Common use of Formazione professionale Clause in Contracts

Formazione professionale. Vista l’esigenza di andare all’istituzione di corsi di formazione profes- sionale in rapporto alla specificità dell’agricoltura forlivese, le parti con- cordano di: 1) individuare, operando in tal senso anche a livello di Commissione pa- ritetiche, il tipo di formazione professionale ed i conseguenti corsi in re- lazione al mercato dei lavoro e alla esigenza di garantire obiettivi occupazionali certi; 2) creare le necessarie disponibilità per esperienze di interprofessiona- lità soprattutto nelle aziende dove esistono cicli produttivi collegati e in relazione al mercato dei lavoro. A tal fine, agli 0.T.I. che frequentano corsi di addestramento professio- nale di interesse agrario istituiti da Enti qualificati e riconosciuti, è con- cesso un permesso retribuito di 200 ore ( CCNL art.33 ) nell’arco dei triennio; con la possibilità di cumularle in un solo anno, a totale carico dell’Azienda. Agli O.T.D. 162isti dipendenti di Aziende nelle quali si effettuino almeno 2.500 gg. di lavoro annue, è concesso un permesso retribuito di 112 ore nell’arco dei triennio, con possibilità di cumularli in un solo anno per par- tecipare ai corsi di cui sopra. Il costo di tale permesso è a carico per il 75% dell’Azienda e per il 25% a carico della C.I.M.L.A, Agli O.T.D. 104isti dipendenti di Aziende nelle quali si effettuino almeno 2.500 gg. di lavoro annue, è concesso un permesso retribuito di 72 ore nell’arco dei triennio, con possibilità di cumularli in un solo anno per par- tecipare ai corsi di cui sopra. Il costo di tale permesso è a carico per il 75% dell’Azienda e per il 25% a carico della C.I.M.L.A, . Il numero degli operai di ogni singola Azienda che può beneficiare dei permessi necessari per partecipare ai corsi non potrà superare nello stesso momento il numero di 1, per quelle Aziende che hanno da 4 a 10 operai O.T.I. e O.T.D. ed il 10% per quelle Aziende che hanno più di 10 operai O.T.D. e O.T.I. I permessi di cui sopra non sono conteggiabili nelle ferie.

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Samples: Provincial Contract for Agricultural and Floricultural Workers

Formazione professionale. Vista l’esigenza Il ccnl rinvia alla sede integrativa l’individuazione delle «linee di andare all’istituzione indirizzo e pro- grammazione generale per i programmi annuali e pluriennali delle attività di corsi formazio- 248 Cfr. Università Insubria 3.12.2003, intitolato “Accordo integrativo per la disciplina del diritto allo stu- dio (150 ore)”; Università Bologna 19.10.2001 e Università Trento 10.6.2003, intitolati rispettivamente “Accordo sui criteri di formazione profes- sionale selezione per la concessione dei permessi 150 ore per motivi di studio” e “Criteri di concessione e modalità di utilizzo dei permessi per motivi di studio, ma il cui contenuto va ben al di là di quello che sembra emergere dal titolo. 249 Cfr. Politecnico Bari 27.11.2001 (art. 2): 2 ore mensili di permesso per ritiro stipendio; 6 ore annue di permessi per svolgimento di accertamenti sanitari. 250 Cfr. Università Palermo 12.6.2002 (art. 12). Le parti hanno stabilito che il dipendente possa assentarsi dalla propria sede di lavoro, senza obbligo di recupero e senza diritto a percepire alcun tipo di compenso accessorio, per il tempo strettamente necessario – e comunque entro il limite di 30 ore annue – al fine di soddisfare le seguenti esigenze: a) provvedere al disbrigo urgente di pratiche inerenti il proprio stato di carriera e, una volta al mese, per il ritiro dello stipendio, previa produzione di dichiarazione.; b) accerta- menti diagnostici, visite mediche specialistiche, controlli periodici personali o del coniuge, dei figli, dei genitori o comunque di persone conviventi, sempre che tali visite o analisi debbano essere necessariamen- te effettuate in rapporto alla specificità dell’agricoltura forlivese, le parti con- cordano di: 1) individuare, operando orario di lavoro e siano in tal senso documentate (co. 2). Sul piano procedurale, hanno pre- visto che l’autorizzazione dei permessi retribuiti di cui agli artt. 30 e 33 ccnl, si intende automaticamente concessa mediante comunicazione, anche a telefonica, al responsabile della gestione amministrativa della struttura in cui il dipendente presta servizio. 251 Cfr. Università Chieti 1999-2000 (art. 18). 252 Cfr. Politecnico Bari 27.11.2001 (art. 6): ne, riqualificazione e aggiornamento del personale» (art. 4, co. 2, lett. e)). La materia in esame ha ricevuto molta attenzione in sede decentrata e nella maggior parte dei casi ad essa sono stati dedicati accordi monotematici (c.d. Protocolli di intesa) che, coerentemente con quanto previsto dal ccnl, hanno individuato le linee di indirizzo generale (spesso denominate “Linee di programmazione”)253; non si registra, dunque, alcun scostamento rispetto alla previsione del ccnl. Tutti gli accordi hanno riconosciuto il ruolo strategico della formazione, quale stru- mento fondamentale per la crescita del personale tecnico amministrativo e per l’innalzamento del livello qualitativo dei servizi dell’Ateneo. Più in particolare, la formazione è stata definita «il metodo permanente di Commissione pa- ritetichecostante adeguamento delle competenze all’evoluzione del contesto organizzativo, il tipo normativo, tecnologico e operativo»254; lo strumento di formazione «crescita professionale ed i conseguenti corsi dei dipendenti in re- lazione alle conoscenze, al mercato saper fare e al saper essere di partenza, anche finalizzata all’attuazione della progressione verticale nel sistema di classificazione»255 Le parti hanno generalmente concordato i criteri generali e le linee di indirizzo; in particolare, hanno definito la procedura per la proposta e l’approvazione dei lavoro piani di formazione, la tipologia delle attività formative (trasversale, per tutti i dipendenti e spe- cialistica, ovvero diretta solo a una parte del personale in ragione della specificità dei loro compiti), le modalità di frequenza, la valenza dei crediti formativi professionali conseguibili, i criteri per l’individuazione dei docenti e la loro remunerazione; i sistemi di valutazione finale. Molti accordi hanno distinto tra formazione obbligatoria (di solito durante l’orario di lavoro) e formazione facoltativa (che il dipendente segue autonomamente e, di norma, fuori dall’orario di lavoro)256; in alcuni atenei le parti hanno previsto la costituzione di un “gruppo tecnico” di supporto al Direttore amministrativo nell’applicazione dei criteri generali e nella definizione dei programmi operativi257. Quanto all’individuazione del personale destinatario dei programmi di formazione, 253 Fra gli altri, segnaliamo Politecnico Bari 12.4.2001; Università Insubria, 2.12.2002; Università Bari, 22.11.2002; Università Lecce, 28.5.2001. 254 Cfr. Università Piemonte, 9.1.2003; Università Camerino 16.10.2001; Università Milano 18.7.2001 (art. 5). 255 Cfr. Università Bari 22.11.2002 (art. 1). 256 Cfr. Università Bari 22.11.2002 (artt. 4-5-); Università Camerino 3.1.2004; Università Padova 18.4.2002 (art. 53); Università Verona T.U. 31.3.2003 . 257 Cfr. Università Udine 17.6.2002. per alcuni contratti essa è demandata al Direttore amministrativo, che si avvale del crite- rio della rotazione, in modo da garantire a tutti l’opportunità di partecipare ai corsi258. Xxxxxxxx l’individuazione delle risorse da destinare alla esigenza di garantire obiettivi occupazionali certi; 2) creare le necessarie disponibilità per esperienze di interprofessiona- lità soprattutto nelle aziende dove esistono cicli produttivi collegati e in relazione al mercato dei lavoro. A tal fineformazione, agli 0.T.I. che frequentano corsi di addestramento professio- nale distinguendo talvolta tra attività formative di interesse agrario istituiti da Enti qualificati e riconosciuti, è con- cesso un permesso retribuito di 200 ore ( CCNL art.33 ) nell’arco dei triennio; con la possibilità di cumularle in un solo anno, a totale carico dell’Azienda. Agli O.T.D. 162isti dipendenti di Aziende nelle quali si effettuino almeno 2.500 gg. di lavoro annue, è concesso un permesso retribuito di 112 ore nell’arco dei triennio, con possibilità di cumularli in un solo anno per par- tecipare ai corsi di cui sopra. Il costo di tale permesso è generale a carico per il 75% dell’Azienda del bilancio di Ateneo e per il 25% atti- vità di natura specialistica a carico delle singole strutture interessate259: Talvolta è stata concordata anche l’istituzione di una banca dati per verificare l’equa distribuzione delle opportunità formative e realizzare un’anagrafe della C.I.M.L.Acrescita profes- sioanle260. In alcuni casi, Agli O.T.D. 104isti dipendenti va segnalato un uso più flessibile del rinvio, nel senso che le parti non si sono limitati ai criteri generali, ma sono andate più nello specifico individuando, ad esempio, i contenuti delle diverse attività formative261, fino a redigere un articolato pia- no della formazione che disciplina dettagliatamente gli aspetti organizzativi, contenuti- stici, metodologici e procedurali262. In tutti gli accordi, infine, va segnalata la previsione secondo cui l’amministrazione si impegna a fornire alle RSU e alle XX.XX. una periodica informazione sull’attuazione del programma di Aziende nelle quali si effettuino almeno 2.500 ggformazione, come richiesto dal ccnl (art. di lavoro annue6, è concesso un permesso retribuito di 72 ore nell’arco dei triennioco. 4, con possibilità di cumularli in un solo anno per par- tecipare ai corsi di cui sopralett. Il costo di tale permesso è a carico per il 75% dell’Azienda e per il 25% a carico della C.I.M.L.A, . Il numero degli operai di ogni singola Azienda che può beneficiare dei permessi necessari per partecipare ai corsi non potrà superare nello stesso momento il numero di 1, per quelle Aziende che hanno da 4 a 10 operai O.T.I. e O.T.D. ed il 10% per quelle Aziende che hanno più di 10 operai O.T.D. e O.T.I. I permessi di cui sopra non sono conteggiabili nelle feriea)).

