Common use of Garanzie di esecuzione Clause in Contracts

Garanzie di esecuzione. A garanzia dell’integrale e tempestiva esecuzione degli obblighi che verranno assunti con il Contratto di Appalto, la Ditta dovrà presentare: garanzia definitiva di norma pari al 5% (cinque per cento) dell’importo contrattuale (in ragione dell’obbligatorio possesso dell’ISO) ovvero il maggiore importo in relazione al ribasso praticato, ai sensi dell’articolo 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., con l’espressa previsione di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, secondo comma, del codice civile, l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, costituita mediante fidejussione bancaria (rilasciata da Aziende di Credito di cui all’art. 5 del Regio decreto legge 12.03.1936, n. 375 e successive modificazioni e/o integrazioni) o polizza assicurativa (rilasciata da impresa di assicurazioni, debitamente autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e/o integrazioni) oppure polizza rilasciata da Società di intermediazione finanziaria iscritta nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993, in possesso di titolo per l'esercizio del ramo cauzioni. La garanzia definitiva dovrà restare in vigore sino al termine dell’appalto (con obbligo di eventuale adeguamento per i casi di rinnovo o proroga) e comunque sino alla dichiarazione di avvenuta regolare esecuzione dei servizi appaltati da parte dell’Inps: detta cauzione si estenderà a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1938 del codice civile. Nessun interesse sarà dovuto sulle somme costituenti il deposito cauzionale definitivo. La garanzia fideiussoria garantirà per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dalla Ditta aggiudicataria, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali: l’Inps, fermo restando quanto previsto ai successivi articoli, avrà diritto pertanto di rivalersi direttamente sulla garanzia fideiussoria per l’applicazione delle stesse. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro della stessa per una somma di pari importo, entro il termine di dieci giorni dall’effettuazione della trattenuta sulle garanzie. La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell’affidamento e l’acquisizione, da parte della Stazione appaltante, della cauzione provvisoria; il mancato reintegro della garanzia nei termini richiesti comporterà l’acquisizione della cauzione definitiva e la risoluzione del contratto. Lo svincolo di detta cauzione sarà disposto dall’Istituto, accertata la completa e regolare esecuzione dell’appalto ed acquisiti, ove necessari, i certificati di correttezza contributiva nonché ultimata e liquidata ogni ragione contabile.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto

Garanzie di esecuzione. A Ai sensi dell’art. 113 del D.lgs n. 163/2006 a garanzia dell’integrale e tempestiva esecuzione degli obblighi assunti, il concorrente aggiudicatario si impegna a costituire, in originale, un deposito cauzionale definitivo pari al 10% dell’importo contrattuale presunto, in favore di ciascuna Amministrazione contraente, mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da compagnia autorizzata o dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciali di cui all’articolo 107 del D.lgs. n. 385/1993, che verranno assunti con il Contratto svolgono in via esclusiva o prevalente attività di Appaltorilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, e deve prevedere espressamente, in particolare, la Ditta dovrà presentare: garanzia definitiva di norma pari al 5% (cinque per cento) dell’importo contrattuale (in ragione dell’obbligatorio possesso dell’ISO) ovvero il maggiore importo in relazione al ribasso praticato, ai sensi dell’articolo 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., con l’espressa previsione di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, secondo commacomma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima – anche per il recupero delle penali contrattuali – entro quindici giorni, a prima e semplice richiesta scritta della stazione appaltante, costituita mediante fidejussione bancaria (rilasciata da Aziende di Credito di cui all’art. 5 del Regio decreto legge 12.03.1936, n. 375 e successive modificazioni e/o integrazioni) o polizza assicurativa (rilasciata da impresa di assicurazioni, debitamente autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e/o integrazioni) oppure polizza rilasciata da Società di intermediazione finanziaria iscritta nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993, in possesso di titolo per l'esercizio del ramo cauzionidelle Amministrazioni contraenti. La garanzia definitiva dovrà restare in vigore sino al termine dell’appalto (con obbligo di eventuale adeguamento per i casi di rinnovo o proroga) e comunque sino alla dichiarazione di avvenuta regolare esecuzione dei servizi appaltati da parte dell’Inps: detta cauzione si estenderà a tutti gli accessori del debito principaledovrà, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioniinoltre, anche future, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1938 del codice civile. Nessun interesse sarà dovuto sulle somme costituenti il deposito cauzionale definitivoessere irrevocabile. La mancata costituzione della garanzia fideiussoria garantirà richiesta nel presente articolo determina la revoca dell’aggiudicazione e l’incameramento della cauzione provvisoria. La cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto aggiudicato e cessa di tutti gli obblighi assunti dalla Ditta aggiudicataria, anche per quelli avere effetto a fronte dei quali è prevista l’applicazione completa ed esatta esecuzione di penali: l’Inps, fermo restando quanto previsto ai successivi articoli, avrà diritto pertanto di rivalersi direttamente sulla garanzia fideiussoria per l’applicazione delle stessetutte le obbligazioni conseguenti in capo all’aggiudicatario in virtù della stipula dello stesso. Qualora l’ammontare della garanzia delle garanzie dovesse ridursi per effetto dell’applicazione delle di penali, o per qualsiasi altra causa, la Ditta aggiudicataria l’aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro della stessa per una somma di pari importo, entro il termine di dieci giorni dall’effettuazione della trattenuta sulle garanziesino a concorrenza dell’importo originario garantito. La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell’affidamento e l’acquisizionecauzione deve coprire, da parte della Stazione appaltanteper l’intero periodo di validità del contratto, della cauzione provvisoria; gli oneri per il mancato reintegro della od inesatto adempimento dello stesso. La predetta garanzia nei termini richiesti comporterà l’acquisizione della cauzione definitiva e la risoluzione fideiussoria è progressivamente ed automaticamente svincolata fino al 75% dell’importo garantito in misura dell’avanzamento dell’esecuzione del contratto. Lo svincolo di detta cauzione del residuo 25% sarà disposto dall’Istitutodal responsabile del procedimento, accertata la completa e regolare esecuzione dell’appalto ed acquisitidell’appalto, ove necessari, i certificati di correttezza contributiva nonché ultimata e liquidata ogni ragione contabile. Qualora al termine di detto periodo non siano state espletate tutte le condizioni di esecuzione del contratto, il contraente sarà tenuto a prorogare la durata e l’efficacia della cauzione sino alla conclusione dei servizi e lavori in appalto. Ai termini del presente appalto l’ammontare residuo sarà restituito senza diritto ad interessi di mora, qualunque sia la ragione e la durata di un eventuale ritardo. In caso di escussione della cauzione, l’Assuntore dovrà provvedere a reintegrarla entro 30 giorni dalla richiesta. Per gli operatori economici certificati è fatta salva la possibilità di ridurre al 50% l’importo della cauzione ai sensi dell’art. 75, comma 7 del D.lgs. n. 163/2006.

