Frontalieri Clausole campione

Frontalieri. I lavoratori frontalieri beneficiano delle prestazioni in denaro corrisposte direttamente dall'Istituzione competente, secondo la legislazione che questa applica. Le prestazioni in natura vengono erogate dall'Istituzione del luogo di residenza, per conto dell'Istituzione competente (Convenzione, art. 14). In caso di urgenza, i lavoratori possono ricevere le prestazioni in natura sul territorio dello Stato dove prestano attività lavorativa, secondo la legislazione in vigore. Ai lavoratori frontalieri, ed ai loro familiari, competono anche prestazioni per visite specialistiche, diagnostica strumentale ed esami di laboratorio (Accordo Amministrativo, art. 10).
Frontalieri. Premesso che il personale non sammarinese contribuisce allo sviluppo economico della Rep. di San Marino; premesso altresì che le imprese hanno la necessità di norme certe al fine di reperire manodopera specia- lizzata per non frenare lo sviluppo dei cicli produttivi e limitarne la competitività; le Parti concordano sull’esigenza di verificare con il Governo l’attuale situazione, al fine di giungere ad un chiarimento sulle prospettive di detti rapporti di lavoro con particolare riferimento alla durata e agli aspetti previdenziali, oggetto di relazione fra Italia e San Marino. Le Parti si impegnano ad incontrarsi entro il 1995.
Frontalieri. Questo articolo disciplina le condizioni di ammissione dei frontalieri britannici in Xxxxxxxx (xxx. 0) x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nel Regno Unito (par. 2). Il paragrafo 1 deroga alle condizioni di ammissione vigenti secondo la LStrI per i cittadini di Stati terzi (art. 25 LStrI). Di conse- guenza, per i cittadini del Regno Unito non valgono le restrizioni previste per i cittadini di Sta- ti terzi, i quali devono fruire di un diritto di soggiorno duraturo in uno Stato limitrofo, avere luogo di residenza nella vicina zona frontaliera da almeno sei mesi e lavorare in Svizzera entro la zona di frontiera.
Frontalieri. Le Parti convengono, analogamente a quanto stabilito negli accordi dei settori industria e artigianato, di applicare a tutti gli effetti, a decorrere dal 01/10/2004, le norme previste dagli stessi relative ai lavoratori frontalieri con la precisazione che in merito ai preavvisi dovuti in caso di interruzione del rapporto di lavoro si concorda sulla seguente modifica: ● con anzianità di servizio fino a 2 anni mesi tre ● con anzianità di servizio oltre 2 anni mesi quattro.

Related to Frontalieri

  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.