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Samples: Contratti Collettivi Integrativi

Formazione professionale. Vista l’esigenza Al fine di andare all’istituzione di favorire e promuovere in accordo con l'Ente Regione, o con l'Ente locale a livello territoriale, corsi di formazione profes- sionale in rapporto alla specificità dell’agricoltura forliveseprofessionale al la cui impostazione e gestione partecipino le XX.XX. firmatarie del presente CCNL le parti si incontreranno a livello regionale, almeno 1 volta all'anno, per valutare i settori e i mestieri per i quali ci sia richiesta di manodopera qualificata e nel conte mpo per valutare verso quali settori o mestieri i giovani mostrino interesse ad indirizzarsi. Sulla base degli esiti degli incontri suddetti, verranno presentati all'Ente Regione o all'Ente locale a livello territoriale le proposte dei corsi da effettuars i, definendo la durata, le parti con- cordano di: 1) individuare, operando in tal senso anche a livello modalità e i programmi. I corsi dovranno prevedere un determinato numero di Commissione pa- ritetiche, il tipo ore di formazione professionale ed i conseguenti corsi in re- lazione al mercato dei lavoro e alla esigenza di garantire obiettivi occupazionali certi; 2) creare le necessarie disponibilità per esperienze di interprofessiona- lità soprattutto nelle aziende dove esistono cicli produttivi collegati e in relazione al mercato dei lavoro. A tal fine, agli 0.T.I. che frequentano corsi di addestramento professio- nale di interesse agrario istituiti teorica da Enti qualificati e riconosciuti, è con- cesso un permesso retribuito di 200 ore ( CCNL art.33 ) nell’arco dei triennio; con la possibilità di cumularle in un solo anno, a totale carico dell’Azienda. Agli O.T.D. 162isti dipendenti di Aziende nelle quali si effettuino almeno 2.500 gg. di lavoro annue, è concesso un permesso retribuito di 112 ore nell’arco dei triennio, con possibilità di cumularli in un solo anno per par- tecipare ai corsi di cui sopra. Il costo di tale permesso è a carico per il 75% dell’Azienda e per il 25% effettuarsi a carico della C.I.M.L.A, Agli O.T.D. 104isti dipendenti Regione o dell'Ente locale e un certo numero di Aziende nelle quali si effettuino almeno 2.500 ggore di formazione pratica da effettuarsi in impre se artigiane appartenenti al settore prescelto. Le ore di formazione pratica non danno luogo ad alcun rapporto di lavoro annuetra l'impresa nella quale si effettuano e i giovani che frequentano il corso. Le Organizzazioni artigiane si impegnano ad indicare le imprese disponibili a mettere a disposizione i propri locali e le proprie attrezzature per la suddetta formazione pratica. Al termine del corso le parti si incontreranno per valutare le possibilità occupazionali di quei giovani che non fossero stati assun ti dalle imprese presso le quali hanno effettuato la formazione pratica. L'attestato di qualifica conseguito al termine del corso è valido dopo un periodo di occupazione di 6 mesi nei quali il giovane è considerato tirocinante ai sensi della legge 14.11.6 7 n. 1146. Laddove, è concesso un permesso retribuito a livello regionale, sia stata data attuazione a quanto previsto dall'Accordo interconfederale 2.2.93 in materia di 72 ore nell’arco dei triennioformazione professionale, con possibilità di cumularli in un solo anno per par- tecipare ai corsi la realizzazione delle iniziative di cui sopra. Il costo di tale permesso è a carico per il 75% dell’Azienda e per il 25% a carico della C.I.M.L.A, . Il numero degli operai di ogni singola Azienda che può beneficiare dei permessi necessari per partecipare ai corsi non potrà superare nello stesso momento il numero di 1, per quelle Aziende che hanno da 4 a 10 operai O.T.I. e O.T.D. ed il 10% per quelle Aziende che hanno più di 10 operai O.T.D. e O.T.I. I permessi di cui sopra non sono conteggiabili nelle ferieal presente articolo dovrà essere opportunamente arm onizzata.

