Common use of Garanzia provvisoria e definitiva Clause in Contracts

Garanzia provvisoria e definitiva. Ai sensi dell’articolo 93 del D.lgs. 50/2016, l’offerta da presentare per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori, da parte delle imprese concorrenti, deve essere corredata da una garanzia provvisoria pari al 2% (due per cento) dell’importo dei lavori a base d’appalto, da prestare anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa e comunque secondo le modalità di cui ai comma 2 e 3 del richiamato art. 93. La fidejussione bancaria o assicurativa dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.lgs 159/2011; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. L’Appaltatore, ai sensi dell’art. 103 comma 1 del D.lgs. 50/2016, dovrà obbligatoriamente fornire, alla Stazione appaltante al momento della sottoscrizione del contratto, la garanzia definitiva del 10% dell’importo contrattuale dei lavori. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la suindicata percentuale della cauzione definitiva è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20% l’aumento è di 2 (due) punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La garanzia definitiva sarà progressivamente svincolata nei modi e termini previsti dal suddetto articolo 103 del D.lgs. 50/2016; lo svincolo progressivo della cauzione in corso d’opera, nei termini e per le entità previste dalla normativa sopra richiamata, è automatico e pertanto non necessita di benestare del committente. Detta garanzia definitiva è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. Si applica integralmente quanto previsto dall’articolo 103 comma 1 e 2 del D.lgs. 50/2016. La mancata tempestiva costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dall’aggiudicazione dell’affidamento dei lavori e l’incameramento della garanzia provvisoria. Qualora le garanzie di cui al presente articolo siano costituite con garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa, le stesse dovranno prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la loro operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta da parte della Stazione appaltante e la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957 comma 2° del Codice Civile.

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Garanzia provvisoria e definitiva. Ai sensi dell’articolo 93 del D.lgs. 50/2016Per partecipare alla gara è richiesta, l’offerta da presentare per l’affidamento dell’esecuzione dei lavoria pena di esclusione, da parte delle imprese concorrentila costituzione di un deposito cauzionale provvisorio, deve essere corredata da una denominata “garanzia provvisoria pari al 2% (due per cento) dell’importo dei lavori provvisoria”, operante a base d’appalto, da prestare anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa e comunque secondo le modalità di cui ai comma 2 e 3 del richiamato art. 93. La fidejussione bancaria o assicurativa dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione garanzia dell’affidabilità dell’offerta. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.lgs 159/2011; la garanzia è svincolata automaticamente al momento Prima della sottoscrizione del contratto. L’Appaltatore, ai sensi dell’art. 103 comma 1 del D.lgs. 50/2016, dovrà obbligatoriamente fornire, alla Stazione appaltante al momento della sottoscrizione stipula del contratto, la garanzia definitiva del 10% dell’importo contrattuale dei lavori. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la suindicata percentuale della l’Appaltatore dovrà prestare una cauzione definitiva è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20% l’aumento è di 2 (due) punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La garanzia definitiva sarà progressivamente svincolata nei modi e termini previsti dal suddetto articolo 103 del D.lgs. 50/2016; lo svincolo progressivo della cauzione in corso d’opera, nei termini e per le entità previste dalla normativa sopra richiamata, è automatico e pertanto non necessita di benestare del committente. Detta garanzia definitiva è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei di danni derivanti dall’eventuale inadempimento derivati dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, fatto salvo il ricorso ad ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. Si applica integralmente La cauzione definitiva è stabilita in ragione del 10% (dieci per cento) dell’importo di aggiudicazione della fornitura per l’intera durata del contratto; in caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10% l’importo della cauzione sarà aumentato secondo quanto previsto dall’articolo dall’art. 103 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.. Ai sensi del medesimo art. 103, comma 1 1, alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e 2 ss.mm.ii. per la garanzia provvisoria. Qualora nel corso dell’esecuzione del D.lgscontratto, per qualsiasi motivo, si verificassero variazioni significative dell’ammontare netto dello stesso, la cauzione dovrà essere conseguentemente integrata ovvero ridotta su richiesta della parte interessata. 50/2016La cauzione definitiva dovrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o mediante polizza assicurativa, secondo le modalità previste dall’art. 103 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.. La garanzia decorrerà dalla stipula del contratto e dovrà avere termine 6 (sei) mesi dalla scadenza del contratto. Lo svincolo della cauzione verrà disposto dall’Amministrazione concedente dopo la completa estinzione di tutti i rapporti contrattuali e comunque non prima dell’emissione del certificato di regolare esecuzione della fornitura. La mancata tempestiva costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dall’aggiudicazione dell’affidamento dei lavori dell’affidamento, ai sensi dell’art. 103, comma 3, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e l’incameramento della garanzia provvisoria. Qualora le garanzie di cui al presente articolo siano costituite con garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa, le stesse dovranno prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la loro operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta da parte della Stazione appaltante e la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957 comma 2° del Codice Civile.ss.mm.ii..

