluso l’esame l'esame congiunto, e comunque almeno due settimane prima dell’avvio dei nuovi programmi, a cura della direzione Direzione aziendale si darà comu- nicazione comunicazione ai lavoratori dei programmi definiti. Saranno fatte salve le situazioni di persone che com- provino comprovino fondati e giustificati impedimenti. Nel caso di ricorso a tali sistemi, il lavoro straordinario, ai soli fini retributivi, decorre dalla prima ora successiva all’orario all'orario comunicato al lavoratore.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Flessibilità. In relazione alle peculiarità del settore turistico e quindi alle particolari esigenze produttive delle aziende, fatta eccezione per quanto previsto nella parte Parte speciale Catene Alberghierecatene alberghiere, potranno essere adottati sistemi di distribuzione dell’orario dell'orario di lavoro per periodi plurisettimanali, intenden- dosi intendendosi per tali quei sistemi di distribuzione dell’orario dell'orario di lavoro che comportano per una o più setti- mane settimane prestazioni lavorative di durata superiore o inferiore a quelle prescritte dal precedente artico- lo 70e art. 70 e per le altre, a compensazione, prestazioni di durata inferiore o superiore. Conseguentemente, il maggior lavoro effettuato nelle settimane con orario di lavoro di durata superiore a quello prescritto dall’articolo dall'art. 70 non dà diritto a compenso per lavoro straordinario, mentre per le settimane con prestazioni di durata inferiore a quella prevista dallo stesso articolo 77non art. 77 non dovrà darsi luogo a riduzioni della normale retribuzione. Il numero delle settimane per le quali è possibile effettuare prestazioni lavorative di durata supe- riore superiore o inferiore a quelle dell’articolo 70non dell'art. 70 non potrà superare le quattro consecutive ed in ogni caso l’ora- rio l'orario di lavoro non potrà superare le otto ore giornaliere, fermo restando il diritto al normale godimen- to godimento del riposo settimanale di legge. Per le agenzie di viaggio il limite è di sei settimane consecutive. Il recupero delle maggiori prestazioni di lavoro verrà effettuato attraverso congedi di congua- glio conguaglio il cui godimento avverrà nei periodi di minore intensità produttiva e, comunque, entro dodici settimane a far data dall’inizio dall'inizio del periodo di maggior prestazione lavorativa. La restituzione delle minori prestazioni di lavoro avverrà nei periodi di maggior intensità pro- duttiva produttiva e, comunque, entro dodici settimane a far data dall’inizio dall'inizio del periodo di minor prestazione lavorativa. Qualora, invece, i sistemi di distribuzione dell’orario dell'orario prevedano l’estensione l'estensione dei periodi di cui al precedente comma 3 a dodici e di quanto previsto ai commi 4 e 5 a ventiquattro settimane, per i lavoratori cui si applichi tale sistema il monte ore annuo di permessi di cui all’articolo all'art. 64 del CCNL c.c.n.l. Federturismo 7 febbraio 1996 è elevato a 116 ore. Qualora a livello aziendale o interaziendale le imprese intendano applicare i suddetti sistemi, cui non potrà farsi ricorso per più di due volte nell’annonell'anno, non consecutive, l’adozione l'adozione dei program- mi programmi sarà preceduta da un incontro tra direzione Direzione aziendale e RSU R.S.U. o delegato aziendale nel corso del quale la direzione Direzione aziendale esporrà le esigenze dell’impresa dell'impresa ed i relativi programmi, al fine di pro- cedere procedere ad un esame congiunto. Dopo questa fase, concluso l’esame l'esame congiunto, e comunque almeno due settimane prima dell’avvio dell'avvio dei nuovi programmi, a cura della direzione Direzione aziendale si darà comu- nicazione comunicazione ai lavoratori dei programmi definiti. Saranno fatte salve le situazioni di persone che com- provino comprovino fondati e giustificati impedimenti. Nel caso di ricorso a tali sistemi, il lavoro straordinario, ai soli fini retributivi, decorre dalla prima ora successiva all’orario all'orario comunicato al lavoratore.