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Samples: Collective Bargaining Agreement

Formazione professionale. Vista l’esigenza Al fine di andare all’istituzione di favorire e promuovere in accordo con l'Ente Regione, o con l'Ente locale a livello territoriale, corsi di formazione profes- sionale in rapporto professionale alla specificità dell’agricoltura forlivesecui impostazione e gestione partecipino le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente ccnl, le parti con- cordano di: 1) individuare, operando in tal senso anche si incontreranno a livello regionale, almeno una volta all'anno, per valutare i settori e i mestieri per i quali ci sia richiesta di Commissione pa- ritetichemanodopera qualificata e nel contempo per valutare verso quali settori o mestieri i giovani mostrino interesse a indirizzarsi. Sulla base degli esiti degli incontri suddetti, il tipo verranno presentati all'Ente Regione o all'Ente locale a livello territoriale le proposte dei corsi da effettuarsi, definendo la durata, le modalità e i programmi. I corsi dovranno prevedere un determinato numero di ore di formazione professionale ed i conseguenti corsi in re- lazione al mercato dei lavoro e alla esigenza di garantire obiettivi occupazionali certi; 2) creare le necessarie disponibilità per esperienze di interprofessiona- lità soprattutto nelle aziende dove esistono cicli produttivi collegati e in relazione al mercato dei lavoro. A tal fine, agli 0.T.I. che frequentano corsi di addestramento professio- nale di interesse agrario istituiti teorica da Enti qualificati e riconosciuti, è con- cesso un permesso retribuito di 200 ore ( CCNL art.33 ) nell’arco dei triennio; con la possibilità di cumularle in un solo anno, a totale carico dell’Azienda. Agli O.T.D. 162isti dipendenti di Aziende nelle quali si effettuino almeno 2.500 gg. di lavoro annue, è concesso un permesso retribuito di 112 ore nell’arco dei triennio, con possibilità di cumularli in un solo anno per par- tecipare ai corsi di cui sopra. Il costo di tale permesso è a carico per il 75% dell’Azienda e per il 25% effettuarsi a carico della C.I.M.L.A, Agli O.T.D. 104isti dipendenti Regione o dell'Ente locale e un certo numero di Aziende nelle quali si effettuino almeno 2.500 ggore di formazione pratica da effettuarsi in imprese artigiane appartenenti al settore prescelto. Le ore di formazione pratica non danno luogo ad alcun rapporto di lavoro annuetra l'impresa nella quale si effettuano e i giovani che frequentano il corso. Le Organizzazioni artigiane si impegnano a indicare le imprese disponibili a mettere a disposizione i propri locali e le proprie attrezzature per la suddetta formazione pratica. Al termine del corso le parti si incontreranno per valutare le possibilità occupazionali di quei giovani che non fossero stati assunti dalle imprese presso le quali hanno effettuato la formazione pratica. L'attestato di qualifica conseguito al termine del corso è valido dopo un periodo di occupazione di 6 mesi nei quali il giovane è considerato tirocinante ai sensi della legge 14.11.67 n. 1146. Laddove, è concesso un permesso retribuito a livello regionale, sia stata data attuazione a quanto previsto dall'accordo interconfederale del 2.2.93 in materia di 72 ore nell’arco dei triennioformazione professionale, con possibilità di cumularli in un solo anno per par- tecipare ai corsi la realizzazione delle iniziative di cui sopra. Il costo di tale permesso è a carico per il 75% dell’Azienda e per il 25% a carico della C.I.M.L.A, . Il numero degli operai di ogni singola Azienda che può beneficiare dei permessi necessari per partecipare ai corsi non potrà superare nello stesso momento il numero di 1, per quelle Aziende che hanno da 4 a 10 operai O.T.I. e O.T.D. ed il 10% per quelle Aziende che hanno più di 10 operai O.T.D. e O.T.I. I permessi di cui sopra non sono conteggiabili nelle ferie.al presente articolo dovrà essere opportunamente armonizzata

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Formazione professionale. Vista l’esigenza 1. Le parti intendono sperimentare, esclusivamente per la durata di andare all’istituzione due anni a decorrere dal 1° gennaio 2009 un nuovo servizio di sostegno e accompagnamento allo sviluppo professionale. Al termine del biennio le parti valuteranno gli esiti del progetto e assumeranno le conseguenti decisioni. a) Le imprese edili cooperative si impegnano a comunicare l’assunzione di ogni operaio che acceda per la prima volta al settore con congruo anticipo, comunque non inferiore a 3 giorni rispetto al giorno di effettivo ingresso in cantiere del lavoratore. Tale comunicazione dovrà essere effettuata alla Cassa Edile territoriale che “in automatico” trasmetterà la comunicazione alla Scuola Edile. b) Il lavoratore frequenterà il corso di formazione di 16 ore attinente le basi professionali del lavoro in edilizia e la formazione alla sicurezza (in adempimento all’art. 22, lett.a, D.lgs 626/94). Il corso, che il lavoratore frequenterà di norma prima dell’assunzione, ricomprende il modulo formativo di 8 ore previsto dall’art. 29 del CCNL vigente per la formazione alla sicurezza. Questa formazione si svolgerà presso la Scuola Edile o direttamente in azienda su moduli formativi certificati dalla Scuola Edile. La Scuola Edile territoriale dovrà attrezzarsi a questo fine. Laddove per specifiche esigenze organizzative, nella fase di avvio, non fosse possibile istruire i corsi formativi, la Scuola Edile è tenuta, in via transitoria, ad effettuare tali corsi entro 30 giorni dall'avvenuta comunicazione e a rimborsare all'impresa il relativo costo del lavoro se effettuati durante l'orario di lavoro. c) La Cassa Edile territoriale trasmetterà a CNCE - Formedil i dati di ciascun nuovo lavoratore entrato in edilizia. A ciascuno di essi il Formedil invierà a domicilio una lettera personale e un invito a frequentare i corsi di formazione profes- sionale presso la locale Scuola Edile. La disposizione di cui al presente punto sarà operativa al verificarsi delle condizioni di cui al successivo punto 2. d) Entro fine settembre di ogni anno, in rapporto alla specificità dell’agricoltura forlivesecoincidenza con la Giornata Nazionale della Formazione nelle Costruzioni, le parti con- cordano di: 1) individuare, operando in tal senso anche a livello i lavoratori interessati concorderanno con la Scuola Edile Territoriale un Progetto di Commissione pa- ritetiche, il tipo Sviluppo Professionale (PSP). Il PSP prevede un servizio di accompagnamento e sostegno da parte della Scuola edile e un minimo di 48 ore annuali di formazione professionale ed i conseguenti corsi in re- lazione collocate al mercato dei lavoro e alla esigenza di garantire obiettivi occupazionali certi; 2) creare le necessarie disponibilità per esperienze fuori dell’orario di interprofessiona- lità soprattutto nelle aziende dove esistono cicli produttivi collegati e in relazione al mercato dei lavoro. A tal fine, agli 0.T.I. che frequentano corsi di addestramento professio- nale di interesse agrario istituiti da Enti qualificati e riconosciuti, è con- cesso un permesso retribuito di 200 ore ( CCNL art.33 ) nell’arco dei triennio; con la possibilità di cumularle in un solo anno, a totale carico dell’Azienda. Agli O.T.D. 162isti dipendenti di Aziende nelle quali si effettuino almeno 2.500 gg. di lavoro annue, è concesso un permesso retribuito di 112 ore nell’arco dei triennio, con possibilità di cumularli in un solo anno per par- tecipare ai corsi di cui sopra. Il costo di tale permesso è a carico per il 75% dell’Azienda e per il 25% a carico della C.I.M.L.A, Agli O.T.D. 104isti dipendenti di Aziende nelle quali si effettuino almeno 2.500 gg. di lavoro annue, è concesso un permesso retribuito di 72 ore nell’arco dei triennio, con possibilità di cumularli in un solo anno per par- tecipare ai corsi di cui sopra. Il costo di tale permesso è a carico per il 75% dell’Azienda e per il 25% a carico della C.I.M.L.A, . Il numero degli operai di ogni singola Azienda che può beneficiare dei permessi necessari per partecipare ai corsi non potrà superare nello stesso momento il numero di 1, per quelle Aziende che hanno da 4 a 10 operai O.T.I. e O.T.D. ed il 10% per quelle Aziende che hanno più di 10 operai O.T.D. e O.T.I. I permessi di cui sopra non sono conteggiabili nelle ferie.