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Garanzia provvisoria e definitiva. Ai L’operatore economico concorrente a garanzia degli obblighi contrattuali e patrimoniali ai sensi dell’articolo e per gli effetti dell’art. 93 del D.lgs. 50/2016Codice dei contratti pubblici è tenuto, l’offerta da presentare per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori, da parte delle imprese concorrentia corredo dell’offerta, deve essere corredata da una prestare apposita garanzia provvisoria pari al 22 % (due per centopercento) dell’importo dei lavori del valore posto a base d’appalto, da prestare anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa d’asta e comunque secondo le modalità di cui ai comma 2 e 3 del richiamato artindicato all’art. 93. La fidejussione bancaria o assicurativa dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta8. La garanzia copre la mancata sottoscrizione può essere presentata, a scelta del contratto dopo l’aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione concorrente, negli esatti termini definiti, a pena di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 esclusione, dall’art. 93 del Codice e 91 del D.lgs 159/2011; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. L’Appaltatore, ai sensi dell’art. 103 comma 1 del D.lgs. 50/2016, dovrà obbligatoriamente fornire, alla Stazione appaltante al momento della sottoscrizione del contratto, la garanzia definitiva del 10% dell’importo contrattuale dei lavori. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la suindicata percentuale della cauzione definitiva è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20% l’aumento è di 2 (due) punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%a cui si rinvia. La garanzia definitiva sarà progressivamente svincolata nei modi e termini previsti dal suddetto articolo 103 del D.lgs. 50/2016deve, a pena di esclusione; lo svincolo progressivo della cauzione in corso d’opera, nei termini e per le entità previste dalla normativa sopra richiamata, è automatico e pertanto non necessita di benestare del committente. Detta garanzia definitiva è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. Si applica integralmente quanto previsto dall’articolo 103 comma 1 e 2 del D.lgs. 50/2016. La mancata tempestiva costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dall’aggiudicazione dell’affidamento dei lavori e l’incameramento della garanzia provvisoria. Qualora le garanzie di cui al presente articolo siano costituite con garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa, le stesse dovranno - prevedere espressamente la rinuncia al beneficio beneficiario della preventiva escussione del debitore principale, la loro operatività rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice civile nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante; - avere validità per almeno n. 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell’offerta. L’offerta deve altresì essere corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 103 del Codice stesso, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. Si precisa che ai sensi dell’art. 93, comma 9, del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, la stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvederà contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia provvisoria, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia. Il soggetto aggiudicatario, per la sottoscrizione del contratto, deve costituire una garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103, comma 1, del D. Lgs 50/2016 e s.m.i, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del D. Lgs 50/2016, pari al 10 % (dieci percento) dell'importo contrattuale. La documentazione dovrà pervenire entro n. 30 giorni a partire dal momento della formale richiesta dell’Amministrazione. La mancata costituzione della garanzia definitiva determinerà la decadenza dell'affidamento. La garanzia definitiva rimarrà vincolata fino al regolare e completo adempimento da parte dell’aggiudicatario di tutti gli obblighi contrattuali e verrà svincolata dietro richiesta scritta della Stazione appaltante ditta medesima. L’importo della garanzia, ai sensi dell’art. 93, comma 7, del D. Lgs 50/2016 è ridotto del 50% per l’operatore economico ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la rinuncia all’eccezione certificazione di cui all’articolo 1957 comma 2° qualità conforme alle norme europee della serie CEI ISO 9000. Per fruire del Codice Civilebeneficio, il concorrente segnala il possesso del requisito mediante presentazione della certificazione del sistema di qualità (o copia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità dello stesso) in corso di validità, rilasciata da Organismo di certificazione, che documenti il possesso del sistema di qualità dell’impresa concorrente; oppure dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 relativa alla suddetta certificazione del sistema di qualità. In caso di raggruppamento temporaneo di impresa o di consorzio detto requisito deve essere posseduto almeno dall’impresa capogruppo o dal consorzio.