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Samples: Service Agreement

Garanzie di esecuzione. A La Ditta aggiudicataria sarà tenuta a costituire una garanzia dell’integrale e tempestiva esecuzione degli obblighi che verranno assunti con il Contratto di Appaltofideiussoria secondo quanto previsto dall’art. 113, la Ditta dovrà presentare: garanzia definitiva di norma del Codice dei contratti, pari al 5% (cinque per cento) dell’importo contrattuale (netto a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempienza delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. La garanzia fideiussoria, che dovrà essere costituita negli stessi modi indicati nell’art. 9 punto E) del Disciplinare di gara, sarà rilasciata per l’importo precisato nella lettera di comunicazione dell’aggiudicazione e dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto. La garanzia dovrà prevedere espressamente le seguenti condizioni: - pagamento a semplice richiesta e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l’obbligo di versare la somma richiesta, nel limite dell’importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta scritta dell’Amministrazione, senza che sia necessaria la costituzione in ragione dell’obbligatorio possesso dell’ISO) ovvero il maggiore importo in relazione al ribasso praticatomora da parte di quest’ultima. Superato infruttuosamente tale termine, ai sensi dell’articolo 113 dovranno essere corrisposti gli interessi nella misura del D.Lgstasso legale. 163/2006 e s.m.i., con l’espressa previsione di - rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la principale di cui all'art. 1944 del c.c. - che l’eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile all’Amministrazione garantita; - rinuncia all’eccezione ad eccepire il decorso dei termini di cui all’art. 19571957 CC. - validità della garanzia, secondo commanei limiti dell’importo non ancora svincolato alla data di conclusione del contratto, fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del codice civile, l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, costituita mediante fidejussione bancaria (rilasciata da Aziende documento di Credito di cui all’art. 5 del Regio decreto legge 12.03.1936, n. 375 e successive modificazioni e/o integrazionigaranzia) o polizza assicurativa (rilasciata da impresa di assicurazioni, debitamente autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e/o integrazioni) oppure polizza rilasciata da Società di intermediazione finanziaria iscritta nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993, in possesso di titolo per l'esercizio del ramo cauzioni. La garanzia definitiva dovrà restare in vigore sino al termine dell’appalto (con obbligo di eventuale adeguamento per i casi di rinnovo o proroga) e comunque sino alla dichiarazione di avvenuta regolare esecuzione dei servizi appaltati da parte dell’Inps: detta cauzione si estenderà a tutti gli accessori dell’Amministrazione beneficiaria con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia sorte in dipendenza dell’esecuzione del debito principale, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1938 del codice civile. Nessun interesse sarà dovuto sulle somme costituenti il deposito cauzionale definitivocontratto. La garanzia fideiussoria garantirà per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dalla Ditta aggiudicataria, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali: l’Inpsl’Amministrazione, fermo restando quanto previsto ai successivi articolial successivo art. 10, avrà diritto pertanto di rivalersi direttamente sulla garanzia fideiussoria per l’applicazione delle stesse. Qualora Fermo quanto previsto dal comma 3 dell’art. 113 del Codice dei contratti, qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro della stessa per una somma di pari importo, entro il termine di dieci quindici giorni dall’effettuazione dal ricevimento della trattenuta sulle garanzierelativa richiesta effettuata dall’Amministrazione. La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell’affidamento e l’acquisizione, da parte della Stazione appaltantedell’Amministrazione, della cauzione provvisoria; il mancato mandato reintegro della garanzia nei termini richiesti comporterà l’acquisizione della cauzione definitiva e la risoluzione del contratto. Lo svincolo di detta cauzione La garanzia fideiussoria sarà progressivamente svincolata secondo il disposto dall’Istituto, accertata la completa e regolare esecuzione dell’appalto ed acquisiti, ove necessari, i certificati di correttezza contributiva nonché ultimata e liquidata ogni ragione contabiledel comma 3 dell’art. 113 del Codice dei contratti.