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Samples: Verbale Di Accordo

Formazione professionale. Vista l’esigenza Nella fornitura del servizio di andare all’istituzione di corsi abbonamento, si intende incluso il servizio di formazione profes- sionale rivolto al personale tecnico-amministrativo e sanitario degli Enti coinvolti. La suddetta formazione dovrà essere svolta in rapporto modalità da remoto, nel rispetto del minimo di ore quantificato da CORIS nella Tabella 03 qui di seguito riportata. Num. Lotto Denominazione Numero minimo ore di formazione/anno 1 servizio di abbonamento alla specificità dell’agricoltura forlivesebanca dati Proquest 4 ore/anno 2 servizio di abbonamento alla banca dati Xxxxxxxx Library 4 ore/anno 3 servizio di abbonamento alla banca dati ECRI 4 ore/anno 4 servizio di abbonamento alla banca dati JAMA +8 2 ore/anno 5 servizio di abbonamento alla banca dati Micromedex 8 ore/anno 6 servizio di abbonamento alla banca dati ClinicalKey 10 ore/anno 7 servizio di abbonamento alla banca dati UpToDate 10 ore/anno L’offerta dell’attività formativa dovrà poter includere eventi accreditabili ECM, per le parti con- cordano di: 1) individuarecategorie abilitate, operando in tal senso anche e mettere a livello disposizione materiale documentale, video ed altri contenuti utili. Trattandosi, nel caso di Commissione pa- ritetichespecie, il tipo di formazione professionale ed i conseguenti corsi in re- lazione al mercato dei lavoro e alla esigenza di garantire obiettivi occupazionali certi; 2) creare le necessarie disponibilità per esperienze di interprofessiona- lità soprattutto nelle aziende dove esistono cicli produttivi collegati e in relazione al mercato dei lavoro. A tal finecontratti con durata pluriennale, agli 0.T.I. che frequentano corsi di addestramento professio- nale di interesse agrario istituiti da Enti qualificati e riconosciuti, è con- cesso un permesso retribuito di 200 ore ( CCNL art.33 ) nell’arco dei triennio; con la possibilità di cumularle in un solo anno, a totale carico dell’Azienda. Agli O.T.D. 162isti dipendenti di Aziende nelle quali si effettuino almeno 2.500 gg. di lavoro annue, è concesso un permesso retribuito di 112 ore nell’arco dei triennio, con possibilità di cumularli in un solo anno per par- tecipare ai corsi di cui sopra. Il costo di tale permesso è a carico per il 75% dell’Azienda e per il 25% a carico della C.I.M.L.A, Agli O.T.D. 104isti dipendenti di Aziende nelle quali si effettuino almeno 2.500 gg. di lavoro annue, è concesso un permesso retribuito di 72 ore nell’arco dei triennio, con possibilità di cumularli in un solo anno per par- tecipare ai corsi di cui sopra. Il costo di tale permesso è a carico per il 75% dell’Azienda e per il 25% a carico della C.I.M.L.A, . Il numero degli operai di ogni singola Azienda che può beneficiare dei permessi necessari per partecipare ai corsi non potrà superare nello stesso momento il numero di 1ore di formazione offerto dovrà essere ripetibile per gli ulteriori anni di affidamento. Non saranno ritenute “ore di formazione” le mere iniziative con finalità pubblicitarie. Per le ipotesi in cui gli Enti aderenti rilevassero il mancato rispetto di tale specifica minima, si rimanda al successivo par. 9. L’aggiudicatario dovrà dettagliare, nel documento All. Mod. per quelle Aziende che hanno da 4 a 10 operai O.T.I. e O.T.D. Offerta tecnica, il numero di ore erogate per anno solare ed il 10% per quelle Aziende che hanno più contenuto della propria offerta formativa. Il quantum offerto sarà poi suddiviso equamente tra tutti gli Enti aderenti allo specifico Lotto. Si fa presente che, sulla base di 10 operai O.T.D. e O.T.I. I permessi quanto indicato al par. 2 riguardo alla messa a disposizione di cui sopra non sono conteggiabili nelle ferieXXXXX, senza alcun costo aggiuntivo, di almeno n. 2 accessi, il servizio di formazione incluso nell’offerta dell’aggiudicatario, dovrà prevedere anche il CORIS tra i potenziali destinatari, oltre al personale dei singoli Enti sottoscrittori dei relativi contratti.