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Garanzia provvisoria e definitiva. Ai sensi dell’articolo L’operatore economico dovrà versare la garanzia provvisoria, di cui all’art. 93 del D.lgs. D.Lgs 50/2016, l’offerta da presentare per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori, da parte delle imprese concorrenti, deve essere corredata da una garanzia provvisoria un importo garantito pari al 2% (due per cento) del valore dell’importo dei lavori a base d’appaltodi gara, costituita in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione aggiudicatrice, oppure mediante fideiussione bancaria oppure fideiussione assicurativa oppure fideiussione rilasciata da prestare anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa e comunque secondo le modalità intermediari iscritti nell'albo di cui ai comma 2 all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e 3 che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del richiamato art. 93. La fidejussione bancaria o assicurativa dovrà avere validità decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in originale e valida per almeno 180 centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta. La fideiussione bancaria o assicurativa o dell’intermediario finanziario dovrà, a pena di esclusione, contenere tutte le clausole dell’articolo 93 del D.Lgs 50/2016. Ai sensi dell’art. 93, co.8 del D.Lgs 50/2016 la cauzione provvisoria, anche se costituita in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato, dovrà essere accompagnata, pena l’esclusione, dall’impegno incondizionato del fideiussore, in caso di aggiudicazione, a presentare, la cauzione definitiva. Per beneficiare della diminuzione della garanzia prevista dal comma 7 dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016, dovrà essere prodotta, a pena di esclusione dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 45 e 46 del d.P.R. 445/2000 inerente il possesso di valida certificazione di qualità rilasciata da un ente certificatore accreditato. In particolare, l’operatore economico dovrà allegare congiuntamente alla documentazione qui richiesta fotocopia resa autentica della certificazione di qualità. Nel caso di possesso delle ulteriori certificazioni indicate nell’art. 93, c. 7 del D.Lgs. n. 50/16 la ditta potrà usufruire delle altre forme di riduzione della garanzia nei limiti indicati dalla citata normativa; anche in tale caso devono essere prodotte copie rese conformi agli originali delle certificazioni possedute. Si precisa inoltre che in caso di R.T.I. o in caso di consorzio ordinario la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese riunite e/o consorziate risultino certificate. In questo caso è necessario allegare le certificazioni di ciascuna impresa. La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia. A norma dell’art. 32, c. 8 del D.Lgs. n. 50/2016 il contratto verrà firmato entro 60 giorni dalla efficacia dell’aggiudicazione. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione dovuta l’aggiudicazione, per fatto dell’affidatario riconducibile ad ogni fatto riconducibile all'affidatario una condotta da dolo o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.lgs 159/2011; la garanzia colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. L’Appaltatorecontratto medesimo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 93, c. 6 del D.Lgs. 50/2016. Prima della stipula del contratto, l’operatore economico aggiudicatario deve dare dimostrazione di aver costituito il deposito della garanzia definitiva in conformità a quanto previsto dall’art. 103 comma 1 del D.lgsD-Lgs. 50/2016, dovrà obbligatoriamente fornire, alla Stazione appaltante pari al momento della sottoscrizione 10% del valore totale del contratto, la garanzia definitiva del 10% dell’importo contrattuale dei lavori. In salvo il caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la suindicata percentuale della cauzione definitiva è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove in cui il ribasso sia superiore al 20% l’aumento 20 per cento; in tal caso la garanzia è aumentata di 2 (due) due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%20 per cento. La garanzia definitiva sarà progressivamente svincolata nei modi e termini previsti dal suddetto articolo 103 deve avere una validità corrispondente alla durata del D.lgs. 50/2016; contratto e, ad ogni modo sino a quando ne venga disposto lo svincolo progressivo della cauzione in corso d’opera, nei termini e per le entità previste dalla normativa sopra richiamata, è automatico e pertanto non necessita di benestare stazione appaltante. La garanzia dovrà inoltre essere reintegrata qualora durante l’esecuzione del committentecontratto l’Amministrazione dovesse avvalersene. Detta garanzia definitiva è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. Si applica integralmente cauzione sarà svincolata secondo quanto previsto dall’articolo 103 comma 1 e 2 del D.lgs. 50/2016dalla legge e, in ogni caso, dopo che, adempiuti tutti gli obblighi contrattuali, siano state risolte eventuali contestazioni. La mancata tempestiva costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dall’aggiudicazione dell’affidamento dei lavori revoca dell'affidamento e l’incameramento l'acquisizione della garanzia provvisoria. Qualora le garanzie di cui al presente articolo