Common use of Garanzie definitive Clause in Contracts

Garanzie definitive. Prima della stipula del contratto l’Appaltatore dovrà prestare una cauzione definitiva a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento di danni derivati dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, fatto salvo il ricorso ad ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. La cauzione definitiva è stabilita in ragione del 10% (dieci per cento) dell’importo di aggiudicazione del servizio per l’intera durata del contratto; in caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10% l’importo della cauzione sarà aumentato secondo quanto previsto dall’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Ai sensi del medesimo art. 103, comma 1, alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la garanzia provvisoria. Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto, per qualsiasi motivo, si verificassero variazioni significative dell’ammontare netto dello stesso, la cauzione dovrà essere conseguentemente integrata ovvero ridotta su richiesta della parte interessata. La cauzione definitiva dovrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o mediante polizza assicurativa, secondo le modalità previste dall’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Lo svincolo della cauzione verrà disposto dall’Amministrazione concedente dopo la completa estinzione di tutti i rapporti contrattuali e comunque non prima dell’emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento, ai sensi dell’art. 103, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Appears in 1 contract

Samples: Accordo Quadro Per L’affidamento Del Servizio Di Mensa Diffusa Periodo Dal 01/01/2021 Al 31/12/2023

Garanzie definitive. Prima della stipula del contratto l’Appaltatore dovrà prestare una cauzione definitiva a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento di danni derivati dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, fatto salvo il ricorso ad ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. La cauzione definitiva è stabilita in ragione del 10% (dieci per cento) dell’importo di aggiudicazione del servizio per l’intera durata del contratto; in caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10% l’importo della cauzione sarà aumentato secondo quanto previsto dall’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. . Ai sensi del medesimo art. 103, comma 1, alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la garanzia provvisoria. Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto, per qualsiasi motivo, si verificassero variazioni significative dell’ammontare netto dello stesso, la cauzione dovrà essere conseguentemente integrata ovvero ridotta su richiesta della parte interessata. La cauzione definitiva dovrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o mediante polizza assicurativa, secondo le modalità previste dall’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. La garanzia decorrerà dal 17 dicembre 2021 e dovrà avere termine al 31 marzo 2025. Lo svincolo della cauzione verrà disposto dall’Amministrazione concedente dopo la completa estinzione di tutti i rapporti contrattuali e comunque non prima dell’emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento, ai sensi dell’art. 103, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Appears in 1 contract

Samples: archivio.uninsubria.it

Garanzie definitive. Prima della stipula (ART.103 D. LGS. 50/2016)‌ Il soggetto aggiudicatario del contratto l’Appaltatore dovrà prestare servizio, per la sottoscrizione del contratto, deve costituire una garanzia, denominata “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione definitiva a garanzia dell’adempimento o fidejussione con le modalità di tutte le obbligazioni cui all’art. 93 del contratto D.Lgs 50/2016, commi 2 e del risarcimento di danni derivati dall’inadempimento delle obbligazioni stesse3, fatto salvo il ricorso ad ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. La cauzione definitiva è stabilita in ragione del pari al 10% (dieci per cento) dell’importo di aggiudicazione del servizio per l’intera durata del contratto; in contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10% l’importo della cauzione sarà aumentato secondo quanto previsto dall’artdieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. 103 del D. LgsOve il ribasso sia superiore al venti per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. 50/2016 e s.m.i.. Ai sensi del medesimo art. 103, comma 1, alla Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall’art. 93dal citato art, 93 del D.Lgs 50/2016, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la garanzia provvisoria. Qualora nel corso dell’esecuzione La garanzia fidejussoria è a scelta dell’Aggiudicatario può essere rilasciata dai soggetti di cui all’art. 93 comma 3. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del contratto, per qualsiasi motivo, si verificassero variazioni significative dell’ammontare netto dello stessodebitore principale, la cauzione dovrà essere conseguentemente integrata ovvero ridotta su rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 secondo comma, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della parte interessatastazione appaltante. La cauzione definitiva dovrà essere prestata mediante fideiussione bancaria garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o mediante polizza assicurativa, secondo le modalità previste dall’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Lo svincolo della cauzione verrà disposto dall’Amministrazione concedente dopo la completa estinzione di tutti i rapporti contrattuali e comunque non prima dell’emissione del certificato di regolare esecuzione esecuzione. Si applica l’art.103 del servizioD.Lgs. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento, ai sensi dell’art. 103, comma 3, n. 50 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..2016.