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Flessibilità. In relazione alle peculiarità del settore turistico ragione delle variazioni di intensità dell’attività lavorativa dell’azienda o di parti di essa, è consentita la realizzazione di diversi regimi di orario in particolari periodi dell’anno, con il superamento dell’orario con- trattuale sino al limite delle 48 ore settimanali, per un massimo di 104 ore all’anno (1° gennaio – 31 dicem- bre). Con accordo sindacale a livello aziendale il suddetto limite settimanale e quindi alle particolari esigenze produttive delle aziende, fatta eccezione per quanto previsto nella parte speciale Catene Alberghiere, il limite massimo annuale potranno essere adottati sistemi elevati. A fronte del superamento dell’orario contrattuale, corrisponderà, nell’arco di distribuzione dell’orario 12 mesi dall’inizio dei ciclo di lavoro per flessibilità, in periodi plurisettimanalidi minore intensità lavorativa, intenden- dosi per tali quei sistemi una pari entità di distribuzione dell’orario ore di lavoro che comportano per una o più setti- mane prestazioni lavorative di durata superiore o inferiore a quelle prescritte dal precedente artico- lo 70e per le altreriduzione. Viceversa, a compensazionefronte di una riduzione dell’orario contrattuale, prestazioni corrisponderà, nel corso dei 12 mesi dall’inizio del ciclo di durata inferiore o superiore. Conseguentemente, il maggior lavoro effettuato nelle settimane con orario di lavoro di durata superiore a quello prescritto dall’articolo 70 non dà diritto a compenso per lavoro straordinario, mentre per le settimane con prestazioni di durata inferiore a quella prevista dallo stesso articolo 77non dovrà darsi luogo a riduzioni della normale retribuzione. Il numero delle settimane per le quali è possibile effettuare prestazioni lavorative di durata supe- riore o inferiore a quelle dell’articolo 70non potrà superare le quattro consecutive flessibi- lità ed in ogni caso l’ora- rio periodi di lavoro non potrà superare le otto maggiore intensità lavorativa, una pari entità di ore giornaliere, fermo restando il diritto al normale godimen- to del riposo prestate oltre l’orario contrattuale. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all’orario settimanale contrattuale sia nei pe- riodi di leggesuperamento che in quelli di corrispondente riduzione dell’orario contrattuale. Per le agenzie ore prestate oltre l’orario contrattuale verrà corrisposta la maggiorazione del 12% per le prime 48 ore di viaggio il limite supero e del 15% per le successive, da liquidare nei periodi di superamento medesimi. La flessibilità tempestiva è prevista a fronte di sei settimane consecutivevariazioni imprevedibili ed urgenti della domanda di lavoro. Il recupero Le modalità applicative della flessibilità proposte dall’azienda, relative alla distribuzione delle maggiori prestazioni ore nel pe- riodo di lavoro verrà effettuato attraverso congedi di congua- glio il cui godimento avverrà supero o all’utilizzo delle riduzioni, saranno definite in un apposito incontro tra Direzione e RSU. A fronte del superamento del normale orario contrattuale corrisponderà, nei periodi di minore intensità produttiva ela- vorativa, comunque, entro dodici settimane a far data una pari entità di ore di riduzione. La compensazione tra ore in supero ed ore in riduzione dovrà avvenire nell’arco di 12 mesi dall’inizio del periodo ciclo di maggior prestazione lavorativaflessibilità. La restituzione delle minori prestazioni di lavoro avverrà I lavoratori interessati alla flessibilità percepi- ranno la retribuzione relativa al normale orario contrattuale settimanale sia nei periodi di maggior intensità pro- duttiva e, comunque, entro dodici settimane a far data dall’inizio superamento che in quelli di corrispondente riduzione di orario. Per le ore prestate oltre il normale orario contrattuale settimanale verrà corrisposta la maggiorazione del 21%. Tale maggiorazione è da liquidare con la retribuzione relativa al periodo di minor prestazione lavorativa. Qualora, invece, i sistemi di distribuzione dell’orario prevedano l’estensione dei periodi di cui al precedente comma 3 a dodici e di quanto previsto ai commi 4 e 5 a ventiquattro settimane, per i lavoratori cui si applichi