Common use of GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA Clause in Contracts

GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA. Per partecipare alla gara è richiesta, a pena di esclusione, la costituzione di un deposito cauzionale provvisorio, denominata “garanzia provvisoria”, operante a garanzia dell’affidabilità dell’offerta. Prima della stipula del contratto, l’Appaltatore dovrà prestare una cauzione definitiva a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento di danni derivati dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, fatto salvo il ricorso ad ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. La cauzione definitiva è stabilita in ragione del 10% (dieci per cento) dell’importo di aggiudicazione della fornitura per l’intera durata del contratto; in caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10% l’importo della cauzione sarà aumentato secondo quanto previsto dall’art. 103 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.. Ai sensi del medesimo art. 103, comma 1, alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. per la garanzia provvisoria. Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto, per qualsiasi motivo, si verificassero variazioni significative dell’ammontare netto dello stesso, la cauzione dovrà essere conseguentemente integrata ovvero ridotta su richiesta della parte interessata. La cauzione definitiva dovrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o mediante polizza assicurativa, secondo le modalità previste dall’art. 103 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.. La garanzia decorrerà dalla stipula del contratto e dovrà avere termine 6 (sei) mesi dalla scadenza del contratto. Lo svincolo della cauzione verrà disposto dall’Amministrazione concedente dopo la completa estinzione di tutti i rapporti contrattuali e comunque non prima dell’emissione del certificato di regolare esecuzione della fornitura. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento, ai sensi dell’art. 103, comma 3, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii..

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA. Per partecipare alla gara è richiestaAi sensi dell’articolo 93 del D.lgs. 50/2016, l’offerta da presentare per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori, da parte delle imprese concorrenti, deve essere corredata da una garanzia provvisoria pari al 2% (due per cento) dell’importo dei lavori a pena base d’appalto, da prestare anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa e comunque secondo le modalità di esclusione, la costituzione cui ai comma 2 e 3 del richiamato articolo 93. La fidejussione bancaria o assicurativa dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di un deposito cauzionale provvisorio, denominata “garanzia provvisoria”, operante a garanzia dell’affidabilità presentazione dell’offerta. Prima . La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.lgs. 159/2011; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della stipula sottoscrizione del contratto. L’Appaltatore, ai sensi dell’art. 103 comma 1 del D.lgs. 50/2016, dovrà obbligatoriamente fornire, alla Stazione appaltante al momento della sottoscrizione del contratto, l’Appaltatore dovrà prestare una la garanzia definitiva del 10% dell’importo contrattuale dei lavori. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la suindicata percentuale della cauzione definitiva è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20% l’aumento è di 2 (due) punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La garanzia definitiva sarà progressivamente svincolata nei modi e termini previsti dal suddetto articolo 103 del D.lgs. 50/2016; lo svincolo progressivo della cauzione in corso d’opera, nei termini e per le entità previste dalla normativa sopra richiamata, è automatico e pertanto non necessita di benestare del committente. L’ultima trance della garanzia verrà svincolata solo alla certificazione di attecchimento degli impianti vegetali che avverrà contestualmente alla emissione del CRE. Detta garanzia definitiva è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento di dei danni derivati dall’inadempimento derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, fatto salvo il ricorso ad ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. La cauzione definitiva è stabilita in ragione del 10% (dieci per cento) dell’importo di aggiudicazione della fornitura per l’intera durata del contratto; in caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10% l’importo della cauzione sarà aumentato secondo Si applica integralmente quanto previsto dall’artdall’articolo 103 comma 1 e 2 del D.lgs. 103 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.. Ai sensi del medesimo art. 103, comma 1, alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. per la garanzia provvisoria. Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto, per qualsiasi motivo, si verificassero variazioni significative dell’ammontare netto dello stesso, la cauzione dovrà essere conseguentemente integrata ovvero ridotta su richiesta della parte interessata. La cauzione definitiva dovrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o mediante polizza assicurativa, secondo le modalità previste dall’art. 103 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.. La garanzia decorrerà dalla stipula del contratto e dovrà avere termine 6 (sei) mesi dalla scadenza del contratto. Lo svincolo della cauzione verrà disposto dall’Amministrazione concedente dopo la completa estinzione di tutti i rapporti contrattuali e comunque non prima dell’emissione del certificato di regolare esecuzione della fornitura50/2016. La mancata tempestiva costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamentodall’aggiudicazione dell’affidamento dei lavori e l’incameramento della garanzia provvisoria. Qualora le garanzie di cui al presente articolo siano costituite con garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa, ai sensi dell’art. 103le stesse dovranno prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la loro operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta da parte della Stazione appaltante e la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957 comma 3, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii..Codice Civile.

