Common use of Garanzie e coperture assicurative Clause in Contracts

Garanzie e coperture assicurative. I Concorrenti in sede di partecipazione alla gara e l’Aggiudicatario dell’appalto dovranno stipulare una serie di polizze a garanzia del corretto adempimento delle norme vigenti in materia di lavori e servizi con particolare riferimento alla tutela ambientale e alla salute pubblica, nonché alla tutela delle strutture affidate in gestione e al personali ivi operante. ⮚ Garanzia provvisoria di cui all'Art. 93 del D.Lgs. 50%2016. L'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria", pari al 2% del valore dell’appalto, avente importo di € 181.230,15 IVA esclusa, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'Aggiudicatario ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione Appaltante. La garanzia fideiussoria a scelta dell'offerente può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'Art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'Art. 161 D.Lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'Art. 1957, comma 2, del Codice Civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve avere efficacia per almeno 270 (duecentosettanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta. L'offerta dovrà essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia provvisoria, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata 100 (cento) giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

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Garanzie e coperture assicurative. I Concorrenti in sede di partecipazione Prima della firma del contratto, Il Professionista Incaricato dovrà procedere alla gara e l’Aggiudicatario dell’appalto dovranno stipulare una serie di polizze a garanzia del corretto adempimento delle norme vigenti in materia di lavori e servizi con particolare riferimento alla tutela ambientale e alla salute pubblica, nonché alla tutela delle strutture affidate in gestione e al personali ivi operante. ⮚ Garanzia provvisoria di cui all'Art. 93 del D.Lgs. 50%2016. L'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria", pari al 2% del valore dell’appalto, avente importo di € 181.230,15 IVA esclusa, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'Aggiudicatario ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzatecostituzione, a titolo di pegno a favore della Stazione Appaltante. La cauzione definitiva infruttifera, di una garanzia fideiussoria a scelta dell'offerente può essere - rilasciata da imprese bancarie primari Istituti di credito o assicurative da Compagnie Assicurative iscritte all’Albo Imprese dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) ed autorizzate, sulla scorta di tale iscrizione, alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione da rilasciare o da Intermediari finanziari, che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo risultino inseriti nell’elenco speciale di cui all'Artall’art.106 del D.lgs. 106 del D.Lgs. n. 385/1993385/93, che svolgono svolgano in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo nell’albo previsto dall'Artdall’art. 161 del D.Lgs. 24.02.1998, n. 58/1998 58 - pari al 10% dell'importo contrattuale netto. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10% detta garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’importo della garanzia sarà equivalente al 20% dell’importo contrattuale oltre all’incremento dello stesso di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Qualora all’Impresa sia stata rilasciata, da organismi accreditati a sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e che abbiano i requisiti minimi della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativasistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, l’Impresa potrà prestare la garanzia fideiussoria, così come sopra determinata, nella misura ridotta del 50 per cento. La suddetta garanzia deve prevedere espressamente fideiussoria deve: - riportare la dichiarazione del fideiussore della formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principaleescussione, la rinuncia all'eccezione di cui all'Artall’art. 1957, comma 2, 1944 del Codice Civile nonché l'operatività C.C. e della garanzia medesima decadenza di cui all’art. 1957 del C.C. e prevedere espressamente la sua operatività entro quindici giorni, giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltanteCommittente; – prevedere lo svincolo finale unicamente mediante formale atto scritto della Committente di restituzione dell’originale della garanzia stessa ovvero di dichiarazione liberatoria di suo svincolo. Essa, fermo restando la prevalenza delle suddette condizioni, dovrà inoltre risultare conforme allo Schema Tipo 1.2 del D.M. 123/2004. L’Impresa dovrà presentare oltre alla Scheda tecnica 1.2 (debitamente compilata e sottoscritta dalle parti contraenti) anche il testo integrale dello Schema Tipo 1.2, per la verifica da parte della Committente. In deroga a quanto stabilito dall’art. 1901 c.c., l’omesso o il ritardato pagamento dei premi e/o delle commissioni non può essere in nessun caso opposto alla Committente e non ha influenza sulla validità della garanzia prestata. Qualora l’istituto garante receda dal contratto di garanzia ovvero non sia più in grado di onorarlo, ponendo la Committente nell’impossibilità di esigerlo, l’Impresa si impegna sin d’ora a far rilasciare a favore della