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Garanzie di esecuzione. A garanzia dell’integrale e tempestiva esecuzione degli obblighi che verranno assunti con il Contratto di Appalto, la Ditta dovrà presentare: garanzia definitiva di norma pari al 5% (cinque per cento) dell’importo contrattuale (in ragione dell’obbligatorio possesso dell’ISO) ovvero il maggiore importo in relazione al ribasso praticato6.1 L’aggiudicatario, ai fini della sottoscrizione del contratto, in applicazione dell’art. 103 del D.lgs. n. 50/2016 ha prestato la seguente garanzia definitiva: ……………………………………………………… 6.2 La garanzia fideiussoria, a scelta dell’aggiudicatario, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del D.lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all’albo previsto dell’art. 161 del D.lgs. n. 58/ 1998. Ai sensi dell’articolo 113 dell’art. 113, comma 2, D.lgs. n. 50/2016, deve prevedere espressamente la rinuncia del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., con l’espressa previsione di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principaleprincipale di cui all’art. 1944 c.c., la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, secondo commacomma 2, del codice civilec.c., nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, 15 giorni a semplice richiesta scritta del Fondo. 6.3 La cauzione definitiva garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal relativo contratto, il risarcimento del danno derivante dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni medesime, conformemente a quanto stabilito dall’art. 103, comma 1 del Codice. Xxx.Xxxx ha diritto di valersi sulla cauzione definitiva per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni contrattuali in caso di risoluzione del contratto in danno dell’esecutore e per il pagamento di quanto dovuto dall’esecutore per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi di esecuzione del contratto. 6.4 A norma dell’art. 103, comma 5, D.lgs. n. 50/2016 la cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico con la sola condizione della stazione appaltantepreventiva consegna all’istituto garante, costituita mediante fidejussione bancaria (rilasciata da Aziende parte dell’esecutore, degli stati di Credito avanzamento del servizio o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 20% dell’iniziale importo garantito, è svincolato alla data di emissione dell’attestazione di regolare esecuzione di cui all’art. 5 102 del Regio decreto legge 12.03.1936, D.lgs. n. 375 e successive modificazioni e/o integrazioni) o polizza assicurativa (rilasciata da impresa di assicurazioni, debitamente autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e/o integrazioni) oppure polizza rilasciata da Società di intermediazione finanziaria iscritta nell’elenco speciale di cui all’art50/2016. 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993, in possesso di titolo per l'esercizio del ramo cauzioni. La garanzia definitiva dovrà restare in vigore sino al termine dell’appalto (con obbligo di eventuale adeguamento per i casi di rinnovo o proroga) e comunque sino alla dichiarazione di avvenuta regolare esecuzione dei servizi appaltati da parte dell’Inps: detta cauzione si estenderà a tutti gli accessori del debito principaleSi precisa inoltre che, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioninorma dell’art. 103, anche futurecomma 3, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1938 del codice civileD.lgs. Nessun interesse sarà dovuto sulle somme costituenti il deposito cauzionale definitivo. La garanzia fideiussoria garantirà per n. 50/2016 il mancato od inesatto adempimento svincolo nei 15 giorni dalla consegna degli stati di tutti gli obblighi assunti dalla Ditta aggiudicatariaavanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell’aggiudicatario per la quale la garanzia è prestata. 6.5 Ai sensi dell’art. 103, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali: l’Inpscomma 3, fermo restando quanto previsto ai successivi articoli, avrà diritto pertanto di rivalersi direttamente sulla garanzia fideiussoria per l’applicazione delle stesseD.lgs. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, n. 50/2016 la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro della stessa per una somma di pari importo, entro il termine di dieci giorni dall’effettuazione della trattenuta sulle garanzie. La mancata costituzione della presente garanzia determinerà determina la revoca decadenza dell’affidamento e l’acquisizione, da parte della Stazione appaltante, della cauzione provvisoria; il mancato reintegro della garanzia nei termini richiesti comporterà l’acquisizione della cauzione definitiva e la risoluzione provvisoria da parte di Xxx.Xxxx. 6.6 Nel caso in cui il pagamento del contratto. Lo svincolo compenso pattuito non sia effettuato nei termini di detta cauzione sarà disposto dall’Istitutocui al precedente punto 4, accertata la completa e regolare esecuzione dell’appalto ed acquisiti, ove necessari, i certificati saranno da corrispondere gli interessi di correttezza contributiva nonché ultimata e liquidata ogni ragione contabilemora determinati ai sensi di legge.

