GARANZIA DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO. A copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento di quanto previsto nel presente capitolato e nella successiva convenzione, l’ aggiudicataria sarà obbligata a costruire una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa, secondo quanto previsto dall’art. 113 del D. X.xx. 163/2006 stabilita nella misura pari al 10% dell’importo contrattuale su base annua . In caso di garanzia sotto forma di cauzione o fideiussione assicurativa, l’impresa di assicurazione dovrà essere tra quelle autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni. La garanzia dovrà prevedere espressamente le seguenti condizioni: pagamento a semplice richiesta e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l’obbligo di versare la somma richiesta,entro il limite dell’importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta scritta dell’Amministrazione, senza che sia necessaria la costituzione in mora da parte di quest’ultima; rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del c.c. che l’eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile all’ Amministrazione garantita; rinuncia ad eccepire il decorso dei termini di cui all’ art. 1957 CC. La garanzia fidejussoria garantirà per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti all’Aggiudicataria, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali. L’Amministrazione avrà diritto pertanto di rivalersi direttamente sulla garanzia fidejussoria per l’applicazione delle stesse. Fermo quanto previsto dal comma 3 dell’art. 113 del D. Lgs. 163/2006, qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, l’Aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione. La garanzia fidejussoria sarà progressivamente svincolata secondo il disposto del comma 3 dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006. L’importo della cauzione definitiva sarà precisato nella lettera di comunicazione dell’aggiudicazione.
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Samples: Capitolato Speciale D’oneri
GARANZIA DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO. 1. A copertura garanzia dell’esatto adempimento degli oneri per il mancato o inesatto adempimento obblighi contrattuali assunti, la ditta aggiudicataria dovrà costituire, entro la data fissata nella lettera di quanto previsto nel presente capitolato e nella successiva convenzionecomunicazione dell’avvenuta aggiudicazione, l’ aggiudicataria sarà obbligata a costruire una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa, secondo quanto previsto dall’art. 113 del D. X.xx. 163/2006 stabilita nella misura fideiussoria pari al 10% (diecipercento), arrotondato ai 50,00 inferiori, dell’importo contrattuale su base annua . In caso del canone complessivo settennale offerto, IVA esclusa, costituita alternativamente: da contanti depositati presso l’Istituto Tesoriere della Asl di garanzia sotto forma di cauzione Pescara, da fideiussione bancaria o fideiussione da polizza assicurativa, l’impresa di assicurazione dovrà essere tra quelle autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni.
2. La garanzia dovrà prevedere deve espressamente le seguenti condizioni: pagamento prevedere:
A. La rinuncia al beneficio dell’a preventiva escussione del debitore principale;
B. La rinuncia all’ eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile;
C. L’ operatività dell’a garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’a Stazione Appaltante.
3. L'importo della garanzia, e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con del suo eventuale rinnovo, é ridotto:
a) essere prestata solo da: ⮚ istituti di credito o da banche autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del D.lgs. 1/9/1993 n. 385; ⮚ imprese di assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l’obbligo di versare assicurazione; ⮚ intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.lgs. 1/9/1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica;
b) citare espressamente l’oggetto della presente gara, prevedere espressamente la somma richiesta,entro il limite dell’importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta scritta dell’Amministrazione, senza che sia necessaria la costituzione in mora da parte di quest’ultima; rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’artall’articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 1944 Ogni cauzione dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte. In caso di costituendo raggruppamento di concorrenti, la cauzione provvisoria dovrà essere intestata al raggruppamento e sottoscritta da tutti i componenti del c.c. che l’eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile all’ Amministrazione garantita; rinuncia ad eccepire il decorso dei termini di cui all’ art. 1957 CCraggruppamento stesso oppure intestata alla mandataria del costituendo raggruppamento e da essa sottoscritta.
3. La garanzia fidejussoria garantirà per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti all’Aggiudicataria, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali. L’Amministrazione avrà diritto pertanto di rivalersi direttamente sulla garanzia fidejussoria per l’applicazione delle stesse. Fermo quanto previsto dal comma 3 dell’art. 113 fideiussoria deve intendersi annualmente svincolata automaticamente del D. Lgs. 163/2006, qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, l’Aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione12,5%. La presente previsione sostituisce lo stato di avanzamento lavori.
4. La mancata costituzione dell’a garanzia fidejussoria sarà progressivamente svincolata secondo il disposto di cui al punto 1 determina la revoca dell’ affidamento e l’acquisizione dell’a garanzia posta a corredo dell’ offerta.