Appears in 1 contract

Samples: www.csaimpianti.it

Garanzie definitive. Prima della stipula del contratto l’Appaltatore Contratto l’OEA dovrà prestare una cauzione definitiva a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento di danni derivati dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, fatto salvo il ricorso ad ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. La cauzione definitiva è stabilita in ragione del 10% (dieci per cento) dell’importo di aggiudicazione del servizio per l’intera durata del contratto; in caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10% l’importo della cauzione sarà aumentato secondo quanto previsto dall’art. 103 del D. Lgsd.lgs. 50/2016 e s.m.i.. . Ai sensi del medesimo art. 103, comma 1, alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del D. Lgsd.lgs. 50/2016 e s.m.i. per la garanzia provvisoria. Qualora nel corso dell’esecuzione del contrattoContratto, per qualsiasi motivo, si verificassero variazioni significative dell’ammontare netto dello stesso, la cauzione dovrà essere conseguentemente integrata ovvero ridotta su richiesta della parte interessata. La cauzione definitiva dovrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o mediante polizza assicurativa, secondo le modalità previste dall’art. 103 del D. Lgsd.lgs. 50/2016 e s.m.i.. . La garanzia decorrerà dalla data di inizio servizio e dovrà avere termine alla data di fine Prestazioni. Lo svincolo della cauzione verrà disposto dall’Amministrazione dall’Università concedente dopo la completa estinzione di tutti i rapporti contrattuali e comunque non prima dell’emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento, ai sensi dell’art. 103, comma 3, del D. Lgsd.lgs. 50/2016 e s.m.i...

Appears in 1 contract

Samples: archivio.uninsubria.it

Garanzie definitive. Prima della stipula del contratto l’Appaltatore dovrà prestare una cauzione definitiva a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento di danni derivati dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, fatto salvo il ricorso ad ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. La cauzione definitiva è stabilita in ragione del 10% (dieci per cento) dell’importo di aggiudicazione del servizio per l’intera durata del contratto; in caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10% l’importo della cauzione sarà aumentato secondo quanto previsto dall’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. . Ai sensi del medesimo art. 103, comma 1, alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la garanzia provvisoria. Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto, per qualsiasi motivo, si verificassero variazioni significative dell’ammontare netto dello stesso, la cauzione dovrà essere conseguentemente integrata ovvero ridotta su richiesta della parte interessata. La cauzione definitiva dovrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o mediante polizza assicurativa, secondo le modalità previste dall’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. La garanzia decorrerà dalla data di inizio servizio e dovrà avere termine alla data di fine servizio. Lo svincolo della cauzione verrà disposto dall’Amministrazione concedente dopo la completa estinzione di tutti i rapporti contrattuali e comunque non prima dell’emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento, ai sensi dell’art. 103, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i...

Appears in 1 contract

Samples: www.uninsubria.it

Garanzie definitive. Prima della stipula del contratto l’Appaltatore il Xxxxxxxx dovrà prestare una cauzione definitiva a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento di danni derivati dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, fatto salvo il ricorso ad ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. La cauzione definitiva è stabilita in ragione del 10% (dieci per cento) dell’importo di aggiudicazione del servizio per l’intera durata del contratto; in caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10% l’importo della cauzione sarà aumentato secondo quanto previsto dall’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Ai sensi del medesimo art. 103, comma 1, alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la garanzia provvisoria. Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto, per qualsiasi motivo, si verificassero variazioni significative dell’ammontare netto dello stesso, la cauzione dovrà essere conseguentemente integrata ovvero ridotta su richiesta della parte interessata. La cauzione definitiva dovrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o mediante polizza assicurativa, secondo le modalità previste dall’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. La garanzia decorrerà dalla data di inizio servizio e dovrà avere termine alla data di fine servizio. Lo svincolo della cauzione verrà disposto dall’Amministrazione concedente dall’Università dopo la completa estinzione di tutti i rapporti contrattuali e comunque non prima dell’emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento, ai sensi dell’art. 103, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Appears in 1 contract

Samples: www.uninsubria.it

Garanzie definitive. Prima della stipula del contratto l’Appaltatore dovrà prestare una cauzione definitiva a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento di danni derivati dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, fatto salvo il ricorso ad ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. La cauzione definitiva è stabilita in ragione del 10% (dieci per cento) dell’importo di aggiudicazione del servizio per l’intera durata del contratto; in caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10% l’importo della cauzione sarà aumentato secondo quanto previsto dall’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Ai sensi del medesimo art. 103, comma 1, alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la garanzia provvisoria. Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto, per qualsiasi motivo, si verificassero variazioni significative dell’ammontare netto dello stesso, la cauzione dovrà essere conseguentemente integrata ovvero ridotta su richiesta della parte interessata. La cauzione definitiva dovrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o mediante polizza assicurativa, secondo le modalità previste dall’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. La garanzia decorrerà dal data di inizio del servizio e terminerà alla scadenza del contratto. Lo svincolo della cauzione verrà disposto dall’Amministrazione concedente dopo la completa estinzione di tutti i rapporti contrattuali e comunque non prima dell’emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento, ai sensi dell’art. 103, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Appears in 1 contract

Samples: www.uninsubria.it