Garanzia del Cliente Clausole campione

Garanzia del Cliente. L’utilizzo dei Servizi da parte del Cliente e dei suoi Utenti finali deve sempre essere conforme a tutte le leggi applicabili e a quanto stabilito nel presente Contratto.
Garanzia del Cliente. 12.1 Il cliente garantisce che: i egli osserva il diritto applicabile (x.xx. il divieto della concorrenza sleale, il diritto dei marchi, i diritti d’autore, i diritti della personalità e il diritto sulla protezione dei dati), x.xx. in occasione dell’invio di newsletter o mail pubblicitarie in merito ad un prodotto di localsearch;
Garanzia del Cliente. Ciascuna Parte garantisce di svolgere attività nel rispetto della normativa vigente. Il Cliente garantisce in particolare OVHcloud contro qualsiasi conseguenza derivante (a) dall'uso o dallo sfruttamento di contenuti illeciti nell'ambito dei Servizi, (b) dall'uso fraudolento dei Servizi o dall'uso non conforme alle Condizioni dei Servizi in vigore o alle leggi e ai regolamenti applicabili, (c) dall' utilizzo dei Servizi in violazione dei diritti di terzi, (d) dalla mancanza di idoneità dei Servizi scelti alle sue esigenze o alle esigenze dei suoi Utenti e di qualsiasi terzo per conto del quale i Servizi vengono utilizzati, o (e) dalla perdita o dall'uso non autorizzato o fraudolento delle credenziali di autenticazione degli Utenti. Il Cliente si impegna a intraprendere le azioni appropriate qualora si verifichi un'azione, un reclamo o una denuncia da parte di terzi in relazione ai Contenuti e/o alle Condizioni di Servizio, anche da parte di autorità legali o giudiziarie, e a tenere indenne e manlevare OVHcloud da eventuali danni, perdite e spese che ne possano derivare (inclusi procedimenti legali, ragionevoli costi di difesa legale, ecc.)
Garanzia del Cliente. 19.1 Il Cliente garantisce di essere proprietario degli impianti necessari per usufruire del servizio o, comunque, di essere stato autorizzato all’utilizzo dei predetti impianti;
Garanzia del Cliente. Il Cliente non rilascerà alcuna garanzia. L’Azienda si riserva la facoltà di recesso dal contratto di somministrazione qui disciplinato - senza che essa debba corrispondere qualsivoglia indennità o risarcimento - qualora il Fornitore venga sottoposto a fallimento o a qualsiasi altra procedura concorsuale (amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa, ecc.), oppure abbia fatto richiesta di concordato preventivo. In tali evenienze l’Azienda potrà rivalersi sulla garanzia dei danni subiti. Rimane salva, comunque, la facoltà prevista dall’art. 1461 Codice civile.
Garanzia del Cliente. Il Cliente dichiara e garantisce quanto segue:

Related to Garanzia del Cliente

  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).