5. In caso di proroga del comma 3 dell’artservizio oltre i termini contrattuali, la garanzia dovrà essere rinnovata, alle stesse condizioni previste nel presente articolo, per un periodo non inferiore alla proroga.
6. 113 Il deposito cauzionale definitivo è dato a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del D.Lgscontratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni medesime e della veridicità di quanto dichiarato dal concorrente nei documenti di gara. 163/2006E' fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
7. L’importo della cauzione E' in facoltà dell’Azienda di incamerare, in tutto od in parte, la garanzia definitiva sarà precisato nella per inosservanza degli obblighi contrattuali, per eventuali risarcimenti o penalità debitamente contestati con lettera raccomandata con avviso di comunicazione dell’aggiudicazionericevimento, senza obbligo di preventiva azione giudiziaria.
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Samples: Contract Execution Guarantee
GARANZIA DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO. Ai sensi dell’art. 103 del Codice, l’importo della garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto è pari al 10% dell’importo contrattuale, con eventuale applicazione delle variazioni previste dal medesimo art. 103 comma 1. Ai fini della definizione dell’importo contrattuale si terrà conto dei prezzi unitari offerti per il QUINQUENNIO per l’appalto complessivo. La garanzia dovrà eventualmente essere riemessa o rinnovata nel caso di ripetizione del servizio ai sensi dell’art. 63, comma 5 del Codice. La stessa garanzia in vigore dovrà valere anche per gli eventuali periodi di proroga previsti dal contratto e comunque pattuiti. La fideiussione, a scelta del concorrente, potrà essere bancaria, assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze. La fideiussione dovrà: indicare testualmente il seguente oggetto “GARA A copertura degli oneri per PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI: RISTORAZIONE COLLETTIVA, GESTIONE CATERING, GESTIONE VENDING, GESTIONE CONVITTO, GESTIONE PULIZIE, A FAVORE DELLA FONDAZIONE MINOPRIO, fideiussione quale cauzione definitiva richiesta all’art. 22 del Capitolato di gestione. in relazione all’appalto in oggetto garantire il mancato o inesatto adempimento di quanto previsto nel presente capitolato delle prestazioni, nonché essere incondizionata e nella successiva convenzione, l’ aggiudicataria sarà obbligata a costruire una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa, secondo quanto previsto dall’art. 113 del D. X.xx. 163/2006 stabilita nella misura pari al 10% dell’importo contrattuale su base annua . In caso di garanzia sotto forma di cauzione o fideiussione assicurativa, l’impresa di assicurazione dovrà essere tra quelle autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni. La garanzia dovrà irrevocabile; prevedere espressamente le seguenti condizioni: pagamento a semplice richiesta e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l’obbligo di versare la somma richiesta,entro il limite dell’importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta scritta dell’Amministrazione, senza che sia necessaria la costituzione in mora da parte di quest’ultima; rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1944 1957 del c.c. Codice Civile; prevedere che l’eventuale mancato il pagamento dei premi dell’importo garantito avvenga non sia opponibile all’ Amministrazione garantita; rinuncia ad eccepire il decorso dei termini di cui all’ art. 1957 CC. La garanzia fidejussoria garantirà per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti all’Aggiudicataria, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali. L’Amministrazione avrà diritto pertanto di rivalersi direttamente sulla garanzia fidejussoria per l’applicazione delle stesse. Fermo quanto previsto dal comma 3 dell’art. 113 del D. Lgs. 163/2006, qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, l’Aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci oltre quindici giorni dal ricevimento della relativa semplice richiesta effettuata dall’Amministrazionescritta dell’amministrazione aggiudicatrice, inoltrata a mezzo lettera raccomandata A/R o a mezzo PEC. La garanzia fidejussoria sarà progressivamente svincolata secondo il disposto del comma 3 Per ogni altro aspetto si rinvia alla disciplina dell’art. 113 103 del D.Lgs. 163/2006. L’importo della cauzione definitiva sarà precisato nella lettera di comunicazione dell’aggiudicazioneCodice.
