Garanzie definitive. Ai sensi dell’art. 103, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, l’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria definitiva (fidejussione bancaria o polizza assicurativa) di importo pari al 10 per cento dell’importo contrattuale (Iva esclusa). Nel caso di procedura di gara realizzata in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10 % la garanzia è aumentata dei punti percentuali eccedenti il 10 per cento (es.: ribasso d’asta del 8,85%: cauzione pari al 10%; ribasso d’asta del 14,55%: cauzione pari al 10 + 4,55 = 14,55%); ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto superiore al 20 per cento (es.: ribasso d’asta del 24,25%: cauzione pari al 10 + 10 + (4,25 x 2) = 28,50%). La garanzia di cui al comma precedente deve prevedere espressamente: la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile; la operatività della garanzia entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di questa Azienda. La garanzia è progressivamente svincolata in misura dell’avanzamento dell’esecuzione del contratto, sino al limite massimo dell’80 per cento dell’importo iniziale garantito. La progressione dello svincolo sarà definita, di volta in volta, dalle parti in sede contrattuale. A richiesta dell’esecutore del contratto, l’U.O.S.D. Gare rilascerà, qualora non vi siano motivi ostativi, idoneo documento – da consegnare all’istituto garante – comprovante lo stato di avanzamento dell’esecuzione del contratto. L’ammontare residuo della garanzia è svincolato, ai sensi del comma 5 dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, al termine del contratto, alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio, o comunque fino a dodici mesi dalla data di avvenuta esecuzione del servizio, risultante dal relativo certificato. Il termine per l’emissione del certificato di regolare esecuzione rimane sospeso in caso di contestazioni sulla fornitura da parte dell’Azienda, opportunamente comunicati al Fornitore. Tale termine ricomincia a decorrere dalla data della definizione della/e contestazione/i. Il deposito cauzionale definitivo è prestato a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento di eventuali danni derivanti dall’inadempimento, parziale o totale, delle obbligazioni, nonché del rimborso all'appaltatrice delle somme che questa abbia eventualmente pagato in più, durante l’esecuzione della fornitura, in confronto all’effettivo credito del fornitore. La cauzione provvisoria sarà restituita dopo la consegna della cauzione definitiva. Nell’attesa della cauzione definitiva, la stazione appaltante potrà rivalersi, per le inadempienze contrattuali dell’aggiudicatario, anche sulla cauzione provvisoria e/o sulle fatture in attesa di liquidazione. Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti i depositi cauzionali. La fideiussione bancaria o assicurativa dovrà essere prestata da primario istituto o compagnia, autorizzato/a all’esercizio in Italia nel rispettivo ramo di esercizio dalla competente autorità (Banca d’Italia o IVASS). L’aggiudicatario del Servizio dovrà: verificare che non sussistano provvedimenti di divieto di stipula dei contratti per i predetti soggetti tramite accesso al sito xxx.xxxxxxxxxxxx.xx oppure xxx.xxxxx.xx; allegare idonea documentazione attestante l’avvenuta verifica presso le competenti autorità sopra indicate; allegare dichiarazione contente l’impegno a mantenere operativa la cauzione per tutta la durata dell’appalto, con obbligo di comunicazione scritta in caso di sostituzione. Alla scadenza di ogni singolo anno di validità della polizza, l’aggiudicatario dovrà comunicare per iscritto che non sussistono provvedimenti di divieto di stipula di contratti nuovi per i predetti operatori, ed in caso affermativo l’impegno a sostituire gli stessi con nuovi contratti garantiti da operatori non soggetti ad alcuna restrizione. Il deposito cauzionale definitivo dovrà indicare quale foro esclusivo ed inderogabile per ogni controversia dalla stessa generato, il Tribunale di Pavia.