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Samples: Contratto Di Servizio

Garanzie di esecuzione. A garanzia dell’integrale e tempestiva esecuzione degli obblighi che verranno assunti di tutte le obbligazioni contrattuali assunte con il Contratto la stipula del contratto relativo all’affidamento della fornitura di Appaltocui all’oggetto, la Ditta dovrà presentare: garanzia definitiva di norma pari al 5% (cinque per cento) dell’importo contrattuale (in ragione dell’obbligatorio possesso dell’ISO) ovvero il maggiore importo in relazione al ribasso praticatol’aggiudicatario è obbligato a costituire, ai sensi dell’articolo dell’art. 113 comma 1 del D.LgsD.lgs. 163/2006 e s.m.i., con l’espressa previsione una garanzia fideiussoria pari al 10 per cento dell'importo contrattuale I.V.A. esclusa, in favore della ASL di Cagliari. La predetta garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. all’articolo 1957, secondo commacomma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, costituita mediante fidejussione bancaria (rilasciata da Aziende di Credito di cui all’art. 5 del Regio decreto legge 12.03.1936, n. 375 e successive modificazioni e/o integrazioni) o polizza assicurativa (rilasciata da impresa di assicurazioni, debitamente autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e/o integrazioni) oppure polizza rilasciata da Società di intermediazione finanziaria iscritta nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993, in possesso di titolo per l'esercizio del ramo cauzioni. La garanzia definitiva dovrà restare in vigore sino al termine dell’appalto (con obbligo di eventuale adeguamento per i casi di rinnovo o proroga) e comunque sino alla dichiarazione di avvenuta regolare esecuzione dei servizi appaltati da parte dell’Inps: detta cauzione si estenderà a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1938 del codice civile. Nessun interesse sarà dovuto sulle somme costituenti il deposito cauzionale definitivo. La garanzia fideiussoria garantirà è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica il contratto al concorrente che segue nella graduatoria La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di tutti avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli obblighi assunti dalla Ditta aggiudicatariaoperatori economici ai quali venga rilasciata, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali: l’Inpsda organismi accreditati, fermo restando quanto previsto ai successivi articoli, avrà diritto pertanto di rivalersi direttamente sulla garanzia fideiussoria per l’applicazione sensi delle stesse. Qualora l’ammontare norme europee della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causaserie UNI XXX XX00000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la Ditta aggiudicataria certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l’aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro produrre, se non precedentemente prodotta, la certificazione di qualità conforme alle norme europee EN ISO 9000 (ovvero copia conforme all’originale della stessa per una somma di pari importodetta certificazione). In alternativa, entro il termine di dieci giorni dall’effettuazione possesso del suddetto requisito potrà esser attestato con idonea dichiarazione resa dal concorrente ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 attestante il possesso della trattenuta sulle garanzie. La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell’affidamento e l’acquisizione, da parte della Stazione appaltante, della cauzione provvisoria; il mancato reintegro della garanzia nei termini richiesti comporterà l’acquisizione della cauzione definitiva e la risoluzione del contratto. Lo svincolo di detta cauzione sarà disposto dall’Istituto, accertata la completa e regolare esecuzione dell’appalto ed acquisiti, ove necessari, i certificati di correttezza contributiva nonché ultimata e liquidata ogni ragione contabilepredetta certificazione.

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Samples: Disciplinary Agreement