siano costituite con garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa, le stesse dovranno prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la loro operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta provvisoria da parte della Stazione appaltante Appaltante, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue in graduatoria. In caso di incameramento parziale o totale l’ammontare della garanzia definitiva dovrà essere reintegrato, pena la trattenuta d’ufficio ad opera della Stazione Appaltante a carico delle fatture emesse dalla CRO. Per quanto non disciplinato nel presente paragrafo, si rinvia agli artt. 93 e la rinuncia all’eccezione 103 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. nonché al Disciplinare di cui all’articolo 1957 comma 2° del Codice Civilegara.

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Garanzia provvisoria e definitiva. Ai sensi dell’articolo 93 del D.lgs. 50/2016, La Stazione appaltante chiede ai potenziali contraenti di corredare l’offerta da presentare per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori, da parte delle imprese concorrenti, deve essere corredata da presentata in sede di gara con una garanzia provvisoria di importo pari al 2% (due per cento) dell’importo dei lavori a base d’appaltodel valore del contratto, da prestare anche prestare, a scelta del concorrente, mediante fidejussione bancaria cauzione o assicurativa e comunque secondo le modalità di cui ai comma 2 e 3 del richiamato art. 93. La fidejussione bancaria o assicurativa dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offertafideiussione. La garanzia copre la mancata sottoscrizione deve contenere a pena di esclusione le seguenti clausole: - rinuncia del contratto dopo l’aggiudicazione dovuta beneficio della preventiva escussione; - durata di 180 giorni decorrenti dalla scadenza del bando; - operatività entro il termine di 15 giorni su semplice richiesta scritta (o forma equipollente che indichi l’esclusione della facoltà del garante di opporre le eccezioni spettanti al debitore principale); - rinuncia ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione eccepire il decorso del termine di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.lgs 159/2011; la garanzia è svincolata automaticamente cui all’art.1957 c.c.. La cauzione provvisoria viene restituita all’aggiudicatario al momento della sottoscrizione del contrattocontratto e agli altri partecipanti in seguito all’adozione del provvedimento di aggiudicazione. L’Appaltatore, ai sensi dell’artL’amministrazione provvede all’escussione della garanzia nelle ipotesi previste dall’art.48 D. Lgs. 103 comma 1 del D.lgs. 50/2016, dovrà obbligatoriamente fornire, alla Stazione appaltante al momento della 163/06 e nel caso di mancata sottoscrizione del contrattocontratto per fatto imputabile all’aggiudicatario. A copertura degli oneri derivanti dal mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali è chiesta al contraente idonea fideiussione, la garanzia definitiva del il cui importo viene fissato contrattualmente in una percentuale non inferiore al 10% dell’importo contrattuale dei lavori. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la suindicata percentuale della cauzione definitiva è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20% l’aumento è di 2 (due) punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%del corrispettivo. La garanzia definitiva sarà progressivamente svincolata nei modi e termini previsti dal suddetto articolo 103 del D.lgs. 50/2016; lo svincolo progressivo della cauzione in corso d’opera, nei termini e per le entità previste dalla normativa sopra richiamata, è automatico e pertanto non necessita di benestare del committente. Detta garanzia definitiva è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. Si applica integralmente quanto previsto dall’articolo 103 comma 1 e 2 del D.lgs. 50/2016. La mancata tempestiva costituzione validità temporale della garanzia definitiva determina deve necessariamente coincidere con la decadenza dall’aggiudicazione dell’affidamento dei lavori e l’incameramento durata del contratto ed è svincolata al completo esaurimento del rapporto contrattuale. Oltre all’obbligo di reintegrazione della garanzia provvisoria. Qualora cauzione nell’ipotesi di parziale escussione, il contratto di fideiussione dovrà contenere le garanzie seguenti dichiarazioni: - di cui al presente articolo siano costituite con garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa, le stesse dovranno prevedere espressamente la rinuncia aver preso visione della documentazione di gara; - di rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; - di rinunciare al termine semestrale previsto dall’art. 1957, 1° co. cod. civ.; - di considerare valida la garanzia fino al completo esaurimento del rapporto contrattuale principale, nei modi e limiti fissati dal capitolato speciale d’appalto; - di obbligarsi a versare all’Ente, a prima richiesta, senza eccezioni o ritardi, la loro operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta da parte somma garantita o la minore richiesta. La presentazione della Stazione appaltante e cauzione definitiva in ogni caso non esclude la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957 comma 2° risarcibilità del Codice Civiledanno maggiore subito dall’Amministrazione.