tale sistema il monte ore annuo di permessi di cui all’articolo 64 del CCNL Federturismo 7 febbraio 1996 è elevato a 116 ore. Qualora a livello aziendale o interaziendale le imprese intendano applicare i suddetti sistemi, cui non potrà farsi ricorso per più di due volte nell’anno, non consecutive, l’adozione dei program- mi sarà preceduta da un incontro tra direzione aziendale e RSU o delegato aziendale nel corso del quale la direzione aziendale esporrà le esigenze dell’impresa ed i relativi programmi, al fine di pro- cedere ad un esame congiunto. Dopo questa fase, concluso l’esame congiunto, e comunque almeno due settimane prima dell’avvio dei nuovi programmi, a cura della direzione aziendale si darà comu- nicazione ai lavoratori dei programmi definiti. Saranno fatte salve le situazioni di persone che com- provino fondati e giustificati impedimenti. Nel caso di ricorso a tali sistemi, il lavoro straordinario, ai soli fini retributivi, decorre dalla prima ora successiva all’orario comunicato al lavoratoresuperamento.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro (Ccnl)

Flessibilità. In relazione alle peculiarità del settore turistico e quindi alle particolari esigenze produttive delle aziende, fatta eccezione per quanto previsto nella parte speciale Catene Alberghiere, potranno essere adottati sistemi Le modalità di distribuzione dell’orario di lavoro per periodi plurisettimanali, intenden- dosi per tali quei sistemi di distribuzione dell’orario di lavoro che comportano per una o più setti- mane prestazioni lavorative di durata superiore o inferiore a quelle prescritte dal precedente artico- lo 70e per le altre, a compensazione, prestazioni di durata inferiore o superiore. Conseguentemente, il maggior lavoro effettuato nelle settimane con orario di lavoro di durata superiore a quello prescritto dall’articolo 70 non dà diritto a compenso per lavoro straordinario, mentre per le settimane con prestazioni di durata inferiore a quella prevista dallo stesso articolo 77non dovrà darsi luogo a riduzioni della normale retribuzione. Il numero delle settimane per le quali è possibile effettuare prestazioni lavorative di durata supe- riore o inferiore a quelle dell’articolo 70non potrà superare le quattro consecutive ed in ogni caso l’ora- rio di lavoro non potrà superare le otto ore giornaliere, fermo restando il diritto al normale godimen- to del riposo settimanale di legge. Per le agenzie di viaggio il limite è di sei settimane consecutive. Il recupero delle maggiori prestazioni ore prestate in regime di lavoro verrà effettuato attraverso congedi flessibilità contrattuale o tempestiva possono pre- vedere anche la programmazione individuale, nel limite di congua- glio il cui godimento avverrà nei periodi di minore intensità produttiva e32 ore annue, comunque, entro dodici settimane a far data dall’inizio del periodo di maggior prestazione lavorativafatte salve diverse intese azien- dali. La restituzione delle minori normativa sulla flessibilità tempestiva non prevede prestazioni di lavoro avverrà nei periodi di maggior intensità pro- duttiva e, comunque, entro dodici settimane a far data dall’inizio del periodo di minor prestazione lavorativa. Qualora, invece, i sistemi di distribuzione dell’orario prevedano l’estensione dei periodi di cui al precedente comma 3 a dodici e di quanto previsto ai commi 4 e 5 a ventiquattro settimane, per i lavoratori cui si applichi tale sistema il monte ore annuo di permessi di cui all’articolo 64 del CCNL Federturismo 7 febbraio 1996 è elevato a 116 ore. Qualora a livello aziendale o interaziendale domenicali salvo accordi tra le imprese intendano applicare i suddetti sistemi, cui non potrà farsi ricorso per più di due volte nell’anno, non consecutive, l’adozione dei program- mi sarà preceduta da un incontro tra direzione aziendale e RSU o delegato aziendale nel corso del quale la direzione aziendale esporrà le esigenze dell’impresa ed i relativi programmi, al fine di pro- cedere ad un esame congiunto. Dopo questa fase, concluso l’esame congiunto, e comunque almeno due settimane prima dell’avvio dei nuovi programmi, a cura della direzione aziendale si