Garanzie di esecuzione. A La Ditta aggiudicataria sarà tenuta a costituire una garanzia dell’integrale e tempestiva esecuzione degli obblighi che verranno assunti con il Contratto di Appalto, la Ditta dovrà presentare: garanzia definitiva di norma pari al 5% (cinque per cento) dell’importo contrattuale (in ragione dell’obbligatorio possesso dell’ISO) ovvero il maggiore importo in relazione al ribasso praticato, ai sensi dell’articolo 113 del D.Lgsfideiussoria secondo quanto previsto dall’art. 163/2006 e s.m.i., con l’espressa previsione di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, secondo comma113, del codice civile, l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorniCodice dei contratti, a semplice richiesta scritta della stazione appaltantegaranzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempienza delle obbligazioni stesse, costituita mediante fidejussione bancaria (rilasciata da Aziende di Credito di cui all’art. 5 salva comunque la risarcibilità del Regio decreto legge 12.03.1936, n. 375 e successive modificazioni e/o integrazioni) o polizza assicurativa (rilasciata da impresa di assicurazioni, debitamente autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e/o integrazioni) oppure polizza rilasciata da Società di intermediazione finanziaria iscritta nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993, in possesso di titolo per l'esercizio del ramo cauzionimaggior danno. La garanzia definitiva fideiussoria, che dovrà restare in vigore sino al termine dell’appalto (con obbligo essere costituita negli stessi modi indicati nell’art. 10 lettera E) del Disciplinare di eventuale adeguamento gara, sarà rilasciata per i casi l’importo precisato nella lettera di rinnovo o proroga) comunicazione dell’aggiudicazione e comunque sino dovrà avere validità temporale almeno pari alla dichiarazione di avvenuta regolare esecuzione dei servizi appaltati da parte dell’Inps: detta cauzione si estenderà a tutti gli accessori durata del debito principale, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1938 del codice civile. Nessun interesse sarà dovuto sulle somme costituenti il deposito cauzionale definitivocontratto. La garanzia fideiussoria garantirà per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dalla Ditta aggiudicataria, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali: l’Inpsl’Inpdap, fermo restando quanto previsto ai successivi articolial successivo art. 13, avrà diritto pertanto di rivalersi direttamente sulla garanzia fideiussoria per l’applicazione delle stesse. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro della stessa per una somma di pari importo, entro il termine di dieci giorni dall’effettuazione della trattenuta sulle garanzie. La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell’affidamento e l’acquisizione, da parte della Stazione appaltante, della cauzione provvisoria; il mancato reintegro della garanzia nei termini richiesti comporterà l’acquisizione della cauzione definitiva e la risoluzione del contratto. Lo svincolo di detta cauzione sarà disposto dall’Istituto, accertata la completa e regolare esecuzione dell’appalto ed acquisiti, ove necessari, i certificati di correttezza contributiva nonché ultimata e liquidata ogni ragione contabile.

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Samples: Contract for the Supply of Bibliographic Material and Related Services

Garanzie di esecuzione. A 1. L'esecutore del contratto dovrà costituire una garanzia dell’integrale e tempestiva esecuzione degli obblighi che verranno assunti con il Contratto di Appalto, la Ditta dovrà presentare: garanzia definitiva di norma fideiussoria pari al 5% (cinque 5 per centocento dell'importo contrattuale. 2. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1 dovrà prevedere espressamente a) dell’importo contrattuale (in ragione dell’obbligatorio possesso dell’ISO) ovvero il maggiore importo in relazione al ribasso praticato, ai sensi dell’articolo 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., con l’espressa previsione di la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ; b) la rinuncia all’eccezione di cui all’art. all’articolo 1957, secondo commacomma 2, del codice civile, ; c) l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, costituita mediante fidejussione bancaria (rilasciata da Aziende di Credito di cui all’art. 5 del Regio decreto legge 12.03.1936, n. 375 e successive modificazioni e/o integrazioni) o polizza assicurativa (rilasciata da impresa di assicurazioni, debitamente autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e/o integrazioni) oppure polizza rilasciata da Società di intermediazione finanziaria iscritta nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993, in possesso di titolo per l'esercizio del ramo cauzioni. La garanzia definitiva dovrà restare in vigore sino al termine dell’appalto (con obbligo di eventuale adeguamento per i casi di rinnovo o proroga) e comunque sino alla dichiarazione di avvenuta regolare esecuzione dei servizi appaltati da parte dell’Inps: detta cauzione si estenderà a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1938 del codice civile. Nessun interesse sarà dovuto sulle somme costituenti il deposito cauzionale definitivo. 3. La garanzia fideiussoria garantirà indicata al comma 1 sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 95 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, sarà automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, di documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 5 per cento dell'iniziale importo garantito, sarà svincolato secondo la normativa vigente. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna della documentazione costituirà inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. 4. La mancata costituzione, nei termini indicati dalla stazione appaltante, della garanzia indicata al comma 1 determinerà la revoca dell'affidamento e l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. 5. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di tutti gli obblighi assunti avere effetto solo dalla Ditta aggiudicatariascadenza del contratto. 6. La stazione appaltante potrà, anche in ogni caso, rivalersi sui crediti e sulla cauzione prestata dalla ditta appaltatrice per quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione ottenere il rimborso delle spese e la refusione di penali: l’Inpseventuali danni. 7. L’Amministrazione Comunale avrà la facoltà di disporre l’uso della cauzione, fermo restando quanto previsto ai successivi articolial verificarsi delle circostanze, secondo le norme previste dall’ ordinamento e dal presente capitolato, senza che l’impresa possa opporre eccezioni di sorta. La ditta avrà diritto pertanto l’obbligo di rivalersi direttamente sulla garanzia fideiussoria per l’applicazione delle stesse. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione delle penalireintegrare la cauzione, o per qualsiasi altra causa, la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro della stessa per una somma di pari importo, entro il nel termine di dieci venti giorni dall’effettuazione dal verificarsi della trattenuta sulle garanziecircostanza, qualora il Comune abbia dovuto, durante l’esecuzione del contratto, valersi in tutto od in parte di essa. La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell’affidamento e l’acquisizione, da parte della Stazione appaltante, della cauzione provvisoria; il Il mancato reintegro della garanzia nei termini richiesti comporterà l’acquisizione della cauzione definitiva e la risoluzione del contratto. Lo svincolo di detta cauzione sarà disposto dall’Istitutosospensione dei pagamenti, accertata fino a quando la completa e regolare esecuzione dell’appalto ed acquisiti, ove necessari, i certificati di correttezza contributiva nonché ultimata e liquidata ogni ragione contabile.ditta non ottempererà a tale obbligo