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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto

GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA. Per partecipare alla gara L’operatore economico concorrente a garanzia degli obblighi contrattuali e patrimoniali ai sensi e per gli effetti dell’art. 93 del Codice dei contratti pubblici è richiestatenuto, a corredo dell’offerta, deve prestare apposita garanzia provvisoria pari al 2 % (due percento) del valore posto a base d’asta e indicato all’art. 8. La garanzia può essere presentata, a scelta del concorrente, negli esatti termini definiti, a pena di esclusione, dall’art. 93 del Codice e a cui si rinvia. La garanzia deve, a pena di esclusione; - prevedere espressamente la costituzione rinuncia al beneficiario della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice civile nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante; - avere validità per almeno n. 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell’offerta. L’offerta deve altresì essere corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un deposito cauzionale provvisoriofideiussore, denominata “anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, operante a rilasciare la garanzia dell’affidabilità dell’offertafideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art. Prima 103 del Codice stesso, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. Si precisa che ai sensi dell’art. 93, comma 9, del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, la stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvederà contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della stipula garanzia provvisoria, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia. Il soggetto aggiudicatario, per la sottoscrizione del contratto, l’Appaltatore dovrà prestare deve costituire una cauzione garanzia definitiva a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento di danni derivati dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, fatto salvo il ricorso ad ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. La cauzione definitiva è stabilita in ragione del 10% (dieci per cento) dell’importo di aggiudicazione della fornitura per l’intera durata del contratto; in caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10% l’importo della cauzione sarà aumentato secondo quanto previsto dall’art. 103 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.. Ai ai sensi del medesimo artdell’art. 103, comma 1, alla del D. Lgs 50/2016 e s.m.i, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del D. Lgs 50/2016, pari al 10 % (dieci percento) dell'importo contrattuale. La documentazione dovrà pervenire entro n. 30 giorni a partire dal momento della formale richiesta dell’Amministrazione. La mancata costituzione della garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall’artdeterminerà la decadenza dell'affidamento. La garanzia definitiva rimarrà vincolata fino al regolare e completo adempimento da parte dell’aggiudicatario di tutti gli obblighi contrattuali e verrà svincolata dietro richiesta scritta della ditta medesima. L’importo della garanzia, ai sensi dell’art. 93, comma 7, del D. Lgs. 18 aprile 2016Lgs 50/2016 è ridotto del 50% per l’operatore economico ai quali venga rilasciata, n. 50 e ss.mm.ii. per la garanzia provvisoria. Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto, per qualsiasi motivo, si verificassero variazioni significative dell’ammontare netto dello stesso, la cauzione dovrà essere conseguentemente integrata ovvero ridotta su richiesta della parte interessata. La cauzione definitiva dovrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o mediante polizza assicurativa, secondo le modalità previste dall’art. 103 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.. La garanzia decorrerà dalla stipula del contratto e dovrà avere termine 6 (sei) mesi dalla scadenza del contratto. Lo svincolo della cauzione verrà disposto dall’Amministrazione concedente dopo la completa estinzione di tutti i rapporti contrattuali e comunque non prima dell’emissione del certificato di regolare esecuzione della fornitura. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamentoda organismi accreditati, ai sensi dell’artdelle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie CEI ISO 9000. 103Per fruire del beneficio, comma 3il concorrente segnala il possesso del requisito mediante presentazione della certificazione del sistema di qualità (o copia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità dello stesso) in corso di validità, rilasciata da Organismo di certificazione, che documenti il possesso del D. Lgssistema di qualità dell’impresa concorrente; oppure dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 relativa alla suddetta certificazione del sistema di qualità. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii..In caso di raggruppamento temporaneo di impresa o di consorzio detto requisito deve essere posseduto almeno dall’impresa capogruppo o dal consorzio.

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Samples: Procurement Agreement

GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA. Per partecipare alla gara è richiesta, a pena di esclusione, la costituzione di un deposito cauzionale provvisorio, denominata “garanzia provvisoria”, operante a garanzia dell’affidabilità dell’offerta. Prima della stipula del contratto, l’Appaltatore dovrà prestare una cauzione definitiva a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento di danni derivati dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, fatto salvo il ricorso ad ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. La cauzione definitiva è stabilita in ragione del 10% (dieci per cento) dell’importo di aggiudicazione della fornitura per l’intera durata del contratto; in caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10% l’importo della cauzione sarà aumentato secondo quanto previsto dall’art. 103 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.. Ai sensi del medesimo art. 103, comma 1, alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. per la garanzia provvisoria. Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto, per qualsiasi motivo, si verificassero variazioni significative dell’ammontare netto dello stesso, la cauzione dovrà essere conseguentemente integrata ovvero ridotta su richiesta della parte interessata. La cauzione definitiva dovrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o mediante polizza assicurativa, secondo le modalità previste dall’art. 103 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.. La garanzia decorrerà dalla stipula del contratto e dovrà avere termine 6 (sei) mesi dalla scadenza del contratto. Lo svincolo della cauzione verrà disposto dall’Amministrazione concedente dopo la completa estinzione di tutti i rapporti contrattuali e comunque non prima dell’emissione del certificato di regolare esecuzione della fornituraverifica di conformità. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento, ai sensi dell’art. 103, comma 3, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii..