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Garanzia provvisoria e definitiva. Ai sensi dell’articolo 93 del D.lgs. 50/2016Per partecipare alla gara è richiesta, l’offerta da presentare per l’affidamento dell’esecuzione dei lavoria pena di esclusione, da parte delle imprese concorrentila costituzione di un deposito cauzionale provvisorio, deve essere corredata da una denominata “garanzia provvisoria pari al 2% (due per cento) dell’importo dei lavori provvisoria”, operante a base d’appalto, da prestare anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa e comunque secondo le modalità di cui ai comma 2 e 3 del richiamato art. 93. La fidejussione bancaria o assicurativa dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione garanzia dell’affidabilità dell’offerta. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.lgs 159/2011; la garanzia è svincolata automaticamente al momento Prima della sottoscrizione del contratto. L’Appaltatore, ai sensi dell’art. 103 comma 1 del D.lgs. 50/2016, dovrà obbligatoriamente fornire, alla Stazione appaltante al momento della sottoscrizione stipula del contratto, la garanzia definitiva del 10% dell’importo contrattuale dei lavori. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la suindicata percentuale della l’Appaltatore dovrà prestare una cauzione definitiva è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20% l’aumento è di 2 (due) punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La garanzia definitiva sarà progressivamente svincolata nei modi e termini previsti dal suddetto articolo 103 del D.lgs. 50/2016; lo svincolo progressivo della cauzione in corso d’opera, nei termini e per le entità previste dalla normativa sopra richiamata, è automatico e pertanto non necessita di benestare del committente. Detta garanzia definitiva è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei di danni derivanti dall’eventuale inadempimento derivati dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, fatto salvo il ricorso ad ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. Si applica integralmente La cauzione definitiva è stabilita in ragione del 10% (dieci per cento) dell’importo di aggiudicazione della fornitura per l’intera durata del contratto; in caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10% l’importo della cauzione sarà aumentato secondo quanto previsto dall’articolo dall’art. 103 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.. Ai sensi del medesimo art. 103, comma 1 1, alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e 2 ss.mm.ii. per la garanzia provvisoria. Qualora nel corso dell’esecuzione del D.lgscontratto, per qualsiasi motivo, si verificassero variazioni significative dell’ammontare netto dello stesso, la cauzione dovrà essere conseguentemente integrata ovvero ridotta su richiesta della parte interessata. 50/2016La cauzione definitiva dovrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o mediante polizza assicurativa, secondo le modalità previste dall’art. 103 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.. La garanzia decorrerà dalla stipula del contratto e dovrà avere termine 6 (sei) mesi dalla scadenza del contratto. Lo svincolo della cauzione verrà disposto dall’Amministrazione concedente dopo la completa estinzione di tutti i rapporti contrattuali e comunque non prima dell’emissione del certificato di verifica di conformità. La mancata tempestiva costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dall’aggiudicazione dell’affidamento dei lavori dell’affidamento, ai sensi dell’art. 103, comma 3, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e l’incameramento della garanzia provvisoria. Qualora le garanzie di cui al presente articolo siano costituite con garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa, le stesse dovranno prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la loro operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta da parte della Stazione appaltante e la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957 comma 2° del Codice Civile.ss.mm.ii..