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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto

Garanzie di esecuzione. A garanzia dell’integrale e tempestiva esecuzione degli obblighi che verranno assunti di tutte le obbligazioni contrattuali assunte dall’affidatario con il Contratto di Appaltola stipula del contratto d’appalto, la Ditta dovrà presentare: garanzia definitiva di norma pari al 5% (cinque per cento) dell’importo contrattuale (in ragione dell’obbligatorio possesso dell’ISO) ovvero il maggiore importo in relazione al ribasso praticatolo stesso è obbligato a costituire, ai sensi dell’articolo dell’art. 113 comma 1 del D.LgsD.lgs. 163/2006 163/2006, una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale I.V.A. esclusa, in favore della ASL di Cagliari. La predetta garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e s.m.i., con l’espressa previsione di delle Finanze. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. all’articolo 1957, secondo commacomma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, costituita mediante fidejussione bancaria (rilasciata da Aziende di Credito di cui all’art. 5 del Regio decreto legge 12.03.1936, n. 375 e successive modificazioni e/o integrazioni) o polizza assicurativa (rilasciata da impresa di assicurazioni, debitamente autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e/o integrazioni) oppure polizza rilasciata da Società di intermediazione finanziaria iscritta nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993, in possesso di titolo per l'esercizio del ramo cauzioni. La garanzia definitiva dovrà restare in vigore sino al termine dell’appalto (con obbligo di eventuale adeguamento per i casi di rinnovo o proroga) e comunque sino alla dichiarazione di avvenuta regolare esecuzione dei servizi appaltati da parte dell’Inps: detta cauzione si estenderà a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1938 del codice civile. Nessun interesse sarà dovuto sulle somme costituenti il deposito cauzionale definitivo. La garanzia fideiussoria garantirà è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di tutti avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli obblighi assunti dalla Ditta aggiudicatariaoperatori economici ai quali venga rilasciata, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali: l’Inpsda organismi accreditati, fermo restando quanto previsto ai successivi articoli, avrà diritto pertanto di rivalersi direttamente sulla garanzia fideiussoria per l’applicazione sensi delle stesse. Qualora l’ammontare norme europee della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causaserie UNI XXX XX00000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della stessa per una somma serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di pari importotale beneficio, entro l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il termine di dieci giorni dall’effettuazione della trattenuta sulle garanzie. La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell’affidamento possesso del requisito, e l’acquisizione, da parte della Stazione appaltante, della cauzione provvisoria; il mancato reintegro della garanzia lo documenta nei termini richiesti comporterà l’acquisizione della cauzione definitiva e la risoluzione del contratto. Lo svincolo di detta cauzione sarà disposto dall’Istituto, accertata la completa e regolare esecuzione dell’appalto ed acquisiti, ove necessari, i certificati di correttezza contributiva nonché ultimata e liquidata ogni ragione contabilemodi prescritti dalle norme vigenti.

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Samples: Disciplinary Regulations for Tender

Garanzie di esecuzione. A garanzia dell’integrale e tempestiva esecuzione degli obblighi che verranno assunti di tutte le obbligazioni contrattuali assunte con il Contratto la stipulazione del contratto relativo all’affidamento della fornitura di Appaltocui all’oggetto, la Ditta dovrà presentare: garanzia definitiva di norma pari al 5% (cinque per cento) dell’importo contrattuale (in ragione dell’obbligatorio possesso dell’ISO) ovvero il maggiore importo in relazione al ribasso praticatol’aggiudicatario è obbligato a costituire, ai sensi dell’articolo dell’art. 113 comma 1 del D.LgsD.lgs. 163/2006 163/2006, una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale I.V.A. esclusa, in favore della Comune di Villanovafranca. La predetta garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e s.m.i., con l’espressa previsione di delle Finanze. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. all’articolo 1957, secondo commacomma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, costituita mediante fidejussione bancaria (rilasciata da Aziende di Credito di cui all’art. 5 del Regio decreto legge 12.03.1936, n. 375 e successive modificazioni e/o integrazioni) o polizza assicurativa (rilasciata da impresa di assicurazioni, debitamente autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e/o integrazioni) oppure polizza rilasciata da Società di intermediazione finanziaria iscritta nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993, in possesso di titolo per l'esercizio del ramo cauzioni. La garanzia definitiva dovrà restare in vigore sino al termine dell’appalto (con obbligo di eventuale adeguamento per i casi di rinnovo o proroga) e comunque sino alla dichiarazione di avvenuta regolare esecuzione dei servizi appaltati da parte dell’Inps: detta cauzione si estenderà a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1938 del codice civile. Nessun interesse sarà dovuto sulle somme costituenti il deposito cauzionale definitivo. La garanzia fideiussoria garantirà è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per il cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali statuizioni contrarie o in deroga. Il mancato od inesatto adempimento svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di tutti gli obblighi assunti dalla Ditta aggiudicataria, anche avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per quelli a fronte dei quali la quale la garanzia è prevista l’applicazione di penali: l’Inps, fermo restando quanto previsto ai successivi articoli, avrà diritto pertanto di rivalersi direttamente sulla garanzia fideiussoria per l’applicazione delle stesse. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro della stessa per una somma di pari importo, entro il termine di dieci giorni dall’effettuazione della trattenuta sulle garanzieprestata. La mancata costituzione della garanzia determinerà definitiva determina la revoca dell’affidamento decadenza dell'affidamento e l’acquisizione, l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione stazione appaltante, della cauzione provvisoria; che aggiudica il contratto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato reintegro o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. L’importo della garanzia garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali sia rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI XXX XX00000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei termini richiesti comporterà l’acquisizione della cauzione definitiva e la risoluzione del contratto. Lo svincolo di detta cauzione sarà disposto dall’Istituto, accertata la completa e regolare esecuzione dell’appalto ed acquisiti, ove necessari, i certificati di correttezza contributiva nonché ultimata e liquidata ogni ragione contabilemodi prescritti dalle norme vigenti.