Committente, entro 15 gg dalla ricezione della disdetta, o dalla richiesta della Committente medesima, una nuova fideiussore bancaria/assicurativa di pari importo e della medesima tipologia. La mancata costituzione della cauzione definitiva, nelle modalità e forme sopra indicate, rappresenta un elemento ostativo alla sottoscrizione del contratto. In tale circostanza la Committente: determina la revoca dell’affidamento; incamera la cauzione provvisoria eventualmente richiesta all’Impresa in fase di gara; può aggiudicare l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La sottoscrizione del contratto è quindi subordinata alla costituzione ed alla produzione alla Committente della sopracitata cauzione definitiva. Al momento della sottoscrizione del contratto è svincolata la cauzione provvisoria eventualmente richiesta all’Impresa in fase di gara. Tale garanzia fideiussoria, prestata a titolo di cauzione definitiva, sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità sopra descritte, è automatico, senza necessità di benestare della Committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’Impresa degli stati di avanzamento dell’appalto o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione dell’appalto. L’ammontare residuo pari al 20% dell’iniziale importo garantito dovrà permanere per 6 (sei) mesi successivi alla data di scadenza del contratto, termine che deve intendersi come data effettiva di conclusione del rapporto contrattuale; in corrispondenza di tale scadenza, ed in assenza di contenzioso in atto fra Committente ed Impresa, quest’ultima avrà titolo ad inoltrare formale richiesta scritta alla Committente di svincolo dell’ammontare residuo di garanzia. In caso di rinnovo del contratto d’appalto, l’Impresa dovrà produrre una nuova garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva infruttifera, avente le medesime caratteristiche sopra descritte, o un’appendice alla garanzia fideiussoria originaria che faccia espresso riferimento: - al rinnovo del contratto ed alla relativa durata; - al reintegro dell’importo nell’ammontare dovuto per il nuovo periodo contrattuale. La garanzia deve fideiussoria, in quanto cauzione definitiva, viene prestata a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Impresa rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno. La Committente avrà altresì il diritto di valersi su tale garanzia: per l'eventuale spesa sostenuta per il proseguimento del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Impresa; per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Impresa per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori impiegati nell’appalto. La Committente potrà richiedere all'Impresa la reintegrazione della garanzia fideiussoria ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Impresa stessa. Il Professionista Incaricato assumerà, senza riserva od eccezione, ogni responsabilità per danni alla Committente o a terzi, alle persone od alle cose, che potranno derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all’Impresa od al suo personale in relazione all’esecuzione del servizio o a cause ad esso connesse. A tal fine l’Impresa dovrà stipulare: • un’idonea polizza di Responsabilità Civile Professionale (RCP) per i rischi inerenti la propria attività, incluso l’appalto in oggetto, e con l’estensione nel novero dei Terzi della Committente e dei suoi dipendenti con massimale, per anno e per sinistro, valida per l’intero servizio affidato, per un massimale di Euro 3.000.000 • un’idonea polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) (solo se l’Impresa possiede dei dipendenti) per i rischi inerenti la propria attività, incluso l’appalto in oggetto, e con l’estensione nel novero dei Terzi della Committente e dei suoi dipendenti con massimale, per anno e per sinistro, valida per l’intero servizio affidato, per un massimale di Euro 1.000.000,00 (Euro un milione). Il suddetto massimale rappresenta l’importo minimo da garantire; è, in ogni caso, onere dell’Impresa stabilire la congruità di tale importo in funzione dell’appalto da svolgere, potendo quindi stipulare la suddetta polizza per un importo superiore. Tale polizza dovrà essere esibita alla Committente prima della stipulazione del contratto e da questi accettata, fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incombenti sul Professionista Incaricato. La copertura assicurativa dovrà avere efficacia validità almeno fino alla scadenza contrattuale. A tal fine il Professionista Incaricato, anche su segnalazione della Committente, è tenuto a prendere in carico la gestione di ogni richiesta di risarcimento danno, dandone riscontro per almeno 270 iscritto alla Committente stessa entro 15 (duecentosettantaquindici) giorni dalla data di presentazione dell'offertaricevimento di ciascuna richiesta. L'offerta dovrà essere corredata dall'impegno Il Professionista Incaricato è tenuto a mantenere aggiornata la Committente sull’andamento del garante a rinnovare la garanzia provvisoria, su richiesta sinistro comunicando: i riferimenti della stazione appaltante nel corso propria Compagnia di Assicurazione e gli estremi della procedura, per la durata 100 (cento) giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazionepratica di sinistro; l’esito delle verifiche condotte; lo stato aggiornato dei rapporti con il danneggiato; l’avvenuta definizione del danno.