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Samples: Fornitura Di Materiale Elettrico
Garanzie definitive. Ai sensi dell’art. 103, comma 1, del D. LgsD.Lgs. n. 50/2016, l’esecutore del contratto l’Impresa Aggiudicataria è obbligato obbligata a costituire una garanzia fidejussoria definitiva (fidejussione bancaria o polizza assicurativa) di importo pari al 10 per cento dell’importo contrattuale (contrattuale, Iva esclusa). Nel caso Tale importo è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici in possesso di procedura valida certificazione del sistema di gara realizzata in forma aggregata da centrali di committenzaqualità conforme alle norme europee UNI EN ISO 9000 ex art. 93, l'importo della garanzia è fissato nella misura massima comma 6, del D. Lgs. 50/2016. La percentuale del 10 per cento dell'importo contrattuale. In è aumentata, in caso di aggiudicazione con un ribasso d’asta superiore al 10 % la garanzia è aumentata per cento, dei punti percentuali eccedenti il 10 per cento (es.: ribasso d’asta del 8,85%: cauzione pari al 10%; ribasso d’asta del 14,55%: cauzione pari al 10 + 4,55 = 14,55%); ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto superiore al 20 per cento (es.: ribasso d’asta del 24,25%: cauzione pari al 10 + 10 + (4,25 x 2) = 28,50%). Tale importo è mantenuto nell’ammontare stabilito per tutta la durata del contratto. La garanzia di cui al comma precedente deve prevedere espressamente: la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile; la operatività della garanzia entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di questa Azienda. Lo svincolo sarà disposto dal Responsabile del procedimento, accertata la completa e regolare esecuzione dell’appalto. La garanzia è progressivamente svincolata in misura dell’avanzamento dell’esecuzione del contratto, sino al limite massimo dell’80 per cento % dell’importo iniziale garantito. La progressione dello svincolo sarà definita, di volta in volta, dalle parti in sede contrattuale. A richiesta dell’esecutore del contrattodell’Impresa Aggiudicataria, l’U.O.S.D. Gare il RUP rilascerà, qualora non vi siano motivi ostativi, idoneo documento – da consegnare all’istituto garante – comprovante lo stato di avanzamento dell’esecuzione del contratto. L’ammontare residuo della garanzia è svincolato, ai sensi del comma 5 dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, al termine del contratto, alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio, o comunque fino a dodici mesi dalla data di avvenuta esecuzione del servizio, risultante dal relativo certificato. Il termine per l’emissione del certificato di regolare esecuzione rimane sospeso in caso di contestazioni sulla fornitura da parte dell’Azienda, opportunamente comunicati al Fornitore. Tale termine ricomincia a decorrere dalla data della definizione della/e contestazione/i. Il deposito cauzionale definitivo è prestato a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento di eventuali danni derivanti dall’inadempimento, parziale o totale, delle obbligazioni, nonché del rimborso all'appaltatrice delle somme che questa abbia eventualmente pagato in più, durante l’esecuzione della fornitura, in confronto all’effettivo credito del fornitoredell’Appaltatore. La cauzione provvisoria sarà restituita dopo la consegna della cauzione definitiva. Nell’attesa della cauzione definitiva, la stazione appaltante Stazione Appaltante potrà rivalersi, per le inadempienze contrattuali dell’aggiudicatariodell’Impresa aggiudicataria, anche sulla cauzione provvisoria e/o sulle fatture in attesa di liquidazione. Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti i depositi cauzionali. La fideiussione bancaria o assicurativa dovrà essere prestata da primario istituto o compagnia, autorizzato/a all’esercizio in Italia nel rispettivo ramo di esercizio dalla competente autorità (Banca d’Italia o IVASS). L’aggiudicatario del Servizio L’impresa aggiudicataria dovrà: verificare che non sussistano provvedimenti di divieto di stipula dei contratti per i predetti soggetti tramite accesso al sito xxx.xxxxxxxxxxxx.xx oppure xxx.xxxxx.xxxxx.xxxxx.xx ; allegare idonea documentazione attestante l’avvenuta verifica presso le competenti autorità sopra indicate; allegare dichiarazione contente l’impegno a mantenere operativa la cauzione per tutta la durata dell’appalto, con obbligo di comunicazione scritta in caso di sostituzione. Alla scadenza di ogni singolo anno di validità della polizza, l’aggiudicatario l’Impresa aggiudicatria dovrà comunicare per iscritto che non sussistono provvedimenti di divieto di stipula di contratti nuovi per i predetti operatori, ed in caso affermativo l’impegno a sostituire gli stessi con nuovi contratti garantiti da operatori non soggetti ad alcuna restrizione. Il deposito cauzionale definitivo dovrà indicare quale foro esclusivo ed inderogabile per ogni controversia dalla stessa generato, il Tribunale Ordinario di PaviaPalermo.
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Samples: Service Agreement
Garanzie definitive. 1. Ai sensi dell’art. 103, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, l’esecutore del contratto l’Operatore Economico Aggiudicatario è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria definitiva (fidejussione bancaria o polizza assicurativa) di importo pari al 10 per cento dell’importo contrattuale (Iva esclusa)) per singolo lotto.