darà comu- nicazione ai lavoratori dei programmi definiti. Saranno fatte salve le situazioni di persone che com- provino fondati e giustificati impedimentiparti. Nel caso di ricorso utilizzo di ore di flessibilità tempestiva queste verranno sottratte dal monte ore delle 104 di flessibilità. Banca ore Ciascun lavoratore potrà far confluire in una banca individuale delle ore le prime 32 ore annue di lavoro straordinario che, su richiesta dell’interessato, saranno recuperate sotto forma di riposi compensativi, fat- te salve le relative maggiorazioni che verranno corrisposte con la retribuzione afferente il mese in cui tali prestazioni sono state effettuate. Per i lavoratori a tali sistemitempo parziale potranno confluire nella banca delle ore le prime 32 ore di lavoro supple- mentare. Per dare attuazione all’accumulo di ore, il lavoro straordinariolavoratore dovrà esprimere la sua volontà di recupero con appo- sita dichiarazione scritta, ai soli fini retributiviche sarà valida fino a disdetta. In tal caso, decorre dalla prima ora successiva all’orario comunicato al lavoratorei riposi potranno essere goduti entro l’anno successivo a quello di effettuazione della prestazione straordinaria, a condizione che ◆ la persona interessata ne faccia richiesta con un preavviso di almeno 48 ore, ◆ non risulti contemporaneamente assente per identico motivo più del 3% del personale e ◆ non ostino in quel momento obiettive e comprovate necessità aziendali in relazione alla infungibilità delle mansioni svolte. I riposi non fruiti entro il suddetto termine potranno essere monetizzati. Nella banca delle ore confluiranno anche le ore di recupero della flessibilità se non fruite in occasione del programmato recupero collettivo per comprovati impedimenti personali.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro (Ccnl)

Flessibilità. In relazione alle peculiarità del settore turistico e quindi alle particolari esigenze produttive delle aziende, fatta eccezione per quanto previsto nella parte speciale Catene Alberghiere, Le aziende potranno essere adottati adottare sistemi di distribuzione dell’orario di lavoro per periodi plurisettimanali, intenden- dosi in- tendendosi per tali quei sistemi di distribuzione dell’orario di lavoro che comportano comportino per una o più setti- mane settima- ne prestazioni lavorative di durata superiore o inferiore a quelle prescritte dal precedente artico- lo 70e all’orario normale di lavoro (40 ore settimanali) e per le altre, a compensazione, prestazioni di durata inferiore o superiore. Conseguentementeinferiore, il maggior lavoro effettuato fermo restando che i lavoratori percepiranno la medesima retribuzione sia nelle settimane con orario di lavoro sforamento che di durata superiore a quello prescritto dall’articolo 70 non dà diritto a compenso per lavoro straordinario, mentre per le settimane con prestazioni di durata inferiore a quella prevista dallo stesso articolo 77non dovrà darsi luogo a riduzioni della normale retribuzioneriduzione. Il numero delle settimane per le quali è possibile effettuare prestazioni lavorative di durata supe- riore o inferiore a quelle dell’articolo 70non oltre il normale orario set- timanale non potrà superare le quattro 4 (settimane) consecutive ed in ogni caso l’ora- rio l’orario di lavoro non potrà superare supe- rare le otto 8 ore giornaliere, fermo restando il diritto al normale godimen- to del riposo settimanale di legge. Per le agenzie di viaggio il limite è di sei settimane consecutive. Il recupero delle maggiori prestazioni di lavoro verrà effettuato attraverso congedi di congua- glio il cui godimento avverrà nei periodi di minore intensità produttiva e, comunque, dovrà avvenire entro dodici 12 settimane a far data dall’inizio del periodo di maggior prestazione lavorativa. La restituzione delle minori prestazioni Qualora l’estensione oltre il normale orario di lavoro avverrà nei periodi sia effettuata per un numero di maggior intensità pro- duttiva esettimane consecutive pari a 12, comunque, con il recupero delle prestazioni entro dodici 24 settimane a far data dall’inizio del periodo di minor maggior prestazione lavorativa. Qualora, invece, i