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Samples: Service Agreement

Formazione professionale. Vista l’esigenza A far data dal 1 gennaio 2004, hanno diritto, con le precisazioni indicate, di andare all’istituzione usufruire di per- messi retribuiti a carico del monte ore triennale di cui al primo comma, i dipendenti che, al fine di migliorare la preparazione professionale specifica intendono partecipare a corsi di forma- zione come di seguito individuati, presso sedi operative pubbliche o private, tra quelle accre- ditate dalla Regione ai sensi dell’art.17, legge 24 giugno 1997, n. 196, indicati dalle commissio- ni territoriali di cui all’articolo 1 – lettera G) della Disciplina Generale. Le stesse delibereran- no e proporranno agli Enti formativi selezionati progetti rispondenti ai fabbisogni formativi e professionali del settore nel territorio; di tali progetti unitamente a quelli proposti dagli enti formativi ed approvati dalle Commissioni territoriali sarà data comunicazione ai lavoratori ed alle aziende. Nelle regioni in cui non sia stato ancora attuato l’accreditamento delle strutture formative, resta in vigore quanto previsto dall’art. 27 del C.c.n.l. 7 luglio 1999, fino ad accreditamento avvenuto. Per la frequenza di detti corsi di formazione profes- sionale in rapporto alla specificità dell’agricoltura forliveseprofessionale potranno essere richiesti permessi retribuiti per un massimo di 150 ore pro-capite per triennio, le parti con- cordano di: 1) individuare, operando in tal senso utilizzabili anche a livello di Commissione pa- ritetiche, il tipo di formazione professionale ed i conseguenti corsi in re- lazione al mercato dei lavoro e alla esigenza di garantire obiettivi occupazionali certi; 2) creare le necessarie disponibilità per esperienze di interprofessiona- lità soprattutto nelle aziende dove esistono cicli produttivi collegati e in relazione al mercato dei lavoro. A tal fine, agli 0.T.I. che frequentano corsi di addestramento professio- nale di interesse agrario istituiti da Enti qualificati e riconosciuti, è con- cesso un permesso retribuito di 200 ore ( CCNL art.33 ) nell’arco dei triennio; con la possibilità di cumularle in un solo anno, a totale condizione che il corso al quale il lavoratore intende partecipare si svolga per un numero di ore doppio di quelle richieste come permesso retribuito; in tal caso sarà altresì accordata al lavora- tore una priorità nell’utilizzo delle ore a suo credito accumulate nel Conto ore individuale e nella Banca ore di cui agli artt. 7 – punto 3 – Disciplina Generale e 6 – numero 2 – Disciplina Speciale Parte Prima e Terza del C.c.n.l. A decorrere dalla medesima data, hanno diritto di usufruire di permessi retribuiti a carico dell’Aziendadel monte ore triennale di cui al primo comma, i dipendenti che intendono partecipare a corsi di formazione professionale concordati a livello aziendale anche in coordinamento con le commissioni territoriali di cui all’art. Agli O.T.D. 162isti dipendenti 1 – lettera G) della Disciplina Generale, ovvero promos- si dalle commissioni territoriali stesse su proposta aziendale, qualora in possesso dei requisiti e delle caratteristiche individuate negli accordi. In tal caso saranno utilizzati permessi retribuiti per un massimo di Aziende nelle quali si effettuino almeno 2.500 gg. di lavoro annue, è concesso un permesso retribuito di 112 150 ore nell’arco dei pro-capite per triennio, con possibilità di cumularli fruibili anche in un solo anno anno, a condizione che il corso al quale il lavoratore partecipa si svolga per par- tecipare ai corsi un numero di ore doppio di quelle richieste come permesso retribuito; in tal caso sarà accordata al lavoratore una priorità nell’utilizzo delle ore a suo credito accumulate nel Conto ore individuale e nella Banca ore di cui sopraagli artt. Il costo di tale permesso è a carico per il 75% dell’Azienda 7 – punto 3 – Disciplina Generale e per il 25% a carico della C.I.M.L.A, Agli O.T.D. 104isti dipendenti di Aziende nelle quali si effettuino almeno 2.500 gg6 – numero 2 – Disciplina Speciale Parte Prima e Terza del C.c.n.l. di lavoro annue, è concesso un permesso retribuito di 72 ore nell’arco dei triennio, con possibilità di cumularli in un solo anno per par- tecipare ai corsi Per l’esercizio del diritto allo studio di cui sopra. Il costo di tale permesso è a carico per il 75% dell’Azienda alla precedente lettera A) e per il 25% a carico della C.I.M.L.A, . Il numero degli operai di ogni singola Azienda che può beneficiare dei permessi necessari per partecipare ai corsi non potrà superare nello stesso momento di formazione professionale il dipendente interessato dovrà presentare la domanda scritta all’azienda entro i mesi di giugno e dicembre di ogni anno; diverse previsioni potranno essere concordate a livello aziendale o di volta in volta stabilite dai progetti. Qualora il numero dei dipendenti che intendano partecipare a corsi di 1, per quelle Aziende che hanno da 4 a 10 operai O.T.I. e O.T.D. ed studio o di formazione professionale comporti il 10% per quelle Aziende che hanno più superamento di 10 operai O.T.D. e O.T.I. I permessi un terzo del monte ore triennale o determini l’insor- xxxx di situazioni contrastanti con le condizioni di cui sopra non sono conteggiabili al secondo comma, la Direzione e la Rappresentanza sindacale unitaria accorderanno la priorità innanzitutto ai corsi di formazione concordati a livello aziendale o territoriale su proposta aziendale; ai corsi di formazione profes- sionale previsti nei progetti proposti dalle commissioni territoriali; ai corsi di formazione profes- sionale approvati dalle commissioni territoriali che si svolgono nelle feriesedi individuate ai sensi del primo comma del punto B); infine ai corsi di studio di cui alla lettera A). I lavoratori dovranno fornire all’azienda un certificato di iscrizione al corso e successivamen- te, ogni trimestre, certificati di frequenza con l’indicazione delle ore relative. Eventuali divergenze circa l’osservanza delle condizioni specificate dal presente articolo saranno oggetto di esame comune tra la direzione e le rappresentanze sindacali unitarie. Nel caso in cui permanga divergenza circa la corrispondenza fra le caratteristiche del corso che il dipendente intende frequentare e, quanto previsto dal presente articolo, la risoluzione viene demandata - in unico grado - alla decisione dell’osservatorio territoriale. L’osservatorio territoriale decide all’unanimità entro venti giorni dalla data di ricevimento della istanza che le parti, congiuntamente o disgiuntamente, avranno inoltrato, con raccomanda- ta a.r., tramite le rispettive organizzazioni sindacali territorialmente competenti. Le aziende erogheranno, durante la frequenza dei corsi, acconti mensili conguagliabili, com- misurati alle ore di permesso usufruito, fermo restando che il presupposto per il pagamento di dette ore, nei limiti ed alle condizioni indicate, è costituito dalla regolare frequenza dell’intero corso. Quanto disposto dal presente articolo dà anche attuazione a quanto previsto dall’art. 6 della legge 8 marzo 2000, n. 53.

