Garanzie di esecuzione. A garanzia dell’integrale e tempestiva esecuzione degli obblighi che verranno assunti con il Contratto di Appalto, la Ditta dovrà presentare: garanzia definitiva di norma pari al 5% (cinque per cento) dell’importo contrattuale (in ragione dell’obbligatorio possesso dell’ISO) ovvero il maggiore importo in relazione al ribasso praticato, ai sensi dell’articolo 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., con l’espressa previsione di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, secondo comma, del codice civile, l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, costituita mediante fidejussione bancaria (rilasciata da Aziende di Credito di cui all’art. 5 del Regio decreto legge 12.03.1936, n. 375 e successive modificazioni e/o integrazioni) o polizza assicurativa (rilasciata da impresa di assicurazioni, debitamente autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e/o integrazioni) oppure polizza rilasciata da Società di intermediazione finanziaria iscritta nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993, in possesso di titolo per l'esercizio del ramo cauzioni. La garanzia definitiva dovrà restare in vigore sino al termine dell’appalto (con obbligo di eventuale adeguamento per i casi di rinnovo o proroga) e comunque sino alla dichiarazione di avvenuta regolare esecuzione dei servizi appaltati da parte dell’Inps: detta cauzione si estenderà a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1938 del codice civile. Nessun interesse sarà dovuto sulle somme costituenti il deposito cauzionale definitivo. La garanzia fideiussoria garantirà per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dalla Ditta aggiudicataria, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali: l’Inps, fermo restando quanto previsto ai successivi articoli, avrà diritto pertanto di rivalersi direttamente sulla garanzia fideiussoria per l’applicazione delle stesse. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro della stessa per una somma di pari importo, entro il termine di dieci giorni dall’effettuazione della trattenuta sulle garanzie. La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell’affidamento e l’acquisizione, da parte della Stazione appaltante, della cauzione provvisoria; il mancato reintegro della garanzia nei termini richiesti comporterà l’acquisizione della cauzione definitiva e la risoluzione del contratto. Lo svincolo di detta cauzione sarà disposto dall’Istituto, accertata la completa e regolare esecuzione dell’appalto ed acquisiti, ove necessari, i certificati di correttezza contributiva nonché ultimata e liquidata ogni ragione contabile.
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Garanzie di esecuzione. A garanzia dell’integrale e tempestiva esecuzione degli obblighi che verranno assunti con il Contratto di Appalto, la Ditta dovrà presentare: garanzia definitiva di norma pari al 5% (cinque per cento) dell’importo contrattuale (in ragione dell’obbligatorio possesso dell’ISO) ovvero il maggiore importo in relazione al ribasso praticato, ai sensi dell’articolo 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., con l’espressa previsione di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, secondo comma, del codice civile, l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, costituita mediante fidejussione bancaria (rilasciata da Aziende di Credito di cui all’art. 5 del Regio decreto legge 12.03.1936, n. 375 e successive modificazioni e/o integrazioni) o polizza assicurativa (rilasciata da impresa di assicurazioni, debitamente autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e/o integrazioni) oppure polizza rilasciata da Società di intermediazione finanziaria iscritta nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993, in possesso di titolo per l'esercizio del ramo cauzioni. La garanzia definitiva dovrà restare in vigore sino al termine dell’appalto (con obbligo di eventuale adeguamento per i casi di rinnovo o proroga) e comunque sino alla dichiarazione di avvenuta regolare esecuzione dei servizi appaltati da parte dell’Inps: detta cauzione si estenderà a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1938 del codice civile. Nessun interesse sarà dovuto sulle somme costituenti il deposito cauzionale definitivo. La garanzia fideiussoria garantirà per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dalla Ditta aggiudicataria, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali: l’Inps, fermo restando quanto previsto ai successivi articoli, avrà diritto pertanto di rivalersi direttamente sulla garanzia fideiussoria per l’applicazione delle stesse. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro della stessa per una somma di pari importo, entro il termine di dieci giorni dall’effettuazione della trattenuta sulle garanzie. La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell’affidamento e l’acquisizione, da parte della Stazione appaltante, della cauzione provvisoria; il mancato reintegro della garanzia nei termini richiesti comporterà l’acquisizione della cauzione definitiva e la risoluzione del contratto. Lo svincolo di detta cauzione sarà disposto dall’Istituto, accertata la completa e regolare esecuzione dell’appalto ed acquisiti, ove necessari, i certificati di correttezza contributiva nonché ultimata e liquidata ogni ragione contabile. In caso di sciopero dell’aggiudicatario o altri eventi che per qualsiasi motivo possano influire sul normale espletamento del servizio, l’Istituto dovrà essere avvisato con un anticipo di almeno 5 giorni. In caso di proclamazione di sciopero l’aggiudicatario s’impegna comunque a garantire il contingente d’operatori necessario per il mantenimento dei servizi essenziali ai sensi della legge 146/1990 e successive modificazioni ed integrazioni. Le interruzioni di servizio per cause di forza maggiore non danno luogo a responsabilità per entrambe le parti. L’aggiudicatario è tenuto comunque a garantire l’assistenza necessaria sino al superamento dell’evento critico contribuendo fattivamente al ripristino delle condizioni di gestione ordinaria. Per forza maggiore s’intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo delle parti. In caso di arbitraria sospensione del servizio da parte dell’appaltatore, l’INPS, oltre all’applicazione delle penali di cui al successivo articolo, provvederà a trattenere un importo pari al corrispettivo per i servizi non effettuati corrispondente al periodo di arbitraria sospensione e, ove lo riterrà opportuno, alla esecuzione in danno, dei servizi sospesi, addebitando alla ditta appaltatrice la spesa eccedente la quota trattenuta, salva ogni altra ragione od azione. Qualora l’arbitraria sospensione dei servizi dovesse protrarsi per un periodo continuativo della durata superiore a 7 (sette) giorni, l’INPS avrà piena facoltà di ritenere il contratto risolto di diritto. L’Appaltatore non può sospendere il servizio nemmeno quando siano in atto controversie con la stazione appaltante o con la Direzione della Casa.
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Garanzie di esecuzione. A garanzia dell’integrale e tempestiva esecuzione degli obblighi che verranno assunti di tutte le obbligazioni contrattuali assunte con il Contratto la stipulazione del contratto relativo all’affidamento della fornitura di Appaltocui all’oggetto, la Ditta dovrà presentare: garanzia definitiva di norma pari al 5% (cinque per cento) dell’importo contrattuale (in ragione dell’obbligatorio possesso dell’ISO) ovvero il maggiore importo in relazione al ribasso praticatol’aggiudicatario è obbligato a costituire, ai sensi dell’articolo dell’art. 113 comma 1 del D.LgsD.lgs. 163/2006 163/2006, una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale I.V.A. esclusa, in favore della Comune di Villanovafranca. La predetta garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e s.m.i., con l’espressa previsione di delle Finanze. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. all’articolo 1957, secondo commacomma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, costituita mediante fidejussione bancaria (rilasciata da Aziende di Credito di cui all’art. 5 del Regio decreto legge 12.03.1936, n. 375 e successive modificazioni e/o integrazioni) o polizza assicurativa (rilasciata da impresa di assicurazioni, debitamente autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e/o integrazioni) oppure polizza rilasciata da Società di intermediazione finanziaria iscritta nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993, in possesso di titolo per l'esercizio del ramo cauzioni. La garanzia definitiva dovrà restare in vigore sino al termine dell’appalto (con obbligo di eventuale adeguamento per i casi di rinnovo o proroga) e comunque sino alla dichiarazione di avvenuta regolare esecuzione dei servizi appaltati da parte dell’Inps: detta cauzione si estenderà a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1938 del codice civile. Nessun interesse sarà dovuto sulle somme costituenti il deposito cauzionale definitivo. La garanzia fideiussoria garantirà è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per il cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali statuizioni contrarie o in deroga. Il mancato od inesatto adempimento svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di tutti gli obblighi assunti dalla Ditta aggiudicataria, anche avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per quelli a fronte dei quali la quale la garanzia è prevista l’applicazione di penali: l’Inps, fermo restando quanto previsto ai successivi articoli, avrà diritto pertanto di rivalersi direttamente sulla garanzia fideiussoria per l’applicazione delle stesse. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro della stessa per una somma di pari importo, entro il termine di dieci giorni dall’effettuazione della trattenuta sulle garanzieprestata. La mancata costituzione della garanzia determinerà definitiva determina la revoca dell’affidamento decadenza dell'affidamento e l’acquisizione, l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione stazione appaltante, della cauzione provvisoria; che aggiudica il contratto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato reintegro o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. L’importo della garanzia garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali sia rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI XXX XX00000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei termini richiesti comporterà l’acquisizione della cauzione definitiva e la risoluzione del contratto. Lo svincolo di detta cauzione sarà disposto dall’Istituto, accertata la completa e regolare esecuzione dell’appalto ed acquisiti, ove necessari, i certificati di correttezza contributiva nonché ultimata e liquidata ogni ragione contabilemodi prescritti dalle norme vigenti.