sistemi di distribuzione dell’orario prevedano l’estensione dei periodi di cui al precedente comma 3 a dodici e di quanto previsto ai commi 4 e 5 a ventiquattro settimane, per i lavoratori cui si applichi tale sistema il monte ore annuo di permessi di cui all’articolo 64 del CCNL Federturismo 7 febbraio 1996 per riduzione d’orario dei lavoratori interessati è elevato a 116 ore. Qualora Il ricorso a livello aziendale o interaziendale le imprese intendano applicare i suddetti sistemi, cui non potrà farsi ricorso tali regimi di orario è consentito per più un massimo di due 2 volte nell’annoall’anno, non consecutive, l’adozione dei program- mi sarà preceduta da un incontro previo esa- me congiunto tra direzione aziendale l’azienda e RSU o delegato aziendale nel corso del quale la direzione aziendale esporrà le esigenze dell’impresa ed i relativi programmi, al fine di pro- cedere ad un esame congiunto. Dopo questa fase, concluso l’esame congiunto, e comunque almeno due settimane prima dell’avvio dei nuovi programmi, a cura della direzione aziendale si darà comu- nicazione ai lavoratori dei programmi definiti. Saranno fatte salve le situazioni di persone che com- provino fondati e giustificati impedimentiRSU. Nel caso di ricorso a tali sistemi, il lavoro straordinario, ai soli fini retributivi, decorre dalla prima ora successiva succes- siva all’orario comunicato al lavoratore. Banca ore La banca delle ore può essere attivata mediante specifici accordi collettivi di secondo livello, al fine di con- sentire ai lavoratori di utilizzare in tutto o in parte mediante riposi compensativi eventuali prestazioni ec- cedenti l’orario medio annuo. ◆ 26 settimane, con riduzione dell’orario di lavoro pari a 30 minuti per ogni settimana effettivamente utilizzata in aggiunta alle 13 settimane, da riconoscersi ai lavoratori interessati dalla concreta applicazione del meccanismo, ad incremento del monte ore di permessi spettanti come riduzione dell’orario di lavoro; ◆ 52 settimane, previa intesa in sede aziendale, interaziendale o territoriale, prevedendo l’innalzamento del monte ore annuo di permessi sino a 128 ore annue.

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Samples: Collective Labor Agreement

Flessibilità. In relazione alle peculiarità del settore turistico e quindi alle particolari esigenze produttive delle aziendeL’impresa può stabilire in alcuni periodi regimi diversi di orario contrattuale. La diversa modulazione dell'orario settimanale potrà riguardare sia singoli gruppi di lavoratori sia la totalità dei dipendenti dell'impresa. La maggiore prestazione lavorativa settimanale resa in regime di flessibilità, fatta eccezione per quanto previsto nella parte speciale Catene Alberghiere, potranno essere adottati sistemi di distribuzione dell’orario di lavoro per periodi plurisettimanali, intenden- dosi per tali quei sistemi di distribuzione dell’orario di lavoro che comportano per una o più setti- mane prestazioni lavorative di durata superiore o inferiore a quelle prescritte dal precedente artico- lo 70e per le altre, a compensazione, prestazioni di durata inferiore o superiore. Conseguentemente, il maggior lavoro effettuato nelle settimane con orario di lavoro di durata superiore a quello prescritto dall’articolo 70 non dà diritto a compenso per lavoro straordinario, mentre per le settimane con prestazioni di durata inferiore a quella prevista dallo stesso articolo 77non dovrà darsi luogo a riduzioni della normale retribuzione. Il numero delle settimane per le quali è possibile effettuare prestazioni lavorative di durata supe- riore o inferiore a quelle dell’articolo 70non potrà superare le quattro consecutive ed in ogni caso l’ora- rio di lavoro non potrà superare complessivamente le otto 150 ore giornaliereannue, fermo restando il diritto suddivisibili al normale godimen- to del riposo settimanale massimo nell'arco di legge. Per le agenzie di viaggio il limite è di sei settimane consecutive. Il recupero delle maggiori prestazioni di lavoro verrà effettuato attraverso congedi di congua- glio il cui godimento avverrà nei 6 mesi, e dovrà essere recuperata mediante corrispondente