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Garanzia provvisoria e definitiva. Ai sensi dell’articolo 93 del D.lgs. 50/2016Per partecipare alla gara è richiesta, l’offerta da presentare per l’affidamento dell’esecuzione dei lavoria pena di esclusione, da parte delle imprese concorrentila costituzione di un deposito cauzionale provvisorio, deve essere corredata da una denominata “garanzia provvisoria pari al 2% (due per cento) dell’importo dei lavori provvisoria”, operante a base d’appalto, da prestare anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa e comunque secondo le modalità di cui ai comma 2 e 3 del richiamato art. 93. La fidejussione bancaria o assicurativa dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione garanzia dell’affidabilità dell’offerta. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.lgs 159/2011; la garanzia è svincolata automaticamente al momento Prima della sottoscrizione del contratto. L’Appaltatore, ai sensi dell’art. 103 comma 1 del D.lgs. 50/2016, dovrà obbligatoriamente fornire, alla Stazione appaltante al momento della sottoscrizione stipula del contratto, la garanzia definitiva del 10% dell’importo contrattuale dei lavori. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la suindicata percentuale della l’Appaltatore dovrà prestare una cauzione definitiva è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20% l’aumento è di 2 (due) punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La garanzia definitiva sarà progressivamente svincolata nei modi e termini previsti dal suddetto articolo 103 del D.lgs. 50/2016; lo svincolo progressivo della cauzione in corso d’opera, nei termini e per le entità previste dalla normativa sopra richiamata, è automatico e pertanto non necessita di benestare del committente. Detta garanzia definitiva è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei di danni derivanti dall’eventuale inadempimento derivati dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, fatto salvo il ricorso ad ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. Si applica integralmente La cauzione definitiva è stabilita in ragione del 10% (dieci per cento) dell’importo di aggiudicazione della fornitura per l’intera durata del contratto; in caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10% l’importo della cauzione sarà aumentato secondo quanto previsto dall’articolo dall’art. 103 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.. Ai sensi del medesimo art. 103, comma 1 1, alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e 2 s.m.i. per la garanzia provvisoria. Qualora nel corso dell’esecuzione del D.lgscontratto, per qualsiasi motivo, si verificassero variazioni significative dell’ammontare netto dello stesso, la cauzione dovrà essere conseguentemente integrata ovvero ridotta su richiesta della parte interessata. 50/2016La cauzione definitiva dovrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o mediante polizza assicurativa, secondo le modalità previste dall’art. 103 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.. La garanzia decorrerà dalla stipula del contratto e dovrà avere termine 3 (tre) mesi dalla scadenza del contratto. Lo svincolo della cauzione verrà disposto dall’Amministrazione concedente dopo la completa estinzione di tutti i rapporti contrattuali e comunque non prima dell’emissione del certificato di regolare esecuzione della fornitura. La mancata tempestiva costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dall’aggiudicazione dell’affidamento dei lavori dell’affidamento, ai sensi dell’art. 103, comma 3, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e l’incameramento della garanzia provvisoria. Qualora le garanzie di cui al presente articolo siano costituite con garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa, le stesse dovranno prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la loro operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta da parte della Stazione appaltante e la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957 comma 2° del Codice Civile.s.m.i..