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Samples: Contratto Di Appalto
Garanzie di esecuzione. A La Ditta aggiudicataria sarà tenuta a costituire una garanzia dell’integrale e tempestiva esecuzione degli obblighi che verranno assunti con il Contratto di Appalto, la Ditta dovrà presentare: garanzia definitiva di norma pari al 5% (cinque per cento) dell’importo contrattuale (in ragione dell’obbligatorio possesso dell’ISO) ovvero il maggiore importo in relazione al ribasso praticato, ai sensi dell’articolo 113 del D.Lgsfideiussoria secondo quanto previsto dall’art. 163/2006 e s.m.i., con l’espressa previsione di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, secondo comma113, del codice civile, l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorniCodice dei contratti, a semplice richiesta scritta della stazione appaltantegaranzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempienza delle obbligazioni stesse, costituita mediante fidejussione bancaria (rilasciata da Aziende di Credito di cui all’art. 5 salva comunque la risarcibilità del Regio decreto legge 12.03.1936, n. 375 e successive modificazioni e/o integrazioni) o polizza assicurativa (rilasciata da impresa di assicurazioni, debitamente autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e/o integrazioni) oppure polizza rilasciata da Società di intermediazione finanziaria iscritta nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993, in possesso di titolo per l'esercizio del ramo cauzionimaggior danno. La garanzia definitiva fideiussoria, che dovrà restare in vigore sino al termine dell’appalto (con obbligo essere costituita negli stessi modi indicati nell’art. 10 lettera E) del Disciplinare di eventuale adeguamento gara, sarà rilasciata per i casi l’importo precisato nella lettera di rinnovo o proroga) comunicazione dell’aggiudicazione e comunque sino dovrà avere validità temporale almeno pari alla dichiarazione di avvenuta regolare esecuzione dei servizi appaltati da parte dell’Inps: detta cauzione si estenderà a tutti gli accessori durata del debito principale, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1938 del codice civile. Nessun interesse sarà dovuto sulle somme costituenti il deposito cauzionale definitivocontratto. La garanzia fideiussoria garantirà per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dalla Ditta aggiudicataria, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali: l’Inpsl’Inpdap, fermo restando quanto previsto ai successivi articolial successivo art. 13, avrà diritto pertanto di rivalersi direttamente sulla garanzia fideiussoria per l’applicazione delle stesse. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro della stessa per una somma di pari importo, entro il termine di dieci giorni dall’effettuazione della trattenuta sulle garanzie. La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell’affidamento e l’acquisizione, da parte della Stazione appaltante, della cauzione provvisoria; il mancato reintegro della garanzia nei termini richiesti comporterà l’acquisizione della cauzione definitiva e la risoluzione del contratto. Lo svincolo di detta cauzione sarà disposto dall’Istituto, accertata la completa e regolare esecuzione dell’appalto ed acquisiti, ove necessari, i certificati di correttezza contributiva nonché ultimata e liquidata ogni ragione contabile.