2. Nel caso di procedura di gara realizzata in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale.
3. In La percentuale del 10 per cento è aumentata, in caso di aggiudicazione con un ribasso d’asta superiore al 10 % la garanzia è aumentata per cento, dei punti percentuali eccedenti il 10 per cento (es.: ribasso d’asta del 8,85%: cauzione pari al 10%; ribasso d’asta del 14,55%: cauzione pari al 10 + 4,55 = 14,55%); ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto superiore al 20 per cento (es.: ribasso d’asta del 24,25%: cauzione pari al 10 + 10 + (4,25 x 2) = 28,50%).
4. La garanzia di cui al comma precedente deve prevedere espressamente: la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile; la operatività della garanzia entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di questa 31 Azienda.
5. La garanzia è progressivamente svincolata in misura dell’avanzamento dell’esecuzione del contratto, sino al limite massimo dell’80 per cento dell’importo iniziale garantito. La progressione dello svincolo sarà definita, di volta in volta, dalle parti in sede contrattuale.
6. A richiesta dell’esecutore del contrattodell’Operatore Economico Aggiudicatario, l’U.O.S.D. Gare rilascerà, qualora non vi siano motivi ostativi, idoneo documento – da consegnare all’istituto garante – comprovante lo stato di avanzamento dell’esecuzione del contratto.
7. L’ammontare residuo della garanzia è svincolato, ai sensi del comma 5 dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, al termine del contratto, alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del serviziodella fornitura, o comunque fino a dodici mesi dalla data di avvenuta esecuzione del serviziodella fornitura, risultante dal relativo certificato.
8. Il termine per l’emissione del certificato di regolare esecuzione rimane sospeso in caso di contestazioni sulla fornitura da parte dell’Azienda, opportunamente comunicati al Fornitore. Tale termine ricomincia a decorrere dalla data della definizione della/e contestazione/i. i.
9. Il deposito cauzionale definitivo è prestato a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento di eventuali danni derivanti dall’inadempimento, parziale o totale, delle obbligazioni, nonché del rimborso all'appaltatrice delle somme che questa abbia eventualmente pagato in più, durante l’esecuzione della fornitura, in confronto all’effettivo credito del fornitoredell’Appaltatore.
10. La cauzione provvisoria sarà restituita dopo la consegna della cauzione definitiva.
11. Nell’attesa della cauzione definitiva, la stazione appaltante Stazione Appaltante potrà rivalersi, per le inadempienze contrattuali dell’aggiudicatariodell’Operatore Economico Aggiudicatario, anche sulla cauzione provvisoria e/o sulle fatture in attesa di liquidazione.
12. Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti i depositi cauzionali.
13. La fideiussione bancaria o assicurativa dovrà essere prestata da primario istituto o compagnia, autorizzato/a all’esercizio in Italia nel rispettivo ramo di esercizio dalla competente autorità (Banca d’Italia o IVASS).
14. L’aggiudicatario del Servizio L’Operatore Economico Aggiudicatario dovrà: verificare che non sussistano provvedimenti di divieto di stipula dei contratti per i predetti soggetti tramite accesso al sito xxx.xxxxxxxxxxxx.xx oppure xxx.xxxxx.xx; allegare idonea documentazione attestante l’avvenuta verifica presso le competenti autorità sopra indicate; allegare dichiarazione contente l’impegno a mantenere operativa la cauzione per tutta la durata dell’appalto, con obbligo di comunicazione scritta in caso di sostituzione.
15. Alla scadenza di ogni singolo anno di validità della polizza, l’aggiudicatario l’Operatore Economico Aggiudicatario dovrà comunicare per iscritto che non sussistono provvedimenti di divieto di stipula di contratti nuovi per i predetti operatori, ed in caso affermativo l’impegno a sostituire gli stessi con nuovi contratti garantiti da operatori non soggetti ad alcuna restrizione. 32
16. Il deposito cauzionale definitivo dovrà indicare quale foro esclusivo ed inderogabile per ogni controversia dalla stessa generato, il Tribunale Foro di PaviaSassari.
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Garanzie definitive. Ai sensi dell’art. 103, comma 1, del D. LgsD.Lgs. n. 50/2016, l’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria definitiva (fidejussione bancaria o polizza assicurativa) di importo pari al 10 per cento dell’importo contrattuale (Iva esclusa). Nel caso di procedura di gara realizzata in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale. In La percentuale del 10 per cento è aumentata, in caso di aggiudicazione con un ribasso d’asta superiore al 10 % la garanzia è aumentata per cento, dei punti percentuali eccedenti il 10 per cento (es.: ribasso d’asta del 8,85%: cauzione pari al 10%; ribasso d’asta del 14,55%: cauzione pari al 10 + 4,55 = 14,55%); ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto superiore al 20 per cento (es.: ribasso d’asta del 24,25%: cauzione pari al 10 + 10 + (4,25 x 2) = 28,50%). La garanzia di cui al comma precedente deve prevedere espressamente: • la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; • la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile; • la operatività della garanzia entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di questa Azienda. La garanzia è progressivamente svincolata in misura dell’avanzamento dell’esecuzione del contratto, sino al limite massimo dell’80 del 75 per cento dell’importo iniziale garantitoiniziale. La Nei contratti annuali o di durata superiore, la progressione dello svincolo è a cadenza semestrale, come esposto, a titolo esemplificativo, nella seguente tabella: progressione mesi Progressioni in percentuale 12 Progressioni in percentuale 24 Progressione in percentuale 36 mesi mesi mesi 6 50 25 16,67 12 100 50 33,33 18 75 50 24 100 66,67 30 75 36 100 Per contratti di durata diversa, la progressione dello svincolo sarà definita, definita di volta in volta, volta o negli atti di gara o dalle parti in sede contrattuale. A richiesta dell’esecutore del contratto, l’U.O.S.D. l’X.X.XX. Gare rilascerà, qualora non vi siano motivi ostativi, idoneo documento – da consegnare all’istituto garante – comprovante lo stato di avanzamento dell’esecuzione del contratto. L’ammontare residuo della garanzia è svincolato, ai sensi del comma 5 dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, svincolato al termine del contratto, alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizioservizio da effettuarsi, o comunque fino a dodici mesi dalla data di avvenuta esecuzione del servizionormalmente, risultante dal relativo certificatoentro 90 giorni da detta scadenza. Il termine per l’emissione del certificato di regolare esecuzione rimane sospeso in caso di contestazioni sulla fornitura da parte dell’Azienda, opportunamente comunicati al Fornitorefornitore. Tale Il termine ricomincia a decorrere dalla data della definizione della/e contestazione/i. Il deposito cauzionale definitivo è prestato a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento di eventuali danni derivanti dall’inadempimento, parziale o totale, delle obbligazioni, nonché del rimborso all'appaltatrice delle somme che questa abbia eventualmente pagato in più, durante l’esecuzione della fornitura, in confronto all’effettivo credito del fornitore. La cauzione provvisoria sarà restituita dopo la consegna della cauzione definitiva. Nell’attesa della cauzione definitiva, la stazione appaltante potrà rivalersi, per le inadempienze contrattuali dell’aggiudicatario, anche sulla cauzione provvisoria e/o sulle fatture in attesa di liquidazione. Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti i depositi cauzionali. La fideiussione bancaria o assicurativa dovrà essere prestata da primario istituto o compagnia, autorizzato/a all’esercizio in Italia nel rispettivo ramo di esercizio dalla competente autorità (Banca d’Italia o IVASS). L’aggiudicatario del Servizio dovrà: • verificare che non sussistano provvedimenti di divieto di stipula dei contratti per i predetti soggetti tramite accesso al sito xxx.xxxxxxxxxxxx.xx oppure xxx.xxxxx.xx; • allegare idonea documentazione attestante l’avvenuta verifica presso le competenti autorità sopra indicate; • allegare dichiarazione contente l’impegno a mantenere operativa la cauzione per tutta la durata dell’appalto, con obbligo di comunicazione scritta in caso di sostituzione. Alla scadenza di ogni singolo anno di validità della polizza, l’aggiudicatario dovrà comunicare per iscritto che non sussistono provvedimenti di divieto di stipula di contratti nuovi per i predetti operatori, ed in caso affermativo l’impegno a sostituire gli stessi con nuovi contratti garantiti da operatori non soggetti ad alcuna restrizione. Il deposito cauzionale definitivo dovrà indicare quale foro esclusivo ed inderogabile per ogni controversia dalla stessa generato, il Tribunale di Pavia.