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Formazione professionale. Vista l’esigenza Al fine di andare all’istituzione di favorire e promuovere in accordo con l'Ente regione, o con l'ente locale a livello territoriale, corsi di formazione profes- sionale in rapporto professionale alla specificità dell’agricoltura forlivesecui impostazione e gestione partecipino le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente c.c.n.l., le parti con- cordano di: 1) individuare, operando in tal senso anche si incontreranno a livello regionale, almeno una volta all'anno, per valutare i settori e i mestieri per i quali ci sia richiesta di Commissione pa- ritetichemanodopera qualificata e nel contempo per valutare verso quali settori o mestieri i giovani mostrino interesse ad indirizzarsi. Sulla base degli esiti degli incontri suddetti, il tipo verranno presentati all'Ente regione o all'ente locale a livello territoriale le proposte dei corsi da effettuarsi, definendo la durata, le modalità ed i programmi. I corsi dovranno prevedere un determinato numero di ore di formazione professionale ed i conseguenti corsi in re- lazione al mercato dei lavoro e alla esigenza di garantire obiettivi occupazionali certi; 2) creare le necessarie disponibilità per esperienze di interprofessiona- lità soprattutto nelle aziende dove esistono cicli produttivi collegati e in relazione al mercato dei lavoro. A tal fine, agli 0.T.I. che frequentano corsi di addestramento professio- nale di interesse agrario istituiti teorica da Enti qualificati e riconosciuti, è con- cesso un permesso retribuito di 200 ore ( CCNL art.33 ) nell’arco dei triennio; con la possibilità di cumularle in un solo anno, a totale carico dell’Azienda. Agli O.T.D. 162isti dipendenti di Aziende nelle quali si effettuino almeno 2.500 gg. di lavoro annue, è concesso un permesso retribuito di 112 ore nell’arco dei triennio, con possibilità di cumularli in un solo anno per par- tecipare ai corsi di cui sopra. Il costo di tale permesso è a carico per il 75% dell’Azienda e per il 25% effettuarsi a carico della C.I.M.L.A, Agli O.T.D. 104isti dipendenti regione o dell'ente locale ed un certo numero di Aziende nelle quali si effettuino almeno 2.500 ggore di formazione pratica da effettuarsi in imprese artigiane appartenenti al settore prescelto. Le ore di formazione pratica non danno luogo ad alcun rapporto di lavoro annuetra l'impresa nella quale si effettuano ed i giovani che frequentano il corso. Le Organizzazioni artigiane si impegnano ad indicare le imprese disponibili a mettere a disposizione i propri locali e le proprie attrezzature per la suddetta formazione pratica. Al termine del corso le parti si incontreranno per valutare le possibilità occupazionali di quei giovani che non fossero stati assunti dalle imprese presso le quali hanno effettuato la formazione pratica. L'attestato di qualifica conseguito al termine del corso è valido dopo un periodo di occupazione di sei mesi nei quali il giovane è considerato tirocinante ai sensi della L. 14 novembre 1967, è concesso un permesso retribuito n. 1146. Laddove, a livello regionale, sia stata data attuazione a quanto previsto dall'accordo interconfederale del 2 febbraio 1993 in materia di 72 ore nell’arco dei triennioformazione professionale, con possibilità di cumularli in un solo anno per par- tecipare ai corsi la realizzazione delle iniziative di cui sopra. Il costo di tale permesso è a carico per il 75% dell’Azienda e per il 25% a carico della C.I.M.L.A, . Il numero degli operai di ogni singola Azienda che può beneficiare dei permessi necessari per partecipare ai corsi non potrà superare nello stesso momento il numero di 1, per quelle Aziende che hanno da 4 a 10 operai O.T.I. e O.T.D. ed il 10% per quelle Aziende che hanno più di 10 operai O.T.D. e O.T.I. I permessi di cui sopra non sono conteggiabili nelle ferieal presente articolo dovrà essere opportunamente armonizzata.

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Formazione professionale. Vista l’esigenza Al fine di andare all’istituzione di favorire e promuovere in accordo con l'Ente regione, o con l'Ente locale a livello territoriale, corsi di formazione profes- sionale in rapporto professionale alla specificità dell’agricoltura forlivesecui impostazione e gestione partecipino le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente c.c.n.l., le parti con- cordano di: 1) individuare, operando in tal senso anche si incontreranno a livello regionale, almeno una volta all'anno, per valutare i settori e i mestieri per i quali ci sia richiesta di Commissione pa- ritetichemanodopera qualificata e nel contempo per valutare verso quali settori o mestieri i giovani mostrino interesse ad indirizzarsi. Sulla base degli esiti degli incontri suddetti, il tipo verranno presentati all'Ente regione o all'Ente locale a livello territoriale le proposte dei corsi da effettuarsi, definendo la durata, le modalità ed i programmi. I corsi dovranno prevedere un determinato numero di ore di formazione professionale ed i conseguenti corsi in re- lazione al mercato dei lavoro e alla esigenza di garantire obiettivi occupazionali certi; 2) creare le necessarie disponibilità per esperienze di interprofessiona- lità soprattutto nelle aziende dove esistono cicli produttivi collegati e in relazione al mercato dei lavoro. A tal fine, agli 0.T.I. che frequentano corsi di addestramento professio- nale di interesse agrario istituiti teorica da Enti qualificati e riconosciuti, è con- cesso un permesso retribuito di 200 ore ( CCNL art.33 ) nell’arco dei triennio; con la possibilità di cumularle in un solo anno, a totale carico dell’Azienda. Agli O.T.D. 162isti dipendenti di Aziende nelle quali si effettuino almeno 2.500 gg. di lavoro annue, è concesso un permesso retribuito di 112 ore nell’arco dei triennio, con possibilità di cumularli in un solo anno per par- tecipare ai corsi di cui sopra. Il costo di tale permesso è a carico per il 75% dell’Azienda e per il 25% effettuarsi a carico della C.I.M.L.A, Agli O.T.D. 104isti dipendenti regione o dell'Ente locale ed un certo numero di Aziende nelle quali si effettuino almeno 2.500 ggore di formazione pratica da effettuarsi in imprese artigiane appartenenti al settore prescelto. Le ore di formazione pratica non danno luogo ad alcun rapporto di lavoro annuetra l'impresa nella quale si effettuano ed i giovani che frequentano il corso. Le Organizzazioni artigiane si impegnano ad indicare le imprese disponibili a mettere a disposizione i propri locali e le proprie attrezzature per la suddetta formazione pratica. Al termine del corso le parti si incontreranno per valutare le possibilità occupazionali di quei giovani che non fossero stati assunti dalle imprese presso le quali hanno effettuato la formazione pratica. L'attestato di qualifica conseguito al termine del corso è valido dopo un periodo di occupazione di sei mesi nei quali il giovane è considerato tirocinante ai sensi della legge 14 novembre 1967, è concesso un permesso retribuito n. 1146. Laddove, a livello regionale, sia stata data attuazione a quanto previsto dall'accordo interconfederale del 2 febbraio 1993 in materia di 72 ore nell’arco dei triennioformazione professionale, con possibilità di cumularli in un solo anno per par- tecipare ai corsi la realizzazione delle iniziative di cui sopra. Il costo di tale permesso è a carico per il 75% dell’Azienda e per il 25% a carico della C.I.M.L.A, . Il numero degli operai di ogni singola Azienda che può beneficiare dei permessi necessari per partecipare ai corsi non potrà superare nello stesso momento il numero di 1, per quelle Aziende che hanno da 4 a 10 operai O.T.I. e O.T.D. ed il 10% per quelle Aziende che hanno più di 10 operai O.T.D. e O.T.I. I permessi di cui sopra non sono conteggiabili nelle ferieal presente articolo dovrà essere opportunamente armonizzata.