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Samples: Service Agreement
GARANZIA DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO. A copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento di quanto previsto nel presente capitolato e nella successiva convenzionecapitolato, l’ la ditta aggiudicataria sarà obbligata a costruire costituire una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa, secondo quanto previsto dall’art. 113 dall’art.113 del D. X.xxLgs. 163/2006 stabilita nella misura pari al 10% dell’importo contrattuale su base annua 163/2006. In caso di garanzia sotto forma di cauzione o fideiussione assicurativa, l’impresa di assicurazione dovrà essere tra quelle autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni. La garanzia dovrà prevedere espressamente le seguenti condizioni: :
a) pagamento a semplice richiesta e senza che il garante possa sollevare eccezione esecuzione alcuna e con l’obbligo di versare la somma richiesta,richiesta entro il limite dell’importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi esecutivi dalla richiesta scritta dell’Amministrazione, senza che sia necessaria la costituzione in mora da parte di quest’ultima; ;
b) rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del c.c. C.C.;
c) che l’eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile all’ Amministrazione all’Amministrazione garantita; ;
d) rinuncia ad eccepire il decorso dei termini di cui all’ artall’art. 1957 CC. 1957, 2° comma, del C.C.. La garanzia fidejussoria garantirà per il mancato od o inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti all’Aggiudicatariadalla Ditta aggiudicataria, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali. L’Amministrazione ; l’Amministrazione, fermo restando quanto previsto dal presente Capitolato in materia di penalità e sanzioni, avrà diritto pertanto di rivalersi direttamente sulla garanzia fidejussoria fideiussoria per l’applicazione delle stesse. Fermo restando quanto previsto dal comma 3 dell’art. 113 del D. Lgs. 163/2006, qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione delle penali, penali o per qualsiasi altra causa, l’Aggiudicataria la Ditta dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione. La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria. La garanzia fidejussoria sarà progressivamente svincolata secondo il disposto del comma 3 dell’art. 113 del D.LgsD. Lgs. 163/2006. L’importo della cauzione definitiva sarà precisato nella lettera di comunicazione dell’aggiudicazione.
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Samples: Appalto Servizio Di Resocontazione Delle Riunioni Del Consiglio Regionale Della Puglia
GARANZIA DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO. A copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento di quanto previsto nel presente capitolato e nella successiva convenzionecapitolato, l’ aggiudicataria il concessionario sarà obbligata obbligato a costruire costituire una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa, secondo quanto previsto dall’art. 113 del D. X.xx. 163/2006 stabilita nella misura pari al 1010 % dell’importo contrattuale su base annua dell'importo complessivo dell’affidamento secondo l'art.103 del D.lgs. 50/2016. In caso di garanzia sotto forma di cauzione o fideiussione fidejussione assicurativa, l’impresa l'impresa di assicurazione dovrà essere tra quelle autorizzate all’esercizio del ramo all'esercizio delle cauzioni. La garanzia dovrà prevedere espressamente le seguenti condizioni: :
1. pagamento a semplice richiesta e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l’obbligo I'obbIigo di versare la somma richiesta,, entro il limite dell’importo deII'importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta scritta dell’Amministrazionedel Comune, senza che sia necessaria la costituzione in mora da parte di quest’ultima; quest'ultima;
2. rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 all'art.1944 del c.c.;
3. che l’eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile all’ Amministrazione garantita; rinuncia ad eccepire il decorso dei termini di cui all’ artall'art. 1957 CCc.c. La garanzia fidejussoria garantirà per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti all’Aggiudicatariadal concessionario, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali. L’Amministrazione : Il Comune, avrà diritto pertanto di rivalersi direttamente sulla garanzia fidejussoria per l’applicazione l`applicazione delle stesse. Fermo restando quanto previsto dal comma 3 dell’art. 113 103 del D. Lgs. 163/2006, 50/2016 qualora l’ammontare l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione dell`applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, l’Aggiudicataria il concessionario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazionedall'Amministrazione. La mancata costituzione della garanzia fidejussoria sarà progressivamente svincolata secondo il disposto del comma 3 dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006. L’importo della cauzione definitiva sarà precisato nella lettera di comunicazione dell’aggiudicazione.determinerà la revoca dell'affidamento
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GARANZIA DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO. 1) A copertura garanzia dell'esatto adempimento degli oneri per il mancato o inesatto adempimento di quanto previsto nel presente capitolato e obblighi contrattuali assunti, la ditta aggiudicataria dovrà costituire, entro la data fissata nella successiva convenzionelettera/ordine, l’ aggiudicataria sarà obbligata a costruire una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa, secondo quanto previsto dall’art. 113 del D. X.xx. 163/2006 stabilita nella misura pari al 10% dell’importo contrattuale su base annua . In caso di garanzia sotto forma di cauzione o fideiussione assicurativa(diecipercento), l’impresa di assicurazione dovrà essere tra quelle autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni. arrotondato ai 50,00 inferiori, dell'importo della fornitura (IVA esclusa);