rimodulazione dell'orario contrattuale, anche individuale, in periodi di minore minor intensità produttiva eproduttiva, comunquesulla base di programmi prestabiliti. In regime di flessibilità, entro dodici settimane a far data dall’inizio del periodo di maggior prestazione lavorativa. La restituzione delle minori prestazioni di lavoro avverrà nei periodi di maggior intensità pro- duttiva eper ogni ora prestata oltre il normale orario, comunque, entro dodici settimane a far data dall’inizio del periodo di minor prestazione lavorativa. Qualora, invece, i sistemi di distribuzione dell’orario prevedano l’estensione dei periodi ferma restando la compensazione di cui al precedente comma 3 comma, verrà corrisposta una quota pari al 17% della paga oraria globale, con la retribuzione dello stesso mese in cui è avvenuta la maggiore prestazione. I riposi compensativi potranno essere goduti anche anticipatamente e comunque, se goduti successivamente, dovranno essere usufruiti entro 180 giorni dall'effettuazione della maggiore prestazione. Al lavoratore che non abbia potuto godere dei permessi compensativi a dodici causa della risoluzione del rapporto spetterà la retribuzione relativa alle ore prestate in regime di flessibilità oltre l'orario normale di lavoro maggiorate di una percentuale pari alla differenza intercorrente tra la percentuale di maggiorazione prevista per il lavoro straordinario che sarebbe spettata ed il 17% già erogato; il pagamento sarà dovuto con le spettanze di fine lavoro. Le ore di lavoro non recuperate e retribuite come sopra verranno computate in diminuzione del monte annuo di quanto previsto ai commi 4 e 5 ore straordinarie. Qualora i riposi compensativi siano goduti anticipatamente alla correlativa maggior prestazione lavorativa, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, al lavoratore non sarà effettuata alcuna trattenuta a ventiquattro settimanefronte dei riposi compensativi di cui sopra né gli stessi potranno essere compensati con permessi dovuti ad altro titolo. Qualora il lavoratore, per i motivi indipendenti dalla sua volontà (malattia, infortunio, maternità, ecc.) non abbia potuto rendere la maggior controprestazione lavorativa, la stessa potrà essere effettuata al termine della causa impeditiva. Ai lavoratori cui si applichi tale sistema il monte ore annuo di permessi di cui all’articolo 64 del CCNL Federturismo 7 febbraio 1996 è elevato a 116 ore. Qualora a livello aziendale o interaziendale le imprese intendano applicare i suddetti sistemiche, cui non potrà farsi ricorso per più di due volte nell’annocomprovate necessità, non consecutivefosse possibile osservare il programmato regime di flessibilità, l’adozione dei program- mi sarà preceduta da un incontro tra direzione aziendale e RSU o delegato aziendale nel corso del quale la direzione aziendale esporrà saranno concesse le esigenze dell’impresa ed i relativi programmi, al fine di pro- cedere ad un esame congiunto. Dopo questa fase, concluso l’esame congiunto, e comunque almeno due settimane prima dell’avvio dei nuovi programmi, a cura della direzione aziendale si darà comu- nicazione ai lavoratori dei programmi definiti. Saranno fatte salve le situazioni di persone che com- provino fondati e giustificati impedimenti. Nel caso di ricorso a tali sistemi, il lavoro straordinario, ai soli fini retributivi, decorre dalla prima ora successiva all’orario comunicato al lavoratoreopportune deroghe.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Flessibilità. In relazione alle peculiarità del settore turistico e quindi alle particolari esigenze produttive delle aziende1. Qualora siano preventivamente concordati con le RSU, fatta eccezione per quanto previsto nella parte speciale Catene Alberghiereovvero in loro mancanza con i sindacati territoriali, potranno essere adottati sistemi periodi annuali di distribuzione flessibilità dell’orario di lavoro per lavoro, l’impresa può stabilire in tali periodi plurisettimanaliregimi diversi di orario contrattuale. . 2. La diversa modulazione dell’orario settimanale potrà riguardare sia singoli gruppi di lavoratori sia la totalità dei dipendenti dell’impresa. 