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA. Per partecipare L’offerta è corredata da: 1) una garanzia provvisoria pari a € 83.886,57, intestata alla gara è richiestaCentrale Unica di Committenza della Provincia di Monza e della Brianza, come definita dall’art. 93 del D. Lgs. 50/2016, pari al 1% del valore base del servizio vista la richiesta del possesso della certificazione di qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008 oppure UNI EN ISO 9001:2015, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 per le ulteriori riduzioni. 2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del D. Lgs. 50/2016, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a pena rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del D. Lgs. 50/2016, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di esclusioneimpegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del D. Lgs. 50/2016, la costituzione garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di un deposito cauzionale provvisorioinformazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, denominata “garanzia provvisoria”n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, operante a garanzia dell’affidabilità dell’offerta. Prima tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, l’Appaltatore dovrà prestare una cauzione definitiva al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del D. Lgs. 50/2016, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente, mediante fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del D. Lgs. 50/2016. In ogni caso, la garanzia dell’adempimento fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del D. Lgs. 50/2016. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: − xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx − xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ − xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf − xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx La garanzia fideiussoria dovrà: 1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le obbligazioni imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del contratto D. Lgs. 50/2016, al solo consorzio; 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze; 4) essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al Decreto del risarcimento Ministero dello Sviluppo Economico n. 31 del 19/01/2018; 5) avere validità per almeno 180 gg. dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; 6) prevedere espressamente: a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di danni derivati dall’inadempimento delle obbligazioni stessecui all’art. 1944 del codice civile, fatto salvo volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il ricorso debitore; b. la rinuncia ad ogni altra azione eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile; c. l’operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 7) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante; 8) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante; 9) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del D. Lgs. 50/2016, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui la cauzione risultasse insufficienteal momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. La cauzione definitiva è stabilita garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte digitalmente da un soggetto in ragione del 10% (dieci possesso dei poteri necessari per cento) dell’importo di aggiudicazione della fornitura per l’intera durata del contratto; in impegnare il garante ed essere prodotte mediante: In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10% l’importo richiesta di estensione della cauzione sarà aumentato durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo quanto previsto dall’artle misure e le modalità di cui all’art. 103 93, comma 7 del D. Lgs. 18 aprile 201650/2016. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, n. 50 e ss.mm.ii.. Ai sensi la riduzione del medesimo art. 10350% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 17, si ottiene: a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del D. Lgs. 50/2016 solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla garanzia definitiva si applicano le gara siano in possesso della predetta certificazione; b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del D. Lgs. 18 aprile 201650/2016 si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, n. 50 per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e ss.mm.iic) del D. Lgs. per 50/2016, da parte del consorzio e/o delle consorziate. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia provvisoriao non autorizzato ad impegnare il garante. Qualora nel corso dell’esecuzione All’atto della stipulazione del contratto, per qualsiasi motivo, si verificassero variazioni significative dell’ammontare netto dello stesso, l’aggiudicatario deve presentare al Comune la cauzione dovrà essere conseguentemente integrata ovvero ridotta su richiesta della parte interessata. La cauzione garanzia definitiva dovrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o mediante polizza assicurativada calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.. La garanzia decorrerà dalla stipula del contratto e dovrà avere termine 6 (sei) mesi dalla scadenza del contratto. Lo svincolo della cauzione verrà disposto dall’Amministrazione concedente dopo la completa estinzione di tutti i rapporti contrattuali e comunque non prima dell’emissione del certificato di regolare esecuzione della fornitura. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento, ai sensi dell’art. 103, comma 3, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii..50/2016.