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Garanzia provvisoria e definitiva. Ai sensi dell’articolo 93 del D.lgs. 50/2016, l’offerta da presentare per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori, da parte delle imprese concorrenti, L’offerta deve essere corredata da una garanzia provvisoria pari al 2% (due per cento) dell’importo dei lavori del corrispettivo a base d’appaltodi gara, sotto forma di cauzione o di fideiussione come indicato nella lettera di invito. L’offerta è altresì corredata dall’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto, di cui agli artt. 103 e 105 del codice, qualora l’offerente risultasse affidatario. La mancata presentazione della garanzia provvisoria ovvero la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate costituirà causa di esclusione. Ai sensi dell’art. 93 comma 9, del Codice, la stazione appaltante, nell’atto con cui comunica l’aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente allo svincolo della garanzia provvisoria prestata. L’importo della garanzia provvisoria e della garanzia definitiva è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000. Per fruire di tale beneficio l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti, allegando la scansione del certificato firmata digitalmente. LA ditta aggiudicataria sarà tenuta a prestare anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa una cauzione definitiva in misura pari al dieci per cento (10%) dell’importo contrattuale. La cauzione definitiva si intende a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte e comunque secondo le modalità del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno. L’importo della cauzione definitiva sarà indicato nella lettera di comunicazione dell’aggiudicazione. Le fideiussioni/polizze dovranno essere rese in favore del “Comune di Ruinas” e intestate al concorrente. Nel caso la polizza sia rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui ai comma 2 all’art. 107 del D.Lgs. n. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, dovrà essere allegata in copia l’autorizzazione del Ministero dell’Economia e 3 del richiamato art. 93delle Finanze. La fidejussione bancaria o assicurativa garanzia dovrà avere validità per temporale almeno 180 giorni pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla data semplice restituzione del documento di presentazione dell’offertagaranzia) da parte dell’Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione dovrà essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.lgs 159/2011; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. L’Appaltatore, ai sensi dell’art. 103 comma 1 del D.lgs. 50/2016, dovrà obbligatoriamente fornire, alla Stazione appaltante al momento della sottoscrizione esecuzione del contratto, la garanzia definitiva del 10% dell’importo contrattuale dei lavori. In caso essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la suindicata percentuale della cauzione definitiva è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20% l’aumento è di 2 (due) punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%ritardi o altre inadempienze da parte dell’aggiudicatario. La garanzia definitiva sarà fideiussoria in questione è progressivamente svincolata nei modi e termini previsti dal suddetto articolo 103 a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del D.lgssettantacinque percento dell’iniziale importo garantito. 50/2016; lo svincolo progressivo della cauzione in corso d’operaLo svincolo, nei termini e per le entità previste dalla normativa sopra richiamataanzidetti, è automatico e pertanto non necessita senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzione. Detta garanzia definitiva L’ammontare residuo pari al venticinque percento dell’iniziale importo garantito, è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. Si applica integralmente quanto previsto dall’articolo 103 comma 1 e 2 del D.lgs. 50/2016svincolato secondo la normativa vigente. La mancata tempestiva costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dall’aggiudicazione dell’affidamento dei lavori e l’incameramento l’acquisizione della garanzia provvisoria. Qualora le garanzie di cui al presente articolo siano costituite con garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa, le stesse dovranno prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la loro operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta provvisoria da parte della Stazione appaltante e la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957 comma 2° del Codice Civilestazione appaltante, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

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Garanzia provvisoria e definitiva. Ai sensi dell’articolo 93 del D.lgs. 50/2016, l’offerta da presentare per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori, da parte delle imprese concorrenti, deve essere corredata da una garanzia provvisoria pari al 2% (due per cento) dell’importo dei lavori a base d’appalto, da prestare anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa e comunque secondo le modalità di cui ai comma 2 e 3 del richiamato art. 93assicurativa. La fidejussione bancaria o assicurativa dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. La Tale garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto d’appalto dopo l’aggiudicazione dovuta l’aggiudicazione, per fatto dell’affidatario riconducibile ad ogni fatto riconducibile all'affidatario una condotta connotata da dolo o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.lgs 159/2011; la garanzia colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contrattocontratto medesimo. L’Appaltatore, ai sensi dell’art. 103 comma 1 del D.lgs. 50/2016, dovrà obbligatoriamente fornire, alla Stazione appaltante al momento della sottoscrizione del contratto, la garanzia definitiva del 10% dell’importo contrattuale dei lavori. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la suindicata percentuale della cauzione definitiva è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20% l’aumento è di 2 (due) punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La garanzia cauzione definitiva sarà progressivamente svincolata nei modi e termini previsti dal suddetto articolo 103 del D.lgs. 50/2016; lo svincolo progressivo della cauzione in corso d’opera, nei termini e per le entità previste dalla normativa sopra richiamata, è automatico e pertanto non necessita di benestare del committente. Detta garanzia cauzione definitiva è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. Si applica integralmente quanto previsto dall’articolo 103 comma 1 e 2 del D.lgs. 50/2016. La mancata tempestiva costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dall’aggiudicazione dell’affidamento dei lavori e l’incameramento della garanzia provvisoria. Qualora le garanzie di cui al presente articolo siano costituite con garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa, le stesse dovranno prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la loro operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta da parte della Stazione appaltante e la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957 comma 2° del Codice Civile.

