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For more information visit our privacy policy.Riposo giornaliero Nell'ambito della contrattazione di secondo livello, territoriale e aziendale, potranno essere concordate modalità di deroga al riposo giornaliero di 11 ore consecutive di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 66/2003. In attesa della regolamentazione ai sensi del comma precedente e fatte salve le ipotesi già convenute al secondo livello di contrattazione, il riposo giornaliero di 11 ore consecutive può essere frazionato per le prestazioni lavorative svolte anche nelle seguenti ipotesi: - cambio del turno/fascia; - interventi di ripristino della funzionalità di macchinari, impianti, attrezzature; - manutenzione svolta presso terzi; - attività straordinarie finalizzate alla sicurezza; - allestimenti in fase di avvio di nuove attività, allestimenti e riallestimenti straordinari; - aziende che abbiano un intervallo tra la chiusura e l'apertura del giorno successivo inferiore alle 11 ore; - inventari, bilanci ed adempimenti fiscali ed amministrativi straordinari. In tali ipotesi, al fine di garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, le parti convengono che la garanzia di un riposo minimo continuativo di almeno 9 ore rappresenta un'adeguata protezione degli stessi.
Controsoffitti I controsoffitti piani saranno pagati in base alla superficie della loro proiezione orizzontale. E' compreso e compensato nel prezzo anche il raccordo con eventuali muri perimetrali curvi, tutte le forniture, magisteri e mezzi d'opera per dare controsoffitti finiti in opera come prescritto nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione; è esclusa e compensata a parte l'orditura portante principale.
Clausola salvatoria Salva qualsiasi disposizione contraria contenuta nelle Norme AAA, se una qualsiasi parte di questa disposizione arbitrale è ritenuta non valida o inefficace per qualsiasi motivo, ciò non pregiudica la validità o l’applicabilità del resto di questa disposizione arbitrale e l’arbitro ha l’autorità di modificare le disposizioni ritenute non valide o inefficaci per rendere le stesse valide ed applicabili.
Brevetti industriali e diritti d’autore Il Fornitore si assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare l’Amministrazione e Xx.Xx.Xx. S.p.A., per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni e/o di Xx.Xx.Xx. S.p.A. azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l’Amministrazione e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. sono tenute ad informare prontamente per iscritto il Fornitore in ordine alle suddette iniziative giudiziarie. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni e/o di Xx.Xx.Xx. S.p.A., queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati
RICHIAMATO l’art. 2 comma 98, della Legge 23/12/2009 n. 191 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio an- nuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)», come modificato dall’art. 1, comma 23-septiesdecies, del D.L. 30/12/ 2009 n. 194, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26/2/ 2010, n. 25, ai sensi del quale «Lo Stato è autorizzato ad antici- pare alle regioni interessate dai piani di rientro dai disavanzi sanitari per squilibrio economico, fino a un massimo di 1.000 milioni di euro, la liquidità necessaria per l’estinzione dei debiti sanitari cumulativamente registrati fino al 31 dicembre 2005 anche a seguito di accertamenti in sede contenziosa, con conte- stuale estinzione entro il 31 maggio 2010 dei relativi procedi- menti pendenti. All’erogazione si provvede, fermi restando gli equilibri programmati dei trasferimenti di cassa al settore sani- tario, anche in tranche successive, a seguito dell’accertamento definitivo e completo del debito sanitario non coperto da parte della regione, con il supporto dell’advisor contabile, in attua- zione del citato Piano di rientro, e della predisposizione, da parte regionale, di misure legislative di copertura dell’ammortamento della predetta liquidità, idonee e congrue. La Regione interes- sata è tenuta, in funzione delle risorse trasferite dallo Stato, alla relativa restituzione, comprensiva di interessi, in un periodo non superiore a trent’anni. Con apposito contratto tra il Ministero dell’economia e delle finanze a la Regione interessata sono de- finite le modalità di erogazione e di restituzione delle somme, prevedendo, qualora la regione non adempia nei termini ivi sta- biliti al versamento delle rate di ammortamento dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme da parte del Mini- stero dell’economia e delle finanze, sia l’applicazione di inte- ressi moratori. » — l’art. 2, comma 48, della Legge 24/12/2007, n. 244, ai sensi del quale «All’erogazione delle somme di cui ai commi 46 e 47, da accreditare su appositi conti correnti intestati alle re- gioni interessate, lo Stato procede, anche in tranche successive, a seguito del riaccertamento definitivo e completo del debito da parte delle regioni interessate, con il supporto dell’advisor con- tabile, come previsto nei singoli Piani di rientro, e della sotto- scrizione di appositi contratti, che individuano le condizioni per la restituzione, da stipulare fra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e ciascuna Regione. All’atto dell’erogazione le re- gioni interessate provvedono all’immediata estinzione dei debiti pregressi per l’importo corrispondente e trasmettono tempesti- vamente la relativa documentazione ai Ministeri dell’economia e delle finanze e della salute».