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Samples: Capitolato Speciale
Garanzie definitive. Ai sensi dell’art. 103dell’art.103, comma 1, del D. LgsD.Lgs. n. 50/2016, l’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria definitiva (fidejussione bancaria o polizza assicurativa) di importo pari al 10 per cento dell’importo contrattuale (Iva esclusa). Nel caso di procedura di gara realizzata in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nella misura massima del 10 per cento % dell'importo contrattuale. In La percentuale del 10% è aumentata, in caso di aggiudicazione con un ribasso d’asta superiore al 10 % la garanzia è aumentata 10%, dei punti percentuali eccedenti il 10 per cento (es.: ribasso d’asta del 8,85%: cauzione pari al 10%; ribasso d’asta del 14,55%: cauzione pari al 10 + 4,55 = 14,55%); ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto superiore al 20 per cento 20% (es.: ribasso d’asta del 24,25%: cauzione pari al 10 + 10 + (4,25 x 2) = 28,50%). La garanzia di cui al comma precedente deve prevedere espressamente: • la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; • la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile; • la operatività della garanzia entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di questa Azienda. La garanzia è progressivamente svincolata in misura dell’avanzamento dell’esecuzione del contratto, sino al limite massimo dell’80 del 75 per cento dell’importo iniziale garantitoiniziale. La Nei contratti annuali o di durata superiore, la progressione dello svincolo è a cadenza semestrale, come esposto, a titolo esemplificativo, nella seguente tabella: progressione mesi Progressioni in percentuale 12 mesi Progressioni in percentuale 24 mesi Progressione in percentuale 36 mesi Per contratti di durata diversa, la progressione dello svincolo sarà definita, definita di volta in volta, volta o negli atti di gara o dalle parti in sede contrattuale. A richiesta dell’esecutore del contratto, l’U.O.S.D. Gare rilascerà, qualora non vi siano motivi ostativi, idoneo documento – - da consegnare all’istituto all’Istituto garante – - comprovante lo stato di avanzamento dell’esecuzione del contratto. L’ammontare residuo della garanzia è svincolato, ai sensi del comma 5 dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, svincolato al termine del contratto, alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizioservizio da effettuarsi, o comunque fino a dodici mesi dalla data di avvenuta esecuzione del servizionormalmente, risultante dal relativo certificatoentro 90 giorni da detta scadenza. Il termine per l’emissione del certificato di regolare esecuzione rimane sospeso in caso di contestazioni sulla fornitura da parte dell’Aziendadell’ASST, opportunamente comunicati al Fornitorefornitore. Tale Il termine ricomincia a decorrere dalla data della definizione della/e contestazione/i. Il deposito cauzionale definitivo è prestato a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento di eventuali danni derivanti dall’inadempimento, parziale o totale, delle obbligazioni, nonché del rimborso all'appaltatrice alla Ditta aggiudicataria delle somme che questa abbia eventualmente pagato in più, durante l’esecuzione della fornitura, in confronto all’effettivo credito del fornitore. La cauzione provvisoria sarà restituita dopo la consegna della cauzione definitiva. Nell’attesa della cauzione definitiva, la stazione appaltante ASST potrà rivalersi, per le inadempienze contrattuali dell’aggiudicatariodell’Ditta aggiudicataria , anche sulla cauzione provvisoria e/o sulle fatture in attesa di liquidazione. Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti i depositi cauzionali. La fideiussione bancaria o assicurativa dovrà essere prestata da primario istituto o compagnia, autorizzato/a all’esercizio in Italia nel rispettivo ramo di esercizio dalla competente autorità (Banca d’Italia o IVASS). L’aggiudicatario La Ditta aggiudicataria del Servizio dovrà: • verificare che non sussistano provvedimenti di divieto di stipula dei contratti per i predetti soggetti tramite accesso al sito xxx.xxxxxxxxxxxx.xx oppure xxx.xxxxx.xx; • allegare idonea documentazione attestante l’avvenuta verifica presso le competenti autorità sopra indicate; • allegare dichiarazione contente l’impegno a mantenere operativa la cauzione per tutta la durata dell’appalto, con obbligo di comunicazione scritta in caso di sostituzione. Alla scadenza di ogni singolo anno di validità della polizza, l’aggiudicatario la Ditta aggiudicataria dovrà comunicare per iscritto che non sussistono provvedimenti di divieto di stipula di contratti nuovi per i predetti operatori, ed in caso affermativo l’impegno a sostituire gli stessi con nuovi contratti garantiti da operatori non soggetti ad alcuna restrizione. Il deposito cauzionale definitivo dovrà indicare quale foro esclusivo ed inderogabile per ogni controversia dalla stessa generato, il Tribunale di Pavia.
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Samples: Capitolato Speciale