2) La garanzia dovrà prevedere deve espressamente le seguenti condizioni: pagamento a semplice richiesta e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l’obbligo di versare la somma richiesta,entro il limite dell’importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta scritta dell’Amministrazione, senza che sia necessaria la costituzione in mora da parte di quest’ultima; prevedere:
x. Xx rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale principale;
b. La rinuncia all’ eccezione di cui all’artall art. 1944 1957, comma 2, del c.c. che l’eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile allCodice Civile;
c. L operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
3) Ai fini dell’ Amministrazione garantita; rinuncia ad eccepire il decorso dei termini di cui allapplicazione dell’ art. 1957 CC. La garanzia fidejussoria garantirà per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti all’Aggiudicataria113, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali. L’Amministrazione avrà diritto pertanto di rivalersi direttamente sulla garanzia fidejussoria per l’applicazione delle stesse. Fermo quanto previsto dal comma 3 dell’art. 113 3, del D. Lgs. n. 163/2006, qualora l’ammontare si dà atto sin d ora che, salvo diversa comunicazione, la garanzia fidejussoria deve intendersi annualmente svincolata automaticamente del 18,75%. La presente previsione sostituisce lo stato di avanzamento lavori. L ammontare residuo del 25% resterà vincolato fino alla scadenza della garanzia dovesse ridursi (vedi successivo punto 5) e sarà svincolato senza alcun onere a carico dell’ Azienda, previo accertamento che il fornitore abbia adempiuto interamente alle condizioni contrattuali. Essa, inoltre, non potrà essere svincolato finché: non siano state definite le eventuali controversie; non sia stata liquidata l’ ultima fattura; non siano state definite tutte le ragioni di debito o di credito ed ogni altra eventuale pendenza.
4) La mancata costituzione della garanzia di cui al punto 1 determina la revoca dell’ affidamento e l acquisizione della garanzia posta a corredo dell’ offerta.
5) La fidejussione o la polizza, intestata all’ Azienda USL di Pescara, dovrà avere una scadenza posteriore di almeno 6 mesi rispetto a quella fissata per effetto dell’applicazione la scadenza del contratto.
6) Il deposito cauzionale definitivo è dato a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle penaliobbligazioni medesime e della veridicità di quanto dichiarato dal concorrente nei documenti di gara. E' fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
7) E' in facoltà dell'Azienda di incamerare, o per qualsiasi altra causain tutto od in parte, l’Aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione. La garanzia fidejussoria sarà progressivamente svincolata secondo il disposto del comma 3 dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006. L’importo della la cauzione definitiva sarà precisato nella per inosservanza degli obblighi contrattuali, per eventuali risarcimenti o penalità debitamente contestati con lettera raccomandata con avviso di comunicazione dell’aggiudicazionericevimento, senza obbligo di preventiva azione giudiziaria.
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Samples: Capitolato Speciale
GARANZIA DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO. A copertura degli oneri per il mancato o inesatto 1. L’operatore economico aggiudicatario dell’accordo quadro, a garanzia dell’esatto adempimento di quanto previsto nel presente capitolato delle obbligazioni contrattuali e nella successiva convenzioneanteriormente alla stipulazione del contratto, l’ aggiudicataria sarà obbligata è obbligato a costruire costituire una garanzia fidejussoria definitiva sotto forma di fidejussione bancaria o assicurativapolizza assicurativa o di fidejussione rilasciata da intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D.Lgs. n. 385/1993, secondo quanto previsto dall’art. 113 del D. X.xx. 163/2006 stabilita nella misura che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzato dal Ministero dell’economia e delle finanze pari al 10% dell’importo contrattuale su base annua 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia sotto forma è aumentata di cauzione o fideiussione assicurativatanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’impresa la garanzia fideiussoria è aumentata di assicurazione dovrà essere tra quelle autorizzate all’esercizio del ramo cauzionitanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento e, inoltre, di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
2. La garanzia dovrà fidejussione e la polizza di cui al comma precedente devono, a pena di esclusione: a) prevedere espressamente le seguenti condizioni: pagamento a semplice richiesta e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l’obbligo di versare la somma richiesta,entro il limite dell’importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta scritta dell’Amministrazione, senza che sia necessaria la costituzione in mora da parte di quest’ultima; rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. all’articolo 1944 del c.c. che codice civile; b) prevedere espressamente la rinuncia la rinuncia del fideiussore all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile; c) prevedere espressamente l’obbligo incondizionato del fideiussore ad effettuare, entro 15 giorni, su semplice richiesta scritta della Provincia di Roma, il versamento dell’intera somma garantita su conto corrente dell’Amministrazione medesima, rinunciando a sollevare qualsiasi eccezione, ivi compreso l’eventuale mancato pagamento dei premi del premio da parte del soggetto garantito.