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Samples: Capitolato Speciale Per L’appalto Del Servizio Di Ristorazione Collettiva

GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA. Per partecipare la partecipazione alla gara di appalto, ai sensi dell’articolo 93 del Codice dei contratti, è richiestadovuta una garanzia provvisoria pari a € 8.180,55 corrispondente al 2% del valore complessivo posto a base di gara del presente appalto, a pena di esclusioneI.V.A. esclusa, la costituzione di un deposito cauzionale provvisorioda costituirsi con le modalità previste dal D.Lgs. 50/2016. Ai sensi dell’articolo 103 del Codice dei contratti, denominata “garanzia provvisoria”, operante a garanzia dell’affidabilità dell’offerta. Prima prima della stipula del contratto, l’Appaltatore dovrà prestare è richiesta una cauzione definitiva a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento di danni derivati dall’inadempimento delle obbligazioni stessefideiussoria definitiva, fatto salvo il ricorso ad ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. La cauzione definitiva è stabilita in ragione del pari al 10% (dieci per cento) dell’importo di aggiudicazione della fornitura per l’intera durata del contrattocontrattuale; in caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% l’importo della cauzione sarà aumentato secondo quanto previsto dall’art(dieci per cento); qualora il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. 103 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.. Ai sensi del medesimo art. 103, comma 1, alla La garanzia definitiva si applicano è richiesta a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato, all'eventuale risarcimento dei danni, nonché al rimborso delle somme che l'Amministrazione Appaltante dovesse eventualmente sostenere durante le riduzioni previste dall’art. 93gestione per fatto dell’Impresa Aggiudicataria a causa di inadempienza dell'obbligazione o cattiva esecuzione del servizio, comma 7, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. per la garanzia provvisoria. Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto, per qualsiasi motivo, si verificassero variazioni significative dell’ammontare netto dello stesso, la cauzione dovrà essere conseguentemente integrata ovvero ridotta su richiesta della parte interessata. La cauzione definitiva dovrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o mediante polizza assicurativa, secondo con le modalità previste dall’art. 103 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.. La garanzia decorrerà dalla stipula del contratto e dovrà avere termine 6 (sei) mesi dalla scadenza del contratto. Lo svincolo della cauzione verrà disposto dall’Amministrazione concedente dopo la completa estinzione di tutti i rapporti contrattuali e comunque non prima dell’emissione del certificato di regolare esecuzione della fornituranormativa vigente. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina determinerà la decadenza dell’affidamentodall’aggiudicazione e darà facoltà all’Ente affidante di aggiudicare il servizio al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia dovrà essere mantenuta integra per tutta la durata dell’appalto. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese delle lavorazioni da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. Venendo, per qualsiasi causa, a diminuire la garanzia, l’Impresa Aggiudicataria dovrà reintegrarla entro 15 giorni, senza obbligo di ingiunzione o diffida da parte dell’Ente. In difetto, l’Ente appaltante avrà facoltà di risolvere il contratto con riserva di richiedere il risarcimento di eventuali danni subiti. La garanzia definitiva sarà svincolata al termine dell’appalto, previo rilascio di una dichiarazione liberatoria che attesti il regolare adempimento degli obblighi contrattuali. Nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento di quanto previsto nel presente Capitolato Speciale, il Comune di Seregno tratterrà tale garanzia definitiva. Ai sensi dell’art. dell’articolo 103, comma 37, del D. LgsCodice dei Contratti (D.lgs 50/2016) l’aggiudicatario è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione del servizio. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii..L’ importo della somma da assicurare è pari all'importo del contratto.