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Samples: www.provincia.brescia.it

Garanzia provvisoria e definitiva. Ai sensi dell’articolo 93 del D.lgs. 50/2016, l’offerta da presentare per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori, da parte delle imprese concorrenti, deve essere corredata da una garanzia provvisoria pari al 2% (due per cento) dell’importo dei lavori a base d’appalto, da prestare anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa e comunque secondo le modalità di cui ai comma 2 e 3 del richiamato art. articolo 93. La fidejussione bancaria o assicurativa dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. . La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario all’affidatario o all'adozione all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.lgs D.lgs. 159/2011; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. L’Appaltatore, ai sensi dell’art. 103 comma 1 del D.lgs. 50/2016, dovrà obbligatoriamente fornire, alla Stazione appaltante al momento della sottoscrizione del contratto, la garanzia definitiva del 10% dell’importo contrattuale dei lavori. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la suindicata percentuale della cauzione definitiva è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20% l’aumento è di 2 (due) punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La garanzia definitiva sarà progressivamente svincolata nei modi e termini previsti dal suddetto articolo 103 del D.lgs. 50/2016; lo svincolo progressivo della cauzione in corso d’opera, nei termini e per le entità previste dalla normativa sopra richiamata, è automatico e pertanto non necessita di benestare del committente. L’ultima trance della garanzia verrà svincolata solo alla certificazione di attecchimento degli impianti vegetali che avverrà contestualmente alla emissione del CRE. Detta garanzia definitiva è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. Si applica integralmente quanto previsto dall’articolo 103 comma 1 e 2 del D.lgs. 50/2016. La mancata tempestiva costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dall’aggiudicazione dell’affidamento dei lavori e l’incameramento della garanzia provvisoria. Qualora le garanzie di cui al presente articolo siano costituite con garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa, le stesse dovranno prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la loro operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta da parte della Stazione appaltante e la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957 comma 2° del Codice Civile.

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Garanzia provvisoria e definitiva. Ai sensi dell’articolo 93 del D.lgs. 50/2016, l’offerta da presentare per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori, da parte delle imprese concorrenti, deve essere corredata da una garanzia provvisoria pari al 2% (due per cento) dell’importo dei lavori a base d’appalto, da prestare anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa e comunque secondo le modalità di cui ai comma 2 e 3 del richiamato art. articolo 93. La fidejussione bancaria o assicurativa dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. . La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario all’affidatario o all'adozione all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.lgs D.lgs. 159/2011; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. L’Appaltatore, ai sensi dell’art. 103 comma 1 del D.lgs. 50/2016, dovrà obbligatoriamente fornire, alla Stazione appaltante al momento della sottoscrizione del contratto, la garanzia definitiva del 10% dell’importo contrattuale dei lavori. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la suindicata percentuale della cauzione definitiva è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20% l’aumento è di 2 (due) punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La garanzia definitiva sarà progressivamente svincolata nei modi e termini previsti dal suddetto articolo 103 del D.lgs. 50/2016; lo svincolo progressivo della cauzione in corso d’opera, nei termini e per le entità previste dalla normativa sopra richiamata, è automatico e pertanto non necessita di benestare del committente. Detta garanzia definitiva è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. Si applica integralmente quanto previsto dall’articolo 103 comma 1 e 2 del D.lgs. 50/2016. La mancata tempestiva costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dall’aggiudicazione dell’affidamento dei lavori e l’incameramento della garanzia provvisoria. Qualora le garanzie di cui al presente articolo siano costituite con garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa, le stesse dovranno prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la loro operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta da parte della Stazione appaltante e la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957 comma 2° del Codice Civile.

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