3. La maggiore prestazione lavorativa settimanale resa in regime di flessibilità, intenden- dosi per tali quei sistemi di distribuzione dell’orario di lavoro che comportano per una o più setti- mane prestazioni lavorative di durata superiore o inferiore a quelle prescritte dal precedente artico- lo 70e per le altre, a compensazione, prestazioni di durata inferiore o superiore. Conseguentemente, il maggior lavoro effettuato nelle settimane con orario di lavoro di durata superiore a quello prescritto dall’articolo 70 non dà diritto a compenso per lavoro straordinario, mentre per le settimane con prestazioni di durata inferiore a quella prevista dallo stesso articolo 77non dovrà darsi luogo a riduzioni della normale retribuzione. Il numero delle settimane per le quali è possibile effettuare prestazioni lavorative di durata supe- riore o inferiore a quelle dell’articolo 70non potrà superare le quattro consecutive ed in ogni caso l’ora- rio di lavoro non potrà superare complessivamente le otto 150 ore giornaliereannue, suddivisibili al massimo nell’arco di 6 mesi, e dovrà essere recuperata mediante corrispondenti rimodulazione dell’orario contrattuale, anche individuali, in periodi di minor intensità produttiva sulla base di programmi prestabilisti. 4. In regime di flessibilità, per ogni ora prestata oltre il normale orario, fermo restando il diritto al normale godimen- to del riposo settimanale di legge. Per le agenzie di viaggio il limite è di sei settimane consecutive. Il recupero delle maggiori prestazioni di lavoro verrà effettuato attraverso congedi di congua- glio il cui godimento avverrà nei periodi di minore intensità produttiva e, comunque, entro dodici settimane a far data dall’inizio del periodo di maggior prestazione lavorativa. La restituzione delle minori prestazioni di lavoro avverrà nei periodi di maggior intensità pro- duttiva e, comunque, entro dodici settimane a far data dall’inizio del periodo di minor prestazione lavorativa. Qualora, invece, i sistemi di distribuzione dell’orario prevedano l’estensione dei periodi la compensazione di cui al precedente comma 3 comma, verrà corrisposta una quota pari al 17% della paga oraria globale, con la retribuzione dello stesso mese in cui é avvenuta la maggiore prestazione. 5. I riposi compensativi potranno essere goduti anche anticipatamente e comunque, se goduti successivamente, dovranno essere usufruiti entro 180 giorni dall’effettuazione della maggiore prestazione. 6. Al lavoratore che non abbia potuto godere dei permessi compensativi a dodici causa della risoluzione del rapporto spetterà la retribuzione relativa alle ore prestate in regime di flessibilità oltre l’orario normale di lavoro maggiorate di una percentuale pari alla differenza intercorrente tra la percentuale di maggiorazione prevista per il lavoro straordinario che sarebbe spettata ed il 17% già erogato il pagamento sarà dovuto con le spettanze di fine lavoro. Le ore di lavoro non recuperate e retribuite come sopra verranno computate in diminuzione dal monte annuo di quanto ore straordinarie previsto ai commi 4 e 5 dall’art. 18 7. Qualora i riposi compensativi siano goduti anticipatamente alla correlativa maggior prestazione lavorativa, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, al lavoratore non sarà effettuata alcuna trattenuta a ventiquattro settimanefronte dei riposi compensativi di cui sopra né gli stessi potranno essere compensati con permessi dovuti ad altro titolo. Qualora il lavoratore, per i motivi indipendenti dalla sua volontà (malattia, infortunio, maternità ecc.) non abbia potuto rendere la maggior controprestazione lavorativa, la stessa potrà essere effettuata al termine della causa impeditiva. 