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Samples: servizi2.inps.it
Garanzie di esecuzione. A La Ditta aggiudicataria sarà tenuta a costituire una garanzia dell’integrale e tempestiva esecuzione degli obblighi che verranno assunti con il Contratto di Appaltofideiussoria secondo quanto previsto dall’art. 113, la Ditta dovrà presentare: garanzia definitiva di norma del Codice dei contratti, pari al 5% (cinque per cento) dell’importo contrattuale (netto a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempienza delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. La garanzia fideiussoria, che dovrà essere costituita negli stessi modi indicati nell’art. 9 punto E) del Disciplinare di gara, sarà rilasciata per l’importo precisato nella lettera di comunicazione dell’aggiudicazione e dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto. La garanzia dovrà prevedere espressamente le seguenti condizioni: - pagamento a semplice richiesta e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l’obbligo di versare la somma richiesta, nel limite dell’importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta scritta dell’Amministrazione, senza che sia necessaria la costituzione in ragione dell’obbligatorio possesso dell’ISO) ovvero il maggiore importo in relazione al ribasso praticatomora da parte di quest’ultima. Superato infruttuosamente tale termine, ai sensi dell’articolo 113 dovranno essere corrisposti gli interessi nella misura del D.Lgstasso legale. 163/2006 e s.m.i., con l’espressa previsione di - rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la principale di cui all'art. 1944 del c.c. - che l’eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile all’Amministrazione garantita; - rinuncia all’eccezione ad eccepire il decorso dei termini di cui all’art. 19571957 CC. - validità della garanzia, secondo commanei limiti dell’importo non ancora svincolato alla data di conclusione del contratto, fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del codice civile, l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, costituita mediante fidejussione bancaria (rilasciata da Aziende documento di Credito di cui all’art. 5 del Regio decreto legge 12.03.1936, n. 375 e successive modificazioni e/o integrazionigaranzia) o polizza assicurativa (rilasciata da impresa di assicurazioni, debitamente autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e/o integrazioni) oppure polizza rilasciata da Società di intermediazione finanziaria iscritta nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993, in possesso di titolo per l'esercizio del ramo cauzioni. La garanzia definitiva dovrà restare in vigore sino al termine dell’appalto (con obbligo di eventuale adeguamento per i casi di rinnovo o proroga) e comunque sino alla dichiarazione di avvenuta regolare esecuzione dei servizi appaltati da parte dell’Inps: detta cauzione si estenderà a tutti gli accessori dell’Amministrazione beneficiaria con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia sorte in dipendenza dell’esecuzione del debito principale, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1938 del codice civile. Nessun interesse sarà dovuto sulle somme costituenti il deposito cauzionale definitivocontratto. La garanzia fideiussoria garantirà per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dalla Ditta aggiudicataria, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali: l’Inpsl’Amministrazione, fermo restando quanto previsto ai successivi articolial successivo art. 10, avrà diritto pertanto di rivalersi direttamente sulla garanzia fideiussoria per l’applicazione delle stesse. Qualora Fermo quanto previsto dal comma 3 dell’art. 113 del Codice dei contratti, qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro della stessa per una somma di pari importo, entro il termine di dieci quindici giorni dall’effettuazione dal ricevimento della trattenuta sulle garanzierelativa richiesta effettuata dall’Amministrazione. La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell’affidamento e l’acquisizione, da parte della Stazione appaltantedell’Amministrazione, della cauzione provvisoria; il mancato mandato reintegro della garanzia nei termini richiesti comporterà l’acquisizione della cauzione definitiva e la risoluzione del contratto. Lo svincolo di detta cauzione La garanzia fideiussoria sarà progressivamente svincolata secondo il disposto dall’Istituto, accertata la completa e regolare esecuzione dell’appalto ed acquisiti, ove necessari, i certificati di correttezza contributiva nonché ultimata e liquidata ogni ragione contabiledel comma 3 dell’art. 113 del Codice dei contratti.
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Garanzie di esecuzione. A garanzia dell’integrale e tempestiva esecuzione degli obblighi che verranno assunti di tutte le obbligazioni contrattuali assunte con il Contratto la stipula del contratto relativo all’affidamento della fornitura di Appaltocui all’oggetto, la Ditta dovrà presentare: garanzia definitiva di norma pari al 5% (cinque per cento) dell’importo contrattuale (in ragione dell’obbligatorio possesso dell’ISO) ovvero il maggiore importo in relazione al ribasso praticatol’aggiudicatario è obbligato a costituire, ai sensi dell’articolo dell’art. 113 comma 1 del D.LgsD.lgs. 163/2006 e s.m.i., con l’espressa previsione una garanzia fideiussoria pari al 10 per cento dell'importo contrattuale I.V.A. esclusa, in favore della ASL di Cagliari. La predetta garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. all’articolo 1957, secondo commacomma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, costituita mediante fidejussione bancaria (rilasciata da Aziende di Credito di cui all’art. 5 del Regio decreto legge 12.03.1936, n. 375 e successive modificazioni e/o integrazioni) o polizza assicurativa (rilasciata da impresa di assicurazioni, debitamente autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e/o integrazioni) oppure polizza rilasciata da Società di intermediazione finanziaria iscritta nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993, in possesso di titolo per l'esercizio del ramo cauzioni. La garanzia definitiva dovrà restare in vigore sino al termine dell’appalto (con obbligo di eventuale adeguamento per i casi di rinnovo o proroga) e comunque sino alla dichiarazione di avvenuta regolare esecuzione dei servizi appaltati da parte dell’Inps: detta cauzione si estenderà a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1938 del codice civile. Nessun interesse sarà dovuto sulle somme costituenti il deposito cauzionale definitivo. La garanzia fideiussoria garantirà è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica il contratto al concorrente che segue nella graduatoria La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di tutti avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli obblighi assunti dalla Ditta aggiudicatariaoperatori economici ai quali venga rilasciata, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali: l’Inpsda organismi accreditati, fermo restando quanto previsto ai successivi articoli, avrà diritto pertanto di rivalersi direttamente sulla garanzia fideiussoria per l’applicazione sensi delle stesse. Qualora l’ammontare norme europee della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causaserie UNI XXX XX00000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la Ditta aggiudicataria certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l’aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro produrre, se non precedentemente prodotta, la certificazione di qualità conforme alle norme europee EN ISO 9000 (ovvero copia conforme all’originale della stessa per una somma di pari importodetta certificazione). In alternativa, entro il termine di dieci giorni dall’effettuazione possesso del suddetto requisito potrà esser attestato con idonea dichiarazione resa dal concorrente ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 attestante il possesso della trattenuta sulle garanzie. La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell’affidamento e l’acquisizione, da parte della Stazione appaltante, della cauzione provvisoria; il mancato reintegro della garanzia nei termini richiesti comporterà l’acquisizione della cauzione definitiva e la risoluzione del contratto. Lo svincolo di detta cauzione sarà disposto dall’Istituto, accertata la completa e regolare esecuzione dell’appalto ed acquisiti, ove necessari, i certificati di correttezza contributiva nonché ultimata e liquidata ogni ragione contabilepredetta certificazione.
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Samples: Disciplinare Di Gara
Garanzie di esecuzione. A garanzia dell’integrale e tempestiva esecuzione degli obblighi che verranno assunti con il Contratto di Appaltodelle obbligazioni contrattuali, la Ditta dovrà presentare: garanzia definitiva di norma pari al 5% (cinque per cento) dell’importo contrattuale (in ragione dell’obbligatorio possesso dell’ISO) ovvero il maggiore importo in relazione al ribasso praticatol'aggiudicatario costituisce, prima della stipula del contratto, ai sensi dell’articolo 113 di quanto previsto dall’Art. 103 del D.Lgs. 163/2006 50/2016, una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e s.m.i.3 del D.lgs. 50/2016, con l’espressa previsione pari al 10 per cento dell'importo contrattuale di aggiudicazione. Detta cauzione definitiva può essere prestata mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria presso gli Istituti legalmente autorizzati. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente: - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ; - la rinuncia all’eccezione di cui all’artall’Art. 1957, secondo commaco. 2 del Codice Civile, del codice civile, - l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, costituita mediante fidejussione bancaria (rilasciata da Aziende ; Lo svincolo della cauzione definitiva sarà effettuato successivamente alla data della dichiarazione finale di Credito di cui all’art. 5 del Regio decreto legge 12.03.1936, n. 375 e successive modificazioni e/o integrazioni) o polizza assicurativa (rilasciata da impresa di assicurazioni, debitamente autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e/o integrazioni) oppure polizza rilasciata da Società di intermediazione finanziaria iscritta nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993, in possesso di titolo per l'esercizio del ramo cauzioni. La garanzia definitiva dovrà restare in vigore sino al termine dell’appalto (con obbligo di eventuale adeguamento per i casi di rinnovo o proroga) e comunque sino alla dichiarazione di avvenuta regolare esecuzione dei servizi appaltati da parte dell’Inps: detta cauzione si estenderà a tutti gli accessori del debito principaleservizio rilasciata dal responsabile del settore compente, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento su indicazione Referente comunale individuato all’interno dell’ufficio di tutte le obbligazioni, anche future, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1938 Gabinetto del codice civileSindaco. Nessun interesse sarà dovuto sulle somme costituenti Entro tale data il deposito cauzionale definitivo. La garanzia fideiussoria garantirà per il mancato od inesatto Comune procederà all’accertamento dell’avvenuto adempimento di tutti gli obblighi assunti dalla Ditta aggiudicatariadell’aggiudicatario, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali: l’Inpse, fermo restando quanto previsto ai successivi articolise richiesta, avrà diritto pertanto di rivalersi direttamente sulla garanzia fideiussoria per l’applicazione delle stesserilascerà dichiarazione liberatoria. Qualora l’ammontare L’importo della garanzia dovesse ridursi è ridotto del 50% per effetto dell’applicazione delle penaligli operatori economici ai quali sia stata rilasciata, o per qualsiasi altra causada organismi accreditati, la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro della stessa per una somma certificazione di pari importoqualità. Per fruire di tale beneficio, entro l’operatore economico segnala il termine possesso del requisito, e lo documenta allegando la certificazione di dieci giorni dall’effettuazione della trattenuta sulle garanzie. La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell’affidamento e l’acquisizionequalità conforme alle norme europee, da parte della Stazione appaltante, della cauzione provvisoria; il mancato reintegro della garanzia nei termini richiesti comporterà l’acquisizione della cauzione definitiva e la risoluzione del contratto. Lo svincolo di detta cauzione sarà disposto dall’Istituto, accertata la completa e regolare esecuzione dell’appalto ed acquisiti, ove necessari, i certificati di correttezza contributiva nonché ultimata e liquidata ogni ragione contabilein originale o in copia conforme all’originale.
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Garanzie di esecuzione. A Ai sensi dell’art. 113 del D.lgs n. 163/2006 a garanzia dell’integrale e tempestiva esecuzione degli obblighi assunti, il concorrente aggiudicatario si impegna a costituire, in originale, un deposito cauzionale definitivo pari al 10% dell’importo contrattuale presunto, in favore di ciascuna Amministrazione contraente, mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da compagnia autorizzata o dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciali di cui all’articolo 107 del D.lgs. n. 385/1993, che verranno assunti con il Contratto svolgono in via esclusiva o prevalente attività di Appaltorilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, e deve prevedere espressamente, in particolare, la Ditta dovrà presentare: garanzia definitiva di norma pari al 5% (cinque per cento) dell’importo contrattuale (in ragione dell’obbligatorio possesso dell’ISO) ovvero il maggiore importo in relazione al ribasso praticato, ai sensi dell’articolo 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., con l’espressa previsione di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, secondo commacomma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima – anche per il recupero delle penali contrattuali – entro quindici giorni, a prima e semplice richiesta scritta della stazione appaltante, costituita mediante fidejussione bancaria (rilasciata da Aziende di Credito di cui all’art. 5 del Regio decreto legge 12.03.1936, n. 375 e successive modificazioni e/o integrazioni) o polizza assicurativa (rilasciata da impresa di assicurazioni, debitamente autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e/o integrazioni) oppure polizza rilasciata da Società di intermediazione finanziaria iscritta nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993, in possesso di titolo per l'esercizio del ramo cauzionidelle Amministrazioni contraenti. La garanzia definitiva dovrà restare in vigore sino al termine dell’appalto (con obbligo di eventuale adeguamento per i casi di rinnovo o proroga) e comunque sino alla dichiarazione di avvenuta regolare esecuzione dei servizi appaltati da parte dell’Inps: detta cauzione si estenderà a tutti gli accessori del debito principaledovrà, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioniinoltre, anche future, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1938 del codice civile. Nessun interesse sarà dovuto sulle somme costituenti il deposito cauzionale definitivoessere irrevocabile. La mancata costituzione della garanzia fideiussoria garantirà richiesta nel presente articolo determina la revoca dell’aggiudicazione e l’incameramento della cauzione provvisoria. La cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto aggiudicato e cessa di tutti gli obblighi assunti dalla Ditta aggiudicataria, anche per quelli avere effetto a fronte dei quali è prevista l’applicazione completa ed esatta esecuzione di penali: l’Inps, fermo restando quanto previsto ai successivi articoli, avrà diritto pertanto di rivalersi direttamente sulla garanzia fideiussoria per l’applicazione delle stessetutte le obbligazioni conseguenti in capo all’aggiudicatario in virtù della stipula dello stesso. Qualora l’ammontare della garanzia delle garanzie dovesse ridursi per effetto dell’applicazione delle di penali, o per qualsiasi altra causa, la Ditta aggiudicataria l’aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro della stessa per una somma di pari importo, entro il termine di dieci giorni dall’effettuazione della trattenuta sulle garanziesino a concorrenza dell’importo originario garantito. La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell’affidamento e l’acquisizionecauzione deve coprire, da parte della Stazione appaltanteper l’intero periodo di validità del contratto, della cauzione provvisoria; gli oneri per il mancato reintegro della od inesatto adempimento dello stesso. La predetta garanzia nei termini richiesti comporterà l’acquisizione della cauzione definitiva e la risoluzione fideiussoria è progressivamente ed automaticamente svincolata fino al 75% dell’importo garantito in misura dell’avanzamento dell’esecuzione del contratto. Lo svincolo di detta cauzione del residuo 25% sarà disposto dall’Istitutodal responsabile del procedimento, accertata la completa e regolare esecuzione dell’appalto ed acquisitidell’appalto, ove necessari, i certificati di correttezza contributiva nonché ultimata e liquidata ogni ragione contabile. Qualora al termine di detto periodo non siano state espletate tutte le condizioni di esecuzione del contratto, il contraente sarà tenuto a prorogare la durata e l’efficacia della cauzione sino alla conclusione dei servizi e lavori in appalto. Ai termini del presente appalto l’ammontare residuo sarà restituito senza diritto ad interessi di mora, qualunque sia la ragione e la durata di un eventuale ritardo. In caso di escussione della cauzione, l’Assuntore dovrà provvedere a reintegrarla entro 30 giorni dalla richiesta. Per gli operatori economici certificati è fatta salva la possibilità di ridurre al 50% l’importo della cauzione ai sensi dell’art. 75, comma 7 del D.lgs. n. 163/2006.
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Samples: www.aslcagliari.it
Garanzie di esecuzione. A garanzia dell’integrale e tempestiva esecuzione degli obblighi che verranno assunti con il Contratto contratto di Appaltoappalto, la Ditta aggiudicataria dovrà presentare: presentare garanzia definitiva secondo le modalità di norma pari al 5% (cinque per cento) dell’importo contrattuale (in ragione dell’obbligatorio possesso dell’ISO) ovvero il maggiore importo in relazione al ribasso praticato, ai sensi dell’articolo cui all’articolo 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., con l’espressa previsione di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, secondo II comma, del codice civilec.c., l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, costituita mediante fidejussione bancaria (rilasciata da Aziende di Credito di cui all’art. 5 del Regio decreto legge 12.03.1936, n. 375 e successive modificazioni e/o integrazioni) o polizza assicurativa (rilasciata da impresa di assicurazioni, debitamente autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e/o integrazioni) oppure polizza rilasciata da Società di intermediazione finanziaria iscritta nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993, in possesso di titolo per l'esercizio del ramo cauzioni. La garanzia definitiva dovrà restare in vigore sino al termine dell’appalto (con obbligo di eventuale adeguamento per i casi di rinnovo o proroga) e comunque e, comunque, sino alla dichiarazione di avvenuta regolare esecuzione dei servizi appaltati da parte dell’Inps: detta dell’INPS. Detta cauzione si estenderà a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1938 del codice civile. Nessun interesse sarà dovuto sulle somme costituenti il deposito cauzionale definitivo. La garanzia fideiussoria garantirà per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dalla Ditta aggiudicatariadall’Aggiudicataria, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali: l’Inps. L’INPS, fermo restando quanto previsto ai successivi articoliartt. 14, 15 e 16, avrà diritto pertanto di rivalersi direttamente sulla garanzia fideiussoria per l’applicazione delle stessefideiussoria. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro della stessa per una somma di pari importo, entro il termine di dieci giorni dall’effettuazione della trattenuta sulle garanzie. La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell’affidamento e l’acquisizione, da parte della Stazione appaltantedi INPS, della cauzione provvisoria; il . Il mancato reintegro della garanzia nei termini richiesti richiesti, comporterà l’acquisizione della cauzione definitiva e la risoluzione del contratto. Lo svincolo di detta cauzione sarà disposto dall’Istituto, accertata la completa e regolare esecuzione dell’appalto ed acquisiti, ove necessari, i certificati di correttezza contributiva nonché ultimata e liquidata ogni ragione contabile.