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Garanzie e coperture assicurative. I Concorrenti in sede L’ esecutore dei lavori è obbligato a costituire: - Garanzia fideiussoria ai sensi dell’articolo 113 del DLgs 163/06 e s.m.i; - Polizza di partecipazione alla gara assicurazione ai sensi dell’articolo 129, comma 1 del DLgs 163/06 e l’Aggiudicatario dell’appalto dovranno stipulare una serie di polizze s.m.i e dell’articolo 125 D.P.R. 207/2010 e s.m.i.; Ai sensi dell’articolo 113 del DLgs 163/06 e s.m.i., l'esecutore del contratto è obbligato a garanzia del corretto adempimento delle norme vigenti in materia di lavori e servizi con particolare riferimento alla tutela ambientale e alla salute pubblica, nonché alla tutela delle strutture affidate in gestione e al personali ivi operante. ⮚ Garanzia provvisoria di cui all'Art. 93 del D.Lgs. 50%2016. L'offerta è corredata da costituire una garanzia fideiussoria, denominata "a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento, che cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Tale garanzia provvisoria"è del 10 per cento dell'importo contrattuale, pari aumentata (in caso di ribasso d'asta superiore al 210%) di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; (in caso di ribasso superiore al 20%) di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. E’ fatto salvo la riduzione al 50% in applicazione dell'articolo 75, comma 7, del valore dell’appalto, avente importo di € 181.230,15 IVA esclusa, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerenteDLgs 163/06 e s.m.i. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazionefideiussoria, per fatto dell'Aggiudicatario ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso prevista con le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione Appaltante. La garanzia fideiussoria a scelta dell'offerente può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo modalità di cui all'Art. 106 all'articolo 75, comma 3, del D.Lgs. n. 385/1993DLgs 163/06 e s.m.i., che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'Art. 161 D.Lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'Art. all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La Tale garanzia deve avere efficacia fideiussoria sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per almeno 270 (duecentosettanta) le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25% dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla data consegna degli stati di presentazione dell'offerta. L'offerta dovrà essere corredata dall'impegno avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante a rinnovare nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia provvisoria, su richiesta è prestata. La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 75 del DLgs 163/06 e s.m.i. da parte della stazione appaltante nel corso della proceduraappaltante, per la durata 100 (cento) giorni, nel caso in cui che potrà aggiudicare l'appalto al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazioneconcorrente che segue nella graduatoria.

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Samples: Bando Di Gara Da Esperire Mediante Procedura Aperta

Garanzie e coperture assicurative. I Concorrenti in sede L’aggiudicatario è obbligato a costituire, antecedentemente alla stipula del contratto: - garanzia fideiussoria ai sensi dell’art 113 del D.Lgs 163/06 e s.m.i; - polizza di partecipazione alla gara assicurazione ai sensi dell’art. 129, comma 1 del D.Lgs 163/06 e l’Aggiudicatario dell’appalto dovranno stipulare una serie di polizze s.m.i e dell’art. 125 D.P.R. 207/2010 e s.m.i.; Ai sensi dell’art 113 del D.Lgs 163/06 e s.m.i., l'esecutore del contratto è obbligato a garanzia del corretto adempimento delle norme vigenti in materia di lavori e servizi con particolare riferimento alla tutela ambientale e alla salute pubblica, nonché alla tutela delle strutture affidate in gestione e al personali ivi operante. ⮚ Garanzia provvisoria di cui all'Art. 93 del D.Lgs. 50%2016. L'offerta è corredata da costituire una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria"redatta in conformità dello schema – tipo 1.2, pari al 2% del valore dell’appaltoapprovato con D.M. 12.03.2004, avente importo di € 181.230,15 IVA esclusan.123, sotto forma di cauzione o di fideiussionepubblicato sulla G.U. n.109 dell'11 Maggio 2004 - S.O. n. 89, a scelta dell'offerentecopertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento, che cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Tale garanzia è del 10 per cento dell'importo contrattuale, aumentata (in caso di ribasso d'asta superiore al 10%) di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% e, in caso di ribasso superiore al 20%, di ulteriori due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. E’ fatta salva la riduzione al 50% in applicazione dell'art. 75, comma 7, del D.Lgs 163/06 e s.m.i. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'Aggiudicatario ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento costituzione della sottoscrizione del contratto medesimo. La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione Appaltante. La garanzia fideiussoria a scelta dell'offerente può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'Artall'art. 106 75 del D.LgsD.Lgs 163/06 e s.m.i. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'Art. 161 D.Lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'Art. 1957, comma 2, del Codice Civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve avere efficacia per almeno 270 (duecentosettanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta. L'offerta dovrà essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia provvisoria, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata 100 (cento) giorni, nel caso in cui che potrà aggiudicare l'appalto al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazioneconcorrente che segue nella graduatoria.