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Samples: Fornitura in Noleggio Operativo

Garanzie di esecuzione. A garanzia dell’integrale e tempestiva esecuzione degli obblighi che verranno assunti con il Contratto di Appalto, la Ditta dovrà presentare: garanzia definitiva di norma pari al 5% (cinque per cento) dell’importo contrattuale (in ragione dell’obbligatorio possesso dell’ISO) ovvero il maggiore importo in relazione al ribasso praticato, ai sensi dell’articolo 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., con l’espressa previsione di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, secondo comma, del codice civile, l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, costituita mediante fidejussione bancaria (rilasciata da Aziende di Credito di cui all’art. 5 del Regio decreto legge 12.03.1936, n. 375 e successive modificazioni e/o integrazioni) o polizza assicurativa (rilasciata da impresa di assicurazioni, debitamente autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e/o integrazioni) oppure polizza rilasciata da Società di intermediazione finanziaria iscritta nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993, in possesso di titolo per l'esercizio del ramo cauzioni. La garanzia definitiva dovrà restare in vigore sino al termine dell’appalto (con obbligo di eventuale adeguamento per i casi di rinnovo o proroga) e comunque sino alla dichiarazione di avvenuta regolare esecuzione dei servizi appaltati da parte dell’Inpsdell’Inpdap: detta cauzione si estenderà a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1938 del codice civile. Nessun interesse sarà dovuto sulle somme costituenti il deposito cauzionale definitivo. La garanzia fideiussoria garantirà per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dalla Ditta aggiudicataria, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali: l’Inpsl’Inpdap, fermo restando quanto previsto ai successivi articoliartt. 13 e 14, avrà diritto pertanto di rivalersi direttamente sulla garanzia fideiussoria per l’applicazione delle stesse. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro della stessa per una somma di pari importo, entro il termine di dieci giorni dall’effettuazione della trattenuta sulle garanzie. La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell’affidamento e l’acquisizione, da parte della Stazione appaltante, della cauzione provvisoria; il mancato reintegro della garanzia nei termini richiesti comporterà l’acquisizione della cauzione definitiva e la risoluzione del contratto. Lo svincolo di detta cauzione sarà disposto dall’Istituto, accertata la completa e regolare esecuzione dell’appalto ed acquisiti, ove necessari, i certificati di correttezza contributiva nonché ultimata e liquidata ogni ragione contabile.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Garanzie di esecuzione. 5.1 A garanzia dell’integrale dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte e tempestiva dei maggiori oneri derivanti dall'inadempimento, l’Appaltatore ha prestato la cauzione di cui all’art 103 D.lgs. 50/2016, mediante [………………………………………] rilasciata da ……………………. di importo pari a……………………………. 5.2 La cauzione definitiva garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal relativo contratto, il risarcimento del danno derivante dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni medesime, conformemente a quanto stabilito dall’art. 103, comma 1 del Codice. Xxx.Xxxx ha diritto di valersi sulla cauzione definitiva per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni contrattuali in caso di risoluzione del contratto in danno dell’esecutore e per il pagamento di quanto dovuto dall’esecutore per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi di esecuzione del contratto. Resta comunque salvo e impregiudicato il diritto della Committente al risarcimento dell’ulteriore danno ove la cauzione non risultasse sufficiente. 5.3 A norma dell’art. 103, comma 5, D.lgs. n. 50/2016 la cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’esecutore, degli obblighi che verranno assunti con il Contratto stati di Appaltoavanzamento del servizio o di analogo documento, la Ditta dovrà presentare: garanzia definitiva di norma in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 520% (cinque per cento) dell’importo contrattuale (in ragione dell’obbligatorio possesso dell’ISO) ovvero il maggiore dell’iniziale importo in relazione al ribasso praticatogarantito, ai sensi dell’articolo 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., con l’espressa previsione è svincolato alla data di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione emissione dell’attestazione di regolare esecuzione di cui all’art. 1957102 del D.lgs. n. 50/2016. Si precisa inoltre che, secondo commaa norma dell’art. 103, comma 3, D.lgs. n. 50/2016 il mancato svincolo nei 15 giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del codice civilegarante nei confronti dell’impresa per la quale la garanzia è prestata. In caso di escussione totale o parziale della cauzione, l’operatività della garanzia medesima entro l’Appaltatore ha l’obbligo di reintegrarla sino all’importo convenuto nel termine di quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, costituita mediante fidejussione bancaria (rilasciata da Aziende di Credito di cui all’art. 5 del Regio decreto legge 12.03.1936, n. 375 e successive modificazioni e/o integrazioni) o polizza assicurativa (rilasciata da impresa di assicurazioni, debitamente autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e/o integrazioni) oppure polizza rilasciata da Società di intermediazione finanziaria iscritta nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993, in possesso di titolo per l'esercizio del ramo cauzioni. La garanzia definitiva dovrà restare in vigore sino al termine dell’appalto (con obbligo di eventuale adeguamento per i casi di rinnovo o proroga) e comunque sino alla dichiarazione di avvenuta regolare esecuzione dei servizi appaltati da parte dell’Inps: detta cauzione si estenderà a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1938 del codice civile. Nessun interesse sarà dovuto sulle somme costituenti il deposito cauzionale definitivo. La garanzia fideiussoria garantirà per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dalla Ditta aggiudicataria, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali: l’Inps, fermo restando quanto previsto ai successivi articoli, avrà diritto pertanto di rivalersi direttamente sulla garanzia fideiussoria per l’applicazione delle stesse. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro della stessa per una somma di pari importo, entro il termine di dieci giorni dall’effettuazione della trattenuta sulle garanzie. La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell’affidamento e l’acquisizione, da parte della Stazione appaltante, della cauzione provvisoria; il mancato reintegro della garanzia nei termini richiesti comporterà l’acquisizione della cauzione definitiva e pena la risoluzione di diritto del contratto. Lo svincolo di detta cauzione sarà disposto dall’Istituto, accertata la completa e regolare esecuzione dell’appalto ed acquisiti, ove necessari, i certificati di correttezza contributiva nonché ultimata e liquidata ogni ragione contabile.