3. La fidejussione bancaria deve essere corredata di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni dal sottoscritte della fideiussione, con la quale lo stesso attesta di avere i necessari poteri di rappresentanza della banca per emettere in nome e per conto della stessa la fideiussione identificata con il relativo numero e indica gli estremi dell’atto da cui deriva tale legittimazione, con allegata copia fotostatica non sia opponibile all’ Amministrazione garantitaautenticata di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità.
4. La polizza assicurativa deve essere corredata della relativa quietanza; rinuncia ad eccepire essa deve essere, altresì, corredata di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni dal sottoscritte della fideiussione, con la quale lo stesso attesta di avere i necessari poteri di rappresentanza della compagnia assicurativa per emettere in nome e per conto della direzione generale della stessa la polizza identificata con il decorso dei termini relativo numero e indica gli estremi dell’atto da cui deriva tale legittimazione, con allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità.
5. La mancata regolare costituzione della garanzia di cui all’ art. 1957 CCal presente articolo determina la decadenza dall'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nell’ordine di graduatoria.
6. La garanzia fidejussoria garantirà copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di tutti gli obblighi assunti all’Aggiudicatariaavere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
7. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penalisalva comunque la risarcibilità del maggior danno.
8. L’Amministrazione avrà ha il diritto pertanto di rivalersi direttamente sulla garanzia fidejussoria valersi della cauzione per l’applicazione delle stessel'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore del contratto. Fermo quanto previsto dal comma 3 dell’art. 113 del D. Lgs. 163/2006L’Amministrazione ha, qualora l’ammontare inoltre, il diritto di valersi della garanzia dovesse ridursi cauzione per effetto dell’applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, l’Aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro entro il termine pagamento di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazionequanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori dipendenti del soggetto esecutore del contratto. La garanzia fidejussoria sarà progressivamente svincolata secondo il disposto L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere all'esecutore del comma 3 dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006. L’importo contratto la reintegrazione della cauzione definitiva sarà precisato nella lettera ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di comunicazione dell’aggiudicazioneinottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore del contratto.
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Samples: Accordo Quadro
GARANZIA DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO. 1. A copertura garanzia dell'esatto adempimento degli oneri per il mancato o inesatto adempimento obblighi contrattuali assunti, ciascuna Azienda Ospedaliera/Sanitaria chiederà alla ditta aggiudicataria di quanto previsto nel presente capitolato e nella successiva convenzionecostituire, l’ aggiudicataria sarà obbligata a costruire una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa, secondo quanto previsto dall’art. 113 del D. X.xx. 163/2006 stabilita nella misura fideiussoria pari al 10% dell’importo contrattuale su base annua (diecipercento), arrotondato ai 50,00 € inferiori dell'importo presunto della fornitura (IVA esclusa). In L’Azienda si riserva la facoltà di esonerare l’Impresa dalla costituzione della garanzia qualora l’importo della stessa sia pari od inferiore ad € 10.000,00, oppure nel caso in cui la consistenza dei crediti vantati dalla ditta sia di importo tale da garantire l’Azienda.
2. L’importo della garanzia sotto forma potrà essere ridotto del 50% nel caso in cui ricorra la fattispecie di cauzione o fideiussione assicurativacui all’art. 75, l’impresa di assicurazione dovrà essere tra quelle autorizzate all’esercizio comma 7, del ramo cauzioniD.Lgs. 163/2006.
3. La garanzia dovrà prevedere espressamente le seguenti condizioni: pagamento a semplice richiesta e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l’obbligo di versare la somma richiesta,entro il limite dell’importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta scritta dell’Amministrazione, senza che sia necessaria la costituzione in mora da parte di quest’ultima; prevedere:
A. La rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale principale;
B. La rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1944 1957, comma 2, del c.cCodice Civile;
C. L’operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
4. che l’eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile all’ Amministrazione garantita; rinuncia ad eccepire il decorso dei termini di cui all’ art. 1957 CC. La garanzia fidejussoria garantirà per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti all’Aggiudicataria, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali. L’Amministrazione avrà diritto pertanto di rivalersi direttamente sulla garanzia fidejussoria per l’applicazione delle stesse. Fermo quanto previsto dal comma 3 Ai fini dell’applicazione dell’art. 113 113, comma 3, del D. Lgs. n. 163/2006, qualora l’ammontare si dà atto sin d’ora che, salvo diversa comunicazione, la garanzia fideiussoria deve intendersi annualmente svincolata automaticamente del 13,33%. L’ammontare residuo del 20% resterà vincolato fino alla data di scadenza della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione delle penali(vedi punto 6) e sarà svincolato senza alcun onere a carico dell’Azienda, previo accertamento che il fornitore abbia adempiuto interamente alle condizioni contrattuali. ◆ non siano state definite le eventuali controversie; ◆ non sia stata liquidata l’ultima fattura; ◆ non siano state definite tutte le ragioni di debito o per qualsiasi di credito ed ogni altra causa, l’Aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazioneeventuale pendenza.