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA. Per partecipare alla gara è richiestaL’operatore economico dovrà versare la garanzia provvisoria, di cui all’art. 93 del D.Lgs 50/2016, per un importo garantito pari al 2% del valore dell’importo a base di gara, costituita in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione aggiudicatrice, oppure mediante fideiussione bancaria oppure fideiussione assicurativa oppure fideiussione rilasciata da intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in originale e valida per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta. La fideiussione bancaria o assicurativa o dell’intermediario finanziario dovrà, a pena di esclusione, contenere tutte le clausole dell’articolo 93 del D.Lgs 50/2016. Ai sensi dell’art. 93, co.8 del D.Lgs 50/2016 la costituzione cauzione provvisoria, anche se costituita in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato, dovrà essere accompagnata, pena l’esclusione, dall’impegno incondizionato del fideiussore, in caso di aggiudicazione, a presentare, la cauzione definitiva. Per beneficiare della diminuzione della garanzia prevista dal comma 7 dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016, dovrà essere prodotta, a pena di esclusione dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 45 e 46 del d.P.R. 445/2000 inerente il possesso di valida certificazione di qualità rilasciata da un deposito cauzionale provvisorioente certificatore accreditato. In particolare, denominata “l’operatore economico dovrà allegare congiuntamente alla documentazione qui richiesta fotocopia resa autentica della certificazione di qualità. Nel caso di possesso delle ulteriori certificazioni indicate nell’art. 93, c. 7 del D.Lgs. n. 50/16 la ditta potrà usufruire delle altre forme di riduzione della garanzia provvisoria”nei limiti indicati dalla citata normativa; anche in tale caso devono essere prodotte copie rese conformi agli originali delle certificazioni possedute. Si precisa inoltre che in caso di R.T.I. o in caso di consorzio ordinario la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese riunite e/o consorziate risultino certificate. In questo caso è necessario allegare le certificazioni di ciascuna impresa. La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia. A norma dell’art. 32, operante a c. 8 del D.Lgs. n. 50/2016 il contratto verrà firmato entro 60 giorni dalla efficacia dell’aggiudicazione. La garanzia dell’affidabilità dell’offertacopre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione, per fatto dell’affidatario riconducibile ad una condotta da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 93, c. 6 del D.Lgs. 50/2016. Prima della stipula del contratto, l’Appaltatore dovrà prestare una cauzione l’operatore economico aggiudicatario deve dare dimostrazione di aver costituito il deposito della garanzia definitiva in conformità a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento di danni derivati dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, fatto salvo il ricorso ad ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. La cauzione definitiva è stabilita in ragione del 10% (dieci per cento) dell’importo di aggiudicazione della fornitura per l’intera durata del contratto; in caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10% l’importo della cauzione sarà aumentato secondo quanto previsto dall’art. 103 del D. D-Lgs. 18 aprile 201650/2016, n. 50 e ss.mm.ii.. Ai sensi pari al 10% del medesimo art. 103, comma 1, alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. per la garanzia provvisoria. Qualora nel corso dell’esecuzione valore totale del contratto, salvo il caso in cui il ribasso sia superiore al 20 per qualsiasi motivo, si verificassero variazioni significative dell’ammontare netto dello stesso, cento; in tal caso la cauzione dovrà essere conseguentemente integrata ovvero ridotta su richiesta della parte interessatagaranzia è aumentata di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La cauzione definitiva dovrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o mediante polizza assicurativagaranzia deve avere una validità corrispondente alla durata del contratto e, secondo le modalità previste dall’artad ogni modo sino a quando ne venga disposto lo svincolo dalla stazione appaltante. 103 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.. La garanzia decorrerà dalla stipula dovrà inoltre essere reintegrata qualora durante l’esecuzione del contratto e dovrà avere termine 6 (sei) mesi l’Amministrazione dovesse avvalersene. Detta cauzione sarà svincolata secondo quanto previsto dalla scadenza del contratto. Lo svincolo della cauzione verrà disposto dall’Amministrazione concedente legge e, in ogni caso, dopo la completa estinzione di che, adempiuti tutti i rapporti contrattuali e comunque non prima dell’emissione del certificato di regolare esecuzione della fornituragli obblighi contrattuali, siano state risolte eventuali contestazioni. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamentorevoca dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria da parte della Stazione Appaltante, ai sensi dell’artche aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue in graduatoria. 103In caso di incameramento parziale o totale l’ammontare della garanzia definitiva dovrà essere reintegrato, comma 3pena la trattenuta d’ufficio ad opera della Stazione Appaltante a carico delle fatture emesse dalla CRO. Per quanto non disciplinato nel presente paragrafo, si rinvia agli artt. 93 e 103 del D. LgsD.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii..nonché al Disciplinare di gara.

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Samples: Gara D’appalto

GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA. Per partecipare alla gara L'offerta dovrà essere corredata ai sensi, per gli effetti e secondo le modalità di cui all’art. 93 del D.Lgs. n.50/2016 da una garanzia provvisoria pari al 2% dell'importo di ciascun lotto per il quale si intende partecipare, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente, a garanzia della mancata sottoscrizione del contratto, da inserire nella busta A – "Documentazione amministrativa". La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di Tesoreria Provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'A.O.U. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n.385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze così come indicato all'art. 93 del D.Lgs. n.50/2016. Tale garanzia deve prevedere espressamente, anche nel caso sia prestata mediante bonifico bancario e/o assegno, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta di questa Amministrazione ed avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta. L’offerta è richiestaaltresì corredata, a pena di esclusione, la costituzione dall’impegno di un deposito cauzionale provvisoriofideiussore, denominata “anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, operante a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 103 del D.Lgs. n.50/2016, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. I partecipanti in possesso di certificazione di qualità aziendale secondo le tipologie indicate all'art.93 comma 7 del D.Lgs. n.50/2016, possono usufruire del beneficio delle riduzioni nelle percentuali ivi indicate, eventualmente cumulabili se in possesso degli ulteriori requisiti indicati nel precitato comma, allegando alla stessa copia della certificazione posseduta. In caso di A.T.I. o consorzio, per beneficiare della predetta riduzione, la certificazione deve essere posseduta rispettivamente da tutte le imprese in raggruppamento o dal consorzio e/o dalle consorziate che effettuano la fornitura. In caso di non aggiudicazione dell’appalto, detta cauzione verrà svincolata nei termini e con le modalità di cui all’art. 93 comma 9, del D.Lgs. n.50 /2016. La Società aggiudicataria inoltre dovrà, per la stipula dell'atto contrattuale ed a garanzia dell’affidabilità dell’offertadegli obblighi assunti, costituire una garanzia definitiva ai sensi dell'art.103 del D.Lgs. Prima della stipula n.50/2016, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all’art. 93 commi 2 e 3 del contrattocitato Decreto Legislativo, l’Appaltatore dovrà prestare una cauzione definitiva a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento di danni derivati dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, fatto salvo il ricorso ad ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. La cauzione definitiva è stabilita in ragione del 10% (dieci per cento) dell’importo di aggiudicazione della fornitura per l’intera durata del contratto; in caso di aggiudicazione con ribasso superiore un importo pari al 10% l’importo della cauzione sarà aumentato secondo quanto previsto dall’artdell'importo contrattuale. 103 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.. Ai sensi del medesimo art. 103, comma 1, alla Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall’art. 93dall’art.93, comma 7, 7 del D. LgsD.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. n.50/2016 per la garanzia provvisoria. Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto, per qualsiasi motivo, si verificassero variazioni significative dell’ammontare netto dello stesso, la cauzione dovrà essere conseguentemente integrata ovvero ridotta su richiesta della parte interessata. La cauzione definitiva dovrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o mediante polizza assicurativa, secondo le modalità previste dall’art. 103 resta versata per tutta la durata del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.. La garanzia decorrerà dalla stipula del contratto e dovrà avere termine 6 (sei) mesi dalla scadenza del contratto. Lo svincolo della cauzione verrà disposto dall’Amministrazione concedente rapporto contrattuale ed anche dopo la completa estinzione conclusione del medesimo, sino alla definizione di tutti i rapporti contrattuali tutte le pendenze e comunque non prima dell’emissione cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione della fornitura. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento, ai sensi dell’art. 103, comma 3, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii..esecuzione.

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Samples: Service Agreement

GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA. Per partecipare alla gara 1. Ai sensi dell’articolo 93 del D.Lgs. n. 50/2016, è richiesta, a pena di esclusione, la costituzione di un deposito cauzionale provvisorio, denominata “richiesta una garanzia provvisoria”, operante a garanzia dell’affidabilità dell’offerta. Prima della stipula del contratto, l’Appaltatore dovrà prestare una cauzione definitiva a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento di danni derivati dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, fatto salvo il ricorso ad ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. La cauzione definitiva è stabilita in ragione del 10provvisoria pari al 2% (dieci due per cento) dell’importo presunto complessivo dell’accordo quadro, comprensivo degli oneri della sicurezza, da prestare al momento della presentazione dell’offerta. Ai non aggiudicatari, la cauzione provvisoria verrà restituita non appena sarà adottato l'atto di aggiudicazione aggiudicazione. All’aggiudicatario la cauzione provvisoria è restituita all’atto di stipula dell’Accordo Quadro (Obbligo sospeso fino al 31/12/2021 ex D.L. Semplificazioni n. 76 del 16/07/2020 come convertito in L. 120 del 11/09/2020). 2. Ai fini della fornitura per l’intera durata del contratto; in caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10% l’importo della cauzione sarà aumentato sottoscrizione dei contratti applicativi l’appaltatore è obbligato a costituire e produrre la garanzia definitiva secondo quanto previsto disposto dall’art. 103 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.. Ai sensi del medesimo art. 103, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 rapportata all’entità del contratto applicativo. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione di ogni contratto applicativo. 3. La garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall’art. 93di cui al comma precedente è progressivamente svincolata secondo quanto disposto dall'articolo 103, comma 7, 5 del D. LgsD.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii50/2016. per la garanzia provvisoria. Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto, per qualsiasi motivo, si verificassero variazioni significative dell’ammontare netto dello stesso, la cauzione dovrà essere conseguentemente integrata ovvero ridotta su richiesta della parte interessata. La cauzione definitiva dovrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o mediante polizza assicurativa, secondo le modalità previste dall’art. 103 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.. La garanzia decorrerà dalla stipula del contratto e dovrà avere termine 6 (sei) mesi dalla scadenza del contratto. Lo svincolo della cauzione verrà disposto dall’Amministrazione concedente dopo la completa estinzione di tutti i rapporti contrattuali e comunque non prima dell’emissione del Approvato il certificato di regolare esecuzione del contratto applicativo, la garanzia fideiussoria si intende svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni. L’Amministrazione può avvalersi della fornituragaranzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori, dei servizi e delle forniture da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’esecuzione degli eventuali contratti applicativi in confronto ai risultati della liquidazione finale nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione dell’appalto; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell’Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Operatore economico di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 4. La mancata costituzione garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale prevista qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall’Amministrazione; in caso di variazioni ai contratti applicativi per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario di ciascun contratto applicativo. 5. La garanzia definitiva dovrà prevedere: a. la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2 del Codice Civile; b. l’operatività della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento, ai sensi dell’artmedesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante; c. l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale. 6. 103, comma 3, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e ss.mm.ii..cessa di avere effetto solo alla data di emissione dell’attestazione di regolare esecuzione.