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Samples: Contract for Services

Garanzie di esecuzione. A garanzia dell’integrale e tempestiva esecuzione degli obblighi che verranno assunti con il Contratto contratto di Appaltoappalto, la Ditta aggiudicataria dovrà presentare: presentare garanzia definitiva secondo le modalità di norma pari al 5% (cinque per cento) dell’importo contrattuale (in ragione dell’obbligatorio possesso dell’ISO) ovvero il maggiore importo in relazione al ribasso praticato, ai sensi dell’articolo cui all’articolo 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., con l’espressa previsione di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, secondo II comma, del codice civilec.c., l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, costituita mediante fidejussione bancaria (rilasciata da Aziende di Credito di cui all’art. 5 del Regio decreto legge 12.03.1936, n. 375 e successive modificazioni e/o integrazioni) o polizza assicurativa (rilasciata da impresa di assicurazioni, debitamente autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e/o integrazioni) oppure polizza rilasciata da Società di intermediazione finanziaria iscritta nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993, in possesso di titolo per l'esercizio del ramo cauzioni. La garanzia definitiva dovrà restare in vigore sino al termine dell’appalto (con obbligo di eventuale adeguamento per i casi di rinnovo o proroga) e comunque e, comunque, sino alla dichiarazione di avvenuta regolare esecuzione dei servizi appaltati da parte dell’Inps: detta dell’INPS. Detta cauzione si estenderà a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1938 del codice civile. Nessun interesse sarà dovuto sulle somme costituenti il deposito cauzionale definitivo. La garanzia fideiussoria garantirà per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dalla Ditta aggiudicatariadall’Aggiudicataria, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali: l’Inps. L’INPS, fermo restando quanto previsto ai successivi articoliartt. 14, 15 e 16, avrà diritto pertanto di rivalersi direttamente sulla garanzia fideiussoria per l’applicazione delle stessefideiussoria. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro della stessa per una somma di pari importo, entro il termine di dieci giorni dall’effettuazione della trattenuta sulle garanzie. La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell’affidamento e l’acquisizione, da parte della Stazione appaltantedi INPS, della cauzione provvisoria; il . Il mancato reintegro della garanzia nei termini richiesti richiesti, comporterà l’acquisizione della cauzione definitiva e la risoluzione del contratto. Lo svincolo di detta cauzione sarà disposto dall’Istituto, accertata la completa e regolare esecuzione dell’appalto ed acquisiti, ove necessari, i certificati di correttezza contributiva nonché ultimata e liquidata ogni ragione contabile.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto