Common use of Garanzie e coperture assicurative Clause in Contracts

Garanzie e coperture assicurative. La Ditta aggiudicataria prima della firma del contratto dovrà versare la cauzione definitiva nella misura del 10% dell’importo contrattuale, anche mediante fideiussione. La garanzia può essere svincolata solamente al termine del contratto e dopo l’emissione del verbale di restituzione redatto il contraddittorio da Società e Appaltatore. Tutte le responsabilità civili e penali per eventuali danni subiti dall’impianto o da guasto cagionato direttamente o indirettamente a persona e cose sono a completo carico dell’impresa intendendosi perciò la Società e il personale preposto alla Direzione sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità conseguente diretta o indiretta. L’Appaltatore è quindi obbligato a stipulare una polizza assicurativa (polizza All Risks) che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di qualsiasi causa determinati e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nella esecuzione dei lavori e nella conduzione degli impianti e a copertura di eventuali danni arrecati agli impianti gestiti dalla Società. Tale polizza dovrà avere validità sino alla data ultima fissata dal contratto, eventuali proroghe comprese, con copertura specifica nei riguardi dei tipi di lavoro previsti dal capitolato , con dei massimali atti a coprire eventuali danni per un minimo di €. 5.000.000,00 per sinistro, €. 5.000.000,00 per persona, €. 5.000.000,00 per danni a cose e animali.

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Garanzie e coperture assicurative. La Ditta aggiudicataria prima della firma A garanzia dell’esatta osservanza degli obblighi previsti dal presente Capitolato e dell'eventuale obbligo di risarcimento del contratto dovrà versare la danno per inadempimento, sarà richiesta, all’Impresa aggiudicataria, cauzione definitiva nella misura del pari al 10% dell’importo netto complessivo contrattuale, anche mediante fideiussioneprima della stipulazione del contratto. Tale cauzione deve essere costituita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa a prima ri- chiesta e con rinuncia al beneficio della preventiva escussione che dovrà avere la durata almeno uguale alla durata del contratto, rilasciata da istituto bancario o assicurativo a ciò autorizzato. La garanzia può essere cauzione verrà svincolata solamente al termine quando le parti avranno regolato in modo definitivo ogni conto o parti- ta in sospeso derivante dall'esecuzione del contratto e verrà restituita all'impresa aggiudicataria so- lo dopo l’emissione del verbale che il provvedimento di restituzione redatto il contraddittorio da Società e Appaltatoresvincolo risulterà perfezionato. Tutte le responsabilità civili e penali per eventuali danni subiti dall’impianto o da guasto cagionato direttamente o indirettamente a persona e cose sono a completo carico dell’impresa intendendosi perciò la Società e il personale preposto alla Direzione sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità conseguente diretta o indiretta. L’Appaltatore è quindi obbligato a stipulare una polizza assicurativa (polizza All Risks) che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di qualsiasi causa determinati e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile L’impresa aggiudicataria risponde pienamente per danni a terzi nella esecuzione dei lavori e nella conduzione degli impianti e persone e/o cose che potessero deriva- re dall’espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa, o ai suoi dipendenti, o ai suoi incaricati. In merito, l’impresa dovrà provvedere, a copertura proprie spese, alla assicurazione presso primaria compagnia che copra i rischi RCT, con un massimale almeno di eventuali danni arrecati agli impianti gestiti dalla SocietàEuro 1.000.000,00. Tale polizza L’impresa dovrà avere validità sino alla data ultima fissata dal presentare, al momento della stipula del contratto, eventuali proroghe comprese, con copertura specifica nei riguardi dei tipi copia conforme della suddetta polizza di lavoro previsti dal capitolato , con dei massimali atti a coprire eventuali danni per un minimo di €. 5.000.000,00 per sinistro, €. 5.000.000,00 per persona, €. 5.000.000,00 per danni a cose e animaliassicurazione.

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Garanzie e coperture assicurative. La Ditta aggiudicataria prima Il Fornitore assumerà, senza riserva od eccezione, ogni responsabilità per danni alla Committente o a terzi, alle persone od alle cose, che potranno derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile al Fornitore od al suo personale in relazione all’esecuzione della firma del contratto fornitura o a cause ad esso connesse. A tal fine il Fornitore dovrà versare stipulare, con Compagnia di Assicurazione iscritta all’Albo Imprese dell’Istituto per la cauzione definitiva nella misura del 10% dell’importo contrattualeVigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) ed autorizzata, anche mediante fideiussione. La garanzia può essere svincolata solamente al termine del contratto sulla scorta di tale iscrizione, una copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assunzione da rilasciare un idonea polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) e dopo l’emissione del verbale di restituzione redatto il contraddittorio da Società e Appaltatore. Tutte le responsabilità civili e penali Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) per eventuali danni subiti dall’impianto o da guasto cagionato direttamente o indirettamente a persona e cose sono a completo carico dell’impresa intendendosi perciò la Società e il personale preposto alla Direzione sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità conseguente diretta o indiretta. L’Appaltatore è quindi obbligato a stipulare una polizza assicurativa (polizza All Risks) che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di qualsiasi causa determinati inerenti la propria attività, incluso l’appalto in oggetto, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile con l’estensione nel novero dei Terzi della Committente e dei suoi dipendenti con massimale, per danni a terzi nella esecuzione dei lavori anno e nella conduzione degli impianti e a copertura di eventuali danni arrecati agli impianti gestiti dalla Società. Tale polizza dovrà avere validità sino alla data ultima fissata dal contratto, eventuali proroghe comprese, con copertura specifica nei riguardi dei tipi di lavoro previsti dal capitolato , con dei massimali atti a coprire eventuali danni per un minimo di €. 5.000.000,00 per sinistro, di € 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00) e valida per l’intera durata dell’appalto affidato. 5.000.000,00 Il suddetto massimale rappresenta l’importo minimo da garantire; è, in ogni caso, onere del Fornitore stabilire la congruità di tale importo in funzione dell’appalto da svolgere, potendo quindi stipulare la suddetta polizza per persona, €. 5.000.000,00 per danni a cose e animaliun importo superiore.

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Garanzie e coperture assicurative. La Ditta aggiudicataria prima Il contraente gestore del servizio resta unico responsabile di tutti i danni causati a terzi ed a cose nell’esercizio della firma propria attività. In nessun caso il contraente aggiudicatario potrà recedere dalle obbligazioni contrattuali, sospendere il servizio od affidarne l’esecuzione ad altri. Il contraente è, inoltre, responsabile per qualsiasi danno arrecato durante lo svolgimento del contratto servizio o per cause ad esso inerenti, alle cose degli uffici o del pubblico che vi accede o del personale dell'Amministrazione. II danno dovrà versare essere riparato o risarcito direttamente dall'appaltatore, che esonera l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità al riguardo. Fatta salva la norma relativa alla garanzia conseguente alla cauzione definitiva nella misura del 10% dell’importo contrattuale, anche mediante fideiussione. La garanzia può essere svincolata solamente al termine del contratto e dopo l’emissione del verbale di restituzione redatto a cui si rimanda si dispone altresì che a tal fine il contraddittorio da Società e Appaltatore. Tutte le responsabilità civili e penali per eventuali danni subiti dall’impianto o da guasto cagionato direttamente o indirettamente a persona e cose sono a completo carico dell’impresa intendendosi perciò la Società e il personale preposto alla Direzione sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità conseguente diretta o indiretta. L’Appaltatore è quindi obbligato a stipulare contraente dovrà garantire con una apposita polizza assicurativa (polizza All Risks) con una primaria Compagnia di Assicurazione che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti copra i rischi di qualsiasi causa determinati e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a comunque arrecati nello svolgimento del servizio con i seguenti massimali: responsabilità civile verso terzi nella esecuzione dei lavori siano essi pazienti o utenti della ASST massimale risarcibile Euro 7.500.000,00 annui con massimale individuale per sinistro di Euro 3.500.000,00 e nella conduzione degli impianti e a copertura di eventuali danni arrecati agli impianti gestiti dalla Società. Tale polizza dovrà avere validità sino alla data ultima fissata dal contratto, eventuali proroghe comprese, con copertura specifica nei riguardi dei tipi di lavoro previsti dal capitolato , con dei massimali atti a coprire eventuali danni per un minimo di €. 5.000.000,00 per sinistro, €. 5.000.000,00 per persona, €. 5.000.000,00 per danni danneggiamenti a cose e animalifino ad un massimo di Euro 120.000,00 annui. Il tutto senza la previsione di franchigie. La polizza stipulata dovrà temporalmente coprire il periodo di contratto ed una postuma di almeno 5 anni, o contenere clausole la cui applicazione garantisca tale circostanza.

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Garanzie e coperture assicurative. La Ditta ditta aggiudicataria prima della firma del contratto dovrà versare la cauzione definitiva nella misura del 10% dell’importo contrattuale, anche mediante fideiussione. La garanzia può essere svincolata solamente al termine del contratto e dopo l’emissione del verbale di restituzione redatto il contraddittorio da Società e Appaltatore. Tutte le responsabilità civili e penali per eventuali danni subiti dall’impianto o da guasto cagionato direttamente o indirettamente a persona e cose sono a completo carico dell’impresa intendendosi perciò la Società e il personale preposto alla Direzione sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità conseguente diretta o indiretta. L’Appaltatore servizio è quindi obbligato obbligata a stipulare una polizza assicurativa (di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione del servizio stesso. La polizza All Risks) che tenga indenne deve inoltre assicurare la Stazione Appaltante da tutti i rischi di qualsiasi causa determinati e che preveda anche una garanzia di stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nella esecuzione dei lavori nel corso dell’esecuzione del servizio. Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari a € 1.000.000,00, quello per danni ad opere ed impianti anche preesistenti dovrà essere pari € 500.000,00. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna del servizio e nella conduzione degli impianti e a copertura di eventuali danni arrecati agli impianti gestiti dalla Società. Tale polizza dovrà avere validità sino cessa alla data ultima fissata dal di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di scadenza del contratto. Il contraente trasmette alla stazione appaltante copia delle polizze di cui al presente articolo prima della consegna del servizio, munite delle quietanze in segno d’attestazione di vigenza, e successivamente esibite annualmente, debitamente quietanzate. Resta inteso che resteranno a carico dell'appaltatore stesso, tutte le franchigie o gli eventuali proroghe compresescoperti presenti nella/e polizza/e di assicurazione, con copertura specifica nei riguardi così come lo stesso provvederà direttamente al risarcimento dei tipi di lavoro previsti dal capitolato , con dei massimali atti a coprire eventuali danni per un minimo qualsiasi motivo non messi a liquidazione dalla/e Compagnia/e di €. 5.000.000,00 Assicurazione per sinistromancato pagamento dei premi, €. 5.000.000,00 per personarestrittive interpretazioni delle condizioni contrattuali, €. 5.000.000,00 per danni a cose e animali.ecc..

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