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Samples: Accordo Quadro

GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA. Per 1. Il concorrente per partecipare alla gara è richiesta, a pena di esclusione, la costituzione di un deposito cauzionale provvisorio, denominata “deve presentare una garanzia provvisoria, operante a garanzia dell’affidabilità dell’offertasecondo le norme previste dall’art. Prima 93 CCP, di € 10.209,95 (Euro diecimiladuecentosei/95) 2. L’Organizzazione, prima della stipula sottoscrizione del contratto, l’Appaltatore dovrà prestare è obbligata a costituire una garanzia definitiva pari al 10% dell’importo presunto dell’appalto in base al ribasso offerto, soggetta a svincolo proporzionale di anno in anno, per l’esecuzione del contratto (in sostituzione o ad integrazione della garanzia provvisoria) nei modi stabiliti dall’art. 103 CCP. 3. In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10%, la garanzia definitiva è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. 4. Le garanzie provvisoria e definitiva sono ridotte nei casi previsti dall’art. 93 CCP, comma 7. 5. Sia la fideiussoria bancaria che la polizza assicurativa devono contenere espressamente: a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; b) l’operatività della garanzia entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Committente; c) il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell’obbligazione principale purché la richiesta del Committente sia presentata entro i sei mesi successivi. 6. La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell’adempimento dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, dell’eventuale risarcimento di tutte le obbligazioni danni, nonché del rimborso delle somme che il Committente dovesse eventualmente sostenere durante l’esecuzione del contratto e per fatto dell’Organizzazione a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del risarcimento servizio. 7. Resta salvo per il Committente l’esperimento di danni derivati dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, fatto salvo il ricorso ad ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. 8. L’Organizzazione resta obbligata a reintegrare la garanzia di cui il Committente avesse dovuto valersi in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. 9. In caso di inadempienza la garanzia potrà essere reintegrata d’ufficio a cura del Committente trattenendo il corrispondente importo dal corrispettivo dovuto all’Organizzazione. La cauzione definitiva è stabilita in ragione del 10% (dieci per cento) dell’importo di aggiudicazione della fornitura per l’intera durata del contratto; in caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10% l’importo della cauzione sarà aumentato secondo quanto previsto dall’art. 103 del D. Lgs. 18 aprile 2016garanzia resta vincolata, n. 50 e ss.mm.ii.. Ai sensi del medesimo art. 103, comma 1, alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. per anche dopo la garanzia provvisoria. Qualora nel corso dell’esecuzione scadenza del contratto, per qualsiasi motivo, si verificassero variazioni significative dell’ammontare netto dello stesso, la cauzione dovrà essere conseguentemente integrata ovvero ridotta su richiesta della parte interessata. La cauzione definitiva dovrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o mediante polizza assicurativa, secondo le modalità previste dall’art. 103 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.. La garanzia decorrerà dalla stipula del contratto e dovrà avere termine 6 (sei) mesi dalla scadenza del contratto. Lo svincolo della cauzione verrà disposto dall’Amministrazione concedente dopo la completa estinzione di tutti i rapporti contrattuali e comunque non prima dell’emissione del certificato di regolare esecuzione della fornitura. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento, ai sensi dell’art. 103, comma 3, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii..sino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali.