Soccorso stradale Se a seguito di guasto, incidente, incendio, furto parziale o ritrovamento dopo un furto il veicolo rimane fermo e non è in condizioni di spostarsi autonomamente, l’assicurato deve contattare telefonicamente Europ Assistance e chiedere l’invio di un mezzo di soccorso stradale per il traino del veicolo dal luogo in cui si è fermato al più vicino punto di assisten- za della casa costruttrice. Se ciò è impossibile o antieconomico, il veicolo viene portato all’officina più vicina. Se tecnicamente possibile possono essere effettuati sul posto piccoli interventi di riparazione per consentire al veicolo di riprendere la marcia autonomamente, ma solo se il tempo necessario alla loro esecuzione non supera i 30 minuti. Le spese relative al soccorso stradale sono a carico di Genertel fino a un massimo di 200 euro per sinistro. Le prestazioni sono erogate solo se il veicolo non pesa più di 3.500 Kg a pieno carico.
Franchigia L’importo prestabilito di danno indennizzabile che rimane a carico dell’Assicurato.
CHIEDE di partecipare alla selezione per il conferimento di un incarico di collaborazione di natura autonoma avente ad oggetto ……………………………………………………………………………………………….. presso il Dipartimento di Economia, Società, Politica (DESP) dell’Università di Xxxxxx Xxxxx Xx di cui all’avviso di selezione indetto con Decreto del Direttore del Dipartimento di Economia, Società, Politica (DESP) n. …………….…………… del ……….../…….…../……..….… A tal fine, ai sensi degli artt. 19, 19 bis, 46 e 47 del D.P.R. 445/00, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. suddetto in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti ✓ nome cognome ……………………………………………………. ✓ codice fiscale ……………………………………………………. ✓ di essere nat….. a……………………………………………………. (Prov. ……… ) il ……/……/………… residente a …………………………………………………………. (Prov. ……… ) via ……………………………………………..………………. n. ……….. (C.A.P ) Tel. n.° ……………………………………………… Email ………………………………………………………. ✓ di essere in possesso del seguente titolo di studio…………………………………………………………….. rilasciato da ………………………………………………………………………………………………………….. in data …………………………… con votazione ……………… durata del corso anni ……………………… ✓ di non aver riportato condanne penali ovvero, in caso contrario, la indicazione delle condanne stesse; ✓ il possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato; ✓ se cittadino extracomunitario, di essere titolare di regolare permesso di soggiorno ai sensi del D. Lgs n.286 del 1998, come da successive modifiche o integrazione, o di essere titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria; ✓ se cittadino straniero, di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; ✓ se cittadino italiano, il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione delle liste medesime; ✓ se cittadino di uno Stato membro dell’Unione Europea, dovrà dichiarare di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza; ✓ non aver riportato condanne penali ovvero, in caso contrario, la indicazione delle condanne stesse; ✓ di non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità previste dall’art. 25 della Legge 724/94; ✓ di non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità previste dall’art. 18, comma 1, lettera c) della legge n. 240/2010; ✓ di avere idoneità fisica per lo svolgimento dell’attività oggetto dell’incarico; ✓ di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari di leva per i nati fino al 1985. Il sottoscritto dichiara inoltre di essere/non essere titolare di ditta individuale (Partita IVA n. …………………….) Ai sensi del Regolamento EU 679/2016: autorizza non autorizza ai fini del procedimento di selezione in parola, il trattamento dei dati personali forniti con le dichiarazioni rese. Dichiara, inoltre, di aver preso visione di non aver preso visione dell’Informativa per il trattamento dei dati personali di soggetti interessati a partecipare procedure di selezione bandite da strutture dell’Ateneo.
Franchigie Si riportano nella seguente tabella le Franchigie relative alla garanzia Invalidità Totale Permanente grave da
Gravidanza e puerperio Le parti, visto la Legge n° 53 dell’8 Marzo 2000, concernente i “Congedi Parentali” , hanno convenuto sull’opportunità di aggiornare la disciplina contrattuale di tale Istituto integrandola ed armonizzandola con le specifiche norme innovative contenute nella suddetta legge.