5. La mancata costituzione della garanzia fidejussoria sarà progressivamente svincolata secondo il disposto di cui al punto 1 determina la revoca dell’affidamento.
6. La fidejussione o la polizza dovrà avere una scadenza posteriore di almeno 6 mesi rispetto a quella fissata per la scadenza del comma 3 dell’artcontratto.
7. 113 In caso di proroga della fornitura oltre i termini contrattuali, la garanzia dovrà essere rinnovata, alle stesse condizioni previste nel presente articolo, per un periodo non inferiore alla proroga.
8. Il deposito cauzionale definitivo è dato a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del D.Lgscontratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni medesime e della veridicità di quanto dichiarato dal concorrente nei documenti di gara. 163/2006E' fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
9. L’importo della cauzione E' in facoltà delle Aziende di incamerare, in tutto od in parte, la garanzia definitiva sarà precisato nella per inosservanza degli obblighi contrattuali, per eventuali risarcimenti o penalità debitamente contestati con lettera raccomandata con avviso di comunicazione dell’aggiudicazionericevimento, senza obbligo di preventiva azione giudiziaria.
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GARANZIA DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO. L’offerta dovrà essere corredata da una “garanzia provvisoria” pari al 2% dell’importo a base di gara ai sensi dell’art.93 del D.Lgs. n.50/2016 sotto forma di cauzione o di fideiussione a scelta dell’offerente. A copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento di quanto previsto nel presente capitolato e nella successiva convenzionecapitolato, l’ aggiudicataria l’Appaltatore sarà obbligata obbligato a costruire costituire una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa, secondo quanto previsto dall’art. 113 del D. X.xx. 163/2006 stabilita nella misura fideiussoria definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale su base annua secondo quanto stabilito dall’art.103 del D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016. In caso di garanzia sotto forma di cauzione o fideiussione fidejussione assicurativa, l’impresa l’agenzia di assicurazione dovrà essere tra fra quelle autorizzate all’esercizio del nel ramo cauzioni. La garanzia dovrà prevedere espressamente le seguenti condizioni: pagamento a semplice richiesta definitiva è prestata in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al decreto ministeriale 19 gennaio 2018 n°31 in conformità all’articolo 103, commi 4, 5 e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l’obbligo di versare la somma richiesta,entro il limite dell’importo garantito6, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta scritta dell’Amministrazione, senza che sia necessaria la costituzione in mora da parte di quest’ultima; rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del c.c. che l’eventuale mancato pagamento Codice dei premi non sia opponibile all’ Amministrazione garantita; rinuncia ad eccepire il decorso dei termini di cui all’ art. 1957 CCcontratti. La garanzia fidejussoria è presentata alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica. La garanzia fideiussoria garantirà per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti all’Aggiudicatariadall’Appaltatore, anche per compresi quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione delle penali di penalicui al successivo art. L’Amministrazione avrà diritto pertanto di rivalersi direttamente sulla garanzia fidejussoria per l’applicazione delle stesse25. Fermo quanto previsto dal comma 3 dell’artdall’art. 113 103 del D. LgsD.Lgs. 163/2006n.50 del 18 aprile 2016, qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione delle penali, penali o per qualsiasi altra causa, l’Aggiudicataria l’Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazionedall’Amministrazione Comunale. La mancata costituzione della garanzia determinerà la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione da parte dell’Amministrazione Comunale della cauzione provvisoria. La garanzia fidejussoria fideiussoria sarà progressivamente svincolata secondo il disposto di cui al comma 5 dall’art. 103 del comma 3 dell’art. 113 D.Lgs.n.50 del D.Lgs. 163/2006. L’importo della cauzione definitiva sarà precisato nella lettera di comunicazione dell’aggiudicazione18 Aprile 2016.
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