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Samples: Bando Di Gara

GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA. Per partecipare alla gara è richiesta, a pena di esclusione, la costituzione di un deposito cauzionale provvisorio, denominata “garanzia provvisoria”, operante a garanzia dell’affidabilità dell’offerta. Prima della stipula del contratto, l’Appaltatore dovrà prestare una cauzione definitiva a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento di danni derivati dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, fatto salvo il ricorso ad ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. La cauzione definitiva è stabilita in ragione del 10% (dieci per cento) dell’importo di aggiudicazione della fornitura per l’intera durata del contratto; in caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10% l’importo della cauzione sarà aumentato secondo quanto previsto dall’art. 103 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.iis.m.i.. Ai sensi del medesimo art. 103, comma 1, alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.iis.m.i. per la garanzia provvisoria. Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto, per qualsiasi motivo, si verificassero variazioni significative dell’ammontare netto dello stesso, la cauzione dovrà essere conseguentemente integrata ovvero ridotta su richiesta della parte interessata. La cauzione definitiva dovrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o mediante polizza assicurativa, secondo le modalità previste dall’art. 103 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.. La garanzia decorrerà dalla stipula del contratto e dovrà avere termine 6 3 (seitre) mesi dalla scadenza del contratto. Lo svincolo della cauzione verrà disposto dall’Amministrazione concedente dopo la completa estinzione di tutti i rapporti contrattuali e comunque non prima dell’emissione del certificato di regolare esecuzione della fornitura. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento, ai sensi dell’art. 103, comma 3, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.iis.m.i..

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA. Per partecipare alla La Stazione appaltante chiede ai potenziali contraenti di corredare l’offerta presentata in sede di gara è richiestacon una garanzia provvisoria di importo pari al 2% del valore del contratto, da prestare, a scelta del concorrente, mediante cauzione o fideiussione. La garanzia deve contenere a pena di esclusione, la costituzione esclusione le seguenti clausole: - rinuncia del beneficio della preventiva escussione; - durata di un deposito cauzionale provvisorio, denominata “garanzia provvisoria”, operante a garanzia dell’affidabilità dell’offerta. Prima 180 giorni decorrenti dalla scadenza del bando; - operatività entro il termine di 15 giorni su semplice richiesta scritta (o forma equipollente che indichi l’esclusione della stipula facoltà del contratto, l’Appaltatore dovrà prestare una garante di opporre le eccezioni spettanti al debitore principale); - rinuncia ad eccepire il decorso del termine di cui all’art.1957 c.c.. La cauzione definitiva a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni provvisoria viene restituita all’aggiudicatario al momento della sottoscrizione del contratto e agli altri partecipanti in seguito all’adozione del risarcimento provvedimento di danni derivati dall’inadempimento aggiudicazione. L’amministrazione provvede all’escussione della garanzia nelle ipotesi previste dall’art.48 D. Lgs. 163/06 e nel caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto imputabile all’aggiudicatario. A copertura degli oneri derivanti dal mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni stessecontrattuali è chiesta al contraente idonea fideiussione, fatto salvo il ricorso ad ogni altra azione nel caso cui importo viene fissato contrattualmente in cui la cauzione risultasse insufficiente. La cauzione definitiva è stabilita in ragione del 10% (dieci per cento) dell’importo di aggiudicazione della fornitura per l’intera durata del contratto; in caso di aggiudicazione con ribasso superiore una percentuale non inferiore al 10% l’importo del corrispettivo. La validità temporale della garanzia definitiva deve necessariamente coincidere con la durata del contratto ed è svincolata al completo esaurimento del rapporto contrattuale. Oltre all’obbligo di reintegrazione della cauzione sarà aumentato secondo quanto nell’ipotesi di parziale escussione, il contratto di fideiussione dovrà contenere le seguenti dichiarazioni: - di aver preso visione della documentazione di gara; - di rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; - di rinunciare al termine semestrale previsto dall’art. 103 del D. Lgs1957, 1° co. cod. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.. Ai sensi del medesimo art. 103, comma 1, alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. per civ.; - di considerare valida la garanzia provvisoria. Qualora nel corso dell’esecuzione fino al completo esaurimento del contrattorapporto contrattuale principale, per qualsiasi motivonei modi e limiti fissati dal capitolato speciale d’appalto; - di obbligarsi a versare all’Ente, si verificassero variazioni significative dell’ammontare netto dello stessoa prima richiesta, senza eccezioni o ritardi, la cauzione dovrà essere conseguentemente integrata ovvero ridotta su richiesta della parte interessatasomma garantita o la minore richiesta. La presentazione della cauzione definitiva dovrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o mediante polizza assicurativa, secondo le modalità previste dall’art. 103 in ogni caso non esclude la risarcibilità del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.. La garanzia decorrerà dalla stipula del contratto e dovrà avere termine 6 (sei) mesi dalla scadenza del contratto. Lo svincolo della cauzione verrà disposto dall’Amministrazione concedente dopo la completa estinzione di tutti i rapporti contrattuali e comunque non prima dell’emissione del certificato di regolare esecuzione della fornitura. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento, ai sensi dell’art. 103, comma 3, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii..danno maggiore subito dall’Amministrazione.

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Samples: Regolamento Dei Contratti