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Samples: servizi2.inps.it
Garanzie di esecuzione. A garanzia dell’integrale e tempestiva esecuzione degli obblighi che verranno assunti di tutte le obbligazioni contrattuali assunte dall’affidatario con il Contratto di Appaltola stipula del contratto d’appalto, la Ditta dovrà presentare: garanzia definitiva di norma pari al 5% (cinque per cento) dell’importo contrattuale (in ragione dell’obbligatorio possesso dell’ISO) ovvero il maggiore importo in relazione al ribasso praticatolo stesso è obbligato a costituire, ai sensi dell’articolo dell’art. 113 comma 1 del D.LgsD.lgs. 163/2006 163/2006, una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale I.V.A. esclusa, in favore della ASL di Cagliari. La predetta garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e s.m.i., con l’espressa previsione di delle Finanze. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. all’articolo 1957, secondo commacomma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, costituita mediante fidejussione bancaria (rilasciata da Aziende di Credito di cui all’art. 5 del Regio decreto legge 12.03.1936, n. 375 e successive modificazioni e/o integrazioni) o polizza assicurativa (rilasciata da impresa di assicurazioni, debitamente autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e/o integrazioni) oppure polizza rilasciata da Società di intermediazione finanziaria iscritta nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993, in possesso di titolo per l'esercizio del ramo cauzioni. La garanzia definitiva dovrà restare in vigore sino al termine dell’appalto (con obbligo di eventuale adeguamento per i casi di rinnovo o proroga) e comunque sino alla dichiarazione di avvenuta regolare esecuzione dei servizi appaltati da parte dell’Inps: detta cauzione si estenderà a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1938 del codice civile. Nessun interesse sarà dovuto sulle somme costituenti il deposito cauzionale definitivo. La garanzia fideiussoria garantirà è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di tutti avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli obblighi assunti dalla Ditta aggiudicatariaoperatori economici ai quali venga rilasciata, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali: l’Inpsda organismi accreditati, fermo restando quanto previsto ai successivi articoli, avrà diritto pertanto di rivalersi direttamente sulla garanzia fideiussoria per l’applicazione sensi delle stesse. Qualora l’ammontare norme europee della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causaserie UNI XXX XX00000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della stessa per una somma serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di pari importotale beneficio, entro l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il termine di dieci giorni dall’effettuazione della trattenuta sulle garanzie. La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell’affidamento possesso del requisito, e l’acquisizione, da parte della Stazione appaltante, della cauzione provvisoria; il mancato reintegro della garanzia lo documenta nei termini richiesti comporterà l’acquisizione della cauzione definitiva e la risoluzione del contratto. Lo svincolo di detta cauzione sarà disposto dall’Istituto, accertata la completa e regolare esecuzione dell’appalto ed acquisiti, ove necessari, i certificati di correttezza contributiva nonché ultimata e liquidata ogni ragione contabilemodi prescritti dalle norme vigenti.
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Garanzie di esecuzione. A garanzia dell’integrale e tempestiva esecuzione degli obblighi che verranno assunti con il Contratto di Appalto, la Ditta dovrà presentare: garanzia definitiva di norma pari al 5% (cinque per cento) dell’importo contrattuale (in ragione dell’obbligatorio possesso dell’ISO) ovvero il maggiore importo in relazione al ribasso praticato, ai sensi dell’articolo 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., con l’espressa previsione di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, secondo comma, del codice civile, l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, costituita mediante fidejussione bancaria (rilasciata da Aziende di Credito di cui all’art. 5 del Regio decreto legge 12.03.1936, n. 375 e successive modificazioni e/o integrazioni) o polizza assicurativa (rilasciata da impresa di assicurazioni, debitamente autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e/o integrazioni) oppure polizza rilasciata da Società di intermediazione finanziaria iscritta nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993, in possesso di titolo per l'esercizio del ramo cauzioni. La garanzia definitiva dovrà restare in vigore sino al termine dell’appalto (con obbligo di eventuale adeguamento per i casi di rinnovo o proroga) e comunque sino alla dichiarazione di avvenuta regolare esecuzione dei servizi appaltati da parte dell’Inpsdell’Inpdap: detta cauzione si estenderà a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1938 del codice civile. Nessun interesse sarà dovuto sulle somme costituenti il deposito cauzionale definitivo. La garanzia fideiussoria garantirà per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dalla Ditta aggiudicataria, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali: l’Inpsl’Inpdap, fermo restando quanto previsto ai successivi articoliartt. 13 e 14, avrà diritto pertanto di rivalersi direttamente sulla garanzia fideiussoria per l’applicazione delle stesse. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro della stessa per una somma di pari importo, entro il termine di dieci giorni dall’effettuazione della trattenuta sulle garanzie. La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell’affidamento e l’acquisizione, da parte della Stazione appaltante, della cauzione provvisoria; il mancato reintegro della garanzia nei termini richiesti comporterà l’acquisizione della cauzione definitiva e la risoluzione del contratto. Lo svincolo di detta cauzione sarà disposto dall’Istituto, accertata la completa e regolare esecuzione dell’appalto ed acquisiti, ove necessari, i certificati di correttezza contributiva nonché ultimata e liquidata ogni ragione contabile.
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