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Formazione professionale. Vista l’esigenza Al fine di andare all’istituzione di favorire e promuovere in accordo con l'Ente Regione, o con l'Ente locale a livello territoriale, corsi di formazione profes- sionale in rapporto professionale alla specificità dell’agricoltura forlivesecui impostazione e gestione partecipino le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL, le parti con- cordano di: 1) individuare, operando in tal senso anche si incontreranno a livello regionale, almeno una volta all'anno, per valutare i settori e i mestieri per i quali ci sia richiesta di Commissione pa- ritetichemanodopera qualificata e nel contempo per valutare verso quali settori o mestieri i giovani mostrino interesse a indirizzarsi. Sulla base degli esiti degli incontri suddetti, il tipo verranno presentati all'Ente Regione o all'Ente locale a livello territoriale le proposte dei corsi da effettuarsi, definendo la durata, le modalità e i programmi. I corsi dovranno prevedere un determinato numero di ore di formazione professionale ed i conseguenti corsi in re- lazione al mercato dei lavoro e alla esigenza di garantire obiettivi occupazionali certi; 2) creare le necessarie disponibilità per esperienze di interprofessiona- lità soprattutto nelle aziende dove esistono cicli produttivi collegati e in relazione al mercato dei lavoro. A tal fine, agli 0.T.I. che frequentano corsi di addestramento professio- nale di interesse agrario istituiti teorica da Enti qualificati e riconosciuti, è con- cesso un permesso retribuito di 200 ore ( CCNL art.33 ) nell’arco dei triennio; con la possibilità di cumularle in un solo anno, a totale carico dell’Azienda. Agli O.T.D. 162isti dipendenti di Aziende nelle quali si effettuino almeno 2.500 gg. di lavoro annue, è concesso un permesso retribuito di 112 ore nell’arco dei triennio, con possibilità di cumularli in un solo anno per par- tecipare ai corsi di cui sopra. Il costo di tale permesso è a carico per il 75% dell’Azienda e per il 25% effettuarsi a carico della C.I.M.L.A, Agli O.T.D. 104isti dipendenti Regione o dell'Ente locale e un certo numero di Aziende nelle quali si effettuino almeno 2.500 ggore di formazione pratica da effettuarsi in imprese artigiane appartenenti al settore prescelto. Le ore di formazione pratica non danno luogo ad alcun rapporto di lavoro annuetra l'impresa nella quale si effettuano e i giovani che frequentano il corso. Le Organizzazioni artigiane si impegnano a indicare le imprese disponibili a mettere a disposizione i propri locali e le proprie attrezzature per la suddetta formazione pratica. Al termine del corso le parti si incontreranno per valutare le possibilità occupazionali di quei giovani che non fossero stati assunti dalle imprese presso le quali hanno effettuato la formazione pratica. L'attestato di qualifica conseguito al termine del corso è valido dopo un periodo di occupazione di 6 mesi nei quali il giovane è considerato tirocinante ai sensi della legge 14.11.67 n. 1146. Laddove, è concesso un permesso retribuito a livello regionale, sia stata data attuazione a quanto previsto dall'accordo interconfederale del 2.2.93 in materia di 72 ore nell’arco dei triennioformazione professionale, con possibilità di cumularli in un solo anno per par- tecipare ai corsi la realizzazione delle iniziative di cui sopra. Il costo di tale permesso è a carico per il 75% dell’Azienda e per il 25% a carico della C.I.M.L.A, . Il numero degli operai di ogni singola Azienda che può beneficiare dei permessi necessari per partecipare ai corsi non potrà superare nello stesso momento il numero di 1, per quelle Aziende che hanno da 4 a 10 operai O.T.I. e O.T.D. ed il 10% per quelle Aziende che hanno più di 10 operai O.T.D. e O.T.I. I permessi di cui sopra non sono conteggiabili nelle ferieal presente articolo dovrà essere opportunamente armonizzata.

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Formazione professionale. Vista l’esigenza Al fine di andare all’istituzione di favorire e promuovere in accordo con l'Ente regione, o con l'Ente locale, a livello territoriale, corsi di formazione profes- sionale in rapporto alla specificità dell’agricoltura forliveseprofessionale, le parti con- cordano di: 1) individuare, operando in tal senso anche si impegnano a livello di Commissione pa- ritetiche, il tipo di formazione professionale ed i conseguenti presentare congiuntamente programmi specificati per mestiere. Le parti firmatarie del presente c.c.n.l. dichiarano altresì la propria disponibilità a partecipare alla impostazione e gestione dei corsi in re- lazione al mercato dei lavoro e alla esigenza di garantire obiettivi occupazionali certi; 2) creare le necessarie disponibilità per esperienze di interprofessiona- lità soprattutto nelle aziende dove esistono cicli produttivi collegati e in relazione al mercato dei lavorostessi. A tal fine, agli 0.T.I. che frequentano corsi fine le parti si incontreranno nel mese di addestramento professio- nale febbraio di interesse agrario istituiti da Enti qualificati e riconosciuti, è con- cesso un permesso retribuito di 200 ore ( CCNL art.33 ) nell’arco dei triennio; con la possibilità di cumularle in un solo anno, a totale carico dell’Azienda. Agli O.T.D. 162isti dipendenti di Aziende nelle quali si effettuino almeno 2.500 gg. di lavoro annue, è concesso un permesso retribuito di 112 ore nell’arco dei triennio, con possibilità di cumularli in un solo ogni anno per par- tecipare ai valutare le lavorazioni e i mestieri per i quali ci sia richiesta di manodopera qualificata e nel contempo per valutare verso quali lavorazioni o mestieri i giovani mostrino interesse ad indirizzarsi. Entro il successivo mese di aprile dovranno essere presentati all'Ente regione o all'Ente locale a livello territoriale le proposte dei corsi da effettuarsi, definendo la durata, le modalità ed i programmi. I corsi dovranno prevedere un determinato numero di cui sopra. Il costo ore di tale permesso è a carico per il 75% dell’Azienda e per il 25% formazione teorica da effettuarsi a carico della C.I.M.L.A, Agli O.T.D. 104isti dipendenti Regione e dell'Ente locale ed un certo numero di Aziende nelle quali si effettuino almeno 2.500 ggore di formazione pratica da effettuarsi in imprese artigiane appartenenti al settore prescelto. Le ore di formazione pratica non danno luogo ad alcun rapporto di lavoro annuetra l'impresa nella quale si effettuano ed i giovani che frequentano il corso. Le Organizzazioni artigiane si impegnano ad indicare le imprese disponibili a mettere a disposizione i propri locali e le attrezzature per la suddetta formazione pratica. Al termine del corso le parti si incontreranno per valutare le possibilità occupazionali di quei giovani che non fossero stati assunti dalle imprese presso le quali hanno effettuato formazione pratica. L'attestato di qualifica conseguito al termine del corso è valido dopo un periodo di occupazione di 6 (sei) mesi nei quali il giovane è considerato tirocinante ai sensi della legge 14 novembre 1967, è concesso un permesso retribuito n. 1146. Laddove, a livello regionale, sia stata data attuazione a quanto previsto dall'accordo interconfederale del 2 febbraio 1993 in materia di 72 ore nell’arco dei triennioformazione professionale, con possibilità di cumularli in un solo anno per par- tecipare ai corsi la realizzazione delle iniziative di cui sopra. Il costo di tale permesso è a carico per il 75% dell’Azienda e per il 25% a carico della C.I.M.L.A, . Il numero degli operai di ogni singola Azienda che può beneficiare dei permessi necessari per partecipare ai corsi non potrà superare nello stesso momento il numero di 1, per quelle Aziende che hanno da 4 a 10 operai O.T.I. e O.T.D. ed il 10% per quelle Aziende che hanno più di 10 operai O.T.D. e O.T.I. I permessi di cui sopra non sono conteggiabili nelle ferieal presente articolo dovrà essere opportunamente armonizzata.