8. Ai lavoratori cui si applichi tale sistema che, per comprovate necessità non fosse possibile osservare il monte ore annuo programmato regime di permessi di cui all’articolo 64 del CCNL Federturismo 7 febbraio 1996 è elevato a 116 ore. Qualora a livello aziendale o interaziendale flessibilità, saranno concesse le imprese intendano applicare i suddetti sistemi, cui non potrà farsi ricorso per più di due volte nell’anno, non consecutive, l’adozione dei program- mi sarà preceduta da un incontro tra direzione aziendale e RSU o delegato aziendale nel corso del quale la direzione aziendale esporrà le esigenze dell’impresa ed i relativi programmi, al fine di pro- cedere ad un esame congiunto. Dopo questa fase, concluso l’esame congiunto, e comunque almeno due settimane prima dell’avvio dei nuovi programmi, a cura della direzione aziendale si darà comu- nicazione ai lavoratori dei programmi definiti. Saranno fatte salve le situazioni di persone che com- provino fondati e giustificati impedimenti. Nel caso di ricorso a tali sistemi, il lavoro straordinario, ai soli fini retributivi, decorre dalla prima ora successiva all’orario comunicato al lavoratoreopportune deroghe.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Flessibilità. In relazione alle peculiarità del settore turistico e quindi alle particolari esigenze produttive delle aziende, fatta eccezione per quanto previsto nella parte speciale Catene Alberghiere, aziende potranno essere adottati sistemi di distribuzione dell’orario di lavoro per periodi plurisettimanali, intenden- dosi intendendosi per tali quei sistemi di distribuzione dell’orario di lavoro che comportano per una o più setti- mane settimane prestazioni lavorative di durata superiore o inferiore a quelle prescritte dal precedente artico- lo 70e articolo 69 e per le altre, a compensazione, prestazioni di durata inferiore o superioreinferiore. Conseguentemente, il maggior lavoro effettuato nelle settimane con orario di lavoro di durata superiore a quello prescritto dall’articolo 70 69 non dà diritto a compenso per lavoro straordinario, mentre per le settimane con prestazioni di durata inferiore a quella prevista dallo stesso articolo 77non 75 non dovrà darsi luogo a riduzioni della normale retribuzione. Il numero delle settimane per le quali è possibile effettuare prestazioni lavorative di durata supe- riore o inferiore superiore a quelle dell’articolo 70non 63 non potrà superare le quattro consecutive ed in ogni caso l’ora- rio l’orario di lavoro non potrà superare le otto ore giornaliere, fermo restando il diritto al normale godimen- to godimento del riposo settimanale di legge. Per le agenzie di viaggio il limite è di sei settimane consecutive. Il recupero delle maggiori prestazioni di lavoro verrà effettuato attraverso congedi di congua- glio conguaglio il cui godimento avverrà nei periodi di minore intensità produttiva e, comunque, e comunque entro dodici settimane a far data dall’inizio del periodo di maggior prestazione lavorativa. La restituzione delle minori prestazioni di lavoro avverrà nei periodi di maggior intensità pro- duttiva e, comunque, entro dodici settimane a far data dall’inizio del periodo di minor prestazione lavorativa. Qualora, invece, i sistemi di distribuzione dell’orario prevedano l’estensione dei periodi di cui al precedente comma ai precedenti commi 3 e 4, rispettivamente, a dodici e di quanto previsto ai commi 4 e 5 a ventiquattro settimane, per i lavoratori cui si applichi tale sistema il monte ore annuo di permessi di cui all’articolo 64 del CCNL Federturismo 7 febbraio 1996 96 è elevato a 116 ore. Qualora a livello aziendale o interaziendale le imprese intendano applicare i suddetti sistemi, cui non potrà farsi ricorso per più di due volte nell’anno, non consecutive, l’adozione dei program- mi programmi sarà preceduta da un incontro tra direzione aziendale e RSU o delegato aziendale nel corso del quale la direzione aziendale esporrà le esigenze dell’impresa ed i relativi programmi, al fine di pro- cedere procedere ad un esame congiunto. Dopo questa fase, concluso l’esame congiunto, e comunque almeno due settimane prima dell’avvio dei nuovi programmi, a cura della direzione aziendale si darà comu- nicazione comunicazione ai lavoratori dei programmi definiti. Saranno fatte salve le situazioni di persone che com- provino comprovino fondati e giustificati impedimenti. Nel caso di ricorso a tali sistemi, il lavoro straordinario, ai soli fini retributivi, decorre dalla prima ora successiva all’orario comunicato al lavoratore.

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