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Samples: www.lavoripubblici.regione.campania.it

Garanzie e coperture assicurative. I Concorrenti in sede di partecipazione alla gara e l’Aggiudicatario dell’appalto dovranno stipulare una serie di polizze a A garanzia del corretto adempimento delle norme vigenti obbligazioni assunte con il presente atto, l’incaricato ha prodotto polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura professionale, n. [•] stipulata con la Compagnia di assicurazioni [•] in materia data [•] valida fino al [•] che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto ancorché non materialmente allegata. Resta inteso che la garanzia è circoscritta al valore delle prestazioni di Direzione dei lavori e servizi con particolare riferimento alla tutela ambientale di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. Ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs n. 50/2016 e alla salute pubblicas.m.i. l’incaricato, a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché alla tutela a garanzia del rimborso delle strutture affidate eventuali somme pagate in gestione e al personali ivi operante. ⮚ Garanzia provvisoria di cui all'Art. 93 più rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del D.Lgs. 50%2016. L'offerta è corredata da una garanzia fideiussoriamaggior danno verso l’incaricato, denominata "garanzia provvisoria", pari al 2% del valore dell’appalto, avente importo di € 181.230,15 IVA esclusa, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'Aggiudicatario ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzateha prodotto, a titolo di pegno a favore garanzia definitiva, una polizza fideiussoria n. [•] emessa da [•] in data [•] per l’importo di € [•] pari al 10 % dell’importo della Stazione Appaltanteparcella relativa al presente incarico. Qualora la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte, l’incaricato dovrà provvedere tempestivamente al reintegro della stessa, dandone comunicazione scritta mediante PEC al RUP. La garanzia fideiussoria dovrà essere integrata entro 10 (dieci) giorni ogni volta che il Comune di Palmanova abbia provveduto alla sua escussione, anche parziale, a scelta dell'offerente può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti seguito della comminazione di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'Art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'Art. 161 D.Lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativaeventuali penali. La garanzia definitiva è svincolata progressivamente a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'Art. 1957, comma 2, del Codice Civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve avere efficacia per almeno 270 (duecentosettanta) giorni dalla permanere fino alla data di presentazione dell'offerta. L'offerta dovrà essere corredata dall'impegno emissione del garante a rinnovare la garanzia provvisoria, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata 100 (cento) giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazionecertificato di regolare esecuzione.

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Garanzie e coperture assicurative. I Concorrenti in sede di partecipazione alla gara Ai sensi degli articoli 75, 113 e l’Aggiudicatario dell’appalto dovranno stipulare una serie di polizze a garanzia del corretto adempimento delle norme vigenti in materia di lavori e servizi con particolare riferimento alla tutela ambientale e alla salute pubblica, nonché alla tutela delle strutture affidate in gestione e al personali ivi operante. ⮚ Garanzia provvisoria di cui all'Art. 93 129 del D.Lgs. 50%201612 aprile 2006, n.163 e s.m.i., sono previste le garanzie e coperture assicurative di seguito indicate. L'offerta Ai sensi dell'articolo 75 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i. l'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria"garanzia, pari al 2% due per cento del valore dell’appalto, avente importo di € 181.230,15 IVA esclusaprezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'Aggiudicatario ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione Appaltantedell'amministrazione aggiudicatrice. La garanzia fideiussoria fideiussione, a scelta dell'offerente dell'offerente, può essere rilasciata da imprese bancarie bancaria o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo nell'elenco speciale di cui all'Art. 106 all'articolo 107 del D.Lgs. n. 385/1993decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'Art. 161 D.Lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativadelle finanze. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'Art. all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve avere efficacia validità per almeno 270 (duecentosettanta) centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. L'offerta dovrà essere Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia provvisoria, su richiesta della stazione appaltante nel corso della proceduragaranzia, per la durata 100 (cento) giorniindicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i., qualora l'offerente risultasse affidatario. La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1 dell'articolo 75 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i., tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia. Ai sensi dell'articolo 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i. l'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1 dell'articolo 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i., prevista con le modalità di cui all’art.75 comma 3, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 dell'articolo 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i. è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 dell'articolo 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i. determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 75 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i. da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia di cui al comma 1 dell'articolo 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i. copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione La garanzia di cui al comma 1 dell'articolo 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i. viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. La stazione appaltante può richiedere all’appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore. In caso di riunione di concorrenti, ai sensi dell’articolo 37 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i., le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dall’impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all’articolo 37, comma 5 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i., e con responsabilità «pro quota» nel caso di cui all’articolo 37, comma 6, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i.. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 75 e dall'articolo 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i., l'esecutore dei lavori ai sensi dell'articolo 129, comma 1 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i. è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento Il contraente trasmette alla stazione appaltante copia della polizza almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia. Le garanzie e le coperture assicurative devono essere conformi al D.M. 12 marzo 2004, n.123. La garanzia deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:

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