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Formazione professionale. Vista l’esigenza Al fine di andare all’istituzione di favorire e promuovere in accordo con l'Ente regione, o con l'ente locale a livello territoriale, corsi di formazione profes- sionale in rapporto professionale alla specificità dell’agricoltura forlivesecui impostazione e gestione partecipino le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente C.C.N.L., le parti con- cordano di: 1) individuare, operando in tal senso anche si incontreranno a livello regionale, almeno una volta all'anno, per valutare i settori e i mestieri per i quali ci sia richiesta di Commissione pa- ritetichemanodopera qualificata e nel contempo per valutare verso quali settori o mestieri i giovani mostrino interesse ad indirizzarsi. Sulla base degli esiti degli incontri suddetti, il tipo verranno presentati all'Ente regione o all'ente locale a livello territoriale le proposte dei corsi da effettuarsi, definendo la durata, le modalità ed i programmi. I corsi dovranno prevedere un determinato numero di ore di formazione professionale ed i conseguenti corsi in re- lazione al mercato dei lavoro e alla esigenza di garantire obiettivi occupazionali certi; 2) creare le necessarie disponibilità per esperienze di interprofessiona- lità soprattutto nelle aziende dove esistono cicli produttivi collegati e in relazione al mercato dei lavoro. A tal fine, agli 0.T.I. che frequentano corsi di addestramento professio- nale di interesse agrario istituiti teorica da Enti qualificati e riconosciuti, è con- cesso un permesso retribuito di 200 ore ( CCNL art.33 ) nell’arco dei triennio; con la possibilità di cumularle in un solo anno, a totale carico dell’Azienda. Agli O.T.D. 162isti dipendenti di Aziende nelle quali si effettuino almeno 2.500 gg. di lavoro annue, è concesso un permesso retribuito di 112 ore nell’arco dei triennio, con possibilità di cumularli in un solo anno per par- tecipare ai corsi di cui sopra. Il costo di tale permesso è a carico per il 75% dell’Azienda e per il 25% effettuarsi a carico della C.I.M.L.A, Agli O.T.D. 104isti dipendenti regione o dell'ente locale ed un certo numero di Aziende nelle quali si effettuino almeno 2.500 ggore di formazione pratica da effettuarsi in imprese artigiane appartenenti al settore prescelto. Le ore di formazione pratica non danno luogo ad alcun rapporto di lavoro annuetra l'impresa nella quale si effettuano ed i giovani che frequentano il corso. Le Organizzazioni artigiane si impegnano ad indicare le imprese disponibili a mettere a disposizione i propri locali e le proprie attrezzature per la suddetta formazione pratica. Al termine del corso le parti si incontreranno per valutare le possibilità occupazionali di quei giovani che non fossero stati assunti dalle imprese presso le quali hanno effettuato la formazione pratica. L'attestato di qualifica conseguito al termine del corso è valido dopo un periodo di occupazione di sei mesi nei quali il giovane è considerato tirocinante ai sensi della L. 14 novembre 1967, è concesso un permesso retribuito n. 1146. Laddove, a livello regionale, sia stata data attuazione a quanto previsto dall'accordo interconfederale del 2 febbraio 1993 in materia di 72 ore nell’arco dei triennioformazione professionale, con possibilità di cumularli in un solo anno per par- tecipare ai corsi la realizzazione delle iniziative di cui sopra. Il costo di tale permesso è a carico per il 75% dell’Azienda e per il 25% a carico della C.I.M.L.A, . Il numero degli operai di ogni singola Azienda che può beneficiare dei permessi necessari per partecipare ai corsi non potrà superare nello stesso momento il numero di 1, per quelle Aziende che hanno da 4 a 10 operai O.T.I. e O.T.D. ed il 10% per quelle Aziende che hanno più di 10 operai O.T.D. e O.T.I. I permessi di cui sopra non sono conteggiabili nelle ferieal presente articolo dovrà essere opportunamente armonizzata.

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Samples: c.c.n.l. Per I Lavoratori Dipendenti Dalle Imprese Artigiane Esercenti Servizi Di Pulizie

Formazione professionale. Vista l’esigenza Al fine di andare all’istituzione di favorire e promuovere in accordo con l'Ente regione, o con l'Ente locale a livello territoriale, corsi di formazione profes- sionale in rapporto professionale alla specificità dell’agricoltura forlivesecui impostazione e gestione partecipino le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente C.C.N.L., le parti con- cordano di: 1) individuare, operando in tal senso anche Parti si incontreranno a livello regionale, almeno una volta all'anno, per valutare i settori e i mestieri per i quali ci sia richiesta di Commissione pa- ritetichemanodopera qualificata e nel contempo per valutare verso quali settori o mestieri i giovani mostrino interesse ad indirizzarsi. Sulla base degli esiti degli incontri suddetti, il tipo verranno presentati all'Ente regione o all'Ente locale a livello territoriale le proposte dei corsi da effettuarsi, definendo la durata, le modalità ed i programmi. I corsi dovranno prevedere un determinato numero di ore di formazione professionale ed i conseguenti corsi in re- lazione al mercato dei lavoro e alla esigenza di garantire obiettivi occupazionali certi; 2) creare le necessarie disponibilità per esperienze di interprofessiona- lità soprattutto nelle aziende dove esistono cicli produttivi collegati e in relazione al mercato dei lavoro. A tal fine, agli 0.T.I. che frequentano corsi di addestramento professio- nale di interesse agrario istituiti teorica da Enti qualificati e riconosciuti, è con- cesso un permesso retribuito di 200 ore ( CCNL art.33 ) nell’arco dei triennio; con la possibilità di cumularle in un solo anno, a totale carico dell’Azienda. Agli O.T.D. 162isti dipendenti di Aziende nelle quali si effettuino almeno 2.500 gg. di lavoro annue, è concesso un permesso retribuito di 112 ore nell’arco dei triennio, con possibilità di cumularli in un solo anno per par- tecipare ai corsi di cui sopra. Il costo di tale permesso è a carico per il 75% dell’Azienda e per il 25% effettuarsi a carico della C.I.M.L.A, Agli O.T.D. 104isti dipendenti regione o dell'Ente locale ed un certo numero di Aziende nelle quali si effettuino almeno 2.500 ggore di formazione pratica da effettuarsi in imprese artigiane appartenenti al settore prescelto. Le ore di formazione pratica non danno luogo ad alcun rapporto di lavoro annuetra l'impresa nella quale si effettuano ed i giovani che frequentano il corso. Le Organizzazioni artigiane si impegnano ad indicare le imprese disponibili a mettere a disposizione i propri locali e le proprie attrezzature per la suddetta formazione pratica. Al termine del corso le Parti si incontreranno per valutare le possibilità occupazionali di quei giovani che non fossero stati assunti dalle imprese presso le quali hanno effettuato la formazione pratica. L'attestato di qualifica conseguito al termine del corso è valido dopo un periodo di occupazione di sei mesi nei quali il giovane è considerato tirocinante ai sensi della legge 14/11/67, è concesso un permesso retribuito n. 1146. Laddove, a livello regionale, sia stata data attuazione a quanto previsto dall'Accordo interconfederale del 2/2/93 in materia di 72 ore nell’arco dei triennioformazione professionale, con possibilità di cumularli in un solo anno per par- tecipare ai corsi la realizzazione delle iniziative di cui sopra. Il costo di tale permesso è a carico per il 75% dell’Azienda e per il 25% a carico della C.I.M.L.A, . Il numero degli operai di ogni singola Azienda che può beneficiare dei permessi necessari per partecipare ai corsi non potrà superare nello stesso momento il numero di 1, per quelle Aziende che hanno da 4 a 10 operai O.T.I. e O.T.D. ed il 10% per quelle Aziende che hanno più di 10 operai O.T.D. e O.T.I. I permessi di cui sopra non sono conteggiabili nelle ferieal presente articolo dovrà essere opportunamente armonizzata.

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